Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Jumilla].
(Comunicazione 17/03/2021, pubblicata in G.U.U.E. 17 marzo 2021, n. C 90)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
COMUNICAZIONE DI MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO
«JUMILLA»
PDO-ES-A0109-AM04
Data della comunicazione: 16.12.2020
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Modifica del testo in relazione alle caratteristiche analitiche (punto 2.a. Del disciplinare di produzione e sezione 4 del documento unico)
a. Soppressione dei valori minimi relativi al titolo alcolometrico totale nei vini secchi.
La soppressione del parametro relativo al titolo alcolometrico totale minimo per i vini secchi è motivata dal fatto che, per i vini di tale categoria, detto parametro coincide con quello del titolo alcolometrico effettivo minimo, risultando pertanto ridondante. La modifica semplifica il testo senza alterarne i requisiti.
b. Indicazioni relative ai requisiti analitici non previsti dalla tabella.
Il disciplinare di produzione attuale non definisce a sufficienza i parametri degli zuccheri totali e dell'anidride solforosa, con il rischio di indurre in confusione l'operatore; tali parametri sono pertanto indicati separatamente specificando le unità di misura relative a ciascuno di essi. Gli zuccheri totali, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, devono essere espressi come somma di glucosio e fruttosio.
2. Miglioramento della definizione delle caratteristiche organolettiche (punto 2.b. Del disciplinare di produzione e sezione 4 del documento unico)
La descrizione organolettica di ciascuna categoria è stata modificata, aggiornando e rettificando il testo alla luce del lavoro svolto dal panel di degustazione dell'organismo di controllo. Taluni termini e riferimenti sono sostituiti con espressioni più appropriate ai fini dell'analisi sensoriale; la differenziazione di ciascuna categoria è stata migliorata e resa più obiettiva, al fine di definire descrittori concreti e agevolare l'analisi; gli aggettivi superflui, infine, sono stati soppressi.
3. Concretizzazione di talune pratiche enologiche specifiche (punto 3.b. Del disciplinare di produzione e punto 5.a. Del documento unico)
A. Il parametro relativo al tenore alcolico richiesto per le uve destinate alla produzione dei vini protetti è sostituito: al posto di «titolo alcolometrico naturale minimo in % vol» è indicato «grado Baumé», essendo quest'ultimo il parametro misurato direttamente all'ingresso in cantina.
B. Le modalità di calcolo della resa di estrazione sono illustrate con maggior precisione: onde evitare interpretazioni errate, viene precisato che tale resa deve essere calcolata in litri di vino finito rispetto ai chilogrammi di uva impiegati.
4. Destinazione dell'uva proveniente da parcelle con rese eccessive (sezione 5 del disciplinare di produzione)
È precisato che l'uva proveniente da parcelle con rese eccessive non può essere impiegata per produrre vini protetti. Per chiarezza, è opportuno che le conseguenze di una violazione in tal senso siano chiaramente indicate.
5. Aggiornamento del quadro normativo di riferimento (punto 8.a del disciplinare di produzione)
Sono soppressi tutti i riferimenti a normative obsolete e sono indicate quelle in vigore.
6. Inclusione di requisiti supplementari (punto 8.b. Del disciplinare di produzione)
A cadenza regolare, gli operatori elaborano «Norme di campagna», finalizzate a definire requisiti supplementari o esplicativi relativi alle disposizioni del disciplinare di produzione. È opportuno evidenziarne il carattere vincolante.
7. Requisiti relativi al condizionamento (punto 8.b. Del disciplinare di produzione)
Viene precisato che la capacità e il materiale dei recipienti devono essere conformi alla normativa nazionale e autorizzati dal Consejo Regulador (organismo di controllo). In caso di utilizzo delle cosiddette bag-in-box, i vini bianchi, rosati e rossi sono confezionati in volumi pari o inferiori a 10 litri (a eccezione dei vini Reserva e Gran Reserva, che, per definizione, devono essere imbottigliati). La scelta relativa alle dimensioni dei recipienti in cui il prodotto viene proposto al consumatore è una decisione commerciale che spetta agli operatori che, nel caso di specie, definiscono consensualmente requisiti comuni.
8. Modifica dei requisiti relativi all'etichettatura dei vini (punto 8.b. Del disciplinare di produzione e sezione 9 del documento unico)
Sono introdotti requisiti relativi alla dimensione dei caratteri della menzione protetta e del termine legale «denominazione di origine protetta» o, se del caso, della menzione tradizionale «denominazione di origine». È previsto altresì l'obbligo di conformarsi alla legislazione applicabile vigente e alle norme in materia di etichettatura dell'organismo di controllo. Inoltre i documenti di garanzia sull'etichetta, i sigilli e la numerazione codificata devono essere obbligatoriamente apposti in un punto visibile del recipiente, a garanzia della trasparenza delle informazioni Infine sono aggiornati i riferimenti legislativi della sezione in questione nonché i nomi delle autorità amministrative competenti.
