Organo: Tribunale
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Tribunale
Data provvedimento: 10-02-2021
Tipo gazzetta: Nessuna

Viticoltura - Contratto avente ad oggetto attività di consulenza ed assistenza nella produzione dei vini con assunzione dell'incarico di enologo verso un corrispettivo - Mancato versamento del corrispettivo per inadempimento - Prodotto difettoso a causa della rifermentazione dell'alimento - Individuazione dell'esatta causa della rifermentazione del vino confezionato - Inadempimento consistito nella mala gestione del processo di produzione e confezionamento che ha provocato la rifermentazione, scaturita da un eccesso di zuccheri e lieviti nel vino.


SENTENZA

(Giudice: dott.ssa Simona Di Maria)
 

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 6884/2016, promossa da

A. SRL in liquidazione e in concordato preventivo (già B.V. SRL), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Di Biase come da procura in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso il difensore in via L. Catanelli n. 12 - 06135 Perugia

- attore -

nei confronti di

E. SRL in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Fiammetta Modena, come da procura in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso il difensore in Via Alessi 32 - Perugia

- convenuto -

che in esito all'udienza del 24.11.2020 hanno reso le seguenti
 

FATTO
 

1. Con atto di citazione notificato il 17.10.2016 B.V. SRL (poi A. srl in liquidazione, ma indicata anche come B.V.) ha opposto il decreto ingiuntivo n. 1778/2016 del 04.08.2016, emesso a seguito di accoglimento di ricorso monitorio presentato da E. SRL e notificatole il 08.09.2016, chiedendone la revoca e, in via riconvenzionale, domandando la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento di quest'ultima.

Con comparsa del 23.01.201 si è costituita l'opposta chiedendo la conferma del decreto e il rigetto della domanda riconvenzionale.

La causa è stata trattata con lo scambio delle memorie di cui all'art. 183 co. 6 cpc ed istruita, oltre che documentalmente, con l'espletamento di CTU. Ai documenti offerti entro i termini delle memorie 183 co. 6 c.p.c. altri se ne sono aggiunti in seguito al deposito della relazione tecnica e che sono stati ritenuti ammissibili in quanto resi necessari a seguito delle asserzioni che il CTU ha svolto nella sua relazione e che non hanno trovato riscontro nei verbali redatti dal CTU stesso.

1.1 In sede monitoria, l'opposta ha affermato di essere creditrice dell'opponente per euro 10.311,33 quale corrispettivo della prestazione di consulenza e assistenza per la produzione vinicola, eseguita in favore della soc. B.V. in forza del contratto con questa concluso. A sostegno della sua pretesa ha prodotto il contratto di consulenza, quattro fatture asseritamente non pagate e l'estratto dei libri contabili in cui quelle sono state registrate, nonché il sollecito di pagamento (all. 7).

1.2 L'opponente, di contro, ha allegato l'inadempimento dell'opposta delle obbligazioni contrattualmente assunte e, quindi, ha sostenuto la fondatezza della sua eccezione di inadempimento e la legittimità del suo rifiuto di pagamento; ha altresì affermato di aver subito un danno patrimoniale e all'immagine a causa di tale inadempimento, maturando un controcredito risarcitorio per cui ha chiesto la condanna, al netto della quota da compensare.

2. I fatti come allegati dalle parti

Fra B.V. e E. è stato stipulato in data 01.09.2013 un contratto in forza del quale la seconda si è obbligata alla consulenza ed assistenza nella produzione dei vini della prima, assumendo l'incarico di enologo, verso il corrispettivo di 42.000 euro all'anno, oltre iva. Il contratto prevedeva una durata triennale, ma anche il diritto di recesso ad nutum con preavviso di sessanta giorni (art. 8), nonché la clausola risolutiva espressa in caso di inadempimento di determinate obbligazioni (art. 9).

Il rapporto è proseguito solo fino a gennaio 2016 perché B.V., con lettera del 26.11.2015, ha esercitato il suo diritto di recesso anticipato ex art. 8 del contratto.

Alcuni clienti D.B.V., a partire dall'inizio del 2016, hanno lamentato un grave difetto nel prodotto acquistato: in particolare il vino confezionato nelle B&B (Bag in Box, cioè una sacca ermetica contenuta in una scatola in cartone) era rifermentato divenendo non più idoneo all'uso e gonfiando, talvolta rompendo, le confezioni.

Questo problema, inizialmente emerso solo per un cliente americano, si era poi esteso anche ad altri che, come il primo, avevano preteso ed ottenuto il risarcimento dei danni per lo più accordato in via transattiva con la rimessione di altri debiti e l'emissione di note di credito.

Fin qui i fatti non sono contestati.

