Organo: Consiglio di Stato
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Consiglio di Stato
Data provvedimento: 20-10-2020
Numero provvedimento: 6338
Tipo gazzetta: Nessuna

Contributi alle aziende agricole - Domanda di restituzione di contributi percepiti da azienda agricola come aiuti al reddito relativi alla PAC e come contributi per ristrutturazione di vigneti - Ricorso per l’annullamento del provvedimento con cui AGEA ha intimato al ricorrente la restituzione della somma percepita a titolo di contributi - Incompatibilità della richiesta restitutoria di AGEA con la normativa riguardante i contributi PSR - Censura sollevata per la prima volta nel giudizio di revocazione - Inammissibilità del ricorso per revocazione.

SENTENZA
 

sul ricorso numero di registro generale 4257 del 2020, proposto dal -OMISSIS-
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Gastini e Stefania Contaldi, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio della seconda, in Roma, via P. da Palestrina, n. 63

contro

AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, ex lege rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata presso gli Uffici di questa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12

per la revocazione,

nei termini di cui alle conclusioni di parte ricorrente,

della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. -OMISSIS- del 5 novembre 2019, con cui è stato respinto l’appello R.G. n. -OMISSIS- proposto dal -OMISSIS- avverso la sentenza del T.A.R. Piemonte, Sezione Seconda, n. -OMISSIS- del 21 maggio 2018, recante rigetto del ricorso per l’annullamento del provvedimento del 22 gennaio 2016, con il quale AGEA ha intimato al ricorrente la restituzione della somma di € -OMISSIS- percepita a titolo dei contributi agricoli in base alla tabella contenuta nello stesso provvedimento.

Visti il ricorso in revocazione e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’AGEA;

Vista la memoria difensiva dell’AGEA;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2020 il Cons. Pietro De Berardinis ed uditi per le parti gli avv.ti Luca Gastini e Stefania Contaldi e l’Avvocato dello Stato Lorenza Vignato;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:


FATTO E DIRITTO

 

1. Con il ricorso in epigrafe il -OMISSIS- chiede la revocazione della sentenza di questa Sezione n. -OMISSIS- del 5 novembre 2019, la quale, nel respingere l’appello da lui proposto avverso la sentenza del T.A.R. Piemonte, Sez. II, n. -OMISSIS- del 21 maggio 2018, ha confermato la legittimità del provvedimento dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) del 22 gennaio 2016, recante l’intimazione all’odierno appellante di restituire la somma di € -OMISSIS-, percepita a titolo di contributi agricoli nell’ambito del PSR 2000-2006 e del PSR 2007-2013.

1.1. In sintesi, la sentenza n. -OMISSIS- cit. ha affermato che è legittima l’intimazione al privato di restituire i contributi percepiti tra il 2002 e il 2008 poiché egli, nel contribuire alla realizzazione del PSR tramite l’utilizzo dei suddetti contributi pubblici, ha agito nella qualità di incaricato di pubblico servizio: ma non avrebbe potuto rivestire tale qualità, ai sensi dell’art. 28, secondo comma, n. 2, c.p., avendo egli subito una condanna, per il reato di concorso in concussione, alla pena di -OMISSIS- di reclusione con interdizione dai pubblici uffici.

1.2. La sentenza di appello, inoltre, ha respinto anche il motivo di appello volto a censurare la sentenza di primo grado lì dove questa ha rigettato la doglianza con cui il ricorrente aveva dedotto la parziale prescrizione del diritto di AGEA di ripetere i contributi erogati, relativamente alla restituzione dei pagamenti effettuati in epoca anteriore al 27 gennaio 2006.

2. Con il primo motivo del ricorso per revocazione, il ricorrente richiama la sentenza di questa Sezione n. -OMISSIS- del 2 novembre 2019, parallela a quella impugnata, resa nel contenzioso insorto tra lui e l’ARPEA-Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura del Piemonte. In particolare, sottolinea che tale sentenza – la quale ha accolto il suo appello – ha affermato, tra l’altro, che la concessione, nell’ambito della Politica Agricola Comune (PAC), di una mera misura di sostegno reddituale, non comporta la configurazione in capo al privato della titolarità di un pubblico ufficio.

2.1. Sostiene, quindi, il ricorrente che la sentenza n. -OMISSIS- cit. sarebbe da revocare perché essa si è basata su un erroneo presupposto di fatto, cioè sul fatto che la somma da restituire di € -OMISSIS- fosse composta per intero da contributi ricevuti nell’ambito del PSR, laddove invece tali contributi ammonterebbero a soli € -OMISSIS-: le somme rimanenti (€ -OMISSIS- per aiuti al reddito relativi alla PAC ed € -OMISSIS- per ristrutturazione vigneti) costituirebbero misure di sostegno per le quali – in base alla citata sentenza n. -OMISSIS- – sarebbe da escludere la configurazione del beneficiario delle stesse quale incaricato di pubblico servizio.

2.2. Si tratterebbe, dunque, di un errore di fatto (risultante pacificamente dallo stesso provvedimento impugnato perché emergente dalla tabella ivi contenuta), che non sarebbe stato oggetto di dibattito in sede processuale e sul quale la sentenza da revocare non si sarebbe pronunciata.

2.3. Con il secondo motivo della revocazione il ricorrente lamenta che la sentenza n. -OMISSIS- ha respinto la doglianza di prescrizione parziale del credito, da lui sollevata, con la motivazione che, nel caso di specie, la P.A. ha applicato la regola stabilita dall’art. 2935 c.c., per la quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Ma ciò sarebbe frutto di un fraintendimento, avendo invece la difesa erariale invocato nel giudizio di primo grado l’applicazione di una causa di sospensione della prescrizione in analogia con quella prevista dall’art. 2941, n. 8, c.c. (sospensione della prescrizione perché il titolare del credito non lo ha potuto far valere nei termini a causa dell’occultamento del fatto da parte del debitore).

2.4. In altre parole, nel decidere sulla questione della prescrizione i giudici di appello avrebbero basato la statuizione sul fatto, costituente errore, perché negato dagli atti di causa, che il provvedimento di AGEA si sarebbe fondato sull’applicazione (peraltro “fantasiosa”) dell’art. 2935 c.c., mentre sarebbe stata la stessa difesa erariale ad aver riconosciuto, sia in primo che in secondo grado, il contrario, con il fornire una lettura “autentica” del predetto provvedimento, nel senso che questo presupporrebbe l’applicazione analogica della causa di sospensione della prescrizione disciplinata dall’art. 2941, n. 8, c.c. in relazione ad un preteso occultamento doloso.

2.5. Dunque, la mancata declaratoria dell’estinzione per prescrizione del diritto di AGEA di ottenere la restituzione dei contributi erogati prima del 27 gennaio 2006 sarebbe frutto di un errore di fatto che risulterebbe in maniera incontrovertibile da un atto del processo (la comparsa di costituzione versata dalla difesa erariale), che i giudici di appello non avrebbero considerato nella trattazione del punto controverso e in relazione al quale non vi sarebbe stata alcuna pronuncia.

2.6. Il ricorrente aggiunge che il mancato riconoscimento della sussistenza di un errore di fatto, nel caso di specie, determinerebbe la violazione:

- dell’art. 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, per indebita privazione (in difetto di una causa di pubblica utilità e delle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale) dei contributi agricoli già entrati nella sua sfera di proprietà;

- dei principi fondamentali di cui agli artt. 6 e 13 della citata Convenzione, per l’assenza di un rimedio giurisdizionale interno, a fronte di una sentenza dei giudici di secondo grado, la quale avrebbe escluso illegittimamente la prescrizione del diritto della P.A., pur avendo riconosciuto che il provvedimento impugnato si fonda sull’interpretazione di una norma in contrasto con il diritto vivente: ciò, giacché la stessa sentenza n. -OMISSIS- cit. avrebbe riconosciuto che il provvedimento di AGEA si baserebbe su un’interpretazione dell’art. 2935 c.c. non conforme al diritto vigente.

2.7. Il ricorrente, quindi, conclude chiedendo che, in accoglimento della revocazione: a) sia annullato il provvedimento di AGEA; b) sia riconosciuta a suo favore la spettanza di € -OMISSIS- in relazione ai contributi PAC ed € -OMISSIS- per i contributi inerenti la ristrutturazione dei vigneti, con riduzione dei contributi relativi al PSR ad € -OMISSIS-; c) ulteriormente, venga riconosciuta l’estinzione per prescrizione del diritto di AGEA con riferimento ai contributi erogati in data anteriore al 27 gennaio 2006.

