Viticoltura - Risarcimento dei danni per occupazione illegittima - Messa in opera di elettrodotti su terreni altrui senza il consenso del proprietario - Coltivazione a vigneto - Danno patrimoniale per la perdita del reddito netto derivante dalla mancata coltivazione della superficie occupata dai tralicci dell'alta tensione - Mancanza di prova su eventuali disagi derivanti dalla presenza dei pali dell'elettricità alla coltivazione di uva da vino.
SENTENZA
(Presidente: dott.ssa Elvira Buzzelli - Relatore: dott.ssa Augusta Massima Cucina)
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 302/2015 R.G., posta in deliberazione nella Camera di Consiglio da remoto del 15.07.2020 e vertente
TRA
T. - R.E.N. Società per Azioni
in persona del suo legale rappresentante ed Amministratore Delegato Dott. M.D.F., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesca Covone, prof. Stefano D'Ercole e Nicola Palombi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Gabriella Bocchi, sito in L'Aquila, alla Via Lanciano n.10/D, giusta delega su foglio aggiunto in calce all'atto di appello;
- appellante -
E
A.A. S.P.A.
in persona del legale rappresentante prof. P.G., rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Colantonio giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesca Bafile, in L'Aquila, Via Marruvium, 13;
- appellata -
FATTO
Con atto di citazione notificato il 18.11.2005 la A.A. s.p.a. conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Vasto la T. s.p.a.. Deduceva di essere proprietaria di alcuni appezzamenti di terreno siti in agro del Comune di Casalbordino (CH) dalla stessa coltivati e fonte di reddito, e di avere la società convenuta posto in opera sui predetti due elettrodotti, uno a bassa e l'altro ad alta tensione, senza il consenso della società attrice. Chiedeva pertanto la rimozione delle linee elettriche posizionate illecitamente, con condanna della convenuta al risarcimento del danno subito da liquidarsi in via equitativa.
Si costituiva la T. s.p.a. eccependo, innanzitutto, il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice amministrativo, e comunque la propria carenza di legittimazione passiva per non essere la T. proprietaria dell'elettrodotto a bassa tensione. Nel merito la convenuta chiedeva il rigetto della domanda di parte attrice nonché, in via riconvenzionale, la costituzione del diritto di servitù coattiva di elettrodotto sui terreni di cui sopra.
Il tribunale di Vasto, con la sentenza non definitiva n.10/2009 del 13.01.2009, rigettava entrambe le eccezioni preliminari sollevate dalla T. e disponeva la rimessione della causa sul ruolo per l'espletamento della CTU.
Espletata la CTU, il Tribunale pronunciava la sentenza n. 35/2014 con cui: 1) veniva dichiarato costituito il diritto di servitù coattiva inamovibile di elettrodotto in favore di T. s.p.a. sui fondi attorei, e ne veniva ordinata la trascrizione;
2) veniva condannata T. s.p.a. al pagamento in favore della società attrice dell'indennità pari ad Euro 8.376,57, oltre interessi dalla sentenza al soddisfo, e del risarcimento dei danni liquidato in Euro 62.788,00, oltre rivalutazione ed interessi dal luglio 1998 al soddisfo;
3) condannava T. s.p.a. al pagamento in favore della società attrice di ½ delle spese di lite (liquidate per l'intero in Euro 5.357,00, oltre accessori di legge) e compensava il restante ½;
4) poneva definitivamente a carico della parte convenuta le spese di CTU.
Nella sentenza il giudice rilevava che l'occupazione temporanea e d'urgenza del fondo per l'installazione della linea elettrica si era protratta dopo la scadenza del decreto autorizzativo ed aveva determinato l'irreversibile trasformazione dell'immobile con la sua definitiva destinazione all'opera pubblica programmata (l'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera - pur non essendo completato l'iter amministrativo mediante l'emanazione del prescritto provvedimento ablatorio - era stato infatti ritenuto prevalente dalla P.A. sull'interesse privato).
