Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 16-03-2021
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 16-03-2021
Numero gazzetta: 89

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Marsannay].

(Comunicazione 16/03/2021, pubblicata in G.U.U.E. 16 marzo 2021, n. C 89)


La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.

 

COMUNICAZIONE DI MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO

«MARSANNAY»

PDO-FR-A0175-AM01

Data della comunicazione: 14.12.2020

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Zona geografica

Nel capitolo I, sezione IV, punto 1, dopo «Côte-d’Or» sono aggiunte le parole «secondo il codice geografico ufficiale del 2019».

Questa modifica di carattere redazionale permette di identificare la zona geografica sulla base della versione del codice geografico ufficiale, pubblicato dall’INSEE, in vigore nel 2019 e di tutelare giuridicamente la delimitazione della zona geografica.

Il perimetro della zona geografica resta esattamente identico.

È altresì aggiunta una frase per informare gli operatori della messa a disposizione sul sito dell’INAO dei documenti cartografici relativi all’area geografica.

Il documento unico non è interessato da tali modifiche.

2.   Superficie parcellare delimitata

Il punto 2 è sostituito dalle disposizioni seguenti: «I vini sono ottenuti da uve raccolte in parcelle che si trovano sulla superficie parcellare di produzione quale approvata dall’Institut national de l’origine et de la qualité nella seduta del comitato nazionale competente del 19 giugno 2019.»

Tale modifica ha come scopo l’inserimento della data di approvazione, da parte dell’autorità nazionale competente, della nuova superficie parcellare delimitata all’interno della zona geografica di produzione. La delimitazione delle parcelle consiste nell’individuare, all’interno della zona geografica di produzione, le parcelle idonee alla produzione della denominazione di origine protetta in esame.

Questa modifica elimina altresì la distinzione, nel disciplinare, della delimitazione per i vari colori di vino, in quanto tale distinzione era già integrata nella delimitazione, e consente così di semplificare la redazione del disciplinare.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

3.   Zona di prossimità immediata

Nel capitolo I, sezione IV, punto 3, dopo «seguenti» sono aggiunte le parole «secondo il codice geografico ufficiale del 2019».

Questa modifica di carattere redazionale permette di identificare la zona di prossimità immediata sulla base della versione del codice geografico ufficiale, pubblicato dall’INSEE, in vigore nel 2019.

Il perimetro di tale zona resta esattamente identico.

L’aggiunta di questo riferimento permette di tutelare giuridicamente la definizione della zona di prossimità immediata, affinché quest’ultima non subisca ulteriori cambiamenti causati da fusioni o scissioni di comuni o di parti di comuni oppure da modifiche del nome.

L’elenco dei comuni che compongono la zona di prossimità immediata è stato anch’esso aggiornato senza modificarne il perimetro al fine di tenere in considerazione le modifiche di carattere amministrativo apportate prima del 2019.

La sezione «Condizioni ulteriori» del documento unico è pertanto modificata.

4.   Modifica del nome dell’organismo di controllo

È aggiornato il capitolo III, sezione II, del disciplinare della denominazione di origine controllata «Marsannay» riguardante i riferimenti relativi alla struttura di controllo.

La sezione «Altre informazioni» del documento unico è stata pertanto modificata.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Marsannay

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP — Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1. Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

Descrizione analitica

Si tratta di vini secchi fermi bianchi, rosati o rossi.

I vini bianchi presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell’11 %.

I vini rossi e rosati presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5 %.

In seguito all’arricchimento, il titolo alcolometrico volumico totale dei vini rosati non supera il 13 %.

In seguito all’arricchimento, il titolo alcolometrico volumico totale dei vini bianchi e rossi non supera il 13,5 %.

In fase di confezionamento, i vini rossi hanno un tenore massimo di acido malico pari a 0,4 g/l.

I vini finiti, pronti per essere immessi in consumo, presentano un tenore massimo di zuccheri fermentescibili (glucosio + fruttosio) pari a:

Vini bianchi,

— 3 grammi per litro; oppure

— 4 grammi per litro, se l’acidità totale è pari o superiore a 55,10 milliequivalenti per litro, corrispondenti a 4,13 grammi per litro, espressa in acido tartarico (o 2,7 grammi per litro, espressa in H2SO4).

Vini rosati,

— 3 grammi per litro.

Vini rossi,

— 2 grammi per litro.

Per quanto riguarda il titolo alcolometrico totale massimo, il titolo alcolometrico effettivo minimo, l’acidità totale minima, l’acidità volatile massima e il tenore massimo di anidride solforosa totale si applicano le norme previste dalla regolamentazione unionale.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

Acidità totale minima

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche specifiche

Densità di impianto

Pratica colturale

I vigneti sono caratterizzati da una densità minima di impianto pari a 9 000 ceppi per ettaro, con una distanza tra i filari pari o inferiore a 1,25 metri e una distanza tra i ceppi di un medesimo filare pari o superiore a 0,5 metri.

Le viti possono essere piantate alla rinfusa purché sia rispettata la densità minima di impianto e la distanza tra i ceppi sia superiore a 0,5 metri.

Norme di potatura

Pratica colturale

I vini sono ottenuti da viti potate in base alle disposizioni seguenti:

Disposizioni di carattere generale

Vini bianchi:

— potatura corta (viti allevate a cordone di Royat e cordone bilaterale), con un numero di gemme franche per ceppo pari o inferiore a 10;

— potatura lunga a Guyot semplice, con un numero di gemme franche per ceppo pari o inferiore a 8; oppure

— potatura detta a «Chablis», solo per la varietà Chardonnay B, con un numero di gemme franche per ceppo pari o inferiore a 8.

Vini rossi e rosati

Le viti sono potate con un massimo di 8 gemme franche per ceppo:

— con potatura corta (viti allevate a cordone di Royat, a cordone bilaterale, ad alberello e a ventaglio), oppure

— con potatura lunga Guyot semplice.

Disposizioni specifiche

Il periodo di costituzione del cordone è limitato a 2 anni. Durante tale periodo, è autorizzata la potatura a Guyot doppia, con un massimo di 5 gemme franche su ciascuno capo a frutto.

La potatura a Guyot semplice può essere adattata:

— con un secondo sperone che permetta di alternare di anno in anno la posizione del capo a frutto;

— con un capo a frutto accorciato in modo tale da recare al massimo 3 gemme franche e uno sperone avente non più di 2 gemme franche.

Indipendentemente dal metodo di potatura, le viti possono essere potate con altre gemme franche purché, nella fase fenologica corrispondente a 11-12 foglie, il numero di tralci fruttiferi dell’annata per ceppo sia pari o inferiore al numero di gemme franche stabilite dalle norme di potatura.

Pratiche enologiche

Pratica enologica specifica

Le tecniche sottrattive di arricchimento sono autorizzate per i vini rossi entro il limite di un tasso di concentrazione del 10 %.

Per l’elaborazione dei vini rosati, è vietato l’impiego del carbone per uso enologico, da solo o in combinazione con altre sostanze in appositi preparati.

È vietato l’uso di scaglie di legno.

In seguito all’arricchimento, il titolo alcolometrico volumico totale dei vini rossi e bianchi non supera il 13,5 % mentre per i vini rosati non supera il 13 %.

Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell’UE e nel Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).

b.   Rese massime

Vini rossi

58 ettolitri per ettaro

Vini bianchi:

64 ettolitri per ettaro

Vini rosati

65 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La raccolta delle uve, la vinificazione, l’elaborazione e l’affinamento dei vini hanno luogo sul territorio dei seguenti comuni del dipartimento della Côte-d’Or: Chenôve, Couchey e Marsannay-la-Côte.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Chardonnay B

Pinot blanc B

Pinot gris G

Pinot noir N

8.   Descrizione del legame/dei legami

Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica si trova all’estremità settentrionale dei vigneti della «Côte de Nuits», rilievo rettilineo che si estende per circa 25 chilometri per lo più lungo la direttrice nord-sud. Tale altura di origine tettonica separa gli altipiani calcarei delle «Hautes Côtes», a ovest, con un’altitudine compresa tra i 400 e i 500 metri, e la pianura di Bresse, a est, fossa tettonica dell’era terziaria la cui altitudine, a destra della «Côte», è di circa 250 metri.

