Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [La Mancha].
(Comunicazione 25/02/2021, pubblicata in G.U.U.E. 25 febbraio 2021, n. C 65)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
COMUNICAZIONE DI MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO
«LA MANCHA»
PDO-ES-A0045-AM03
Data della comunicazione: 18 novembre 2020
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Modifica del titolo alcolometrico effettivo minimo per i vini bianchi e rosati e indicazione del titolo alcolometrico effettivo minimo per i vini frizzanti (punto 2.1 del disciplinare e punto 2.1 del documento unico)
Descrizione e motivi
Il titolo alcolometrico effettivo minimo dei vini bianchi e rosati passa al 9 %, mentre quello dei vini frizzanti è ora indicato espressamente.
Attualmente i consumatori chiedono vini con un tenore di zuccheri residui superiore; nei tipi di vino summenzionati occorre pertanto ridurre il titolo alcolometrico effettivo per raggiungere il tenore di zuccheri residui richiesto.
Inoltre è specificato che il titolo alcolometrico effettivo minimo dei vini bianchi, rosati e rossi si applica anche ai vini frizzanti.
Tipo di modifica: ordinaria
Tale modifica costituisce un adeguamento dei parametri analitici che non comporta una modifica sostanziale del prodotto protetto, il quale continua a mantenere le caratteristiche e il profilo descritti nella sezione relativa al legame, derivanti dall'interazione tra fattori naturali e umani. Pertanto si ritiene che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.
2. Adeguamento alla normativa vigente della terminologia relativa ai parametri analitici «zuccheri residui» e «acidità volatile» e indicazione del tenore di anidride solforosa (punto 2.1 del disciplinare e punto 2.1 del documento unico)
Descrizione e motivi
Conformemente all'articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che prevede la determinazione degli zuccheri totali espressi in fruttosio e glucosio, il parametro analitico «zuccheri residui» è rinominato «zuccheri totali espressi in fruttosio e glucosio».
Analogamente, è opportuno specificare che la determinazione dell'acidità volatile è espressa in acido acetico.
L'articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 stabilisce altresì che, tra i parametri analitici da determinare, figura anche l'anidride solforosa. Pertanto, tale parametro è aggiunto per i vini spumanti e, nel caso dei vini di cui alle sezioni 2.1.4, 2.1.5 e 2.1.6, sono specificati i limiti applicabili conformemente all'allegato I, parte B, del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019.
Tipo di modifica: ordinaria
Tale modifica costituisce un adeguamento della terminologia impiegata per le caratteristiche fisico-chimiche che non implica alcuna modifica del prodotto finale, il quale continua a mantenere le caratteristiche e il profilo descritti nella sezione relativa al legame, derivanti dall'interazione tra fattori naturali e umani. Pertanto si ritiene che essa non rientri in nessuno dei tipi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.
3. Ridefinizione delle caratteristiche organolettiche (sezione 2.2 del disciplinare e punto 2.2 del documento unico)
Descrizione e motivi
L'attuazione della norma UNE-EN-ISO 17065 nel quadro della verifica della conformità al disciplinare di produzione rende necessaria una modifica della descrizione organolettica dei vini protetti, affinché le loro caratteristiche possano essere collegate a descrittori valutabili mediante un panel di degustazione che rispetti i principi della norma UNE-EN-ISO 17025.
Tipo di modifica: ordinaria
Tale modifica costituisce un adeguamento delle caratteristiche organolettiche ai fini di una migliore verifica attraverso l'analisi sensoriale; queste caratteristiche non implicano una modifica sostanziale del prodotto, il quale continua a mantenere le caratteristiche e il profilo descritti nella sezione relativa al legame, derivanti dall'interazione tra fattori naturali e umani. Pertanto si ritiene che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.
4. Aggiornamento dei riferimenti normativi (sezione 3.2.5 del disciplinare e punto 3.2.5 del documento unico)
Descrizione e motivi
I riferimenti normativi sono aggiornati rimandando al regolamento vigente ed è introdotto il riferimento al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.
Tipo di modifica: ordinaria
La modifica costituisce un aggiornamento. Pertanto si ritiene che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.