2.1 Venendo invece ai fatti contestati, E. ha affermato il mancato pagamento del corrispettivo per alcune sue prestazioni eseguite (analisi e consulenza); mentre B. ha affermato che una parte della somma pretesa in sede monitoria non fosse dovuta, per difetto causale (in particolare la fattura n. (...)/A è stata ritenuta un duplicato perché la mensilità di riferimento era già stata fatturata) e che altra parte non fosse dovuta in forza dell'eccezione di inadempimento, per aver male eseguito le proprie prestazioni negli ultimi tre mesi di durata del rapporto (novembre 2015 - gennaio 2016), inadempimento dal quale sarebbero scaturite le fondate contestazioni dei clienti per la rifermentazione del vino in B&B.

2.2 Quanto alla domanda svolta in via riconvenzionale, B.V. ha affermato che la responsabilità di tale rifermentazione, e quindi dei danni economici che ne sono derivati, fosse imputabile all'enologo individuando, quale causa del processo chimico, l'eccesso di zuccheri e lieviti rispetto ai parametri corretti.

Di contro E. ha contestato i risultati delle analisi eseguiti dall'azienda e ha negato di aver assunto il compito di gestire in autonomia la produzione del vino, ma di aver seguito - come da contratto - le direttive del produttore, che quindi si è reso almeno corresponsabile del difetto; più in dettaglio, ha affermato che la causa sia stata l'obsolescenza del macchinario di confezionamento del vino in B&B e non la presenza di agenti fermentescibili (zuccheri e lieviti).

2.3 L'opposizione è fondata e merita accoglimento con conseguente revoca del decreto ingiuntivo; così anche la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni sebbene nei limiti che seguono.

3. Sulla domanda avanzata in sede monitoria

Per stessa ammissione del debitore B.V. SRL, tre delle fatture prodotte in sede monitoria (le nn. 33/C, 132/B e 1/A per il complessivo importo di euro 6.038,18) sono state emesse a fronte di prestazioni effettivamente eseguite in adempimento del contratto: alcune per la consulenza e altre per prestazioni accessorie. Tuttavia il mancato pagamento è stato giustificato dall'eccezione di inadempimento che poi è a fondamento della domanda riconvenzionale.

Invece, la quarta fattura (la n. 7/A di euro 4.273,15) sarebbe un indebito duplicato di una fattura già emessa. In particolare, riferendosi ad una mensilità del corrispettivo pattuito per la consulenza, l'opponente ha offerto la prova di aver ricevuto fatture imputate a tutte le 29 mensilità di durata del rapporto (da settembre 2013 a gennaio 2016) e pertanto la n. 7/A sarebbe priva di giustificazione. A sostegno di tale affermazione è anche il fatto che l'unico sollecito inviato da E. includeva solo le prime tre fatture e non la quarta.

Di contro E. ha affermato che la prestazione di consulenza sarebbe stata erogata per trenta mesi, essendosi svolta anche nell'agosto del 2013 cioè un mese prima della conclusione del contratto.

3.1 Come noto, le regole per la prova di un patto aggiunto a quello risultante nel contenuto di un documento sono particolarmente stringenti quando tale patto si affermi essere anteriore al documento stesso, sul presupposto che le parti, redigendo il documento, tendano a riversarvi anche l'accordo orale pregresso quando incide su quello attuale (art. 2722 c.c.). E. non ha offerto alcuna prova di questo accordo orale limitato al solo mese di agosto 2013, né di aver eseguito la prestazione di consulenza per quel mese.

Viceversa B.V. SRL ha affermato - senza essere contestata sul punto dalla controparte - che nel mese di agosto l'azienda resta normalmente chiusa per ferie e ciò rende ancor meno plausibile l'erogazione della prestazione. Pertanto non c'è prova contraria a quella scritta e proveniente da entrambe le parti dalla quale risulta che il rapporto sia iniziato a settembre 2013.

Né ha valenza la dicitura della causale indicata nelle varie fatture dove, in maniera non sempre ordinata e coerente, talvolta si fa riferimento ad una mensilità, talaltra ad un bimestre e altre volte ancora ad una generica consulenza.

Alla luce di tali considerazioni, deve riconoscersi l'esistenza del credito vantato limitatamente alla somma di euro 6.038,18 e non dovuto il pagamento della somma riportata nella fattura (...)/A.

3.2 Nondimeno, ciò non sufficiente né per affermare l'esigibilità del pagamento di euro 6.038,18, dovendosi vagliare la fondatezza dell'eccezione di inadempimento, né l'attualità del credito, vista l'eccezione di compensazione giudiziale svolta ex art. 1243 co. 2 c.c. dall'opponente, in uno alla domanda riconvenzionale di pagamento del controcredito per la parte eccedente quella compensata.

