Impugnazione - Utilizzo come additivo alimentare nella produzione del vino e di altre bevande - Dumping - Importazioni di acido tartarico originario della Cina - Impugnazione proposta da un interveniente in primo grado - Articolo 56, secondo comma, secondo periodo, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea - Riesame intermedio parziale - Perdita del trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato durante il procedimento di riesame - Modifica del dazio antidumping definitivo - Determinazione del valore normale - Articolo 11, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1225/2009 - Impugnazione incidentale - Ricorso di annullamento proposto da produttori concorrenti stabiliti sul territorio dell’Unione europea - Ricevibilità - Incidenza diretta - Ripartizione delle competenze di esecuzione di una sentenza.
Nella causa C‑461/18 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 13 luglio 2018,
Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd, con sede in Changzhou (Cina), rappresentata da K. Adamantopoulos, dikigoros, e P. Billiet, advocaat,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
Distillerie Bonollo SpA, con sede in Formigine (Italia),
Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA, con sede in Borgoricco (Italia),
Distillerie Mazzari SpA, con sede in Sant’Agata sul Santerno (Italia),
Caviro Distillerie Srl, con sede in Faenza (Italia),
rappresentate da R. MacLean, solicitor, e A. Bochon, avocat,
Comercial Química Sarasa SL, con sede in Madrid (Spagna),
ricorrenti in primo grado,
Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da H. Marcos Fraile e B. Driessen, in qualità di agenti, assistiti da N. Tuominen, avocată,
convenuto in primo grado
Commissione europea, rappresentata da M. França, J.‑F. Brakeland e A. Demeneix, in qualità di agenti,
interveniente in primo grado,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, T. von Danwitz e P.G. Xuereb (relatore), giudici,
avvocato generale: E. Tanchev
cancelliere: M. Longar, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 ottobre 2019,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 aprile 2020,
ha pronunciato la seguente
SENTEZA
1 Con la presente impugnazione, la Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 3 maggio 2018, Distillerie Bonollo e a./Consiglio (T‑431/12; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2018:251), con cui il Tribunale ha annullato il regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 del Consiglio, del 26 giugno 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese (GU 2012, L 182, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento controverso»).
2 Con la sua impugnazione incidentale, la Commissione europea chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata o, in subordine, di annullarla nella parte in cui il Tribunale ha imposto al Consiglio dell’Unione europea di adottare i provvedimenti che l’esecuzione di tale sentenza comporta, sebbene il potere di esecuzione rientrerebbe nella competenza esclusiva della Commissione.
Contesto normativo
3 Il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2009, L 343, pag. 51, nonché rettifiche in GU 2010, L 7, pag. 22, e GU 2016, L 44, pag. 20 e GU 2016, L 159, pag. 24; in prosieguo: il «regolamento di base»), che era in vigore alla data di adozione del regolamento controverso, al suo articolo 4, paragrafo 1, così disponeva:
«Ai fini del presente regolamento, si intende per “industria [dell’Unione europea]” il complesso dei produttori di prodotti simili nell’[Unione] o quelli tra di essi le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione maggioritaria, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, della produzione [dell’Unione] totale di tali prodotti (...)».
4 Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, di detto regolamento:
«Un’inchiesta può essere avviata a norma del paragrafo 1 unicamente se previo esame del grado di sostegno o di opposizione alla denuncia espresso dai produttori [dell’Unione] del prodotto simile, è stato accertato che la denuncia è presentata dall’industria [dell’Unione] o per suo conto. La denuncia si considera presentata dall’industria [dell’Unione], o per suo conto, se è sostenuta dai produttori [dell’Unione] che complessivamente realizzano oltre il 50% della produzione totale del prodotto simile attribuibile a quella parte dell’industria [dell’Unione] che ha espresso sostegno od opposizione alla denuncia. L’inchiesta tuttavia non può essere aperta se i produttori [dell’Unione] che hanno espresso un chiaro sostegno alla denuncia effettuano meno del 25% della produzione totale del prodotto simile realizzata dall’industria [dell’Unione]».
5 L’articolo 6, paragrafo 5, di detto regolamento prevedeva quanto segue:
«Le parti interessate, che si sono manifestate a norma dell’articolo 5, paragrafo 10, vengono sentite a condizione che, nel termine fissato dall’avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, presentino una domanda scritta nella quale dimostrino di essere parti in causa che potrebbero essere coinvolte dall’esito del procedimento e di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite».
6 L’articolo 9, paragrafo 4, dello stesso regolamento era del seguente tenore:
«Quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l’esistenza di dumping e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi [dell’Unione] esigono un intervento a norma dell’articolo 21, il Consiglio, deliberando su una proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo, istituisce un dazio antidumping definitivo. La proposta è adottata dal Consiglio a meno che questo non decida a maggioranza semplice di respingerla entro un mese dalla sua presentazione da parte della Commissione. Se è stato istituito un dazio provvisorio, una proposta di misura definitiva deve essere presentata al più tardi un mese prima della scadenza di tale dazio. L’importo del dazio antidumping non deve superare il margine di dumping accertato e dovrebbe essere inferiore a tale margine, qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria [dell’Unione]».
7 L’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, quale modificato dal regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2014, che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure (GU 2014, L 18, pag. 1) così recitava:
«Quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l’esistenza di dumping e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi dell’Unione esigono un intervento a norma dell’articolo 21, la Commissione, deliberando secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15, paragrafo 3, istituisce un dazio antidumping definitivo. Se sono stati istituiti dazi provvisori, la Commissione avvia tale procedura al più tardi un mese prima della loro scadenza.
L’importo del dazio antidumping non deve superare il margine di dumping accertato ma dovrebbe essere inferiore a tale margine, qualora tale importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria dell’Unione».
8 Tale disposizione è ripresa, in termini identici, all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2016/1036 del Parlamento e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21) che procede alla codificazione del regolamento di base quale modificato.
9 Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base:
«In tutte le inchieste relative a riesami o restituzioni svolte a norma del presente articolo la Commissione, se le circostanze non sono cambiate, applica gli stessi metodi impiegati nell’inchiesta conclusa con l’istituzione del dazio, tenendo debitamente conto delle disposizioni dell’articolo 2, in particolare i paragrafi 11 e 12, e dell’articolo 17».
10 L’articolo 21 del regolamento in parola, intitolato «Interesse [dell’Unione]», così recitava:
«1. Per decidere se sia necessario intervenire nell’interesse [dell’Unione] vengono valutati i diversi interessi nel loro complesso, compresi quelli dell’industria [dell’Unione], degli utenti e dei consumatori. Una decisione a norma del presente articolo può essere presa unicamente se tutte le parti hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni a norma del paragrafo 2. Per valutare l’interesse [dell’Unione] viene presa in particolare considerazione l’esigenza di eliminare gli effetti del dumping in termini di distorsioni degli scambi e di ripristinare una concorrenza effettiva. Le misure stabilite in base al dumping e al pregiudizio accertati possono non essere applicate se le autorità, alla luce delle informazioni presentate, concludono che l’applicazione di tali misure non è nell’interesse [dell’Unione].
2. Affinché le autorità possano tener conto, in base a validi elementi, di tutte le osservazioni e informazioni per decidere se l’istituzione delle misure sia nell’interesse [dell’Unione], i denunzianti, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori possono manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione, entro i termini indicati nell’avviso di apertura dell’inchiesta antidumping. Tali informazioni oppure i relativi riassunti sono comunicati alle altre parti citate nel presente articolo, le quali possono esprimersi in merito (...)».
Fatti della causa
11 L’acido tartarico è utilizzato in particolare come additivo alimentare nella produzione del vino e di altre bevande e come agente ritardante nel gesso. Nell’Unione europea e in Argentina, l’acido tartarico L+ è ricavato da sottoprodotti della vinificazione, chiamati fecce di vino. In Cina, l’acido tartarico L+ e l’acido tartarico DL sono ricavati dal benzene. L’acido tartarico ricavato mediante sintesi chimica possiede le stesse caratteristiche fisiche e chimiche ed è destinato ai medesimi usi di base di quello ricavato dai sottoprodotti della vinificazione.
12 La Changmao Biochemical Engineering è un produttore esportatore cinese di acido tartarico. La Distillerie Bonollo SpA, l’Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA, la Distillerie Mazzari SpA, la Caviro Distillerie Srl e la Comercial Química Sarasa SL sono produttori di acido tartarico stabiliti nell’Unione.
13 A seguito di una denuncia relativa a pratiche di dumping nel settore dell’acido tartarico depositata, il 24 settembre 2004, da diversi produttori stabiliti nell’Unione, tra cui l’Industria Chimica Valenzana (ICV), la Distillerie Mazzari e la Comercial Química Sarasa, il 30 ottobre 2004, la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso di apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese (GU 2004, C 267, pag. 4).
14 Il 27 luglio 2005, la Commissione ha emanato il regolamento (CE) n. 1259/2005, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido tartarico originarie della Repubblica popolare cinese (GU 2005, L 200, pag. 73).
15 Il 23 gennaio 2006, il Consiglio ha emanato il regolamento (CE) n. 130/2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido tartarico originarie della Repubblica popolare cinese (GU 2006, L 23, pag. 1).
16 Con tale regolamento, da un lato, il Consiglio ha confermato il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM) concesso dal regolamento n. 1259/2005 alla Changmao Biochemical Engineering e alla Ninghai Organic Chemical Factory, un altro produttore esportatore cinese di acido tartarico, conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1), quale modificato dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005 (GU 2005, L 340, pag. 17), il che ha consentito loro di beneficiare di un trattamento individuale ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, di quest’ultimo. Di conseguenza, il valore normale dei prodotti interessati è stato calcolato sulla base dei loro rispettivi prezzi di vendita effettivamente praticati sul mercato interno.
17 D’altro lato, per quanto riguarda gli altri produttori esportatori cinesi che non beneficiano del TEM, il valore normale è stato calcolato sulla base del prezzo di vendita effettivamente praticato sul mercato interno dei produttori del paese analogo di riferimento, ossia l’Argentina.
18 In applicazione di tali metodi di calcolo, sono stati istituiti dazi antidumping rispettivamente del 10,1% e del 4,7% sui beni prodotti dalla Changmao Biochemical Engineering e dalla Ninghai Organic Chemical Factory, mentre invece agli altri produttori cinesi è stato imposto un dazio antidumping del 34,9%.
19 In seguito alla pubblicazione, il 4 agosto 2010, di un avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU 2010, C 211, pag. 11), la Commissione ha ricevuto, il 27 ottobre 2010, una domanda di riesame di tali misure, presentata dai cinque produttori di acido tartarico dell’Unione, ricorrenti in primo grado. Il 26 gennaio 2011, la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza di dette misure (GU 2011, C 24, pag. 14).
20 Il 9 giugno 2011, tali produttori hanno presentato una domanda di riesame intermedio parziale per quanto concerne i due produttori esportatori cinesi, la Changmao Biochemical Engineering e la Ninghai Organic Chemical Factory, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Un avviso di apertura in tal senso è stato pubblicato dalla Commissione il 29 luglio 2011 (GU 2011, C 223, pag. 16).
21 Il 16 aprile 2012, il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU 2012, L 110, pag. 3), il quale ha mantenuto i dazi antidumping istituiti dal regolamento n. 130/2006.
22 In pari data, la Commissione ha comunicato alle ricorrenti in primo grado un documento di divulgazione finale contenente i fatti e le considerazioni essenziali in base ai quali essa intendeva raccomandare la modifica delle misure antidumping in vigore. Lo stesso giorno, tali parti hanno inviato una richiesta di chiarimenti relativa al calcolo del valore normale, alla quale detta istituzione ha risposto con lettera del 19 aprile 2012.
23 Il 25 aprile 2012, dette parti hanno inviato alla Commissione osservazioni sul documento di divulgazione finale, criticando in particolare il presunto cambiamento del metodo usato per il calcolo del valore normale. Esse hanno inoltre chiesto un’audizione con i rappresentanti della Commissione, svoltasi il 10 maggio 2012, nel corso della quale hanno potuto formulare le loro obiezioni. Esse hanno, inoltre, presentato ulteriori osservazioni scritte il 16 maggio e il 7 giugno 2012.
