Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 12-03-2021
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 12-03-2021
Numero gazzetta: 83

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Costières de Nîmes].

(Comunicazione 12/03/2021, pubblicata in G.U.U.E. 12 marzo 2021, n. C 83)


La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.

 

COMUNICAZIONE DI MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO

«COSTIÈRES DE NÎMES»

PDO-FR-A0161-AM01

Data della comunicazione: 8.12.2020

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Tipo di vitigni

La conformità dell’assortimento varietale è valutata, per ciascun colore di vino, sulla totalità delle parcelle dell’azienda agricola destinate alla produzione del vino della DOP «Costières de Nîmes».

L’organismo di tutela e di gestione della DOP intende introdurre una disposizione pensata per le piccole aziende che non sono in grado di rispettare le norme di proporzione dei vitigni coltivati nei vigneti. Pertanto, fatta eccezione per le norme di proporzione stabilite dal disciplinare di produzione per le varietà bianche nei vini rosati, le norme di proporzione non si applicano agli operatori produttori di uve che non vinificano la propria produzione e che coltivano, all’interno della superficie parcellare delimitata, una superficie totale (a prescindere dal colore) destinata alla denominazione di origine controllata «Costières de Nîmes» inferiore a 1,5 ettari.

2.   Conduzione del vigneto

Onde preservare le caratteristiche dei terreni che costituiscono un elemento fondamentale del terroir, sono introdotte altre pratiche colturali che rientrano tra le misure agroambientali:

— è vietato il diserbo chimico e meccanico delle capezzagne;

— è vietato il diserbo chimico totale delle parcelle;

— l’apporto di azoto minerale di sintesi è limitato a 30 unità per ettaro e per anno;

— al momento dell’impianto è vietata la pacciamatura con film plastico.

3.   Norme analitiche per i vini rosati

L’intensità colorante dei vini rosati è modificata e il valore dell’intensità colorante deve essere inferiore o pari a 2. Il limite inferiore dell’intensità colorante, fissato a 0,5, è soppresso per consentire la produzione di vini rosati più pallidi in grado di rispondere alle aspettative dei consumatori sul mercato, pur conformandosi al profilo dei vini della DOP.

4.   Misure transitorie

Le misure transitorie giunte a scadenza sono soppresse. In particolare, tali misure riguardano il calendario per l’adeguamento alle norme relative ai tipi di vitigni e alla produzione massima media della parcella, le cui scadenze, previste fino alla raccolta 2018, sono ormai superate.


DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Costières de Nîmes

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP — Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1. Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)


Vini rossi

I vini della denominazione «Costières de Nîmes» sono vini fermi, rossi, rosati e bianchi.

I vini rossi presentano un tenore di acido malico inferiore o uguale a 0,4 grammi per litro in fase di confezionamento.

— In fase di confezionamento, i vini presentano un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o uguale ai seguenti valori:

— vini rossi (con un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore o uguale al 14 %): 3 g/l;

— vini rossi (con un titolo alcolometrico volumico naturale superiore al 14 %): 4 g/l.

— I vini presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell’11,5 %.

— I vini rossi presentano, dopo la fermentazione malolattica, un’intensità colorante modificata superiore o uguale a 6.

— I tenori di acidità totale e acidità volatile dei vini rossi sono quelli stabiliti dalla normativa europea.

— I vini rossi sono ottenuti principalmente dalle varietà Grenache noir N, Mourvèdre N e Syrah N.

I vini rossi, prodotti essenzialmente dalle varietà Grenache N e Syrah N, sono innanzitutto frutto delle competenze dei produttori. Caratterizzati, se consumati giovani, da aromi di frutti rossi, presentano un potenziale di invecchiamento medio, con aromi che evolvono poi verso note più speziate e vegetali. Eleganti, ma strutturati ed equilibrati, appartengono alla grande famiglia dei vini della valle del Rodano.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

Acidità totale minima

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

140


Vini rosati

— I vini presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell’11,5 %.

— In fase di confezionamento, i vini presentano un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o uguale ai seguenti valori: 4 g/l.

— I vini rosati presentano un’intensità colorante modificata inferiore o uguale a 2.

— Oltre ai tenori relativi all’acidità volatile e all’anidride solforosa, anche gli altri criteri analitici sono conformi alla normativa europea.

— I vini rosati sono ottenuti principalmente dalle varietà Grenache noir N, Mourvèdre N e Syrah N.

Generalmente di colore vivace, i vini rosati presentano grande freschezza e sono al contempo ampi, con una buona persistenza aromatica nel finale. Inoltre sono caratterizzati da aromi di piccoli frutti rossi e frutta secca.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

Acidità totale minima

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

14,28

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

180


Vini bianchi

— I vini presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell’11,5 %.

— In fase di confezionamento, i vini presentano un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o uguale ai seguenti valori: 4 g/l.

— Oltre ai tenori relativi all’acidità volatile e all’anidride solforosa, anche gli altri criteri analitici sono conformi alla normativa europea.

— I vini bianchi sono prodotti essenzialmente dalle varietà Grenache blanc B, Marsanne B e Roussanne B. Equilibrati, sono caratterizzati da una buona vivacità, nonché da aromi floreali, che ricordano i fiori bianchi, e fruttati, che ricordano gli agrumi e la frutta a polpa bianca.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

Acidità totale minima

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

14,28

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

180

 

5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche specifiche

Pratica colturale

La densità minima d’impianto delle vigne è di 4 000 ceppi per ettaro. La distanza tra i filari non può essere superiore a 2,5 metri e lo spazio tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 0,8 metri.

Ciascun ceppo dispone di una superficie massima di 2,5 metri quadrati. Questa superficie è ottenuta moltiplicando la distanza interfilare per lo spazio tra i ceppi.

— La potatura è effettuata prima del 1o maggio.

— Le viti sono sottoposte a potatura corta con un massimo di sei speroni per ceppo. Ogni sperone reca al massimo due gemme franche. Tuttavia le viti allevate a cordone di Royat possono essere potate con un massimo di 10 speroni per ceppo e ciascuno sperone può recare una sola gemma franca.

— I vitigni Syrah N e Viognier B possono essere potati a Guyot semplice, con un massimo di 10 gemme franche per ceppo, di cui massimo sei gemme franche sul capo a frutto e uno o due speroni di riserva recanti, ciascuno, al massimo due gemme franche.

L’irrigazione può essere autorizzata.

Pratica enologica specifica

Per l’elaborazione dei vini rosati è vietato l’impiego di carbone per uso enologico, da solo o in combinazione con altre sostanze in appositi preparati.

Oltre alla disposizione di cui sopra, i vini devono rispettare, in materia di pratiche enologiche, tutte le disposizioni obbligatorie previste a livello dell’UE e dal Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).

b.   Rese massime

Vini rossi e rosati

66 ettolitri per ettaro

Vini bianchi

70 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La vendemmia, la vinificazione e l’elaborazione dei vini hanno luogo sul territorio dei seguenti comuni del dipartimento del Gard: Aubord, Beaucaire, Beauvoisin, Bellegarde, Bernis, Bezouce, Bouillargues, Le Cailar, Caissargues, Garons, Générac, Jonquières-Saint-Vincent, Lédenon, Manduel, Meynes, Milhaud, Nîmes, Redessan, Rodilhan, Saint-Gilles, Sernhac, Uchaud, Vauvert, Vestric-et-Candiac.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Grenache N

Grenache blanc B

Marsanne B

Mourvèdre N - Monastrell

Roussanne B

Syrah N - Shiraz

8.   Descrizione del legame/dei legami

Informazioni sulla zona geografica

La costière (costa) su cui si basa la zona geografica della denominazione di origine controllata «Costières de Nîmes» è un termine geografico che designa un altopiano sassoso, talvolta ondulato, situato tra la Vistrenque (depressione di Nîmes seguita dal Vistre), a nord-ovest, le piane del Gardon e del Rodano, a est, e la piana della Camargue, a sud. Tale altopiano, caratterizzato da una successione di collinette, si estende per circa 40 chilometri da nord-est e sud-ovest e per una quindicina di chilometri in larghezza. La zona geografica, pertanto, è delimitata sul territorio di 24 comuni del dipartimento del Gard.

Il clima, mediterraneo, è caratterizzato da un forte soleggiamento annuale, con una media di 2 700 ore, nonché da un periodo di sub-siccità in estate. Tale clima risente dell’influenza del maestrale (vento freddo e secco, spesso violento, che soffia da nord) proveniente dalla valle del Rodano, ma beneficia delle brezze marine fresche che giungono dalla vicinissima Camargue e sono attirate sulla costière dall’effetto di convezione legato al sollevamento dell’aria surriscaldata dal suolo sassoso. L’effetto temperante di tali brezze aumenta l’escursione termica tra il giorno e la notte.

Alla fine dell’era del Terziario e all’inizio del Quaternario, il bacino del Rodano è attraversato da fiumi potenti, che trasportano un volume considerevole di materiale che si ritrova ora sotto forma di strati di ciottoli mescolati a un’argilla sabbiosa rossa. Tale livello superiore, e dunque più antico, costituisce l’elemento fondamentale della costière, cui questa deve la sua «unicità», nonostante le dimensioni che le valgono il titolo di maggiore «terrazza villafranchiana» d’Europa. Il suolo è più o meno profondo, molto sassoso e più o meno rosso, a seconda della profondità di migrazione dell’argilla seguendo le acque di dilavamento. Presenta una buona riserva idrica, ma non eccessiva, e si riscalda rapidamente.

Informazioni sulla qualità e le caratteristiche dei prodotti

Negli anni Venti del Novecento, i produttori fondano un’associazione per definire la zona di produzione dei vins des Costières. Tale processo porta nel luglio 1942 alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine vins délimités de qualité supérieure e successivamente, nel 1986, al riconoscimento della denominazione di origine controllata, chiamata in un primo tempo «Costières du Gard» e ribattezzata poi nel 1989 «Costières de Nîmes», nome che riprende quello della terrazza che costituisce l’assisa della zona geografica.

Zona di transizione tra la Linguadoca e la valle del Rodano, di cui rappresenta la parte più meridionale, la zona vitivinicola occupa una superficie di circa 4 500 ettari, per una produzione media pari a 220 000 ettolitri, suddivisa in vini rossi (55 % della produzione), vini rosati (40 % della produzione) e, in misura minore, vini bianchi. I vini sono prodotti da 15 cantine cooperative e un centinaio di cantine private.

Un quarto del volume è venduto al di fuori del territorio nazionale, di cui quasi la metà al di fuori dell’Unione europea, in particolare in Canada.

Interazioni causali

Forte di un patrimonio storico e geografico unico, crocevia tra le due culle della civiltà del vino rappresentate dalla Linguadoca e dalla Provenza, delimitato da città ricche di storia e di cultura come Nîmes, Beaucaire o Saint-Gilles, ai piedi delle creste urgoniane e ancorato sulla «terrazza villafranchiana» che ne determina l’unità, il territorio della costière offre tutti gli elementi che hanno permesso alla comunità di produttori di esaltare l’originalità di una produzione nata da competenze tradizionali e attente all’ottimizzazione qualitativa dei vini.

I fattori naturali, messi in risalto da tale produzione, presentano caratteristiche che si ritrovano nel potenziale del raccolto, preservato dai viticoltori, in particolare grazie alle norme di raccolta e di trasporto delle uve stabilite nel disciplinare.

Le parcelle precisamente delimitate per la raccolta delle uve sono situate sulla terrazza, i cui suoli sono costituiti da terreni pietrosi villafranchiani, chiamati localmente gress, mescolati a una matrice sabbiosa. Tali parcelle beneficiano di condizioni di drenaggio ottimali e di un regime idrico ottimizzato dalla presenza frequente di uno strato argilloso, chiamato localmente gapans, che trattiene l’acqua in profondità, evitando così che la maturazione della pianta si fermi nei periodi estivi secchi e caldi.

Lo strato di ciottoli, talvolta di vari metri, immagazzina il calore del giorno per restituirlo poi durante la notte. L’aumento della temperatura diurna determina così una differenza termica che rafforza l’effetto di convezione e attira le brezze marine provenienti dalla Camargue. Caratteristica del clima della zona geografica, l’escursione termica, così aumentata, preserva la freschezza e la complessità aromatica, mentre il clima estivo secco e caldo favorisce una buona maturazione degli acini. L’insieme di tali fattori naturali, unitamente alla frequenza con cui soffia il maestrale, che assicura una concentrazione del tenore di zuccheri delle uve e limita lo sviluppo di malattie crittogamiche, favorisce la continuità della produzione viticola nella zona geografica.

Basandosi su una superficie parcellare attentamente delimitata e su un assortimento varietale tradizionale e ristrutturato, la comunità di produttori preserva l’originalità della produzione condividendo competenze collettive che consentono comunque l’espressione delle individualità.

Nell’intento di valorizzare l’immagine dei vini tutelando la zona geografica e insistendo sulla qualità delle competenze e del terroir, nonché di gestire l’ambiente di vita facendo del paesaggio uno strumento di sviluppo e di miglioramento del territorio e di preservare le risorse naturali mantenendo la diversità della flora e della fauna, tutte le parti interessate hanno redatto una «Carta paesaggistica e ambientale», sottoscritta il 5 luglio 2007 e riconosciuta poi nel quadro della «Carta internazionale di Fontevraud» nel marzo 2009.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

la zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione e l’elaborazione dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni:

— dipartimento delle Bouches-du-Rhône: Arles, Saintes-Maries-de-la-Mer, Tarascon;

— dipartimento del Gard: Aigues-Mortes, Aigues-Vives, Aimargues, Boissières, Cabrières, Calmette, Caveirac, Clarensac, Codognan, Collias, Comps, Dions, Estezargues, Fournès, Fourques, Gajan, Langlade, Marguerittes, Montfrin, Nages-et-Solorgues, Parignargues, Poulx, Remoulins, Rouvière, Sainte-Anastasie, Saint-Bonnet-du-Gard, Saint-Gervasy, Saint-Hilaire d’Ozilhan, Saint-Laurent-d’Aigouze, Vergèze, Vers-Pont-du-Gard.

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

a) l’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un’unità geografica più piccola, a condizione:

— che si tratti di una località accatastata;

— che essa figuri nella dichiarazione di raccolta;

b) l’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può specificare l’unità geografica più grande «Vignobles de la Vallée du Rhône» in base alle condizioni precisate nella convenzione sottoscritta tra i vari organismi di tutela e di gestione interessati.

Link al disciplinare del prodotto

http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-30696315-75fd-4fdf-9d25-7274e3e529db