Commercializzazione del vino - Domanda per la revoca di decreto ingiuntivo - Contratto di distribuzione avente ad oggetto la concessione in via esclusiva sull'intero territorio nazionale del diritto di vendere i vini a marchio indicato - Mancato pagamento dei corrispettivi delle vendite - Formulazione di eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. - Domanda di risarcimento del danno.
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2038/2018 promossa da:
V.D. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore D.J. (detto D.) T.V., elettivamente domiciliato in Reggio Emilia, Via Che Guevara n. 2, presso lo studio degli Avv.ti NERI ALBERTO e SOLDATI ELISA, che la rappresentano e difendono in forza di procura allegata all'atto di citazione;
- attrice in opposizione -
contro
C.B. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore A.F., rappresentata e difesa dall'Avv. MURGIA FRANCESCO ed elettivamente domiciliata in Correggio, Corso Mazzini, n. 18, presso lo studio dell'Avv. Sara Pratissoli, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione;
- convenuta in opposizione -
FATTO
V.D. s.r.l. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 423/2018, emesso il 20.2.2018, con cui le è stato ordinato di pagare in favore di C.B. s.r.l. la somma di euro 8.341,50, chiedendo che si dichiari infondata la pretesa creditoria e, quindi, si revochi il decreto ingiuntivo; in via riconvenzionale, si condanni l'opposta al pagamento di euro 30.000,00 a titolo di risarcimento dei danni patiti.
C.B. s.r.l. si è costituita, chiedendo che si conceda la provvisoria esecutorietà del decreto; in via principale, si confermi il provvedimento monitorio e si rigetti la domanda riconvenzionale; in subordine, si riduca la pretesa azionata secondo quanto emergerà in corso di causa; in via di reconventio reconventionis, si condanni l'opponente al pagamento della somma che sarà determinata quale risarcimento dei danni patiti da Castello di Buttrio.
Con ordinanza del 27.9.18, l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo è stata respinta.
La causa è stata istruita con l'escussione di testimoni.
A fondamento della domanda monitoria, Castello di Buttrio ha allegato che:
- con il contratto di "distribuzione in esclusiva" stipulato nel luglio 2014, l'opposta si è obbligata a concedere a V.D. in via esclusiva sull'intero territorio nazionale il diritto di vendere i propri prodotti, riservandosi la vendita diretta in favore di tre soggetti determinati; l'opponente si è impegnata a rivendere sul territorio nazionale (direttamente e a mezzo dei propri agenti, clienti e punti vendita) i vini a marchio "Castello di Buttrio" (doc. 1, 2 opp.te);
- l'opponente ha omesso di pagare i corrispettivi delle vendite, portati dalle fatture n. (...) del 22.6.17 e n. (...) del 14.7.17 (doc. 7, 8 opp.ta).
Si premette che il rapporto per cui è causa si qualifica in termini di contratto (atipico) di "distribuzione" (o concessione di vendita), laddove "la prestazione caratteristica va identificata, per il suo carattere specifico, nella fornitura della merce, da cui dipende la successiva attività di distribuzione in via esclusiva del prodotto" (S.U., sent. n. 10223/2006). L'obbligazione prevalente - ovverosia quella del concedente di fornire i prodotti al distributore - ricondurrebbe il contratto verso il tipo della vendita (v. anche S.U., ordinanza n. 14208/2005). In questo senso il contratto di distribuzione è ricostruito come "contratto quadro", che fonda e disciplina tutte le successive singole vendite attuative (v. Cass., sez. II, sentenza n. 1888 del 25/01/2018).
Diversamente, la Corte di Giustizia, nella sentenza del 19/12/2013, C.C. SA/L.M. SA, causa C-9/12, ha considerato che la qualificazione di contratto di vendita "non corrisponde invece all'economia di un contratto di concessione tipico, caratterizzato da un accordo quadro avente ad oggetto un obbligo di fornitura e di approvvigionamento concluso per il futuro da due operatori economici, che contiene clausole contrattuali specifiche relative alla distribuzione da parte del concessionario della merce venduta dal concedente"; il contratto di distribuzione dovrebbe qualificarsi, quindi, come contratto di "prestazione di servizi", seppure limitatamente all'applicazione della norma sulla competenza di cui all'articolo 5, punto 1, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1215/2012.
1. Ritornando al caso di specie, rappresenta circostanza pacifica che gli importi di cui alle dette fatture non sono stati pagati.
Parte opponente ha formulato eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., allegando che, con e-mail del 10.2.17, Castello di Buttrio ha comunicato di "sollevare" la controparte "dalla zona di Gorizia e Trieste" a decorrere dal 10 febbraio 2017 (doc. 4 opp.te) e, poi, con e-mail del 3.8.17, anche "l'interruzione del rapporto di collaborazione" a decorrere dal 15 agosto 2017 (doc. 6 opp.te), così violando l'art. 8.2 e l'art. 2.1 del contratto.
La riduzione da parte di Castello di Buttrio dell'ambito del diritto di esclusiva dell'opponente, seguita dal recesso ad nutum dal rapporto contrattuale, renderebbe legittima la sospensione del pagamento dei compensi ai sensi dell'art. 1460 c.c., oltre ad avere cagionato un danno patrimoniale, rappresentato dalla perdita di fatturato per il periodo di quattro mesi, corrispondente al termine di preavviso di cui all'art. 2.1 del contratto.
Parte opposta ha contestato tale ricostruzione fattuale, asserendo che, dopo la comunicazione di revoca della distribuzione per le aree di Gorizia e Trieste del 10.2.17, le parti avrebbero "ricercato un accordo per definire le modalità e le tempistiche per la cessazione del rapporto di collaborazione", sicchè si sarebbe rivelata comune fra le parti la volontà di risolvere il rapporto. Solo a cagione della mancata trasmissione dell'elenco delle vendite, obbligo previsto dall'art. 5.3 lett. c) del contratto, l'opposta si sarebbe determinata a concludere definitivamente il rapporto contrattuale.
Inoltre, quanto alla comunicazione del 10.2.17, parte opposta si è limitata ad affermare che tale decisione è stata assunta a seguito del continuo cambiamento da parte di V.D. degli agenti di riferimento per la vendita dei prodotti in Friuli-Venezia Giulia, comportamento che stava pregiudicando i rapporti con i clienti.
Nella I memoria, a supporto della correttezza della detta comunicazione, parte opponente ha dedotto l'inadeguatezza di C.M., agente assegnato negli anni 2014/2015 alle zone di Gorizia e Trieste, e la sua mancata partecipazione ai "convegni esplicativi-formativi" organizzati da Castello di Buttrio.
Tali circostanze si rivelano del tutto nuove rispetto agli addebiti genericamente dedotti nella comparsa di costituzione ("continuo cambiamento degli agenti") e, quindi, devono ritenersi tardivamente formulate.
Intanto, parte opposta non ha comunicato l'intenzione di vendere direttamente i propri prodotti o affidarli ad altro distributore in Friuli-Venezia Giulia, bensì di "sollevare" la controparte "dalla zona di Gorizia e Trieste", espressione che si interpreta come un sostanziale recesso da una parte della prestazione a carico dell'opposta di vendere i prodotti forniti nell'intero territorio nazionale (e non, quindi, solamente come "violazione dell'esclusiva"). Parte opposta stessa ha affermato che "la sig.ra F. ribadiva nuovamente i motivi che avevano originato la volontà della società di non affidare più la distribuzione dei propri prodotti all'odierna opponente limitatamente alla zona di Gorizia e Trieste..." ns. cors..
Ora, parte opposta ha dedotto che l'interruzione della distribuzione nelle zone di Trieste e Gorizia sarebbe dovuta ad una condotta inadempiente del distributore, quale (si suppone, pur non essendo stato allegato) giusta causa del (parziale) recesso.
In primo luogo, l'opposta avrebbe dovuto chiaramente contestare la condotta in termini di giusta causa di recesso; e ciò non è avvenuto.
