Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settorevitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 [Corbières-Boutenac].
(Comunicazione 29/01/2021, pubblicata in G.U.U.E. 29 gennaio 2021, n. C 32)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33.
COMUNICAZIONE DI MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO
«CORBIÈRES-BOUTENAC»
PDO-FR-A0670-AM01
Data della comunicazione: 3.11.2020
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Zona geografica e zona di prossimità immediata
Nel capitolo I, il punto IV – Zona geografica e zona di prossimità immediata – del disciplinare è completato con il riferimento al codice geografico ufficiale che riconosce e stabilisce l'elenco dei comuni per dipartimento a livello nazionale. Tale modifica redazionale consente di identificare l'area geografica con riferimento alla versione del codice geografico ufficiale in vigore nel 2019, pubblicato dall'INSEE, e di garantire giuridicamente la delimitazione della zona geografica.
Il documento unico è completato con questo riferimento alla voce «Zona geografica» e alla voce «Zona di prossimità immediata».
2. Superficie parcellare delimitata
Nel capitolo I, il punto IV del disciplinare è rettificato sostituendo le parole «I vini sono ottenuti esclusivamente da viti» con le parole più precise «I vini sono prodotti da uve provenienti da parcelle» situate sulla superficie parcellare di produzione.
Tale riformulazione non influisce sul documento unico.
3. Tipo di vitigni
Nel capitolo I, il punto V del disciplinare, relativo al tipo di vitigni, è modificato sopprimendo le nozioni di varietà principali o secondarie. I quattro vitigni della denominazione, Carignan N, Grenache N, Mourvèdre N e Syrah N, restano invariati, ma sono tutti vitigni principali, della stessa importanza.
Questo elenco di vitigni è integrato da regole relative alla proporzione di tali tipi di vitigni nella composizione ampelografica all'interno di ciascuna azienda agricola. Le regole suddette sono modificate al fine di portare la proporzione del Carignan a più del 30 % della composizione ampelografica per affermarne la preponderanza rispetto agli altri vitigni.
La voce «Varietà principale/i di uve da vino» del documento unico è modificata in modo da prevedere tutti e quattro i vitigni. L'elenco delle «Varietà secondarie» è soppresso.
4. Resa
Nel capitolo I, al punto VIII del disciplinare, relativo alla resa dei vini DOP, la resa di base è ridotta da 45 a 42 hl/ha e la resa massima da 54 a 50 hl/ha per adeguarle al livello della resa dei vini a denominazione di origine protetta prodotti nella regione di Corbières.
La modifica relativa alla resa massima è stata riportata nel documento unico alla voce «Rese massime».
5. Pratiche colturali
Nel capitolo I, al punto VI del disciplinare, relativo alla coltivazione della vite:
— la produzione media massima per parcella è ridotta da 7 500 a 7 000 kg per ettaro, in conformità alla modifica della resa dei vini;
— l'irrigazione dei vigneti è consentita. In questo caso, la produzione media massima per parcella è ridotta a 5 500 kg/ha.
Nel capitolo I, al punto VII del disciplinare, relativo alla raccolta, al trasporto e alla maturazione delle uve, la disposizione che prevede che le uve della varietà Carignan siano trasportate intere al luogo di vinificazione è soppressa. La disposizione è stata eliminata dal disciplinare perché si tratta più di una questione di buona prassi che di una condizione di produzione. È stata inoltre eliminata a seguito dei progressi compiuti nel trasportare il raccolto.
Queste modifiche del disciplinare permettono di adattare meglio le condizioni di produzione alle realtà nel campo.
Queste modifiche sono riportate al punto «Pratiche di vinificazione» del documento unico.
6. Inizio della produzione delle vigne giovani
Nel capitolo I, al punto VIII del disciplinare, relativo alla resa e all'inizio della produzione delle viti, la data di inizio della produzione delle viti della varietà Carignan, aventi diritto alla denominazione di origine protetta, è anticipata al 7° anno successivo a quello in cui è stato effettuato l'impianto, anziché al 9° anno, per affermare l'importanza del Carignan nell'espressione dei vini della denominazione.
Questa modifica del disciplinare non incide sul documento unico.
7. Caratteristiche analitiche del prodotto
Nel capitolo I, al punto VII del disciplinare, relativo allo stato del raccolto, il titolo alcolometrico volumico naturale minimo è portato a 13 %, anziché 12 %, e la buona maturazione delle uve è valutata in relazione a un tenore zuccherino delle uve inferiore a 224 anziché 207 grammi per litro di mosto. Queste modifiche del disciplinare permettono di adattare meglio le condizioni di produzione alle realtà nel campo.
Tali modifiche sono riportate nel documento unico tra le caratteristiche analitiche del prodotto presentate nella descrizione dei vini.
8. Assemblaggio dei vitigni
Nel capitolo I, al punto IX del disciplinare, le regole di assemblaggio del vitigno Carignan specificano che la percentuale di Carignan negli assemblaggi di vini deve essere almeno del 30 %. Questa proporzione minima permette di affermare la posizione o l'importanza del Carignan nell'espressione dei vini della denominazione.
Questa modifica è riportata al punto «Pratiche di vinificazione» del documento unico.
Nello stesso punto, le disposizioni relative al confezionamento sono specificate senza cambiamenti, perché sia chiaro che tutti i vini sono confezionati in bottiglia.
Questa modifica è riportata al punto «Pratiche di vinificazione» del documento unico.
9. Confezionamento
Nel capitolo I, punto IX, 3° sottopunto – Disposizioni relative al confezionamento – del disciplinare, si precisa che tutti i vini sono confezionati in bottiglia. La frase «Per ciascun lotto confezionato» è sostituita da «Tutti i lotti sono confezionati in bottiglia».
Questa precisazione è riportata al punto «Pratiche di vinificazione» del documento unico.
10. Data di commercializzazione dei vini
Nel punto IX del disciplinare, relativo alla trasformazione dei vini e al confezionamento, al 5° sottopunto, la data di circolazione dei vini tra operatori e commercianti è soppressa per consentire la circolazione dei vini tra tutti gli operatori ed eliminare ogni rischio di concorrenza sleale.
Questa soppressione è stata riportata al punto «Pratiche enologiche essenziali» del documento unico.
11. Legame con la zona geografica
Nel capitolo I, al punto X del disciplinare, relativo al legame con la zona geografica, i fattori umani che contribuiscono al legame sono stati completati per specificare l'intervento dei viticoltori nella valorizzazione del territorio e delle competenze particolari.
Questa integrazione è stata riportata alla relativa alla descrizione organolettica del vino o dei vini nel documento unico.
Nel capitolo I, al punto X del disciplinare, relativo al legame con la zona geografica, sono stati aggiornati i dati relativi alla produzione dei vini della denominazione.
Questi dati sono stati aggiornati al punto «Legame con la zona geografica» del documento unico.
Nel capitolo I, al punto X del disciplinare, relativo al legame con la zona geografica, il nesso causale è stato completato precisando il contributo e l'importanza del vitigno Carignan N nell'espressione dei vini della denominazione.
Questi dati sono stati aggiornati al punto «Legame con la zona geografica» del documento unico.
12. Regole di presentazione ed etichettatura
Nel capitolo I, al punto XII del disciplinare, relativo alle regole di presentazione e di etichettatura, la denominazione geografica più grande che può essere riportata sull'etichettata dei vini è «Corbières» e non più «Languedoc», che corrisponde a una zona geografica più ampia. La zona viticola della denominazione è integrata direttamente nella zona viticola DOC «Corbières», che identifica più precisamente l'origine geografica dei vini.
Questa precisazione è inserita nel punto relativo all'etichettatura del documento unico.