Il clima è prevalentemente di tipo oceanico fresco, con influssi continentali o meridionali che si sviluppano lungo l’asse Rodano-Saona. Il carattere oceanico della regione trova espressione in un regime pluviometrico moderato e regolare (circa 750 millimetri l’anno), senza siccità marcate durante l’estate. Le temperature sono piuttosto fresche, con una media annua di 10,5 °C.

La «Côte», a est del massiccio del Morvan e degli altipiani della Borgogna, beneficia di un riparo sotto il profilo climatico che si traduce in un mesoclima più caldo come pure in una scarsità di precipitazioni notevole per la regione.

La zona geografica è limitata al territorio dei comuni di Marsannay-la-Côte, Couchey e Chenôve, a sud della città di Digione, nel dipartimento della Côte-d’Or, in Borgogna.

Il fronte della «Côte», con un dislivello di circa 150 metri, presenta una topografia relativamente regolare. È interrotto da un’ampia valle secca formata dall’unione di due combe che drenano l’entroterra. Sono presenti altre combe, più piccole, accompagnate anche da piccoli conoidi di deiezione.

A sud della valle, il versante è costituito da una serie di calcari e marne (calcari argillosi) dell’era giurassica, di cui il «calcare di Comblanchien», particolarmente compatto, rappresenta l’ossatura. Una marcata frattura parallela al rilievo delimita lunghe strisce da cui affiorano vari livelli. Appaiono così marne del Lias (Giurassico inferiore), calcari a entrochi e marne del Baiociano (Giurassico medio), calcaires à chailles (calcari silicei), calcari oolitici o il «calcare di Comblanchien» del Batoniano (Giurassico medio).

A nord, la frattura è minima e affiorano i calcari del Batoniano.

Il sostrato calcareo dei versanti e dell’area pedemontana è coperto da depositi di ghiaione misto ad argille e limo, generati dall’alterazione del sottosuolo e dei rilievi sovrastanti. La natura di tali depositi dipende dalla loro posizione rispetto al pendio. Molto sassosi e poco spessi sul versante, sono più ricchi di particelle fini e spessi (da qualche decimetro a un metro) nell’area pedemontana.

Allo sbocco della valle, un ampio conoide di deiezione si protende verso la pianura. È costituito da formazioni alluvionali ghiaiose, calcaree e ben drenate.

Le parcelle delimitate per la raccolta delle uve si trovano nella parte bassa del fronte della «Côte» nonché sui conoidi di deiezione caratterizzati da terreni ghiaiosi.

I terreni sono poco evoluti, generalmente carbonatici, poco spessi e molto drenanti. Sono tuttavia caratterizzati da un elevato tenore di argilla, in particolare nell’area pedemontana e a livello delle marne. Il terreno del grande conoide di deiezione è molto drenante, poco argilloso e ricco di ciottoli calcarei.

Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame

I primi segni tangibili di viticoltura nella zona geografica risalgono intorno all’anno 530 e sono attribuibili a Gregorio di Tours che nel suo Storia dei Franchi scrive, a proposito della città di Digione, che «a occidente sono presenti montagne molto fertili, tappezzate di vigneti, che forniscono agli abitanti un Falerno così nobile da portarli a disprezzare il vino di Ascalona».

A partire dal VII secolo, sono numerose le fonti che parlano dell’esistenza di vigneti a «Marsannay», come le donazioni all’abbazia di Bèze, nel 658, alla chiesa Santo Stefano di Digione, nell’882, al priorato di Époisses, nel 1189 ecc.

I duchi di Borgogna possiedono, dall’XI secolo, una tenuta a Chenôve, nella quale viene costruito, nel 1238, un locale per la vinificazione (cuverie) provvisto di due torchi. Divenuta proprietà del re di Francia, questa tenuta viene chiamata Clos du roi (Vigneto del re).

Fino al XIX secolo, i vigneti, comprensivi di «vitigni raffinati» (i «pinot»), producono vini che godono di ottima reputazione. A partire dal 1850, gli autori notano che la produzione viticola si orienta ai vini ordinari, prodotti principalmente mediante la varietà «Gamay». In quest’epoca, infatti, la popolazione della città di Digione raddoppia e le esigenze in termini di «vini ordinari» aumentano in modo proporzionale. È pertanto naturale che i comuni di Chenôve, Marsannay e Couchey, alle porte di Digione, intensifichino tale produzione, a scapito dei «vini raffinati». I produttori si organizzano a livello collettivo per sfruttare questa fiorente economia con la creazione di società di mutua assistenza, a Marsannay nel 1850 e a Couchey nel 1855, e con la nascita del Syndicat viticole de la Côte dijonnaise, associazione viticola della Côte digionese, nel 1891. La fine del XIX secolo e le sue crisi sanitarie ed economiche determinano poi la regressione dei vigneti.

È a partire dagli anni ’30 del secolo scorso che l’attività riprende lentamente, orientata alla produzione di «vini raffinati». Nel corso degli anni ’60, la varietà «Gamay» è praticamente scomparsa, lasciando il posto a vigneti, costituiti da Pinot noir N, la cui notorietà si affermerà con la produzione di vini rosati. Tali vini sono venduti dal 1937 con la denominazione di origine controllata «Bourgogne». Le associazioni viticole di Marsannay e Couchey aprono così la strada allo sviluppo di questi vigneti in fase di rinascita. Con l’affermarsi della loro reputazione, ai vini è offerta, nel 1961, la possibilità di aggiungere al nome della denominazione di origine controllata «Bourgogne» il nome «Marsannay» e per i vini rosati «Rosé de Marsannay».

Nel 1987, la denominazione di origine controllata «Marsannay» è infine riconosciuta con decreto. È riservata ai vini bianchi, rosati e rossi.

Le viti sono allevate in linea con le pratiche previste in tutta la «Côte de Nuits», con densità di impianto superiori a 9 000 ceppi per ettaro e l’impianto di varietà Chardonnay B e Pinot noir N. Consapevoli del valore del patrimonio rappresentato dai terreni, i produttori prestano particolare attenzione alla tutela della loro integrità.

La pratica prevede di affinare i vini per vari mesi.

Nel 2008, i vigneti coprivano una superficie di circa 230 ettari, per una produzione media annua di 17 000 ettolitri, essenzialmente di vini rossi. I vini bianchi e rosati rappresentano ciascuno il 15 % della produzione.

Legame causale

Il clima oceanico fresco, la topografia della «Côte», caratterizzata da combe e valli, e i terreni marnosi e calcarei dell’era giurassica contribuiscono a valorizzare in modo ottimale i vitigni Pinot noir N e Chardonnay B, varietà autoctone borgognone.

Le parcelle delimitate per la raccolta delle uve si trovano ai piedi del rilievo principale, quando le formazioni superficiali sono sufficientemente sviluppate per consentire sia l’attecchimento che un drenaggio soddisfacente, o penetrano nell’ampia valle caratterizzata da terreni ghiaiosi.

Tale diversità dal punto di vista topografico, unita alla varietà dei sostrati, sottosuoli marnosi o calcarei, strati ciottolosi o argillosi, crea un mosaico di ambienti che arricchisce i vini e li diversifica.

Se ottenuti da parcelle caratterizzate dai terreni ghiaiosi e filtranti del conoide di deiezione, i vini sono spesso fruttati, con una struttura elegante e morbida nonché rapidamente espressivi. Se ottenuti da parcelle poste sul versante principale, con terreni poco profondi ma ricchi di argille e ossidi di ferro, i vini sono potenti, colorati e a invecchiamento più lungo.

Tali ricchezza e diversità sono messe in evidenza, in linea con le pratiche, dall’indicazione, sull’etichetta, del nome del climat (vigneto) di provenienza delle uve. L’affinamento dei vini, oltre a favorire una buona attitudine alla conservazione in bottiglia, contribuisce a rafforzare l’espressione di questa diversità, percepibile durante la degustazione.

Partendo da Digione, i vigneti della «Côte d’Or» trovano piena espressione nei vigneti da cui sono prodotti i vini «Marsannay». La città lascia il posto al lungo lembo di terra coltivata a viti che si ferma solo in prossimità dei vigneti di «Maranges», oltre 50 km a Sud.

