Agevolazioni nel settore vitivinicolo - Concessione del contributo previsto per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui all’art. 46 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 - Inserimento in graduatoria seguito dalla dichiarazione di decadenza per mancata presentazione della dichiarazione di vendemmia e di produzione di cui agli artt. 8 e 9 del Regolamento (CE) n. 436/2009 - Previsione di esonero dalla presentazione della dichiarazione per l’ipotesi in cui la “produzione di uve è interamente destinata ad essere consumata come tale, ad essere essiccata o ad essere trasformata direttamente in succo di uva da parte del produttore oppure da parte di una industria di trasformazione specializzata”.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1663 del 2017, proposto da
Azienda Agricola Donato Giuliano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Donati, Augusto Dossena, Mario Mauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Toscana, in persona del legale rappresentate p.t., e Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura - A.R.T.E.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Maria Letizia Falsini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale in Firenze, piazza dell’Unità Italiana, n. 1;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 0156591 del 25.09.2017 di A.R.T.E.A. – Settore Sostegno allo Sviluppo Rurale e Interventi Strutturali, avente ad oggetto “Reg. (CE) n. 1308/2013 – OCM Vitivinicolo – Ristrutturazione e Riconversione vigneti. Azienda DONATO GIULIANO – CUAA: DNTGLN75D09E202R. Domanda iniziale 2016DUA0000DNTGLN75D09E202R0000000001, CUP: 716565, Campagna 2015-16. Comunicazione di decadenza. CONFERMA”
- della nota prot. n. 182557 del 20.09.2016 di A.R.T.E.A. – Settore Sostegno allo Sviluppo Rurale e Interventi Strutturali, avente ad oggetto “Reg. (CE) n. 1308/2013 – OCM Vitivinicolo – Ristrutturazione e Riconversione vigneti. Azienda DONATO GIULIANO – CUAA: DNTGLN75D09E202R. Domanda iniziale 2016DUA0000DNTGLN75D09E202R0000000001, CUP: 716565, Campagna 2015-16. Comunicazione di decadenza”
- del decreto n. 120 del 30 novembre 2016 avente ad oggetto “Reg. (CE) n. 1308/2013 – OCM Vino –PNS vitivinicolo 2013/18 – Misura di ristrutturazione e Riconversione vigneti. Campagna 2016/17. Risorse finanziarie 2017 – Assegnazione di risorse finanziarie 2017 alle domande di cui al decreto di Artea n. 48 del 14/04/2016, ammissibili ma non finanziate alla data del 15 ottobre 2016, per carenza di risorse. Notifica personale ai soggetti in elenco” ;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di carattere interno ed a contenuto generale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Toscana e dell’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura - A.R.T.E.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2020 il dott. Riccardo Giani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Nell’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente espone di aver presentato domanda per la concessione del contributo previsto per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui all’articolo 46 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e della Commissione del 17 dicembre 2013, relativamente alla campagna 2015-2016, di essere stata inserito in graduatoria, ma di essere poi stata dichiarato decaduto per mancata presentazione della dichiarazione di vendemmia e di produzione di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, riferita all’UTE oggetto dell’intervento, per le due campagne viticole antecedenti la campagna finanziaria in cui viene presentata la domanda di riconversione e ristrutturazione. Parte ricorrente richiama la previsione di esonero dalla presentazione della suddetta dichiarazione per l’ipotesi in cui la “produzione di uve è interamente destinata ad essere consumata come tale, ad essere essiccata o ad essere trasformata direttamente in succo di uva da parte del produttore oppure da parte di una industria di trasformazione specializzata”, di cui alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.371 e contesta l’interpretazione che ne ha data ARTEA secondo cui l’esclusione per l’ipotesi di uva consumata come tale varerebbe soltanto quando effettuato da terzi, non invece quando effettuato dal produttore (come nella specie, avendo parte ricorrente dichiarato che “la modesta produzione di uva negli anni 2013 e 2014 è stata utilizzata come tale da me medesimo”).
2 - Avverso gli atti come meglio in epigrafe indicati parte ricorrente formula la seguente articolata censura: i soggetti “la cui produzione di uve è interamente destinata ad essere consumata come tale” sono esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione; l’Amministrazione ritiene che in caso di consumo “come tale” dell’uva da parte del produttore sia necessario presentare la dichiarazione di vendemmia; tale interpretazione è illegittima, perché contrasta con il chiaro tenore letterale dell’art. 4, paragrafo 6, n. 1 della Circolare Agea ed illogica e non è assolutamente dato di capire quale differenza possa fare, al fine della presentazione della dichiarazione di vendemmia, la circostanza che l’uva sia stata consumata “come tale” dal produttore ovvero da terzi; manca una adeguata motivazione e si crea una illegittima disparità di trattamento; si è anche violato l’affidamento dell’operatore economico; è inconferente il richiamo alla nota 182557 del 20/09/2016, nella quale si evidenziava l’obbligo di presentazione della dichiarazione anche in caso di produzione pari a zero.; il ricorrente ha subito un danno pari all’entità del finanziamento non concesso, pari € 119.453,76 oltre interessi e rivalutazione monetaria, che l’amministrazione convenuta dovrà risarcire al ricorrente.
3 - Regione Toscana e Artea si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.
4 - La causa è passata in decisione all’udienza del 19 novembre 2020, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ai sensi dell’art. 25, comma 2, decreto-legge n. 137 del 2020.
5 – Il ricorso è infondato.
La circolare AGEA richiamata da parte ricorrente esonera dalla dichiarazione di vendemmia e di produzione “le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi di dette persone la cui produzione di uve è interamente destinata ad essere consumata come tale, ad essere essiccata o ad essere trasformata direttamente in succo di uva da parte del produttore oppure da parte di una industria di trasformazione specializzata”. Il senso della suddetta previsione esonerativa è quello di escludere dalla evocata dichiarazione quando l’uva prodotta sia “destinata” ad essere venduta come tale al consumatore finale, quando sia in buona sostanza uva da tavola, il che è cosa ben diversa dalla circostanza in cui si sia in presenza di “uva da vino” (quindi “destinata” alla produzione di vino) ma che viene in concreto consumata direttamente dal produttore a causa della esigua quantità della produzione. In tale ultima circostanza la dichiarazione è necessaria. Ciò trova indiretta conferma nella distinta previsione di cui alla circolare AGEA DGU. 2013.786 del 10 ottobre 2013, la quale precisa che “la dichiarazione deve essere presentata anche se la produzione di uva nella campagna interessata è stata uguale a zero”; se la dichiarazione è dovuta in caso di produzione uguale a zero, essa sarà a maggior ragione dovuta nel caso di ridotta produzione.
6 – Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto, con compensazione delle spese di giudizio, stante la peculiarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in video conferenza, secondo quanto disposto dagli articoli 25 del decreto-legge n. 137 del 2020 e 4 del decreto-legge n. 28 del 2020, con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Riccardo Giani, Consigliere, Estensore
Alessandro Cacciari, Consigliere