3. Si è costituita in giudizio l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), successivamente depositando memoria con cui ha eccepito l’inammissibilità e comunque l’infondatezza dei motivi di revocazione.

3.1. All’udienza pubblica del 15 ottobre 2020, nella comparsa delle parti e dopo sintetica discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso per revocazione è nel suo complesso inammissibile.

4.1. Risulta, innanzitutto, inammissibile il primo motivo di revocazione, per le ragioni delineate dalla difesa erariale nella sua memoria.

4.2. Invero, con tale motivo il ricorrente censura – a ben vedere – un (preteso) vizio che affliggerebbe il provvedimento impugnato, il quale avrebbe illegittimamente incluso tra le somme di cui si chiede la restituzione i contributi percepiti dall’azienda agricola in titolarità del -OMISSIS- quali aiuti al reddito relativi alla PAC e quali contributi per ristrutturazione vigneti: ciò, sebbene in tutti e due i casi si trattasse di somme per le quali, non rientrando esse tra i contributi erogati per l’attuazione del PSR e non essendovi, perciò, alcuna equiparazione del loro percettore all’incaricato di pubblico servizio, non vigeva la causa ostativa di cui all’art. 28, secondo comma, n. 2, c.p..

4.3. Il fatto che quello in discussione sia un vizio di legittimità del provvedimento dell’AGEA rende, tuttavia, inammissibile la revocazione, perché si tratta di vizio che non risulta -OMISSIS--nei precedenti gradi del giudizio. Invero, è stato lo stesso -OMISSIS-, con il ricorso innanzi al T.A.R. (e poi con l’atto di appello), a circoscrivere il thema decidendum, dolendosi dell’incompatibilità della richiesta restitutoria di AGEA con la normativa riguardante i contributi PSR, senza mai muovere alcuna censura di illegittimità all’assoggettamento, operato da AGEA, degli aiuti PAC e di quelli per ristrutturazione vigneti alla medesima disciplina dei contributi PSR (tanto da aver inserito tutte tali diverse tipologie di contributi in un’unica tabella e da aver avanzato per tutti un’identica richiesta restitutoria). Una censura di tal fatta non può ora essere sollevata per la prima volta nel giudizio di revocazione, perché, ove ciò fosse ammesso, ne deriverebbe un ampliamento del thema decidendum della causa che non è consentito al ricorrente originario, una volta che quest’ultimo abbia delimitato il thema decidendum con i motivi di impugnazione articolati in primo grado (arg. ex art. 104, comma 1, c.p.a.; cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. III, 19 giugno 2020, n. 3946; Sez. II, 17 marzo 2020, n. 1892 e 31 ottobre 2019, n. 7467; Sez. V, 23 agosto 2019, n. 5827).

5. Per quanto concerne, poi, il secondo motivo della revocazione, anch’esso risulta inammissibile, in quanto l’eventuale errore in cui sarebbe incorsa la sentenza n. -OMISSIS- nell’analizzare la questione della prescrizione parziale dei crediti di AGEA, costituirebbe, ove ne fosse accertata l’esistenza, un errore di diritto e non già di fatto: tale errore, infatti, secondo quanto emerge dalla prospettazione del medesimo ricorrente, consisterebbe nell’errata individuazione della norma applicabile alla fattispecie, indicata dalla sentenza nell’art. 2935 c.c., anziché nell’art. 2941, n. 8, c.c..

5.1. Per giurisprudenza costante, però, l’errore di fatto revocatorio va distinto dall’errore di diritto, che, come tale, non dà luogo ad un esito positivo della fase rescindente del giudizio di revocazione, poiché la revocazione, quale rimedio eccezionale, non può convertirsi in un terzo grado del giudizio che, coinvolgendo nuovamente l’attività valutativa del giudice, consenta di rimettere in discussione quanto dallo stesso deciso, (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. III, 28 luglio 2020, n. 4800, Sez. IV, 2 ottobre 2019, n. 6582; Sez. V, 15 ottobre 2018, n. 5921).

6. In definitiva, pertanto, va dichiarata l’inammissibilità della revocazione.

7. Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di revocazione, stante la complessità delle questioni esaminate.


P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Terza (III^), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed all’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato, manda alla Segreteria di procedere ad oscurare le generalità, nonché qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.


Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2020, con l’intervento dei magistrati:

Roberto Garofoli, Presidente

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere

Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore