Agevolazioni - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Operazione 4.1.01 «Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole” - Domanda per l'ammissione a contributo ai fini della realizzazione di una cantina con annesso spazio di vendita per passare da un’attività in proprio presso cantina di terzi ad un’attività in proprio nella propria cantina - Realizzazione di una cantina per la produzione del vino interrata e un piano sopra terra dedicato alla commercializzazione dei vini (e più propriamente all’immagazzinaggio e alla vendita) - Oggetto del progetto diverso da quello che è stato qualificato come magazzino e punto vendita - Spesa prevista ampiamente sovradimensionata.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 358 del 2020, proposto da
Società Agricola Marzaghe Franciacorta S.S. di Lamberti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Salvadori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lombardia, rappresentata e difesa dagli avvocati Sabrina Gallonetto e Annalisa Santagostino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Diana Della Vedova in Brescia, via Cavallotti 7;
nei confronti
Fedrazzoni Ivo e altri Società Agricola S.S., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del verbale di istruttoria n. 201801371271 del 6 febbraio 2020 e delle note comunicate in data 26 novembre 2019 con allegate le motivazioni del ridimensionamento dell’investimento;
- del decreto 6 marzo 2020, n. 3021, avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Operazione 4.1.01 «Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole”. Approvazione degli esiti istruttori delle domande e ammissione a finanziamento” e dell’annessa graduatoria definitiva, nella parte in cui si ridimensiona l’investimento proposto;
- di tutti gli atti ad essi connessi e presupposti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Dato atto che la controversia è stata trattenuta in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ai sensi del combinato disposto dell’art. 25 del d.l. 137/2020 e dell’art. 4 del d.l. 28/2020, ivi richiamato;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2021 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società agricola odierna ricorrente ha presentato domanda per l’ammissione a contributo in relazione al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 sostenuto dalla Regione Lombardia nell’ambito dell’operazione 4.1.01 «Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole”.
Il progetto di investimento dalla stessa presentato è stato ammesso a contributo, ma a seguito di una complessa istruttoria, che ha visto la partecipazione dell’azienda stessa, la Regione ha ritenuto che l’importo finanziabile dovesse essere ridotto di quasi un terzo, passando da 2.872.418,34 a 1.928.805,20.
Premesso, infatti, che la società ricorrente intende realizzare una cantina con annesso spazio di vendita, che le consentirà di passare da un’attività in proprio presso cantina di terzi, a un’attività in proprio nella propria cantina, l’investimento prevede la realizzazione di una cantina per la produzione del vino interrata e un piano sopra terra dedicato alla commercializzazione dei vini (e più propriamente all’immagazzinaggio e alla vendita) per un investimento di euro 737.081,89.
La Regione ha, quindi, ritenuto che “l’investimento che si pretende di addurre impropriamente a magazzinaggio e punto vendita risulta totalmente inappropriato per il primo scopo e sproporzionato per palese gigantismo ed entità di spesa per il secondo, in palese contrasto con quanto previsto ai punti 2 e 3 del par.13.3. del bando (attendibilità e ragionevolezza della spesa, funzionalità dell’investimento proposto nel complesso)” e che alcune voci del computo metrico dovessero essere espunte o rideterminate.
Ritenendo gli atti che hanno condotto a tale risultato illegittimi per violazione della misura 4.1. e dei punti 2 e 3 del paragrafo 13.3 del bando, eccesso di potere, difetto di istruttoria e irragionevolezza della motivazione, la società ha notificato il ricorso in esame, corredato della domanda di risarcimento del danno eventualmente cagionato dall’impossibilità (per sopravvenuta indisponibilità delle risorse) di accedere alle ulteriori risorse nel caso in cui fosse riconosciuta la fondatezza della pretesa fatta valere.
Si è costituita in giudizio la Regione, sostenendo l’infondatezza del ricorso.
In vista della pubblica udienza, solo parte ricorrente ha dispiegato ulteriori difese, con le quali, peraltro, ha ribadito quanto già sostenuto nel ricorso, in particolare chiarendo come le conclusioni cui è addivenuta la Regione parrebbero, secondo la stessa, fondate sull’erroneo presupposto che la superficie coltivata fosse di 2,51 ettari e non anche di 6,86 ettari.
Alla udienza pubblica del 3 febbraio 2021, la controversia è stata, quindi, trattenuta in decisione.
DIRITTO
La risoluzione della controversia richiede necessariamente di stabilire se la realizzazione della struttura fuori terra progettata dall’azienda agricola Marzaghe sia effettivamente rispondente agli obiettivi perseguiti con l’operazione 4.1.01 del “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia.” «Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole” e sia proporzionata rispetto alle dimensioni dell’azienda, come, invece, escluso dalla Regione.
L’ente erogatore ha, infatti, ritenuto che, per le sue caratteristiche costruttive, quanto progettato fosse qualcosa di ben diverso da quello che è stato qualificato come magazzino e punto vendita, con la conseguenza che la spesa prevista per quest’ultimo è risultata essere ampiamente sovradimensionata.
Proprio in relazione a tale profilo, nel suo ricorso (e nelle successive memorie), parte ricorrente pare confondere le motivazioni che hanno determinato il primo preavviso di rigetto della domanda - poi superate a seguito della presentazione di osservazioni e di un conto economico previsionale che ha dimostrato la sostenibilità del progetto in quell’occasione messa in dubbio in considerazione di quella che appariva una superficie aziendale di soli 2,51 ettari di vigneto e che l’azienda si è impegnata a incrementare per ulteriori 4,37 ettari – e quelle che hanno comportato la riduzione dell’importo ammissibile a contributo in ragione della classificazione del manufatto previsto fuori terra come non riconducibile alla tipologia di interventi finanziabili in relazione alla specifica Misura in questione.
La ravvisata sproporzione che ha comportato la riduzione dell’importo suscettibile di contributo per quanto riguarda la struttura fuori terra non risulta riferita, infatti, alla superficie aziendale, ma al rapporto tra dimensioni produttive dell’azienda e spazi destinati alla vendita diretta.
Escluso, infatti, che il manufatto in questione possa essere adibito all’immagazzinaggio del vino, essendo a tal fine del tutto inidonea una costruzione realizzata con struttura in legno lamellare e vetrata continua (laddove normalmente si persegue l’obiettivo del costante controllo di temperatura, favorito dal buio e dalla collocazione sottoterra o in seminterrato) e poco consono l’utilizzo di materiali di finitura proprio di locali adibiti a ben altro uso (come la pietra), è la stessa ricorrente a scrivere, nella relazione, che al suo interno “trova spazio l’esposizione di prodotti aziendali in scaffali di arredamento - con disposizione scenografica ed ordinata, e costituisce una tipologia di location a notevole impatto di immagine e prestigio, tipico delle aziende vitivinicole, normalmente utilizzata per ospitare visitatori con attività di intrattenimento e promozione. Si tratta di spazi multifunzionali concepiti per creare il clima ideale ai gruppi ospitati per eventi di varia natura (convention aziendali, incontri di rappresentanza, promozionali, culturali, sociali, ricorrenze, meeting, etc.) nei quali l’esposizione e la vendita del prodotto costituiscono il corollario divulgativo, promozionale e commerciale”.
La Misura a cui la ricorrente ha chiesto di avere accesso, però, è finalizzata allo sviluppo delle aziende agricole, che non può arrivare a comprendere la creazione di strutture prettamente commerciali, annesse, ma diverse, da quella agricola in cui, per ammissione della stessa azienda agricola, lo scopo della vendita è secondario. La realizzazione di locali adibiti alla vendita diretta del prodotto agricolo, infatti, è cosa diversa dalla costruzione di vere e proprie strutture adibite al commercio e allo svolgimento di eventi, suscettibili di altro tipo di finanziamento.
Tale convincimento dell’amministrazione regionale non è smentito nemmeno dalla produzione dell’ulteriore documentazione richiesta dall’ente erogatore, da cui si può chiaramente desumere, in coerenza con quanto già più sopra rappresentato, come la volontà dell’azienda agricola sia di destinare lo spazio fuori terra a uno scopo principalmente diverso da quello per il deposito e la vendita del prodotto al pubblico.
La necessità di un’interpretazione letterale e non estensiva, imposta dall’obbligo di garantire trasparenza e par condicio a tutela di tutti gli aspiranti al contributo, induce a ritenere non condivisibile la tesi di parte ricorrente, secondo cui “la bellezza estetica” del luogo potrebbe rappresentare il quid pluris per rendere attrattiva un’azienda di piccole dimensioni come quella in questione e, dunque, la “cupola in vetro” potrebbe essere qualificata come uno degli “incentivi” per assicurare “la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole” (usando la locuzione cui ha fatto ricorso il bando nell’individuazione dello scopo della misura attuata mediante il bando).
Appare, al contrario, razionale e logica la conclusione cui è addivenuta la Regione nel ritenere che gli obiettivi perseguiti con la realizzazione di questa struttura non siano quelli previsti dall’operazione 4.1.01, il cui scopo è quello di incentivare e stimolare la competitività del settore agricolo e non anche di incentivare la realizzazione di spazi multifunzionali da destinare a convention aziendali, incontri di rappresentanza e meeting.
Né può avere rilevanza, al fine di dimostrare l’adeguatezza del progetto, richiesta dal bando e revocata in dubbio dalla Regione, il fatto che sia stato preventivato un costo dell’intervento inferiore al massimo previsto dal bando (pari a tre milioni di euro). Posto, infatti, che questo rappresenta il limite massimo ammesso, l’adeguatezza dell’investimento deve essere comunque verificata rapportandola alle dimensioni aziendali e allo specifico utilizzo previsto per le strutture progettate.
Pertanto, considerate le dimensioni aziendali (che l’azienda, peraltro, ancora non ha e si è solo impegnata a raggiungere), nel caso di specie risulta razionale e proporzionata la riduzione del finanziamento per la parte sopra terra a un terzo della spesa preventivata, più che sufficiente a dotare l’azienda di un’adeguata struttura adibita alla vendita, essendo l’immagazzinamento già garantito al piano interrato, mentre l’attività amministrativa continuerà ad essere svolta nella struttura già esistente (come dalla stessa ricorrente chiarito).
Dunque, considerato che il bando demandava alla struttura regionale oltre che “la verifica della completezza, attendibilità, ragionevolezza delle spese della domanda, valutata tramite il raffronto di preventivi di spesa e l’analisi del computo metrico analitico estimativo delle opere edili, unitamente alla documentazione ad essa allegata, con riferimento alle presenti disposizioni attuative”, anche “la verifica della congruità e sostenibilità tecnico-economica dell’intervento proposto con la domanda e della documentazione ad essa allegata, con riferimento alle finalità, alle condizioni ed ai limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative, valutando anche la funzionalità dell’insieme degli investimenti proposti nel loro complesso”, l’attività svolta dalla Regione appare immune dai vizi dedotti.
Ciò anche con riguardo alle ulteriori riduzioni riguardanti, nello specifico, le seguenti voci del computo metrico estimativo, in ragione di quanto di seguito riportato:
- parte ricorrente lamenta la mancata ammissione a contributo delle voci 47, 48, 49 e 50 (in quanto sarebbero già finanziate alle precedenti voci nn. 35 e 36), la quale sarebbe stata determinata dall’erronea riconduzione delle stesse al medesimo piano, anziché considerare che le voci 35 e 36 sarebbero relative al pavimento del piano interrato, mentre le altre al solaio di tale piano. In realtà, la voce 35 è relativa al “manto impermeabile (terrazze a cielo libero o pedonabili con barriera vapore e coibente)” a copertura dell’interrato e la 36 al correlato “pavimento a protezione di manti impermeabili”, sempre relativo alla copertura dell’interrato. Così, con riferimento alle voci 47, 48, 49 e 50, se pur è vero che nel computo sono riferite al “pavimento interrato”, esse sono voci che riguardano la realizzazione di un “manto impermeabile bituminoso applicato a freddo” sempre riguardante “terrazze a cielo libero o pedonabili” e non anche i pavimenti degli interrati: ne risulta dimostrata la duplicazione rilevata dalla Regione;
- la voce di C.M. n. 94 è stata ammessa per euro 181,10 come da prezziario. Rispetto ad essa parte ricorrente si è limitata ad asserire che proprio il prezziario quantificherebbe la spesa in 1.482,98 euro, senza, però, fornirne prova;
- le voci di C.M. nn. 53, 54, 55, 56 e 63 non sono state ammesse in quanto riguardanti finiture di pregio, quindi escluse come previsto dal paragrafo 6.2 lett. t) dell’Allegato 2 delle disposizioni attuative. Sul punto il collegio ritiene di poter condividere la tesi della Regione, secondo cui la pietra Serena è notoriamente un materiale molto utilizzato per sculture e elementi architettonici di pregio come elementi decorativi, colonne, cornici, etc. che ha finalità decorative, il cui perseguimento non risulta conforme all’obiettivo della Misura in questione;
- le voci di C.M. dal n. 110 al n. 113 non sono state ammesse in quanto riguardanti opere escluse dal finanziamento, come previsto dal paragrafo 6.2 lett. d) dell’Allegato 2 delle disposizioni attuative e cioè la realizzazione di strade e aree pertinenziali degli edifici. Anche rispetto a tale profilo parte ricorrente si è limitata ad asserire che le operazioni computate sarebbero riferite alla struttura realizzanda e non alle sistemazioni accessorie, come invece ritenuto dalla Regione, senza però dimostrare la fondatezza di tale asserzione;
- la voce di computo metrico n. 83 è stata corretta applicando, anziché il costo unitario previsto per l’impianto più costoso, quello fissato dal prezziario per i radiatori di alluminio di cui alla lettera O) dello stesso, più consono al tipo di struttura ammissibile a finanziamento e cioè un semplice punto vendita del prodotto. La spesa della relativa assistenza indicata alla voce n. 84 è stata conseguentemente adeguata alla cifra ammessa.
Ne deriva l’integrale rigetto del ricorso e, conseguentemente, della domanda risarcitoria, per mancanza del necessario presupposto della condotta illecita lesiva.
Le spese del giudizio seguono l’ordinaria regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, a favore della Regione, nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre ad accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio svoltasi con collegamento da remoto ai sensi del comma 2 dell’art. 25 del d. l. 137/2020 nel giorno 3 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Bernardo Massari, Presidente
Mauro Pedron, Consigliere
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore