Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 17-12-2020
Numero provvedimento: 2196
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 23-12-2020
Numero gazzetta: 434

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2196 della Commissione del 17 dicembre 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE).

(Regolamento (UE) 17/12/2020, n. 2020/2196, pubblicato in G.U.U.E. 23 dicembre 2020, n. L 434)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, in particolare l’articolo 33, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 38, lettera d),

considerando quanto segue:

(1) L’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione reca l’elenco dei paesi terzi i cui sistemi di produzione e le cui misure di controllo della produzione agricola biologica sono riconosciuti equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007.

(2) Secondo le informazioni che ha fornito, l’Australia ha riconosciuto un nuovo organismo di controllo, «Southern Cross Certified Australia Pty Ltd», che dovrebbe essere incluso nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008.

(3) Secondo le informazioni fornite dal Canada, è necessario modificare l’indirizzo internet di «Quality Assurance International Incorporated (QAI)» e di «Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV)». Il Canada ha inoltre comunicato alla Commissione che l’accreditamento di «Oregon Tilth Incorporated (OTCO)» è scaduto e che l’accreditamento di «Global Organic Alliance» è stato annullato.

(4) Il riconoscimento da parte dell’Unione delle leggi e dei regolamenti del Cile come equivalenti alle leggi e ai regolamenti dell’Unione giunge a scadenza il 31 dicembre 2020. Ai sensi dell’articolo 15 dell’Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile sul commercio di prodotti biologici, tale riconoscimento dovrebbe essere prorogato a tempo indeterminato.

(5) Secondo le informazioni fornite dall’India, l’elenco degli organismi di controllo indiani riconosciuti di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 dovrebbe essere aggiornato. Le modifiche riguardano l’aggiornamento del nome o dell’indirizzo internet degli organismi IN-ORG-003, IN-ORG-004, IN-ORG-005, IN-ORG-006, IN-ORG-007, IN-ORG-012, IN-ORG-014, IN-ORG-016, IN-ORG-017, IN-ORG-021, IN-ORG-024 e IN-ORG-025. L’India ha inoltre riconosciuto otto organismi di controllo aggiuntivi che dovrebbero essere inclusi nel suddetto allegato, ossia «Bhumaatha Organic Certification Bureau (BOCB)», «Karnataka State Organic Certification Agency», «Reliable Organic Certification Organization», «Sikkim State Organic Certification Agency (SSOCA)», «Global Certification Society», «GreenCert Biosolutions Pvt. Ltd», «Telangana State Organic Certification Authority» e «Bihar State Seed and Organic Certification Agency». Infine, l’India ha sospeso il riconoscimento di «Intertek India Pvt Ltd» e ha revocato il riconoscimento di «Vedic Organic Certification Agency».

(6) Secondo le informazioni fornite dal Giappone, è necessario modificare l’indirizzo internet di «Ehime Organic Agricultural Association», «Hiroshima Environment and Health Association», «Rice Research Organic Food Institute», «NPO Kumamoto Organic Agriculture Association», «Wakayama Organic Certified Association» e «International Nature Farming Research Center». Sono inoltre cambiati il nome e l’indirizzo internet di «Assistant Center of Certification and Inspection for Sustainability». Inoltre occorre sopprimere «Association of Certified Organic Hokkaido» e «LIFE Co., Ltd» a seguito della revoca del rispettivo riconoscimento. Infine, l’autorità giapponese competente ha riconosciuto i seguenti tre organismi di controllo, che dovrebbero essere aggiunti all’elenco dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008: «Japan Agricultural Standard Certification Alliance», «Japan Grain Inspection Association» e «Okayama Agriculture Development Institute».

(7) Secondo le informazioni fornite dalla Repubblica di Corea, l’autorità competente coreana ha riconosciuto i seguenti due organismi di controllo, che dovrebbero essere aggiunti all’elenco contenuto nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008: «Hankyoung Certification Center Co., Ltd.» e «Ctforum. LTD».

(8) Secondo le informazioni fornite dagli Stati Uniti, è necessario modificare l’indirizzo internet di «Iowa Department of Agriculture and Land Stewardship», «Marin Organic Certified Agriculture», «Monterey County Certified Organic», «New Hampshire Department of Agriculture, Division of Regulatory Services», «New Jersey Department of Agriculture», «New Mexico Department of Agriculture, Organic Program», «Washington State Department of Agriculture» e «Yolo County Department of Agriculture». Inoltre, «Oklahoma Department of Agriculture» ha cambiato nome. Sono altresì cambiati il nome e l’indirizzo internet di «A bee organic», «Clemson University», «Americert International (AI)», «Scientific Certification Systems».

(9) L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 reca l’elenco delle autorità e degli organismi di controllo competenti ad effettuare controlli e a rilasciare certificati nei paesi terzi ai fini dell’equivalenza.

(10) La data di scadenza del riconoscimento, a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, degli organismi di controllo elencati nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è il 30 giugno 2021. In base ai risultati della sorveglianza continua effettuata dalla Commissione, il riconoscimento di questi organismi di controllo dovrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre 2021.

(11) A seguito dell’adozione della decisione n. 1/2020 del Comitato di cooperazione UE-San Marino (4), San Marino dovrà essere rimosso dalle voci relative a «Bioagricert srl», «CCPB srl», «Istituto Certificazione Etica e Ambientale» e «Suolo e Salute srl» che figurano nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.

(12) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «AfriCert Limited» di figurare nell’elenco dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che il riconoscimento di tale organismo di controllo è giustificato per le categorie di prodotti A e B in relazione a Burundi, Repubblica democratica del Congo, Ghana, Kenya, Ruanda, Tanzania e Uganda.

(13) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Agricert — Certificação de Produtos Alimentares LDA» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l’ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D ad Azerbaigian, Brasile, Camerun, Cina, Capo Verde, Georgia, Ghana, Cambogia, Kazakhstan, Marocco, Messico, Panama, Paraguay, Senegal, Timor Leste, Turchia e Vietnam.

(14) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «BioAgricert srl» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l’ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D ad Afghanistan, Azerbaigian, Etiopia, Georgia, Kirghizistan, Moldova e Russia, per la categoria di prodotti B ad Albania, Bangladesh, Brasile, Cambogia, Ecuador, Figi, India, Indonesia, Kazakhstan, Malaysia, Marocco, Myanmar/Birmania, Nepal, Filippine, Singapore, Repubblica di Corea, Togo, Ucraina e Vietnam ed estendere il riconoscimento per la Serbia alla categoria di prodotti D, per il Senegal alle categorie di prodotti B e D e per Laos e Turchia alle categorie di prodotti B ed E.

(15) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Biodynamic Association Certification» di figurare nell’elenco dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che il riconoscimento di tale organismo di controllo è giustificato per le categorie di prodotti A, B, D ed F in relazione al Regno Unito.

(16) «BioGro New Zealand Limited» e «Bureau Veritas Certification France SAS» hanno comunicato alla Commissione di avere cambiato indirizzo.

(17) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Caucascert Ltd» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l’ambito geografico del suo riconoscimento per la categoria di prodotti A alla Turchia.

(18) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Certificadora Biotropico SA» di figurare nell’elenco dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che il riconoscimento di tale organismo di controllo è giustificato per le categorie di prodotti A e D in relazione alla Colombia.

(19) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Control Union Certifications» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l’ambito geografico del suo riconoscimento a Bosnia-Erzegovina e Qatar per le categorie di prodotti A e D ed estendere il riconoscimento per il Cile alle categorie di prodotti C ed F.

(20) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «DQS Polska sp. z o.o.» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l’ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A, B e D a Brasile, Bielorussia, Indonesia, Kazakhstan, Libano, Messico, Malaysia, Nigeria, Filippine, Pakistan, Serbia, Russia, Turchia, Taiwan, Ucraina, Uzbekistan, Vietnam e Sud Africa.

(21) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Ecocert SA» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l’ambito del suo riconoscimento al Cile per la categoria di prodotti E. Inoltre risulta opportuno revocare il suo riconoscimento per la categoria di prodotti A per quanto riguarda la Russia.

(22) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Ecoglobe» di modificare le proprie specifiche. Su richiesta di «Ecoglobe», è opportuno sopprimere l’Afghanistan e il Pakistan dall’elenco dei paesi terzi per i quali tale organismo è stato riconosciuto.

(23) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Ecogruppo Italia» di figurare nell’elenco dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che il riconoscimento di tale organismo di controllo è giustificato per la categoria di prodotti A in relazione ad Armenia, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Kazakhstan, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia e Turchia, per la categoria di prodotti B in relazione ad Armenia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia e Turchia, per la categoria di prodotti D in relazione a Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia e Turchia e per la categoria di prodotti E in relazione alla Turchia.

(24) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «ETKO Ekolojik Tarim Kontrol Org Ltd Sti» di figurare nell’elenco dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che il riconoscimento di tale organismo di controllo è giustificato per le categorie di prodotti A e D in relazione alla Turchia.

(25) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la richiesta di «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l’ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A, D ed E agli Emirati arabi uniti ed estendere il riconoscimento per la Costa Rica alle categorie di prodotti A e D nonché il riconoscimento per la Turchia alla categoria di prodotti E.

(26) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Kiwa Sativa» di figurare nell’elenco dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che il riconoscimento di tale organismo di controllo è giustificato per le categorie di prodotti A e D in relazione alla Guinea-Bissau.