Che la doglianza sia stata "resa nota via filo" rappresenta circostanza apoditticamente affermata. E', invece, dimostrato per tabulas che, con la medesima comunicazione del 10.2.17 con cui è stato contestato il continuo cambio di agenti è stata anche intimata da Castello di Buttrio la cessazione della prestazione di distribuzione per le aree di Gorizia e Trieste.
Ciò detto, solo nella I memoria l'allegazione è stata sufficientemente articolata, corredata di riferimenti a tempi e persone.
Non è stato spiegato chiaramente per quale ragione il "continuo cambiamento di agenti" rappresenti una colposa violazione del regolamento contrattuale e in quale misura abbia pregiudicato economicamente Castello di Buttrio.
Nella comunicazione stessa, si fa riferimento ad un "contrasto" tra il cambio di agenti e "l'immagine e la reputazione" dell'opposta. Alla pag. 6 I memoria opp.ta, invece, si ventila che la contingenza avrebbe condotto a "risultati delle vendite del tutto insoddisfacenti"; eppure, poco prima (pag. 3 I mem. opp.ta), il calo delle vendite è stato univocamente ricondotto all'asserita incapacità di C.M..
Comunque, la prospettazione non è supportata da alcun elemento probatorio. Le e-mail allegate alla I memoria di parte opposta sono tutte posteriori alla "revoca dell'esclusiva".
In conclusione, la prospettazione non può ritenersi dimostrata.
Quanto al fatto che le parti abbiano maturato la comune intenzione di risolvere consensualmente l'intero rapporto, è stato accertato che, il 29.3.2017, è avvenuto un incontro tra D.T.V. ed A.F., rappresentanti legali rispettivamente dell'opponente e dell'opposta, poco prima, quindi, che iniziasse la nota manifestazione "Vinitaly", tenutasi in quell'anno tra il 9 e il 12 aprile.
Il teste M.M., in qualità di direttore commerciale di V.D., ha affermato che a tale incontro, finalizzato al miglioramento delle performance di vendita - a cui potrebbe avere partecipato "anche una delle figlie della F." - nessuno dei presenti, tra cui egli stesso, ha palesato l'intenzione di interrompere il rapporto. Durante la manifestazione "Vinitaly", invece, le parti si sarebbero incontrate per assaggiare vini, senza che in sua presenza si facesse cenno alla possibilità di risolvere il contratto.
La testimone M.V.B. - socia di Castello di Buttrio, responsabile commerciale per l'Italia e figlia di A.F. - ha riferito che l'incontro del 29 marzo 2017 era stato organizzato perché l'opposta aveva intenzione di iniziare a vendere direttamente i prodotti nelle zone di Gorizia e Trieste; M.M. avrebbe risposto "o la V.D. cura la distribuzione su tutta l'Italia o interrompiamo il rapporto"; "noi abbiamo risposto che avremmo interrotto il rapporto e entrambi abbiamo rinviato ad un secondo momento di concordare le tempistiche per comunicare la decisione presa agli altri agenti".
Il teste A.R.D.S., in qualità di responsabile delle vendite nord-est per V.D., ha confuso l'incontro del 29 marzo con la successiva manifestazione Vinitaly; o meglio, non ha dimostrato di avere ricordi chiari e distinti dei due eventi: "ho partecipato solo all'incontro in data 29.3.17 che si è tenuto presso Vinitaly ... non ero presente il 29.3.17 all'incontro di cui al capitolo di prova n.d.r. il cap. 7 della II mem. di parte opposta. Preciso che ho partecipato nel 2017 al Vinitaly insieme ai legali rappresentanti delle parti in causa e come ho riferito in mia presenza nessuna delle parti ha dichiarato di volere interrompere il rapporto in essere".
Alla luce di ciò, considerato che i testi M. e B. non hanno fatto cenno alla presenza del D.S. all'incontro del 29 marzo, si ritiene di tenere conto solo delle deposizioni dei testimoni M. e B..
Le deposizioni in esame provengono entrambe da soggetti legati strettamente alle due società (il M. ha un rapporto di collaborazione autonoma con V.D. dal 2005; la B. è figlia della rappresentante legale della società opposta); entrambe possiedono una complessiva tenuta narrativa; eppure, la deposizione M. presenta un'evidente incoerenza: nonostante a febbraio l'opposta avesse intimato la cessazione della distribuzione per le aree di Gorizia e Trieste, secondo questa ricostruzione a marzo le parti si sarebbero limitate a discutere di un generico miglioramento delle vendite.
Inoltre, che, ad aprile 2017, le parti si siano lasciate con l'intesa di concordare successivamente i tempi e i modi di cessazione dei rapporti commerciali trova riscontro nell'e-mail del 15.5.17, con cui A.F. ha richiesto "un incontro in tempi brevi per definire data, modi e tempi per la cessazione del rapporto di collaborazione tra Castello di Buttrio e V.D." (doc. 3 opp.ta). Con e-mail del 19.5.17, D. ha così risposto: "siamo incasinati come puoi immaginare. Abbiamo fatto un aprile da urlo...e maggio promette ancora meglio. Andiamo a dopo la festa di Vico. Però possiamo provare di organizzarlo senza vederci, che ne dici? Salutoni" (doc. 4 opp.to).
La risposta del rappresentante legale di V.D. appare molto pacata, quasi cordiale, proprio come se egli fosse già a conoscenza dell'intento della controparte di concludere il rapporto negoziale e, quanto meno, lo accettasse.
Molto significativa è, però, anche l'e-mail inviata da D.T.V. a M.V.B. il 30 agosto 2017, successiva proprio alla comunicazione di definitivo recesso: "non abbiamo accordato una lettera comune, avevamo accordato di decidere insieme la fine della collaborazione e solo allora comunicarlo agli agenti. Voi (non insieme!) avete deciso la fine al 15 agosto. Noi avevamo proposto fine anno. Per una serie di motivi era più utile fine anno" (doc. 10 opp.ta).
Si veda anche la mail inviata dalla F. stessa il 7 agosto: "non posso tenere ferma un'azienda in Italia. I vostri numeri non solo non crescono, ma diminuiscono e il numero di bottiglie vendute per agente è irrisorio. Impossibile tenere ferma un'azienda così, quindi ritengo necessario interrompere la nostra collaborazione per potermi organizzare" (doc. 9 opp.ta).
Se ne deduce che, sebbene dalla primavera del 2017 si stesse formando fra le parti una volontà comune di portare a termine la collaborazione, a mezzo di modalità concordate (ad esempio, composizione condivisa di una lettera, da inviare a tutti gli agenti), di fatto questo risultato non è stato raggiunto, pervenendosi, quindi, alla più radicale soluzione della repentina conclusione del rapporto, impressa proprio da Castello di Buttrio con l'e-mail del 3 agosto 2017.
In conclusione, non si può affermare che il rapporto si sia risolto consensualmente, bensì per unilaterale volontà di Castello di Buttrio.
Ciò premesso, secondo la ricostruzione offerta da parte opposta, la mancata prolungata trasmissione dell'elenco delle vendite per prezzo e per agente, prevista dalla clausola 5.3 lett. c) del contratto, unitamente al mancato pagamento delle fatture, avrebbe contribuito ad accrescere la perdita di fiducia nella professionalità dell'opponente, così da indurre l'opposta a concludere definitivamente i rapporti.
Parte opposta ha dedotto che tali condotte costituiscano un grave inadempimento, il quale, sebbene mai qualificato da parte opposta in questi termini, potrebbe rappresentare giusta causa per la validità del recesso in tronco.
In disparte per un attimo il profilo relativo al mancato pagamento delle fatture, ai sensi della clausola 5.3 lett. c) del contratto "il distributore si impegna a inviare ogni 3 mesi l'elenco dei clienti a cui sono stati venduti i prodotti della concedente con le relative quantità, nonché un report per referenza del venduto ogni 3 mesi".
Con l'e-mail del 22.5.17, A.F. ha chiesto di ricevere il resoconto delle vendite fino a quella data (doc. 5 opp.ta). E' seguita un'ulteriore richiesta il 22.6.17, ribadita dopo qualche giorno.
La richiesta viene declinata in termini di generica lamentela (non certamente di addebito circostanziato quale grave inadempimento) solo nella mail del 5 luglio: "questa è la mia quarta mail, è dal 19 maggio che chiedo una risposta che non ricevo".
Nella comunicazione del 3 agosto 2017, questo l'accenno al mancato invio del report: "ancora ad oggi nessuna risposta alla mia richiesta dei dati sulle vendite/agente, come da accordi".
La condotta non è certamente delineata, né contestata come grave inadempimento incidente sulla possibilità di prosecuzione del rapporto, che giustifichi il recesso ad nutum.
Anche in relazione alla clausola risolutiva espressa di cui all'art. 10.2 - comunque non invocata, né richiamata da parte opposta - la carenza avrebbe dovuto essere contestata alla parte inadempiente con lettera raccomandata ovvero fax "affinchè entro trenta giorni quella si adoperasse per correggerla".
Ciò premesso, con mail del 5.7.17 D.T.V. ha risposto: "abbiamo avuto tre mesi di fuoco. A giugno abbiamo fatturato 42% in più. Questa settimana provo a risponderti" (sub doc. 6 opp.ta).
Il resoconto è stato poi inviato il 10 ottobre 2017, relativamente alle vendite dell'anno 2017 (doc. 17 opp.te).
Ora, è A.F. stessa, nell'e-mail del 22 maggio, a dare atto che l'ultimo resoconto delle vendite ricevuto fosse quello del 4.4.2017, relativo alle vendite dell'anno 2016, sicchè in thesi V.D. sarebbe stata obbligata a inviare il resoconto ad inizio luglio (e non a maggio) 2017 ("inviare ogni tre mesi l'elenco...").
Inoltre, si consideri che, dal 2014 e negli anni successivi, V.D. ha inviato sostanzialmente una volta all'anno il resoconto relativo ai dati di vendita dell'anno (v. doc. 13-16 opp.te). Ciò nondimeno, la creditrice non ha mai mosso alcuna contestazione nei confronti della debitrice, né si è mai avvalsa, per tale motivo, delle clausole risolutiva espressa o di "disdetta".
La tolleranza del creditore nel ricevere una prestazione anche oltre il termine contrattuale rende inoperante la clausola risolutiva espressa prevista nel contratto, la quale riprende la sua efficacia se il creditore, che non intende rinunciare ad avvalersene, provveda, con una nuova manifestazione di volontà, a richiamare il debitore all'esatto adempimento delle sue obbligazioni: il creditore può infatti pretendere di ottenere il ripristino della rigorosa osservanza degli obblighi contrattuali, ma tale pretesa può spiegare effetti solo per l'avvenire e non può essere addotta per trarre conseguenze giuridiche sfavorevoli al debitore per le prestazioni già scadute (cfr. Cass., Sez. III, 12/11/1992, n. 12154).
Orbene, premesso che parte opponente ha inviato il resoconto finale delle vendite relative al 2016 ad aprile 2017, a fronte del richiamo di A.F. parte opponente era tenuta a inviare il successivo report nel rispetto del termine contrattuale di tre mesi ovverosia all'inizio di luglio 2017.
Ciò nondimeno, il ritardo di un mese, neanche chiaramente contestato nella mail del 3.8.17, in difetto di qualsivoglia allegazione in ordine al pregiudizio che ne sarebbe derivato in capo a Castello di Buttrio, non può certamente rappresentare giusta causa di recesso, né tanto meno una fattispecie di grave inadempimento.
Non essendo, quindi, giustificato il recesso ad nutum operato dall'opposta, si deve confermare che Castello di Buttrio non ha rispettato il termine contrattuale di preavviso.
Sul punto, il fatto che le parti avessero discusso di portare a termine consensualmente il rapporto - senza, però, addivenire ad una soluzione definitiva - non può giustificare il mancato rispetto del preavviso, essendo irrilevante la "conoscenza della volontà dell'opposta di risolvere il contratto", non ancorata ad un termine certo, né comunque incorporata in un'espressa ed univoca dichiarazione.
Orbene, l'art. 1460 c.c. consente, a chi abbia vanamente atteso l'esatto adempimento della prestazione contrattuale dovutagli, di rifiutare l'adempimento della propria prestazione sino a quando il contraente infedele non adempia od offra di adempiere la propria.
Per stabilire in concreto se l'eccezione di inadempimento sia stata sollevata in buona fede, il giudice di merito deve verificare "se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte" (ex multis, Cass. Sez. I, Sentenza n. 2720 del 4/02/2009; Sez. III, sentenza n. 16822 del 10/11/2003).
Nel caso di specie, le fatture sono state emesse dopo la comunicazione del febbraio 2017 con cui l'opposta ha interrotto la distribuzione per le aree di Trieste e Gorizia.
Quindi, il rifiuto di pagare i corrispettivi è cronologicamente successivo e causalmente collegato a tale condotta, e ad essa appare proporzionato, sia per l'impatto economico della decisione della concedente, sia per ciò che lasciava ragionevolmente presagire ovvero l'intento dell'opposta di porre fine all'intero rapporto.
Ritenendosi la sospensione dei pagamenti giustificata ex art. 1460 c.c., essa non può essere valorizzata quale "grave inadempimento" a fondamento della legittimità del recesso del 3.8.17, addebito, peraltro, neanche accennato nella relativa comunicazione.
Ciò detto, la sospensione da parte dell'opponente del pagamento dei compensi portati dalle fatture n. (...) e (...) del 2017, per un importo complessivo di euro 8.341,50, protratta anche dopo il recesso del 3.8.17, appare proporzionata rispetto alle condotte inadempienti addebitabili a Castello di Buttrio, la prima rappresentata dall'immediata revoca della distribuzione dei vini per le aree di Gorizia e Trieste, la successiva rappresentata proprio dal recesso, comunicato con un preavviso di soli dodici giorni, peraltro a ridosso di Ferragosto, le quali hanno comportato l'improvviso venire meno degli introiti derivanti dalla vendita dei vini a marchio "Castello di Buttrio", prima per una determinata area geografica e, dopo sei mesi, per l'intero territorio nazionale.
All'inizio della mail inviata dopo la comunicazione di recesso da D.T.V. ad A.F. il 30.8.17 - la quale, come si è detto, verte sull'argomento ben più pregnante della conclusione del rapporto commerciale - si rinviene la seguente frase: "saranno fatture in pagamento prossima settimana e la settimana dopo".
Non vi è certezza che tale generica affermazione si riferisca proprio alle fatture oggetto del decreto ingiuntivo, né, per il suo tenore, essa può ritenersi dichiarazione equipollente ad un riconoscimento del debito, né ancor meno a un effettivo "impegno a pagare", tenuto conto, peraltro, che, in quel momento, i rapporti tra le parti si stavano velocemente modificando ed evolvendo in una direzione ancora non ben precisata. E comunque, una dichiarazione come quella in esame non vale a contraddire o a fare venire meno gli effetti connessi alla condotta di rifiuto della prestazione di pagamento ex art. 1460 c.c.
Ciò detto, l'eccezione di inadempimento è un rimedio necessariamente temporaneo, in quanto delle tre l'una:
- se l'inadempimento che l'ha provocata persiste, esso condurrà alla risoluzione del contratto, e l'eccipiente sarà liberato dalla propria obbligazione;
- se l'inadempimento che l'ha provocata cessa, cessa anche il diritto di autotutela dell'eccipiente, il quale sarà perciò obbligato all'adempimento;
- se l'inadempimento che l'ha provocata non esisteva, ovvero non era tale da giustificarla, l'eccezione fu malamente sollevata, ed anche in questo caso l'eccipiente sarà tenuto all'adempimento, ovvero sarà esposto all'azione di risoluzione per inadempimento.
L'exceptio inadimpleti contractus non può, di conseguenza, mai avere effetti liberatori, ma solo effetti sospensivi transeunti della "forza di legge" del contratto. Gli effetti liberatori potranno scaturire solo dalla risoluzione del contratto, sia essa giudiziale, automatica o consensuale (Cass., Sez. III, ord., 29/03/2019, n. 8760).
Parte opponente non ha mai chiesto che il rapporto sia proseguito, né ha mostrato interesse in tal senso, bensì ha solo e sempre chiesto che si accerti il danno cagionato a V.D. a seguito del mancato rispetto del termine di preavviso del recesso. Pertanto, si può presumere che il rapporto contrattuale in esame sia venuto a cessare proprio in forza della comunicazione del 2.8.17, una volta trascorso il termine di quattro mesi.
Ora, una volta risolto il rapporto, l'opposta non poteva più recedere dalla propria condotta di inadempimento, sicchè tutte le questioni tra le parti si sarebbero dovute risolvere ai sensi dell'art. 1372 c.c., secondo cui il recesso produce la risoluzione ex nunc del rapporto e non travolge le prestazioni già eseguite, i diritti e gli obblighi già maturati.
Invero, finchè stava decorrendo il termine di preavviso, l'opponente poteva legittimamente continuare a non pagare i compensi, quale mezzo di reazione verso l'opposta, che avrebbe potuto riprendere ad adempiere alle prestazioni a suo carico (in primis, fornire i vini da distribuire) o comunque corrispondere un quantum per il mancato preavviso.
Dopo la definitiva risoluzione del rapporto, invece, il permanere di V.D. nella condotta di mancato pagamento non poteva più avere alcuna incidenza sulla prestazione corrispettiva della controparte, posto che la corresponsione del risarcimento del danno derivante dal mancato preavviso rappresenta una prestazione diversa ed ulteriore rispetto a quelle ex contractu.
Ne consegue che: 1) è dovuto il pagamento dei corrispettivi delle vendite pacificamente avvenute in favore dell'opponente ben prima del recesso; 2) il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato, tenuto conto che la domanda monitoria è stata avanzata il 6.2.18, già cessato il rapporto negoziale.
2. Quanto alla domanda riconvenzionale, parte opponente ha dedotto che il danno derivante dal mancato preavviso corrisponda al volume di vendite che V.D. avrebbe potuto realizzare tra agosto e dicembre 2017 e che, invece, è mancato a causa della condotta illegittima dell'opposta. Il danno è stato quantificato in euro 30.000, prendendo a riferimento le vendite realizzate nell'anno precedente.
Premesso che il danno preteso è stato prospettato quale lucro cessante, da declinarsi, nella specie, quale mancata realizzazione di guadagni che il creditore avrebbe tratto da uno specifico rapporto contrattuale con il debitore, si rammenta che il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito (Cass., sez. VI - 2, ordinanza n. 5613 del 8/03/2018).
Ciò detto, il mancato guadagno non coincide con il fatturato medio mensile realizzato da una società, occorrendo detrarre da tale importo i costi sostenuti (v. anche in materia di vendita, Cass., sez. III, 28/03/2001, n. 4473: "In caso di risoluzione del contratto di vendita per inadempimento del compratore, il danno va commisurato all'incremento patrimoniale netto che il venditore avrebbe conseguito mediante la realizzazione del contratto").
Nel caso di specie, in atti si rinvengono elementi relativi esclusivamente al "venduto" (doc. 13-19 opp.te); nessun cenno ad eventuali costi. Per altro verso, parte opponente avrebbe potuto indicare, come parametro di quantificazione, il dato del guadagno tratto l'anno precedente dalla vendita dei vini di Castello di Buttrio.
In conclusione, in difetto di elementi, non è possibile determinare il mancato guadagno patito dall'opponente, né tale carenza deduttiva potrebbe essere supplita da un consulente tecnico d'ufficio.
Pertanto, la domanda riconvenzionale va respinta.
3. Quanto alla domanda di risarcimento del danno formulata dall'opposta nella I memoria, si richiamano gli arresti in materia di reconventio reconventionis dell'attore.
La giurisprudenza consente all'attore di proporre, nella prima udienza di trattazione, domande diverse, rispetto a quella originariamente proposta solo ove trovino giustificazione nella domanda riconvenzionale e nelle eccezioni proposte dal convenuto.
La norma è rivolta a tutelare la parte attrice a fronte di iniziative difensive del convenuto che mutino i termini oggettivi della controversia o comunque introducano nel processo ulteriori temi di indagine; dunque, ove contempla l'eccezione dell'avversario, si deve intendere eccezione in senso stretto e non semplice controdeduzione rivolta a contestare le condizioni dell'azione, postulando, inoltre, che rispetto a tale eccezione la nuova domanda dell'attore si presenti consequenziale, vale a dire configuri una contro iniziativa necessaria per replicare all'eccezione medesima (Cass. n. 12545/2004).
L'attore non incontra preclusioni e può proporre domande ed eccezioni nuove soltanto in quanto esse siano conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dal convenuto, introducenti una situazione ulteriore rispetto a quella individuata con la citazione (Cass. n. 3991/2003).
Nel medesimo solco si pone la sentenza n. 26782 del 22/12/2016, richiamata da parte opposta: "L'attore contro il quale il convenuto abbia proposto domanda riconvenzionale ben può opporre, a sua volta, altra riconvenzionale, avendo egli qualità di convenuto rispetto alla prima, e tale principio, valido per il processo di cognizione ordinario come per quello di ingiunzione, costituisce una deroga rispetto a quello secondo cui l'attore non può proporre domande diverse rispetto a quelle originariamente formulate nell'atto di citazione: tuttavia la sua posizione non è assimilabile a quella del convenuto, nè trovano, quindi, applicazione gli artt. 36 e 167, comma 2, c.p.c., atteso che la cd. "reconventio reconventionis" non è un'azione autonoma, ma può essere introdotta esclusivamente per assicurare all'attore un'adeguata difesa di fronte alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni del convenuto e deve essere consequenziale rispetto ad esse".
La sentenza n. 13410/2014, invece, non appare conferente, trattando il tema dell'ammissibilità della domanda riconvenzionale proposta ex art. 167/2 c.p.c. dal convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, fattispecie distinta dalla c.d. reconventio reconventionis ex art. 183/5 c.p.c.
Nel caso di specie, parte opposta ha dedotto di avere sofferto danno alla propria immagine a causa del continuo cambio di agenti, nonché un pregiudizio derivante dalla violazione di controparte dell'art. 5.3 lett. c) del contratto.
Come è evidente, la pretesa non è in rapporto di consequenzialità con la domanda di V.D. di risarcimento del danno da mancato preavviso, essendo fondata su addebiti (genericamente allegati) del tutto distinti ed autonomi, non rappresentando, quindi, iniziativa necessaria a replicare alla pretesa della convenuta sostanziale.
La domanda si stima, quindi, di per sé inammissibile; e comunque non meritevole di accoglimento, sia per l'insussistenza degli inadempimenti dedotti, sia per l'assoluta mancanza di allegazioni in ordine al danno.
A fronte della sostanziale soccombenza di parte opponente, deve comunque tenersi conto che buona parte delle argomentazioni formulate dall'opposta non è stata condivisa, sicchè si ritiene di compensare le spese di lite in misura di 1/3, ponendo la residua frazione a carico di V.D., da liquidarsi - come in dispositivo - in base ai parametri medi di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, sulla base del disputatum, con distrazione in favore dell'Avv. Francesco Murgia, che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da V.D. s.r.l. e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 423/2018, emesso il 20.2.2018;
- rigetta per il resto;
- condanna V.D. s.r.l. a rifondere in favore di C.B. s.r.l. le spese di lite nella misura di 2/3, che liquida, nella già ridotta frazione, in euro 4.836,00 per compensi, oltre rimborso 15% per spese forfettarie, I.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Francesco Murgia, rimanendo compensate per il resto.
Così deciso in Reggio Emilia, il 6 novembre 2020
Depositata in cancelleria il 9 novembre 2020