Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 11-02-2021
Numero provvedimento: 232
Tipo gazzetta: Nessuna

 

Viticoltura - Domanda per l'annullamento della comunicazione di diniego dell'autorizzazione al reimpianto di vigneto della Regione Toscana - Espianto di vigneto che risulta abbandonato da cinque anni in base alla documentazione prodotta in giudizio - Applicabilità della disciplina di cui al Regolamento delegato UE n. 273/2018, art. 2 - Esclusione del diritto al rilascio di autorizzazione in caso di estirpazione di precedente vigna qualora quella estirpata sia una superficie vitata abbandonata da oltre cinque anni.

 

 

SENTENZA
 

sul ricorso numero di registro generale 689 del 2020, proposto da
Francesca Prizzon, rappresentata e difesa dagli avvocati Benedetta Bellin e Guido Sartorato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Guido Sartorato in Treviso, viale F.lli Cairoli n. 15;

contro

Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Letizia Falsini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della comunicazione di diniego dell'autorizzazione al reimpianto di vigneto della Regione Toscana – Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale – Settore: Gestione della programmazione leader attività gestionale sul livello territoriale di Siena e Grosseto, a firma del Dirigente Fabio Fabbri, avente ad oggetto “Reg. UE 1308/2013 e s.m.i. Organizzazione comune dei prodotti agricoli – D.M. 12272 del 15.12.2015 – Legge Regionale 13 dicembre 2017 n. 73 “Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo” e il Regolamento di attuazione n. 103 R – Comunicazione di estirpazione e richiesta di concessione di autorizzazione al reimpianto. Ditta Prizzon Francesca – Comunicazione diniego concessione autorizzazione reimpianto”, comunicata a mezzo pec in data 18 maggio 2020;

- del preavviso di diniego della Regione Toscana, – Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale – Settore: Gestione della programmazione leader attività gestionale sul livello territoriale di Siena e Grosseto, a firma del Dirigente Fabio Fabbri, avente ad oggetto “Reg.l CE 1308/2013 – Reg. Delegato 273/2018 – organizzazione comune di mercato. Comunicazione di estirpazione e richiesta di autorizzazione al reimpianto – L. 241/90 art. 10 bis avvio procedimento – motivi ostativi – Az. Prizzon Francesca – CUAA: PRZFNC74E63H823S UTE Podere Capaccio – Pienza”, comunicato a mezzo pec in data 31 gennaio 2020;

- di tutti gli atti connessi, presupposti, conseguenti e/o dipendenti, anche non conosciuti.


 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Toscana;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2021 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori in videoconferenza come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO e DIRITTO
 

1 - Nel ricorso introduttivo la sig.ra Francesca Prizzon espone, in fatto, quanto segue:

- essa è proprietaria del Podere Capaccio in Pienza, compendio in cui è ricompreso un vigneto, insistente sul terreno catastalmente censito come mappale 46 del foglio 41 C.T., il quale già all’epoca dell’acquisto, avvenuto nel 2005, si presentava poco rigoglioso, ma comunque indubbiamente esistente, tanto che la Provincia di Siena, Servizio Sviluppo Rurale, con comunicazione del 20 settembre 2006 chiedeva che il vigneto, che non risultava essere stato dichiarato dai precedenti proprietari, venisse regolarizzato;

- in ottemperanza a quanto richiesto essa nel novembre 2006 provvedeva quindi alla regolarizzazione del vigneto di cui alla particella 46 del foglio 41 tramite Coldiretti di Montepulciano, con iscrizione allo Schedario viticolo provinciale; pur non essendo il vigneto coltivato per scopi commerciali, dall’annata 2007 e fino alla campagna 2019 – 2020 essa ha comunque sempre provveduto a presentare ad ARTEA la dichiarazione di raccolta delle uve e di produzione vinicola, indicando che il totale delle uve prodotte era 0;

- nel 2019 essa ha manifestato l’intenzione di estirpare il vigneto per poi reimpiantarlo, aprendo la relativa pratica presso Coldiretti di Montepulciano; a tal fine la ricorrente faceva effettuare nell’estate 2019 le foto del vigneto, che venivano allegate alla comunicazione di estirpazione e alla richiesta di rilascio dell’autorizzazione al reimpianto ;

- in data 31 gennaio 2020 la Regione Toscana comunicava il preavviso di rigetto della richiesta di autorizzazione al reimpianto, nella quale si evidenziava che si era in presenza di una superficie vitata in stato di abbandono di coltivazione; seguiva il provvedimento di diniego nel quale si rilevava che il vigneto è pressoché inesistente ed è abbandonato da oltre 5 anni.

2 - Avverso gli atti come meglio in epigrafe indicati la ricorrente articola le seguenti censure:

- “Eccesso di potere per contraddittorietà, erronea valutazione dei presupposti di fatto e diritto. Violazione e falsa applicazione dell’art. 145 Reg. UE n. 1308/2013, dell’art. 7 Reg. UE n. 273/2018 e dell’art. 8 L. 12/12/2016 n. 238”: il vigneto prima dell’estirpo esisteva ed era regolarmente iscritto allo schedario viticolo, iscrizione che comprova ex se l’esistenza del vigneto sotto il profilo giuridico, a nulla rilevando a smentire tale dato il fatto che la produzione sia a zero;

- “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 comma 1 lett. d) Regolamento delegato UE n. 273/2018 della Commissione dell’11 dicembre 2017. Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 delle Preleggi. Eccesso di potere per contraddittorietà, violazione dei principi di affidamento e di buona amministrazione, ingiustizia”: poiché il Reg. UE 273/2018 è entrato in vigore il 3 marzo 2018, la disposizione normativa di cui all’art. 2 lett. d), la cui portata è dirompente, deve essere interpretata come valevole per il futuro; in altri termini i cinque anni di abbandono indicati nella norma devono quindi iniziare a decorrere dalla sua entrata in vigore, con la conseguenza che solo successivamente alla primavera 2023 si potrà applicare la norma di cui all’art. 2 lett. d) per trarne la conseguenza del mancato rilascio di un’autorizzazione al reimpianto, in caso di estirpazione di superficie vitata abbandonata da più di cinque campagne viticole; si invocano i principi della irretroattività delle norme e di tutela dell’affidamento.

3 - La Regione Toscana si costituiva in giudizio per resistere al ricorso.

4 - La causa è passata in decisione all’udienza del 3 febbraio 2021, sentiti i difensori in videoconferenza, ai sensi dell’art. 25, comma 2, decreto-legge n. 137 del 2020.

5 – Il ricorso è infondato alla luce delle considerazioni che seguono.

5.1 – E’ necessario in primo luogo individuare la disciplina applicabile alla presente fattispecie. Essa è costituita innanzitutto dall’art. 66 del Regolamento UE 1308/2013, a mente del quale “gli Stati membri concedono automaticamente un'autorizzazione a produttori che hanno estirpato una superficie vitata successivamente al 1°gennaio 2016 e che hanno presentato una richiesta. Tale autorizzazione corrisponde ad una superficie equivalente alla superficie estirpata in coltura pura”. In altri termini, nel caso di impianto di vigna in esito a estirpazione di precedente superficie vitata, l’autorizzazione all’impianto è atto dovuto. A tale normativa ha poi fatto seguito, anche in aderenza a taluni pronunciamenti giurisprudenziali, il Regolamento delegato UE n. 273/2018, il quale all’art. 2 afferma che è “superficie vitata abbandonata, una superficie vitata che non è regolarmente sottoposta a pratiche destinate a ottenere un prodotto commerciabile da più di cinque campagne viticole, fatti salvi casi specifici stabiliti dagli Stati Membri, la cui estirpazione non consente più al produttore di ottenere la concessione di un’autorizzazione al reimpianto ai sensi dell’art. 66 del Reg. UE 1308/2013”. Dunque il diritto al rilascio di autorizzazione in caso di estirpazione di precedente vigna non vale nel caso che quella estirpata fosse una superficie vitata abbandonata da oltre cinque anni.

5.2 – Nella fattispecie in esame non par dubbio che il preesistente vigneto, che sicuramente esisteva, sia stato poi abbandonato, venendo però contestato da parte ricorrente che ad esso si applichi la disciplina innovativa di cui al regolamento europeo del 2018; la tesi di parte ricorrente è infatti che la nuova disciplina abbia efficacia innovativa e che valga solo pro futuro, con riferimento cioè ad abbandoni successivi al 2018, sicché la suddetta innovativa disciplina verrebbe ad applicarsi solo a decorrere dal 2023. La suddetta tesi non convince, poiché essa risulta in contrasto con il modo in cui la giurisprudenza, in termini condivisi, ricostruisce il rapporto tra procedimento e le sopravvenienze normative. Viene cioè in considerazione il principio tempus regit actum, in base al quale con riferimento a ciascun atto che compone il procedimento amministrativo si applica la disciplina vigente al momento della sua adozione. Ne consegue che, poiché al momento dell’adozione del diniego di autorizzazione era vigente la disciplina del 2018 richiamata, essa doveva trovare applicazione. Si aggiunga che la disciplina del Regolamento delegato del 2018 non risulta poi integralmente innovativa, riconoscendo anche parte ricorrente che lo stesso Regolamento del 2013 era stato interpretato dalla giurisprudenza nel senso della non applicabilità dell’autorizzazione dovuta in caso di espianto alle ipotesi di vigneti abbandonati.

5.3 – Né sussistono nella specie dubbi che il vigneto fatto oggetto di espianto fosse abbandonato da cinque anni, ciò risultando tanto dalla documentazione versata in giudizio da parte ricorrente quanto da quella prodotta dall’Amministrazione. Parte ricorrente produce in atti foto del vigneto relative agli anni 2006-2007 che ne evidenziano il palese stato di abbandono, nonché ulteriore materiale fotografico allegato alla comunicazione di estirpazione del 2019, che evidenzia la stessa realtà fattuale; la Regione Toscana ha depositato in atti foto aeree del vigneto che a partire dal 2013 ne evidenziano l’abbandono.

6 – Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto, con compensazione della spese di giudizio, stante la peculiarità della fattispecie.


P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in video conferenza, secondo quanto disposto dagli articoli 25 del decreto-legge n. 137 del 2020 e 4 del decreto-legge n. 28 del 2020, con l'intervento dei magistrati:


Rosaria Trizzino, Presidente

Riccardo Giani, Consigliere, Estensore

Nicola Fenicia, Consigliere