Agevolazioni nel settore vitivinicolo - Sottomisura 4.2 - Sostegno agli investimenti a favore della trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli, misura finalizzata al miglioramento delle strutture e degli impianti di stoccaggio, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nonché all’introduzione di tecnologie e processi produttivi innovativi - Richiesta di finanziamento - Impugnazione del provvedimento di approvazione della graduatoria - Principi sulle procedure comparativo-concorsuali.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 530 del 2020, proposto dalla ditta -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Leonardo Deramo, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via F. S. Abbrescia, n. 83/B;
contro
Autorità di Gestione PSR Puglia (Programma di Sviluppo Rurale), in persona del legale rappresentante pro tempore, e Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Brunella Volini e Nadia Valentini, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Bari al lungomare Nazario Sauro, nn. 31-33;
nei confronti
Società agricola -OMISSIS-a r. l., Cantina Sociale di -OMISSIS-Cooperativa sociale, Vin Nova S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p. t., controinteressate, non costituitesi in giudizio;
per l'annullamento
previa concessione di idonea misura cautelare
dei seguenti atti: 1) la determinazione n. 86 del 24.2.2020 (pubblicata sul BURP n. 25 del 27.2.2020), con la quale l’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” - Sottomisura 4.2 “Sostegno agli investimenti per la trasformazione e commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli”, ha approvato la graduatoria unica regionale; 2) la nota prot. AOO_030/PROT. 11/02/2020 – 0002503 – 117 a firma del Responsabile della Sottomisura 4.2 e dell’accluso verbale di verifica del 25.10.2019; 3) la nota prot. n. 001/PSR/2456-176 del 9.8.2019 dell’AdG e dell’allegata verifica istruttoria del 19.7.2020; 4) la determinazione dell’A.d.G. n. 149 de 30.5.2019, che ha stabilito i criteri di verifica; 5) la nota prot. n. AOO_001/PSR/0002751 del 23.9.2019 con la quale l’A.d.G. ha nominato i componenti della Commissione incaricata di esaminare anche le controdeduzioni relative al Principio 2; 6) tutti gli atti, connessi, presupposti e conseguenti, compreso – occorrendo – l’Avviso pubblico approvato con determinazione n. 102/2017 dell’Autorità di Gestione (così come modificato delle successive determinazioni n. 140, 172 e 224 del 2017);
Visti il ricorso e i relativi allegati, nonché le memorie della ricorrente;
Visti l'atto di costituzione in giudizio e le memorie di Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Orazio Ciliberti nell'udienza del giorno 18 novembre 2020, tenutasi nella modalità telematica di cui all’art. 23 del D.L. n. 137/2020, e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I - La ricorrente ditta, operante nel campo vitivinicolo dal 1979 con produzione di vini in bottiglia con marchi DOC e IGP, presentava la domanda di sostegno, chiedendo l’ammissione all’aiuto per investimenti pari ad € 1.711.200,00, con riferimento alla determinazione n. 102 del 19.6.2017, con la quale l’A.d.G. del P.S.R. Puglia 2014-2020 aveva pubblicato l’avviso per la “sottomisura 4.2 – Sostegno agli investimenti a favore della trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli”, misura finalizzata al miglioramento delle strutture e degli impianti di stoccaggio, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nonché all’introduzione di tecnologie e processi produttivi innovativi. Nel business plan allegato alla domanda, la ricorrente descriveva l’intervento da realizzare, finalizzato all’adeguamento dei macchinari di produzione e alla realizzazione di opere murarie, a supporto dell’allocazione dei macchinari e per lo stoccaggio. Il bando prevedeva in 40 punti il punteggio minimo per accedere al finanziamento e, secondo i metodi di valutazione previsti dalla lex specialis della procedura, il punteggio da assegnare si articolava in tre criteri: A) Principio 1 - localizzazione degli interventi - tot. 10 punti; B) Principio 2 - incremento delle performance economiche