Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 23-02-2021
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 23-02-2021
Numero gazzetta: 63

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Terre Alfieri].

(Comunicazione 23/02/2021, pubblicata in G.U.U.E. 23 febbraio 2021, n. C 63)


La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.

 

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«TERRE ALFIERI»

PDO-IT-A1241-AM02

Data della comunicazione: 24 novembre 2020

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Denominazione e vini — Menzioni tradizionali

a) Il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) è riservato ai vini già riconosciuti a denominazione di origine controllata da almeno 7 anni, così come indicato dalla normativa vigente, che siano ritenuti di particolare pregio in relazione alle caratteristiche qualitative intrinseche (rispetto alla media di quelle degli analoghi vini, per effetto dell’incidenza di tradizionali fattori naturali, umani e storici) e per la rinomanza commerciale acquisita. Pertanto la Dop dei vini Terre Alfieri, a 11 anni dal suo riconoscimento, si fregia della menzione tradizionale italiana «Denominazione di origine controllata e garantita» (DOCG) che vuole rappresentare la rinomanza e il pregio acquisito a livello nazionale ed internazionale.

La modifica interessa la sezione 1.3 — Altre informazioni — Menzioni tradizionali lettera a) del documento unico e l'aggiornamento degli articoli del disciplinare di produzione con il riferimento alla menzione «Denominazione di origine controllata e garantita» in luogo della menzione «Denominazione di origine controllata»

b) Previsto per le tipologie già prodotte, nell'ambito della categoria (1) Vino, l'utilizzo delle menzioni Superiore e Riserva. I cambiamenti climatici con estati più lunghe e temperature più alte apportano alle uve maggior concentrazione di zuccheri e maggiore potenziale alcolico, permettendo inoltre ai vini prodotti di essere più adatti all'invecchiamento. Si è voluto pertanto esplicitare queste produzioni di vini a tenore alcolico più alto e dei vini tradizionalmente sottoposti ad invecchiamento al fine di rappresentare al meglio la realtà produttiva dei vini della DOP Terre Alfieri andando ad ampliare la gamma dei prodotti e proponendo al mercato una offerta più completa.

Le modifiche interessano la sezione 1.3 — Altre informazioni — Menzioni tradizionali lettera b) del documento unico e gli articoli da 1 a 6 del disciplinare di produzione.

2.   Descrizione vini

a) Inserite le descrizioni delle tipologie Terre Alfieri Arneis Superiore, Terre Alfieri Nebbiolo Superiore e Terre Alfieri Nebbiolo Riserva anche con indicazione vigna.

L'inserimento di queste tipologie è finalizzato ad esplicitare la produzione di vini della DOP con parametri analitici superiori, quali maggiore alcolicità e/o estratti più importanti nonché con una chiara connotazione all’invecchiamento, in particolare per i vini rossi per i quali si possono presentare oltre alle caratteristiche delle uve utilizzate, anche sentori dovuti al passaggio in botti di legno.

b) Per tutte le tipologie viene prevista una acidità minima al consumo di 4,5 g/l in luogo di 5g/l.

Motivazioni: i mutamenti climatici determinano un anticipo di maturazione ed una riduzione fisiologica del tenore di acidità totale nelle uve, pertanto, si è ritenuto opportuno, in base ai dati riscontrati nella produzione dei vini della DOP, aggiornare detto parametro, per tutte le tipologie, al valore minimo di 4,5 grammi/litro.

Le modifiche interessano la sezione 4 — Descrizione vini del documento unico e l'articolo 6 del disciplinare di produzione.

3.   Rese massime

Sono state specificate le rese massime per le nuove tipologie Terre Alfieri Arneis superiore, Terre Alfieri Nebbiolo superiore e riserva.

Per le tipologie con menzione superiore sono state previste rese minori di una tonnellata rispetto alle rese di uva per ettaro delle tipologie base, al fine di perseguire ulteriore qualità nei vini prodotti che si vanno a caratterizzare grazie ad estratti e gradazioni più importanti.

La modifica interessa la sezione 5 lettera b) — Rese massime del documento unico e l'articolo 4 del disciplinare di produzione.

4.   Norme di viticoltura

Aumento titolo alcolometrico voluminico naturale:in relazione all'andamento climatico in atto e ai dati riscontrati nei vigneti relativamente al titolo volumico alcolometrico naturale delle uve destinate alla produzione della tipologia Terre Alfieri Arneis si è ritenuto opportuno aggiornare questo parametro analitico da 11 % vol a 11,5 %Vol.

La modifica interessa l'articolo 4 del disciplinare di produzione.

5.   Norme di vinificazione

a) Per la tipologia base Terre Alfieri Arneis viene eliminata la decorrenza dell'immissione al consumo di 4 mesi a partire dal 1mo novembre dell'anno di raccolta delle uve in quanto ritenuta dai produttori penalizzante ai fini commerciali.

b) Per la nuova tipologia Terre Alfieri Arneis superiore è previsto un invecchiamento obbligatorio di almeno 6 mesi, per Terre Alfieri Nebbiolo Superiore 12 mesi di cui almeno 6 in botti di legno, mentre per Terre Alfieri Nebbiolo riserva è previsto un periodo di invecchiamento minimo obbligatorio di 24 mesi di cui almeno12 in botti di legno, specificata inoltre per queste tipologie la decorrenza di inizio dell'invecchiamento a partire dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve.

Le modifiche interessano l'articolo 5 del disciplinare di produzione.

6.   Zona di produzione delle uve — Modifiche formali

Si è ritenuto opportuno, ai fini di una maggiore chiarezza, riportare nel documento unico la precisa delimitazione della zona di produzione, così come descritta nel disciplinare (Zona di produzione delle uve). Trattasi di modifica formale che non comporta alcuna modifica nella delimitazione della zona di produzione.

La modifica interessa la sezione 6 — Zona geografica delimitata del documento unico.

7.   Ulterioriori condizioni-modifiche formali

Sono state inserite nella sezione «Ulteriori condizioni» del documento unico le deroghe alla produzione nella zona geografica delimitata e all'imbottigliamento in zona delimitata. Dette condizioni sono presenti nel disciplinare di produzione fin dal momento del riconoscimento della DOP Terre Alfieri (avvenuta nel 2009), ma che per un errore di compilazione non erano state inserite nel documento unico. Pertanto si tratta di una modifica formale.

La modifica interessa la sezione 9 del documento unico — Ulteriori condizioni e non riguarda il disciplinare di produzione.

8.   Altre modifiche formali

Eliminato all'articolo 6 del disciplinare il comma «È in facoltà del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, modificare con proprio decreto i limiti dell'acidità totale e dell’estratto non riduttore minimo» in quanto non più conforme alla normativa vigente.

— Nell'ambito del disciplinare di produzione sono stati aggiornati alcuni riferimenti normativi.

— Aggiornata la sezione «Altre informazioni — Dettagli contatti» del documento unico relativi ai punti 1.2.1-1.2.2-1.2.3-1.2.5.


DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Terre Alfieri

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP — Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1. Vino

4.   Descrizione dei vini


Terre Alfieri Arneis

Colore: giallo paglierino più o meno intenso talvolta con riflessi dorati.

Odore: delicato, fragrante talvolta floreale.

Sapore: asciutto, gradevolmente amarognolo.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo 12 % vol, anche per il vigna.

Estratto non riduttore minimo: 16 g/l, anche per il vigna.

Gli altri parametri analitici che non figurano nella sottostante griglia rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

Acidità totale minima:

4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):


Terre Alfieri Arneis Superiore

Terre Alfieri Arneis Superiore, anche con menzione «vigna»

Colore: giallo paglierino più o meno intenso talvolta con riflessi dorati.

Odore: delicato, fragrante talvolta floreale.

Sapore: asciutto, gradevolmente amarognolo.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,5 % vol, con menzione «vigna» 12,5 % vol.

Acidità totale minima: 4,5 g/l.

Estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

Gli altri parametri analitici che non figurano nella sottostante griglia rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

Acidità totale minima:

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):


Terre Alfieri Nebbiolo

Colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento.

Odore: caratteristico, delicato talvolta con sentore di viola.

Sapore: asciutto, pieno, armonico.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo 13 % vol; con menzione «vigna» 13 % vol.

Acidità totale minima: 4,5 g/l.

Estratto non riduttore minimo: 22 g/l; con menzione «vigna» 23 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

Acidità totale minima:

4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):


Terre Alfieri Nebbiolo Superiore

Terre Alfieri Nebbiolo Superiore, anche con menzione «vigna».

Colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento.

Odore: caratteristico, delicato talvolta con sentore di viola.

Sapore: asciutto, pieno, armonico.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo 13,5 % vol; con menzione «vigna» 13,5 % vol.

Acidità totale minima: 4,5 g/l.

Estratto non riduttore minimo: 23 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

Acidità totale minima:

4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):


Terre Alfieri Nebbiolo Riserva

Colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento.

Odore: caratteristico, delicato talvolta con sentore di viola.

Sapore: asciutto, pieno, armonico.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo 13,5 % vol; anche con menzione «vigna» 13,5 % vol.

Acidità totale minima: 4,5 g/l.

Estratto non riduttore minimo: 23 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

Acidità totale minima:

4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):


5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche specifiche

ASSENTI

b.   Rese massime:

Terre Alfieri Arneis

10 000 chilogrammi di uve per ettaro

Terre Alfieri Arneis con menzione superiore o vigna

9 000 chilogrammi di uve per ettaro

Terre Alfieri Nebbiolo anche riserva

8 500 chilogrammi di uve per ettaro

Terre Alfieri Nebbiolo superiore anche vigna e Nebbiolo riserva vigna

7 500 chilogrammi di uve per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La zona di produzione delle uve atte a produrre vini a denominazione d'origine controllata e garantita «Terre Alfieri» comprende l’intero territorio dei comuni di: Antignano, Celle Enomondo, Cisterna d’Asti, Revigliasco, San Damiano, San Martino Alfieri, Tigliole in provincia di Asti, e parte dei comuni di Castellinaldo, Govone, Magliano Alfieri e Priocca in provincia di Cuneo di seguito delimitati:

partendo dall’intersezione del confine delle provincie di Asti e Cuneo fra i comuni di San Damiano, Govone e Priocca in località bricco Genepreto del comune di Govone si segue a sud est la strada per località Montebertola fino all’intersezione con la strada comunale Craviano, prosegue ad est della stessa fino al cimitero di Govone. Prosegue a sud est della strada Provinciale Govone Priocca passando la località San Pietro di Govone e seguendo a sud/sud est la strada fino all’incrocio con la Provinciale n. 2 ex 231 già in territorio di Priocca. Segue a sud della stessa fino all’incrocio con via Pirio fino ad immettersi sempre a sud est in località Madonnina sulla strada Provinciale Priocca/Magliano Alfieri prosegue la stessa fino in località San Bernardo già in territorio di Magliano Alfieri, continua a sud ovest della provinciale Castellinaldo/Priocca/Magliano fino alla località San Michele del comune di Castellinaldo ed all’intersezione della strada Comunale Leschea, prosegue sempre a sud est fino alla Strada comunale del cimitero fino alla località Santa Maria in prossimità della chiesa (quota 196) in territorio del comune di Magliano Alfieri. Si prosegue a sud est per la strada detta della Moisa e seguendola a sud di essa fino all’abitato di borgata San Pietro (quota 214) prosegue fino alla località San Carlo della Serra e fino al confine con il comune di Castagnito , segue ad est il confine stesso fino all’intersezione della strada statale Asti/Alba n. 231, prosegue a nord ovest della stessa in direzione Asti fino ad intersecare il Fiume Tanaro in territorio di Govone , segue a nord dello stesso fiume fino al confine delle provincie di Asti e Cuneo fra i territori di Govone e San Martino Alfieri.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Arneis B

Nebbiolo N

8.   Descrizione del legame/dei legami

«DOC Terre Alfieri»

La denominazione Terre Alfieri interessa la superficie vitata del territorio denominato Comunità collinare Colline Alfieri e del territorio denominato Unione dei Comuni Roero fra Tanaro a Castelli. L’area viticola interessata rappresenta un valore ampio e importante della tradizione e cultura contadina astigiana, che permette oggi di disporre di un vitigno tradizionale, che raccoglie i favori del mercato.

La caparbietà dei vignaioli locali ha preservato dalla scomparsa l’Arneis e portato avanti la coltivazione del Nebbiolo regalando alle nuove generazioni un pezzo di storia locale.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Deroga alla produzione nella zona geografica delimitata

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

Deroga alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

Le operazioni di vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Terre Alfieri» devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delle uve. Inoltre tali operazioni possono essere effettuate anche nell’ambito dell'intero territorio amministrativo delle Province di Asti e Cuneo, nelle quali ricade la zona di produzione.

Condizionamento in zona delimitata

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare:

Imbottigliamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

Le operazioni di imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Terre Alfieri» devono essere effettuate all’interno della zona di produzione.

Conformemente all’articolo 4 comma 2 del regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione, l’imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, garantire l’origine e assicurare l’efficacia dei controlli. Infatti, le qualità e le caratteristiche particolari dei vini della DOP Terre Alfieri connesse alla zona geografica d'origine, sono meglio assicurate con l’imbottigliamento in zona delimitata in quanto l'applicazione e il rispetto di tutte le regole tecniche riguardanti il trasporto e l'imbottigliamento, avvengono sotto la responsabilità e competenza professionale delle aziende produttrici della stessa zona delimitata. Pertanto il sistema dei controlli da parte dei competenti Organismi, cui sono sottoposti gli operatori in tutte le fasi produttive, in particolare durante nella fase dell’imbottigliamento, risulta più efficace nell’ambito di un’area circoscritta come quella della DOP Terre Alfieri. Tale previsione è a vantaggio degli stessi operatori consapevoli e responsabili della salvaguardia del livello qualitativo della Denominazione, al fine di offrire al consumatore la garanzia sull’origine, qualità e rispondenza al disciplinare di produzione, a vantaggio dell’immagine e reputazione della denominazione.

Link al disciplinare del prodotto

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16194