4. Sulla domanda riconvenzionale ed, in particolare: a) sulle obbligazioni assunte dal E. SRL E' opportuno verificare preliminarmente la domanda riconvenzionale perché, ove fondata, condizionerebbe almeno in parte il giudizio sul credito azionato in via monitoria, vista l'eccezione di inadempimento e di compensazione di cui è evoluzione.

Per verificare l'inadempimento posto a fondamento della domanda, è necessario individuare il contenuto delle prestazioni a cui E. si era obbligata, così da accertare l'ampiezza del ruolo assunto quanto a controllo, consulenza e gestione del processo produttivo, ampiezza che è controversa fra le parti.

4.1 Si legge all'art. 2 del contratto (doc. 2), rubricato "oggetto del contratto":

Oggetto del contratto

Il contratto avrà ad Oggetto l'espletamento da parte di E. attrverso suoi dipendenti o collaboratori di un'attività di consulenza e assistenza per la produzione viti vinicola, la gestione e la programmazione della stessa e tutto quanto riguarda la produzione vinicola della Società.

La clausola è formulata in modo da delineare, almeno in prima battuta, un incarico tanto ampio quanto lo ha rappresentato l'opponente, così da far ritenere che la consulenza investisse il processo produttivo dal suo inizio (con la scelta della vite e il suo impianto) alla sua fine (il confezionamento e lo stoccaggio).

Tuttavia a tale clausola segue quella di cui all'art. 3, più specificatamente riferita alle modalità di esecuzione:

L'incarico sarà espletato dalla E. sulla base delle direttive ed indicazioni fornite dalla Socletà B.V. Srl. La Enoopol sì impegna a far si che un proprio dipendente e/o Collaboratore sia presente presso la sede della B.V. Srl almeno 2 giorni a settimana, tutto al fine di raggiungere gli oblettivi prefissati con E. Srl.

In base a questa previsione, E. ha negato di avere autonomia gestoria della fase produttiva, affermando che la sua prestazione fosse eterodiretta dall'azienda vinicola.

4.2. Si ritiene di aderire alla prospettazione dell'opponente sulla base di alcune considerazioni sia relative alle clausole del contratto, che devono essere sistematicamente interpretate le une per mezzo delle altre (art. 1363 c.c.); sia derivanti dalle modalità con cui le parti hanno dato esecuzione al loro accordo, vale a dire il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione dell'accordo (art. 1362 co. 2 c.c.).

Innanzi tutto nelle premesse del contratto è chiarito come il rapporto di lavoro sia autonomo:

che per l'oggetto e le modalità delle prestazioni il rapporto ivi disciplinato è da considerarsi rapporto di lavoro autonomo il tutti gli effetti e che, comunque, non è intenzione delle Parti instaurare un rapporto avente natura diversa da quella qui espressamente indicata e pattuita;

Tenuto conto che la forma societaria avrebbe escluso a priori un rapporto di lavoro subordinato strettamente inteso, il riferimento all'autonomia deve intendersi nel senso che quelle direttive a cui fa riferimento l'art. 3 non sono direttive tecniche-esecutive. Più coerentemente il riferimento alle direttive appare volto a quelle che attengono alle scelte aziendali, commerciali e di marketing.

Vale a dire che mentre l'azienda vinicola si riservava la scelta degli obiettivi commerciali facendone derivare le direttive a questa collegate, l'enologo doveva dirigere il processo produttivo e operare le scelte tecniche ed esecutive in maniera idonea al conseguimento di quegli obiettivi.

D'altro canto è ragionevole ritenere che se l'azienda avesse avuto le competenze per formulare le direttive tecniche ed esecutive della produzione, non avrebbe incaricato un soggetto esterno per la loro materiale esecuzione, potendone incaricare direttamente i propri dipendenti-operai.

4.3 A confermare l'ampiezza del compito assunto da E. vi sono anche altri elementi di riscontro:

i) la previsione dell'obbligo di presenza in azienda per almeno due giorni a settimana attesta come l'azienda avesse investito E. di un penetrante controllo del processo produttivo, in tutte le sue fasi;

ii) il fatto, non contestato, che B. avesse acquistato macchinari nuovi per oltre 500.000 euro su indicazione di E., attesta l'elevato investimento nella professionalità dell'enologo che non può ritenersi il mero esecutore materiale di direttive altrui (doc. 32 e 33);

iii) il fatto, anch'esso incontestato, che fra i compiti affidati vi fosse anche quello di controllare gli aspetti fitosanitari, gestendo le analisi microbiologiche, eno-chimiche ed organolettiche sui vini.