L'occupazione del fondo in questione doveva pertanto ritenersi, in parte, legittima, e ciò con riferimento al periodo fino alla scadenza dell'occupazione d'urgenza (oltre a quello coperto dalla proroga concessa di due anni), e in parte, illegittima, per tutto il periodo successivo fino alla sentenza con cui veniva dichiarata la costituzione della servitù coattiva di elettrodotto.
Disattesa la originaria (comunque non riproposta) domanda attorea di rimozione delle linee elettriche in esame, alla costituenda servitù coattiva doveva far seguito il pagamento da parte della società convenuta dell'indennità di servitù per l'importo di Euro 8.376,57 in favore della A.A. s.p.a. (ma solo con riguardo alla linea ad alta tensione, non essendo stata provata dall'attrice, di fronte all'eccezione di difetto di legittimazione passiva con riguardo alla linea a bassa tensione, la riconducibilità della proprietà di quest'ultima in capo a T. s.p.a.). A ciò doveva aggiungersi - riteneva il giudice di primo grado - anche il riconoscimento in favore della società attrice del risarcimento del danno patrimoniale per la perdita del reddito netto derivante dalla mancata coltivazione della superficie occupata dai tralicci dell'alta tensione dal 1998 sino alla data della sentenza, danno quantificato - secondo le indicazioni del CTU - in complessivi Euro 62.788,00.
Nel proporre appello la T. - R.E.N. Società per Azioni censurava la decisione, assunta, sia, in via non definitiva, sia, a conclusione del procedimento, da parte del Tribunale di Vasto. Quanto alla sentenza non definitiva n.10/2009, T. s.p.a. evidenziava come, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, il caso di specie fosse indubbiamente riconducibile alla giurisdizione del Giudice Amministrativo posto che l'avversa richiesta risarcitoria era stata introdotta dopo l'entrata in vigore della L. n. 205 del 2000 (il cui art. 7 aveva modificato l'art.34 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, attribuendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di espropriazione) e traeva origine da una procedura espropriativa avviata e non conclusa. Quanto alla sentenza definitiva n. 35/2014, T. s.p.a. evidenziava come nessuna occupazione illegittima fosse stata posta in essere dalla stessa, essendo la società sempre stata in possesso delle autorizzazioni - prima temporanee in via d'urgenza e poi definitive, in sanatoria - necessarie per l'installazione degli elettrodotti. Non potendosi pertanto parlare, nel caso di specie, di risarcimento danni (posta, come detto, la legittimità del procedimento di realizzazione dell'elettrodotto), gli unici importi che potevano essere riconosciuti in favore di parte appellata erano le indennità conseguenti alla costituzione della servitù, da determinarsi secondo i criteri di cui alla L.R. d'Abruzzo n. 83 del 1998 e L.R. n. 132 del 1999. L'importo dovuto a titolo di indennità doveva essere determinato in Euro 8.766,72. Nessun danno patrimoniale doveva invece essere ritenuto sussistente, e dunque risarcibile al proprietario del terreno. Il danno patrimoniale quantificato dal CTU e condiviso dal Giudice di prime cure - evidenziava parte appellante - si basava su presupposti meramente ipotetici e per nulla provati. Non vi era alcuna prova concreta che l'elettrodotto per cui è causa avesse in qualche misura ridotto le potenzialità del fondo della società appellata, avesse limitato la possibilità di impiantare alberi ad alto fusto o realizzare manufatti agricoli, avesse creato difficoltà al passaggio dei mezzi agricoli. La servitù imposta era infatti pienamente compatibile con le colture praticate e con la circolazione dei mezzi agricoli.
Si costituiva la A.A. s.p.a. contestando gli avversi assunti ed invocando il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese del grado.
Nella comparsa conclusionale depositata il 19.10.2020 all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.07.2020, T. s.p.a. dichiarava di rinunciare all'appello avverso la sentenza non definitiva n.10/2009, e dunque alle domande formulate con riferimento a quanto ivi statuito.
DIRITTO
Preliminarmente dunque la Corte prende atto dell'avvenuta rinuncia di T. s.p.a. all'appello avverso la pronuncia con la quale il primo giudice ha rigettato le eccezioni di difetto di giurisdizione e di legittimazione passiva sollevate dalla società convenuta. Le predette statuizioni risultano pertanto coperte dal giudicato e la Corte non può incidere in alcun modo sulle stesse.
Quanto al merito della controversia la Corte precisa quanto segue.
L'attività di costruzione, da parte di ENEL (oggi T. per quanto interessa in questa sede), di qualsiasi linea di trasporto o distribuzione di energia elettrica - a prescindere dalla tensione di esercizio - non è libera, ma soggetta ad apposite autorizzazioni della competente autorità amministrativa, ex art. 108 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775; art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1534 ed art. 9 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342. Ciò al fine di consentire l'apprezzamento di convenienza e congruenza dell'impianto da realizzare e di concretare, attraverso l'emissione del provvedimento, una implicita dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, che condiziona l'esercizio del diritto di costruzione e di gestione dell'elettrodotto nonché il conferimento, in favore dell'ente, di uno "jus ad servitutem habendam", in forza del quale, ove manchi il volontario accordo, è consentito il ricorso al giudice per la costituzione della servitù coattiva mediante sentenza oppure quello alla procedura espropriativa per imporre l'asservimento in via amministrativa. Ne consegue che, in mancanza delle autorizzazioni suddette, l'utilizzazione, da parte di ENEL, o T., di suolo di proprietà privata al fine di impiantarvi una linea elettrica presenta i connotati di un'attività meramente materiale ed abusiva, a fronte della quale il soggetto leso può ottenere dal giudice ordinario la propria tutela, non solo sotto forma risarcitoria, ma anche di reintegrazione in forma specifica, senza che vi osti il disposto dell'art. 4 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E.
Ciò detto - data per pacificamente incontestata la costituzione della servitù coattiva di elettrodotto avvenuta con la sentenza de qua avverso il cui capo non è stato proposto appello incidentale da parte appellata - la Corte rileva che la ricostruzione dei fatti operata da T. s.p.a. con riferimento alla realizzazione dell'elettrodotto "Lanciano-Vasto" (ricostruzione fatta propria dallo stesso giudice in primo grado) rileva la presenza, seppure per un limitato periodo, delle citate autorizzazioni e trova conferma nella documentazione prodotta dalla medesima.
Risulta dall'istruttoria che con deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n.532 del 16.02.1989 veniva concessa ad ENEL (oggi T. per quanto di causa) l'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori di costruzione della linea elettrica AT 150 KV dalla stazione elettrica di Ortona alla stazione elettrica di Vasto. In data 05.12.1989 il Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo con decreto n.1281 autorizzava ENEL a procedere all'occupazione temporanea d'urgenza dei terreni interessati dalla costruzione dell'elettrodotto di cui è causa, tra cui i terreni nel Comune di Casalbordino di proprietà della A.A. s.p.a. (doc.5 fasc. I grado parte convenuta). Effettuato in data 30.03.1990 lo stato di consistenza delle zone da asservire ed immessa ENEL formalmente nel possesso dei terreni in questione (doc.6 fasc. I grado parte convenuta), con successivo decreto n. 1152 del 24.11.1992 il termine iniziale di occupazione temporanea veniva prorogato di due anni (doc. 7 fasc. I grado parte convenuta). Con ordinanza n.51/DN/4 del 10.04.2002 la Giunta Regionale d'Abruzzo, non essendosi nel frattempo concluso il processo di asservimento del fondo avviato con l'occupazione d'urgenza, dopo essere stata verificata la conformità degli impianti alla normativa dell'epoca, emetteva - ex art.20 L.R. Abruzzo 23 dicembre 1999, n. 132 di modifica ed integrazione L.R. 20 settembre 1988, n. 83 - autorizzazione definitiva in sanatoria di una serie di elettrodotti, tra cui quello in esame.
Dunque dall'istruttoria è emersa, pacifica, come detto, l'esistenza di autorizzazioni in capo ad ENEL, dapprima temporanee, poi definitive in sanatoria, autorizzazioni che non consentono di ritenere, l'occupazione dei terreni di proprietà della società attrice, per i periodi anzidetti, né, illegittima, né abusiva.
Certamente con la realizzazione dell'elettrodotto è avvenuta però la compressione del diritto dominicale sui fondi di parte attrice. Tale limitazione al godimento del bene, giustificata dalla prevalenza dell'interesse pubblico a quello privato (per implicita dichiarazione di pubblica utilità), tanto da condurre il primo giudice, in accoglimento della domanda riconvenzionale di T. s.p.a., alla costituzione della servitù di elettrodotto sui predetti fondi, porta con sé l'obbligo della P.A. a corrispondere al proprietario del fondo servente una indennità di asservimento.
I criteri di calcolo sono quelli stabiliti dall'art.16 della L.R. Abruzzo n.132 del 23 dicembre 1999 che richiama i principi dettati dall'art. 123 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775. Non sussistono motivi sufficientemente rappresentati tali da ritenere non condivisibile il conteggio operato dal CTU sulla base della predetta normativa (conteggio che peraltro si discosta di poco rispetto a quello indicato, ma in proprio sfavore, dalla stessa società appellante).
Resta alla Corte da stabilire se, per tutto il periodo, o per un periodo parziale, la società attrice abbia diritto a vedersi corrispondere anche una ulteriore somma a titolo di risarcimento danno patrimoniale.
La Corte ritiene che non possa accordarsi alla società appellata, oltre alla indennità di servitù coattiva correttamente riconosciuta, l'invocato risarcimento dei danni patrimoniali, e ciò, non, per come evidenziato dalla società appellante, perché l'opera era stata, perlomeno nei periodi sopra individuati, autorizzata (non rilevando, da un punto di vista civilistico, l'approvazione dell'impianto di elettrodotto sulla effettiva menomazione della facoltà di godimento della res di proprietà), quanto piuttosto perché la società attrice, odierna appellata, non ha minimamente allegato, tantomeno provato, in che termini aveva subito un danno di tipo patrimoniale dall'opera realizzata.
Dunque, è vero che, come rilevato dal primo giudice, fino alla costituzione della servitù coattiva di elettrodotto, l'occupazione del fondo era risultata essere, pur sempre, sine titulo in alcuni periodi, e che pertanto, alla luce della normativa di riferimento e della giurisprudenza di legittimità, ben poteva essere accordata alla società attrice, rimasta comunque proprietaria del fondo, una tutela risarcitoria (si veda sul punto Cass. Civ. sentenza n.9726/1991 secondo cui "l'apprensione "sine titulo" del fondo privato per la realizzazione di elettrodotto (sia che la realizzazione dell'opera non sia stata autorizzata dalla competente autorità, sia che non sia assistita da declaratoria di pubblica utilità, sia che, pur in presenza di detta autorizzazione e di detta declaratoria, non vi sia stato un valido asservimento per via di provvedimento amministrativo) non determina costituzione della corrispondente servitù secondo il principio della cosiddetta occupazione acquisitiva (non essendone ravvisabili gli estremi rispetto ai diritti reali su bene altrui), ma configura un illecito a carattere permanente, il quale perdura fino a quando non venga rimosso l'impianto, o ne cessi l'esercizio, o non sia regolarmente costituita detta servitù. Tale illecito implica il diritto del proprietario del fondo al risarcimento del danno.."). Ma è altrettanto vero che la A.A. s.p.a. ha invocato un risarcimento danno senza preoccuparsi di allegare, come detto, tantomeno di provare, la sussistenza dello stesso.
Nel caso di occupazione illegittima di un immobile infatti il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto, sia, con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia, con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.; ne consegue che il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto (si veda sul punto Cass. Civ. sentenza n. 11203 del 24/04/2019).
D'altro canto, anche a voler seguire l'orientamento giurisprudenziale che definisce il danno, subito dal proprietario di un bene immobile nel caso di occupazione sine titulo, come danno in re ipsa, permane sempre però "l'onere per l'attore quanto meno di allegare, e anche di provare, con l'ausilio delle presunzioni, il fatto da cui discende il lamentato pregiudizio, ossia che se egli avesse immediatamente recuperato la disponibilità dell'immobile, l'avrebbe subito impiegato per finalità produttive, quali il suo godimento diretto o la sua locazione" (Cass. Civ. Ordinanza n.25898/2016).
Né, ancora, è emerso dagli atti o dall'istruttoria che le dette finalità produttive sarebbero state compromesse nel caso in esame dalla posa in opera dei due pali dell'elettrodotto ad alta tensione.
Appare pertanto alla Corte non condivisibile la decisione del giudice di primo grado di liquidare in favore della società attrice il danno patrimoniale per la perdita del reddito netto derivante dalla mancata coltivazione, dal 1998 fino alla data della sentenza, della superficie occupata dai tralicci dell'alta tensione, danno quantificato in Euro 62.788,00 (nello specifico, Euro 3.924,28 x 16 dal 1998 al 2014).
Premesso che si tratta, nello specifico, di due pali di 18 e 24 mt di altezza, con il cavo che nella parte più bassa non scende oltre i 12 mt, in un'area di soli 6,00 mt x 6,00 mt circa; premesso ancora che, ai sensi del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 21.03.1988, al punto 2.1.06. viene stabilita la distanza minima tra il cavo elettrico ed i rami delle piante o colture arboree, distanza che non deve essere inferiore a mt 1,82; tanto premesso e considerato, la Corte ritiene che, nel caso in esame, la realizzazione dell'elettrodotto non poteva certamente creare disagio ad una, pur sempre eventuale, coltivazione a vigneto della limitata area di interesse; d'altro canto non vi è allegazione, tantomeno, prova, da parte della società attrice della volontà della medesima di coltivare negli anni di riferimento piante di ingombro maggiore, dunque diverse da quelle, a vigneto, già coltivate all'epoca nella zona circostante e decisamente più redditizie di qualunque altra pianta da fusto; né d'altro canto è allegato, né provato, che un ingombro comunque maggiore sarebbe stato frustrato dalla presenza dei sopradetti tralicci.
La Corte rileva altresì che nulla parte attrice dice in merito ai disagi subiti nella coltivazione di uva da vino (fonte di reddito) che, a ben vedere, non è stata in alcun modo compromessa dalla presenza dei pali dell'elettricità, o perlomeno non è stato allegato né provato tale disagio (anche le macchine agricole, infatti, stante il modestissimo ingombro dei due pali, e considerata la planimetria dei luoghi, ben avrebbero potuto continuare a svolgere il ruolo ad esse riconducibile).
In sostanza, non emerge dall'istruttoria espletata la sussistenza di un danno patrimoniale. Le argomentazioni del CTU, al di là del criterio utilizzato (sicuramente censurabile per avere il consulente quantificato il danno sulla base della presunta perdita di produzione lorda 'in tutta l'area circostante' mentre solo un piccolo quadrato di 6,00 mt per 6,00 mt, dunque di dimensioni irrisorie, risultava interessato dal passaggio del cavo elettrico) sono risultate comunque avulse dalle allegazioni di parte attrice. Non vi è prova, in conclusione, che la realizzazione dell'elettrodotto, in un'area limitata e di modestissime dimensioni, abbia apportato un detrimento alla stessa ed all'ampia area residuale.
Per tali ragioni non può essere riconosciuto a parte attrice, odierna appellata, un danno patrimoniale in aggiunta all'indennità, incontestata, di asservimento già riconosciuta.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto, quanto al secondo grado di giudizio, dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata:
1) accerta e dichiara non dovuto il risarcimento dei danni in favore della A.A. s.p.a.;
2) condanna la A.A. s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di T. s.p.a. delle spese di lite relative al giudizio di primo grado che liquida in Euro 4.835,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA;
3) condanna la A.A. s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di T. s.p.a. delle spese di lite relative al secondo grado di giudizio che liquida in Euro 3.777,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in L'Aquila nella Camera di Consiglio da remoto del 7 gennaio 2021
Depositata in cancelleria il 15 gennaio 2021