Organo: Corte di Cassazione
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Ordinanza Corte di Cassazione
Data provvedimento: 11-03-2021
Numero provvedimento: 6896
Tipo gazzetta: Nessuna

Frodi nel settore vinicolo - Opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela delle qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del MIPAAF per il pagamento della sanzione amministrativa in relazione alla violazione dell'art. 3, par. 1 e 2 ed allegato TA del Reg. CE n. 606 del 10.7.2009 e dell'art. 120-quater del Reg. CE n. 1234 del 22.10.2007 - Contestata compartecipazione nella sottoposizione di vino ad un trattamento enologico sterilizzante ed alla detenzione in cantina, a scopo di commercio, del prodotto risultante dal trattamento - Esclusione di responsabilità per una condotta univocamente ascrivibile in qualità di concorrente, a titolo di contributo causale, con riferimento all'illecita immissione in commercio del quantitativo di vino oggetto di trattamento da parte di altri soggetti.


ORDINANZA

(Presidente: dott. Sergio Gorjan - Relatore: dott. Aldo Carrato)

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 5351/2017) proposto da:

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI (....)

e

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI-DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI - UFFICIO DI CONEGLIANO (....),

in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi "ex lege" dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso i suoi Uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

- ricorrenti -

contro

TEBALDI MARCO (...),

rappresentata e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall'Avv. Federico Oppes ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, v. Piemonte, n. 39/A;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 2727/2016 (depositata il 21 dicembre 2016); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2021 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato.



RITENUTO IN FATTO


1. Con ricorso depositato il 14 novembre 2014 Tebaldi Marco proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Verona, avverso l'ordinanza-ingiunzione n. prot. 78/2014 emessa dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela delle qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle Politiche Alimentari e Forestali, con la quale gli si intimava il pagamento della sanzione amministrativa di euro 66.045,00, oltre spese accessorie, in relazione alla violazione dell'art. 3, par. 1 e 2 ed allegato TA del Reg. CE n. 606 del 10.7.2009 e dell'art. 120-quater del Reg. CE n. 1234 del 22.10.2007, riconducibile alla sua contestata compartecipazione nella sottoposizione di hl 627,68 di vino ad un trattamento enologico sterilizzante mediante macchinario di proprietà della Tebaldi s.r.l. ed alla detenzione in cantina, a scopo di commercio, del prodotto risultante dal trattamento. L'adìto Tribunale, nella costituzione dell'opposta P.A., accoglieva il ricorso e, per l'effetto, annullava l'impugnata ordinanza-ingiunzione con sentenza n. 836/2016.

2. Decidendo sull'appello formulato dal Tebaldi, cui resisteva il suddetto Ministero, la Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 2727/2016, accoglieva il gravame e, in riforma dell'impugnata decisione, annullava l'opposta ordinanza-ingiunzione, condannando l'appellato alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. A fondamento dell'adottata pronuncia la Corte veneta, dopo aver operato la ricognizione della normativa speciale in concreto applicabile, riteneva che - sulle scorta delle acquisite risultanze probatorie - non poteva essere mosso alcun rimprovero al Tebaldi con riferimento alla violazione compiuta dai titolari delle cantine e che, quindi, egli non avrebbe potuto essere riconosciuto responsabile di un condotta univocamente a lui ascrivibile quale concorrente, a titolo di contributo causale, con riferimento all'illecita immissione in commercio del quantitativo di vino oggetto di trattamento da parte di altri soggetti.

3. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ed il Dipartimento dell'Ispettorato centrale delle tutela delle qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - Ufficio di Conegliano. L'intimato Tebaldi Marco si è costituito con controricorso.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo le ricorrenti Pubbliche Amministrazioni hanno denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti avuto riguardo all'asserita mancata valutazione, operata invece dal primo giudice, della circostanza che il Tebaldi, nel verbale di contestazione elevato nei suoi confronti, aveva dichiarato di essere al corrente che era necessaria un'autorizzazione ministeriale per la sperimentazione in questione e di non averne verificato l'esistenza presso i suoi clienti e di sapere che fino a quel momento non ne era stata rilasciata alcuna, donde la configurabilità a suo carico di una colpa grave nella configurazione della complessiva condotta oggetto di accertamento.

2. Con il secondo motivo le ricorrenti hanno dedotto - con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 D.M. MIPAAF 30.7.2003, 41 Reg. CE n. 1622/2000 e 5 della legge n. 689/1981, per non aver la Corte di appello rilevato che, alla stregua della richiamata normativa, non gravava sui titolari delle cantine l'obbligo di chiedere l'autorizzazione alla sperimentazione poiché essi erano qualificabili unicamente come soggetti che partecipavano alla sperimentazione mentre sul Tebaldi, quale operatore del settore, incombeva un obbligo di diligenza qualificata, riconducibile specificamente ad informarsi preventivamente del rilascio dell'autorizzazione prima di recarsi presso le singole aziende con il proprio impianto SP40 raggi UV-C a trattare ingenti volumi di vino nell'ambito dei protocolli messi a punto dalla stessa azienda.

3. Rileva il collegio che il primo motivo è infondato e deve, perciò, essere rigettato. Invero, diversamente da quanto prospettato dalle ricorrenti PP.AA., non è stata affatto omessa la valutazione del fatto indicato con la formulata doglianza, avendo la Corte di appello veneta ritenuto che, per effetto della sua condotta, il Tebaldi non avesse posto in essere un contributo causale idoneo a concorrere nella detenzione a scopo di commercio di vini che egli aveva sottoposto a trattamento enologico, essendo egli resosi esecutore solo di quest'ultima attività a monte, mentre incombeva sui titolari delle cantine munirsi di preventiva autorizzazione per la immissione sul mercato dei vini trattati. In tal modo la Corte lagunare ha, comunque, compreso nel ragionamento adottato la valutazione della condotta osservata dal Tebaldi nel corso dell'attività di accertamento. In ogni caso, la circostanza indicata con il motivo circa la dichiarazione dello stesso Tebaldi di essere a conoscenza del fatto che le cantine erano tenute a richiedere le dovute autorizzazioni (o che non le avessero richieste) non è affatto decisiva ai fini della valutazione della configurazione della violazione prevista dall'art. 10, comma 1, della legge n. 82/2006, consistente - si noti - nel vietare la detenzione a scopo di commercio dei mosti e dei vini non rispondenti alle definizioni stabilite o che hanno subito trattamenti e aggiunte non consentiti o che provengono da varietà di vite non iscritte ad uva da vino nel Registro nazionale delle varietà di vite, secondo le regole ivi previste. Pertanto, il controricorrente non avrebbe potuto essere ritenuto corresponsabile per una condotta addebitabile esclusivamente ai titolari delle cantine, tenuti a munirsi di preventiva autorizzazione.

4. Anche la seconda censura è priva di fondamento e va respinta. Infatti, alla stregua di quanto riferito con riguardo al primo motivo, il Tebaldi - in base al precetto normativo ritenuto asseritamente violato - non poteva essere considerato concorrente nella relativa violazione per il solo fatto di non aver richiesto ai titolari delle cantine l'esibizione dell'autorizzazione prima di procedere al trattamento, né allo stesso poteva essere addebitato uno specifico obbligo di avvisare gli stessi rappresentanti delle cantine della necessità di munirsi di autorizzazione, in considerazione della loro qualificazione come "soggetti professionali", come tali diretti destinatari della prescrizione normativa di cui essi devono essere a conoscenza, assumendosi il rischio di una illecita detenzione allo scopo di commercio di vini sottoposti a preventivo trattamento, senza trascurare l'ulteriore circostanza che, in concreto, il soggetto interessato alla sperimentazione si identificava nel dipartimento di biochimica dell'Università di Verona, mentre il Tebaldi aveva svolto una mera attività esecutiva del trattamento oggetto della programmata sperimentazione.

5. In definitiva, il ricorso deve essere respinto con conseguente condanna delle parti ricorrenti, in via fra loro solidale, al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. Poiché il ricorso è stato proposto da Amministrazioni statali non va dato della sussistenza , ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.


P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti, in via solidale, al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 5.800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge.


Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della 2" Sezione civile in data 26 gennaio 2021. 

Depositato in cancelleria l'11 marzo 2021