La somma di questi elementi corrobora il convincimento che l'incarico conferito ad E. SRL fosse quello di gestisce il processo di vinificazione, in quanto esperto della disciplina e delle tecniche relative alla produzione, alla conservazione, all'invecchiamento del vino e dei prodotti derivati da uve, nonché curare il percorso di produzione, dall'impianto della vite fino all'imbottigliamento; in sintesi gli era stato affidato l'incarico di enologo.

Pur trattandosi di un'obbligazione di mezzi, essa va riempita di contenuti ed eseguita in vista del risultato a cui mira, cioè realizzare un prodotto finale di qualità ed immune da vizi, così da essere commercializzato.

5. segue: b) sull'inadempimento e sull'onere della prova.

Chiarita l'ampiezza dell'incarico, deve verificarsi se E. via abbia adempiuto.

Non è contestato che il prodotto confezionato nei mesi di novembre-dicembre 2015 e gennaio 2016 nelle B&B fosse difettoso e che il difetto sia consistito nella rifermentazione dell'alimento, come emerso oltre che dalla CTU anche e prima ancora dai documenti già versati in atti (fotografie delle scatole gonfie ed alcune rotte, le contestazioni dei clienti nonché le stesse allegazioni delle parti).

Tuttavia, per quanto la mancanza del risultato possa essere indizio dell'inadempimento, non ne costituisce prova, lì dove si consideri: -che l'obbligazione dell'enologo era di mezzi, pertanto non si era assunto il rischio oggettivo di ogni difetto del prodotto pur se indipendente dalla corretta esecuzione delle sue prestazioni; -che la forza indiziante viene meno dove si provi che la causa del vizio non sia stata la condotta dell'enologo, ma sia in altri fattori e condotte a lui estranei.

5.1 Sotto il profilo della causalità, mentre B. ha affermato che l'inadempimento consistito nella mala gestione del processo di produzione e confezionamento sia stata la causa della rifermentazione, scaturita da un eccesso di zuccheri e lieviti nel vino; E. ha affermato che la causa sia stata l'utilizzo di un macchinario inidoneo da parte D.B. che, privo di un sistema di microfiltrazione, avrebbe cagionato una contaminazione del vino in fase di confezionamento nei B&B; utilizzo di cui sarebbe responsabile esclusiva B.V. SRL visto che, nonostante le segnalazioni di E., si sarebbe ostinata a non introdurre l'impianto di microfiltrazione.

Questo è stato il punto nodale dell'istruttoria: individuare l'esatta causa della rifermentazione del vino confezionato nelle B&B nei tre mesi finali del contratto durante il quale sono stati confezionati i lotti difettati.

5.2 L'analisi dei risultati probatori in punto di fatto, tuttavia, deve essere preceduta dall'individuazione del criterio di riparto dell'onere probatorio, oltre che di allegazione, che diventa l'unico criterio di giudizio ogni volta che l'esito dell'istruttoria sia stato incerto e, quindi, ogni volta che la parte su cui grava non abbia assolto al proprio onere correttamente.

Rispetto alla domanda di risarcimento del danno svolta dall'opponente, questa ha l'onere di provare il titolo del proprio credito (il contratto) e di provare il danno subito (sia il difetto che le conseguenze economiche pregiudizievoli); ha anche l'onere di allegare l'inadempimento della controparte e di allegare un nesso causale fra l'inadempimento ed il danno che sia dotato almeno di plausibilità a fronte delle regole causali, meglio se scientifiche.

L'opposta, viceversa, ha l'onere di smentire le allegazioni avversarie, provando il suo esatto adempimento o l'impossibilità dell'adempimento o, in alternativa, l'irrilevanza causale del proprio inadempimento rispetto al danno.

5.3 Nel caso di specie, avendo l'opponente assolto l'onere probatorio in punto di esistenza del contratto, di contenuto delle prestazioni oggetto del rapporto obbligatorio, nonché in punto di mancato conseguimento del risultato, ed avendo allegato l'inadempimento e la sua - almeno astratta - rilevanza causale (il mancato controllo dello zucchero presente nel vino), resta da verificare se l'opposta abbia dato prova del suo esatto adempimento o, in alternativa, che il mancato risultato sia dipeso da fattori indipendenti dalle sue prestazioni / mancate prestazioni.

Pur non essendovi onerata, l'opponente ha offerto un principio di prova dell'altrui inadempimento lì dove ha allegato l'assenza in azienda dell'enologo per le due giornate settimanali convenute. A sostegno ha prodotto una lettera di formale contestazione di tale condotta, la cui ricezione non è stata smentita (doc. 3).

Viceversa il debitore della prestazione non ha fornito né la prova dell'esatto adempimento - cioè la sua presenza regolare per due giorni a settimana, prima e dopo la ricezione della lettera - né dell'impossibilità di essere presente per fatto a lui non imputabile.

In verità il debitore, senza negare di aver ricevuto la contestazione via PEC, si è limitato ad affermare che lì dove tale inadempimento ci fosse stato e fosse stato rilevante, B.V. avrebbe risolto il contratto per inadempimento in forza dell'art. 9 e non con un recesso ex art. 8 (usando anche espressioni di apprezzamento e ringraziamento).

L'obiezione non convince, tenuto conto (al di là dell'irrilevanza delle espressioni di circostanza e stereotipate che si utilizzano nelle lettere di recesso) che la controparte ha argomentato in maniera persuasiva la sua scelta con la volontà di non incrinare i rapporti ancora non compromessi (nulla si sapeva allora del difetto del vino), ottenendo lo stesso risultato - la cessazione del rapporto - con uno strumento meno aggressivo della risoluzione per inadempimento.

Alla luce di queste considerazioni, è da ritenersi provato che negli ultimi mesi del 2015 l'opposta era venuta meno, almeno in parte, al suo obbligo di presenza in azienda.

Tenuto conto dell'incarico assunto, tale obbligo di presenza era senza dubbio funzionale al monitoraggio della produzione del vino, al fine di realizzare un prodotto privo di difetti e commercializzabile.

Dimostrato l'inadempimento della prestazione strumentale (l'insufficiente presenza in azienda) esiste un indizio dell'inadempimento della prestazione principale e finale (il diligente monitoraggio e controllo della produzione del vino, con l'esecuzione delle analisi e degli interventi necessari ad impedire la rifermentazione una volta inscatolato) che, va ricordato, non spetta al creditore provare.

Ma neanche questo è ancora sufficiente per ritenere provata la responsabilità dell'enologo, perché l'opposta ha svolto le sue difese (oltre che asserendo, infondatamente, di non essere stata investita della gestione della produzione) affermando che la rifermentazione sia stata causata dall'inadeguatezza del macchinario di confezionamento, inadeguatezza che aveva ripetutamente segnalato senza che B.V. lo sostituisse come era di sua competenza.

5.4 La questione a questo punto è soprattutto sul nesso causale. B.V. ha allegato un plausibile nesso causale offrendo elementi di prova a sostegno dell'allegazione: nella fase finale del

rapporto l'enologo avrebbe eseguito le sue prestazioni con trascuratezza, tanto che era stata inviata una lettera di sollecito e poi il creditore si era determinato a recedere dal rapporto, pur senza utilizzare lo strumento della risoluzione per inadempimento; le analisi eseguite sui lotti prodotti nella fase finale del rapporto hanno evidenziato un livello di fermentescibili (zuccheri in particolare) superiore di oltre novanta volte quello consentito (pari ad 1).

E. non ha dato prova della sua diligente e puntuale presenza in azienda, tuttavia ha prodotto i risultati delle proprie analisi dai quali risultano rispettati i parametri previsti dalla legge, in questo modo contestando il nesso causale zuccheri - ri-fermentazione.

In sintesi ha affermato che l'evento dannoso, pur essendo astrattamente collegabile, sotto il profilo causale, a due cause alternative e ciascuna autosufficiente (la mala gestione nella produzione con conseguente presenza di zuccheri nel vino o l'obsolescenza del macchinario), concretamente è derivato dal secondo fattore e non dal primo, perché zuccheri in eccesso non erano presenti. Anzi, ha affermato di aver compiuto diligentemente tutto quanto era nelle sue mansioni, pertanto l'unica causa efficiente resterebbe quella sotto il controllo esclusivo della controparte, cioè il macchinario obsoleto.

5.5 Il CTU ha svolto l'indagine sulla causa della rifermentazione indagando sia la presenza di zuccheri che lo stato di efficienza del macchinario.

A) Quanto agli zuccheri, ha ritenuto di non poter ripetere le analisi sui campioni di prodotto ancora presenti in magazzino, perché il sistema di tracciatura non dava sufficiente contezza della loro appartenenza agli stessi lotti di produzione per cui è causa e, in più, il loro stato di conservazione poteva essersi alterato viste le sacche in cui si trova confezionato.

Neanche le analisi in atti sono dirimenti: quella D.B.V. perché la provenienza dei campioni dai lotti per cui è causa è solo unilateralmente dichiarata; quella di E. perché si riferisce a vini che non sono univocamente riconducibili a quelle tipologie che hanno dato problemi.

In ogni caso, il CTU ha osservato che i livelli di zuccheri indicati nelle analisi di E. sarebbero entro i parametri di legge.