Consensualmente sono stati poi definiti requisiti comuni in materia di etichettatura.
9. Soppressione delle deroghe ai requisiti applicabili al vigneto (punto 8.b. Del disciplinare di produzione)
Benché la varietà «Meseguera» non fosse autorizzata per la DOP «Jumilla», erano previste deroghe per le parcelle iscritte nello schedario viticolo del Consejo Regulador prima del 1995. Occorre procedere alla soppressione di dette deroghe, poiché attualmente non vi sono vigneti rispondenti a tale requisito.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Jumilla
2. Tipo di indicazione geografica:
DOP — Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
3. Vino liquoroso
4. Descrizione del vino (dei vini)
Vini bianchi (Jumilla e Jumilla Dulce)
Aspetto: colore dal giallo acciaio al topazio; limpidi e brillanti.
Olfatto: frutta fresca, con possibili note di frutta secca nei vini dolci.
Gusto: acidità equilibrata rispetto alla dolcezza; nei vini dolci la dolcezza predomina sull'acidità.
* I requisiti analitici non previsti dalla tabella sono conformi alla legislazione unionale vitivinicola vigente.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
11 |
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Acidità totale minima |
4 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
13,3 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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Vini rosati (Jumilla e Jumilla Dulce)
Aspetto: colore dal rosa lampone al salmone pallido; limpidi e brillanti.
Olfatto: frutta fresca; frutti rossi; con possibili note di frutta secca nei vini dolci.
Gusto: acidità equilibrata; nei vini dolci la dolcezza predomina sull'acidità.
* I requisiti analitici non previsti dalla tabella sono conformi alla legislazione unionale vitivinicola vigente.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
11,5 |
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Acidità totale minima |
4 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
13,3 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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Vini rosati (Jumilla Monastrell)
Aspetto: colore dal rosa lampone al salmone pallido; limpidi e brillanti.
Olfatto: frutta fresca; frutti rossi; con possibili note di frutta secca nei vini dolci.
Gusto: acidità equilibrata; nei vini dolci la dolcezza predomina sull'acidità.
* I requisiti analitici non previsti dalla tabella sono conformi alla legislazione unionale vitivinicola vigente.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
12 |
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Acidità totale minima |
4 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
13,3 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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Vini rossi (Jumilla Monastrell)
Aspetto: colore dal rosso violaceo al rosso mattone e fino ad ocra nei vini dolci; limpidi e brillanti.
Olfatto: frutti rossi; frutti neri; con note di frutta secca nei vini dolci.
Gusto: acidità equilibrata; tannici; nei vini dolci la dolcezza predomina sull'acidità.
* I requisiti analitici non previsti dalla tabella sono conformi alla legislazione unionale vitivinicola vigente.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
12,5 |
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Acidità totale minima |
4 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
13,3 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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Vini rossi (Jumilla e Jumilla Dulce)
Aspetto: colore dal rosso violaceo al rosso mattone e fino ad ocra nei vini dolci; limpidi e brillanti.
Olfatto: frutti rossi; frutti neri; con note di frutta secca nei vini dolci.
Gusto: acidità equilibrata; tannici; nei vini dolci la dolcezza predomina sull'acidità.
* I requisiti analitici non previsti dalla tabella sono conformi alla legislazione unionale vitivinicola vigente.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
12 |
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Acidità totale minima |
4 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
13,3 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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Vini liquorosi (Tinto Monastrell)
Aspetto: colore dal rosso ciliegia all'ocra; limpidi e brillanti.
Olfatto: frutti neri; frutta secca.
Gusto: la dolcezza predomina sull'acidità; tannici.
* I requisiti analitici non previsti dalla tabella sono conformi alla legislazione unionale vitivinicola vigente.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
15 |
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Acidità totale minima |
in milliequivalenti per litro |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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5. Pratiche di vinificazione
a. Pratiche enologiche specifiche
Pratica colturale
I vigneti tutelati dalla denominazione di origine protetta «Jumilla» possono essere allevati in regime di coltivazione estensiva o intensiva.
— Coltivazione estensiva: in ragione dell'orografia del territorio, dell'altitudine, delle precipitazioni e di altre condizioni ecologiche,
la densità di impianto corrisponde, in termini di caratteristiche agronomiche, ai seguenti parametri: massimo 1 900 ceppi per ettaro e minimo 1 100 ceppi per ettaro.
— Coltivazione intensiva: in ragione anche in questo caso delle condizioni ambientali, la densità di impianto corrisponde, in termini di caratteristiche agronomiche, ai seguenti parametri:
massimo 3 350 ceppi per ettaro e minimo 1 500 ceppi per ettaro.
Pratica enologica specifica
La vendemmia è effettuata in modo tale da non pregiudicare la qualità dell'uva, destinando alla produzione dei vini protetti esclusivamente le partite di uva sana con il grado di maturazione necessario e un tenore alcolico minimo di 10,70o Baumé per le uve bianche e di 11o Baumé per le uve rosse.
Le uve della varietà Monastrell destinate alla produzione di vino liquoroso presentano, al momento della vendemmia, un tenore alcolico di almeno 13o Baumé.
Nell'estrazione del mosto o del vino, la pressione applicata determina una resa massima nel processo di trasformazione che non supera i 74 litri di vino finito per 100 chili di uva.
Per calcolare l'inizio del processo di affinamento, si considera come data iniziale il primo giorno di ottobre di ogni anno.
b. Rese massime
Varietà rosse in coltivazione estensiva
5 000 chilogrammi di uve per ettaro
Varietà rosse in coltivazione estensiva
37 ettolitri per ettaro
Varietà bianche in coltivazione estensiva
5 625 chilogrammi di uve per ettaro
Varietà bianche in coltivazione estensiva
41,62 ettolitri per ettaro
In coltivazione intensiva
8 750 chilogrammi di uve per ettaro
In coltivazione intensiva
64,75 ettolitri per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La zona di produzione dei vini tutelati dalla denominazione di origine protetta «Jumilla» è costituita dai terreni ubicati nei comuni di Jumilla (provincia di Murcia) e di Fuentealamo, Albatana, Ontur, Hellín, Tobarra e Montealegre del Castillo, nella provincia di Albacete.
7. Varietà principale/i di uve da vino
AIREN
CABERNET SAUVIGNON
CHARDONNAY
GARNACHA TINTA — LLADONER
GARNACHA TINTORERA
MACABÉO – VIURA
MALVASIA AROMÁTICA — MALVASÍA SITGES
MERLOT
MONASTRELL
MOSCATEL DE GRANO MENUDO — MOSCATEL MORISCO
PEDRO XIMENEZ
PETIT VERDOT
SAUVIGNON BLANC
SYRAH
TEMPRANILLO — CENCIBEL
VERDEJO
8. Descrizione del legame/dei legami
Vini
La varietà più importante è la Monastrell, un vitigno molto rustico e perfettamente adattato alle dure condizioni della zona (siccità, forte caldo estivo e gelate primaverili). Tali condizioni si traducono in vini ampi e carnosi, dalla buona ricchezza alcolica e acidità, con un carattere aromatico fruttato molto personale (frutti maturi) e un'astringenza molto ben integrata.
Le altre varietà autorizzate integrano in modo ideale la varietà principale, alla quale conferiscono stabilità in termini di colore, acidità e capacità di affinamento e con cui si sposano perfettamente a livello aromatico.
Vini liquorosi
Tali vini sono ottenuti dalla varietà Monastrell che conferisce loro un'intensità colorante da media a molto elevata, che sfiora l'opacità, frutto delle temperature elevate caratteristiche della zona.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Etichettatura dei vini
Quadro giuridico:
nella legislazione nazionale
Tipo di condizione supplementare:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
sulle etichette figura obbligatoriamente e in risalto il nome della denominazione di origine protetta, i cui caratteri presentano un'altezza compresa tra un minimo di 3 millimetri e un massimo di 10 millimetri.
Tale menzione è accompagnata dalla legenda «denominazione di origine protetta» o «denominazione di origine», i cui caratteri presentano un'altezza minima di 2 mm ma che non può essere mai pari o superiore all'altezza del nome della denominazione di origine.
Le altre menzioni sono quelle stabilite dalla legislazione generale applicabile all'etichettatura dei vini nonché quelle di cui alla normativa o al regolamento specifici in materia di etichettatura, nella versione in vigore, adottati dal Consejo Regulador.
I contenitori sono provvisti di sigilli di garanzia, controetichette o numerazione da inserire nelle etichette, rilasciati dal Consejo Regulador, apposti dalla cantina stessa in un punto visibile del contenitore e sempre in modo tale da non consentirne un secondo impiego.
Link al disciplinare del prodotto
https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-diferenciada/20201029pcdopjumillacorreccion_tcm30-552789.pdf