Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 02-03-2021
Numero provvedimento: 100864
Tipo gazzetta: Nessuna

Decreto ministeriale n. 9341040 del 26 novembre 2020 concernente “Disposizioni relative alle modalità di applicazione dell’articolo 223 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall’articolo 58-quater del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 contenente “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 – Stoccaggio privato dei vini di qualità”.


DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA
PIUE VII



Pervengono allo scrivente richieste di chiarimenti su alcuni aspetti procedurali relativi alla corretta implementazione del decreto indicato in oggetto.

In particolare le richieste di chiarimenti riguardano i seguenti aspetti:
 

- MOVIMENTAZIONE DEL PRODOTTO SUCCESSIVAMENTE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO.

In linea generale non è consentito spostare il prodotto dalla ubicazione dichiarata nella domanda di accesso alla misura. Tuttavia, sono consente movimentazioni nel caso in cui:

a)  Il vino deve essere sottoposto a trattamenti, ritenuti necessari al fine di mantenerne inalterate le caratteristiche chimico/fisiche ed organolettiche.

b) Travaso o trasferimento in altro vaso vinario del prodotto stoccato per motivi di natura tecnica o per causa di forza maggiore.

Le operazioni sopra indicate possono essere effettuate solo nel  medesimo stabilimento in cui i prodotti sono stoccati e dovranno essere annotate sul Registro telematico dello stesso.


- CAPACITA’ DEI SERBATOI

E’ consentito collocare il quantitativo di vino in stoccaggio in serbatoi di volume nominale superiore rispetto alla quantità oggetto dell’aiuto, anche unitamente ad altro vino, purchè appartenente alla medesima tipologia ed avente gli stessi requisiti merceologici del vino stoccato.
 

- CAMBIO DI CATEGORIA

Qualora oggetto della domanda di aiuto siano vini atti a divenire DOC o DOCG, è consentito effettuare il cambio di categoria da vino atto a vino certificato nel caso in cui, prima della scadenza del periodo di stoccaggio, sia stata richiesta ed ottenuta la certificazione per tali vini.
 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Giuseppe Blasi

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale

ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs n. 82/20