dell'impresa (Ipe), rispetto alla situazione ante-investimento, determinato dall'investimento sostenuto - tot. 30 punti; C) Beneficiari - Princìpi 3, 4 e 5 – tot. 60 punti. In virtù delle pronunce emesse da questo T.a.r., con riferimento ad altre misure di finanziamento (che però prevedevano il medesimo criterio di attribuzione del punteggio per il c.d. Principio 2), l'A.d.G. decideva di procedere preventivamente alla verifica dell'attendibilità dei dati dichiarati dalle aziende; con determinazione n. 149 del 30.5.2019, delineava un percorso procedurale per effettuare tale verifica, enucleando (con integrazione ex post delle regole di procedura) alcuni principi istruttori, articolati in 5 voci (alcune delle quali divise in ulteriori sottovoci). Con nota prot. 001/PSR/2456-176 del 9.8.2019, l'A.d.G. comunicava alla ricorrente ditta il verbale istruttorio con il quale riteneva di individuare alcune incoerenze dei dati dichiarati rispetto ai criteri enucleati, assegnando un termine di 10 giorni per le controdeduzioni. Con relazione trasmessa a mezzo p.e.c. del 19.8.2019, la ditta Cantine -OMISSIS-replicava alle contestazioni. La A.d.G., con nota del 23.9.2019, nominava una Commissione per l’esame delle controdeduzioni. Poi, con la nota prot. 11/02/2020-0002503-117 dell'11.2.2020, il Responsabile della Sottomisura comunicava il verbale istruttorio, nel quale la Commissione accettava le controdeduzioni fornite per i criteri di verifica VER2 e VER3, ma non accettava quelle per i criteri VER3-2, VER3-4 e VER4. In conseguenza di ciò, veniva assegnato alla ricorrente il punteggio zero con riguardo al Principio 2. Con la determinazione n. 86 del 24.2.2020, l’A.d.G. approvava la graduatoria e la ditta ricorrente era collocata alla 457ma posizione, con attribuzione di soli 40 punti.
La ricorrente insorge, con il ricorso notificato il 12.5.2020 e depositato il 27.5.2020, per impugnare gli atti indicati in epigrafe. Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) violazione e falsa applicazione di legge (Avviso Pubblico emanato per la Sottomisura 4.2; principi generali in tema di procedure comparativo-concorsuali; principi generali in tema di predeterminazione dei criteri di valutazione), violazione dell’art. 97 della Costituzione e degli art. 1 della legge 7.8.1990 n. 241; 2) violazione di legge (Avviso Pubblico approvato con D.A.d.G. n. 102/2017 e successive modifiche e principi generali in tema di procedure comparative e di finanziamenti pubblici), eccesso di potere per istruttoria carente e per travisamento.
Con successive memorie, la ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.
Si costituisce la Regione Puglia per resistere nel giudizio. Deduce, anche con successive memorie, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Conclude per la reiezione.
Con ordinanza n. 363 del 17.6.2020, questa Sezione accoglie la domanda cautelare della ricorrente ditta, ai fini del riesame.
All’udienza del 18 novembre 2020, tenutasi in modalità telematica, il ricorso è introitato per la decisione.
II - Il ricorso è infondato.
III - Con l’ordinanza n. 363/2020 è stata accolta l’istanza cautelare promossa in via incidentale dalla ditta ricorrente, ritenendosi che “il ricorso, ad un sommario esame tipico della presente fase cautelare, appare fondato avuto riguardo alla esigenza, rappresentata dall’azienda ricorrente nel contesto del secondo motivo di gravame, di effettuare una prima delibazione di ammissibilità dell’investimento programmato – e descritto nel Business Plan – basata essenzialmente sulla coerenza interna dell’investimento stesso, rinviando alla successiva fase dell’istruttoria tecnico-amministrativa per l’applicazione di più rigorosi criteri di selezione… il mancato accoglimento delle controdeduzioni prodotte dalla ricorrente sembra non tener conto del fatto che l’investimento progettato dalla ricorrente appare coerente con l’obiettivo del miglioramento della qualità e quantità e della stessa commercializzazione del prodotto vitivinicolo”.
IV – Nondimeno, l’approfondimento della fase di merito ha consentito di portare alla luce, per quel che si dirà, la correttezza dell’operato dell’Amministrazione.
IV.1 - L’Avviso della Sottomisura 4.2 prevede tra i criteri di selezione il Principio 2, con l’adozione di una graduatoria unica regionale basata sul calcolo di un valore di performance economica medio (IPE) effettuato sui dati dichiarati da ciascun richiedente nel Business Plan e sul relativo punteggio assegnato. A seconda poi della posizione ricoperta in tale graduatoria e tenuto conto della dotazione finanziaria della misura, si sarebbe proceduto all’ammissione alla fase istruttoria tecnico-amministrativa. Il controllo, quindi, da parte dell’Amministrazione dei dati dichiarati nel Business Plan e del punteggio attribuito in relazione al Principio 2 era rinviato ad un successivo step istruttorio e limitato alle sole domande ammesse a tale fase. Sennonché, come è noto, si è avuto un nutrito contenzioso, promosso dinanzi a questo T.a.r. e riguardante l’applicazione del c.d. Principio 2, come criterio di selezione per le Sottomisure 4.1.A, 6.1 e 6.4, nonché avverso le relative modalità di attribuzione del punteggio ai fini della formulazione delle rispettive graduatorie. Sono state, pertanto, emesse da questo T.a.r. le ordinanze cautelari nn. 367-381, 422 e 423 del 2018. Con tali misure, questo T.a.r. ha evidenziato che il calcolo del valore di performance economica medio effettuato sulla base dei dati meramente dichiarati avrebbe potuto essere alterato dalla mancata verifica preventiva degli stessi, e, per tale ragione, è stata disposto la “verifica in contraddittorio”, anticipando quell’attività istruttoria che i Bandi avevano previsto nella fase successiva alla pubblicazione della graduatoria, come nella procedura di cui è causa (cfr. par. 19 dell’Avviso “Per le domande ricevibili si procederà all’espletamento dell’istruttoria tecnico amministrativa che comprende… la verifica della conformità dei dati aziendali e soggettivi dichiarati nel Business Plan al fine dell’attribuzione dei punteggi previsti dai criteri di selezione”). Pertanto, l’Autorità di Gestione del P.S.R. Puglia 2014-2020 ha ritenuto di adottare, per la Sottomisura 4.2, dei criteri procedurali idonei a prevenire l’insorgere di analogo contenzioso e, con la determinazione n. 1 del 7/1/2019, ha disposto che la formazione della graduatoria, per quanto riguarda l’attribuzione del punteggio relativo al Principio 2, dovesse avvenire solo all’esito delle verifiche di attendibilità e conformità dei dati aziendali indicati nel Business Plan. Sono state dunque sottoposte a istruttoria sul Principio 2 tutte le 548 domande di sostegno presentate e, solo dopo aver completato detta istruttoria, con D.A.d.G. n. 86/2020 è stata approvata la graduatoria unica regionale; nell’Allegato A vi è l’Elenco dei progetti ammissibili, costituito da 470 imprese che hanno ottenuto il punteggio minimo stabilito nell’Avviso di 40 punti (le prime 51 aziende sono state ammesse alla successiva fase procedurale); nell’Allegato B vi è l’Elenco dei progetti non ammissibili, in cui sono state collocate le 78 imprese che hanno conseguito un punteggio inferiore ai 40 punti.
Sul punto, la correttezza dell’operato dell’Amministrazione è stata già acclarata da questo T.a.r. che, con ordinanza n. 213 del 17/4/2020, ha respinto l’istanza cautelare avanzata in via incidentale nel ricorso n.r.g. 826/2019 di impugnazione della D.A.d.G. n. 1 del 7/1/2019, ed ha testualmente verificato che “i ricorrenti impugnano la determina dell’Autorità di Gestione del Piano di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020, Sottomisura 4.2 - Sostegno agli investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli, citata in epigrafe, con la quale la P.a. che gestisce la procedura pubblica in esame ha ritenuto di anticipare la verifica della conformità dei dati dichiarati dai partecipanti nel Business Plan presentato telematicamente, alla fase precedente la formulazione della graduatoria, diversamente da quanto previsto nell’Avviso della selezione; l’Amministrazione regionale si è determinata a tanto per effetto di una serie di pronunce cautelari con le quali il Tar Puglia Bari, avuto riguardo all’attribuzione del punteggio relativo al Principio 2 – indicatore della Performance economica della ditta richiedente l’aiuto economico – sebbene per altre sottomisure del Piano di Sviluppo Rurale, ha segnalato la criticità insita nella probabile illegittimità di una graduatoria formulata sulla base di indicatori di performance da verificare solo in una fase avanzata della procedura; appare, ad un sommario esame tipico della fase incidentale cautelare, non ravvisabile alcun cambiamento delle regole del gioco, come lamentato dai ricorrenti, ma semplicemente l’anticipazione della fase del contraddittorio con i richiedenti della sovvenzione conformemente con l’orientamento espresso dallo stesso Tar in sede cautelare”. Detta ordinanza cautelare è stata appellata dinanzi al Consiglio di Stato, il quale con ordinanza n. 3631 del 18/6/2020 ha respinto l’appello cautelare ed ha aggiunto che “la decisione appellata riflette una sufficiente capacità di resistenza alle censure attoree dovendosi qui aggiuntivamente rilevare che il correttivo introdotto, effettivamente consistente nella mera anticipazione del controllo già previsto dalla lex specialis, non interferisce su una graduatoria già precedentemente approvata”.