(27) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «NASAA Certified Organic Pty Ltd» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere il suo riconoscimento per Australia, Cina, Indonesia, Sri Lanka, Malaysia, Nepal, Papua Nuova Guinea, Isole Salomone, Singapore, Timor Leste, Tonga e Samoa alla categoria di prodotti B.

(28) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Organic Agriculture Certification Thailand (ACT)» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere il suo riconoscimento per Malaysia e Nepal alla categoria di prodotti A. Inoltre, su richiesta di «Organic Agriculture Certification Thailand (ACT)», il Myanmar/Birmania deve essere soppresso dall’elenco dei paesi terzi per questo organismo è stato riconosciuto.

(29) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Organic Farmers & Growers C. I. C» di figurare nell’elenco dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che il riconoscimento di tale organismo di controllo è giustificato per le categorie di prodotti A, B (tranne l’apicoltura), D, E ed F in relazione al Regno Unito.

(30) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Organic Farmers & Growers (Scotland) Ltd» di figurare nell’elenco dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che il riconoscimento di tale organismo di controllo è giustificato per le categorie di prodotti A, B (tranne l’apicoltura), D, E ed F in relazione al Regno Unito.

(31) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Organic Food Development and Certification Center of China (OFDC)» di figurare nell’elenco dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che il riconoscimento di tale organismo di controllo è giustificato per le categorie di prodotti A e D in relazione alla Cina.

(32) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Organic Food Federation» di figurare nell’elenco dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che il riconoscimento di tale organismo di controllo è giustificato per le categorie di prodotti A, B, D, E ed F in relazione al Regno Unito.

(33) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Organización Internacional Agropecuaria» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere il suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D a Ucraina e Turchia ed estendere il riconoscimento per la Russia alla categoria di prodotti E.

(34) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda di revoca del riconoscimento di «Overseas Merchandising Inspection CO., Ltd.» e di soppressione di tale organismo dall’elenco dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. La Commissione ha accolto la richiesta.

(35) La Commissione è stata informata che al Kosovo è stato assegnato un numero di codice errato per l’organismo di controllo «Q-check». Tale numero di codice dovrebbe essere pertanto modificato sostituendo il codice ISO corretto.

(36) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Quality Welsh Food Certification Ltd» di figurare nell’elenco dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che il riconoscimento di tale organismo di controllo è giustificato per la categoria di prodotti D in relazione al Regno Unito.

(37) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Soil Association Certification limited» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che il riconoscimento di tale organismo di controllo è giustificato per le categorie di prodotti A, B, C, D, E ed F in relazione al Regno Unito. Su richiesta dell’organismo di controllo, la categoria di prodotti B è rimossa per il Camerun e il Sud Africa per assenza di operatori.

(38) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Southern Cross Certified Australia Pty Ltd» di figurare nell’elenco dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che il riconoscimento di tale organismo di controllo è giustificato per le categorie di prodotti A, B, D ed E in relazione a Figi, Malaysia, Samoa, Singapore, Tonga e Vanuatu, nonché per le categorie di prodotti B ed E e per il vino e il lievito nell’ambito della categoria D in relazione all’Australia.

(39) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la richiesta di «SRS Certification GmbH» di figurare nell’elenco dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che il riconoscimento di tale organismo di controllo è giustificato per le categorie di prodotti A, D ed E in relazione a Cina e Taiwan.

(40) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1235/2008.

(41) A seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea il 1o febbraio 2020, «Biodynamic Association Certification», «Organic Farmers & Growers C.I.C», «Organic Farmers & Growers (Scotland) Ltd», «Organic Food Federation», «Quality Welsh Food Certification Ltd» e «Soil Association Certification Limited» hanno chiesto di essere riconosciute, a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, come organismi di controllo competenti ad effettuare controlli e a rilasciare certificati nel Regno Unito in quanto paese terzo. Tale riconoscimento dovrebbe pertanto avere effetto a decorrere dalla fine del periodo di transizione previsto nell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»), fatta salva l’applicazione del diritto dell’Unione nel e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo di recesso, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo.

(42) Ai sensi dell’articolo 27 del regolamento (CE) n. 834/2007, l’autorità competente dell’Irlanda del Nord può conferire competenze di controllo ad autorità di controllo e delegare compiti di controllo a organismi di controllo.

(43) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:

1) l’allegato III è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;

2) l’allegato IV è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

I punti 5, 22, 26 e il punto 27, lettera a), punto i), dell’allegato II riguardanti «Biodynamic Association Certification», «Organic Farmers & Growers C.I.C», «Organic Farmers & Growers (Scotland) Ltd», «Organic Food Federation», «Quality Welsh Food Certification Ltd» e «Soil Association Certification Limited» si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

ALLEGATO II