Organo: Corte di Giustizia
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Corte di Giustizia
Data provvedimento: 04-03-2021
Numero provvedimento: C‑912/19
Tipo gazzetta: Nessuna

Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari - Regolamento (CE) n. 1107/2009 - Articolo 52, paragrafo 1 - Permesso di commercio parallelo - Carattere personale di tale permesso.


Nella causa C‑912/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf, Germania), con decisione del 4 dicembre 2019, pervenuta in cancelleria il 13 dicembre 2019, nel procedimento

Agrimotion S.A.

contro

ADAMA Deutschland GmbH,


LA CORTE (Nona Sezione),

composta da N. Piçarra, presidente di sezione, S. Rodin (relatore) e K. Jürimäe, giudici,

avvocato generale: E. Tanchev

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

- per l’Agrimotion S.A., da C. Schmalschläger, Rechtsanwalt;

- per l’ADAMA Deutschland GmbH, da K. Welkerling, Rechtsanwalt;

- per la Commissione europea, da F. Castilla Contreras, B. Eggers e I. Naglis, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente
 

SENTENZA
 

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009, L 309, pag. 1).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’Agrimotion S.A. e l’Adama Deutschland GmbH in merito alla commercializzazione, da parte della prima, di prodotti fitosanitari in Germania.

Contesto normativo

3 Ai sensi dei considerando 8 e 9 del regolamento n. 1107/2009:

«(8) Scopo del presente regolamento è di assicurare un livello elevato di protezione sia della salute umana e animale sia dell’ambiente, salvaguardando nel contempo la competitività dell’agricoltura della Comunità. (...)

(9) Al fine di eliminare al più presto gli ostacoli al commercio di prodotti fitosanitari, derivanti da livelli di protezione diversi negli Stati membri, il presente regolamento dovrebbe altresì stabilire norme armonizzate relative all’approvazione di sostanze attive e all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, comprese le norme sul riconoscimento reciproco delle autorizzazioni e sul commercio parallelo. Lo scopo del presente regolamento è pertanto quello di aumentare la libera circolazione di tali prodotti e garantirne la disponibilità negli Stati membri».

4 Il capo III del regolamento n. 1107/2009, relativo ai «[p]rodotti fitosanitari», comprende due sezioni. La sezione 1, intitolata «Autorizzazione», è a sua volta suddivisa in sei sottosezioni. Le sottosezioni 1, 2 e 5 sono intitolate, rispettivamente, «Requisiti e contenuto», «Procedura» e «Casi particolari».

5 Ai sensi dell’articolo 28 di tale regolamento, intitolato «Autorizzazione d’immissione sul mercato e uso», contenuto nella sottosezione 1 della sezione 1 del capo III:

«1. Un prodotto fitosanitario non è immesso sul mercato o impiegato a meno che sia stato autorizzato nello Stato membro interessato conformemente al presente regolamento.

2. In deroga al paragrafo 1, non è richiesta alcuna autorizzazione nei casi seguenti:

(...)

e) immissione sul mercato e impiego di prodotti fitosanitari per i quali è stato concesso un permesso di commercio parallelo, conformemente all’articolo 52».

6 L’articolo 33 di detto regolamento, intitolato «Domanda di autorizzazione o modifica di un’autorizzazione», che figura nella sottosezione 2 della sezione 1 del capo III, al suo paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Il richiedente che desideri immettere sul mercato un prodotto fitosanitario presenta una domanda di autorizzazione o di modifica di un’autorizzazione, personalmente o tramite un rappresentante, a ciascuno degli Stati membri in cui intende immettere sul mercato il prodotto».

