Agevolazioni - Domanda di sostegno al fine di avvalersi delle risorse di cui alla Sottomisura 4.1, “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” del Programma di sviluppo rurale Sicilia 2014-2020 (c.d. PSR) - Presentazione di progetto per la realizzazione di un programma di investimenti volto a sostenere il processo di ristrutturazione aziendale attraverso l’ampliamento della dimensione economica, l’introduzione di nuove tecnologie ed innovazioni - Inserimento nella filiera relativa alla produzione e commercializzazione di vino ed olio di oliva - Punteggio assegnato senza riconoscimento della priorità di tipo trasversale prevista per le aziende con produzioni di qualità certificata IGP, DOP, SQNPI, SQNZ e di quella per gli “Investimenti per la produzione e l’uso di energie alternative” - Impossibilità di valutare l’incidenza percentuale della quantità commercializzata come DOC del prodotto finito (vino) che deve essere almeno pari al 50% della produzione certificata - Prova della cantierabilità del progetto.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2279 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Factory Farms S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Surdi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
nei confronti
- Vincenzo Sarcì, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Sarcì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Cencina Accardo, Leonardo Borsellino, Salvatore Savoca, Bartolo Giuseppe Vanadia, Società Semplice Azienda Agricola F.Lli Scaminaci non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
PER QUANTO RIGUARDA IL RICORSO INTRODUTTIVO:
- del decreto n. 1910, del 10 agosto 2018, emesso dalla Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, pubblicato sul sito dell'Assessorato il 12 agosto 2018 e per estratto sulla GURS n. 38 del 31 agosto 2018, nella parte in cui sono stati sostituiti ed approvati gli elenchi regionali definitivi delle domande di sostegno ammissibili e delle domande di sostegno non ammissibili per mancata cantierabilità di cui agli Allegati nn. 1 e 2, anch'essi impugnati nei limiti d'interesse, nella parte in cui l'iniziativa progettuale presentata dalla società ricorrente è stata inserita nell'elenco di cui all'Allegato n. 2 delle domande di sostegno non ammissibili con la seguente motivazione: “Manca Autorizzazione genio civile, Manca concessione irrigua genio civile, Manca Documentazione comprovante Igiene dei prodotti”, ed ancora, perché è stata inserita in graduatoria col punteggio di 53/100, anziché con punteggio 73/100, per non esserle stato attribuito il punteggio per la Priorità di tipo trasversale A5 - Aziende con produzioni di qualità certificata IGP, DOP – ed A7 - Investimenti per la produzione e l'uso di energie alternative;
- del decreto n. 3911, del 5 dicembre 2017, emesso dalla Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, nella parte in cui nell'approvare l'elenco regionale provvisorio delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio di cui all'Allegato A, anch'esso impugnato nei limiti d'interesse, ha collocato l'iniziativa dell'odierna ricorrente nella posizione n. 381 con punteggio di 53/100, anziché con punteggio 73/100, per non essere stato attribuito alla società ricorrente il punteggio per la Priorità di tipo trasversale A5 - Aziende con produzioni di qualità certificata IGP, DOP – ed A7 - Investimenti per la produzione e l'uso di energie alternative;
- ove occorra, del verbale di valutazione punteggi dell'Ispettorato dell'Agricoltura di Siracusa, della Scheda punteggi e di tutti gli altri allegati facenti parte della relazione istruttoria, non conosciuti dalla società ricorrente;
- ove occorra ed in subordine dei punti 5, C), 16.3.1, 16.3.7 e 17 delle disposizioni attuative - Parte specifica - della sottomisura 4.1, approvate con D.D.G. n. 6470 del 24.10.2016;
- nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli suindicati.
PER QUANTO RIGUARDA I MOTIVI AGGIUNTI PRESENTATI L’8/7/2020:
- del verbale di valutazione punteggi dalla Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Servizio XIII -Ispettorato dell'Agricoltura di Siracusa del 26 marzo 2019 di riesame della cantierabilità e del punteggio nella parte in cui ha confermato la non cantierabilità del progetto e non attribuito i punteggi dei singoli criteri di selezione A5) e A7), conosciuto solo in seguito al deposito in giudizio da parte dell'Amministrazione resistente del 30 aprile 2020;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea e di Vincenzo Sarcì;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2020 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.1. Con ricorso notificato il 30/10/2018 e depositato il 20/11/2018 la società ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati esponendo quanto segue.
La ricorrente ha presentato la domanda di sostegno al fine di avvalersi delle risorse di cui alla Sottomisura 4.1, “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” del Programma di sviluppo rurale Sicilia 2014-2020 (c.d. PSR) per poter realizzare – secondo quanto analiticamente descritto nell’allegato Piano di Sviluppo Aziendale – il proprio progetto di ammodernamento, ampliamento e potenziamento.
Per quel che in questa sede rileva giova chiarire che secondo quanto prescritto dalle disposizioni attuative del bando di selezione, e segnatamente al punto 16.3.1 “il progetto presentato deve essere esecutivo, la cantierabilità deve essere ottenuta e dimostrata entro il termine perentorio di 90 gg dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Trascorso il termine assegnato senza che tale obbligo sia stato assolto la domanda di sostegno sarà ritenuta non ammissibile per mancanza di cantierabilità dell’iniziativa progettuale”.
Il progetto presentato dalla società ricorrente prevedeva la realizzazione di un programma di investimenti del complessivo importo di € 4.999.795,58 volto a sostenere il processo di ristrutturazione aziendale attraverso l’ampliamento della dimensione economica, l’introduzione di nuove tecnologie ed innovazioni ed è inserito nella filiera relativa alla produzione e commercializzazione di vino ed olio di oliva.
Con D.D.S. n. 3911 del 5 dicembre 2017 l’amministrazione resistente approvava gli elenchi regionali provvisori delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio, inserite nell’Allegato A tra le quali era ricompresa quella predisposta dalla ricorrente.
Diversamente dal punteggio risultante dalla scheda tecnica di auto-valutazione (73/100 punti) l’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura della Provincia di Siracusa, al quale l’Assessorato demandava su base provinciale l’istruttoria dei progetti, assegnava al progetto dell’odierna ricorrente 53/100 punti non riconoscendo la priorità di tipo trasversale prevista per le Aziende con produzioni di qualità certificata IGP, DOP, SQNPI, SQNZ (A5 – punti 12) e quella per gli “Investimenti per la produzione e l’uso di energie alternative” (A7- punti 8).
Con raccomandata a/r del 30 gennaio 2018 la ricorrente contestava tempestivamente la mancata attribuzione dei punteggi di cui alle priorità A5 ed A7.
Inoltre con plico consegnato a mano il 7 marzo 2018 presentava all’Ispettorato Agricoltura la documentazione integrativa prevista dal Bando ai fini della cantierabilità del progetto, ed in particolare:
- l’avvenuta registrazione presso l’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa della DIA per l’autorizzazione sanitaria (cfr. punto 16.3.5 delle “Disposizioni Attuative parte specifica”, nonché l’autorizzazione ICQRF rilasciata dal Ministero delle Politiche Agricole e la Certificazione HACCP;
- il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Caltanissetta il 3 marzo 2018 relativo a due dei tre corpi di fabbrica siti in c.da Gibil Gabib, già precedentemente assentiti con provvedimento SUAP del 22.06.2005 e del 31.01.2007, originariamente in testa alla ditta “Associazione Agricola Assierre”;
- l’autocertificazione attestante il deposito dei calcoli (per le opere da realizzare con strutture in c.a. e/o profilati metallici) ai sensi dell’art. 4 della Legge 1086/71 relativi al completamento del fabbricato di cui al permesso di costruire rinnovato con provvedimento del 3.3.2018 con allegata copia della nota di deposito dei calcoli del 6 agosto 2004, nonché dei nulla-osta rilasciati dal Genio Civile di Caltanissetta; - Autorizzazione rilasciata dall’Ufficio del Genio Civile di Siracusa per l’utilizzazione della risorsa irrigua.
Tuttavia la ricorrente veniva inserita nell’elenco di cui alle domande di sostegno non ammissibili per progetto non cantierabile; ed inoltre, in luogo del punteggio auto attribuito (73/100 punti), pur alla luce delle delucidazioni fornite in sede di controdeduzioni, veniva confermato il punteggio determinato in via provvisoria di 53/100 punti escludendo il punteggio di cui alle priorità A5 ed A7.
1.2. Il gravame è affidato a due distinti motivi di ricorso così rubricati:
I) Violazione degli artt. 3, 4, 24 e 97 Cost. - Violazione e falsa applicazione dei punti 11, 16.3.3, 16.3.5, 16.3.7 e 17 delle “Disposizioni Attuative parte specifica” della Sottomisura 4.1. approvate con D.D.G. n. 6470 del 24.10.2016 e dell’art. 5 del relativo Bando - Violazione dell’art. 6 comma 1 lett. b) L. 241/90 - Difetto di motivazione per insufficiente ed erronea indicazione delle ragioni determinanti la mancata inclusione tra le domande di sostegno cantierabili ammissibili all’istruttoria di cui all’allegato 1 del DDG n. 1501 del 25.06.2018 - Eccesso di Potere - Illogicità e ingiustizia manifesta - Violazione del principio del giusto procedimento - Violazione del principio di proporzionalità - Contraddittorietà manifesta - Insussistenza dei presupposti di fatto ed infondatezza delle ragioni richiamate dalla P.A. a fondamento atto impugnato – Violazione del dovere di soccorso istruttorio.
II) Violazione degli artt. 3, 4, 24 e 97 Cost. - Violazione dell’art. 6 comma 1 lett. b) L. 241/90 - Eccesso di Potere - Illegittimità dei punti 5 lett. C), 16.3.1, 16.3.7 e 17 delle “Disposizioni Attuative parte specifica” della Sottomisura 4.1. approvate con D.D.G. n. 6470 del 24.10.2016 - Illogicità e ingiustizia manifesta - Violazione del principio del giusto procedimento - Violazione del principio di proporzionalità – Violazione del principio di ragionevolezza – Disparità di trattamento
1.3. In data 30/11/2018 si è costituito in giudizio l’Assessorato resistente con atto di mera forma, il quale ha successivamente depositato documenti.
1.4. In data 03/12/2018 si è costituito in giudizio anche il controinteressato Sarcì Vincenzo, depositando memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
1.5. Con ordinanza collegiale n.2596 del 11/12/2018 la Sezione ha disposto acquisirsi dall’Amministrazione documentati chiarimenti sui fatti di causa, autorizzando contestualmente il ricorrente ad integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami.
1.6. In ottemperanza all’ordinanza istruttoria l’amministrazione ha depositato documenti e il ricorrente una memoria difensiva.
1.7. Successivamente, con ordinanza n.109 del 25/01/2019 la Sezione ha accolto la domanda cautelare proposta dalla società ricorrente ai fini della sua ammissione con riserva alla fruizione delle agevolazioni per cui è causa.
1.8. Alla pubblica udienza del 13/02/2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1.9. Con ordinanza collegiale n.644 del 17/03/2020 la Sezione – preso atto della nota Prot 003475 del 26/03/2019 dell’Ispettorato dell’Agricoltura di Siracusa con la quale “si comunica che in data 26/03/2019 la Commissione ha riesaminato il progetto di cui alla predetta domanda di sostegno relativamente alla cantierabilità e al punteggio, e in base a quanto riportato nell’ordinanza del TAR Palermo n.109/2019 ha proposto l’inserimento con riserva della domanda suddetta nell’elenco delle domande di sostegno cantierabili ammissibili all’istruttoria tecnico-amministrativa con il punteggio complessivo richiesto di 73/100” - ha disposto acquisirsi il citato verbale di riesame del 26/03/2019 (e ogni altro documento ad esso connesso) adottato dall’amministrazione in seguito all’ordinanza cautelare n.109 del 24/01/2019, rinviando la trattazione del ricorso alla pubblica udienza dell’08/10/2020.
1.10. In data 30/04/2020 l’Assessorato resistente ha depositato il verbale di riesame del 26/03/2019 e altra documentazione.
1.11. Con atto notificato il 26/06/2020 e depositato l’08/07/2020 la società ricorrente ha proposto motivi aggiunti impugnando il suddetto verbale di riesame conosciuto in esito al deposito in giudizio da parte dell’Amministrazione.
1.12. In vista dell’udienza pubblica hanno depositato memorie la società ricorrente e l’Assessorato resistente.
1.13. Alla pubblica udienza dell’8 ottobre 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
2. Preliminarmente va dato atto che parte ricorrente ha integrato, mediante notifica per pubblici proclami, il contraddittorio nei confronti di tutti i potenziali interessati.
3. Va inoltre rilevato che con il verbale di riesame del 26/03/2019 la Commissione esaminatrice - investita erroneamente dal Dirigente del Servizio 2 del compito di procedere a un riesame del progetto della ricorrente in asserita esecuzione dell’ordinanza cautelare di questo Tar n.109/2019 (che aveva invece ammesso il progetto al finanziamento con riserva) - si è limitata a confermare in toto, e per rinvio, le valutazioni già espresse in un precedente verbale di riesame del 10/05/2018, sia con riferimento al profilo della cantierabilità, sia con riferimento ai punteggi attribuiti (punti 53 in totale), senza compiere alcuna nuova rivalutazione alla luce delle censure proposte in ricorso; salvo proporre “l’inserimento con riserva della domanda di Factory Farms nell’elenco delle istanze ammissibili con il punteggio di 73/100, fatti salvi gli esiti del giudizio di merito”.
Stante il contenuto non provvedimentale e non innovativo del verbale in parola – impugnato con motivi aggiunti – permane l’interesse alla disamina del ricorso introduttivo che può essere delibato unitamente al ricorso per motivi aggiunti stante la sostanziale identità delle censure ivi proposte.
4. Sotto un primo profilo la ricorrente censura la graduatoria definitiva delle istanze di sostegno a valere sulla sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” del PSR Sicilia 2014-2020, nella parte in cui inserisce quella di parte ricorrente tra quelle non ammesse per mancata dimostrazione della cantierabilità del progetto entro il termine perentorio previsto dalle disposizioni attuative, essendo stata esclusa per non avere prodotto tutta la documentazione richiesta.
In sintesi la ricorrente lamenta che il termine di novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, per la presentazione del progetto cantierabile, non poteva decorrere se non dal momento dell’approvazione della graduatoria definitiva.
Ciò premesso, va rilevato che la Sezione si è già pronunciata in senso favorevole alla ricorrente con una pluralità di sentenze (non appellate) relative a fattispecie identiche (per tutte la n. 1567 del 23 maggio 2019), che il collegio condivide e alle cui ampie motivazioni si rinvia.
In tali sentenze si è, in particolare, preliminarmente precisato che la questione da esaminare era quella della legittimità delle clausole, di cui ai paragrafi 5, lettera c) e 16.3 della parte specifica delle disposizioni attuative della sottomisura 4.1, che prevedevano, quale condizione di ammissibilità, a pena di esclusione, la prova della cantierabilità entro 90 giorni (aumentati a 180 nel caso in cui era previsto l’acquisto di terreni) dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.
Ciò premesso, si è ritenuto che tali disposizioni erano illegittime, in quanto contrarie ai principi di logicità, ragionevolezza e parità di trattamento, nella parte in cui ancoravano il termine alla pubblicazione della graduatoria provvisoria anche per le istanze che erano state dichiarate inammissibili ed erano state incluse successivamente per effetto di un provvedimento di accoglimento del reclamo, che non era, però, stato comunicato all’interessato.
Nelle decisioni relative a fattispecie identiche si è, peraltro, rilevato che l’obbligo in questione era illegittimo a carattere generale e, pertanto, indipendentemente dalla circostanza che l’istanza fosse o meno stata inclusa in posizione utile nella graduatoria provvisoria.
Si è, in particolare, rilevato che non poteva dubitarsi della legittimità dell’obbligo di dimostrazione della cantierabilità in sé considerato e che il problema era quello dell’individuazione del dies a quo nella data di pubblicazione della graduatoria provvisoria e non di quella definitiva.
Si è, sotto tale profilo, rilevato che l’imposizione della cantierabilità dei progetti dopo l’approvazione della graduatoria provvisoria configurava un onere non solo irragionevole, ma anche sproporzionato, in quanto in tale fase i partecipanti non avevano alcuna certezza in ordine all’ammissione degli stessi al sostegno, la quale dipendeva dall’accoglimento dei reclami.
Si è poi aggiunto che il carattere irragionevole dell’adempimento in parola era accentuato dalla circostanza che la graduatoria provvisoria (pubblicata il 7 dicembre 2017) era intervenuta a breve distanza dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 232 dell’8 novembre 2017, che aveva dichiarato illegittimo l’art. 16, commi 1 e 3, della l.r. n. 16 del 2016 e ha reso applicabile l’art. 94 del d.P.R. n. 380 del 1991, in forza del quale era divenuta necessaria anche nel territorio della regione siciliana l’autorizzazione del Genio Civile per l’avvio dei lavori nelle zone sismiche e per le “opere minori”.
Per tutto quanto precede la censura proposta dalla società ricorrente è fondata.
5. Inoltre la società ricorrente censura la mancata attribuzione dei punteggi relativi ai criteri A5 (12 punti) e A7 (8 punti), cui corrisponde un punteggio complessivo non attribuito pari a 20 punti.
5.1. Con riferimento al criterio di selezione A5 la società ricorrente lamenta che la Commissione non le ha attribuito i 12 punti relativi al criterio A5 che spetta alle aziende “con produzione di qualità certificata IGP, DOP, SQNPI, SQNZ e regimi facoltativi di certificazione e qualora commercializzi almeno il 50% della produzione come certificata”.
Lamenta, la ricorrente, che al fine di attestare il possesso del requisito in questione aveva allegato alla domanda:
- la scheda risultante dal Portale dell’Istituto Regionale della Vite e del Vino della Regione Siciliana che certificherebbe la sussistenza di giacenze al 3 gennaio 2018 dei vini e delle uve di qualità certificata della Factory Farms;
- le fatture di vendita dell’uva e del vino sfuso e quelle correlate agli altri ricavi aziendali conseguiti nel 2016;
detti documenti comproverebbero il pieno rispetto della commercializzazione di almeno il 50% della produzione certificata, così come prescritto dal bando.
La censura è infondata.
I disciplinari IGP, DOP, infatti, prevedono che ciò che può essere certificato è il prodotto finito e lavorato e non la materia prima, e dunque soltanto il vino può essere commercializzato come prodotto IGP e DOP, ma non le uve o il mosto.
Come si evince dal verbale di riesame del 18/05/2018 depositato in giudizio dall’amministrazione resistente, il punteggio non è stato attribuito in quanto la ditta ha presentato soltanto la fattura n.05/A riferita alla vendita di prodotto doc per l’anno 2016, non consentendo di valutare se l’incidenza percentuale della quantità commercializzata come DOC sia almeno pari al 50% della produzione certificata come richiesto dal criterio.
5.2. Con riferimento al criterio di selezione A7 il punteggio di 8 punti viene attribuito qualora l’iniziativa progettuale contenga investimenti finalizzati per la produzione e l’uso di energia da fonti rinnovabili (autoconsumo aziendale); inoltre per l’attribuzione del punteggio deve essere soddisfatto il seguente parametro: il costo dell’impianto deve essere di almeno il 5% dell’importo complessivo dell’iniziativa progettuale.
La ricorrente ai fini del detto criterio ha computato il costo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di 50 kw per un importo stimato di circa euro 92.000,00, nonché il costo per l’acquisto di mezzi meccanici (Trattori Fendt - Vario 516, Vario 211 e Favorit 920) alimentati con carburanti biologici ricavati da olio di colza prodotto all’interno dell’azienda, con un preventivo di spesa di euro 551.464,00.
Dunque l’importo totale di euro 643.464,00 (Mezzi meccanici alimentati con olio di colza + Pannelli fotovoltaici) sarebbe superiore al 5% dell’investimento complessivo (˃5% investimento € 4.999.000) con conseguente diritto all’attribuzione del punteggio.
La censura è infondata.
L’Amministrazione non ha assegnato il detto punteggio in quanto la ricorrente intende realizzare un impianto fotovoltaico il cui costo non supera il 5% dell’investimento totale, mentre ha ritenuto il costo dei trattori “non attinente al criterio”.
Infatti il semplice acquisto di trattori che “possono” essere alimentati con gasolio biologico derivante dall’olio di colza, non appare coerente con il criterio in esame perché oggetto dell’investimento deve essere la realizzazione di “impianti” per la produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili, e non anche l’acquisto di attrezzature che possono essere utilizzate con fonti alternative di energia.
6. Per quanto precede il ricorso è soltanto in parte fondato e va accolto limitatamente al solo profilo della cantierabilità.
7. Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, in considerazione del soltanto parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore
Luca Girardi, Referendario