I vigneti da cui sono ottenuti i vini «Marsannay» rappresentano il principale testimone dei vigneti storici della «Côte dijonnaise», un tempo nota per l’eccellenza dei suoi vini e, ora, in gran parte assorbita dall’agglomerato di Digione.

La storia dei vigneti della denominazione «Marsannay» è ricca e complessa. Affonda le radici in un passato plurisecolare e segnato dagli eventi e dagli sviluppi dei territori circostanti. La vicinanza della città di Digione li rende vigneti sia fragili che simbolici. Scoperti dai duchi di Borgogna nel Medioevo, gestiti dai proprietari borghesi di Digione, si sono adattati agli sviluppi dell’urbanistica, anche a costo di rischiare il loro antico prestigio. A seguito del successo della loro rinascita, rappresentano ora la «Porte d’or» (Porta d’oro) della «Côte de Nuits».

Informazioni sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto

I vini rossi presentano colori molto accesi. Coniugano una struttura tannica vigorosa e una buona morbidezza. Gli aromi di piccoli frutti neri si mescolano spesso a note di prugna e muschio. Ottenuti da parcelle che presentano terreni ghiaiosi, i vini esprimono quindi più eleganza e grassezza che robustezza.

I vini rosati sono morbidi e fruttati, spesso con note di pesca o frutti rossi sostenute da una piacevole vivacità.

I vini bianchi sono ampi e grassi ed esprimono note fruttate, che ricordano talvolta la frutta esotica, oppure note mentolate o di citronella.

Qualche anno di invecchiamento rivela tutto il potenziale aromatico di questi vini.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Zona di prossimità immediata

Quadro normativo:

legislazione dell’UE

Tipo di condizione ulteriore:

deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

la zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l’elaborazione e l’affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni sulla base del codice geografico ufficiale del 2019:

— dipartimento della Côte-d’Or: Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly, Chambœuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Clémencey, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-Vauchignon, Corpeau, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Digione, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L’Etang-Vergy, Etrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Romain, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Vannaire, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-Romanée e Vougeot;

— dipartimento del Rodano: Alix, Anse, L’Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville, Belmont d’Azergues, Blacé, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon, Chazay-d’Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dareizé, Denicé, Dracé, Emeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Odenas, Les Olmes, Le Perréon, Pommiers, Porte des Pierres Dorées, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-Nuelles, Saint-Jean-d’Ardières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d’Avray, Saint-Lager, Saint-Loup, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Le Val d’Oingt, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux e Villié-Morgon;

— dipartimento di Saône-et-Loire: Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Champforgeuil, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-lès-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines, Fragnes-La Loyère solo per il territorio dell’ex comune di La Loyère, Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Leynes, Lournand, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l’Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d’Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, Tournus, Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse solo per il territorio degli ex comuni di Donzy-le-National, La Vineuse e Massy, Vinzelles e Viré;

— dipartimento dello Yonne: Aigremont, Annay-sur-Serin, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Beine, Bernouil, Béru, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Chablis, Champlay, Champs-sur-Yonne, Chamvres, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Châtel-Gérard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chichée, Chitry, Collan, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Deux Rivières, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Gy-l’Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Lucy-sur-Cure, Maligny, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Montholon solo per il territorio dei comuni di Champvallon, Villiers-sur-Tholon e Volgré, Mouffy, Moulins-en-Tonnerois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Poilly-sur-Serein, Pontigny, Préhy, Quenne, Roffey, Rouvray, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villy, Vincelles, Vincelottes, Viviers e Yrouerre.

Etichettatura

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

a) l’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un’unità geografica più piccola, a condizione che:

— si tratti del nome di una località accatastata; e

— figuri nella dichiarazione di raccolta.

Il nome della località accatastata è stampato in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

b) l’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare l’unità geografica più ampia «Vin de Bourgogne» o «Grand Vin de Bourgogne».

c) qualora l’indicazione del vitigno sia precisata sull’etichetta, tale indicazione non compare nello stesso campo visivo delle indicazioni obbligatorie ed è stampata in caratteri le cui dimensioni non superano i 2 millimetri.

Link al disciplinare del prodotto

http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-8fa6b7fc-47fa-4091-8d6c-4610b85767b5