Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 10-03-2021
Numero provvedimento: 115873
Tipo gazzetta: Nessuna

Attuazione dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli - valori massimi ed importi forfettari per talune tipologie di spese ammissibili.

 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE

E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTENAZIONALIE DELL’ UNIONE EUROPEA PIUE V

 

Come è noto la Strategia nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizi e di programmi operativi, adottata con DM 29 agosto 2017, n. 4969, come modificata da ultimo con DM 30 settembre 2020, n. 9194035, alla sezione 3 prevede che le disposizioni concernenti gli interventi finanziabili, la definizione dei costi standard e la gestione delle misure di prevenzione e gestione delle crisi, siano adottate con Circolare dipartimentale.

Gli interventi i cui costi ammissibili possono essere determinati sulla base di tassi forfettari fissi o tabelle standard di costi unitari, sono stati individuati con l’ausilio del Gruppo di lavoro istituito con decreto dipartimentale 10 maggio 2017 n. 2705, che ha anche individuato gli importi dei tassi forfettari, unitamente ai valori massimi per taluni investimenti.

Ai sensi dell’articolo 31(3), lettera a) del regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, i predetti interventi e i relativi costi sono stati sottoposti all’esame di un Organismo qualificato per la certificazione dei calcoli eseguiti e la circolare n. 9234753 del 14/10/2020 tiene conto dei risultati al momento acquisiti.

A seguito di ulteriori avanzamenti dell’attività di certificazione e nelle more della sua conclusione, occorre implementare la predetta circolare con gli ulteriori interventi certificati, nonché escludere dal finanziamento quegli interventi che all’esito degli audit della Commissione sono stati ritenuti inammissibili e per i quali non risultano disponibili validi elementi per sostenerne la conferma.

In particolare, a partire dal 1° gennaio 2021 non potranno essere oggetto di finanziamento gli interventi “Miglioramento del prodotto di IV gamma  - gestione della catena del freddo ed asciugatura del prodotto” e “Impiego TNT e tessuti similari” e, nell’ambito dell’intervento “Applicazione di prodotti per lotta biologica ed altri prodotti di origine biologica” le seguenti voci di costo: Bacillus thuringensis; Virus della granulosi, Anthocoris nemoralis, Nematodi, Cattura massale per Drosophila suzuki, Trappole cromotropiche e Trappole sessuali.

La mancata conferma delle voci di costo relative all’intervento “Applicazione di prodotti per lotta biologica ed altri prodotti di origine biologica” non genera sanzioni qualora l’OP non riesca a rispettare i vincoli realizzativi di superficie e durata ad essi collegati, previsti dalle disposizioni nazionali nell’ambito dell’azione C1 della Disciplina ambientale.

Pertanto, con la presente circolare sono adottati il nuovo documento tecnico (allegato A) che aggiorna e sostituisce quello allegato alla circolare dipartimentale n. 9234753 del 14/10/2020 e la nuova versione della tavola di concordanza (allegato B).

Conseguentemente, dovrà essere adeguata l’annualità 2021 dei programmi operativi in corso, sia di quelli approvati a decorrere dal 1° gennaio 2018, sia di quelli approvati precedentemente che proseguono in forza delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 80(1), lettera a), del regolamento delegato UE 2017/891, secondo la tavola di concordanza.

Nello specifico, nella domanda di modifica dell’annualità in corso, presentata in conformità all’articolo 17 del decreto ministeriale 9194017 del 30 settembre 2020, le OP sono tenute a:

a) eliminare gli interventi e le voci di costo non più ammissibili e, eventualmente, destinare la relativa spesa ad altre attività;

b) adeguare gli importi forfettari che a seguito della certificazione sono risultati inferiori a quelli precedentemente stabiliti in Circolare.

Si fa riserva di impartire ulteriori disposizioni a seguito dell’avanzare dell’attività di certificazione.

Il Capo del Dipartimento

Giuseppe Blasi

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D. Lgs n. 82/2005

 

ALLEGATO A

ALLEGATO B