Alla luce di quanto innanzi rilevato, appare evidente che l’Amministrazione non possa limitarsi ad “effettuare una prima delibazione di ammissibilità dell’investimento programmato – e descritto nel Business Plan – basata essenzialmente sulla coerenza interna dell’investimento stesso, rinviando alla successiva fase dell’istruttoria tecnico-amministrativa per l’applicazione di più rigorosi criteri di selezione”, ma debba attentamente valutare e verificare i dati dichiarati nei Business Plan di tutti i 548 richiedenti per calcolare un valore medio per ciascun comparto agricolo, scevro da eventuali alterazioni, e, conseguentemente, per l’attribuzione del punteggio in relazione al Principio 2. La Regione, anche al fine di uniformare la complessa e corposa attività istruttoria dei dati dichiarati nel Business Plan, ha adottato la D.A.d.G. n. 149/2019, con cui ha fornito alla Commissione indicazioni istruttorie per le verifiche del criterio di selezione di cui al predetto Principio 2. In recenti ordinanze, questo T.a.r., per altri ricorsi similari al presente, ha ritenuto di respingere le avverse istanze cautelari ed ha rilevato che “per effetto dell’approvazione della delibera di GR 149/2019 (pubblicata in Burp n. 61 del 6.6.2019 ed impugnata solo con l’odierno ricorso), non sia ravvisabile alcun cambiamento delle regole del gioco, come lamentato da parte ricorrente, ma semplicemente l’anticipazione della fase del contraddittorio (quanto alle verifiche relative al criterio di selezione di cui al cd. Principio 2) con i richiedenti della sovvenzione in conformità alle indicazioni fornite dal Tribunale con riferimento ad analoghe fattispecie (in termini, ordinanza Tar Bari, n. 213/2020, confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 3631/2020)” (ordinanze T.a.r. Puglia Bari III, nn. 440/2020, 447/2020, 448/2020 e 445/2020).
La società ricorrente si duole, tra l’altro, proprio dell’adozione della D.A.d.G. n. 149/2019, sostenendo che con tale provvedimento l’Amministrazione abbia introdotto nuovi criteri di valutazione delle domande non previsti nell’Avviso. Così non è.
La Regione non ha introdotto alcun nuovo criterio, ma ha semplicemente dettagliato le varie verifiche da compiersi sui dati riportati nei 548 Business Plan oggetto di verifica. Ha cioè fornito linee guida alla Commissione per far sì che vi fosse uniformità di valutazione. Nel paragrafo 17 della D.A.d.G. n. 102/2017, di approvazione dell’Avviso pubblico, sono stati previsti i criteri di selezione utilizzati per la formazione della graduatoria unica regionale e, al successivo paragrafo 19, sono state puntualmente indicate tutte le varie fasi dell’istruttoria tecnico–amministrativa, ossia tutte le successive operazioni da compiere per verificare la veridicità e la congruità dei dati riportati nelle domande di sostegno. Tale istruttoria - che avrebbe dovuto svolgersi successivamente all’approvazione della graduatoria unica regionale, nel momento in cui i soggetti richiedenti, collocati in posizione utile ai fini del finanziamento, avessero depositato tutta l’ulteriore documentazione necessaria - è stata semplicemente anticipata.
Ne consegue l’infondatezza del primo motivo di ricorso.
IV.2 - Fermo quanto sopra, appaiono inattendibili anche le ulteriori doglianze sollevate nel ricorso avverso la procedura e, in particolare, avverso la singola istruttoria.
In merito alla censura riferita alla nomina della Commissione incaricata di svolgere l’istruttoria sulle controdeduzioni presentate dalle società partecipanti, è stato evidenziato dalla resistente Regione che la ratio di istituire una Commissione per effettuare tale attività, è strettamente connessa alla necessità, sopravvenuta alla pubblicazione del Bando stesso, di anticipare l’istruttoria del Principio 2 dei criteri di selezione per tutte le 548 domande inoltrate, al fine di garantire una valutazione imparziale e uniforme di tutti i Business Plan allegati alle stesse. Tale nomina non può che rappresentare garanzia di trasparenza e imparzialità della condotta della pubblica Amministrazione.
IV.3 - Nell’ordinanza di accoglimento della avversa istanza cautelare questo T.a.r., ha ritenuto, sia pure nei limiti della fase incidentale cautelare, che “l’investimento progettato dalla ricorrente appare coerente con l’obiettivo del miglioramento della qualità e quantità e della stessa commercializzazione del prodotto vitivinicolo”. A un esame più approfondito, tale asserita coerenza del progetto con l’obiettivo della Sottomisura 4.2 non è stata dimostrata dalla ricorrente. L’Amministrazione ha, per contro, evidenziato che il progetto di investimento presentato dalla ditta Cantine -OMISSIS-è stato enucleato in maniera generica nel Business Plan. Non si comprende dal progetto in che modo la ricorrente intenda conseguire un miglioramento qualitativo del prodotto e ottenere un miglior posizionamento sul mercato nazionale ed estero, non essendo stata fornita una descrizione di dettaglio del tipo di intervento che s’intende realizzare, né un’accurata descrizione dei macchinari da acquistare. Anche per tale ragione le sotto-verifiche 3.2 e 3.4 hanno conseguito esito negativo.
Per quanto riguarda in particolare la sotto-verifica 3.2 è stata contestato alla ricorrente ditta che “L’incremento della quantità di vino sfuso (32%), di vino in bottiglia (405%) non appare giustificato da una idonea descrizione dei macchinari produttivi oggetto di investimento e relativa potenzialità”. L’Amministrazione, in sostanza, ha riscontrato lacune nella compilazione del Business Plan, in particolare nella “Scheda 4 – idea progettuale”, prima riga della griglia relativa al “Piano di investimento e descrizione degli impianti/macchine/attrezzature che si intende introdurre. Descrizione dello schema di processo produttivo (flow-sheet) a seguito dell’investimento previsto”. Infatti, la ditta ricorrente, nella Scheda n. 4 - prima parte della griglia, si è limitata a descrivere il piano di investimenti, gli impianti e i macchinari nel seguente modo: “Il settore principale di operatività dell’azienda è quello della trasformazione vitivinicola, contrassegnata con il codice ISTAT e 11.02.10 L’attività è quello vinicola, comprendente le fasi di vinificazione delle uve da vino e la commercializzazione anche in bottiglia o altro dei vini ottenuti, classificabili come D.O.C. o I.G.T. In linea con gli orientamenti comunitari l’intervento previsto non è orientato a potenziare la capacità di lavorazione attuale, ma a produrre meglio e con più elevati contenuti di servizio, necessari per andare incontro ai bisogni della GDO e dei consumatori. Per poter accogliere produzioni a elevato valore aggiunto si ritiene sia necessario avere una struttura idonea in termini di spazio ed inoltre vi è necessità di ricorrere all’acquisto mirato di quelle tecnologie che possono consentire un salto notevole di qualità e di redditività dell’azienda stessa. Con il presente piano la ditta intende porre in essere un miglioramento della capacità produttiva attraverso l'acquisto di nuovi servatoi, migliorare la propria logistica interna ristrutturando dei locali per la gestione del prodotto finito ed acquistando una serie di macchine ed attrezzature enologiche che permetteranno un miglioramento qualitativo del prodotto” (cfr.: pag. 7 del Business Plan - deposito del 13/6/2020). In tale descrizione, si fa riferimento in maniera sommaria, generica e approssimativa a “una serie di macchine ed attrezzature enologiche che permetteranno un miglioramento qualitativo del prodotto”, senza indicare quali attrezzature effettivamente sono da acquistare e senza spiegare in che modo le stesse, inserite nel ciclo produttivo, possano migliorare la qualità del prodotto e consentire la sua affermazione a livello nazionale ed estero. Invero, la società ricorrente avrebbe dovuto indicare tutti i macchinari oggetto di investimento, offrendone una descrizione identificativa, seppur sintetica, al fine di consentire all’Amministrazione regionale di valutare adeguatamente la correlazione tra l’investimento presentato e la redditività conseguita a seguito della sua realizzazione.
A ciò deve aggiungersi che tale lacuna si sarebbe potuta colmare con la presentazione delle controdeduzioni, fornendo un’indicazione maggiormente dettagliata di macchine e attrezzature enologiche oggetto di investimento, considerato che l’Amministrazione, già con il preavviso di rigetto, aveva evidenziato tale mancanza. Invece, anche con le controdeduzioni la ditta Cantine -OMISSIS-si è limitata ad affermare, ancora una volta genericamente, che “Si tratta di macchinari produttivi inerenti il ciclo di produzione e di stoccaggio del vino: presse, serbatoi, vinificatori ecc. per i quali saranno dimostrati i preventivi” (cfr.: pag. 1 delle controdeduzioni – deposito del 13/6/2020). Anche nel ricorso (pagg. 8 e 9), il riferimento alle attrezzature e macchinari continua ad essere generico e si limita a rinviare all’eventuale successiva fase istruttoria di presentazione dei preventivi per comunicare le macchine enologiche che l’azienda intenderebbe acquistare e il tipo di utilizzo. L’Amministrazione non è stata in grado, pertanto, di conoscere nel dettaglio l’idea progettuale dell’intervento che avrebbe invece dovuto essere debitamente illustrata nella sopra citata Scheda 4 del Business Plan.
Per tali ragioni, la Regione – a giusta ragione - non ha accolto le controdeduzioni sulla sotto-verifica 3.2 ed ha confermato la valutazione negativa.
Invero, un punteggio positivo può essere assegnato a fronte di un’effettiva redditività del progetto e non nel caso in cui la stessa sia solo affermata dalla richiedente, senza la chiara e completa descrizione dell’investimento sostenuto, dei macchinari, delle loro capacità produttive. Tanto è ancor più decisivo nel caso di specie, considerato che l’acquisto dei macchinari ha una forte incidenza sull’intero investimento; la ricorrente, infatti, prevede di comprare macchine per un valore di ben € 1.392.452,83, oltre Iva, su un totale di progetto di € 1.711.200,00.
Sono inattendibili le deduzioni di parte ricorrente circa la possibilità di inserire solo l’indicazione dei costi di investimento nel Business Plan e circa l’inesistenza in esso di una parte dove descrivere in modo dettagliato il progetto, i macchinari e il ciclo produttivo. Inconferente è il richiamo al paragrafo 18 dell’Avviso, che si occupa di disciplinare il successivo passaggio istruttorio, laddove l’Amministrazione va a valutare il progetto esecutivo comprensivo di tutti i suoi allegati, quindi anche dei preventivi, che nulla ha a che vedere con la fase istruttoria finalizzata alla preventiva verifica della congruità dei dati per l’attribuzione del punteggio sul Principio 2.
L’Amministrazione non ha mai chiesto alla ricorrente di fornire il progetto esecutivo della domanda, gli elaborati tecnici e i preventivi di costo, ma soltanto di conoscere, come previsto nella Scheda 4, l’idea progettuale del Business Plan, in particolare i macchinari e le attrezzature che l’azienda avrebbe acquistato al fine di realizzare l’intervento e giustificare l’incremento di redditività, prescritto dall’Avviso per l’attribuzione del punteggio di cui al Principio 2. L’ulteriore documentazione sarebbe stata successivamente richiesta a coloro che si fossero collocati in posizione utile per accedere alla fase istruttoria tecnico-amministrativa, come da Allegato A alla DAG n. 86/2020. In ogni caso è indubbio che il richiedente deve aver ben chiaro l’oggetto dell’investimento sin dalla presentazione della domanda e ciò implica, all’evidenza, una predeterminazione e una indicazione esplicita dei macchinari e delle attrezzature necessari per la realizzazione dell’intervento, in quanto la redditività dello stesso è motivo di attribuzione del punteggio e, dunque, è funzionale al posizionamento in graduatoria (oltre che al calcolo di un valore medio attendibile).
IV.4 - Per quanto riguarda le censure rivolte avverso la sotto-verifica 3.4, va rilevato quanto segue. La sotto-verifica 3.4 consiste nell’accertare che “L’incremento del valore della produzione tra l’anno NR e l’anno N-1 non può essere determinato anche da un incremento della voce ‘Altri ricavi derivanti dalle produzioni principali’, essendo quest’ultima voce non coerente con l’investimento proposto. In caso di verifica negativa, si determina una non conformità del Business Plan, da trattare secondo quanto previsto dalla verifica Ver 5” (ossia il ricalcolo della performance economica).
