Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 28-01-2021
Numero provvedimento: 158
Tipo gazzetta: Nessuna

Viticoltura - Tutela del territorio del Chianti Classico - Introduzione di una variante negli strumenti urbanistici per la costruzione di una nuova centrale elettrica, con motori endotermici a gas naturale, in località Testi a Greve in Chianti - Impatto della nuova opera rispetto a quella oggetto della convenzione urbanistica sia per quello che riguarda le volumetrie che per quello che riguarda il territorio circostante - Nuova opera qualitativamente e quantitativamente diversa da quella precedentemente posta a base del convenzionamento - Diniego alla variante necessaria alla realizzazione dell’impianto.

 

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 793 del 2020, proposto da
Metaenergiaproduzione s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Vitale, Gabriele Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Greve in Chianti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Barchielli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Toscana, Comune di San Casciano in Val di Pesa, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Tenuta Vicchiomaggio società Agricola s.r.l., Fattoria Castello di Verrazzano di Cappellini Luigi Giovanni, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Gian Luca Conti, Iacopo Barburini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gian Luca Conti in Firenze, piazza della Repubblica 2;
Beringer Blass Italia s.r.l. soc. agricola, non costituita in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute società agricola a r.l., Amministrazioni Agricole Francesco Colpizzi - Fattoria Toscanella Rimaggio, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Gian Luca Conti, Iacopo Barburini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gian Luca Conti in Firenze, piazza della Repubblica 2;
Fondazione per la Tutela del Territorio del Chianti Classico Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Del Re, Claudia Del Re, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

1) della Delibera del Consiglio Comunale di Greve in Chianti (FI) n.68 del 30 luglio 2020, recante diniego alla richiesta di variante del piano attuativo, (giusta istanza 2 ottobre 2019, acquisita al protocollo dell’ente in data 3 ottobre 2019 al n.18802) - con modifica di quello approvato dallo stesso C.C. con deliberazione n.9 dell'11/02/2009 (pp3 – UTOE Testi) - per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a gas naturale, nel comune di Greve in Chianti (FI);

2) della comunicazione 31 luglio 2020 prot.n.12194, a firma del Responsabile del Settore 5 Servizi di Gestione del Territorio del Comune intimato, di conclusione del procedimento avviato con istanza prot.n.18802 del 03/10/2019 recante richiesta di variante piano attuativo ex PP3 UTOE Testi - Convenzione urbanistica 29 maggio 2009 rep. n.1245 - per la costruzione e l'esercizio del suindicato impianto di produzione di energia elettrica;

3) della Delibera di Giunta Municipale n.276 del 4 dicembre 2019, ove e per quanto lesiva, con la quale l’organo di indirizzo politico ha espresso il proprio parere preliminare negativo ed avviato il

procedimento partecipativo, ai sensi della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65;

4) di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso e conseguente, per quanto lesivo dello jus aedificandi della società ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Greve in Chianti e di Tenuta Vicchiomaggio società agricola s.r.l. e di Fattoria Castello di Verrazzano di Cappellini Luigi Giovanni;

Visti gli interventi ad opponendum di Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute società agricola a r.l., Amministrazioni Agricole Francesco Colpizzi - Fattoria Toscanella Rimaggio e Fondazione per la Tutela del Territorio del Chianti Classico Onlus;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2021 il consigliere Luigi Viola e uditi per le parti o dati per presenti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO

 

1. La società ricorrente acquistava, per atto a rogito Notaio Barbara Galea di Roma, rep. n. 3063 racc. n. 1818 del 14 dicembre 2017, il diritto di superficie del terreno, sito in Comune di Greve in Chianti, contraddistinto in catasto al foglio 74, particella n. 203 ed in precedenza, occupato da una centrale termoelettrica, realizzata (e poi smantellata) dalla Volta s.p.a.; in particolare, l’area acquisita da Metaenergiaproduzione s.r.l. rientra in un Piano Urbanistico Attuativo (cd. P.U.A.) approvato con delib. C.C. 11 febbraio 2009, n. 9, con annessa convenzione stipulata con atto 29 maggio 2009 rep. 1245 e poi espressamente prorogata di tre anni dalla delib. G.C. 27 maggio 2013, n.87; Piano urbanistico attuativo che prevede la realizzazione, sull’area in questione (che già vede la presenza di un cementificio), anche di una centrale termoelettrica a gas naturale.

Con sentenza 23 gennaio 2019, n. 122 (poi confermata da Cons. Stato, sez. IV, 9 novembre 2020, n. 6894), la Sezione accoglieva il ricorso proposto dall’Amministrazione comunale di Greve in Chianti e condannava Volta s.p.a. all’esecuzione delle opere di mitigazione ambientale previste dalla convenzione 29 maggio 2009 rep. 1245; a seguito della chiamata in giudizio di Metaenergiaproduzione s.r.l. richiesta ed ottenuta dagli Istituti bancari che avevano successivamente acquisito i terreni, la detta sentenza accertava l’opponibilità della convenzione anche alla ricorrente, non risultando che il nuovo impianto progettato dalla stessa (all’epoca già oggetto di richiesta di A.U.A.) dovesse necessariamente passare attraverso l’<<approvazione di un nuovo piano attuativo e la conseguente stipula di una nuova convenzione. Per cui, continuando Metaenergia a beneficiare del piano originario (a cui la convenzione accede), non si vede come la stessa possa sottrarsi alle obbligazioni che ne conseguono sul piano delle mitigazioni ambientali. Qualora, invece, la diversità dell’opera dovesse richiedere la approvazione di un nuovo piano attuativo l’efficacia della convenzione verrebbe meno in parte qua nei confronti della Società chiamata in causa dovendo essere il nuovo assetto ambientale completamente ridiscusso>>.

A seguito del parere negativo espresso dall’Amministrazione comunale di Greve in Chianti con la nota 14 febbraio 2019 prot. n. 2986, la Regione Toscana, con decreto 7 ottobre n. 16305 del Settore Servizi pubblici locali, Energia e inquinamenti, respingeva l’istanza di A.U.A. presentata dalla ricorrente in data 28 agosto 2018 e riferita ad nuovo impianto di produzione di energia elettrica alimentato a gas naturale, ad altissima efficienza operativa (cd. impianto PeakerPicker per il bilanciamento, l’efficienza e lo sviluppo del sistema di produzione energetica da fonti rinnovabili); a base del diniego era posto l’unico parere negativo intervenuto e costituito dal già citato apporto consultivo del Comune di Greve in Chianti e la rilevazione relativa alla diversità del progetto rispetto a quello posto a base del P.U.A. (<<il vigente piano attuativo, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 9 del 11/02/2009, è riferito a un intervento diverso da quello richiesto, né risulta agli atti alcuna proposta di nuovo piano attuativo da parte della Metaenergiaproduzione s.r.l.>>).

2. In data 2 ottobre 2019, la ricorrente presentava al Comune di Greve in Chianti, istanza di variante al piano attuativo e quasi contestualmente (in data 8 ottobre 2019) una nuova istanza di A.U.A. all’Amministrazione regionale; con deliberazione 4 dicembre 2019 n. 276, la Giunta comunale di Greve in Chianti decideva di attivare, con riferimento alla procedura di variante, il processo di partecipazione di cui agli artt. 36 e ss. della l.r. 10 novembre 2014, n. 65 (norme per il governo del territorio) esprimendo, allo stesso tempo, <<anche nell’ambito della partecipazione appena avviata, il proprio preliminare parere contrario all’accoglimento dell’istanza di variante>>.

Nell’ambito del procedimento di partecipazione pervenivano 12 contributi contrari alla realizzazione dell’opera ed il Consiglio comunale di Greve in Chianti, con la deliberazione 30 luglio 2020, n. 68, respingeva l’istanza, sulla base di una motivazione articolata che riteneva di dover condividere <<le posizioni contrarie espresse in primis dalla Giunta Comunale con delibera del 4 dicembre 2019 n. 276 nonché nei suddetti contributi ed in particolare per i passaggi>> analiticamente richiamati.

