Disposizioni per l’emissione del documento elettronico MVV-E per il trasporto dei prodotti vitivinicoli, in applicazione dell’articolo 16 del decreto ministeriale 2 luglio 2013.
(Decreto 28/12/2020, pubblicato nel sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
Il Capo dell’Ispettorato
VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione;
VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
VISTO il decreto ministeriale del 30 giugno 1995, recante disposizioni in materia di requisiti minimi e di controllo dei centri di intermediazione delle uve destinate, in tutto o in parte, alla vinificazione;
VISTO il decreto ministeriale 19 dicembre 2000, recante modalità di applicazione del divieto di vinificazione delle uve da tavola e per la vinificazione delle uve di cui all’articolo 28, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio;
VISTO il decreto ministeriale 2 luglio 2013, prot. n. 7490, recante disposizioni nazionali applicative del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, per quanto concerne i documenti di accompagnamento che scortano taluni trasporti dei prodotti vitivinicoli e, in particolare, gli articoli 16, 17 e 18;
VISTO il proprio decreto prot. n. 1021 del 17 giugno 2014 concernente le disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata ai fini della convalida e la trasmissione dei documenti di accompagnamento che scortano taluni trasporti dei prodotti vitivinicoli in applicazione degli articoli 8, comma 4 e 14 del Decreto ministeriale 2 luglio 2013;
VISTO il proprio decreto prot. n. 788 del 21 settembre 2015, con il quale è stato sostituito l’Allegato al decreto 1021 del 17 giugno 2014;
VISTO il decreto ministeriale 20 marzo 2015, prot. n. 293, recante Disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 5 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
VISTO il proprio decreto prot. n. 421 del 31 marzo 2016, recante adozione del documento tecnico degli accordi di servizio per la cooperazione delle banche dati del registro telematico nonché delle specifiche tecniche per la tenuta del registro telematico e per l’utilizzo dei servizi connessi;
VISTO il decreto ministeriale prot. n. 748 del 7 luglio 2017, recante disposizioni applicative dell’art. 24, comma 5 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 concernente le modalità di tracciabilità negli stabilimenti ove si detengono prodotti derivanti da uve da vino e da uve da varietà di vite non iscritte come uva da vino nel registro nazionale delle varietà di vite.
VISTO il proprio decreto n. 338 del 13/04/2018, recante disposizioni per l’emissione del documento elettronico MVV-E per il trasporto dei prodotti vitivinicoli, in applicazione dell’articolo 16 del decreto ministeriale 2 luglio 2013;
VISTO il proprio decreto n. 9281513 del 30/10/2020, recante disposizioni per l’applicazione dell’articolo 18, comma 1, secondo alinea, del decreto ministeriale del 2 luglio 2013, ai fini dell’emissione dei documenti di accompagnamento cartacei ed elettronici che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli in conformità dell’articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma, e paragrafo 5 del Regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione europea dell’11 dicembre 2017;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell’organizzazione del Governo, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni” e in particolare l’articolo 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;
VISTA la legge 18 novembre 2019, n. 132, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2020 recante “Modifica al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2020 - registrato dalla Corte dei Conti il 11/12/2020, reg. n. 1010 - con il quale al Dr. Felice Assenza, dirigente di I fascia del MIPAAF è stato conferito l’incarico di Capo del dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;
CONSIDERATO che l’art. 16 del decreto ministeriale 2 luglio 2013 prevede che, con determinazione del Capo del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, saranno stabilite le modalità per l’emissione del documento MVV in formato elettronico, nell’ambito dei servizi del SIAN;
CONSIDERATO che con il citato decreto n. 9281513 del 30/10/2020 è stata fissata la data di entrata in applicazione obbligatoria delle disposizioni di cui al Capo III del decreto ministeriale 2 luglio 2013;
CONSIDERATO che gli articoli 11 e 12, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento delegato (UE) 2018/273 prevedono che i documenti di accompagnamento, qualora rechino le pertinenti informazioni previste dall’allegato VI, parte I, possono essere utilizzati sia per certificare alcune caratteristiche dei prodotti vitivinicoli, l'annata, le varietà di uve da vino e le DOP o IGP sia per la certificazione dei prodotti vitivinicoli esportati;
RITENUTO opportuno prevedere una procedura di riserva nel caso di indisponibilità delle funzionalità SIAN per i trasporti in cui è obbligatoria l’emissione dell’MVV in formato elettronico nonché la possibilità di inserire nel sistema informativo eventuali variazioni che possono verificarsi nel corso del trasporto, relative al luogo di consegna, al conducente e/o al mezzo di trasporto;