7 L’articolo 52 del medesimo regolamento, intitolato «Commercio parallelo», collocato nella sottosezione 5 della sezione 1 del capo III, al suo paragrafo 1 così dispone:

«Un prodotto fitosanitario autorizzato in uno Stato membro (Stato membro di provenienza) può, previa concessione di un permesso di commercio parallelo, essere introdotto, immesso sul mercato o utilizzato in un altro Stato membro (Stato membro d’introduzione), se tale Stato membro stabilisce che la composizione del prodotto fitosanitario è identica a quella di un prodotto fitosanitario già autorizzato nel suo territorio (prodotto di riferimento). La domanda è presentata all’autorità competente dello Stato membro d’introduzione».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

8 L’ADAMA Deutschland, impresa con sede in Germania, commercializza in tale Stato membro prodotti fitosanitari per i quali ha ottenuto un’autorizzazione all’immissione in commercio. Essa distribuisce tali prodotti fitosanitari anche in altri Stati membri, nei quali l’Agrimotion, impresa con sede in Polonia, li acquista per reintrodurli e commercializzarli in Germania.

9 Prima di introdurre i prodotti fitosanitari in Germania, l’Agrimotion procede alla loro rietichettatura, indicando in particolare il nome dell’Agrimotion, la nuova denominazione del prodotto fitosanitario, il nome del prodotto di riferimento già autorizzato in Germania e il nome del titolare del permesso di commercio parallelo in Germania, nella fattispecie la Bernbeck LLP.

10 Ritenendo che l’Agrimotion non fosse autorizzata a commercializzare in Germania i prodotti fitosanitari di cui al procedimento principale, dal momento che il titolare del permesso di commercio parallelo era la Bernbeck, e non l’Agrimotion, l’ADAMA Deutschland ha proposto un ricorso dinanzi al Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf, Germania) affinché fosse ingiunto a tale società di cessare la commercializzazione di detti prodotti.

11 Il Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf) ha accolto tale domanda e ha constatato l’obbligo della convenuta di risarcire il danno subito dall’ADAMA Deutschland. Tale giudice si è basato sul fatto che l’Agrimotion non poteva avvalersi del permesso di commercio parallelo concesso alla Bernbeck, poiché un simile permesso, in forza dell’articolo 52, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento n. 1107/2009, aveva un carattere personale.

12 Avverso tale decisione, l’Agrimotion ha interposto appello dinanzi all’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf, Germania), facendo valere che, conformemente alla posizione giuridica espressa dalla competente autorità tedesca, vale a dire il Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Ufficio federale per la tutela dei consumatori e la sicurezza alimentare, Germania), e alla prassi seguita in altri Stati membri, essa può avvalersi del permesso di commercio parallelo concesso alla Bernbeck, dal momento che il nome di quest’ultima società compare sulla nuova etichetta apposta sui prodotti fitosanitari.

13 Il giudice del rinvio si chiede se l’articolo 52 del regolamento n. 1107/2009 debba essere interpretato a favore della tesi sostenuta dall’Agrimotion.

14 Esso sottolinea che la Corte ha dichiarato, nella sentenza dell’8 novembre 2007, Escalier e Bonnarel (C‑260/06 e C‑261/06, EU:C:2007:659, punti 37 e seguenti), che, tenuto conto della pericolosità dei prodotti fitosanitari e dei rischi connessi al loro impiego, la necessità di verificare in modo efficace e affidabile il rispetto delle prescrizioni della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU 1991, L 230, pag. 1), poteva giustificare il carattere personale di un’autorizzazione all’immissione in commercio. Orbene, una parte della giurisprudenza e della dottrina tedesche riterrebbe che tale giurisprudenza si applichi anche in vigenza del regolamento n. 1107/2009, che ha abrogato e sostituito la direttiva 91/414, in particolare in quanto l’articolo 52, paragrafo 4, secondo comma, di tale regolamento prevede la possibilità di concedere più permessi di commercio parallelo per uno stesso prodotto.

15 Il giudice del rinvio esprime tuttavia dubbi riguardo a tale posizione, sottolineando che il regolamento n. 1107/2009 ha lo scopo, come risulta dal suo considerando 9, di «eliminare al più presto gli ostacoli al commercio di prodotti fitosanitari, derivanti da livelli di protezione diversi negli Stati membri».

16 Inoltre, in una situazione in cui, come nel caso di specie, l’impresa che immette in commercio il prodotto fitosanitario di cui trattasi non è quella alla quale è stato rilasciato il permesso di commercio parallelo, l’indicazione del titolare del permesso di commercio parallelo sull’etichetta di tale prodotto potrebbe consentire di verificare in modo efficace e affidabile il rispetto dei requisiti di legge connessi alla pericolosità dei prodotti fitosanitari e dei rischi della loro utilizzazione.