5. Chiarimento rispetto alle cantine di vinificazione e alle parcelle di produzione (sezione 4 del disciplinare e punto 4 del documento unico)
Descrizione e motivi
Per fugare eventuali dubbi in merito all'ubicazione delle cantine di vinificazione e migliorare il controllo e la tracciabilità delle parcelle di produzione, nell'ultimo paragrafo è specificato che la vinificazione avviene in cantine ubicate nella zona di produzione della DOP «La Mancha» e con uve provenienti da parcelle iscritte nello schedario viticolo dell'organizzazione interprofessionale.
Tipo di modifica: ordinaria
La modifica non implica alcun cambiamento della zona, ma si limita a migliorare la redazione del paragrafo. Pertanto si ritiene che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.
6. Inclusione delle varietà moscatel de alejandría e garnacha tintorera (sezione 6 del disciplinare e punto 6 del documento unico)
Descrizione e motivi
La varietà bianca Moscatel de Alejandría e la varietà rossa Garnacha tintorera sono introdotte nel disciplinare di produzione. La varietà bianca Moscatel de Alejandría è tipica del Mediterraneo e, per le caratteristiche aromatiche e il tenore di zuccheri, si presta per la produzione di vini della DOP «La Mancha». Analogamente, come dimostrato dall'esistenza di migliaia di ettari coltivati a tale varietà nella zona di produzione della DOP «La Mancha», anche la. varietà rossa Garnacha tintorera è adatta a tale zona. Pertanto, dopo averne verificato il potenziale per la produzione di vini di qualità che rispettano i requisiti di cui al disciplinare della DOP «La Mancha», sulla base dell'analisi di svariati campioni, l'organizzazione interprofessionale ha deciso di introdurla nel disciplinare
Sia il vino bianco ottenuto (interamente o in parte) dalla varietà Moscatel de Alejandría sia il vino rosso ottenuto (interamente o in parte) dalla varietà Garnacha tintorera sono prodotti ben radicati nella zona di produzione. La modifica, pertanto, intende inserire nel disciplinare di produzione delle varietà che già da qualche tempo fanno parte della realtà vitivinicola della zona.
Tipo di modifica: ordinaria
La modifica determina la produzione degli stessi tipi di vino, con le stesse caratteristiche del prodotto protetto. Pertanto si ritiene che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.
7. Nuova formulazione in paragrafi distinti dei requisiti applicabili (sezione 8 del disciplinare e nessuna modifica al documento unico)
Descrizione e motivi
Primo paragrafo: la formulazione è modificata al fine di specificare che l'imbottigliamento da parte delle cantine ubicate nella zona di produzione e al di fuori della stessa, iscritte nel registro pertinente della DO «La Mancha», soddisfa i requisiti, anche in termini di tracciabilità verificabile, applicabili all'imbottigliamento dei vini de «La Mancha». Inoltre i vini commercializzati con la DO «La Mancha» sono provvisti di contro-etichetta o sigillo di garanzia, rilasciati dall'organizzazione interprofessionale sopracitata.
Secondo paragrafo: le possibilità di imbottigliamento sono estese ai recipienti in PET (unicamente in bottiglie da 18,7 cl ed esclusivamente per le compagnie aeree e i luoghi in cui è vietato l'uso del vetro) per adempiere alla normativa in materia di sicurezza aerea e di luoghi pubblici.
Terzo paragrafo: la percentuale da rispettare per indicare una varietà di vite determinata e unica passa all'85 %. La disposizione, pertanto, è adeguata alla normativa applicabile, vale a dire l'articolo 50, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013.
Inoltre i riferimenti normativi sono aggiornati sulla base delle norme attualmente in vigore.
Tipo di modifica: ordinaria
La modifica costituisce una nuova formulazione e un aggiornamento del testo. Pertanto si ritiene che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.
8. Aggiornamento dei riferimenti normativi (sezione 9.2 del disciplinare e nessuna modifica al documento unico)
Descrizione e motivi
Nei paragrafi 3 e 9 il riferimento ai regolamenti derogati è sostituito con un riferimento ai regolamenti vigenti.
