Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 07-12-2020
Numero provvedimento: 13180
Tipo gazzetta: Nessuna

OCM Vino - Misura per la “Promozione sui mercati di Paesi terzi delle produzioni vinicole dei Paesi dell’UE” - Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2019-2020 del progetto “Italian Wines Excellences 2020 - Esclusione dalla graduatoria definitiva del soggetto proponente a causa della presenza al suo interno di un soggetto partecipante che si trova in sovrapposizione sui Paesi target USA e Cina con un diverso progetto - Accertamento del carattere apparente della sovrapposizione delle aree di riferimento.


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1735 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Farnese Vini S.r.l., nella qualità di mandataria della Ati Farnese Vini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sandro Amorosino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Regione Lazio, non costituita in giudizio;
Cantine Sgarzi Luigi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Berti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Confagri Wine Promotion società consortile a responsabilità limitata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Giuseppe Lucchesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento,

quanto al ricorso introduttivo:

I) del decreto del direttore generale per la promozione della qualità alimentare e dell'ippica del MIPAAF in data 20 dicembre 2019, prot. 0089623, recante esclusione dai contributi ministeriali relativi alla “OCM VINO – Misura promozione sui mercati dei Paesi terzi – Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2019-2020” del progetto “Italian Wines Excellences 2020” proposto dalla costituenda “ATI Farnese Vini”;

II) della contestuale comunicazione, in data 20 dicembre 2020, prot. 0089761, della dirigente dell'ufficio promozione qualità alimentare italiana PQAI V recante il preavviso di rigetto ex art. 10 bis, l. n. 241/1990, dell'istanza di ammissione al contributo presentata dall'“ATI Farnese Vini”;

III) della comunicazione in data 27 gennaio 2020, prot. 00057547, della medesima dirigente dell'ufficio PQAI V, recante rigetto delle “Osservazioni” in data 27 dicembre 2019 presentate dalla Farnese Vini a seguito del preavviso di rigetto sub II);

IV) degli atti presupposti – non comunicati né altrimenti conosciuti – ed in particolare:

 del verbale n. 9, in data 18 dicembre 2019, del Comitato nazionale di valutazione dei progetti presentati ai fini dell'ammissione al contributo ministeriale;

 delle risultanze del controllo (Check List) effettuato da AGECONTROL (società strumentale in house di AGEA) sulle quali esclusivamente il Comitato nazionale ha fondato l'esclusione della ricorrente;

V) per quanto possa occorrere del decreto in data 30 maggio 2019, prot. 0038781, del direttore generale della DG per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, recante “OCM Vino – Misura «Promozione sui mercati dei Paesi terzi» – Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2019-2020” ed in particolare dell'Allegato B a tale decreto;

VI) di ogni altro atto non conosciuto: presupposto, conseguente e comunque connesso;

e, quanto ai motivi aggiunti,

per l’annullamento:

- dell'art. 3 del decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari Forestali 2 luglio 2020, n. 6986 il quale dispone:

“Esclusivamente per l'annualità 2019/2020 Agea, al fine di consentire alle autorità competenti di ottemperare a ordinanze giudiziarie o alla modifica in autotutela di atti emanati, stipula i contratti con i soggetti beneficiari [INTERPOLAZIONE ESPLICATIVA: dei contributi pubblici per le attività di promozione all'estero dei vini italiani] individuati dalle autorità competenti entro il 31 agosto 2020”;

- di ogni atto presupposto, conseguente e comunque connesso, ancorché non conosciuto.


 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura e Cantine Sgarzi Luigi S.r.l.;

Visto l’atto di intervento ad adiuvandum;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2020 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che l’udienza si svolge ai sensi dell’art. 25, del d.l. n. 137/2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams”;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO e DIRITTO
 

Nell’ambito dell’Organizzazione Comune di Mercato – OCM Vino, il Regolamento (UE) n. 1308/2013 ha previsto, all’art. 45, una misura per la “Promozione sui mercati di Paesi terzi delle produzioni vinicole dei Paesi dell’UE”, che consente l’erogazione di “aiuti di Stato”.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) in data 4 aprile 2019, n. 3893, sono state regolamentate le “Modalità attuative della misura «Promozione»” e i fondi della stessa sono stati destinati per il 30% al finanziamento di progetti nazionali e per il 70% al finanziamento di progetti regionali.

Il decreto prevede quindi due diverse procedure, disciplinate in maniera simile.

Ai sensi dell’art. 5 del d.m. i progetti, che devono essere destinati a Paesi terzi (che il precedente articolo 2 definisce come “Paesi singoli o aree geografiche omogenee siti al di fuori dell’UE) possono essere di tre tipi:

- nazionali: sono progetti presentati da soggetti proponenti che hanno sede operativa in almeno 5 regioni delle quali promuovono la produzione; tali progetti vanno presentati al Ministero e il contributo erogato in loro favore grava sui fondi nazionali;

- regionali, la domanda per i quali va presentata alla regione in cui il soggetto proponente ha la sede operativa e il cui importo grava sui fondi di quota regionale;

- multiregionali, la domanda per i quali può essere presentata da soggetti proponenti che hanno sede operativa in almeno due regioni e i cui importi gravano su fondi di quota regionale e su una riserva dei fondi della quota nazionale.

Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.m., ancora, i soggetti proponenti possono presentare o partecipare ad un solo progetto per ciascuna delle tipologie di progetti di cui al precedente comma 1, lett. a), b) e c).

Il successivo comma 3 stabilisce poi che “le Regioni, nei propri Avvisi pubblici, per i progetti regionali possono prevedere la partecipazione o presentazione di più progetti, da parte di un soggetto proponente, purché non siano rivolti ai medesimi Paesi terzi o mercati dei Paesi terzi”

Infine l’art. 9, al comma 1, lettera h) dispone che “Sono esclusi i soggetti proponenti: … che presentano per la misura «promozione» dell’OCM Vino più di un progetto per lo stesso Paese o mercato del Paese terzo” e, al comma 2, prevede che i soggetti proponenti sono esclusi qualora al loro interno anche un solo soggetto partecipante al progetto di promozione si trovi nelle condizioni di cui alle lettere f) e h).

Con successivo decreto della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare n. 0038781, venivano fissate le modalità operative e procedurali per l’attuazione del DM n. 3893/2019.

In particolare l’art. 3 del decreto direttoriale, rubricato “Presentazione dei progetti e contenuto della domanda di contributo”, nel disciplinare il contenuto della domanda e del progetto, ha stabilito i documenti da presentare per partecipare alla selezione tra i quali una serie di modelli, allegati al decreto medesimo, tra i quali, nel caso in esame, rileva l’Allegato B, da compilarsi mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione amministrativa e finanziaria) da parte del soggetto proponente e di ciascun soggetto partecipante.

L’ATI Farnese – composta: da Farnese Vini srl (capofila/mandataria) e da Davide Campari Milano spa (mandante), Società Agricola Tommasi Viticoltori (mandante) e Collefrisio srl (mandante) – presentava al Ministero, in data 15 luglio 2019, una domanda di partecipazione per un progetto nazionale denominato “Italian Wines Excellences 2020” in data 15 luglio 2019, nella quale i partecipanti all’Ati dichiaravano di non aver già presentato altre domande di contributo per l’annualità 2019/2020.

Benché collocato nella graduatoria provvisoria al 13° posto con 35 punti, il progetto di Ati Farnese risultava escluso dalla graduatoria definitiva, comunicata all’associazione il 20 dicembre 2019, data in cui il Ministero inviava pure un preavviso di rigetto.

Con tale ultimo atto il Ministero rappresentava che “Secondo quanto riportato nella check list predisposta da Agecontrol, il soggetto proponente presenta al suo interno un soggetto partecipante, nello specifico l’azienda Collefrisio s.r.l., che si trova in sovrapposizione sui Paesi target USA e Cina, in quanto partecipa anche al progetto regionale Confagri Wine Promotion presentato nella regione Lazio. Il Comitato prende atto di quanto riscontrato dal controllo effettuato da Agea, e, ai sensi dell’art. 9, comma 2 del decreto ministeriale n. 3893/2019, il progetto viene escluso dalla graduatoria provvisoria” e, di conseguenza, dalla graduatoria definitiva.

