Decisione della Commissione del 14 gennaio 2021 che approva, a nome dell’Unione europea, le modifiche agli allegati 14-A e 14-B dell’accordo tra l’Unione europea e il Giappone per un partenariato economico.
(Decisione 14/01/2021, pubblicata in G.U.U.E. 10 marzo 2021, n. C 81I)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione (UE) 2018/1907 del Consiglio, del 20 dicembre 2018, relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e il Giappone per un partenariato economico, in particolare l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) L’accordo tra l’Unione europea e il Giappone per un partenariato economico (in seguito denominato l’«accordo») è entrato in vigore il 1o febbraio 2019.
(2) L’8 giugno 2019 il capo III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio di cui all’allegato 14-A, parte 1, e all’allegato 14-B, parte 2, sezione A, dell’accordo è stato abrogato dal regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio. È pertanto opportuno sostituire di conseguenza i riferimenti al regolamento (CE) n. 110/2008 presenti nell’accordo con riferimenti al regolamento (UE) 2019/787.
(3) Il 28 novembre 2019, nel corso della prima riunione del comitato per la proprietà intellettuale, l’Unione europea e il Giappone hanno discusso le modalità di modifica dell’allegato 14-B dell’accordo a norma dell’articolo 14.30 e hanno concordato di proseguire la discussione nei mesi seguenti al fine di raggiungere un accordo sull’aggiunta di nuove indicazioni geografiche nella successiva riunione del comitato misto. In esito a tali discussioni le parti hanno confermato che ogni anno, a partire dal 2020 e fino al 2022, il comitato misto prenderà in considerazione fino a 28 nomi rispettivamente dell’Unione europea e del Giappone da proteggere come indicazioni geografiche e da aggiungere all’allegato 14-B dell’accordo, a condizione che tali nomi siano protetti come indicazioni geografiche a livello interno. A decorrere dal 2023 le parti si adopereranno per aggiungere continuamente altre indicazioni geografiche all’allegato 14-B nell’interesse di ciascuna delle parti e in stretto coordinamento tra queste ultime.
(4) L’articolo 14.30 dell’accordo prevede la possibilità di aggiungere nuove indicazioni geografiche nell’allegato 14.B dell’accordo, previo espletamento della procedura di opposizione ed esame delle indicazioni geografiche secondo quanto disposto nell’articolo 14.25, paragrafo 4, dell’accordo.
(5) L’Unione ha completato la procedura di opposizione e l’esame di 28 indicazioni geografiche supplementari del Giappone e il Giappone ha completato la procedura di opposizione e l’esame di 28 indicazioni geografiche supplementari dell’Unione.
(6) Il 2 marzo 2020 a norma dell’articolo 14.30, paragrafo 3, dell’accordo, il Giappone ha notificato all’Unione che l’indicazione geografica giapponese «西尾の抹茶/Nishio Matcha» ha cessato di essere protetta in Giappone.
(7) L’articolo 14.53, paragrafo 3, dell’accordo dispone che il comitato per la proprietà intellettuale, istituito a norma dell’articolo 22.3 dell’accordo, formuli raccomandazioni al comitato misto istituito a norma dell’articolo 22.1 dell’accordo riguardo alle modifiche degli allegati 14-A e 14-B su richiesta di una parte.
(8) A norma dell’articolo 22.1, paragrafo 5, dell’accordo, il comitato misto può adottare decisioni volte a modificare l’accordo in casi specifici, compresa la modifica degli allegati 14-A e 14-B, conformemente alle rispettive procedure giuridiche interne delle parti.
(9) Il 28 dicembre 2020 il comitato per la proprietà intellettuale ha raccomandato al comitato misto di modificare gli allegati 14-A e 14-B dell’accordo di conseguenza.
(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati 14-A e 14-B dell’accordo e approvare tali modifiche a nome dell’Unione,
DECIDE:
Articolo 1
Le modifiche degli allegati 14-A e 14-B dell’accordo di cui al progetto di decisione del comitato misto sono approvate a nome dell’Unione europea.
Il progetto di decisione del comitato misto figura nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Il rappresentante dell’Unione europea all’interno del comitato misto è autorizzato ad approvare l’adozione della decisione del comitato misto a nome dell’Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Una volta adottata, la decisione del comitato misto è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO
DECISIONE N. … / 2021 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO A NORMA DELL’ACCORDO TRA L’UNIONE EUROPEA E IL GIAPPONE PER UN PARTENARIATO ECONOMICO del [data] relativa alla modifica degli allegati 14-A e 14-B sulle indicazioni geografiche (v. la Decisione 25 gennaio 2021, n. 1/2021)