Tipo di modifica: ordinaria
La modifica costituisce un aggiornamento. Pertanto si ritiene che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
«La Mancha»
2. Tipo di indicazione geografica
DOP — Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
5. Vino spumante di qualità
8. Vino frizzante
4. Descrizione del vino (dei vini)
Vini bianche e rosati, giovani e tradizionali, e vini bianchi roble
Tali vini sono caratterizzati da un basso tenore alcolico. I vini bianchi presentano tonalità che vanno dal verdolino al giallo, senza arrivare al dorato; sono franchi, fruttati e con aromi primari, leggermente acidi ed equilibrati.
Se invecchiati in botte, presentano un colore da giallo a dorato o paglierino, con accenni tostati e un fondo vanigliato, note di rovere, fruttate e persistenti.
I vini rosati presentano un colore che varia da rosaceo a rossiccio tenue ed aromi franchi, fruttati e/o floreali; sono leggermente acidi, equilibrati e fruttati al palato.
I vini fermentati in botte sono caratterizzati da aromi e da un retrogusto che ricordano il legno.
* Acidità volatile massima dei vini giovani: 8,33 meq/l
* Solfuri massimi: 190 mg/l con zucchero ≥ 5 g/l (eccetto roble)
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Vini rossi giovani e tradizionali e vini rossi roble
Tali vini presentano un colore che varia dal rosso violaceo al rosso granata; sono franchi, fruttati e caratterizzati da aromi primari. Al palato sono tannici, equilibrati nel rapporto tra componente alcolica e acidità, persistenti e fruttati.
I vini invecchiati in fusti presentano un colore che varia dal rosso granata al rubino, sono franchi e fruttati e sono caratterizzati da aromi primari e vanigliati. Al palato risultano persistenti ed equilibrati, con note di vaniglia.
Se affinati più a lungo, possono presentare sfumature color mattone o mattone-arancio; sono persistenti e dolci. Al palato risultano morbidi, pieni, rotondi e strutturati.
I vini fermentati in fusti sono caratterizzati da aromi e da un retrogusto tipici della botte.
* Acidità volatile massima dei vini giovani: 8,33 meq/l
* Solfuri massimi: 180 mg/l con zucchero ≥ 5 g/l (eccetto roble)
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
11,5 |
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Acidità totale minima |
4 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
10 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
130 |
Vino tradizionale naturalmente dolce
Tali vini coincidono con i secchi tra i bianchi e con quelli di colore da rosso granata a marrone tra i rossi; dall'intensità aromatica elevata, che ricorda la frutta e/o le confetture, sono equilibrati e corposi.
* Il titolo alcolometrico totale massimo deve essere compreso nei limiti di legge, conformemente alla pertinente legislazione dell'UE.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
13 |
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Acidità totale minima |
4 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
20 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
250 |
Vini bianchi e rossi crianza, reserva e gran reserva
A seconda del grado di invecchiamento, i vini bianchi presentano un colore che varia dal giallo paglierino al dorato di notevole intensità. Equilibrati, sono caratterizzati da aromi legnosi e tostati.
A seconda dell'invecchiamento, i vini rossi presentano un colore che varia dal rosso granata al mattone e sono caratterizzati da aromi che passano da quelli fruttati a quelli legnosi e/o tostati. Al palato risultano equilibrati e corposi.
* Il titolo alcolometrico totale massimo deve essere compreso nei limiti di legge, conformemente alla pertinente legislazione dell'UE.
** Il valore del titolo alcolometrico effettivo minimo è stabilito dal disciplinare di produzione a seconda che si tratti di un vino bianco o rosso.
*** I limiti di acidità volatile applicabili risultano inferiori a seconda del titolo alcolometrico e della durata di invecchiamento.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
4 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
20 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
150 |
Vino spumante di qualità
I vini spumanti bianchi presentano tonalità che variano dal pallido al dorato e brillante, mentre quelli rosati sono caratterizzati da tonalità rosa pallido. Le bollicine sono fini e persistenti.
Gli aromi sono puliti e fruttati.
Al palato risultano corposi ed equilibrati.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
4 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
11,66 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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Vino frizzante
I vini frizzanti possono essere bianchi, dalle diverse tonalità di giallo; rosati, dalle diverse tonalità rosacee; e rossi, di un colore rosso violaceo.
Al naso, i vini bianchi presentano aromi fruttati, mentre i vini rosati e rossi sono caratterizzati da aromi intensi che ricordano i frutti rossi.