Il provvedimento di esclusione, unitamente agli atti presupposti e successivi – tra i quali il rigetto delle osservazioni formulate in risposta al preavviso di rigetto - è stato impugnato da Ati Farnese, che ha articolato i seguenti motivi di doglianza:

I. Violazione e falsa applicazione del DM 4 aprile 2019, n. 3893, recante la disciplina delle “Modalità attuative della misura Promozione”

La ricorrente evidenzia che l’associazione non aveva conoscenza del fatto che una delle associate (Collefrisio s.r.l.) avrebbe partecipato (anche) a un progetto regionale; la domanda di partecipazione della Collefrisio al detto progetto (in Ati con Confragri), sarebbe, in ogni caso, successiva al momento della presentazione del progetto nazionale da parte di Ati Farnese.

Come rappresentato da essa ricorrente al Ministero nelle “osservazioni” inviate in risposta al preavviso di rigetto, inoltre, la società Collefrisio avrebbe comunicato al Ministero, in data 16 dicembre 2019, di essere incorsa in un errore materiale di tipo informatico a seguito del quale aveva erroneamente indicato che il progetto multiregionale si riferiva ai Paesi target USA e Cina, anziché, come in concreto era, ad alcuni Paesi del sud est asiatico.

II. Violazione del principio di proporzionalità

L’esclusione disposta in danno dell’Ati Farnese sarebbe contraria al principio di proporzionalità sotto diversi profili:

a) perché investirebbe il progetto dell’Ati Farnese, progetto che, nel suo complesso, è immune dalla “sovrapposizione” vietata;

b) perché opererebbe a ritroso, affermando una sovrapposizione che, al momento della presentazione del progetto di Ati Farnese, era inesistente, essendo stato il progetto multieregionale, al quale ha preso parte la Collefrisio, presentato in tempo successivo a quello nazionale;

c) perché avrebbe omesso di considerare l’ipotesi pur estrema di escludere dal progetto ATI Farnese la sola partecipante Collefrisio

III. Illegittimità della declinatoria della competenza del MIPAAF – Carenza assoluta di istruttoria e di motivazione da parte del MIPAAF – Omessa considerazione delle “Osservazioni” presentate dall’“ATI Farnese” a seguito del preavviso di rigetto

Il Ministero, nel provvedimento di rigetto delle osservazioni, si sarebbe adagiato sull’istruttoria di Agea, del comitato di valutazione e della regione Lazio

La regione Lazio, peraltro, avrebbe omesso, a sua volta, di prendere in considerazione la rettifica inviata da Collefrisio il data 16 dicembre 2019 e con la quale era stato comunicato l’errore materiale rappresentato in pari data al Ministero e a seguito del quale, nella predisposizione dell’allegato B relativo al progetto proposto dalla Confagri Wines Promotion, la società aveva indicato come “Paesi target” USA e Cina in luogo dei Paesi del sud-est asiatico, effettivamente prescelti.

Si è costituita la Cantine Sgarzi Luigi s.r.l. - in proprio e quale capogruppo mandataria della ATI SGARZI 2020 (controinteressata evocata in giudizio dalla ricorrente), la quale ha ritenuto di non poter entrare nello specifico merito della questione, in considerazione del fatto che essa era stata utilmente collocata in graduatoria e non avrebbe potuto subire un pregiudizio dall’eventuale accoglimento del ricorso.

La Confagri Wine Promotion, Società consortile a responsabilità limitata, è intervenuta ad adiuvandum, rappresentando che la sezione I quater del Tar Lazio, con ordinanza n. 1380/2020, aveva accolto la domanda di sospensione cautelare del provvedimento di esclusione del progetto presentato dall’Ati Confragri, disposta in sede regionale per le medesime ragioni per le quali è stata disposta l’esclusione dalla graduatoria nazionale.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo e l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, pure costituiti in giudizio, hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 28 aprile 2020 il Collegio ha fissato l’udienza per la discussione del merito e ordinato l’integrazione del contraddittorio.

Con i motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato l’art. 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 luglio 2020, n. 6986, a norma del quale “Esclusivamente per l’annualità 2019/2020 Agea, al fine di consentire alle autorità competenti di ottemperare a ordinanze giudiziarie o alla modifica in autotutela di atti emanati, stipula i contratti con i soggetti beneficiari

individuati dalle autorità competenti entro il 31 agosto 2020”.

Avverso tale provvedimento ha articolato un unico complesso motivo di doglianza, con il quale ha dedotto:

Omessa considerazione degli atti e dei fatti – Erronea e parziale rappresentazione della realtà – Disparità di trattamento – Illogicità manifesta.

La censurata disposizione transitoria non terrebbe conto del contenzioso pendente, non suscettibile di definizione entro la data del 31 agosto.

La norma renderebbe, di conseguenza, inutile l’eventuale accoglimento di ricorsi in tempo successivo alla data del 31 agosto 2020.

Anche di tale ricorso le amministrazioni costituite hanno chiesto il rigetto.

Alla camera di consiglio dell’8 settembre l’istanza di sospensione cautelare formulata con i motivi aggiunti è stata respinta in ragione della natura patrimoniale del pregiudizio dedotto.

All’udienza del 17 novembre 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso introduttivo va accolto per assorbente fondatezza del primo e del terzo motivo di doglianza, nella parte in cui la ricorrente ha lamentato l’insussistenza delle condizioni per l’esclusione e l’insufficienza dell’istruttoria, per avere il Ministero recepito le conclusione di Agea, in relazione alla pretesa sovrapposizione tra Paesi target dei due progetti a cui ha preso parte l’associata Collefrisio, senza tener conto della comunicazione inviata dalla detta società con riferimento all’erronea indicazione dei Paesi target destinatari del progetto regionale e senza svolgere autonomi accertamenti.

Le amministrazioni resistenti, infatti, non hanno contestato, in punto di fatto, l’affermazione della ricorrente (e dell’interventore ad adiuvandum) secondo cui la Collefrisio ha partecipato al progetto nazionale presentato quale partecipante all’Ati Farnese, avente ad oggetto la promozione di vini nei Paesi target USA e Cina, e al progetto multiregionale Confagri, avente ad oggetto la promozione di vini nei Paesi del sud est asiatico.

Neppure è dalle resistenti contestato il fatto che, che, prima dell’adozione del provvedimento di esclusione dal progetto nazionale, la Collefrisio ha rappresentato al Ministero (oltre che alla Regione) che, per un errore materiale di compilazione, la società aveva dichiarato che il secondo progetto era stato riferito ai Paesi target coincidenti con quelli del primo progetto, ancorché tale circostanza non corrispondesse al vero.

A fronte di tale tempestiva rappresentazione, ulteriormente ribadita da Ati Farnese in risposta al preavviso di rigetto alla stessa comunicato nel medesimo giorno in cui le è stato notificato il provvedimento di esclusione, il Ministero non ha compiuto alcuna autonoma attività istruttoria per verificare se la sovrapposizione di aree di riferimento tra i due progetti esisteva in fatto (unica circostanza che avrebbe potuto importare l’operatività delle previsioni di esclusione di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 9 del d.m.) ovvero se la stessa era solo apparente, dovuta, come prospettato dalla parte, solo a un errore di compilazione.

Il ricorso introduttivo va pertanto accolto e il provvedimento di esclusione dalla graduatoria definitiva va annullato, con conseguente obbligo dell’amministrazione di riformulare, all’esito di compiuta istruttoria, la graduatoria medesima e di adottare tutti i provvedimenti consequenziali.

L’accoglimento del ricorso introduttivo, col suo fisiologico effetto retroattivo, rende non operante, nei confronti della ricorrente, il disposto di cui all’art. 3 del decreto ministeriale impugnato con atto di motivi aggiunti, rispetto al quale pertanto, in ragione del detto accoglimento, la ricorrente risulta, oggi, carente di interesse, ciò che determina l’improcedibilità di tale ultima impugnativa.

Le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità della situazione di fatto.


P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, accoglie il ricorso introduttivo, nei sensi di cui in motivazione, e dichiara improcedibili i motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza secondo quanto disposto dall’art. 25 del d.l. n. 137/2020, con l'intervento dei magistrati:


Pietro Morabito, Presidente

Roberta Cicchese, Consigliere, Estensore

Francesca Mariani, Referendario