3. Le due deliberazioni della Giunta comunale e del Consiglio comunale di Greve in Chianti erano, impugnate, unitamente alla nota di comunicazione, dalla ricorrente che articolava censure di: 1) violazione del principio del legittimo affidamento, violazione e falsa applicazione del dictum della sentenza Tar Toscana, Firenze, Sezione Prima, 23 gennaio 2019, n. 122, ingiustizia manifesta, eccesso di potere, inesistenza dei presupposti in fatto ed in diritto, difetto di motivazione e di istruttoria, violazione e falsa applicazione delle NTA del PRG del Comune di Greve, violazione e falsa applicazione del d.P.R. 380/2001, violazione e falsa applicazione della L.n. 241/1990, violazione del giusto procedimento, violazione e/o falsa applicazione dei principi in materia di “pianificazione urbanistica”, violazione dei precetti di buon andamento, efficacia e trasparenza dell’azione delle p.a. (art. 97 Cost.; art.li 1 e ss., legge n. 241 del 1990); 2) violazione e falsa applicazione delle NTA del PRG del Comune di Greve, violazione e falsa applicazione del d.P.R. 380/2001, violazione e falsa applicazione della L.n.241/1990, violazione del giusto procedimento, violazione e/o falsa applicazione dei principi in materia di “pianificazione urbanistica”, violazione dei precetti di buon andamento, efficacia e trasparenza dell’azione delle p.a. (art. 97 Cost.; articoli 1 e ss., legge n. 241 del 1990); 3) eccesso di potere per difetto di motivazione, violazione e falsa applicazione del Piano Attuativo approvato con D.C.C. n. 9 dell’11 febbraio 2009, con annessa convenzione stipulata, rep. 1245 del 29 maggio 2009; 4) difetto di competenza – violazione e falsa applicazione del TUEL, violazione del giusto procedimento; 5) violazione del giusto procedimento, sviamento di potere, violazione dei precetti di buon andamento, efficacia e trasparenza dell’azione delle p.a. (art. 97 Cost.; art.li 1 e ss., legge n. 241 del1990).

Si costituivano in giudizio l’Amministrazione comunale di Greve in Chianti, la Tenuta Vicchiomaggio società agricola s.r.l. e la Fattoria Castello di Verrazzano di Cappellini Luigi Giovanni, controdeducendo sul merito del ricorso ed articolando (in questo caso, la sola Amministrazione comunale di Greve in Chianti) eccezione di inammissibilità del quarto motivo di ricorso per effetto della tardività dell’impugnazione della delib. G.C. 4 dicembre 2019 n. 276 e del secondo motivo di ricorso che investirebbe aspetti relativi al merito dell’attività amministrativa.

Intervenivano altresì ad opponendum, la Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute società agricola a r.l., la Amministrazioni Agricole Francesco Colpizzi Fattoria Toscanella e la Fondazione per la Tutela del Territorio del Chianti Classico, instando per il rigetto del ricorso.

Nelle more della decisione del ricorso, la nuova istanza di A.U.A. presentata in data 8 ottobre 2019 era archiviata dalla Regione Toscana, Settore Servizi pubblici locali Energia e inquinamenti (deposito 14 dicembre 2020 dell’Amministrazione resistente), non essendo andato a buon fine il procedimento di variante urbanistica; con successiva nota (doc. n. 3 del deposito del 5 gennaio 2021 della ricorrente), il Settore Servizi pubblici locali Energia e inquinamenti della Regione Toscana sospendeva però gli effetti del provvedimento di archiviazione, fino alla definizione del presente ricorso.

Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2021, il ricorso era quindi trattenuto in decisione.


DIRITTO

 

1. L’infondatezza nel merito del ricorso esime la Sezione dall’esame delle due eccezioni preliminari proposte dalla difesa dell’Amministrazione comunale di Greve in Chianti.

Il primo motivo di ricorso relativo alla violazione dell’affidamento derivante dal Piano Urbanistico Attuativo approvato con delib. C.C. 11 febbraio 2009, n. 9 e (soprattutto) dall’annessa convenzione stipulata con atto 29 maggio 2009 rep.1245 deve ovviamente essere scrutinato alla luce del tradizionale orientamento giurisprudenziale che ha rilevato come rientri <<nella piena discrezionalità dell’Ente imprimere ad una determinata zona un certo regime urbanistico-edilizio: per tale ragione, la destinazione data dagli strumenti urbanistici alle singole aree del territorio non necessita di apposita motivazione, salvo che particolari situazioni abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni. Le uniche evenienze che richiedono una più incisiva e singolare motivazione degli strumenti urbanistici generali sono rappresentate dai seguenti casi: dal superamento degli standard minimi di cui al d.m. 2 aprile 1968; dalla lesione dell'affidamento qualificato del privato derivante da convenzioni di lottizzazione o accordi di diritto privato intercorsi con il Comune, o delle aspettative nascenti da giudicati di annullamento di concessioni edilizie o di silenzio rifiuto su una domanda di concessione; dalla modificazione in zona agricola della destinazione di un'area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo>> (T.A.R. Toscana, sez. I, 1° febbraio 2016, n. 176; 28 gennaio 2016, n. 146; si tratta di soluzione consolidata: per la giurisprudenza della Terza Sezione, si veda T.A.R. Toscana, sez. III, 26 marzo 2012, n. 605).

Nel caso di specie, la Sezione ha già accertato, con la sentenza 23 gennaio 2019, n. 122 (ormai passata in giudicato, essendo stata confermata da Cons. Stato, sez. IV, 9 novembre 2020, n. 6894), come la convenzione in oggetto sia opponibile alla ricorrente e come la stessa abbia, in qualità di attuale proprietario di parte delle aree in questione, la scelta tra continuare <<a beneficiare del piano originario (a cui la convenzione accede), …(non potendo quindi) sottrarsi alle obbligazioni che ne conseguono sul piano delle mitigazioni ambientali>> o proporre e farsi approvare una nuova pianificazione attuativa basata su un <<nuovo assetto ambientale completamente ridiscusso>>.

Indubbio è poi come la convenzione stipulata con atto 29 maggio 2009 rep. 1245 fosse ancora valida al momento di emanazione degli atti impugnati (e, per la verità, sia valida ancora oggi); la scadenza per effetto del decorso del termine decennale di validità prospettata dalla difesa di alcune delle intervenienti (ma, per la verità, non dall’Amministrazione comunale che ne ha lealmente ammesso la validità) risulta, infatti, in aperto contrasto con la proroga triennale prevista dall’art. 30, comma 3-bis del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (inserito dalla l. di conversione 9 agosto 2013, n. 98) e, comunque, con il provvedimento espresso di proroga per un triennio adottato dalla Giunta comunale di Greve in Chianti con delib. G.C. 27 maggio 2013, n. 87 (intervenuto in data, quindi, anteriore all’intervento della proroga di cui al citato d.l.).

Nella vicenda che ci occupa, risulta però indubbio come la ricorrente abbia preferito, tra le due alternative già prospettate da T.A.R. Toscana, sez. I, 23 gennaio 2019, n. 122, non muoversi “all’interno” della convenzione stipulata con atto 29 maggio 2009 rep. 1245, ma presentare una nuova proposta progettuale che, non a caso, è stata incardinata in una procedura di variante urbanistica proprio perché sostanzialmente diversa da quella originaria che aveva già costituito oggetto di convenzionamento con l’Amministrazione comunale di greve in Chianti.

Del resto, che si tratti di un’opera caratterizzata da caratteristiche e impatto sul territorio diversi rispetto a quello recepito dalla convenzione risulta evidente già a partire dalle difese della ricorrente nel procedimento R.G. 454/2016 (che poi è stato definito da T.A.R. Toscana, sez. I, 23 gennaio 2019, n. 122), per arrivare al decreto 7 ottobre n. 16305 del Settore Servizi pubblici locali, Energia e inquinamenti della Regione Toscana (mai contestata dalla ricorrente sul punto) che ha respinto la prima istanza di A.U.A. presentata da Metaenergiaproduzione s.r.l., proprio sulla base della rilevazione del fatto che si trattasse di <<intervento diverso>> da quello convenzionato ed all’istanza presentata dalla ricorrente al Comune di Greve in Chianti in data 14 agosto 2019 che espressamente ha rilevato che, << come emerge dalla documentazione di progetto allegata alla richiesta, l'impianto di produzione elettrica che …(si) intende realizzare è del tutto nuovo, sostanzialmente diverso ed eterogeneo rispetto a quello originariamente previsto nella Convenzione in parola …., soprattutto con riguardo al profilo dell’impatto sull’ambiente ed il paesaggio>>.

L’ostacolo relativo alla sostanziale diversità dell’impatto della nuova opera rispetto a quella recepita dal P.U.A. cerca di essere superato dalla ricorrente attraverso ripetuti riferimenti al (presunto) minore impatto paesaggistico e ambientale della nuova centrale, secondo una logica sostanziale per cui “il più conterrebbe il meno”.

A prescindere dall’impossibilità di applicare alla problematica che ci occupa una logica puramente quantitativa (ai fini che ci occupano, basta, infatti, che la nuova opera sia qualitativamente differente e diversa da quella prevista nella convenzione), la Sezione non può però mancare di rilevare come si tratti di impostazione manifestamente smentita dagli elaborati progettuali.

Restringendo l’attenzione ai parametri che risultano più direttamente attinenti alla materia urbanistico-edilizia (ovvero ai parametri costruttivi ed all’impatto sull’assetto paesaggistico), non si può, infatti, non rilevare come la nuova opera si presenti quantitativamente più impattante di quella già convenzionata, sia per quello che riguarda le volumetrie (che prevedono la realizzazione di ulteriore capannone di circa 37 m. x 25 m., con altezza di circa 16 m.; si veda, al proposito, la relazione depositata in sede di V.I.A.), che per quello che riguarda il territorio circostante (il progetto prevede, infatti, la presenza di 4 camini di circa 30 m. di altezza, in luogo dell’unico camino previsto dal progetto della precedente centrale).

Risulta pertanto impossibile negare, come, proprio con riferimento ai parametri più direttamente attinenti alla programmazione urbanistica, la nuova opera sia qualitativamente e quantitativamente diversa da quella precedentemente posta a base del convenzionamento e, soprattutto, come la stessa risulti più impattante del precedente progetto; in applicazione di un pacifico orientamento giurisprudenziale (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 16 gennaio 2012 n. 194; T.A.R. Piemonte, sez. I, 20 ottobre 2011 n. 1107; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 8 aprile 2011 n. 2009; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 14 ottobre 2010 n. 32810), una simile rilevazione rende poi del tutto inutile l’ulteriore esame delle altre problematiche relative all’impatto dell’opera con riferimento ad altri parametri ambientali o alla vocazione economico-ambientale dell’area, apparendo del tutto sufficienti a reggere l’atto, sotto il profilo motivazionale, le argomentazioni relative al maggiore impatto sotto il profilo della maggiore volumetria prevista in progetto e del maggiore impatto sul paesaggio dei camini (sicuramente articolate nelle osservazioni presentate delle opponenti Fattoria Castello di Verrazzano, Tenuta Vicchiomaggio, Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute Società Agricola a r.1., Beringer Blass Italia S.r.l. e Amministrazioni Agricole Colpizzi Fattoria Toscanella Rimaggio e recepite dall’Amministrazione comunale di Greve in Chianti).

Del resto, la problematica relativa all’impatto urbanistico-paesaggistico dell’opera non può neanche essere superata dal (ripetuto) riferimento operato dalla ricorrente alla valutazione non sfavorevole riservata ai detti parametri da parte della Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale (doc. n. 6 del deposito della ricorrente); al proposito, appare, infatti, fin troppo semplice rilevare come detta valutazione non esaurisca i profili autorizzatori in proposito (lo stesso verbale sottolinea la necessità di munirsi dell’autonoma autorizzazione paesaggistica) e si limiti a rilevare <<un impatto paesaggistico praticamente nullo>>, non a prospettare un minore impatto rispetto al progetto precedentemente convenzionato o la sostanziale identità, sotto il profilo paesaggistico, dei due interventi.

In definitiva, risulta indiscutibile, da un lato, come la stessa ricorrente abbia deciso di sottoporre all’Amministrazione comunale un nuovo progetto e non di avvalersi del “percorso” che già aveva portato all’approvazione della convenzione; dall’altro, come il nuovo progetto fosse qualitativamente e quantitativamente diverso da quello oggetto di convenzionamento ed, almeno con riferimento ai parametri più direttamente incidenti sull’assetto urbanistico, maggiormente impattante.

Del tutto fuori luogo risulta pertanto il riferimento all’affidamento derivante dalla convenzione ed alla conseguenziale necessità di una più articolata motivazione al riguardo, in un contesto in cui risulta accertato come si tratti di un diverso progetto, “non coperto” dalla convenzione.

L’obbligo di arricchire il percorso motivazionale non può poi neanche derivare dal generico riferimento al fatto che si tratti di <<intervento già ammesso e contrattualizzato da TERNA nell’ambito del Capacity Market per l’approvvigionamento dei quantitativi di capacità necessari a garantire l’adeguatezza della generazione di energia elettrica>>; il fatto che l’intervento rientri nella programmazione di un diverso sottosettore non dimostra, infatti, che lo stesso sia indispensabile, né parte ricorrente allega (o dimostra) il fatto che tale carattere possa normativamente importare una qualche prevalenza o esclusione della normale estrinsecazione della potestà comunale in materia di urbanistica.

2. Quanto sopra rilevato in ordine alla diversità del progetto rispetto a quello precedentemente convenzionato ed al maggiore impatto urbanistico-paesaggistico dello stesso permette già di procedere al rigetto del secondo motivo di ricorso, che risulta sostanzialmente riproduttivo di molte delle tesi esposte con il primo motivo.

Per quello che riguarda l’argomentazione relativa alla conformità del progetto alla previsione dell’art. 7 delle N.T.A. del PUA (ed in particolare, della previsione che prevede la realizzazione nell’area di un impianto destinato alla produzione di energia elettrica), la Sezione deve preliminarmente rilevare come non possa trovare accoglimento l’argomentazione proposta da alcuni degli intervenienti e tendente a concludere per il superamento della detta previsione ad opera del nuovo Piano Strutturale approvato con deliberazione del Consiglio n. 28 del 14 marzo 2019 o del nuovo Piano Operativo approvato con deliberazione n. 29 sempre del 14 marzo 2019; la stessa deliberazione 30 luglio 2020, n. 68 del Consiglio comunale di Greve in Chianti dà, infatti, lealmente atto del fatto che nel nuovo <<Piano Operativo approvato …(sia stata) inserita la previsione denominata PV2.03 (ex PP3 Utoe Testi) identificata all'art. 81 delle NTA unicamente in quanto piano attuativo vigente al momento di avvio e adozione del Piano Operativo, poiché a tale data sussistente la relativa convenzione urbanistica stipulata in data 29 maggio 2009 rep. 1245>>; appare pertanto impossibile parlare di un qualche “superamento” della detta previsione quando lo stesso Piano Operativo di nuova approvazione ne ha disposto la salvaguardia, in considerazione proprio della vigenza, al momento di approvazione, della convenzione attuativa.

Con riferimento alla censura, vale però quanto sopra rilevato; il fatto che, nella previsione del P.U.A., fosse prevista la realizzazione di una centrale elettrica non autorizza il proprietario dell’area a realizzare una centrale con caratteristiche tipologiche ed impatto completamente diversi e, del resto, la stessa ricorrente era pienamente cosciente di questa semplice conclusione quando ha scelto di presentare una richiesta di variante al Piano Attuativo piuttosto che muoversi nel solco di quanto precedentemente autorizzato.

Anche il terzo motivo di ricorso risulta meramente riproduttivo di argomentazioni già affrontate dalla Sezione con riferimento alle precedenti censure e non resta pertanto, al proposito, che ribadire come alcune delle osservazioni (quelle presentate dalle opponenti Fattoria Castello di Verrazzano, Tenuta Vicchiomaggio, Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute Società Agricola a r.1., Beringer Blass Italia S.r.l. e Amministrazioni Agricole Colpizzi Fattoria Toscanella Rimaggio e recepite dall’Amministrazione comunale di Greve in Chianti) contenessero un riferimento al maggiore impatto urbanistico dell’opera e come pertanto l’atto di diniego di variante sia congruamente motivato, proprio con riferimento all’aspetto più propriamente urbanistico.

3. Anche il quarto motivo di ricorso relativo alla presunta incompetenza del Consiglio comunale in luogo della Giunta (articolato con ovvio riferimento alla sola deliberazione C.C. 30 luglio 2020, n. 68) risulta poi infondato e deve pertanto essere rigettato.

La previsione dell’art. 5, 13° comma del d.l. 13 maggio 2011, n. 70 (conv. in l. 12 luglio 2011, n. 106) attribuisce, infatti, alla Giunta la competenza ad approvare <<i piani attuativi, come denominati dalla legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente>> ed è proprio sulla base di tale previsione che la giurisprudenza della Sezione ha già avuto modo di rilevare come la Giunta possa <<approvare il piano attuativo quando questo è coerente con il P.R.G. (o strumento equipollente), mentre l’esigenza di modifica di quest’ultimo, implicata dal piano attuativo, attiva la competenza del Consiglio (Cons. Stato, sez. IV, 4 marzo 2016 n. 888; T.A.R. Veneto, sez. II, 16 febbraio 2016, n. 168; T.A.R. Toscana sez. I, 12 dicembre 2016, n. 1762)>> (T.A.R. Toscana, sez. I, 18 aprile 2017, n. 591).

