Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Pla de Bages].
(Comunicazione 30/11/2020, pubblicata in G.U.U.E. 30 novembre 2020, n. C 412)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
COMUNICAZIONE DI MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO
«PLA DE BAGES»
PDO-ES-A1557-AM04
Data della comunicazione: 7.8.2020
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Riduzione del limite del titolo alcolometrico effettivo in taluni vini rossi
DESCRIZIONE:
Il titolo alcolometrico minimo richiesto per la DOP «Pla de Bages» con riferimento ai vini rossi prodotti con le varietà Picapoll Negro e Garró/Mandó è ridotto da 12,5 % vol. a 11,5 % vol.
Tale modifica interessa il punto 2A del disciplinare di produzione e il punto 4 del documento unico.
La modifica è da considerarsi ordinaria dal momento che non rientra in alcuna delle fattispecie di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/33 DELLA COMMISSIONE, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione.
MOTIVAZIONE:
La Picapoll negro, una delle varietà recuperate nella zona della DO «Pla de Bages», figura nel disciplinare di produzione dal 2014.
Coltivata nella zona dal 2006, tale varietà, caratterizzata da una buccia molto sottile, acini di dimensioni medio-grandi e una tannicità leggera, produce vini molto particolari, espressivi ed eleganti. Come accade per altre varietà di Vitis vinifera, tali caratteristiche dell’uva rendono difficile ottenere un livello alcolico elevato.
La Mandó, un’altra delle varietà recuperate nella zona della DOP «Pla de Bages», è inclusa nel disciplinare di produzione dal 2016.
Il Termcat, il centro di terminologia della lingua catalana, istituito dalla Generalitat de Cataluña e dall’Instituto de Estudios Catalanes, già definisce il Mandó come il vino prodotto con uva della varietà Mandó con basso titolo alcolometrico.
Mantenere un titolo alcolometrico minimo elevato in una varietà che naturalmente non raggiunge una tale maturazione può creare difficoltà ai viticoltori e ai produttori.
La regione di Bages ospita vigneti di Mandó da oltre un decennio, periodo durante il quale si è potuto constatare che i vini ottenuti dalla varietà Mandó sono vini che presentano un titolo alcolometrico spesso inferiore rispetto ai vini prodotti con altre varietà di Vitis vinifera.
2. Riduzione del limite di acidità totale nei vini bianchi e rosati.
DESCRIZIONE:
Il limite minimo di acidità richiesto per la DOP «Pla de Bages» nei vini bianchi e rosati è ridotto da 5 a 4,5 g/l di acido tartarico, equiparandolo all’acidità attualmente consentita per i vini rossi.
Tale modifica interessa il punto 2 del disciplinare di produzione e il punto 4 del documento unico.
La modifica è da considerarsi ordinaria dal momento che non rientra in alcuna delle fattispecie di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/33 DELLA COMMISSIONE, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione.
MOTIVAZIONE:
L’acidità totale è regolata in ragione dell’influenza positiva che essa esercita sulla conservazione del vino, evitando lo sviluppo di microorganismi e contribuendo direttamente alla percezione del gusto nel palato.
Le condizioni climatiche attuali, con estati più secche e calde, favoriscono una maggiore degradazione degli acidi nella vigna rispetto al solito, con una conseguente riduzione dell’acidità naturale dei vini, obbligando così i produttori ad aggiungere acido per ottemperare alla normativa.
L’eventuale acidificazione dipende dalla volontà del produttore, fermo restando che i requisiti relativi alla qualità finale del prodotto rimangono gli stessi, a prescindere che si sia proceduto all’acidificazione o meno.
— Il prodotto deve garantire una qualità organolettica tale da ottenere l’approvazione del comitato di degustatori corrispondente.
— Il prodotto deve rispettare i requisiti chimici rimanenti stabiliti dalla normativa, insieme agli altri parametri valutati.
Grazie alle conoscenze tecnologiche attuali, per soddisfare entrambi i requisiti non è sempre necessario acidificare, potendo ricorrere ad alternative. Per tale ragione è ritenuta adeguata una riduzione dell’acidità totale da 5 a 4,5 g/l, espressa in acido tartarico.
3. Modifica di alcune condizioni di invecchiamento
DESCRIZIONE:
Per vantare la menzione tradizionale «Crianza» è soppresso l’obbligo di mantenere in bottiglia il vino per un certo tempo. È soppresso altresì l’obbligo di utilizzare per l’invecchiamento recipienti in rovere di capacità inferiore a 330 litri. Analogamente, con riferimento alle menzioni «barrica» (botte) e «roble» (rovere), la capacità massima è modificata in linea con quella stabilita dalla normativa nazionale, ovvero da 330 l a 600 l.
Tali modifiche interessano il punto 2.2 del disciplinare di produzione e non incidono sul documento unico.
Le modifiche sono da considerarsi ordinarie dal momento che non integrano alcuna delle fattispecie di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/33 DELLA COMMISSIONE, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione.
MOTIVAZIONE:
In base alle condizioni di impiego della menzione tradizionale «Crianza», per i vini rossi è previsto un periodo minimo di invecchiamento pari a 24 mesi, di cui almeno 6 mesi in botti di rovere di una capacità massima di 330 l. Tale prescrizione fa riferimento alla durata totale dell’invecchiamento e alla durata minima dell’invecchiamento in botte, senza menzionare in alcun punto la durata dell’invecchiamento in bottiglia. Per tale motivo, la proposta è di sopprimere dal disciplinare di produzione della DOP «Pla de Bages» la frase «...e il resto in bottiglia». La frase reciterebbe, pertanto, come segue: «Per i vini rossi è stabilita una durata di due anni solari. Tale processo prevede una permanenza minima in botte di legno di rovere di sei mesi.»
Attualmente per la vinificazione sono impiegate diverse tecniche di invecchiamento, con diverse capacità e materiali. Per quanto concerne le «menzioni e/o indicazioni relative alla produzione e/o all’invecchiamento», il disciplinare di produzione attuale indica che «in tutti i processi di invecchiamento i recipienti in legno di rovere hanno una capacità pari o inferiore a 330 litri». Per adeguare gli attuali metodi di invecchiamento, il fatto di restringere il volume massimo della botte è ritenuto limitativo, ragion per cui si propone di sopprimere quanto segue dal testo del disciplinare di produzione: «in tutti i processi di invecchiamento i recipienti in legno di rovere hanno una capacità pari o inferiore a 330 litri.»
Analogamente, per impiegare le menzioni «barrica» e «roble», la normativa nazionale consente una capacità massima di 600 l.
4. Estensione della zona delimitata
DESCRIZIONE:
Nella zona delimitata sono inclusi altri otto comuni.
Tali modifiche interessano il punto 4 del disciplinare di produzione e il punto 6 del documento unico.
Le modifiche sono da considerarsi ordinarie dal momento che non integrano alcuna delle fattispecie di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/33 DELLA COMMISSIONE, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione.
MOTIVAZIONE:
Fin dalla sua costituzione, la DO «Pla de Bages» è nata con l’intento di ricomprendere tutti i comuni che compongono la regione di Bages.
Al momento della creazione della denominazione di origine, tuttavia, non tutti i comuni hanno deciso di partecipare, sebbene, sotto il profilo tecnico, facessero tutti parte di uno stesso territorio, con caratteristiche simili per la coltivazione della vite e la vinificazione, a livello sia pedologico sia climatico, così come riconosciuto dallo studio tecnico a cura dell’ingegnere agronomo Antoni Baltierrez.
Per tale ragione, la proposta è di includere nel disciplinare di produzione i comuni seguenti: Gaià, Sant Feliu Sasserra, Sant Vicenç de Castellet, Castellbell i el Vilar, Marganell, L’Estany, Moià e Monistrol de Montserrat.
5. Introduzione di una nuova varietà e del sinonimo di un’altra
DESCRIZIONE:
Nel disciplinare di produzione sono introdotti la varietà Samsó/Cariñena e il nome Mandó, sinonimo della varietà Garró, già autorizzata.
Tali modifiche interessano il punto 6 del disciplinare di produzione e non incidono sul documento unico, dal momento che la nuova varietà è introdotta come secondaria.
Le modifiche sono da considerarsi ordinarie dal momento che non integrano alcuna delle fattispecie di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/33 DELLA COMMISSIONE, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione.
MOTIVAZIONE:
La DOP «Pla de Bages» richiede l’inclusione della varietà vinifera, dal momento che, sotto il profilo pedoclimatico, tale varietà si adatta molto bene al clima della regione, assicurando buoni risultati a livello agronomico ed enologico. Per tale ragione, è ritenuto opportuno includere nel disciplinare di produzione della DOP «Pla de Bages» la varietà Samsó/Cariñena.
L’aggiunta della menzione «Mandó» come sinonimo di Garró, invece, è volta a rimediare all’errore di non aver indicato tale sinonimo quando la varietà è stata inserita nel disciplinare nel 2016.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Pla de Bages
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
3. Vino liquoroso
5. Vino spumante di qualità
8. Vino frizzante
4. Descrizione del vino (dei vini)
Vini bianchi e rosati
Prodotti con le varietà di cui al punto 6, i vini bianchi sono di colore pallido, con aromi freschi, floreali e di erbe aromatiche. Poiché la zona risente fortemente dell’influenza dei Pirenei, gli aromi dei vini bianchi sono caratterizzati dalla parte più fresca di quelli distintivi di ciascuna varietà, con una significativa presenza di frutti acidi.
I vini rosati sono potenti, prodotti con uve mature che conferiscono una buona struttura e untuosità. La colorazione varia da quella caratteristica delle macerazioni più brevi fino a un rosato più intenso.
* Il titolo alcolometrico effettivo minimo dei vini rosati ottenuti solo da uve Sumoll e Ull de llebre è pari a 11,5 % vol., per gli altri vini a 12,5 % vol.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): |
11 |
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Acidità totale minima: |
4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): |
10 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): |
180 |
Vino rosso
I vini rossi sono prodotti con le varietà autorizzate.
Tali vini presentano una grande intensità di colore. La stagione e il freddo favoriscono una maturazione lenta in autunno, che facilita un accumulo di colore significativo in tutte le varietà, per quanto occorra precisare che le varietà autoctone tendono ad avere un minore potenziale colorante e producono pertanto vini meno colorati. I vini rossi sono inoltre molto strutturati e potenti.
* Il titolo alcolometrico effettivo minimo dei vini ottenuti solo da uve Sumoll, Ull de llebre, Picapoll negro e Garró/Mandó è pari a 11,5 % vol.
* L’acidità volatile può superare i limiti di 0,06 g/l per ogni grado alcolico oltre gli 11 gradi e per ogni anno di invecchiamento, fino a un massimo di 1 g/l.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): |
12,5 |
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Acidità totale minima: |
4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): |
13,3 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): |
150 |
Vino frizzante
Il vino frizzante risponde fondamentalmente ai parametri descritti per i vini bianchi e rosati, con le caratteristiche specifiche seguenti:
1. data la gradazione limitata, presenta un’acidità superiore che contribuisce alla sensazione di freschezza che sarà opportunamente equilibrata dalla presenza di anidride carbonica;
2. grazie alla sensazione tattile dell’anidride carbonica, aumenta la sensazione di consistenza e di ampiezza sul palato.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): |
10,5 |
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Acidità totale minima: |
4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): |
13,3 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): |
200 |
Vino spumante di qualità
Alla vista, tali prodotti presentano la stessa colorazione descritta nella sezione relativa ai vini bianchi e rosati.
La parte aromatica si caratterizza per le basi di frutta fresca, agrumate e floreali dei loro vini base, mentre l’affinamento su fecce in bottiglia conferisce note di frutta secca e di pane.
Sul palato, tali vini aumentano chiaramente la percezione di volume rispetto ai vini originari. La cremosità è proporzionale ai mesi di affinamento e l’anidride carbonica risulta integrata. Caratterizzati da bollicine fini, grazie alle sinergie con il nucleo acido dei vini della zona, tali prodotti presentano le caratteristiche di freschezza e di persistenza sul palato dei vini spumanti tipici delle zone fredde.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): |
10,5 |
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Acidità totale minima: |
4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): |
13,3 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): |
185 |
Vini liquorosi
I vini liquorosi possono essere ottenuti da uve stramature oppure da uva infavata.
Nel caso delle uve stramature, i vini acquisiscono note di frutta secca, uva passa, frutta sciroppata e biscotti. Nel caso dell’uva infavata, alle caratteristiche sopracitate si aggiungono note di buccia d’arancia e miele.
I vini dolci naturali ottenuti mediante interruzione della fermentazione, solitamente a freddo o per microfiltrazione, presentano le caratteristiche dei vini giovani ma con una presenza naturale di zuccheri.
Nella categoria rientrano le mistelle, il vino «rancio» e i vini dolci naturali.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): |
15 |
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Acidità totale minima: |
4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): |
180 |
5. Pratiche di vinificazione
a. Pratiche enologiche specifiche
Pratica colturale
Le pratiche di coltivazione devono essere quelle tradizionali, volte a ottenere la migliore qualità. Tutte le operazioni viticole devono rispettare tanto l’equilibrio fisiologico della pianta quanto l’ambiente, nonché applicare le conoscenze agronomiche volte ad ottenere uve in condizioni ottimali per la vinificazione.
L’allevamento delle viti segue pratiche e metodi generalmente accettati per la viticoltura.
L’uva vendemmiata deve essere trasportata il più velocemente possibile e con mezzi che ne garantiscano la conservazione della qualità.
Limitazione applicabile alla vinificazione
La vendemmia deve essere effettuata con la massima cura e per la produzione di vini protetti devono essere utilizzate solo uve sane, con il grado di maturazione necessario per ottenere vini con una gradazione alcolica volumetrica naturale pari o superiore a 9,5 % vol. per i vini bianchi e 11 % vol. per i vini rossi. Tale gradazione alcolica volumetrica naturale minima è pari a 9,5 % vol. per i vini frizzanti e i vini spumanti di qualità.
b. Rese massime
Varietà a bacca bianca
10 000 chilogrammi di uve per ettaro
Varietà a bacca bianca
70 ettolitri per ettaro
Varietà a bacca rossa
9 000 chilogrammi di uve per ettaro
Varietà a bacca bianca
63 ettolitri per ettaro
6. Zona geografica delimitata
I comuni di produzione della DOP «Pla de Bages» sono i seguenti:
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
Castellnou de Bages
El Pont de Vilomara i Rocafort
L’Estany
Fonollosa
Gaià
Manresa
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
Navarcles
Navàs
Rajadell
Sallent
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
Sant Vicenç de Castellet
Santpedor
Santa Maria d’Oló
Súria
Talamanca
7. Varietà principale/i di uve da vino
PICAPOLL BLANCO
SUMOLL TINTO
TEMPRANILLO - ULL DE LLEBRE
8. Descrizione del legame/dei legami
«Vino»
Sotto il profilo agroclimatico, la regione è caratterizzata da una temperatura e una pluviometria considerevolmente differenti rispetto alle regioni limitrofe. L’altitudine media, nonché la distanza dal mare e dalla barriera pre-litorale, conferiscono alla regione alcune peculiarità climatiche cui si deve il nucleo acido dei vini prodotti in tale regione.
L’importante massa forestale e la quantità di erbe aromatiche presenti ovunque nella regione definiscono un terroir tipico che influenza in modo rilevante e specifico tutti i prodotti vinicoli della DOP «Pla de Bages». Gli aromi primari dei vini sono, infatti, impregnati dagli odori di tali erbe, tra cui il rosmarino, la lavanda e il timo.
«Vino frizzante»
Cfr. le considerazioni di cui alla sezione precedente sui vini.
«Vino spumante di qualità»
La regione di Bages vanta una lunga tradizione di vini spumanti. In particolare, il comune di Artés è protetto dalla DOP Cava, dal momento che fin dall’inizio del XX secolo ha visto sperimentare e produrre tale tipo di vino, dimostrandosi così pioniere nella produzione di vini spumanti. Le varietà Macabeo, Xarel•lo e Parellada rappresentano la base impiegata per la produzione di tali vini e vantano le caratteristiche riportate nella sezione dedicata ai vini.
«Vino liquoroso»
Nella regione di Bages, i vini liquorosi sono prodotti da tempo immemorabile. Già molti anni fa, infatti, il «rancio», la «mistela» e il vino dolce naturale erano bevuti abitualmente nelle abitazioni della regione. La combinazione di un metodo di produzione tradizionale con le varietà vinifere regionali, influenzate dall’agroclima descritto sopra, conferisce a tali vini alcune caratteristiche organolettiche particolari.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Quadro normativo:
nella legislazione nazionale
Tipo di condizione supplementare:
condizionamento nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
Il condizionamento dei vini della DOP «Pla de Bages» deve avvenire nella zona specificata nel relativo regolamento, come deciso dal Consejo Regulador alla luce del fatto che, data la superficie limitata della DOP, qualsiasi possibile intromissione esterna potrebbe influire negativamente sulla qualità, esulando dal controllo dello stesso Consejo, e inficiare così le norme stabilite.
Link al disciplinare del prodotto
https://cutt.ly/zdIxe2x