24 Il 26 giugno 2012, in esito al procedimento di riesame intermedio parziale menzionato al punto 20 della presente sentenza, è stato adottato il regolamento controverso. Con tale regolamento, il Consiglio ha negato alla Changmao Biochemical Engineering e alla Ninghai Organic Chemical Factory il TEM di cui esse avevano beneficiato in precedenza e, dopo aver costruito il valore normale sulla base delle informazioni comunicate da un produttore che aveva collaborato in un paese di riferimento, vale a dire l’Argentina, ha applicato ai prodotti fabbricati da questi due produttori esportatori cinesi dazi antidumping con un’aliquota, rispettivamente, del 13,1% e dell’8,3%.
25 Ritenendo che i dazi antidumping così imposti non fossero sufficientemente elevati per rimediare all’entità del dumping praticato da detti produttori esportatori cinesi e, pertanto, per eliminare il pregiudizio subito dall’industria europea, le ricorrenti in primo grado hanno proposto un ricorso dinanzi al Tribunale diretto all’annullamento del regolamento controverso, su cui quest’ultimo si è pronunciato con la sentenza impugnata.
26 Ritenendo, dal canto suo, che i dazi antidumping imposti dal regolamento controverso fossero troppo elevati, la Changmao Biochemical Engineering ha anch’essa proposto un ricorso dinanzi al Tribunale al fine di ottenere l’annullamento di tale regolamento nella parte in cui la riguarda. Con sentenza del 1º giugno 2017, Changmao Biochemical Engineering/Consiglio (T‑442/12, EU:T:2017:372), il Tribunale ha accolto il quinto motivo di ricorso, di natura procedurale, invocato dalla Changmao Biochemical Engineering. Esso ha pertanto annullato il regolamento controverso nella parte in cui si applicava ad essa, con la motivazione che, avendo rifiutato di comunicarle le informazioni sulla differenza di prezzi tra l’acido tartarico DL e l’acido tartarico L+, differenza che costituiva uno degli elementi fondamentali del calcolo del valore normale dell’acido DL, il Consiglio e la Commissione avevano violato i diritti della difesa, nonché l’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di base. Detta sentenza del Tribunale non è stata oggetto di impugnazione.
27 Nel suo avviso concernente tale sentenza (GU 2017, C 296, pag. 16; in prosieguo: l’«avviso del 7 settembre 2017»), la Commissione, per quanto riguarda la portata della riapertura del procedimento di dumping, da un lato, ha indicato che «la procedura che sottende [il regolamento controverso] [poteva] essere ripresa esattamente dal punto in cui si è verificata l’illegittimità. Nel conformarsi alla sentenza del Tribunale del 1° giugno 2017, la Commissione [aveva] quindi la possibilità di correggere gli aspetti del procedimento che [avevano] determinato l’annullamento, lasciando invariate le parti non interessate dalla sentenza». D’altro lato, essa ha precisato «che rimangono valide le conclusioni raggiunte nel [regolamento controverso] che non [erano] state impugnate entro i termini stabiliti per un ricorso o che [erano] impugnate ma respinte nella sentenza del Tribunale o che non [erano] state esaminate dal Tribunale e quindi non [avevano] condotto all’annullamento del [regolamento controverso]». Tale istituzione ha peraltro rilevato che «[t]ale riapertura [era] limitata all’esecuzione della sentenza del Tribunale per quanto riguarda la società Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd. (…) [e] non [aveva] effetti su altre inchieste. Il regolamento di esecuzione [n. 349/2012] [era] pertanto ancora applicabile in relazione al produttore esportatore interessato».
28 In parallelo, la Commissione ha intrapreso nuove iniziative ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, sfociate nell’adozione, in data 28 giugno 2018, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/921 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 (GU 2018, L 164, pag. 14). Con tale regolamento, la Commissione ha segnatamente mantenuto ad un’aliquota del 10,1% il dazio antidumping imposto alla Changmao Biochemical Engineering dal regolamento n. 349/2012. Essa ha inoltre precisato, al punto 58 di detto regolamento, contenuto nella sezione 2.1.4 di quest’ultimo, destinata al calcolo del margine di dumping della Changmao Biochemical Engineering, che, «poiché il termine per proporre ricorso contro tale sentenza non è ancora scaduto, al momento non è possibile trarre conclusioni definitive su tale base».
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
29 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 settembre 2012, le ricorrenti in primo grado hanno proposto un ricorso volto all’annullamento del regolamento controverso.
30 Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 giugno 2015, il Consiglio ha sollevato un’eccezione di irricevibilità fondata sulla carenza di legittimazione e di interesse ad agire delle ricorrenti in primo grado, la quale è stata riunita al merito dal Tribunale con ordinanza del 20 luglio 2016.
31 Con decisione del 9 settembre 2016 e con ordinanza del 15 settembre 2016, il presidente della Sesta Sezione del Tribunale ha ammesso i rispettivi interventi della Commissione e della Changmao Biochemical Engineering, precisando che, poiché le loro domande di intervento erano state depositate dopo la scadenza del termine impartito a tal fine, esse sarebbero state autorizzate a presentare le proprie osservazioni durante la fase orale, sulla base della relazione d’udienza che sarebbe stata loro comunicata.
32 A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti in primo grado hanno dedotto cinque motivi, vertenti, il primo, sulla violazione dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base a causa del cambiamento del metodo usato per calcolare il valore normale, i motivi da secondo a quarto, sul ricorso erroneo a un valore normale costruito e su modalità non corrette di costruzione di tale valore e, infine, il quinto, sulla violazione dei diritti della difesa e dell’obbligo di motivazione.
33 Con il primo motivo, le ricorrenti in primo grado sostenevano che il Consiglio, avendo modificato il metodo usato per calcolare il valore normale senza che ciò fosse giustificato da un cambiamento di circostanze, vale a dire avendo «costruito» il valore normale usato per calcolare il margine di dumping dei due produttori esportatori cinesi interessati dall’inchiesta di riesame intermedio parziale, anziché utilizzare «i prezzi di vendita sul mercato interno effettivamente praticati nel paese di riferimento», come aveva fatto nei confronti di tutti gli altri produttori che non beneficiavano del TEM durante il procedimento iniziale, aveva violato tale articolo 11, paragrafo 9.
34 Il Tribunale, dopo aver respinto l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio, ha accolto il primo motivo e ha annullato il regolamento controverso su tale base, senza pronunciarsi sugli altri motivi.
35 Su richiesta delle ricorrenti in primo grado esso ha mantenuto il dazio antidumping istituito dal regolamento controverso per quanto riguarda la Ninghai Organic Chemical Factory fino a che la Commissione e il Consiglio non avessero adottato i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza impugnata comporta. Per quanto riguarda la Changmao Biochemical Engineering, il Tribunale ha considerato, in sostanza, che, a causa dell’annullamento del regolamento controverso pronunciato con la sentenza del 1º giugno 2017, Changmao Biochemical Engineering/Consiglio (T‑442/12, EU:T:2017:372), tale dazio non potesse essere mantenuto nei confronti di tale società.
Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte
36 Con la sua impugnazione, la Changmao Biochemical Engineering chiede che la Corte voglia:
- annullare la sentenza impugnata e
- condannare le ricorrenti in primo grado a sopportare le spese da essa sostenute e che sono afferenti al procedimento di impugnazione e di primo grado.
37 La Distillerie Bonollo, l’Industria Chimica Valenzana (ICV), la Distillerie Mazzari e la Caviro Distillerie (in prosieguo, congiuntamente: le «Distillerie Bonollo e a.») chiedono che la Corte voglia:
- respingere l’impugnazione nella sua interezza in quanto irricevibile e, in ogni caso, in quanto infondata, e
- condannare la Changmao Biochemical Engineering e qualsiasi interveniente a sopportare le spese da esse sostenute nel procedimento di impugnazione e di primo grado.
38 Il Consiglio chiede che la Corte voglia:
- respingere l’impugnazione e
- condannare la Changmao Biochemical Engineering alle spese relative al procedimento di impugnazione.
39 La Commissione chiede che la Corte voglia:
- respingere l’impugnazione in quanto irricevibile e, in ogni caso, in quanto infondata, e
- condannare la Changmao Biochemical Engineering alle spese.
40 Con la sua impugnazione incidentale, la Commissione, sostenuta dal Consiglio, chiede che la Corte voglia:
- annullare la sentenza impugnata;
- dichiarare irricevibili i primi quattro motivi del ricorso di primo grado;
- respingere il quinto motivo del ricorso di primo grado in quanto infondato o, in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca su tale motivo,
- in ulteriore subordine, annullare la sentenza impugnata nella parte in cui autorizza il Consiglio ad adottare i provvedimenti che la sua esecuzione comporta, e
- condannare le Distillerie Bonollo e a. alle spese.
41 La Changmao Biochemical Engineering chiede che la Corte voglia:
- annullare la sentenza impugnata;
- dichiarare irricevibili i primi quattro motivi del ricorso di primo grado;
- respingere il quinto motivo del ricorso di primo grado in quanto infondato o, in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca su tale motivo, e
- condannare le Distillerie Bonollo e a. alle spese.
42 Le Distillerie Bonollo e a. chiedono che la Corte voglia:
- respingere la seconda parte del primo motivo dell’impugnazione incidentale in quanto, in via principale, irricevibile o, in subordine, infondata o inoperante;
- respingere gli altri motivi dell’impugnazione incidentale in quanto infondati o inoperanti, e
- condannare la Commissione a sopportare le spese da esse sostenute nell’ambito del presente procedimento, nonché quelle relative ad un eventuale rinvio dinanzi al Tribunale.
Sull’impugnazione incidentale
43 L’impugnazione incidentale proposta dalla Commissione mira, in via principale, a contestare la ricevibilità del ricorso di primo grado, il che costituisce una questione preliminare a quelle relative al merito sollevate nell’impugnazione principale. È quindi opportuno esaminarla per prima.
44 A sostegno della sua impugnazione incidentale, la Commissione, sostenuta dal Consiglio, deduce due motivi. Il primo motivo, dedotto in via principale, riguarda, da un lato, l’errore di diritto commesso dal Tribunale per aver considerato ricevibili i quattro motivi di merito dedotti dalle ricorrenti in primo grado e, pertanto, il ricorso nel suo complesso e, dall’altro, la domanda della Commissione di respingere in quanto infondato il quinto motivo, di ordine procedurale, che era stato dedotto da queste ultime dinanzi al Tribunale. Il secondo motivo, dedotto in subordine, verte sull’errore di diritto commesso dal Tribunale in quanto, con la formulazione utilizzata al punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata, esso ha autorizzato il Consiglio ad adottare i provvedimenti che l’esecuzione di tale sentenza comporta, sebbene la Commissione disponesse di una competenza esclusiva a tal fine.
Sul primo motivo dell’impugnazione incidentale
45 Il primo motivo si compone di due parti. Con la prima parte di esso, la Commissione ritiene che il Tribunale abbia proceduto ad un’interpretazione estensiva del requisito secondo il quale l’atto di cui il ricorrente chiede l’annullamento lo deve «riguard[are] direttamente», requisito sancito dall’articolo 263, quarto comma, TFUE. Con la seconda parte di tale motivo, la Commissione fa valere, in sostanza, che occorre respingere in quanto infondato il quinto motivo di ricorso dedotto dalle ricorrenti in primo grado dinanzi al Tribunale, relativo alla violazione dei diritti della difesa e ad un difetto di motivazione.
Sulla prima parte del primo motivo, vertente sull’errore di diritto commesso dal Tribunale nell’interpretazione del requisito relativo all’«incidenza diretta» ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE
- Argomenti delle parti
46 Con la prima parte di tale motivo, vertente sui punti da 51 a 73 della sentenza impugnata, la Commissione addebita, in sostanza, al Tribunale di aver ritenuto che il regolamento controverso riguardasse direttamente le ricorrenti in primo grado, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.
47 In primo luogo, la Commissione rileva che la valutazione del Tribunale di cui al punto 51 della sentenza impugnata, secondo cui, «contrariamente a quanto sostengono il Consiglio e la Commissione, un’interpretazione restrittiva del requisito dell’incidenza diretta sulla situazione giuridica delle ricorrenti non può essere accolta», deve essere considerata in prospettiva con quella di cui al punto 93 di tale sentenza, secondo la quale la condizione secondo cui una persona può presentare un ricorso contro un regolamento solo qualora essa sia interessata non solo direttamente ma anche individualmente da tale atto «deve essere interpretato alla luce del principio di una tutela giurisdizionale effettiva». Da una lettura congiunta di tali punti risulterebbe che il Tribunale si è fondato su quest’ultimo principio per interpretare estensivamente il requisito relativo all’«incidenza diretta». Orbene, una siffatta interpretazione, da un lato, sarebbe in contraddizione con la giurisprudenza della Corte in materia di ricevibilità, in particolare con la sentenza del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio (C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punto 97 e giurisprudenza ivi citata), e, dall’altro, comporterebbe una modifica dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, che violerebbe la competenza esclusiva a tal riguardo attribuita al potere costituente dell’Unione. Peraltro, a giudizio della Commissione, l’interpretazione adottata dalla Corte nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione, Commissione/Scuola Elementare Maria Montessori e Commissione/Ferracci (da C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873), della condizione relativa al fatto di essere direttamente interessati non può essere applicata nel caso di specie, a causa, principalmente, delle rilevanti differenze tra il settore degli aiuti di Stato e quello dell’antidumping in cui rientrano, rispettivamente, le due cause citate.
48 In secondo luogo, la Commissione ritiene che non occorra mitigare il requisito dell’«incidenza diretta» nel senso di esigere che il ricorrente sia semplicemente interessato materialmente dall’atto di cui chiede l’annullamento. Occorrerebbe pertanto attenersi alla costante giurisprudenza in forza della quale è necessario che l’atto dell’Unione impugnato produca effetti sulla situazione giuridica del ricorrente. Orbene, a suo avviso, per poter ritenere che il regolamento controverso produca effetti sulla situazione giuridica delle ricorrenti in primo grado, esso deve conferire a queste ultime un diritto sostanziale, sotto forma di un diritto soggettivo all’istituzione di dazi antidumping di uno specifico livello. La Commissione ritiene, al riguardo, che la sentenza impugnata sia viziata da una motivazione contraddittoria in quanto il Tribunale ha riconosciuto, al punto 63 della sentenza impugnata, che le ricorrenti in primo grado non beneficiavano di un diritto soggettivo all’istituzione di dazi antidumping di uno specifico livello, pur basando la ricevibilità dei motivi di merito sul rilievo, di cui al punto 59 di tale sentenza, che esse avevano cercato di ottenere che la Commissione e il Consiglio adottassero misure adeguate per controbilanciare il dumping all’origine del pregiudizio da esse subito.
49 Secondo la Commissione, tale constatazione può costituire oggetto di due interpretazioni. Da un lato, il Tribunale potrebbe aver supposto che le ricorrenti in primo grado godessero di un diritto sostanziale ad ottenere un determinato risultato dell’inchiesta, sotto forma di un livello preciso di protezione tariffaria, sebbene l’articolo 21 del regolamento di base non istituisca affatto un siffatto diritto.
50 Dall’altro, tale constatazione potrebbe essere interpretata nel senso che lascia intendere che il Tribunale aveva supposto che le ricorrenti in primo grado godessero di un diritto sostanziale più ampio ad un’applicazione corretta delle disposizioni del regolamento di base, considerato non solo sotto il profilo procedurale ma anche nel merito, nei limiti in cui si poteva ritenere che i loro interessi fossero stati lesi. Tuttavia, secondo la Commissione, non sussisterebbe alcun motivo per concedere all’industria dell’acido tartarico dell’Unione un siffatto diritto sostanziale ad ottenere la corretta applicazione del regolamento di base al fine di poter difendere i loro interessi, dato che tale regolamento non garantirebbe a una categoria particolare di operatori del mercato il diritto di ottenere un determinato risultato.
51 In terzo e ultimo luogo, la Commissione ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto, al punto 59 della sentenza impugnata, nel ritenere che le ricorrenti in primo grado fossero direttamente interessate dal regolamento controverso in quanto le misure adottate in esito al procedimento di riesame intermedio parziale erano destinate a controbilanciare il «pregiudizio di cui [erano] vittime in quanto produttori concorrenti operanti sullo stesso mercato», sebbene il regolamento controverso non contenga alcuna conclusione quanto al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Infatti, le conclusioni relative a tale pregiudizio sarebbero contenute non nel regolamento controverso, bensì nel regolamento n. 349/2012, il quale non era stato esaminato nell’ambito della presente controversia. Orbene, secondo la Commissione, la questione se il regolamento controverso incidesse direttamente sulla situazione giuridica delle ricorrenti in primo grado doveva essere esaminata alla luce degli effetti giuridici dello stesso regolamento controverso e non di atti anteriori aventi un nesso con tale regolamento. Decidere diversamente creerebbe una «presunzione di incidenza diretta» per tutti gli atti giuridici tra loro collegati, sebbene siffatta presunzione non sia prevista dal Trattato FUE.
52 Il Consiglio e la Changmao Biochemical Engineering condividono l’argomentazione della Commissione. Il Consiglio rileva, inoltre, che un regolamento che istituisce dazi antidumping nei confronti di produttori esportatori stabiliti al di fuori dell’Unione non è idoneo a produrre effetti giuridici nei confronti dei produttori dell’Unione, in quanto questi ultimi non versano dazi antidumping.
53 Le Distillerie Bonollo e a. ritengono che la prima parte di tale motivo sia infondata.
- Giudizio della Corte
54 Occorre ricordare che la ricevibilità di un ricorso proposto da una persona fisica o giuridica contro un atto di cui essa non è destinataria, a norma dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, è subordinata alla condizione che alla medesima persona sia riconosciuta la legittimazione ad agire, la quale si presenta in due ipotesi. Da un lato, un tale ricorso può essere proposto a condizione che detto atto la riguardi direttamente e individualmente. Dall’altro, tale persona può proporre ricorso contro un atto regolamentare che non comporti misure di esecuzione se quest’ultimo la riguarda direttamente (sentenza del 18 ottobre 2018, Internacional de Productos Metálicos/Commissione, C‑145/17 P, EU:C:2018:839, punto 32 e giurisprudenza citata).
55 Le condizioni di ricevibilità previste da tale disposizione devono essere interpretate alla luce del diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva, quale sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, senza tuttavia giungere ad escludere l’applicazione di tali condizioni, espressamente previste dal Trattato FUE (sentenza del 28 aprile 2015, T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, punto 44 nonché giurisprudenza ivi citata).
56 Il Tribunale, dopo aver verificato, ai punti da 47 a 93 della sentenza impugnata, se le ricorrenti in primo grado disponessero, conformemente all’articolo 263, quarto comma, TFUE, della legittimazione ad agire contro il regolamento controverso, ha ritenuto, al punto 94 di quest’ultimo, che esse fossero direttamente ed individualmente interessate da tale regolamento.
57 Con il primo motivo della sua impugnazione incidentale, la Commissione afferma, in sostanza, che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il ricorso proposto dalle ricorrenti in primo grado fosse ricevibile, mentre invece tali parti, a suo avviso, non erano direttamente interessate da detto regolamento.
58 A tal riguardo, va ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, la condizione secondo cui una persona fisica o giuridica dev’essere direttamente interessata dalla misura oggetto del ricorso richiede la sussistenza di due criteri cumulativi, ossia che la misura contestata, da un lato, produca direttamente effetti sulla situazione giuridica di tale persona e, dall’altro, non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari incaricati della sua attuazione, la quale deve avere carattere meramente automatico e derivare dalla sola normativa dell’Unione, senza intervento di altre norme intermedie (sentenza del 5 novembre 2019, BCE e a./Trasta Komercbanka e a., C‑663/17 P, C‑665/17 P e C‑669/17 P, EU:C:2019:923, punto 103 nonché giurisprudenza ivi citata).
59 Nel caso di specie, come risulta dal punto 50 della sentenza impugnata, gli Stati membri, incaricati dell’attuazione del regolamento controverso, non disponevano di alcun margine di discrezionalità riguardo all’aliquota del dazio antidumping da esso fissata e all’imposizione di tale aliquota ai prodotti interessati. Pertanto, il Tribunale ha correttamente ritenuto che il secondo criterio fosse soddisfatto.
60 In occasione dell’esame del primo criterio, il Tribunale, ai punti da 55 a 58 della sentenza impugnata, ha richiamato la giurisprudenza pertinente della Corte, tra cui, in particolare, la sentenza del 20 marzo 1985, Timex/Consiglio e Commissione (264/82, EU:C:1985:119), che riguardava una situazione analoga a quella del caso di specie, in cui la Corte ha dichiarato che la ricorrente in questione in tale causa, ossia un produttore europeo che riteneva che i dazi antidumping imposti ai suoi concorrenti non fossero sufficientemente elevati, era direttamente interessata dal regolamento di cui chiedeva l’annullamento. Al punto 59 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che «il regolamento [controverso] pone fine al procedimento di riesame intermedio parziale, avviato su domanda delle ricorrenti [in primo grado], modificando i dazi antidumping applicabili alle importazioni dei due produttori esportatori cinesi. Con la loro domanda di riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, le ricorrenti [in primo grado] miravano infatti ad ottenere dalla Commissione e dal Consiglio l’adozione di misure adeguate per controbilanciare il dumping all’origine del pregiudizio da esse subito. Nella misura in cui sono all’origine del procedimento di riesame intermedio parziale e le misure adottate in esito a tale procedimento erano destinate a controbilanciare il dumping all’origine del pregiudizio di cui sono vittime in quanto produttori concorrenti operanti sullo stesso mercato, le ricorrenti sono direttamente interessate dal regolamento [controverso]».
61 Per quanto riguarda la valutazione del pregiudizio lamentato dalle ricorrenti in primo grado, il Tribunale ha precisato che il regolamento di esecuzione n. 349/2012 menzionava una riduzione della quota di mercato dei produttori dell’Unione di oltre 7 punti percentuali tra il 2007 e il 2010 nonché una riduzione del 28% del livello di occupazione durante lo stesso periodo. Inoltre, esso ha constatato che dai considerando n. 62 e 80 di tale regolamento di esecuzione risultava chiaramente che il volume delle importazioni nell’Unione dei prodotti in questione provenienti dai due produttori esportatori cinesi oggetto di misure antidumping aveva raggiunto una quota di mercato superiore al 12% nel 2010 e che l’industria dell’Unione restava vulnerabile agli effetti pregiudizievoli del dumping. Infine, dopo aver sottolineato che lo stesso Consiglio aveva riconosciuto che il regolamento controverso non rimetteva in discussione le conclusioni di cui al regolamento di esecuzione n. 349/2012 per quanto concerne l’esistenza di un notevole pregiudizio subito dall’industria dell’Unione nonché l’esistenza di un nesso di causalità tra le importazioni di provenienza cinese, ivi comprese quelle dei due produttori esportatori cinesi in questione, e detto pregiudizio, il Tribunale ha ritenuto che non si potesse negare che le ricorrenti in primo grado subissero gli effetti negativi gravi derivanti dalle pratiche di dumping che il regolamento controverso mirava ad eliminare.
62 La questione della ricevibilità del ricorso sollevata dalla Commissione nell’ambito della prima parte del primo motivo dell’impugnazione incidentale deve essere esaminata alla luce del sistema istituito dal regolamento di base e della natura delle misure antidumping previste da quest’ultimo, sotto il profilo delle disposizioni dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.
63 Risulta da una giurisprudenza costante della Corte che, sebbene i regolamenti che istituiscono dazi antidumping su un prodotto abbiano, per la loro natura e per la loro portata, carattere normativo, in quanto si applicano alla generalità degli operatori economici interessati, non è escluso che essi possano riguardare direttamente ed individualmente alcuni di loro, in particolare, a determinate condizioni, i produttori di detto prodotto (v., in tal senso, sentenza del 30 settembre 2003, Eurocoton e a./Consiglio, C‑76/01 P, EU:C:2003:511, punto 73 e giurisprudenza ivi citata). A tal riguardo, occorre esaminare, in particolare, il ruolo del produttore ricorrente nell’ambito del procedimento antidumping e la sua posizione sul mercato oggetto della normativa impugnata (sentenza del 20 marzo 1985, Timex/Consiglio e Commissione, 264/82, EU:C:1985:119, punto 12).
64 La Corte ha peraltro dichiarato che siffatti regolamenti possono anche riguardare direttamente e individualmente, tra l’altro, quelle tra le imprese produttrici che possono dimostrare di essere state individuate negli atti della Commissione o del Consiglio o prese in considerazione nelle indagini preparatorie (sentenza del 15 febbraio 2001, Nachi Europe, C‑239/99, EU:C:2001:101, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).
65 A tal riguardo, occorre ricordare che l’importo del dazio antidumping deve essere calcolato con riferimento alle conclusioni cui la Commissione o il Consiglio sono giunti in seguito all’esame relativo alla determinazione dell’esistenza di un pregiudizio, ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base. Tale constatazione è corroborata, come già dichiarato dalla Corte, dalla formulazione dell’articolo 9, paragrafo 4, di tale regolamento, nella parte in cui riguarda, nella sua prima frase, il «dumping e [il] conseguente pregiudizio» (sentenza del 27 marzo 2019, Canadian Solar Emea e a./Consiglio, C‑236/17 P, EU:C:2019:258, punti 169 e 170).
66 Pertanto, al fine di stabilire il dazio antidumping, la Commissione determina, in applicazione dell’ultima disposizione menzionata al punto precedente, non solo il margine di dumping, ma anche il margine di pregiudizio, il quale è calcolato rispetto ad un importo di dazio antidumping idoneo a porre fine al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Tale calcolo consente di imporre un dazio antidumping sulla base non già del margine di dumping, bensì del margine di pregiudizio dell’industria dell’Unione, se quest’ultimo è inferiore al primo - conformemente alla regola del dazio inferiore a cui rinvia anche l’avvocato generale al paragrafo 93 delle sue conclusioni.
67 Una volta stabilito l’importo del dazio antidumping, occorre altresì valutare, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 98 delle sue conclusioni, se l’imposizione di tale dazio sia giustificata alla luce dell’interesse dell’Unione. Infatti, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l’esistenza di dumping e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi dell’Unione esigono un intervento a norma dell’articolo 21 di tale regolamento, viene imposto un dazio antidumping definitivo (v., in tal senso, sentenza del 30 settembre 2003, Eurocoton e a./Consiglio, C‑76/01 P, EU:C:2003:511, punto 90).
68 Occorre ricordare, a tal riguardo, che l’articolo 21, paragrafo 1, del suddetto regolamento impone alle istituzioni dell’Unione, chiamate a determinare se sia nell’interesse dell’Unione adottare o prorogare misure antidumping, di valutare i diversi interessi nel loro complesso, compresi quelli dell’industria dell’Unione nonché quelli degli utenti e dei consumatori, prendendo in particolare considerazione l’esigenza di eliminare gli effetti del dumping in termini di distorsioni degli scambi e di ripristinare una concorrenza effettiva. Una determinazione del genere può essere compiuta unicamente se tutte le parti hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni ai sensi del paragrafo 2 di detto articolo (sentenza del 15 giugno 2017, T.KUP, C‑349/16, EU:C:2017:469, punto 42).
69 Inoltre, la Corte ha dichiarato, ai punti 25 e 31 della sentenza del 4 ottobre 1983, Fediol/Commissione (191/82, EU:C:1983:259), che il regolamento relativo alla difesa contro le pratiche di dumping e la concessione di sovvenzioni, oggetto della causa che ha dato luogo a tale sentenza, riconosceva l’esistenza di un interesse legittimo dei produttori dell’Unione all’istituzione di misure antidumping e che definiva, a loro favore, taluni precisi diritti di natura procedurale. Pertanto, quando sono lesi da pratiche di dumping da parte dei paesi non membri dell’Unione, detti produttori dispongono di un legittimo interesse alla proposizione di un’azione difensiva dell’Unione e, pertanto, dev’essere loro riconosciuto un diritto di ricorso in base alla posizione giuridica loro conferita da tale regolamento.
70 Peraltro, dalla giurisprudenza risulta che, nell’ambito di una controversia relativa alla validità di un regolamento che istituisce un dazio antidumping come il regolamento controverso, la Corte ha già rilevato che si deve ritenere che abbiano, in linea di principio, un interesse alla soluzione della controversia non solo le imprese cui sia stato imposto un dazio antidumping particolare e quelle che importano il prodotto interessato da detto regolamento che devono, a tale titolo, versare un dazio antidumping specifico, ma anche le imprese che sono state considerate dalla Commissione come facenti parte dell’industria dell’Unione presa in considerazione nel regolamento che istituisce dazi antidumping definitivi e che hanno partecipato attivamente al procedimento amministrativo sfociato nell’adozione di tale regolamento. Infatti, nei limiti in cui tale regolamento è adottato in seguito all’accertamento di un pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, si deve considerare che siffatte imprese possono essere lese da un eventuale annullamento del regolamento di cui trattasi [v., per analogia, ordinanza del presidente della Corte del 13 ottobre 2016, Commissione/Xinyi PV Products (Anhui) Holdings, C‑301/16 P, non pubblicata, EU:C:2016:796, punti 12 e 13].
71 Nel caso di specie, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 63 della presente sentenza, occorre prendere in considerazione, in primo luogo, il fatto che le ricorrenti in primo grado hanno svolto un ruolo importante in tutte le fasi del procedimento amministrativo che ha condotto all’adozione del regolamento controverso. Come risulta dai punti da 13 a 24 della presente sentenza, tali parti sono state all’origine tanto della denuncia iniziale presentata alla Commissione, che aveva segnalato le pratiche di dumping nel settore dell’acido tartarico, quanto delle domande di riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di acido tartarico originario della Cina e di riesame intermedio parziale nei confronti della Changmao Biochemical Engineering e della Ninghai Organic Chemical Factory che hanno portato, rispettivamente, all’adozione del regolamento n. 349/2012 e del regolamento controverso. Inoltre, come rilevato ai punti 22 e 23 di tale sentenza, nell’ambito delle inchieste avviate dalla Commissione a seguito di tali domande di riesame, dette parti, nella loro qualità di produttori dell’Unione, sono state sentite nelle loro osservazioni sia scritte che orali e hanno ricevuto delucidazioni da parte della Commissione in merito alla loro richiesta di chiarimenti relativa al calcolo del valore normale.
72 In tale contesto, per quanto riguarda la posizione delle ricorrenti in primo grado sul mercato interessato dal regolamento controverso, come risulta dal punto 87 della sentenza impugnata, esse sono rappresentative dell’industria dell’Unione, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. Peraltro, tra di esse figura il principale produttore di acido tartarico dell’Unione, vale a dire la Distillerie Mazzari. Pertanto, occorre rilevare che queste stesse parti sono state interessate dalle indagini preparatorie, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 63 della presente sentenza, a causa del loro contributo significativo nell’ambito del procedimento amministrativo che ha condotto all’adozione del regolamento controverso.
73 In secondo luogo, dal considerando 2 del regolamento controverso risulta che le ricorrenti in primo grado sono identificate nominativamente in tale regolamento, in quanto produttori dell’Unione che hanno presentato una domanda di riesame intermedio. Peraltro, come risulta dai considerando 1 e 8 del regolamento n. 1259/2005, la maggior parte di esse lo è stata sin dalla fase più precoce del procedimento. Inoltre, occorre constatare che tali parti sono state qualificate, come risulta dal punto 1.2 di quest’ultimo regolamento, come «parti interessate dal procedimento» o «parti interessate». A tal riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento di base, tali parti possono, su richiesta, essere sentite, a condizione che dimostrino di essere effettivamente parti potenzialmente interessate dall’esito del procedimento e che vi siano ragioni particolari per sentirle. Nel caso di specie, poiché, come sottolineato al punto 71 della presente sentenza, le ricorrenti in primo grado sono state sentite nel corso del procedimento amministrativo che ha condotto all’adozione del regolamento controverso, esse sono state considerate come parti potenzialmente interessate dall’esito del procedimento.
74 In terzo luogo, occorre rilevare che queste stesse parti sono state interessate dalle indagini preparatorie, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 64 della presente sentenza, anche a causa del fatto che il dazio antidumping istituito da tale regolamento è stato determinato con riferimento alla loro situazione particolare sul mercato oggetto di tale regolamento e al pregiudizio che esse hanno subito a seguito delle pratiche di dumping che il regolamento controverso mirava ad eliminare.
75 Infatti, come risulta dai considerando da 53 a 82 del regolamento n. 1259/2005, le cui conclusioni sono state confermate al considerando 27 del regolamento n. 130/2006, in seguito all’esame relativo all’incidenza delle importazioni oggetto del dumping accertato sull’industria dell’Unione, si è concluso che detta industria aveva subito un pregiudizio notevole, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di base. La Commissione ha poi ritenuto, ai considerando da 115 a 118 del regolamento n. 1259/2005, che l’istituzione di misure provvisorie fosse necessaria per impedire che le importazioni in dumping arrecassero un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione e che tali misure dovessero essere istituite ad un livello sufficiente per eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole. Tali considerazioni sono state confermate dal Consiglio al punto 39 del regolamento n. 130/2006.
76 Poiché il dazio antidumping di cui trattasi era stato stabilito in funzione del margine del pregiudizio che le importazioni oggetto del dumping accertato aveva comportato per l’industria dell’Unione, di cui le ricorrenti in primo grado erano rappresentative, e tali parti subivano gli effetti negativi gravi derivanti dalle pratiche di dumping che il regolamento controverso mirava ad eliminare, si deve considerare che dette parti avevano un interesse legittimo, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 69 della presente sentenza, alla proposizione di un’azione difensiva dell’Unione, e che pertanto ad esse doveva essere riconosciuto un diritto di ricorso in base alla posizione giuridica loro conferita dal regolamento di base.
77 Pertanto, il Tribunale non ha errato nel considerare, ai punti da 49 a 59 della sentenza impugnata, che, poiché le ricorrenti in primo grado erano all’origine del procedimento di riesame intermedio parziale e le misure adottate in esito a tale procedimento erano destinate a controbilanciare il dumping all’origine del pregiudizio di cui erano vittime in quanto produttori concorrenti dell’Unione operanti sullo stesso mercato dei due produttori esportatori cinesi considerati dal regolamento controverso, quest’ultimo produceva direttamente effetti sulla loro situazione giuridica.
78 Tale valutazione non può essere rimessa in discussione dagli argomenti fatti valere dalla Commissione e dal Consiglio, quali esposti ai punti da 47 a 52 della presente sentenza.
79 In primo luogo, per quanto riguarda l’argomento che la Commissione trae dal fatto che il Tribunale si sarebbe basato sul principio della tutela giurisdizionale effettiva per estendere il requisito relativo all’«incidenza diretta», ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, è sufficiente constatare che solo ad abundantiam il Tribunale ha fatto riferimento a tale principio, al punto 93 della sentenza impugnata.
80 Orbene, conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, gli argomenti diretti contro un punto della motivazione della sentenza impugnata che presenta un carattere sovrabbondante, anche supponendoli fondati, non sono idonei a determinare l’annullamento di tale sentenza (sentenza del 19 aprile 2007, UAMI/Celltech, C‑273/05 P, EU:C:2007:224, punto 56).
81 Ne consegue che tale primo argomento dev’essere respinto in quanto inoperante.
82 In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento della Commissione secondo cui il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel considerare che il regolamento controverso riguardava direttamente le ricorrenti in primo grado per il solo fatto che tale regolamento produceva effetti sulla loro situazione materiale, occorre ricordare che, come rilevato ai punti da 71 a 77 della presente sentenza, detto regolamento incide su tali parti a causa non solo della loro situazione materiale, ma anche della loro situazione giuridica nell’ambito del procedimento che ha portato all’adozione del regolamento controverso.
83 Tale argomento deve pertanto essere respinto in quanto infondato.
84 Peraltro, alla luce del fatto che, da un lato, nel caso di specie, il criterio relativo all’«incidenza diretta», ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, è stato inteso alla luce del sistema istituito dal regolamento di base e della natura delle misure antidumping previste da quest’ultimo, come risulta dai punti da 62 a 77 della presente sentenza, l’argomento della Commissione relativo all’eventuale trasposizione, nel settore dell’antidumping, dell’approccio seguito dalla Corte nei confronti di tale criterio, nella sentenza del 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione, Commissione/Scuola Elementare Maria Montessori e Commissione/Ferracci (da C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873), adottato nel settore degli aiuti di Stato è, in ogni caso, inoperante.
85 D’altro lato, poiché è stato dimostrato, come risulta dai punti da 71 a 77 e 82 della presente sentenza, che il regolamento controverso incide sulla situazione giuridica delle ricorrenti in primo grado, devono parimenti essere respinti in quanto inoperanti sia l’argomento della Commissione relativo all’asserita necessità, per tale regolamento, di conferire a tali parti un diritto sostanziale, sotto forma di un diritto soggettivo all’istituzione dei dazi antidumping di uno specifico livello, sia l’argomento del Consiglio in forza del quale detto regolamento non può produrre effetti sulla situazione giuridica delle parti medesime, in quanto esse non versano dazi antidumping sul prodotto di cui trattasi.
86 In terzo luogo, erroneamente la Commissione ritiene che il pregiudizio subito dalle ricorrenti in primo grado fosse stato valutato non nel regolamento controverso, bensì nel regolamento n. 349/2012, il quale non era stato esaminato nell’ambito della presente controversia. Infatti, è sufficiente constatare che emerge dai punti da 86 a 89 della sentenza impugnata che il Consiglio ha ammesso, durante il procedimento dinanzi al Tribunale, che il regolamento controverso, adottato due mesi dopo il regolamento n. 349/2012, non rimetteva in questione gli accertamenti contenuti in tale regolamento, relativi all’esistenza tanto di un pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione quanto del nesso di causalità tra le importazioni provenienti dalla Cina, ivi comprese quelle dei due produttori esportatori cinesi di cui trattasi, e detto pregiudizio.
87 Di conseguenza, siffatto argomento della Commissione deve essere respinto in quanto infondato.
88 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre respingere la prima parte del primo motivo dedotto dalla Commissione nella sua impugnazione incidentale in quanto, in parte, inoperante e, in parte, infondata.
Sulla seconda parte del primo motivo, vertente sulla domanda della Commissione volta al rigetto, in quanto infondato, del quinto motivo di ordine procedurale dedotto dinanzi al Tribunale.
- Argomenti delle parti
89 Con la seconda parte del primo motivo, la Commissione, sostenuta dal Consiglio e dalla Changmao Biochemical Engineering, fa valere, in sostanza, che, nell’ipotesi in cui la Corte decidesse di accogliere la prima parte di tale motivo dell’impugnazione incidentale e di annullare su tale base la sentenza impugnata, occorrerebbe respingere in quanto infondato il quinto motivo dedotto dalle ricorrenti in primo grado dinanzi al Tribunale, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e su un difetto di motivazione.
90 Le Distillerie Bonollo e a. contestano la ricevibilità della domanda della Commissione diretta a respingere, in quanto infondato, il quinto motivo dedotto dinanzi al Tribunale.
- Giudizio della Corte
91 A tal riguardo, è sufficiente constatare che, come sottolineato al punto 89 della presente sentenza, tale seconda parte del primo motivo dell’impugnazione incidentale è stata sollevata dalla Commissione solo in subordine, per l’ipotesi in cui la Corte decidesse di accogliere la prima parte di tale motivo dell’impugnazione incidentale e di annullare su tale fondamento la sentenza impugnata.
92 Poiché, come risulta dal punto 88 della presente sentenza, la prima parte del presente motivo dell’impugnazione incidentale non è stata accolta, la seconda parte di tale motivo deve essere respinta in quanto, in ogni caso, inoperante.
Sul secondo motivo dell’impugnazione incidentale
Argomenti delle parti
93 Con il suo secondo motivo, dedotto in subordine per l’ipotesi in cui la Corte decidesse di non annullare la sentenza impugnata, la Commissione, sostenuta dal Consiglio e dalla Changmao Biochemical Engineering, fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel decidere, al secondo punto del dispositivo di tale sentenza, di mantenere gli effetti del regolamento controverso fino a che non solo la Commissione, ma anche il Consiglio, abbiano adottato i provvedimenti che l’esecuzione di detta sentenza comporta. Essa sostiene che il Tribunale, avendo conferito al Consiglio, in tale punto, la competenza ad adottare misure antidumping, ha violato il regolamento n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2014 (GU 2014, L 18, pag. 1), che attribuisce una competenza esclusiva alla Commissione in tale settore, anche quando le misure antidumping erano relative a dazi inizialmente adottati dal Consiglio, prima dell’entrata in vigore di tale regolamento, e reistituiti dopo la riapertura dell’inchiesta in esecuzione di una sentenza dei giudici dell’Unione che annullano tali dazi.
94 Le Distillerie Bonollo e a. contestano tale argomentazione. Esse rilevano che, sebbene il regolamento n. 37/2014 abbia comportato un trasferimento di competenza a favore della Commissione per quanto riguarda l’adozione delle misure antidumping definitive, alla data di introduzione dell’atto introduttivo del giudizio in tale causa, vale a dire il 28 settembre 2012, il Consiglio, che era peraltro l’«architetto iniziale» del regolamento controverso, disponeva di tale competenza. Le Distillerie Bonollo e a. ricordano al riguardo che, ai sensi dell’articolo 266 TFUE, spetta all’istituzione da cui emana l’atto impugnato adottare i provvedimenti che l’esecuzione delle sentenze dei giudici dell’Unione comporta, pur precisando che ciò non può più verificarsi nel caso di specie. Pertanto, esse ritengono che il Tribunale, con il punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata, abbia in realtà tentato di risolvere tale questione del trasferimento delle competenze. Peraltro, tale punto dovrebbe essere interpretato nel senso che la Commissione non è, in ogni caso, dispensata dagli obblighi ad essa incombenti a tal riguardo.
Giudizio della Corte
95 Occorre rilevare che, come constatato dall’avvocato generale al paragrafo 127 delle sue conclusioni, l’articolo 1 del regolamento n. 37/2014 modifica l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, nel senso che i dazi antidumping definitivi, precedentemente imposti dal Consiglio, sono ormai istituiti dalla Commissione.
96 Infatti, mentre, prima della modifica intervenuta con l’entrata in vigore del regolamento n. 37/2014, l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base conferiva al Consiglio il potere di imporre dazi antidumping, tale disposizione del regolamento di base, quale modificato dal regolamento n. 37/2014, e successivamente ripreso dal regolamento 2016/1036 prevede che, quando dall’accertamento definitivo dei fatti risulta l’esistenza di dumping e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi dell’Unione esigono un intervento a norma dell’articolo 21, la Commissione istituisce un dazio antidumping definitivo.
97 A tal riguardo, la Corte ha già dichiarato, in sostanza, che tale disposizione quale modificata, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base, costituisce la base giuridica che legittima la Commissione non solo ad imporre dazi antidumping mediante regolamento, ma anche a reistituire siffatti dazi in seguito alla pronuncia di una sentenza che annulla un regolamento che istituisce dazi antidumping (sentenza del 19 giugno 2019, C & J Clark International, C‑612/16, non pubblicata, EU:C:2019:508, punti 42 e 43 nonché giurisprudenza ivi citata).
98 Nel caso di specie, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 128 delle sue conclusioni, i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza impugnata comporta possono essere adottati solo a decorrere dalla data di pronuncia di tale sentenza, vale a dire dopo il 3 maggio 2018. Pertanto, poiché tali provvedimenti possono intervenire solo successivamente all’entrata in vigore del regolamento n. 2016/1036, ossia il 20 luglio 2016, essi devono essere fondati sull’articolo 9, paragrafo 4, di tale regolamento, in combinato disposto con il suo articolo 14, paragrafo 1. Ne consegue che solo la Commissione è competente ad adottare tali misure.
99 Di conseguenza, si deve considerare che il Tribunale, avendo dichiarato, al punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata, che spettava non solo alla Commissione, ma anche al Consiglio adottare i provvedimenti che l’esecuzione di tale sentenza comporta, è incorso in un errore di diritto.
100 Tale valutazione non può essere rimessa in discussione dall’argomentazione delle Distillerie Bonollo e a. relativa agli obblighi che incombevano al Consiglio, nella sua qualità di istituzione da cui promana il regolamento controverso, ai sensi dell’articolo 266 TFUE.
101 È vero che, in forza di tale disposizione, l’istituzione dell’Unione da cui promana l’atto annullato dalla Corte o dal Tribunale è tenuta a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza che ha pronunciato l’annullamento di tale atto comporta (sentenze del 14 giugno 2016, Commissione/McBride e a., C‑361/14 P, EU:C:2016:434, punto 35, nonché del 19 giugno 2019, C & J Clark International, C‑612/16, non pubblicata, EU:C:2019:508, punto 37).
102 Tuttavia, prima dell’adozione di tali misure da parte dell’istituzione da cui promana l’atto annullato, si pone la questione della competenza della medesima, posto che le istituzioni dell’Unione possono agire solamente entro i limiti della loro competenza d’attribuzione (sentenza del 14 giugno 2016, Commissione/McBride e a., C‑361/14 P, EU:C:2016:434, punto 36). I principi dell’equilibrio istituzionale e dell’attribuzione delle competenze, quali sanciti dall’articolo 13, paragrafo 2, TUE, implicano, infatti, che ogni istituzione agisca entro i limiti delle attribuzioni che le sono conferite nei trattati, conformemente alle procedure, alle condizioni e alle finalità ivi previste (v., in tal senso, sentenza del 28 luglio 2016, Consiglio/Commissione, C‑660/13, EU:C:2016:616, punti 31 e 32 nonché la giurisprudenza ivi citata).
103 Di conseguenza, sebbene l’articolo 266 TFUE crei certamente un obbligo di agire a carico dell’istituzione interessata, esso non costituisce una fonte di competenza per la medesima né consente a quest’ultima di fondarsi su una base giuridica nel frattempo abrogata (v., in tal senso, sentenza del 19 giugno 2019, C & J Clark International, C‑612/16, non pubblicata, EU:C:2019:508, punto 39 e giurisprudenza citata). Inoltre, dalla giurisprudenza emerge, da un lato, che la disposizione che costituisce la base giuridica di un atto e che legittima un’istituzione dell’Unione ad adottare l’atto di cui trattasi deve essere in vigore al momento dell’adozione di quest’ultimo e, dall’altro, che si presume, in linea generale, che le norme procedurali si applichino dal momento della loro entrata in vigore (sentenza del 29 marzo 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, C‑352/09 P, EU:C:2011:191, punto 88 e giurisprudenza ivi citata).
104 Ciò considerato, occorre accogliere il secondo motivo dell’impugnazione incidentale, nella parte in cui riguarda l’errore di diritto commesso dal Tribunale al punto 2 del dispositivo, vertente sul fatto che il Consiglio ha l’obbligo di adottare i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza impugnata comporta. Pertanto, occorre annullare il punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata, nella parte in cui, con esso, il Tribunale ha imposto al Consiglio di adottare i provvedimenti che l’esecuzione di tale sentenza comporta, e respingere l’impugnazione incidentale per il resto.
Sull’impugnazione principale
105 Nell’ambito della sua impugnazione, la Changmao Biochemical Engineering deduce un motivo unico che riguarda i punti 130, 133, 134, 136, 137 e da 139 a 141 della sentenza impugnata e con il quale essa addebita al Tribunale di aver commesso diversi errori di diritto nell’ambito dell’analisi da esso effettuata riguardo al primo motivo dedotto dinanzi ad esso dalle ricorrenti in primo grado.
106 Il Consiglio eccepisce l’irricevibilità dell’impugnazione in quanto la sentenza impugnata non concernerebbe direttamente la Changmao Biochemical Engineering, ai sensi dell’articolo 56, secondo comma, secondo periodo, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.
107 La Commissione e le Distillerie Bonollo e a. sostengono, in via principale, l’argomentazione addotta dal Consiglio.
Sulla ricevibilità dell’impugnazione principale
Argomenti delle parti
108 Il Consiglio fa valere che la sentenza impugnata non riguarda direttamente la ricorrente in sede di impugnazione, dal momento che il regolamento controverso è già stato annullato nella parte in cui si applicava a quest’ultima, con la sentenza del 1º giugno 2017, Changmao Biochemical Engineering/Consiglio (T‑442/12, EU:T:2017:372). Pertanto, essa non sarebbe legittimata, in applicazione delle condizioni poste dall’articolo 56, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, a proporre tale impugnazione.
109 In primo luogo, il Consiglio rileva che, da un lato, tale sentenza è divenuta definitiva prima della pronuncia della sentenza impugnata. Dall’altro, esso fa valere che l’annullamento del regolamento controverso pronunciato con sentenza del 1º giugno 2017, Changmao Biochemical Engineering/Consiglio (T‑442/12, EU:T:2017:372), nei confronti della Changmao Biochemical Engineering aveva ricollocato quest’ultima nella situazione in cui si trovava prima dell’adozione di tale regolamento, ossia quella disciplinata dal regolamento n. 349/2012. Per tale motivo si dovrebbe ritenere che l’annullamento del regolamento controverso da parte del Tribunale nella sentenza impugnata e il mantenimento dei suoi effetti nei confronti della Ninghai Organic Chemical Factory non possano produrre effetti giuridici sulla situazione giuridica della Changmao Biochemical Engineering.
110 Poiché non esiste alcun collegamento giuridico tra la ricorrente in sede di impugnazione e la Ninghai Organic Chemical Factory, l’obbligo incombente alle istituzioni competenti, ai sensi dell’articolo 266 TFUE, di adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza impugnata riguarderebbe soltanto i prodotti di quest’ultima impresa.
111 Peraltro, il Consiglio ritiene che la qualità di parte interveniente in primo grado della Changmao Biochemical Engineering non le conferisse la legittimazione a proporre la presente impugnazione.
112 In secondo luogo, il Consiglio considera che la Changmao Biochemical Engineering confonde gli effetti giuridici della sentenza del 1º giugno 2017, Changmao Biochemical Engineering/Consiglio (T‑442/12, EU:T:2017:372) con quelli della sentenza impugnata. Infatti, contrariamente all’argomentazione di quest’ultima, secondo cui il punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata ordinerebbe di fatto alla Commissione di aumentare il livello dei dazi antidumping applicabile ai suoi prodotti nel modo esposto ai considerando da 55 a 57 del regolamento n. 2018/921, il livello di detti dazi potrebbe essere modificato nei confronti delle importazioni dei prodotti della Changmao Biochemical Engineering solo in seguito al procedimento avviato dalla Commissione con l’avviso del 7 settembre 2017. Peraltro, dal considerando 58 del regolamento n. 2018/921 non risulterebbe che la sentenza impugnata riguardasse direttamente la Changmao Biochemical Engineering, cosicché tale sentenza non può essere interpretata nel senso che le conferisce la legittimazione ad agire nell’ambito della presente impugnazione.
113 In terzo luogo, il Consiglio sostiene che la Changmao Biochemical Engineering non ha alcun interesse a proporre un’impugnazione contro la sentenza impugnata, in quanto l’annullamento di quest’ultima non le procurerebbe alcun beneficio.
114 In quarto luogo, secondo il Consiglio, l’irricevibilità della presente impugnazione non limita il diritto al giudice della Changmao Biochemical Engineering nei confronti degli atti che la riguardano direttamente. Infatti, qualora tale società non fosse soddisfatta del risultato dell’inchiesta riguardante i suoi prodotti, conseguente alla riapertura, da parte della Commissione, del procedimento di dumping, essa avrebbe la facoltà di proporre un ricorso dinanzi al Tribunale contro la decisione della Commissione che ordina tale riapertura, vale a dire la decisione che la Commissione sarà indotta ad adottare a seguito dell’avviso del 7 settembre 2017.
115 La Commissione e le Distillerie Bonollo e a. sostengono tale argomentazione.
116 La Commissione ricorda altresì che, ai paragrafi 52 e 57 delle sue conclusioni nelle cause riunite Fresh Del Monte Produce/Commissione e Commissione/Fresh Del Monte Produce (C‑293/13 P e C‑294/13 P, EU:C:2014:2439), l’avvocato generale Kokott ha rilevato che «concerne direttamente, ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 2, secondo periodo, dello Statuto della Corte [di giustizia dell’Unione europea], la parte che propone l’impugnazione principale ovvero incidentale qualora tale sentenza comporti un mutamento sfavorevole della sua situazione giuridica oppure dei suoi interessi economici o morali [e che tale] sentenza deve dunque arrecargli un pregiudizio sostanziale». La Commissione ritiene tuttavia che, nel caso di specie, poiché il regolamento controverso è stato annullato dalla sentenza del 1º giugno 2017, Changmao Biochemical Engineering/Consiglio (T‑442/12, EU:T:2017:372), nella parte in cui si applicava alla ricorrente in sede di impugnazione, la sentenza impugnata, con la quale il Tribunale annulla tale regolamento, modifica soltanto la situazione giuridica della Ninghai Organic Chemical Factory e non ha alcuna incidenza su quella della Changmao Biochemical Engineering.
117 La Commissione precisa inoltre che la decisione, che risulta dall’avviso del 7 settembre 2017, di riaprire l’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di acido tartarico originario della Cina che aveva condotto all’adozione del regolamento controverso, nei limiti in cui quest’ultimo si applica alla Changmao Biochemical Engineering, e di riprenderla dal punto in cui si è verificata l’irregolarità, costituiva solo un atto preparatorio e non era idonea a modificare gli effetti giuridici derivanti dal dispositivo e dalla motivazione della sentenza impugnata, la quale è stata pronunciata, peraltro, successivamente a tale atto preparatorio.
118 Le Distillerie Bonollo e a. fanno valere che, con la sua argomentazione, la Changmao Biochemical Engineering modifica la condizione di ricevibilità delle impugnazioni proposte dalle parti intervenienti diverse dagli Stati membri e dalle istituzioni dell’Unione, prevista all’articolo 56, secondo comma, secondo periodo, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, relativa alla necessità che la decisione del Tribunale di cui esse chiedono l’annullamento le «concerna direttamente», nel senso che tali parti potrebbero essere legittimate a proporre impugnazione qualora la decisione del Tribunale possa condurre all’adozione di un atto giuridico, i cui effetti non si sono ancora concretizzati e che pertanto potrebbe riguardarle solo in futuro. Secondo le Distillerie Bonollo e a., la ricorrente in sede di impugnazione non fa che rinviare, in via preventiva, ad un atto giuridico distinto e futuro, vale a dire un nuovo regolamento di esecuzione, che le istituzioni dell’Unione competenti sarebbero indotte ad adottare, al fine di conformarsi alla sentenza impugnata, e che potrebbe indurre tali istituzioni a determinare un margine di dumping più elevato per quanto riguarda l’acido tartarico. Tuttavia, alla data di presentazione dell’impugnazione, tale argomentazione si baserebbe su considerazioni puramente ipotetiche.
119 La ricorrente in sede di impugnazione contesta tali argomenti nella loro interezza. In tal senso, al fine di dimostrare che la sentenza impugnata la concerne direttamente, ai sensi dell’articolo 56, secondo comma, secondo periodo, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Changmao Biochemical Engineering fa valere che le istituzioni dell’Unione dovranno adottare, in applicazione del punto 2 del dispositivo di tale sentenza, misure antidumping basate su un metodo di calcolo del valore dei prodotti di cui trattasi diverso da quello previsto dal regolamento controverso. Pertanto, il metodo di calcolo del valore «costruito» utilizzato in tale regolamento sarebbe sostituito da quello relativo al «prezzo di vendita effettivamente praticato sul mercato interno dai produttori del paese analogo di riferimento», vale a dire l’Argentina. Il nuovo calcolo del margine di dumping, quale determinato secondo quest’ultimo metodo, avrebbe l’effetto di istituire sulle esportazioni dei suoi prodotti verso l’Unione dazi antidumping nettamente più elevati di quello del 13,1%, stabilito dal regolamento controverso, o ancora del 10,1%, come stabilito dal regolamento di esecuzione n. 349/2012 e confermato, da ultimo, dal regolamento di esecuzione n. 2018/921.
120 Secondo la Changmao Biochemical Engineering, da tali elementi risulta chiaramente che il punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata la riguarda direttamente.
121 La ricorrente in sede di impugnazione aggiunge che, in ogni caso, essa soddisfa anche i criteri di ricevibilità enunciati dalla sentenza del 2 ottobre 2003, International Power e a./NALOO (C‑172/01 P, C‑175/01 P, C‑176/01 P e C‑180/01 P, EU:C:2003:534), con la quale la Corte ha riconosciuto, in sostanza, che una decisione del Tribunale «riguarderebbe direttamente» gli intervenienti in primo grado che potrebbero essere esposti al rischio che siano proposti ricorsi per risarcimento dinanzi ai giudici nazionali a causa di misure adottate dalla Commissione, volte all’esecuzione di tale decisione. Essa fa valere che, nel caso di specie, tale rischio grava su di essa.
Giudizio della Corte
122 Ai sensi dell’articolo 56, secondo comma, secondo periodo, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, un’impugnazione può essere proposta contro una decisione del Tribunale da un interveniente in primo grado diverso da uno Stato membro o da un’istituzione dell’Unione solo se tale decisione lo «concerne direttamente».
123 Nel caso di specie, come sostenuto dal Consiglio, dalla Commissione e dalle Distillerie Bonollo e a., il regolamento controverso è stato annullato, nella parte in cui si applicava alla ricorrente nella presente impugnazione, dalla sentenza del 1º giugno 2017, Changmao Biochemical Engineering/Consiglio (T‑442/12, EU:T:2017:372), divenuta definitiva. Quest’ultima è stata pertanto posta nella situazione in cui si trovava prima dell’entrata in vigore di tale regolamento, ossia quella disciplinata dal regolamento di esecuzione n. 349/2012, il quale prevedeva un dazio antidumping del 10,1% nei confronti dei prodotti della Changmao Biochemical Engineering.
124 Posto che, come confermato dalla Commissione all’udienza dinanzi alla Corte, l’inchiesta di riesame da essa avviata a seguito dell’avviso del 7 settembre 2017 era stata sospesa in attesa della sentenza che la Corte avrebbe pronunciato nell’ambito del presente procedimento, la ricevibilità dell’impugnazione è subordinata unicamente alla questione se la sentenza impugnata concerna direttamente la Changmao Biochemical Engineering, ai sensi dell’articolo 56, secondo comma, secondo periodo, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.
125 A tale titolo, occorre ricordare che, con la sentenza impugnata, il Tribunale ha annullato il regolamento controverso con la motivazione che, a causa del rifiuto opposto alla Changmao Biochemical Engineering e alla Ninghai Organic Chemical Factory di continuare a beneficiare del TEM, il valore normale dei loro prodotti non è stato determinato, durante il procedimento di riesame intermedio parziale, «sulla base dei prezzi di vendita praticati sul mercato interno argentino», come avveniva per i produttori esportatori che non avevano beneficiato del TEM durante il procedimento iniziale, ma è stato «costruito» «in base ai costi di produzione in Argentina». Tale cambiamento di metodo rispetto al calcolo che era stato effettuato durante il procedimento iniziale nei confronti dei produttori esportatori non beneficiari del TEM è stato considerato dal Tribunale come una violazione dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, in quanto non era fondato su un cambiamento di circostanze. Il Tribunale ha peraltro precisato, al punto 134 della sentenza impugnata, che, anche se dal regolamento controverso risultava che la scelta del metodo così utilizzato era dovuta alle differenze, in particolare di costo, tra i processi di produzione dell’acido tartarico in Argentina e in Cina, vale a dire, rispettivamente, tra il processo naturale e il processo sintetico, tali differenze esistevano ed erano già note al momento del procedimento iniziale.
126 Occorre rilevare che l’affermazione della Changmao Biochemical Engineering secondo cui il valore normale, quale calcolato non «in base ai costi di produzione in Argentina», bensì sulla base dei prezzi di vendita praticati sul mercato interno argentino avrebbe l’effetto di istituire dazi di un livello nettamente più elevato di quello del 13,1% imposto dal regolamento controverso, non è stata contestata da nessuna delle parti che hanno partecipato al presente procedimento. Pertanto, come nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 2 ottobre 2003, International Power e a./NALOO (C‑172/01 P, C‑175/01 P, C‑176/01 P e C‑180/01 P, EU:C:2003:534, punto 52), alla quale rinvia la ricorrente in sede di impugnazione, sussiste effettivamente un rischio che i provvedimenti adottati dalla Commissione in esecuzione della sentenza impugnata siano sfavorevoli alla Changmao Biochemical Engineering e che quest’ultima sia esposta al rischio di ricorsi per il pagamento di dazi antidumping nettamente più elevati di quello imposto dal regolamento controverso.
127 Peraltro, come risulta dal punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata, il regolamento controverso è annullato nella sua interezza e non nei confronti di un determinato produttore esportatore.
128 Ne consegue che, come rilevato in sostanza dall’avvocato generale ai paragrafi 152 e 153 delle sue conclusioni, la Commissione, in esecuzione della suddetta sentenza, dovrà ricalcolare il valore normale sulla base dei prezzi di vendita praticati sul mercato interno argentino non soltanto per quanto riguarda la Ninghai Organic Chemical Factory, ma anche per quanto riguarda la Changmao Biochemical Engineering.
129 Di conseguenza, si deve ritenere che la sentenza impugnata concerna direttamente la Changmao Biochemical Engineering, ai sensi dell’articolo 56, secondo comma, secondo periodo, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e che, pertanto, il suo ricorso debba essere dichiarato ricevibile.
130 Gli argomenti del Consiglio relativi all’avviso del 7 settembre 2017, a tal riguardo, non influiscono sulla valutazione della ricevibilità della presente impugnazione.
131 Lo stesso vale per l’argomentazione delle Distillerie Bonollo e a., secondo cui la Changmao Biochemical Engineering sarebbe direttamente interessata, non dalla sentenza impugnata, bensì dai provvedimenti che saranno successivamente adottati dalle istituzioni dell’Unione, in esecuzione di tale sentenza. Esse fanno valere che solo dopo l’adozione di tali provvedimenti si può considerare che detta sentenza concerna direttamente la ricorrente in sede di impugnazione, ai sensi dell’articolo 56, secondo comma, secondo periodo, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.
132 A tal riguardo, è sufficiente constatare che, come sostanzialmente rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 162 delle sue conclusioni, poiché l’atto annullato dalla sentenza del Tribunale è un regolamento, l’obbligo per la Commissione di adottare i provvedimenti che l’esecuzione di tale sentenza comporta sorge solo a partire dalla fine del procedimento inerente alla presente impugnazione.
133 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio e dichiarare ricevibile la presente impugnazione.
Sul motivo unico dell’impugnazione principale
134 Il motivo unico di impugnazione si suddivide in tre parti. Con la prima parte di tale motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere che il Consiglio avesse cambiato metodo per determinare il valore normale dei prodotti interessati, in violazione dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base. La seconda parte di detto motivo verte sulla mancata distinzione tra i produttori esportatori che hanno collaborato e quelli che non l’hanno fatto. Infine, con la terza parte del medesimo motivo, essa fa valere che la sentenza impugnata è viziata da errori di valutazione riguardanti il valore normale nei paesi non retti da un’economia di mercato.
Sulla prima parte del motivo unico, vertente su una violazione dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base
- Argomenti delle parti
135 Con la prima parte del suo motivo unico, la Changmao Biochemical Engineering sostiene che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il Consiglio, in violazione dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, avesse utilizzato, nel procedimento di riesame parziale che ha condotto all’adozione del regolamento controverso, un metodo di calcolo del valore normale diverso da quello utilizzato durante il procedimento iniziale. Essa ritiene che lo stesso e unico metodo sia stato applicato nel caso di specie. La differenza di risultato sarebbe dovuta ai fatti specifici del caso di specie e, in particolare, alle differenze materiali di produzione dell’acido tartarico in Argentina e in Cina.
136 Inoltre, secondo la ricorrente in sede di impugnazione, il fatto che il Tribunale abbia ritenuto che l’utilizzo di un valore normale costruito e non di un valore normale fondato sui prezzi di vendita effettivamente praticati nel paese analogo di riferimento riflettesse un cambiamento di metodo, vietato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, equivarrebbe a limitare indebitamente il potere discrezionale di cui dispongono le istituzioni dell’Unione per costruire il valore normale.
137 La ricorrente in sede di impugnazione aggiunge che, anche ammettendo che un tale cambiamento di metodo avesse avuto luogo, esso sarebbe stato giustificato a causa del notevole cambiamento di circostanze, nel corso del procedimento di riesame intermedio parziale, che ha riguardato le operazioni degli esportatori cinesi e che ha reso per essa impossibile continuare a beneficiare del TEM, di cui aveva potuto avvalersi durante il procedimento iniziale. Essa considera che a torto il Tribunale non ha qualificato la perdita di tale trattamento come cambiamento di circostanze ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base. Orbene, il Consiglio avrebbe fatto ricorso, durante il procedimento di riesame, al valore normale costruito sulla base dei costi di produzione nel paese analogo di riferimento a causa della perdita di tale trattamento.
138 La Commissione fa valere che occorre determinare se l’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base debba essere interpretato nel senso che esso si applica nel modo restrittivo suggerito dalla ricorrente in sede di impugnazione, vale a dire «impresa per impresa», o nel modo estensivo adottato dal Tribunale nella sentenza impugnata e che implica, in sostanza, un confronto effettuato «inchiesta per inchiesta».
139 La Commissione ritiene che si debba accogliere l’interpretazione del Tribunale. A suo avviso, dal contesto globale dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base può dedursi che l’obiettivo di tale disposizione consiste nel garantire la certezza del diritto di tutte le imprese interessate da misure antidumping. Di conseguenza la Commissione fa valere che tale disposizione può essere considerata, nell’ambito dei procedimenti di riesame, quale il procedimento di riesame intermedio parziale sfociato nell’adozione del regolamento controverso, come l’espressione del principio generale della parità di trattamento, attualmente sancito dall’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Orbene, il ragionamento seguito dal Tribunale nella sentenza impugnata sarebbe conforme a tale linea interpretativa.
140 Pertanto, questa prima parte del motivo unico di impugnazione nonché l’impugnazione nel suo complesso dovrebbero essere respinte in quanto prive di fondamento.
141 Le Distillerie Bonollo e a. eccepiscono l’irricevibilità del motivo unico dell’impugnazione, in ciascuna delle sue parti, in quanto la Changmao Biochemical Engineering chiederebbe alla Corte di controllare la valutazione dei fatti effettuata dal Tribunale, o si limiterebbe a reiterare argomenti che erano già stati addotti dal Consiglio e dalla Commissione nel corso del procedimento di primo grado. Inoltre, le ricorrenti in primo grado ritengono che tale motivo unico debba, in ogni caso, essere respinto in quanto infondato.
- Giudizio della Corte
142 Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, in tutte le inchieste di riesame, la Commissione deve applicare, se le circostanze non sono cambiate, lo stesso metodo impiegato nel corso dell’inchiesta conclusa con l’istituzione del dazio antidumping in questione, tenendo segnatamente conto delle disposizioni dell’articolo 2 del medesimo regolamento.
143 Secondo la giurisprudenza, l’eccezione che permette alle istituzioni di applicare, nel corso del procedimento di riesame, un metodo diverso da quello utilizzato durante il procedimento iniziale se le circostanze sono cambiate deve necessariamente essere oggetto di un’interpretazione restrittiva, poiché una deroga o un’eccezione ad una regola generale deve essere interpretata restrittivamente (sentenza del 19 settembre 2013, Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Consiglio, C‑15/12 P, EU:C:2013:572, punto 17 e giurisprudenza ivi citata).
144 La necessità di un’interpretazione restrittiva non può tuttavia consentire a dette istituzioni di interpretare e di applicare tale disposizione in un modo incompatibile con la formulazione e la finalità di quest’ultima (sentenza del 19 settembre 2013, Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Consiglio, C‑15/12 P, EU:C:2013:572, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).
145 Nella specie, da un lato, come emerge dal punto 129 della sentenza impugnata, nell’ambito dell’inchiesta che ha condotto all’adozione del regolamento n. 130/2006, il valore normale dei prodotti di cui trattasi della Changmao Biochemical Engineering e della Ninghai Organic Chemical Factory, che beneficiavano del TEM, era stato stabilito sulla base dei prezzi di vendita da esse effettivamente praticati sul mercato interno, conformemente all’articolo 2, paragrafi da 1 a 6, del regolamento di base, mentre il valore normale dei prodotti dei produttori esportatori non beneficiari del TEM era stato calcolato sulla base dei prezzi di vendita praticati sul mercato interno del paese di riferimento, ossia l’Argentina, in forza dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), di detto regolamento.
146 D’altro lato, dal punto 131 della sentenza impugnata risulta che, nell’ambito dell’inchiesta sfociata nell’adozione del regolamento controverso, il valore normale dei prodotti interessati della Changmao Biochemical Engineering e della Ninghai Organic Chemical Factory è stato calcolato sulla base dei costi di produzione del paese di riferimento, vale a dire l’Argentina, conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base.
147 A tal riguardo, come constatato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 174 delle sue conclusioni, poiché il TEM è stato negato a tali due produttori esportatori cinesi nel corso dell’inchiesta sfociata nell’adozione del regolamento controverso, il valore normale non poteva più essere stabilito conformemente all’articolo 2, paragrafi da 1 a 6, del regolamento di base.
148 Ciò premesso, si deve considerare che il Tribunale non è incorso in un errore di diritto nel dichiarare, al punto 132 della sentenza impugnata, che il fatto che il valore normale sia stato costruito, per i due produttori esportatori cinesi, sulla base dei costi di produzione in Argentina e non sia stato determinato sulla base dei prezzi di vendita praticati sul mercato interno di tale paese, costituiva un cambiamento di metodo ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base. Infatti, esso espone a giusto titolo, in tale punto, che «il valore normale per i produttori esportatori cui non è stato concesso il TEM era stato calcolato, nell’inchiesta iniziale, sulla base dei prezzi di vendita praticati sul mercato interno argentino, mentre era stato, in sostanza, costruito in base ai costi di produzione in Argentina nell’inchiesta di riesame per i due produttori esportatori cinesi che non potevano più beneficiare del TEM». È parimenti a buon diritto che esso ha sottolineato come, poiché la formulazione dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base fa riferimento all’applicazione dello stesso metodo nell’inchiesta iniziale e nell’inchiesta di riesame, tale disposizione non si limitava ad esigere soltanto l’applicazione dello stesso metodo alla stessa entità economica.
149 Inoltre, sebbene, come emerge dall’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, le istituzioni dell’Unione siano tenute ad applicare durante l’inchiesta iniziale e l’inchiesta di riesame lo stesso metodo per calcolare il valore normale per i produttori esportatori non beneficiari del TEM, fatto salvo un cambiamento di circostanze, invano la Changmao Biochemical Engineering addebita al Tribunale di non aver giustificato il cambiamento di metodo nel caso di specie con l’esistenza di un cambiamento di circostanze. A tal riguardo, è sufficiente rilevare che il Tribunale ha constatato, al punto 134 della sentenza impugnata, che «il regolamento [controverso] non fa riferimento a un cambiamento di circostanze», dato che la giustificazione fornita dal Consiglio, esposta al considerando 27 di tale regolamento, relativa alla differenza tra i metodi di produzione in Argentina e Cina, non poteva configurare un cambiamento di circostanze, dal momento che «tali differenze esistevano ed erano già note nella fase dell’inchiesta iniziale».
150 Inoltre, occorre precisare che la perdita del TEM da parte di un’impresa non può essere considerata un cambiamento delle circostanze, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, che consenta di giustificare l’applicazione, nel corso di un procedimento di riesame, di un metodo diverso da quello applicato nel corso del procedimento sfociato nell’imposizione del dazio antidumping di cui trattasi.
151 Infatti, qualsiasi altra interpretazione porterebbe a far dipendere l’applicabilità di tale disposizione, per quanto riguarda le imprese provenienti da paesi non retti da un’economia di mercato cui sia stato attribuito il TEM, dalla buona volontà di tali imprese o dalla possibilità offerta a queste ultime di continuare ad operare in condizioni proprie di un’economia di mercato.
152 Per quanto riguarda, infine, l’argomento della Changmao Biochemical Engineering, come rilevato al punto 136 della presente sentenza, relativo al potere discrezionale di cui dispongono le istituzioni dell’Unione per costruire il valore normale, risulta dalla giurisprudenza costante della Corte che la scelta tra diversi metodi di calcolo del margine di dumping e la valutazione del valore normale di un prodotto implicano la valutazione di situazioni economiche complesse, nell’ambito delle quali tali istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale (v., in tal senso, sentenza del 27 settembre 2007, Ikea Wholesale, C‑351/04, EU:C:2007:547, punti 40 e 41 nonché giurisprudenza ivi citata).
153 Occorre tuttavia precisare che, avendo il legislatore dell’Unione inteso limitare detto potere discrezionale con riguardo all’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, il Consiglio era tenuto, nel corso dell’inchiesta sfociata nell’adozione del regolamento controverso, ad adottare, in assenza di un cambiamento di circostanze, lo stesso metodo che era stato applicato nel corso del procedimento che ha portato all’imposizione del dazio antidumping di cui trattasi.
154 Pertanto, deve essere respinta la prima parte del motivo unico di impugnazione.
Sulla seconda e sulla terza parte del motivo unico, vertenti su errori di diritto commessi dal Tribunale quando ha ritenuto che la ricorrente si trovasse nella stessa situazione dei produttori che non hanno collaborato e quando ha ritenuto che a tutti i produttori esportatori ai quali è stato negato il TEM dovesse essere applicato un valore normale unico
- Argomenti delle parti
155 Con la seconda e la terza parte del suo motivo unico, la Changmao Biochemical Engineering sostiene che il Tribunale, ai punti da 139 a 141 della sentenza impugnata, ha commesso diversi errori di diritto vertenti principalmente sulla mancata distinzione tra le categorie dei produttori esportatori che hanno collaborato e quelli che non hanno collaborato e sull’applicazione di un valore normale unico a tutti i produttori esportatori ai quali viene negato il TEM.
156 Secondo la ricorrente in sede di impugnazione, il Tribunale ha errato nel non tenere conto di tale distinzione nella determinazione del valore normale utilizzato per calcolare il margine di dumping. A tal riguardo, la Changmao Biochemical Engineering precisa che, sebbene il calcolo del margine di dumping per la categoria dei produttori esportatori che non hanno collaborato sia effettuato sulla base dei «migliori dati disponibili» provenienti da un paese di riferimento, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base, il calcolo di tale margine relativo alla categoria dei produttori esportatori che hanno collaborato si basa su dati che essi stessi hanno fornito alle istituzioni dell’Unione, nell’ambito della loro collaborazione con queste ultime. Orbene, non operando alcuna distinzione tra queste due categorie di produttori, il Tribunale li porrebbe erroneamente nella stessa situazione e assoggetterebbe i produttori esportatori che hanno collaborato alle stesse regole di calcolo del valore normale applicabili ai produttori esportatori che non hanno collaborato, ossia quelle basate sui «migliori dati disponibili», ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base.
157 La ricorrente in sede di impugnazione ritiene che il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere l’esistenza di una terza categoria di produttori esportatori, di cui essa stessa faceva parte dal momento della sua perdita del TEM, ossia la categoria dei produttori esportatori cinesi che non beneficiano più del TEM, ma che hanno collaborato nell’ambito dell’inchiesta di riesame parziale intermedio. Orbene, a suo avviso, l’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base non può applicarsi a tale categoria di produttori esportatori. Infatti, il trattamento applicato ai produttori esportatori che hanno collaborato e beneficiato del TEM durante il procedimento iniziale non può dar luogo all’applicazione di tale disposizione nei confronti di questi stessi produttori esportatori che, pur avendo collaborato durante il riesame intermedio parziale che ha condotto all’adozione del regolamento controverso, non sono stati tuttavia considerati come operanti in condizioni di economia di mercato.
158 Secondo la Changmao Biochemical Engineering, le istituzioni dell’Unione dovrebbero, in ogni caso, essere libere di applicare l’articolo 2 del regolamento di base nei confronti di tale categoria di produttori esportatori, tenendo conto sia delle nuove circostanze che hanno comportato la perdita del TEM, sia del fatto che questi ultimi hanno pienamente collaborato con dette istituzioni.
159 La Commissione fa valere che la distinzione tra i produttori esportatori che hanno collaborato e quelli che non l’hanno fatto è rilevante solo se il contesto normativo di riferimento si basa su un approccio «impresa per impresa», circostanza che la Changmao Biochemical Engineering non sarebbe riuscita a dimostrare. Peraltro, i riferimenti operati da quest’ultima, da un lato, all’articolo 18 del regolamento di base e, dall’altro, al rischio di discriminazione, sarebbero inoperanti.
160 Le Distillerie Bonollo e a. ritengono che la seconda e la terza parte del motivo unico debbano essere respinte in quanto irricevibili.
- Giudizio della Corte
161 L’argomentazione della Changmao Biochemical Engineering addotta a sostegno della seconda e della terza parte del suo motivo unico deriva da una lettura erronea della sentenza impugnata. Infatti, al punto 139 di tale sentenza, il Tribunale ha considerato che, «a differenza degli altri produttori esportatori che non hanno collaborato, [la Changmao Biochemical Engineering e la Ninghai Organic Chemical Factory] hanno beneficiato di un dazio antidumping individuale basato sui loro rispettivi prezzi all’esportazione». A tal fine, esso ha rilevato che dal considerando 22 del regolamento controverso risultava che i due produttori esportatori che avevano collaborato hanno beneficiato di un trattamento individuale per quanto riguarda il calcolo del valore normale dei loro rispettivi prodotti.
162 Pertanto, la seconda parte del motivo unico deve essere respinta in quanto infondata.
163 Quanto ai presunti errori del Tribunale relativi all’applicazione di uno stesso valore normale per tutti i produttori esportatori ai quali viene negato il TEM, il Tribunale ha anzitutto esposto, al punto 140 della sentenza impugnata, che dalla giurisprudenza si evinceva che, «in forza dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, un dazio antidumping individuale è di norma calcolato confrontando il valore normale, applicabile all’insieme dei produttori esportatori, con i singoli prezzi all’esportazione del produttore in questione». Esso ha poi indicato, al punto 141 di tale sentenza, che era stato preso in considerazione un valore normale unico nei confronti dei produttori esportatori che non avevano collaborato e ai quali è stato negato il TEM, «poiché, in tale situazione, i calcoli del valore normale si basano sui dati di un paese di riferimento e prescindono, quindi, dai loro dati rispettivi». Il Tribunale ha d’altronde aggiunto, a tale punto, che «in quest’ultima ipotesi, un produttore esportatore può sempre chiedere un trattamento individuale, il che significa che il margine di dumping individuale sarà calcolato confrontando il valore normale, che è lo stesso per tutti, con i suoi prezzi all’esportazione, anziché confrontare il valore normale con i prezzi all’esportazione dell’industria».
164 Non può essere accolta l’affermazione della Changmao Biochemical Engineering secondo cui le istituzioni dell’Unione dovrebbero essere libere di applicare l’articolo 2 del regolamento di base ai produttori esportatori che hanno collaborato, in quanto tale disposizione non conferisce a un produttore esportatore, che non ha diritto al TEM e che ha collaborato, il diritto a un trattamento più favorevole per quanto riguarda la determinazione del valore normale. Peraltro, occorre constatare che, in ogni caso, la ricorrente in sede di impugnazione non ha dimostrato in che modo la distinzione tra i produttori esportatori che hanno collaborato e quelli che non l’hanno fatto autorizzerebbe legittimamente il Consiglio a passare dall’utilizzo dei prezzi effettivi nel paese di riferimento, come è avvenuto nell’ambito del procedimento iniziale per i produttori esportatori cinesi non aventi diritto al TEM, all’utilizzo dei valori normali costruiti.
165 Ciò posto, occorre respingere la terza parte del motivo unico in quanto infondata e respingere tale motivo.
166 Da tutte le considerazioni che precedono risulta che l’impugnazione dev’essere respinta.
Sulle spese
167 A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, o quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, la Corte statuisce sulle spese.
168 L’articolo 138 di tale regolamento, che si applica al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, prevede, al paragrafo 1, che la parte soccombente sia condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. In forza del paragrafo 2 dello stesso articolo 138, qualora vi siano più parti soccombenti, la Corte decide sulla ripartizione delle spese.
169 Nel caso di specie, poiché la Changmao Biochemical Engineering è rimasta soccombente nella sua impugnazione principale e le Distillerie Bonollo e a. nonché il Consiglio e la Commissione hanno chiesto la condanna della Changmao Biochemical Engineering alle spese, occorre condannare quest’ultima a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalle Distillerie Bonollo e a. e dal Consiglio e dalla Commissione nell’ambito del procedimento di impugnazione principale.
170 Poiché la Commissione è rimasta parzialmente soccombente nell’ambito dell’impugnazione incidentale, occorre condannarla a sopportare, oltre alle proprie spese, i quattro quinti di quelle sostenute dalle Distillerie Bonollo e a. relative a tale impugnazione incidentale.
171 La Changmao Biochemical Engineering e il Consiglio sopporteranno le proprie spese sostenute nell’ambito dell’impugnazione incidentale.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1) L’impugnazione principale è respinta.
2) Il punto 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 3 maggio 2018, Distillerie Bonollo e a./Consiglio (T‑431/12, EU:T:2018:251), è annullato nella parte in cui, con esso, il Tribunale dell’Unione europea ha imposto al Consiglio dell’Unione europea di adottare i provvedimenti che l’esecuzione di tale sentenza comporta.
3) L’impugnazione incidentale è respinta quanto al resto.
4) La Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Distillerie Bonollo SpA, dall’Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA, dalla Distillerie Mazzari SpA e dalla Caviro Distillerie Srl nonché dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Commissione europea nell’ambito dell’impugnazione principale.
5) La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, i quattro quinti delle spese sostenute dalla Distillerie Bonollo SpA, dall’Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA, dalla Distillerie Mazzari SpA e dalla Caviro Distillerie Srl nell’ambito dell’impugnazione incidentale.
6) La Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd e il Consiglio dell’Unione europea sopportano le proprie spese relative all’impugnazione incidentale.