Nel caso di specie, si è già rilevato come la nuova opera non possa essere riportata alla salvaguardia della strumentazione urbanistica di cui alla convenzione urbanistica stipulata in data 29 maggio 2009 rep. 1245 operata dalla previsione denominata PV2.03 del nuovo Piano Operativo approvato con la deliberazione 14 marzo 2019 n. 29; trattandosi quindi di opera non rientrante nella detta previsione di salvaguardia ed in sostanziale contrasto con obiettivi e disciplina del nuovo Piano Strutturale e del nuovo Piano Operativo (come è ben rilevato in alcune delle osservazioni e nelle difese di alcune intervenienti), non sussiste pertanto quella conformità con la strumentazione urbanistica di livello più elevato che avrebbe potuto importare, ex art. 5, 13° comma del d.l. 13 maggio 2011, n. 70 (conv. in l. 12 luglio 2011, n. 106), la competenza della Giunta comunale all’approvazione.

4. A prescindere da ogni considerazione relativa alla tempestività della censura, del tutto generica ed inaccoglibile si presenta poi la quinta censura, relativa alla presunta violazione delle previsioni di cui agli art. 36 e ss. della l.r. 10 novembre 2014, n. 65 ad opera della deliberazione G.C. 4 dicembre 2019 n. 276, che ha aperto la procedura di partecipazione, ma <<in presenza di un preliminare parere negativo>> che avrebbe, in qualche modo, <<vanificato la finalità della consultazione di cui all’art. 36 citato; che si è dimostrata solo utile a ritardare la definizione della domanda di variante con innegabili danni per la posizione della ricorrente alla luce dell’aggiudicazione dell’asta di Terna>>.

In una struttura caratterizzata dal marcato carattere discrezionale della stessa decisione di aprire una fase partecipativa nel procedimento di approvazione dei <<piani attuativi non sottoposti a VAS>> (si veda, al proposito, l’art. 36, comma 2-bis e ss. della l.r. 10 novembre 2014, n. 65, aggiunto dall’art. 3, 1° comma della l.r. 22 novembre 2019, n. 69, che, non a caso, parla di <<facoltà del comune>>) ed in cui spetta alla stessa Amministrazione comunale stabilire <<forme e … modalità di … partecipazione dei cittadini>> (art. 36, 2° comma l.r. citata) risulta veramente difficile comprendere quale sia la ragione che possa impedire, ad un’Amministrazione comunale, di “conformare” un processo di partecipazione in modo da comunicare previamente ai cittadini la posizione negativa della Giunta in ordine al progetto; non sussistono, infatti, particolari ostacoli sistematici ad ammettere che la stessa Amministrazione comunale possa partecipare al processo partecipativo comunicando (anche in via preventiva, come accaduto nel caso di specie) ai cittadini il proprio avviso contrario.

Del resto, la censura e gli scritti difensivi successivi non hanno neanche specificato con riferimento a quali aspetti concreti la (presunta) violazione in discorso abbia potuto incidere sulla genuinità del procedimento di partecipazione o impedito a cittadini eventualmente favorevoli al progetto di esporvi le proprie ragioni.

In definitiva, il ricorso deve pertanto essere respinto, come da motivazione; le spese dell’Amministrazione comunale di Greve in Chianti seguono la soccombenza e devono essere liquidate, come da dispositivo.

Sussistono motivi per procedere alla compensazione delle spese di giudizio nei confronti degli intervenienti.


P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, come da motivazione;

Condanna la società ricorrente alla corresponsione all’Amministrazione comunale di Greve in Chianti della somma di € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre ad IVA e CAP, a titolo di spese del giudizio.

Compensa le spese di giudizio nei confronti degli intervenienti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Firenze, a mezzo videoconferenza, nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Manfredo Atzeni, Presidente

Luigi Viola, Consigliere, Estensore

Raffaello Gisondi, Consigliere