RITENUTO di dover dare applicazione alle richiamate disposizioni del decreto 2 luglio 2013 e, in vista della semplificazione degli adempimenti degli operatori interessati e per aumentare l’efficacia dei controlli sulla circolazione dei prodotti vitivinicoli, sostituire le precedenti disposizioni di cui al citato decreto direttoriale n. 338 del 13 aprile 2018 e adeguare i documenti tecnici e le specifiche tecniche per l’utilizzo dei servizi per l’emissione del documento MVV in formato elettronico;
DECRETA
Articolo 1
Campo d’applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le modalità di emissione del documento MVV in formato elettronico, con modalità telematiche, nell’ambito dei servizi del SIAN, in applicazione dell’articolo 16 del decreto ministeriale prot. n. 7490 del 2 luglio 2013.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende:
a) “Ministero”: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
b) “SIAN”: il Sistema informativo agricolo nazionale;
c) “ICQRF” Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero;
d) “Ufficio territoriale” l’ufficio dell’ICQRF competente per il luogo di spedizione, salvo ove altrimenti specificato;
e) “portale mipaaf.sian.it”: il portale di accesso alle informazioni ed ai servizi del SIAN resi disponibili in rete dal Ministero, presente alla pagina internet http://mipaaf.sian.it/portale- mipaaf/home.jsp;
f) “registro telematico”: il registro vitivinicolo telematico di cui al DM 20 marzo 2015;
g) “MVV-E”: il documento MVV in formato elettronico di cui all’articolo 16 del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 7490 del 2 luglio 2013, emesso dallo speditore utilizzando esclusivamente l’apposita funzionalità presente nel SIAN, secondo le istruzioni previste nel presente decreto;
h) “speditore”: il soggetto obbligato alla compilazione del documento di accompagnamento per i trasporti dei prodotti vitivinicoli, individuato come colui che detiene prodotti vitivinicoli prima dell’inizio del trasporto o della consegna dei prodotti stessi a chi effettua il trasporto;
i) “sistema informativo” applicativo informatico disponibile nel Portale SIAN attraverso il quale viene attuato il processo di "telematizzazione" del documento vitivinicolo MVV-E. Attraverso tale applicativo informatico gli utenti hanno la possibilità di interagire con il SIAN per gestire i dati di competenza propria e dei soggetti rappresentati;
j) “funzionalità telematica”: le apposite funzionalità disponibili nei servizi SIAN per l’accesso, l’emissione, la consultazione e la gestione dell’MVV-E;
k) “Supporto cartaceo”: la stampa dell’MVV-E o il documento commerciale recante i riferimenti all’MVV-E, scortanti il trasporto;
l) “Supporto elettronico mobile”: ogni dispositivo elettronico pienamente utilizzabile seguendo la mobilità dell'utente (telefoni cellulari, palmari, smartphone, tablet, ecc.) sul quale è visualizzato l’MVV-E;
m) “Codice MVV”: il codice di riferimento amministrativo specifico identificativo di ciascun MVV- E, attribuito automaticamente dal SIAN mediante apposita funzionalità telematica, indicato nella casella 1d del documento;
n) “Codice ICQRF”: il codice alfanumerico attribuito dagli Uffici territoriali all’operatore per ogni deposito o stabilimento di spedizione o di destinazione della merce; per gli operatori che non dispongono, a qualsiasi titolo, di un deposito o di uno stabilimento, il codice ICQRF è assegnato alla sede legale;
o) “Decreto”: Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 7490 del 2 luglio 2013;
p) “Regolamento”: il Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017;
q) “certificazione: il certificato dell’origine o della provenienza, della qualità e delle caratteristiche del prodotto vitivinicolo, dell'annata o delle varietà di uve da cui è ottenuto e, se del caso, della DOP o dell'IGP di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del Regolamento e la certificazione per i prodotti vitivinicoli esportati di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento;
r) MVV cartaceo: Documento MVV cartaceo, convalidato mediante PEC, emesso in procedura di riserva (fallback procedure) nel caso di indisponibilità del sistema informativo che non consente l’emissione dell’MMV-E debitamente validato per il trasporto.
Articolo 3
Emissione del documento MVV-E e certificazione
1. Il documento di accompagnamento elettronico di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto, è l’MVV-E ed è emesso dallo speditore in conformità con le disposizioni del presente decreto e dell’Allegato.
2. Ai fini dell’emissione dell’MVV-E lo speditore è iscritto al SIAN ed è dotato di un codice ICQRF.
3. L’MVV-E è emesso solo se è stato validato tramite l’apposita funzionalità telematica.
4. Dopo la validazione dell’MVV-E di cui al comma 3 i dati immessi non possono essere più modificati. Eventuali modifiche nel corso del trasporto che riguardano l’indicazione del mezzo di trasporto, del conducente e/o del luogo di consegna devono essere aggiunte mediante l’apposita funzionalità e sono riportate nella casella 16, posta sul retro del documento, secondo le modalità indicate all’allegato Sezione 1, punto 9. Il documento MVV-E, una volta modificato, è nuovamente validato e conserva la marca temporale già assegnata.
5. Qualsiasi variazione relativa al trasporto che si verifica dopo la validazione, diversa da quelle menzionate al comma 4 comporta l’annullamento dell’MVV-E e l’emissione di un nuovo MVV-E. L’MVV-E deve essere annullato anche quando l’ora di inizio del trasporto indicata nell’MVV-E e l’orario effettivo di partenza differiscono di oltre un’ora.
6. L’MVV-E costituisce anche certificazione ai sensi degli articoli 11, paragrafo 1 e 12, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, della origine o della provenienza, della qualità e delle caratteristiche del prodotto vitivinicolo, dell'annata o delle varietà di uve da cui è ottenuto e, se del caso, della DOP o dell'IGP, qualora la casella “17 l” dell’MVV-E è compilata secondo le indicazioni riportate nell’allegato, Sezione 2. La certificazione è riportata nell’allegato, Sezione 3, ed è resa disponibile in 6 lingue (italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo e cinese).
Articolo 4
Utilizzo del documento MVV-E durante il trasporto
1. Nel caso di emissione dell’MVV-E, il trasporto avviene:
a. con la scorta di un supporto cartaceo costituito da:
• una stampa dell’MVV-E, oppure,
• un qualsiasi altro documento commerciale che rechi in modo chiaramente identificabile il codice MVV, limitatamente ai trasporti circolanti esclusivamente sul territorio nazionale, compresi quelli destinati ad un Paese terzo con uscita da un Ufficio doganale dello Stato;
b. con la scorta di un supporto elettronico mobile nel quale sia visualizzato l’MVV-E, in tal caso valido solo ai fini della normativa vitivinicola, nel caso di trasporti circolanti esclusivamente sul territorio nazionale, compresi quelli destinati ad un Paese terzo con uscita da un Ufficio doganale dello Stato.
2. L’MVV-E è esibito, su richiesta, alle autorità competenti durante la circolazione; in caso di divergenza tra i dati riportati sui supporti di cui al comma 1 e quelli inseriti nel sistema informativo, fanno fede questi ultimi.
3. Il supporto cartaceo è costituito da più esemplari: un esemplare scorta il trasporto e viene conservato dal destinatario, un esemplare viene conservato dallo speditore, un esemplare viene conservato dal trasportatore. Tuttavia, per i trasporti di beni eseguiti con mezzi propri del mittente o del destinatario, un esemplare scorta il trasporto e viene conservato dal destinatario ed il secondo esemplare viene conservato dallo speditore.
4. L’MVV-E reca nella casella 1d:
▪ la dicitura “MVV-E”, posta immediatamente prima del codice MVV;
▪ il codice MVV;
▪ la marca temporale, costituita dalla data di validazione (nel formato GG/MM/AAAA) seguita dall’ora validazione (nel formato HH:MM:SS) e da un numero (di 10 cifre), posta in alto a destra;
▪ il QR code, recante il link per la consultazione del documento MVV-E, in formato PDF,
presente nel sistema informativo.
Articolo 5
Adempimenti specifici
1. Al trasportatore, al conducente e al destinatario si applicano rispettivamente le disposizioni di cui all’art. 13, commi 6 e 7, del Decreto.
2. Fatto salvo l’articolo 3, comma 5, qualora si verifichi la variazione del luogo di consegna, del mezzo di trasporto o del conducente, lo speditore, il trasportatore ed il conducente sono tenuti al rispetto della procedura indicata al punto 9, della Sezione 1, dell’Allegato.
3. In caso di mancata accettazione del prodotto da parte del destinatario e qualora il prodotto sia rinviato sulla scorta dello stesso MVV-E, le disposizioni di cui all’articolo 16 del Regolamento si applicano rispettando la procedura indicata al punto 10, della Sezione 1, dell’Allegato. La parziale accettazione non può avvenire sulla scorta del medesimo MVV-E, ma per la parte di prodotto restituita il destinatario dovrà emettere un nuovo MVV.
4. L’esemplare del supporto cartaceo recante la certificazione e/o le variazioni apposte successivamente alla validazione, secondo le indicazioni fornite nell’Allegato e sottoscritte, a seconda del caso, dallo speditore, dal trasportatore/conducente o dal destinatario, è conservato per almeno cinque anni.
Articolo 6
Assolvimento dell’obbligo di cui all’articolo 14 del Regolamento
1. Per i prodotti vitivinicoli sfusi, elencati al paragrafo 1 dell’articolo 14 del Regolamento, l’emissione del documento MVV-E assolve l’adempimento di cui al medesimo paragrafo.
2. Per i prodotti di cui al comma 1, il cui trasporto è effettuato anche sul territorio di altri Stati membri dell’Unione europea, il sistema invia automaticamente un messaggio di notifica mediante posta elettronica all’Ufficio territoriale, che provvederà ad inoltrare l’MVV-E, con i mezzi più rapidi all’Autorità dello Stato membro competente per il luogo di scarico.
Articolo 7
Disposizioni particolari per gli stabilimenti di intermediazione uve ed i trasporti delle uve da tavola avviate alla trasformazione e dei loro sottoprodotti
1. Ai trasporti delle uve da tavola avviate alla trasformazione ed ai sottoprodotti ottenuti dalla loro trasformazione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 15 del Decreto.
2. L’obbligo della trasmissione delle copie dei documenti di accompagnamento prevista dall’Allegato al decreto ministeriale 30 giugno 1995 e dall’articolo 7 del decreto ministeriale 19 dicembre 2000 si considera assolto con l’emissione del documento MVV-E.
Articolo 8
(Procedura di riserva)
1. Qualora il sistema informativo non sia disponibile ed esclusivamente per i casi in cui è obbligatoria l’emissione dell’MVV-E, è consentito l’utilizzo del documento MVV cartaceo da emettere nel rispetto delle disposizioni stabilite dai Capi I e II del decreto e dai commi 2 e 3.
2. L’MVV cartaceo emesso in procedura di riserva reca:
▪ le lettere PR alla fine del numero di riferimento, se il documento è predisposto dallo speditore ai sensi dell’art. 6, comma 1, del decreto;
▪ la dicitura “procedura di riserva – fallback procedure” nella casella 18.
3. L’MVV cartaceo è convalidato utilizzando la posta elettronica certificata, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 8 del decreto e dei decreti dipartimentali prot. n. 1021 del 17 giugno 2014 e prot. n. 788 del 21 settembre 2015.
4. Quando il sistema informativo è nuovamente disponibile, lo speditore registra nel SIAN i dati presenti nel MVV cartaceo che ha scortato il trasporto utilizzando l’apposita funzionalità entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data inizio trasporto, salvo casi di forza maggiore debitamente giustificati. La registrazione nel SIAN è completata con l’indicazione del numero di riferimento dell’MVV cartaceo.
Articolo 9
Documento tecnico e specifiche tecniche - Trattamento e sicurezza dei dati
1. Ai fini dell’emissione del documento MVV-E, sul portale mipaaf.sian.it, nell’area “Agricoltura”, nella sezione “Registri Dematerializzati di carico e scarico” - “Documentazione tecnica”, sono riportate la Guida rapida per la compilazione, l’emissione e la gestione del documento MVV-E e le Regole tecniche per la sua trasmissione via web-service.
2. La Guida rapida e le Regole tecniche sono identificate sul portale dai seguenti elementi:
| CODICE | TITOLO | INDIRIZZO INTERNET |
| S-MIP-MRGH-K3-18001 | Guida rapida alla gestione del documento di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli (MVV-E) | https://mipaaf.sian.it/portale-mipaaf/servizio?sid=2162 |
| S-MIP-MRGH-K3-17001 | Regole tecniche per l’accesso al servizio in cooperazione applicativa tramite tecnologia web-service per la gestione del documento di accompagnamento vitivinicolo MVV-E) | https://mipaaf.sian.it/portale-mipaaf/servizio?sid=2166 |
3. Per quanto riguarda il trattamento e la sicurezza dei dati trasmessi ai fini dell’emissione del documento MVV-E si applica l’articolo 7 del DM n. 293 del 20 marzo 2015, tenuto conto delle modifiche e abrogazioni intervenute in materia, apportate dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016.
Articolo 10
Disposizioni finali e transitorie
1. Il decreto dipartimentale n. 338 del 13/04/2018 è abrogato.
3. L’MMV-E può essere utilizzato in sostituzione della bolletta di consegna prevista dall’art. 4, comma 2, del decreto, in applicazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b) punto i) del Regolamento, per il trasporto sul territorio nazionale di vinacce e di fecce di vino diretto ad una distilleria riconosciuta.
4. L’MMV-E non può essere utilizzato per i trasporti di cui all’art. 4, comma 1, del decreto relativi alla consegna presso una distilleria riconosciuta delle fecce provenienti dai mosti di uve destinati alla trasformazione in vini liquorosi, ai quali è stato aggiunto alcool prima della filtrazione, per i quali si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al decreto interdirettoriale del 18 dicembre 2001.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione Controlli - Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari - ed entra in vigore il giorno della pubblicazione.
Roma, 28 dicembre 2020
L’Ispettore Generale Capo
Felice Assenza
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)