Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Ordinanza T.A.R.
Data provvedimento: 28-01-2021
Numero provvedimento: 124
Tipo gazzetta: Nessuna

Viticoltura - Richiesta di finanziamento dei progetti di promozione - POR FESR 2014-2020 - Azione 3.4.1 “Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregare individuate su base territoriale o settoriale" - Impugnazione del provvedimento contenente l’approvazione della graduatoria degli ammessi al contributo oggetto dell’istanza presentata dalla società ricorrente - Disposizione dell'integrazione del contraddittorio.


ORDINANZA

 

sul ricorso numero di registro generale 830 del 2020, proposto da La Collina dei Ciliegi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Mancini e Davide Lo Presti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

 

Avepa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Botteon, Tito Munari, Cristina Zampieri, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Venezia, Cannaregio 23;
Regione Veneto non costituita in giudizio;


nei confronti

Vinicola Tombacco S.r.l. non costituito in giudizio;


per l'annullamento

nei limiti dell'interesse del ricorrente (nella parte in cui la ricorrente non è stata ammessa al richiesto finanziamento dei progetti di promozione)

a) della Comunicazione inviata da AVEPA in data 14/05/2020 prot. n. 67416/2020 avente ad oggetto «POR FESR 2014-2020 - Azione 3.4.1 “Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregare individuate su base territoriale o settoriale” DGR n. 1779 del 29/11/2019. Domanda di sostegno n. 10267866. Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Legge 7 agosto 1990 n. 241 art. 10 bis»;

b) dei verbali (e relativi allegati) e comunque di tutti gli atti (allo stato non conosciuti) delle Autorità competenti (per quanto a conoscenza della scrivente, di AVEPA e Regione Veneto) che hanno determinato, ovvero concorso a determinare, il non accoglimento della domanda della ricorrente (nella parte in cui è stata decisa la non ammissibilità della domanda presentata dalla ricorrente);

c) delle graduatorie regionali delle domande ammissibili, di finanziabilità ed impegno di spesa nonché degli elenchi delle domande non ammesse al sostegno;

d) del Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR n. 212 del 2 luglio 2020 AVEPA, pubblicato nel BUR Veneto n. n. 106 del 17 luglio 2020, avente ad oggetto «Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020. Deliberazione di Giunta regionale n. 1779 del 29 novembre 2019. Azione 3.4.1 “Bando per il sostegno a progetti di promozione dell'export sviluppati da Distretti Industriali, Reti Innovative Regionali e Aggregazioni di Imprese”. Approvazione delle graduatorie regionali delle domande ammissibili, di finanziabilità ed impegno di spesa. Approvazione degli elenchi delle domande non ammesse al sostegno»;

e) del Provvedimento AVEPA prot. 170687/2020 del 31.07.2020 - class. VI/9 avente ad oggetto “POR FESR 2014-2020, Asse 3. Azione 3.4.1 Delibera di Giunta regionale n. 1779 del 29 novembre 2019. “Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale”. Comunicazione di non ammissibilità domanda di sostegno ID 10267866.”;

f) in ogni caso per l'annullamento di ogni altro atto inerente, presupposto, antecedente, consequenziale ed esecutivo, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.

In subordine per il risarcimento dei danni per equivalente, ove sia impossibile riconoscere il risarcimento in forma specifica, corrispondente all'importo del contributo che avrebbe conseguito la ricorrente se fosse stata legittimamente ammessa alla misura sostegno di cui alla domanda presentata (pari alla somma richiesta a finanziamento di € 499.407,60 ovvero nella diversa somma ammissibile ai fini della misura per la quale è stata proposta domanda di partecipazione).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Avepa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini;


Rilevato che, con il ricorso oggetto del presente giudizio, parte ricorrente ha impugnato gli atti analiticamente indicati in epigrafe e, in particolare, il provvedimento contenente l’approvazione della graduatoria degli ammessi al contributo oggetto dell’istanza presentata dalla società ricorrente e, contestualmente, la non ammissione di quest’ultima;

che laddove la domanda di parte ricorrente fosse accolta, la graduatoria oggetto di contestazione potrebbe, ancorché, allo stato, solo in via ipotetica, subire dei mutamenti, in specie laddove al progetto della ricorrente fosse attribuito un punteggio tale da rientrare tra i soggetti ammessi al contributo;

che, in considerazione della natura “selettiva” della procedura conclusasi con i suddetti provvedimenti, deve, pertanto, essere riconosciuta la qualità di controinteressati a tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria, con conseguente onere, a carico di parte ricorrente, di procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti degli stessi entro il 19 febbraio 2021;

che la causa deve essere rinviata all’udienza pubblica del 14 aprile 2021;

che, in considerazione della domanda risarcitoria comunque formulata da parte ricorrente, ancorché in via subordinata, occorre richiedere ad Avepa di precisare entro la data della predetta udienza pubblica (all’udienza medesima se in presenza o con modalità telematiche, ovvero con note scritte in mancanza di discussione in presenza o con modalità telematiche) se permanga nella disponibilità dell’Ente, in caso di riedizione del potere di valutazione del progetto di parte ricorrente, una quota di contributi tale da eventualmente finanziare, secondo le previsioni di gara, il progetto medesimo;


P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza),

- dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria impugnata, onerando parte ricorrente di procedere ai relativi incombenti entro il termine del 4 febbraio 2021;

- invita Avepa a precisare, entro la data della prossima fissanda udienza pubblica, se permanga nella disponibilità dell’Ente, in caso di riedizione del potere di valutazione del progetto di parte ricorrente, una quota di contributi tale da eventualmente finanziare, secondo le previsioni di gara, il progetto medesimo;

- rinvia la causa all’udienza pubblica del 14 aprile 2021;


Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente

Alessio Falferi, Consigliere

Paolo Nasini, Referendario, Estensore
 

L'ESTENSORE

Alessandra Farina

IL PRESIDENTE

Paolo Nasini