Viticoltura - Determinazione dirigenziale avente ad oggetto "Definizione resa ad ettaro di vino classificabile come D.O.C.G. Brachetto d'Acqui e D.O.C. Piemonte nelle tipologie Brachetto e Brachetto Spumante e riserva vendemmiale per la vendemmia 2020. Definizione dei vincoli di destinazione dei prodotti esclusi dalla D.O.C.G. Brachetto d'Acqui e D.O.C. Piemonte nelle tipologie Brachetto e Brachetto Spumante per la vendemmia 2020" - Violazione degli artt. 35 e 39 della legge n. 238/2016, in quanto, nella parte in cui prevedono la possibilità per le regioni di disporre lo “sblocco” del prodotto rivendicato come “riserva vendemmiale”, non attribuiscono alle medesime regioni alcun potere di discriminare tra le aziende produttrici o di limitare il beneficio solo ad alcune categorie tra queste.
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 944 del 2020, proposto da
Araldica Castelvero - Società Cooperativa Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Siboldi, Andrea Schenone, Carlo Ponassi, Carolina Palestro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Piemonte, non costituita in giudizio;
nei confronti
Consorzio Tutela Vini D'Acqui, Consorzio Barbera D'Asti e Vini del Monferrato, Società Agricola B8 di Andrea e Stefano Botto, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
in parte qua e previa sospensione dell'esecuzione,
della Determinazione dirigenziale del Dirigente del Settore Produzioni agrarie e zootecniche della Regione Piemonte n. 574/A1701B/2020 del 18 agosto 2020, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 38 del 17 settembre 2020, avente ad oggetto “Definizione resa ad ettaro di vino classificabile come D.O.C.G. Brachetto d'Acqui e D.O.C. Piemonte nelle tipologie Brachetto e Brachetto Spumante e riserva vendemmiale per la vendemmia 2020. Definizione dei vincoli di destinazione dei prodotti esclusi dalla D.O.C.G. Brachetto d'Acqui e D.O.C. Piemonte nelle tipologie Brachetto e Brachetto Spumante per la vendemmia 2020.”, e di ogni altro atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori mediante collegamento da remoto, ai sensi degli artt. 25, comma 1, del d.l. n. 137/2020 e 4, comma 1, del d.l. n. 28/2020, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che il ricorso risulta regolarmente notificato a tutte le controparti, nessuna delle quali si è costituita in giudizio;
Visti gli atti depositati dalla parte ricorrente relativi al tentativo della Regione Piemonte, peraltro non andato a buon fine, di risolvere la vertenza modificando il testo della determinazione dirigenziale impugnata;
Considerato:
- che il ricorso risulta fondato laddove deduce l’illegittimità del provvedimento in questione - nella parte lesiva per la cooperativa ricorrente - per violazione degli artt. 35 e 39 della legge n. 238/2016; le norme citate, infatti, nella parte in cui prevedono la possibilità per le regioni di disporre lo “sblocco” del prodotto rivendicato come “riserva vendemmiale” (art. 35 comma 1 lett. d) e art. 39 comma 1), non attribuiscono alle medesime regioni alcun potere di discriminare tra le aziende produttrici o di limitare il beneficio solo ad alcune categorie tra queste;
- che conseguentemente la determinazione dirigenziale impugnata risulta illegittima nella parte in cui prevede che “lo sblocco del prodotto rivendicato come riserva vendemmiale” possa essere concesso “soltanto alle aziende che trasformano e imbottigliano prodotto derivante da uve di provenienza aziendale” con la correlativa impossibilità di “richiedere e concedere lo sblocco di mosti derivanti da uve acquistate/conferite”, salvo il caso “di realtà che presentano due distinte aziende riconducibili allo stesso legale rappresentante e/o sede legale”;
Ritenuto in conclusione:
- che il ricorso risulta fondato e merita accoglimento e che la determinazione dirigenziale impugnata va annullata nelle parti precedentemente indicate;
- che le spese di causa possono essere compensate, tenuto conto della mancata costituzione in giudizio delle controparti e del tentativo di risoluzione extragiudiziale comunque esperito dalla Regione Piemonte;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e conseguentemente annulla il provvedimento impugnato nei sensi e nei limiti precisati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto previsto dall’art. 25, comma 2, del d.l. n. 137/2020, con l'intervento dei magistrati:
Carlo Testori, Presidente, Estensore
Silvia Cattaneo, Consigliere
Marcello Faviere, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Carlo Testori