13. Obblighi di dichiarazione per i controlli
Nel capitolo II del disciplinare, relativo agli obblighi di dichiarazione dei produttori della denominazione, sono state inserite le seguenti precisazioni:
— l'identificazione delle parcelle irrigabili deve essere allegata alla dichiarazione preliminare delle parcelle destinate alla produzione della denominazione;
— il termine per la dichiarazione di rivendicazione che ogni operatore deve inviare all'organismo di tutela e di gestione è modificato. La dichiarazione deve essere inviata all'organismo di tutela e di gestione entro il 1° febbraio dell'anno successivo a quello di raccolta e almeno entro i dieci giorni lavorativi precedenti la prima dichiarazione di transazione commerciale o di confezionamento;
— la dichiarazione di transazione commerciale tra depositari autorizzati è inserita. La dichiarazione deve essere inviata all'organismo di tutela e di gestione e all'organismo di controllo il giorno della transazione commerciale tra gli operatori, o almeno entro i cinque giorni lavorativi successivi alla transazione e almeno dieci giorni lavorativi prima del ritiro del vino. Essa precisa, oltre all'identità e all'indirizzo completi del venditore, la qualità e il volume del vino oggetto della dichiarazione, la sua annata, nonché l'identità e l'indirizzo completi dell'acquirente;
— gli operatori che effettuano più di dodici operazioni di confezionamento all'anno devono inviare all'organismo di tutela e di gestione e all'organismo di controllo, una dichiarazione riepilogativa mensile;
— gli operatori che desiderano commercializzare un vino con una denominazione più generale devono presentare, almeno otto giorni lavorativi prima del declassamento, una dichiarazione in merito all'organismo di tutela e di gestione e all'organismo di controllo della denominazione più generale per garantire lo svolgimento del controllo. Nella dichiarazione sono precisati la denominazione, il colore, l'annata, il volume e il luogo di conservazione del vino.
La dichiarazione è accompagnata:
— nel caso degli operatori vinificatori, dalla copia della dichiarazione di rivendicazione della denominazione iniziale;
— nel caso degli operatori non vinificatori, dall'estratto delle registrazioni dei flussi di magazzino o dalla copia della transazione commerciale relativa al vino sfuso rientrante nella denominazione;
— ogni operatore che effettua un declassamento di vini che beneficiano della denominazione di origine controllata ne fa dichiarazione all'organismo di tutela e di gestione e all'organismo di controllo autorizzato «al massimo sette giorni lavorativi» e non più «almeno quindici giorni lavorativi» dopo il declassamento;
— ogni operatore dichiara il metodo di potatura per parcella all'organismo di tutela e di gestione nella dichiarazione preventiva di assegnazione delle parcelle;
— gli operatori tengono aggiornato il registro di controllo della maturazione con i dati relativi al tenore zuccherino delle uve per unità colturale o il titolo alcolometrico volumico per contenitore.
Queste modifiche non incidono sul documento unico.
14. Punti principali da controllare
La tabella che figura al capitolo III del disciplinare è aggiornata per quanto che riguarda il controllo dei prodotti. Tutti i controlli dei lotti sono effettuati sui vini confezionati.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Corbières-Boutenac
2. Tipo di indicazione geografica
DOP — Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
4. Descrizione del vino (dei vini)
Caratteristiche organolettiche
Si tratta di vini secchi fermi rossi.
Il «Corbières-Boutenac» è un vino rosso secco da invecchiamento, in cui la proporzione delle varietà Carignan N, Grenache N, Mourvèdre N e Syrah N negli assemblaggi è complessivamente maggiore o uguale al 70 %. Il Carignan N deve rappresentare almeno il 30 % di ogni assemblaggio. Vino da invecchiamento, deve invecchiare fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello della vendemmia e in questo periodo deve restare almeno 2 mesi in bottiglia per affinare la struttura tannica.
I vini giovani hanno generalmente un colore intenso con riflessi violacei. Sviluppano sentori di frutta matura e spezie. Sono potenti e generosi in bocca, costruiti su tannini ingentiliti e armoniosi, ai quali si aggiungono note seducenti di moca, spezie e caramello. Sono persistenti, corposi e caldi.
Caratteristiche analitiche
I vini rossi presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 13 %.
I lotti di vini pronti per essere commercializzati presentano un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio):
— inferiore o uguale a 3 grammi per litro, per i vini con un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore o uguale al 14 %;
— inferiore o uguale a 4 grammi per litro, per i vini con un titolo alcolometrico volumico naturale superiore al 14 %.
I vini pronti per essere immessi in commercio sfusi o confezionati hanno un tenore di acido malico inferiore o uguale a 0,4 grammi per litro. I tenori di acidità totale, acidità volatile e anidride solforosa totale sono quelli stabiliti dalla normativa dell'Unione europea.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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5. Pratiche di vinificazione
a. Pratiche enologiche specifiche
Pratica enologica specifica
— È vietato l'uso di scaglie di legno.
— Sono vietati i trattamenti termici delle uve vendemmiate con ricorso a temperature superiori a 40 °C.
— Oltre alle succitate disposizioni, i vini devono rispettare, in materia di pratiche enologiche, gli obblighi previsti a livello dell'UE e nel codice rurale.
— È vietato l'uso di vinificatori continui, presse continue, diraspatrici centrifughe (diraspatrici ad asse verticale) e sgrondatori a coclea.
Nell'assemblaggio di vini:
— la proporzione complessiva delle varietà Carignan N, Grenache N et Mourvèdre N è pari o superiore al 70 %;
— la presenza della varietà Carignan N è pari almeno al 30 % dell'assemblaggio;
— una sola varietà non può rappresentare più dell'80 % dell'assemblaggio.
— I vini sono invecchiati almeno fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello della vendemmia e in questo periodo devono restare almeno 2 mesi in bottiglia.
— Al termine del periodo di invecchiamento i vini sono immessi in commercio e destinati al consumatore dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello della vendemmia.
— Tutti i lotti sono confezionati in bottiglia.
Pratica colturale
La densità minima delle vigne è di 4 400 ceppi per ettaro. La distanza tra i filari non può essere superiore a 2,50 metri.
Ciascun ceppo dispone di una superficie massima di 2,25 metri quadrati. Questa superficie si ottiene moltiplicando la distanza interfilare per la distanza tra i ceppi dello stesso filare. Per le vigne piantate in quadrato o a quinconce e potate ad alberello, ogni ceppo dispone di una superficie massima di 3 metri quadrati.
In caso di allevamento ad alberello, le viti sono sottoposte a potatura corta con un massimo di 6 speroni per ceppo. Ogni sperone reca al massimo 2 gemme franche.
In caso di allevamento a cordone di Royat, le viti sono sottoposte a potatura corta:
— con un massimo di 6 speroni per ceppo e al massimo 2 gemme franche per sperone; oppure
— con un massimo di 10 speroni per ceppo e al massimo 1 gemma franca per sperone.
L'irrigazione può essere autorizzata.
La produzione media massima per parcella è fissata a 7 000 kg per ettaro. Nei casi in cui l'irrigazione è consentita, la produzione media massima per parcella irrigata è fissata a 5 500 kg per ettaro.
Non possono essere considerate a un buon grado di maturazione le uve con tenore zuccherino inferiore a 224 grammi per litro di mosto.
Le uve del vitigno Carignan N sono raccolte manualmente e trasportate intere al luogo di vinificazione.
b. Rese massime
50 ettolitri per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La vendemmia, la vinificazione, l'elaborazione, l'affinamento e il confezionamento dei vini sono effettuati sul territorio dei seguenti comuni del dipartimento dell'Aude sulla base del codice ufficiale geografico del 2019: Boutenac, Fabrezan, Ferrals-les-Corbières, Lézignan-Corbières, Luc-sur-Orbieu, Montséret, Ornaisons, Saint-André-de-Roquelongue, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, Thézan-des-Corbières.
7. Varietà principale/i di uve da vino
Carignan N
Grenache N
Mourvèdre N - Monastrell
Syrah N — Shiraz
8. Descrizione del legame/dei legami
Al centro del dipartimento dell'Aude, tra Carcassonne e Narbonne, attorno al «Pinada de Boutenac», che raggiunge i 273 metri di altitudine, la zona geografica è delimitata:
— da tre fiumi, l'Orbieu a nord, l'Aussou a est e il Nielle a ovest;
— a sud dagli altopiani calcarei di Thézan-des-Corbières e Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse.
Questa unità geografica esposta a sud/sud-ovest è caratterizzata da una dolce orografia formata da un susseguirsi di piccole colline, di «serre» allungate e rilievi arrotondati le cui cime sono coperte da pinete.
Le vigne occupano la maggior parte dei pendii fino a un'altitudine di circa 180 metri. I vigneti della denominazione di origine controllata «Corbières-Boutenac», ben protetti dagli influssi marittimi grazie all'intreccio di colline e sottoposti all'effetto del vento di nord-ovest, godono di un clima mediterraneo. I loro suoli sono magri e molto pietrosi, ma abbastanza profondi da permettere una buona radicazione.
Le condizioni naturali favoriscono un'ottima maturazione, evitando lo stress idrico estivo. La pianta tuttavia acquisisce il proprio equilibrio progressivamente, il che giustifica l'entrata in produzione tardiva dei vitigni più robusti, come il Mourvèdre N e il Carignan N.
Queste condizioni naturali sono specialmente favorevoli ai vitigni mediterranei storici, Grenache N, Mourvèdre N e Carignan N, e sono risultate particolarmente adatte al vitigno Syrah N, introdotto in tutta la Linguadoca-Rossiglione all'inizio degli anni '80, il quale, in condizioni più fresche, apporta note aromatiche ricercate e originali.
Il Carignan N è un vitigno resistente che sopporta bene condizioni ventose e siccitose. I viticoltori preferiscono piantare questo vitigno nei terreni più poveri del territorio di «Boutenac», suo ambiente naturale di elezione. Nei vini giovani i tannini sono duri e potenti, ma si affinano con un adeguato periodo di maturazione.
Il vitigno Grenache N predilige i terreni sassosi. Si adatta al vento e alle condizioni più calde, apportando agli assemblaggi sentori fruttati, ricchezza alcolica e ampiezza.
Il vitigno Mourvèdre N è adatto a terreni molto caldi con buon regime idrico. Dopo un lento adattamento, che permette di immettere la sua produzione negli assemblaggi solo dopo il 6° anno di impianto, è in grado di apportare note sottili e una leggera tannicità molto apprezzata.
I terreni, il clima e le competenze umane nell'impianto dei vitigni, le modalità di coltivazione (potatura corta per i vitigni mediterranei), le pratiche colturali (raccolta manuale) e l'invecchiamento (12 mesi obbligatori di cui 2 di affinamento in bottiglia) contribuiscono all'elaborazione di un prodotto originale, che ha ottenuto il riconoscimento all'interno delle «Corbières» con l'attribuzione nel 2005 della denominazione d'origine controllata.
Con l'inserimento nelle condizioni di produzione di un periodo di invecchiamento in bottiglia nella zona geografica delimitata e nella zona di prossimità immediata ristretta, i produttori si sono posti l'obiettivo di tutelare maggiormente la qualità e la specificità del prodotto e quindi la reputazione della denominazione di origine controllata.
Questa recente denominazione di origine controllata ha comunque alle spalle una lunga storia vitivinicola. La presenza di vigneti risale all'epoca romana, come dimostra il più antico riferimento vitivinicolo della regione di Corbières, «Villa major» divenuta «Villemajou», situata nel comune di Boutenac, nel cuore della zona geografica.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Quadro normativo:
legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata.
Descrizione della condizione:
la zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione, l'affinamento e il confezionamento dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni del dipartimento dell'Aude sulla base del codice geografico ufficiale del 2019: Bizanet e Narbonne.
Quadro normativo:
legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
a) l'etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un'unità geografica più piccola, a condizione:
— che si tratti di una località accatastata;
— che figuri nella dichiarazione di raccolta.
Il nome della località accatastata è stampato in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata;
b) l'etichettatura dei vini a denominazione di origine controllata può indicare l'unità geografica più grande «Corbières».
Le dimensioni dei caratteri di quest'unità geografica più ampia non superano, né in altezza né in larghezza, la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.
Quadro normativo:
legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
confezionamento nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
i vini sono fatti invecchiare almeno fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello della vendemmia, in questo periodo, devono restare almeno 2 mesi in bottiglia.
Con l'inserimento nelle condizioni di produzione di un periodo di invecchiamento in bottiglia nella zona geografica delimitata e nella zona di prossimità immediata ristretta, i produttori si sono posti l'obiettivo di tutelare maggiormente la qualità e la specificità del prodotto e quindi la reputazione della denominazione di origine controllata.
Link al disciplinare del prodotto
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-eb40cd8d-b50b-496a-9338-b05361e352b3