B) Quanto alla seconda possibile causa, quella prospettata da E., la CTU, pur debole sotto altri profili, ha confermato che le attrezzature per il confezionamento di vino in B&B, sebbene prive di microfiltrazione, erano idonee a realizzare un prodotto non rifermentabile a fronte, tuttavia, di alcune condizioni: 1. l'utilizzo di un vino precedentemente stabilizzato e protetto con idoneo contenuto di anidrite solforosa, nel rispetto dei limiti di legge; 2. l'utilizzo di un vino privo di substrati fermentescibili (zuccheri e/o acido malico); 3. il rispetto delle prassi di buona impiantistica enologica per la preparazione dei vini, per la gestione dei macchinari e per il loro controllo periodico, per la sterilizzazione degli impianti di confezionamento, nonché quelli obbligatori per la legge di igienizzazione delle attrezzature) ed obbligatori ai sensi del D.Lgs. n. 155 del 1997 attuativo delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari: 4. l'idoneità delle condizioni di stoccaggio. Si osserva:

- del fattore di fermentazione n. 1 ove si fosse verificato, sarebbe responsabile l'enologo il quale non ha dato la prova positiva di aver stabilizzato e protetto il vino con anidride solforosa;

- anche del fattore n. 2 (la cui prova positiva non è stata raggiunta con le analisi, come osservato al punto A, ma che non per questo può dirsi ancora escluso) sarebbe comunque responsabile l'enologo che era incaricato delle analisi del prodotto; si aggiunga la stessa ENOOPOL ha prodotto analisi dai quali risultano valori degli zuccheri superiori ad 1, senza che E. abbia mai contestato che il limite di zuccheri consentito per il vino in B&B fosse di una sola unità (vds. verbale di udienza 14.2.17). Si consideri che questa soglia di 1 non è stata rappresentata questa limite di legge bensì come limite entro il quale, nonostante la confezione in plastica, la rifermentazione non si sarebbe innestata e pertanto il vino era adatto al confezionamento in B&B.; dove il limite fosse stato superiore, quindi, il vino non sdarebbe stato in sé difettoso, ma doveva essere confezionato in bottiglia. Per questo la considerazione del CTU circa il fatto che il limite fosse entro quello previsto dalle norme non rileva ai fini dell'esclusione dell'inadempimento, né le analisi prodotte da E. SRL (pur poco attendibili) che, anche ove si prendessero per buone, non cambierebbero le conclusioni di cui sopra.

- Quanto al fattore 3. l'opponente ha offerto piena prova dell'aver correttamente osservato le procedure di cui erroneamente il CTU aveva riferito di non aver trovato traccia, producendo le certificazioni e gli esiti positivi dei controlli dell'autorità sanitaria nonché dell'audit privato con controllo qualità e procedure, svolto a ridosso degli eventi (vd. visita ispettiva USL con esito positivo a gennaio 2016 doc. 51 prodotto nella corretta versione all'udienza del 06.06.2019; vd. audit della G.M. SPA del 20.10.2016 dove si fa riferimento a quello precedente del 2015 doc. 50). Pertanto non è stato questo il fattore scatenante.

In ogni caso, si osserva, anche la corretta osservanza delle procedure concernenti l'igiene dei prodotti alimentari, era incarico affidato all'enologo almeno in punto di consulenza (se non di redazione dei protocolli); pertanto anche sotto questo profilo non si sarebbe sottratto alla responsabilità se non provando di aver indicato all'azienda la necessità di adeguamento.

- Quanto al fattore n. 4, pur a prescindere dal fatto che la tecnica di stoccaggio del prodotto rientra nel ciclo produttivo e non si sottrae alla consulenza enologica, non sono emerse problematiche di questo tipo né nei magazzini D.B.V., né in quelli dei clienti finali.

6. Alla luce di queste considerazioni, deve ritenersi che E. non abbia dato la prova dell'esatto adempimento delle prestazioni dovute, della cui estensione si è scritto, nonostante elementi atti a far ritenere che a partire da novembre 2015 ci siano state alcune inadempiente (vds. la lettera di sollecito della presenza in azienda ed il successivo recesso).

In punto di nesso causale fra inadempimento e rifermentazione (con conseguente danno), si è visto come ciascuno dei fattori causali astrattamente idonei ad innescare la rifermentazione sia imputabile all'enologo il quale non ha dato la prova positiva di un fattore scatenante a lui non imputabile. Ciò basterebbe per affermare la responsabilità dell'enologo-debitore, salvo quanto si vedrà a proposito del danno.

Ma esistono elementi idonei a far ritenere che, nonostante l'inattendibilità delle analisi (quale prova diretta), la causa più probabile della rifermentazione sia stata proprio la presenza di fermentescibili, perché inducono ad escludere l'efficacia causale del macchinario.