Corposi ed equilibrati, tali vini presentano un retrogusto fruttato ed esaltano l'anidride carbonica.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
4 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
10 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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5. Pratiche di vinificazione
a. Pratiche enologiche specifiche
Pratica enologica specifica
I vini protetti bianchi, rosati e rossi sono ottenuti esclusivamente dalle varietà autorizzate. Non è consentita la miscelazione di varietà bianche e rosse.
La resa massima è pari a 74 litri di vino per 100 chilogrammi di uva.
La vinificazione dei vini bianchi e rosati avviene mediante pigiatura dei grappoli; per la sgrondatura è impiegato il sistema statico o dinamico. Le uve possono essere preventivamente sottoposte a macerazione per estrarre aromi e pigmenti coloranti. La fermentazione del mosto avviene a una temperatura massima di 22 °C.
I vini rossi sono sottoposti a fermentazione con vinacce per un minimo di tre giorni a una temperatura massima di 28 °C.
b. Rese massime
Vigneti allevati ad alberello
10 000 chilogrammi di uve per ettaro
Vigneti allevati ad alberello
74 ettolitri per ettaro
Vigneti allevati a spalliera
13 000 chilogrammi di uve per ettaro
Vigneti allevati a spalliera
96,2 ettolitri per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La Mancha è una regione naturale e storica situata nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancha, al centro della Spagna, che occupa la parte settentrionale della provincia di Albacete, la parte meridionale e sudoccidentale di Ciudad Real, la parte orientale di Toledo e la parte sudoccidentale della provincia di Cuenca.
7. Varietà principale/i di uve da vino
AIREN
BOBAL
CABERNET SAUVIGNON
GARNACHA TINTA
MACABEO - VIURA
SYRAH
TEMPRANILLO - CENCIBEL
VERDEJO
8. Descrizione del legame/dei legami
Vino
Nella pianura di La Mancha, la composizione dei suoli, frutto della
sedimentazione miocenica di calcari, marne e sabbie, determina terreni di colore marrone o marrone-rossiccio. In particolare, grazie all'abbondanza di terreni calcarei, la regione di La Mancha si presta alla produzione di vini rossi molto corposi e adatti all'affinamento, mentre i calcari sabbiosi conferiscono al vino una buona gradazione.
La siccità (con precipitazioni annue comprese tra 300 e 350 mm) e l'elevato soleggiamento (3 000 ore di sole) si traducono in vini con una colorazione intensa, in cui risulta chiaramente rafforzata l'intensità aromatica.
Il grande equilibrio dei vini è favorito anche dalla modesta produzione media dei vigneti.
Vino frizzante
Il clima continentale estremo, la composizione dei terreni di color marrone-rossiccio e le temperature elevate influenzano gli aromi fruttati e le tonalità dei vini frizzanti. Poiché tali vini sono ottenuti da quelli descritti nella sezione relativa al vino, quanto indicato in tale sezione si applica parimenti ai vini frizzanti.
Vino spumante di qualità
L'ambiente geografico consente di coltivare le varietà definite nel disciplinare di produzione, che conferiscono ai vini corposità ed equilibrio, così come la siccità e le ore di sole assicurano un titolo alcolometrico naturale che permette di produrre vini dalla gradazione alcolica stabilita. Per la vinificazione dei vini spumanti sono impiegati, come vino di base, i vini indicati nella sezione relativa al vino. Di conseguenza, quanto indicato in tale sezione si applica anche ai vini spumanti.
9. Ulteriori condizioni essenziali (condizionamento, etichettatura, altri requisiti)
Quadro normativo:
nella legislazione nazionale
Tipo di condizione supplementare:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione
Per usufruire dell'indicazione di una varietà di vite determinata e unica, è necessario che almeno l'86 % delle uve provenga da detta varietà con menzione nei registri dei vini.
Per l'etichettatura dei vini spumanti di qualità della denominazione di origine protetta «La Mancha» possono essere utilizzate le indicazioni Premium e Reserva.
Link al disciplinare del prodotto
http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/comercial-industrial/consejos_new/pliegos/Mod_PC_La_Mancha_20200731_MP_I.pdf