17 Infine, il giudice del rinvio segnala che, in determinati Stati membri, i documenti relativi al permesso di commercio parallelo distinguono il titolare dell’autorizzazione e l’importatore del prodotto fitosanitario.

18 In tali circostanze, l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se un’impresa che immette in commercio nello Stato membro di importazione un prodotto fitosanitario autorizzato nello Stato membro di origine possa far valere il permesso di commercio parallelo concesso dall’autorità competente dello Stato membro di importazione ad una società terza, qualora sulle taniche in cui il prodotto fitosanitario è confezionato ed è stato immesso in commercio nello Stato membro di importazione appaia un riferimento al titolare dell’autorizzazione, nonché alla società importatrice. Ove sussistano requisiti aggiuntivi, di quali requisiti si tratti».

Sulla questione pregiudiziale

19 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009 debba essere interpretato nel senso che solo il titolare di un permesso di commercio parallelo può immettere un prodotto fitosanitario sul mercato dello Stato membro che ha concesso tale permesso.

20 Ai sensi di tale disposizione, un prodotto fitosanitario autorizzato in uno Stato membro può, previa concessione di un permesso di commercio parallelo, essere introdotto, immesso sul mercato o utilizzato in un altro Stato membro, se tale Stato membro stabilisce che la composizione del prodotto fitosanitario è identica a quella di un prodotto fitosanitario già autorizzato nel suo territorio (prodotto di riferimento).

21 A tale proposito si deve ricordare che quando si interpreta una disposizione del diritto dell’Unione occorre tenere conto non soltanto della formulazione di quest’ultima, ma anche dell’impianto sistematico, del contesto e degli obiettivi che persegue l’atto di cui fa parte. Anche la genesi di una disposizione del diritto dell’Unione può fornire elementi rilevanti per la sua interpretazione [v., in tal senso, sentenza del 25 giugno 2020, A e a. (Impianti eolici di Aalter e Nevele), C‑24/19, EU:C:2020:503, punto 37].

22 Per quanto riguarda il tenore letterale dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009, esso di per sé non consente di stabilire se tale disposizione debba essere interpretata nel senso che solo il titolare di un’autorizzazione di commercio parallelo possa immettere un prodotto fitosanitario nel mercato dello Stato membro che ha concesso tale permesso.

23 Per contro, tanto l’impianto sistematico e l’obiettivo di tale regolamento quanto la genesi dell’articolo 52, paragrafo 1, del medesimo giustificano una simile interpretazione.

24 Infatti, per quanto riguarda l’impianto sistematico del regolamento n. 1107/2009, occorre rilevare che la sottosezione 2, intitolata «Procedura», della sezione 1, a sua volta intitolata «Autorizzazione», del capo III di tale regolamento disciplina la procedura ordinaria di esame delle domande volte a immettere in commercio i prodotti fitosanitari in uno Stato membro.

25 Orbene, l’articolo 33 del suddetto regolamento, che fa parte di tale sottosezione 2, al suo paragrafo 1 prevede che «[i]l richiedente che desideri immettere sul mercato un prodotto fitosanitario presenta una domanda di autorizzazione o di modifica di un’autorizzazione, personalmente o tramite un rappresentante, a ciascuno degli Stati membri in cui intende immettere sul mercato il prodotto».

26 Ne consegue che l’autorizzazione di un prodotto fitosanitario ha carattere personale, cosicché non può essere ceduta dal suo titolare a un’altra persona.

27 Lo stesso vale per quanto riguarda il permesso di commercio parallelo di cui all’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009.

28 Infatti, la sottosezione 5, intitolata «Casi particolari», nella quale figura tale articolo 52, paragrafo 1, appartiene alla stessa sezione di cui fa parte l’articolo 33 del regolamento n. 1107/2009, ossia la sezione 1 del capo III di quest’ultimo. Peraltro, dall’articolo 28, paragrafo 2, lettera e), di tale regolamento risulta che l’articolo 52 del medesimo costituisce una deroga alla regola generale in forza della quale un prodotto fitosanitario può essere immesso in commercio o utilizzato solo se è stato autorizzato nello Stato membro interessato. Di conseguenza, tale disposizione deve essere interpretata restrittivamente.

29 Orbene, l’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009 non prevede che una persona diversa dal titolare del permesso di commercio parallelo possa immettere un prodotto fitosanitario nel mercato dello Stato membro d’introduzione. Pertanto, si deve ritenere che tale permesso abbia un carattere personale, al pari dell’autorizzazione di un prodotto fitosanitario.

30 Inoltre, l’applicazione del regime del commercio parallelo di cui all’articolo 52 del regolamento n. 1107/2009 dipende dall’applicazione del regime di autorizzazione previsto segnatamente all’articolo 33 di tale regolamento, dato che, in forza della prima disposizione, il permesso di commercio parallelo può essere concesso solo per un prodotto fitosanitario la cui composizione sia identica a quella di un prodotto fitosanitario già autorizzato nel territorio dello Stato membro d’introduzione, dato che tale prodotto è denominato «prodotto di riferimento» da detta disposizione.

31 Se si dovesse ritenere che il permesso di commercio parallelo non abbia un carattere personale, ne risulterebbe un pregiudizio alla coerenza del suddetto regolamento, in quanto una persona non titolare di un simile permesso potrebbe immettere sul mercato di uno Stato membro un prodotto fitosanitario, mentre solo il titolare dell’autorizzazione relativa al prodotto di riferimento per lo stesso mercato ha il diritto di immettere tale prodotto su detto mercato.

32 Peraltro, l’interpretazione dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009 nel senso che il permesso di commercio parallelo ha carattere personale è corroborata dai considerando 8 e 9 di tale regolamento.

33 Infatti, secondo tali considerando, il regolamento n. 1107/2009 ha lo scopo di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell’ambiente e, al contempo, di preservare la competitività dell’agricoltura dell’Unione europea, nonché di aumentare la libera circolazione dei prodotti fitosanitari e la loro disponibilità negli Stati membri sopprimendo la disparità dei livelli di protezione negli Stati membri e armonizzando in particolare le norme relative al riconoscimento reciproco delle autorizzazioni e il commercio parallelo di tali prodotti.

34 In tali circostanze, riconoscere un carattere personale al permesso di commercio parallelo contribuisce non solo all’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e animale nonché dell’ambiente, ma si inserisce pienamente nella logica dell’armonizzazione delle norme sul commercio parallelo operata dal regolamento n. 1107/2009 al fine di aumentare la libera circolazione dei prodotti fitosanitari.

35 A tale riguardo, occorre ricordare che, nella sentenza dell’8 novembre 2007, Escalier e Bonnarel (C‑260/06 e C‑261/06, EU:C:2007:659, punti da 40 a 42), la Corte ha constatato sostanzialmente che il carattere personale del permesso di commercio parallelo era giustificato, in particolare, dalla necessità di prevenire qualsiasi rischio di utilizzazione scorretta o abusiva del prodotto di cui trattasi.

36 Sebbene sia vero che tale sentenza è stata pronunciata in vigenza della direttiva 91/414 e non del regolamento n. 1107/2009, dalla genesi di tale regolamento - in particolare dal punto 3.2 della comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, del 22 settembre 2008, concernente la posizione comune del Consiglio sull’adozione di un regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari [COM (2008) 578 definitivo] - risulta tuttavia che il legislatore dell’Unione ha tenuto conto di detta sentenza quando ha adottato il regolamento n. 1107/2009.

37 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre rispondere alla questione del giudice del rinvio dichiarando che l’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009 deve essere interpretato nel senso che solo il titolare di un permesso di commercio parallelo può immettere un prodotto fitosanitario nel mercato dello Stato membro che ha concesso tale permesso.

Sulle spese

38 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.


Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

L’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, deve essere interpretato nel senso che solo il titolare di un permesso di commercio parallelo può immettere un prodotto fitosanitario nel mercato dello Stato membro che ha concesso tale permesso.