In particolare esistono prove indirette in tal senso:

i) l'opponente ha dimostrato documentalmente che nel periodo successivo a gennaio 2016 e fintanto che il macchinario è stato utilizzato nelle stesse condizioni originarie, non sono emersi problemi di rifermentazione e il vino è stato regolarmente commercializzato e pagato dai clienti (doc. 35, 35bis, 36, 36bis e 36ter). Questo rinforza la convinzione, del resto suffragata dalla CTU sebben integrata dalle osservazioni delle parti (del resto è il giudice che elabora una sintesi delle informazioni tecniche raccolte dal consulente, anche nel contraddittorio delle parti, non essendo la CTU una prova ad efficacia vincolante), che la causa non sia stato il macchinario.

ii) è privo di fondamento l'argomento contrario, speso dall'opposta, che se il problema fosse stato nel vino e non nel macchinario, allora il difetto si sarebbe manifestato anche per il vino in bottiglia. Così non è, visto che il CTU ha spiegato che, diversamente dalla confezione B&B, la bottiglia è in grado di contenere tutte le tipologie di vino (anche con substrati fermentescibili) senza che ne derivi la rifermentazione, sebbene ad alcune condizioni (la corretta gestione dell'impianto, la corretta igienizzazione e sterilizzazione dell'impianto, i controlli microbiologici periodici);

iv) tenuto conto - ed il fatto non è stato contestato - che B.V. SRL ha intrapreso investimenti per il rinnovo dei macchinari per oltre 500.000 euro e ha affermato di avervi provveduto proprio in esito alla consulenza di E., è da escludersi che E. avesse segnalato alcunché circa l'impianto di B&B tenuto conto che il costo della sostituzione era di soli 25.000 euro ed è ragionevole ritenere che l'investimento sarebbe stato sostenuto ove l'enologo lo avesse indicato come necessario.

Esclusa l'inidoneità del macchinario e dei protocolli di utilizzo (fattori che comunque rientravano nella sfera di dominio della E., in esecuzione delle obbligazioni assunte e non esiste prova che questa avesse aperto segnalazioni su questi aspetti), da un punto di vista logico non restano che gli elementi fermentescibili come causa della rifermentazione, nonostante l'inattendibilità delle analisi.

7. Nonostante la CTU sia stata sotto alcuni profili contenutistici scadente (in particolare per non aver il CTU dato atto del controllo dei protocolli affermando la loro mancanza, mentre poi sono risultati esistenti e corretti) e proceduralmente scorretta (per non aver dato modo alle parti di contraddire con l'invio di osservazioni sulla bozza), nondimeno non si rappresenta la necessità della sua integrazione o rinnovazione, se si considera che gli argomenti che se ne sono tratti ai fini del giudizio, una volta epurata da alcune incongruenze anche grazie al contraddittorio con le parti e valorizzati gli ulteriori elementi emersi dall'istruttoria consentono di ritenere accertati i fatti di causa, sono sufficienti ai fini della decisione.

8. La prova del danno patrimoniale, come danno emergente e lucro cessante, e del danno all'immagine.

Una volta accertato che la scorretta esecuzione della prestazione di enologo ha cagionato la rifermentazione del vino confezionato negli ultimi tre mesi di svolgimento del rapporto, è necessario verificare quali siano state le conseguenze dannose derivate nella sfera patrimoniale (e non) dell'azienda e che è onere D.B.V. provare.

8.1 Quanto alla fornitura eseguita a favore di W.W.W., B.V. SRL ha prodotto copiosa corrispondenza con questo cliente a proposito della problematica del vino, nonché le foto del prodotto; ha offerto prova adeguata dell'accordo transattivo (doc. 17) e del costo di euro 74.885,00 dato dalla rimessione di un corrispondente debito del cliente americano a mezzo di note di credito (doc. 39), tecnica utilizzata anche per risarcire gli altri clienti.

La rilevanza di questa voce di danno non può contestarsi sulla base del fatto che B.V. avrebbe dovuto notiziare l'enologo delle contestazioni del cliente americano, consentendogli così di accertare il difetto in contraddittorio; se pure ci fosse un profilo di scorrettezza, ciò non rileverebbe in questa sede dove non è stata svolta una domanda di risarcimento del danno per violazione del dovere di correttezza e buona fede, né potrebbe rilevare ai fini della riduzione del quantum, non essendo configurabile alcun concorso nella causazione del danno o nell'aggravamento delle sue conseguenze ai sensi dell'art. 1227 c.c.

Si è visto anche come sia stato accertato l'inadempimento pur prescindendo dalle analisi svolte da B.V. senza il contraddittorio dell'enologo, ma in base a tutte le considerazioni svolte ai precedenti paragrafi, a cui si rimanda.

8.2 Quanto alla fornitura a favore di L'Abbondanza, la corrispondenza prodotta (doc. 21) dimostra l'identità del problema riscontrato (rigonfiamento delle confezioni ed inutilizzabilità delle stesse); è prova adeguata del danno emergente pari ad e 543,39 la nota di credito (doc. 21 bis). La collocazione temporale dell'evento (la fornitura contestata è di novembre 2015) è prova adeguata del fatto che la responsabilità sia imputabile all'opera dell'enologo allora incaricato e questa considerazione è valida anche per le altre ipotesi di seguito considerate.

8.3 Quanto alla fornitura a favore di Premia SRO, anch'essa si colloca nel periodo in questione, e il danno emergente è di euro 1.837,96 come da contestazione e nota di credito (doc. 22 e 23)

8.4 Quanto alla fornitura a favore di Mediterranea BV, il danno emergente è di euro 472,04 come da contestazioni e nota di credito emessa (doc. 24 e 25).

8.5 Quanto alla fornitura a favore di Vino e Olio Import Italiaanse producten, il danno emergente è di euro 2.012,40 come da contestazioni e nota di credito emessa (doc. 26 e 27); il fatto che la fornitura sia di febbraio non fa venir meno la responsabilità dell'enologo se si tiene conto che il vino è stato plausibilmente prodotto in precedenza e stoccato in magazzino; né vale obiettare che la dicitura descrittiva della nota di credito non si riferisca alla rifermentazione del vino e/o al rigonfiamento delle confezioni, ma genericamente a "danneggiamento", perché tale dicitura, apparentemente impropria, è di nessun rilievo alla luce della corrispondenza prodotta tutta riguardante la rifermentazione, il rigonfiamento e la rottura delle confezioni.

8.6 Quanto alla fornitura a favore di A.F.L., al momento del giudizio era in corso una trattativa per chiudere la contestazione con una nota di credito di cui, tuttavia, non è stata prodotta alcuna documentazione.

8.7 Quanto al lucro cessante, B.V. SRL ha dato prova del calo di fatturato nel settore delle vendite all'estero ed in particolare della riduzione del giro d'affari con il cliente americano W.W.W.. proprio successivamente al problema del vino difettoso. D'altro canto la gravità dell'accaduto è dimostrata anche dalla copiosa corrispondenza intercorsa sul tema, dai toni della stessa e dai viaggi svolti presso il cliente danneggiato.

Non di meno B.V. non ha offerto elementi utili alla quantificazione del lucro cessante, che non coincide con la documentata perdita del fatturato, bensì con la perdita dell'utile che ne sarebbe derivato, come risultante dello scomputo dal fatturato dei costi di produzione e dei costi fissi.

8.8 Quanto al danno all'immagine, asseritamente consistito nella lesione della reputazione dell'azienda di fronte ai propri dipendenti che sarebbero stati contattati da E. che ha lasciato loro intendere che, ove il suo credito non fosse stato saldato, avrebbe denunciato alcune irregolarità di cui aveva le prove presso l'Ufficio repressione frodi, la domanda è infondata non solo perché manca la prova di tale condotta, ma perché in ogni caso manca la prova delle conseguenze pregiudizievoli. Dalle stesse allegazioni D.B. non risulta che l'azienda si sia coperta di discredito fra i dipendenti; anzi, proprio il fatto che il dipendente asseritamente destinatario di tali allusioni abbia prontamente riferito l'accaduto al suo datore di lavoro, dimostra un atteggiamento di sostegno e vicinanza e non certo di sfiducia e discredito verso l'azienda.

9. Conclusioni. Così ricostruita la vicenda in punto di fatto e di diritto, la pretesa avanzata in sede monitoria è infondata a fronte della fondatezza delle eccezioni e contestazioni avversarie. Fondata altresì è la domanda risarcitoria nei limiti del danno patrimoniale provato, pari ad euro 79.278,75 e da ridursi ad euro 73.712,61 a seguito di compensazione con il contro credito di euro 6.038,18, oltre agli interessi di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda al saldo

10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in base ai parametri medi di cui al D.M. n. 55 del 2014, oltre agli interessi legali dalla pronuncia al saldo.


P.Q.M.

 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:

accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo

condanna E. SRL al pagamento a favore di A. SRL in liquidazione / concordato preventivo (già B.V. SRL) di euro 73.712,61 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da inadempimento

condanna E. SRL alla riduzione delle spese di lite in favore di A. SRL in liquidazione / concordato preventivo (già B.V. SRL) pari ad euro 786,00 per spese vive, euro 13.430,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, interessi legali dalla pronuncia al saldo

pone le spese di CTU definitivamente a carico di E. S.R.L.

Così deciso in Perugia, il 9 febbraio 2021

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 2021