Organo: Consiglio di Stato
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Parere Consiglio di Stato
Data provvedimento: 23-11-2020
Numero provvedimento: 1931
Tipo gazzetta: Nessuna

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una Casa vinicola contro AGEA - Annullamento delle note con cui AGEA ha autorizzato la cancellazione dal fascicolo aziendale di terreni con effetto retroattivo - Trasferimento dei diritti relativi alle superfici vitate insistenti sul compendio immobiliare - Esclusione del carattere provvedimentale delle note di AGEA contestate.


Consiglio di Stato - Sezione Prima - Adunanza di Sezione del 21 ottobre 2020

NUMERO AFFARE 00769/2020



OGGETTO:

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da Casa Vinicola Savaia Società Agricola a r.l., contro AGEA, per l’annullamento della nota n. 54704 del 26 giugno 2018 e della nota n. 55390 del 2 luglio 2018, con cui AGEA ha autorizzato la cancellazione, dal fascicolo aziendale della suddetta azienda, dei terreni siti nel territorio della Provincia di Trapani, con effetto retroattivo dal 13 febbraio 2018, nonché, di ogni altro atto connesso, consequenziale e/o presupposto con quelli impugnati;



LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota n. 0002879 del 24 giugno 2020, con la quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Claudio Tucciarelli;

Premesso:

1. Con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la società Casa Vinicola Savaia, nella persona dell’amministratore unico, signora Calogera Alotto, chiede l’annullamento, previa sospensiva, della nota n. 54704 del 26 giugno 2018 e della nota n. 55390 del 2 luglio 2018, con cui AGEA ha autorizzato la cancellazione, dal fascicolo aziendale della suddetta azienda, dei terreni siti nel territorio della Provincia di Trapani, con effetto retroattivo dal 13 febbraio 2018, nonché, di ogni altro atto connesso, consequenziale e/o presupposto con quelli impugnati.

2. La Società Casa Vinicola Savaia è titolare di un fascicolo aziendale costituito presso il Centro autorizzato di assistenza agricola di Coldiretti (CAA).

Tra i terreni acquisiti nel fascicolo aziendale erano ricomprese anche le superfici oggetto del ricorso, site nel trapanese, di proprietà del Sig. Gaspare Savaia e condotte dalla Casa Vinicola Savaia a titolo di comodato d’uso.

Nei confronti del Sig. Savaia, debitore, è stata avviata una procedura espropriativa, avente per oggetto il compendio immobiliare comprendente anche i fondi condotti a titolo di comodato dalla Casa Vinicola Savaia e inseriti nel fascicolo della società.

In particolare, nell’ambito della procedura esecutiva nei confronti del Sig. Savaia, il Tribunale di Trapani ha emesso, nel corso del 2018, una serie di provvedimenti relativi: alla consegna degli immobili; alla intestazione del fascicolo aziendale in favore del custode giudiziario; allo svincolo in favore del custode giudiziario dei terreni già in capo alla Casa Vinicola Savaia; all’apertura da parte del custode giudiziario di un fascicolo aziendale relativo alle superfici vitate insistenti sul fondo oggetto del pignoramento, su cui trasferire tutti i diritti relativi a tali superfici, a prescindere dalla loro intestazione formale, sia essa in capo al debitore esecutato o a un terzo che non vanti un titolo opponibile alla procedura.

In data 12 giugno 2018, AGEA ha ricevuto la richiesta del CAA Coldiretti di assumere d’ufficio i necessari provvedimenti per rendere effettivo il trasferimento dei diritti relativi alle superfici vitate insistenti sul compendio immobiliare, a far data dal 13 febbraio 2018, così come previsto nel provvedimento del Tribunale di Trapani.

AGEA ha quindi autorizzato, con le note impugnate, il CAA Coldiretti a espungere dal fascicolo aziendale della società le superfici oggetto della procedura esecutiva. A seguito dell’autorizzazione emessa da AGEA e comunicata al CAA Coldiretti, la società Impresa Verde, operante sul territorio in forza dei rapporti in essere con il medesimo CAA, ha provveduto a espungere dal fascicolo aziendale della Casa Vinicola Savaia le superfici di cui all’ordine di liberazione del 13 febbraio 2018.

3. La ricorrente, nel rappresentare che l'espropriazione avrebbe riguardato solamente i terreni di proprietà del debitore esecutato e non anche il complesso aziendale, in quanto di proprietà di soggetto terzo estraneo alla procedura (la "Casa Vinicola Savaia Società agricola a responsabilità limitata"), deduce i seguenti motivi a sostegno del ricorso.

In primo luogo lamenta la nullità e/o illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione e/o falsa applicazione di legge, eccesso di potere, difetto assoluto di motivazione, travisamento dei fatti, assenza di istruttoria. In particolare, l'Amministrazione non avrebbe tenuto minimamente in considerazione che l'impianto vitivinicolo costituiva un bene aziendale della "Casa Vinicola Savaia Società Agricola a R.L.”. L’espunzione delle superfici vitate con effetto retroattivo rispetto all’effettivo rilascio non avrebbe potuto avere luogo in forza del solo ordine di liberazione, senza considerare l'effettiva liberazione. Inoltre, al Tribunale non doveva essere consentito l'inserimento delle superfici vitate in un proprio fascicolo aziendale, quando non può ritenersi che esso rivesta la qualifica o lo status di produttore.

I provvedimenti impugnati si porrebbero in contrasto anche con la normativa europea che regola la materia, nonché con i relativi decreti e regolamenti attuativi. Infatti, il Registro Nazionale Titoli (RNT) è stato istituito dall'AGEA a seguito del Reg. (CE) n. 1782/2003 e il soggetto beneficiario dei diritti all'aiuto è l'agricoltore che sia titolare di un'azienda ed eserciti attività agricola. Se i titoli possono essere espropriati all'agricoltore, mediante pignoramento mobiliare, ciò significa che gli stessi sono beni differenti rispetto ai terreni e che quindi, qualora non coincida la titolarità tra proprietario terriero ed agricoltore, come nella specie, non possono essere aggrediti in sede di pignoramento immobiliare. A riprova viene invocata la circolare ministeriale n. 5852 del 25 ottobre 2016, recante "Nuovo sistema di autorizzazione cigli impianti viticoli: disposizioni necessarie ad una corretta ed uniforme interpretazione della norma comunitaria sulla non trasferibilità delle autorizzazioni e deroghe" in ordine alla non trasferibilità delle autorizzazioni in caso di vendita.

In secondo luogo, la ricorrente lamenta nullità e/o illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione e/o falsa applicazione di legge, eccesso di potere, difetto assoluto di motivazione, travisamento dei fatti, assenza di istruttoria.

L'Amministrazione resistente non avrebbe espletato alcuna attività istruttoria per verificare che la ricorrente era ed è soggetto estraneo alla procedura esecutiva e a essa non è riferibile l’ordine di esecuzione. Il principio generale stabilito dal legislatore e riconosciuto dalla giurisprudenza sarebbe quello secondo cui le locazioni, aventi a oggetto l'immobile oggetto di esecuzione, sono opponibili all'acquirente se hanno data certa anteriore al pignoramento.

In terzo luogo sono dedotte nullità e/o illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione e/o falsa applicazione di legge, eccesso di potere, difetto assoluto di motivazione, travisamento dei fatti, assenza di istruttoria. Il ricorrente, fino alla data della notifica del provvedimento da parte del custode e, comunque, dopo l'estirpazione e la richiesta di reimpianto, non sarebbe stato a conoscenza di nessun provvedimento, pertanto, quest'ultimo non poteva spiegare effetti nei confronti dell'azienda.

Infine, la ricorrente rappresenta le ragioni per l’accoglimento della domanda cautelare.

4. La relazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, trasmessa con nota n. 0002879 del 24 giugno 2020, dopo che AGEA aveva svolto la relativa istruttoria, evidenzia la tardività della presentazione del ricorso e l’infondatezza del medesimo.

5. La ricorrente ha presentato controdeduzioni alla memoria di AGEA e alla relazione ministeriale.


Considerato:

6. La Sezione constata preliminarmente che non sono date evidenze documentali alla tardività del ricorso, affermata dalla relazione ministeriale. Le note impugnate non sono indirizzate alla ricorrente, che nel ricorso (notificato il 28 gennaio 2019) dà conto – senza contestazione sul punto da parte del Ministero - di avere appreso dell’esistenza delle note dalla società che svolge le funzioni per il CAA Coldiretti e di averle acquisite, dopo richiesta di accesso rivolta ad AGEA, in data 5 ottobre 2018. Il ricorso è pertanto ricevibile.

7. Sempre in via preliminare, la Sezione ritiene di dovere affrontare la questione relativa all’ammissibilità del ricorso straordinario. L’inammissibilità può infatti essere dichiarata anche d’ufficio dal giudice amministrativo, in base all’art. 35, comma 1, lettera b), c.p.a., senz’altro riferibile anche al rimedio giustiziale.

Nel caso di specie va considerata la natura propria delle note di AGEA impugnate. Tali note (c.d. autorizzazioni) sono state inviate da AGEA al CAA Coldiretti a seguito della richiesta di istruzioni da parte di quest’ultimo circa il seguito da assicurare all’ordine di liberazione con conseguente immissione del custode giudiziario nel possesso del fondo disposti dal tribunale di Trapani, nell’ambito del procedimento di esecuzione forzata immobiliare in corso, a carico del signor Savaia. Con le impugnate note, AGEA ha quindi evidenziato l’obbligo di conformarsi ai provvedimenti del tribunale di Trapani nell’ambito del procedimento di esecuzione e alle richieste del custode giudiziario.

E’ dunque da escludere il carattere provvedimentale delle note di AGEA, riferite a un procedimento di esecuzione immobiliare in atto e concernenti le modalità di esecuzione dei provvedimenti del tribunale di Trapani – Ufficio esecuzioni immobiliari. AGEA ha corrisposto alla richiesta del CAA, indicando le modalità operative con cui dare seguito ai provvedimenti propri del procedimento di esecuzione immobiliare. In nessun modo tali note assumono natura di provvedimento impugnabile (cfr. in termini simili, Cons. St., Sez. I, n. 1253/2020).

Né sono ammissibili in sede di ricorso straordinario motivi di doglianza attinenti, in realtà, a contestazioni che potrebbero trovare ingresso solo nell’ambito della procedura esecutiva. La ricorrente ha infatti fondato il ricorso su contestazioni relative a fatti o atti inopponibili ad AGEA, in quanto pertinenti esclusivamente al procedimento esecutivo in corso davanti al tribunale, da far valere in quella sede. Ne costituisce conferma indiretta il fatto che il ricorso straordinario sia stato notificato anche al Tribunale di Trapani e al Ministero della giustizia, in qualità di supposti controinteressati. Il ricorso straordinario avverso le note di AGEA risulta, quindi, uno strumento inidoneo a costituire simile rimedio.

8. Per le ragioni esposte, il ricorso straordinario deve essere dichiarato inammissibile, atteso il carattere non provvedimentale delle note impugnate.


P.Q.M.

 

Esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con assorbimento dell’istanza cautelare.

L'ESTENSORE

Claudio Tucciarelli
 

IL PRESIDENTE F/F

Francesca Quadri


IL SEGRETARIO

Carola Cafarelli