La verifica, nella specie, ha conseguito esito negativo perché, come si legge nel verbale istruttorio, “All’incremento valore della produzione contribuisce un incremento della voce ‘Altri ricavi non derivanti dalle produzioni principali’ di cui alla scheda n. 6 del BP per un valore di 83.647,00 Euro. Detta negatività determina una non conformità del BP e quindi si rimanda alla VER 5 per il definitivo ricalcolo della Performance Economica”. Con riferimento a tale valutazione, la ricorrente nelle proprie controdeduzioni ha evidenziato che tali altri ricavi (calcolati come differenza tra l’anno NR e l’anno N-1) si riferiscono alla “quota di contributo in conto impianti” relativi al programma di investimento di cui all’Avviso pubblico in questione. Ma i “contributi in conto impianti” sono componenti positivi di reddito e costituiscono una sottospecie dei contributi in conto capitale. La loro concessione è specificamente condizionata all’acquisizione di beni strumentali ammortizzabili, quale che sia la relativa modalità di erogazione (attribuzione di somme di denaro, riconoscimento di crediti d’imposta). Come dedotto dalla resistente Regione, il principio contabile OIC n. 16 – immobilizzazioni immateriali - consente di rilevare i contributi in conto impianti nel momento in cui sussiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il relativo riconoscimento siano state soddisfatte. Nella redazione del bilancio aziendale, è prevista la possibilità di adottare alternativamente uno dei seguenti metodi: 1) metodo diretto - il contributo viene portato a diretta riduzione del costo storico dell’immobilizzazione, partecipando al risultato degli esercizi di competenza sotto forma di minori quote di ammortamento; 2) metodo indiretto - i contributi sono imputati, per l’intero ammontare, al conto economico in corrispondenza della voce A5 (“altri ricavi e proventi”). La quota di competenza dell'esercizio va calcolata sul costo storico del bene al lordo del contributo. La parte di contributo di competenza degli esercizi successivi è rinviata iscrivendo il relativo importo alla voce “Risconti passivi” (secondo tale metodo, al conto economico saranno imputati, da un lato, gli ammortamenti calcolati sul costo lordo delle immobilizzazioni materiali e, dall’altro, gli “altri ricavi e proventi” per la quota di contributo di competenza dell’esercizio). L’iscrizione del contributo in un’apposita voce tra i risconti passivi (da ridursi ogni periodo con accredito al conto economico) lascia inalterato il costo della immobilizzazione, ma produce gli stessi effetti sull’utile dell’esercizio e sul patrimonio netto della contabilizzazione del contributo come riduzione del costo. A prescindere dalla modalità di contabilizzazione adottata (metodo diretto o indiretto), l’impatto reddituale complessivo è il medesimo in entrambi le ipotesi. Nella redazione del Business Plan, invece, si ottiene un risultato diverso a seconda del metodo adottato; in particolare, se si applica il metodo indiretto si ottiene un rigonfiamento ingiustificato del margine di contribuzione (M.d.C.), perché le quote annuali dei contributi relativi all’investimento non vengono bilanciate da altrettante quote di ammortamento.
Nella specie, il Modello 3, scheda n. 8 del Business Plan, nella parte relativa al M.d.C., indirizza il richiedente verso l’utilizzo del metodo diretto, al fine di evitare ingiustificati rigonfiamenti del Margine (cfr pag. 11 e 12 del Business Plan - deposito del 13/6/2020). Nonostante ciò, l’azienda Cantine -OMISSIS-ha optato per l’utilizzo del metodo indiretto e tanto le è stato contestato in termini di incongruenza. La Commissione valutativa, infatti, nel verbale istruttorio sulle controdeduzioni, ha ulteriormente motivato l’esito negativo della verifica evidenziando che “il ricorrente, ai fini del computo del MdC (margine di contribuzione derivante, secondo la scheda 8 del Business Plan dalla differenza tra il margine lordo industriale - somma tra le rimanenze iniziali e finali, tutti i ricavi, anche quelli non derivanti dalle produzioni principali e il consumo merci - e i costi variabili) ha considerato le quote annuali dei contributi in conto impianti riferiti alla procedura impugnata. Tale metodo è coerente con i corretti principi contabili che, in aderenza al principio di contrapposizione costi-ricavi, prevede che i contributi in conto impianti siano accreditati al conto economico pro rata temporis in base alla vita utile del cespite a cui si riferiscono. In tal modo i contributi, che rappresentano componenti positive del conto economico, sterilizzano (totalmente o parzialmente, a seconda del tasso di aiuto) gli effetti delle quote di ammortamento dei cespiti a cui si riferiscono, che rappresentano componenti negative del conto economico. Invero, nell’operare il ricorrente ha computato le quote annuali di detti contributi quali componenti positive del MdC ben sapendo che non sarebbero rientrati nel calcolo della performance economica ex post le quote di ammortamento dei beni cui gli stessi si riferiscono quali componenti negative di reddito. Ne discende un ingiustificato rigonfiamento del MdC, inquinato per non aver tenuto conto delle quote di ammortamento dei beni a cui i contributi si riferiscono, venendo meno al principio di contrapposizione costi-ricavi”.
La ricorrente ha utilizzato il metodo indiretto, in quanto indubbiamente più vantaggioso poiché le ha permesso di indicare, nell’anno a regime (NR), il contributo in conto impianti riferito al Bando in questione tra le componenti positive di reddito, e precisamente tra le voci “Altri ricavi”. Quando questo criterio contabile si utilizza per la redazione del bilancio di esercizio, l’incremento delle voci positive di reddito prodotto dall’indicazione del contributo nella voce “Altri ricavi” viene neutralizzato dalla contabilizzazione, tra i costi fissi, dell’ammortamento dei beni cui i contributi si riferiscono, ma altra e diversa cosa è la compilazione del Business Plan. Secondo il Modello 3 della scheda 8 del Business Plan, il margine lordo di contribuzione è costituito dal margine lordo industriale (produzione meno consumo merci) meno costi variabili totali (cfr.: pag. 11 e 12 Business Plan - deposito del 13/6/2020). Gli ammortamenti, invece, sono annoverati tra i costi fissi e, pertanto, non concorrono a determinare il margine lordo di contribuzione. Ciò implica che l’utilizzo di tale criterio nel Business Plan determina un incremento della produzione che valorizza il margine lordo di contribuzione ma che, al contempo, non viene neutralizzato dagli ammortamenti, in quanto questi costi fissi sono ininfluenti rispetto al calcolo del suddetto dato. Il criterio diretto, invece, prevedendo l’imputazione di tali contributi mediante la riduzione dell’ammortamento del cespite con l’indicazione di minori quote, non influisce sul margine lordo di contribuzione e, conseguentemente, offre una rappresentazione più veritiera della redditività dell’investimento programmato.
La contestazione da parte dell’Amministrazione regionale attiene, pertanto, alla scelta di un criterio contabile legittimo per la redazione del bilancio di esercizio, ma sicuramente contrario alla lex specialis dell’Avviso per la redazione del Business Plan e per la quantificazione del margine di contribuzione, in quanto di parziale applicazione in detto ultimo documento.
IV.5 – Infine, ha riportato esito negativo anche la verifica 4 che riguarda la valutazione della coerenza tra l’incremento dei Costi Variabili Totali (“Consumo merci”, “Costi Commerciali” e “Costi Variabili”) dell’anno NR rispetto all’anno N-1, con la situazione aziendale nell’anno N-1, con l’investimento proposto e con la struttura dei costi del comparto di competenza.
Come evidenziato dalla Regione nelle sue difese, l’incremento dei “costi variabili totali”, dichiarati nel Modello 3, scheda n. 8, del Business Plan, aumenta in misura meno che proporzionale rispetto all’aumento dei “Ricavi dei prodotti principali”. Un incremento dei costi non proporzionale all’aumento dell’attività produttiva non rappresenta una prospettazione economica congrua e coerente e lo stesso incide, in maniera erronea, sulla quantificazione dell’incremento della performance economica dell’investimento.
A tal proposito la ricorrente, nelle controdeduzioni rese in sede di partecipazione procedimentale, si limita a dichiarare la proporzionalità tra l’aumento dei costi variabili e l’aumento della scala produttiva, senza fornire alcuna prova o dettaglio di spiegazione. Nel successivo verbale istruttorio, pertanto, la Commissione conferma l’esito negativo della verifica, ribadendo che “L’incremento dei costi variabili totali dell’anno NR rispetto all’anno N-1 non è coerente con la situazione aziendale nell’anno N-1, con l’investimento proposto e con la struttura dei costi del comparto competenza”.
Anche nel ricorso, le deduzioni sul punto risultano essere inconferenti rispetto alle risultanze istruttorie dell’Amministrazione, dal momento che la società ricorrente, ancora una volta, si limita ad affermare che l’investimento determinerebbe la produzione di maggiori ricavi grazie a un aumento dei prezzi di vendita. È evidente, però, che mancando un’esaustiva descrizione del progetto d’investimento, tale asserzione rimane indimostrata.
V – In conclusione, le valutazioni dell’Amministrazione – qui sindacabili solo ab extrinseco, stante la loro natura tecnica - appaiono congrue e, quindi, reggono alle censure del ricorso, di guisa che il gravame deve essere respinto. Sussistono, tuttavia, le ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge perché infondato.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2020, tenutasi in modalità telematica, con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore
Carlo Dibello, Consigliere
Giacinta Serlenga, Consigliere