Organo: Commissione europea
Codice: Codice 2025 - Omissis
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 14-07-2020
Numero provvedimento: 1987
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 14-12-2020
Numero gazzetta: 422

Regolamento delegato (UE) 2020/1987 della Commissione, del 14 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la costituzione e lo svincolo di cauzioni nella gestione dei contingenti tariffari secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

(Regolamento (UE) 14/07/2020, n. 2020/1987, pubblicato in G.U.U.E. 14 dicembre 2020, n. L 422)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l’articolo 186,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare l’articolo 66, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce le norme riguardanti la gestione dei contingenti tariffari e il trattamento speciale delle importazioni da paesi terzi. Esso conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare i relativi atti delegati e atti di esecuzione ai fini della gestione ordinata dei contingenti tariffari.

(2) Ai fini della semplificazione amministrativa, i contingenti tariffari sottoutilizzati per i prodotti agricoli sono gestiti secondo il principio «primo arrivato, primo servito» conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, che disciplinano la gestione dei contingenti tariffari destinati ad essere usati in base all’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni in dogana.

(3)È opportuno prevedere che la partecipazione a tali contingenti tariffari possa essere subordinata alla costituzione di una cauzione a garanzia del rispetto di alcuni requisiti relativi al trattamento, all’uso finale, alle norme di qualità dei prodotti nonché alla macellazione e all’ingrasso degli animali. I requisiti sono stabiliti in dettaglio, per ciascuno dei contingenti tariffari corrispondenti, in un atto di esecuzione adottato a norma dell’articolo 187 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(4) Per semplificare la procedura e la legislazione è opportuno sostituire i diversi atti dell’Unione che contengono le norme vigenti di gestione dei contingenti tariffari secondo il metodo basato sul principio «primo arrivato, primo servito» con un atto unico. È quindi opportuno abrogare i regolamenti (CE) n. 440/96, (CE) n. 1831/96, (CE) n. 2133/2001, (CE) n. 2094/2004, (CE) n. 937/2006, (CE) n. 437/2009, (CE) n. 438/2009, (CE) n. 933/2009, (CE) n. 1064/2009, (UE) n. 1085/2010 e (UE) n. 59/2011 della Commissione e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1354/2011, (UE) n. 481/2012, (UE) n. 988/2014, (UE) n. 989/2014, (UE) n. 1233/2014, (UE) 2015/2405, (UE) 2017/1466 e (UE) 2018/567 della Commissione.

(5) Per agevolare la transizione verso le norme del presente regolamento e rispettare l’obbligo di notificare le nuove norme all’Organizzazione mondiale del commercio prima di applicarle, è opportuno differire l’applicazione del presente regolamento ai periodi contingentali che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2021,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le norme che integrano i regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda la costituzione e lo svincolo di cauzioni nella gestione dei contingenti tariffari secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.


Articolo 2

Costituzione di cauzioni

L’ammissibilità al dazio ridotto sulle importazioni nell’ambito di un contingente tariffario basato sull’ordine cronologico di presentazione delle domande può essere subordinata alla costituzione di una cauzione presso le autorità competenti.

Gli operatori costituiscono la cauzione contestualmente alla presentazione della domanda di autorizzazione per il regime di uso finale a norma dell’articolo 211 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio o quando presentano la dichiarazione in dogana per l’immissione in libera pratica delle merci, secondo i casi.

Il tasso di cambio è fissato conformemente all’articolo 106 del regolamento (UE) n. 1306/2013.


Articolo 3

Svincolo e incameramento di cauzioni

1. La cauzione è svincolata immediatamente dopo che l’autorità competente ha ricevuto la prova che i requisiti legati alla cauzione sono soddisfatti.

2. Se i requisiti pertinenti non sono pienamente soddisfatti, la cauzione è svincolata proporzionalmente al quantitativo che soddisfa i requisiti. L’importo della cauzione che non è svincolata è incamerato conformemente all’articolo 24 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione.

 

Articolo 4

Abrogazioni

I regolamenti (CE) n. 440/96, (CE) n. 1831/96, (CE) n. 2133/2001, (CE) n. 2094/2004, (CE) n. 937/2006, (CE) n. 437/2009, (CE) n. 438/2009, (CE) n. 933/2009, (CE) n. 1064/2009, (UE) n. 1085/2010 e (UE) n. 59/2011 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1354/2011, (UE) n. 481/2012, (UE) n. 988/2014, (UE) n. 989/2014, (UE) n. 1233/2014, (UE) 2015/2405, (UE) 2017/1466 e (UE) 2018/567 sono abrogati con effetto dal 1° gennaio 2021.

Essi continuano tuttavia ad applicarsi ai periodi contingentali che a tale data non sono ancora conclusi.


Articolo 5

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento si applica ai periodi contingentali che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN