Commercializzazione del vino - Compimento di delitti di adulterazione e contraffazione di vini - Sequestro dell'azienda - Sequesto disposto a fini impeditivi - Revoca del provvedimento di sequestro - Mancanza di specificità nei motivi del ricorso.
SENTENZA
(Presidente: dott. Vito Di Nicola - Relatore: dott. Antonio Corbo)
sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce nel procedimento nei confronti di
1. Caragnulo Giuseppe, nato a San Donaci il 29/01/1961
2. Laera Vincenzo, nato a Martina Franca il 25/12/1991
3. Megale Hellas s.r.l. in persona del legale rappresentante Roberto Capone avverso l'ordinanza in data 23/12/2019 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dai consigliere Antonio Corbo;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Co,rasaniti, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
uditi gli avvocati Francesco Vergine, difensore di Caragnulo Giuseppe, Laera Vincenzo e Megale Hellas s.r I„ e Massimo Manfreda, sostituto processuale dell'avvocato Luisa Pesce, difensore di Megale Hellas s.r.I., che hanno chiesto 7I dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza adottata in data 23 dicembre 2019, e depositata in data 21 gennaio 2020, il Tribunale di Lecce, sezione del riesame, pronunciando in sede di appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. proposto dal Pubblico Ministero, ha confermato il provvedimento emesso dal G.i.p. del Tribunale di Lecce che aveva disposto la revoca del sequestro preventivo dell'azienda "Megale Hellas s.r.l.", a suo tempo ordinato per i reati di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al compimento di delitti di adulterazione e contraffazione di vini.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 125 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla violazione dell'obbligo di motivazione. Si deduce che il Tribunale, nella decisione impugnata, espone una motivazione inesistente o comunque di mera apparenza, e comunque contraddittoria, perché: -) si limita a replicare le motivazioni del provvedimento del G.i.p., senza esaminare il contenuto dei motivi di appello; -) valorizza elementi - quelli concernenti la nomina del nuovo amministratore e la scarsa incidenza percentuale sul complessivo fatturato dell'azienda delle forniture illecite o "sospette" - ritenuti inaffidabili in sede di riesame; -) omette di considerare le ulteriori risultanze, attestanti sia il rinvenimento di ulteriori prodotti vinosi non tracciabili o comunque irregolari presso la "Megale Hellas s.r.l." (per circa 100.00 hl. complessivi), nonché presso i soggetti da cui provenivano le forniture illecite, sia il notevole calo di prodotto della precisata azienda durante l'amministrazione giudiziaria.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 321 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta inapplicabilità del sequestro a fini di confisca. Si deduce, innanzitutto, che illegittimamente il Tribunale ha ritenuto il sequestro disposto solo a fini impeditivi. Si rappresenta, innanzitutto, che la richiesta di sequestro preventivo era esplicita (si trascrive il punto specifico dell'atto del Pubblico ministero), e che l'ordinanza genetica, pur non operando un puntuale riferimento alla confisca, ha disposto l'applicazione della misura cautelare reale: (a) evocando la costituzione di società di comodo, (b) premettendo testualmente: «attesa l'accertata sostanziale coincidenza tra l'attività illecita e la struttura aziendale», (c) richiamando l'art. 321 cod. proc. pen., senza alcuna distinzione tra primo e secondo comma. Si osserva, inoltre, che il sequestro è stato disposto per tutti i reati contestati, e quindi anche per quello di cui all'art. 517- quater cod. pen., il quale, in particolare mediante il richiamo dell'art. 474-bis cod. pen., prevede l'applicazione della confisca obbligatoria delle cose destinate a commettere il reato o che ne costituiscono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto. Si aggiunge che la delimitazione della misura al solo sequestro a fini impeditivi, operata dal Tribunale quando si è pronunciato in sede di riesame avverso il provvedimento genetico, costituisce il frutto di una svista per la mole di documenti, e che, comunque, ciò non determina alcun giudicato cautelare, posto che la richiesta del Pubblico Ministero in ordine al sequestro a fini di confisca deve ritenersi accolta e che le difese non hanno formulato deduzioni in proposito.
3. In data 27 aprile 2020, gli avvocati Massimo Manfreda e Francesco Vergine, quali difensori degli indagati Giuseppe Caragnulo, Vincenzo Laera e della società "Megale Hellas s.r.l." hanno depositato memoria. Nell'atto, in particolare, dopo un riferimento alle precedenti decisioni, si evidenzia che il ricorso è privo di specificità, perché non indica quali sono le norme violate, e comunque non denuncia violazioni di legge. Si osserva, poi, che la pretesa contraddittorietà del provvedimento impugnato rispetto a quello emesso in sede di riesame, con riguardo alla valutazione degli elementi acquisiti, si traduce in una censura di merito e non certo in una violazione di legge, e che la motivazione offerta nella decisione pronunciata ex art. 322-bis cod. proc. pen. è esaustiva, perché ha esaminato tutti i profili rilevanti. Si aggiunge che deve comunque ritenersi formato un giudicato cautelare sul rigetto della richiesta di sequestro a fini di confisca, perché il G.i.p. ha mostrato di condividere solo la parte dell'istanza di applicazione della misura a fini impeditivi. Si rappresenta, quindi, che il Pubblico ministero ha dato comunque conferma della complessiva liceità dell'attività della "Megale Hellas s.r.l.", autorizzando gli amministratori giudiziari a vendere la maggior parte del vino in possesso della società, e che la prevalenza, nella precisata azienda, del prodotto regolare su quello irregolare risulta anche dal verbale di dissequestro del 10 dicembre 2019, allegato alla memoria.
4. In data 21 agosto 2020, gli avvocati Massimo Manfreda, Francesco Vergine e Luisa Pesce, quali difensori degli indagati Giuseppe Caragnulo, Vincenzo Laera e della società "Megale Hellas s.r.l." hanno depositato ulteriore memoria. Nell'atto, innanzitutto, si ribadisce che il sequestro della "Megale Hellas s.r.l." è stato disposto esclusivamente a fini impeditivi; si sottolinea, a tal fine, tra l'altro, che, nella motivazione dell'ordinanza applicativa, la nomina dell'amministratore giudiziario è indicata come una necessità per «proseguire l'attività imprenditoriale riconducendola entro i binari della legalità».
Si osserva, poi, che la precisazione del Tribunale in sede di riesame, secondo cui il sequestro non era stato disposto a fini di confisca, non è frutto di una svista. A tal proposito, in particolare, si segnala che la svista deve essere esclusa anche perché tutti i successivi provvedimenti giudiziari, pure per le altre aziende sequestrate in forza del medesimo ed unitario provvedimento genetico, fanno riferimento esclusivamente al sequestro a fini impeditivi. Si rileva, ancora, che, nella specie, non si applica il divieto ex art. 324, comma 7, cod. proc. pen. di revoca del sequestro per essere i beni possibile oggetto di confisca obbligatoria. Si evidenzia, innanzitutto, che l'art. 324, comma 7, cit. ha ad oggetto i «casi indicati nell'art. 240 comma 2 del codice penale», mentre l'ablazione obbligatoria prevista dal combinato disposto degli artt. 517-quater e 474-bis cod. pen. siriferisce a situazioni per le quali, a norma dell'art. 240, primo comma, cod. pen., sarebbe applicabile la confisca facoltativa (si citano, in questo senso, Sez. 3, n. 7673 del 10/01/2012, e Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019).
Si aggiunge, poi, che, in ogni caso, il vino irregolare nella disponibilità della "Megale Hellas s.r.l." era stato contraffatto da altri e, quindi, non è sussumibile tra le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e, quindi confiscabili ex artt. 517-quater e 474-bis cod. pen. Si segnala, ulteriormente, che una conferma della natura facoltativa della confisca è fornita anche dal contegno del Pubblico Ministero: l'unico provvedimento di dissequestro impugnato è quello relativo alla "Megale Hellas s.r.l.", mentre è stata prestata acquiescenza ai provvedimenti di dissequestro relativi alle altre, e numerose, società che si assumono utilizzate dal gruppo criminale, per le quali pure sarebbero applicabili le disposizioni di cui agli artt. 517-quater e 474-bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è, nel complesso, infondato per le ragioni di seguito precisate.
2. Manifestamente infondate, se non diverse da quelle consentite in questa sede, sono le censure formulate nel primo motivo e che contestano l'inesistenza, la mera apparenza e la contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata.
2.1. Secondo l'orientamento consolidato, ed enunciato anche dalle Sezioni Unite, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (così Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01, nonché Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01).
2.2. Nella specie, l'ordinanza impugnata ha confermato il provvedimento di revoca del sequestro svolgendo una propria specifica motivazione. Il G.i.p. aveva disposto la revoca del sequestro - a suo tempo ordinato per i reati di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al compimento di delitti di adulterazione e contraffazione di vini - osservando che la misura era stata applicata esclusivamente per finalità impeditive, che gli amministratori giudiziari avevano raggiunto gli scopi prefissati dall'ordinamento, riportando le operazioni commerciali dell'azienda sottoposta a vincolo nel circuito della legalità, e che i soggetti presso i quali erano state acquistate le partite di vino adulterate non operano più nel settore. Il Tribunale, pronunciando in sede di appello, ha confermato il provvedimento di revoca alla luce di una pluralità di elementi.
Si rileva, innanzitutto, che i titolari della "Megale Hellas s.r.l." - Giuseppe Caragnulo e Vincenzo Laera - sono ancora sottoposti alla misura cautelare personale del divieto di dimora nella località in cui ha sede l'azienda, e che non vi sono elementi per ritenere il nuovo amministratore una persona di fiducia degli indagati o comunque disponibile a riprendere l'attività illecita. Si rappresenta, poi, che non è applicabile il sequestro a fini di confisca ex artt. 517-quater e 474-bis cod. pen., sia perché il sequestro è stato disposto esclusivamente a fini impeditivi, e non vi è stata alcuna impugnazione del Pubblico Ministero in proposito, sia perché comunque l'azienda non risulta essere una struttura costituita per commettere illeciti; si segnala, in particolare, relativamente a tale secondo profilo, che, come risulta dalla relazione di consulenza tecnica prodotta dalla difesa, la "Megale Hellas s.r.l." ha avuto un fatturato superiore a 48 milioni di euro nel 2016, superiore a 57 milioni di euro nel 2017 e superiore a 69 milioni di euro nel 2018, a fronte di forniture dalle società operanti illecitamente oscillanti tra i 2 milioni e mezzo del 2016 ed i 4 milioni e 300 mila euro nel 2018, e di forniture "sospette" provenienti da aziende spagnole pari a 2,23 per cento degli acquisti del 2018. Si aggiunge, infine, che non può essere invocato il sequestro previsto in tema di responsabilità amministrativa degli enti, per l'assenza di una specifica domanda cautelare concernente tale titolo.
2.3. Sulla base degli elementi esposti nell'ordinanza impugnata, deve escludersi che la stessa sia incorsa nel vizio di motivazione assente od apparente. Ed infatti, sono indicate in modo intellegibile e congruo rispetto agli elementi fattuali sia le ragioni per le quali deve escludersi la sussistenza di esigenze cautelari idonee a fondare un sequestro impeditivo, sia le ragioni per le quali non è adottabile un sequestro a fini di confisca. Inoltre, non sono specificamente indicati i motivi dell'atto di appello che sarebbero stati non considerati; in ogni caso, negli stessi non risultano rappresentati elementi che, non puntualmente apprezzati nell'ordinanza impugnata, fossero tali da disarticolare l'intero ragionamento probatorio. Deve escludersi, inoltre, la rilevabilità di qualunque contraddittorietà dell'ordinanza impugnata rispetto a quella emessa in sede di riesame, perché, in disparte da ogni altra considerazione, tale vicenda si pone del tutto fuori dall'area della nozione di motivazione assente od apparente. Ai fini della rilevabilità di questo vizio, infatti, occorre valutare esclusivamente se gli elementi acquisiti al procedimento siano stati oggetto di una motivazione intelligibile ed effettiva.
3. Infondate, invece, sono le censure esposte nel secondo motivo, e che contestano la ritenuta inapplicabilità del sequestro a fini di confisca. L'ordinanza impugnata, a tal proposito, offre una doppia motivazione, perché, per un verso, osserva che il sequestro cautelare è stato disposto a fini meramente impeditivi, e, dall'altro, comunque, rappresenta perché il bene dissequestrato, l'azienda "Megale Hellas s.r.l.", non può ritenersi cosa confiscabile. Già il primo ordine di argomenti risulta di per sé risolutivo. Ed infatti, il provvedimento genetico del G.i.p. ha disposto il sequestro preventivo dopo aver valutato espressamente la sussistenza del requisito del periculum in mora, irrilevante nel sequestro a fini di confisca, e senza aver espresso alcuna specifica motivazione in relazione alla applicabilità di quest'ultimo tipo di misura. Inoltre, il Tribunale del riesame, pur confermando la statuizione concernente il sequestro dell'azienda, ha espressamente affermato che la misura era stata disposta «non ai fini della successiva confisca». Questa puntuale indicazione non può essere ritenuta irrilevante, perché il Tribunale era stato adito dalla difesa con la richiesta di riesame per la caducazione della misura cautelare e la liberazione del bene da ogni vincolo, e non solo per l'eliminazione esclusivamente di quello con finalità impeditiva. Di conseguenza, quand'anche si ritenesse che il G.i.p. avesse disposto il sequestro anche a fini di confisca, il Pubblico ministero, per mantenere il vincolo in relazione a questo titolo, avrebbe dovuto comunque proporre impugnazione. In ogni caso, poi, l'ordinanza impugnata motiva specificamente in ordine alle ragioni per cui occorre escludere che l'azienda "Megale Hellas s.r.l." sia da ritenere "cosa confiscabile", e, quindi, deve escludersi che la motivazione sia apodittica o apparente.
4. Da ultimo, occorre rilevare che non opera il divieto di restituzione di cui all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. Ed infatti, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, il divieto di restituzione di cui all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. riguarda soltanto le cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, secondo comma, cod. pen., restando escluse quelle soggette a confisca obbligatoria ai sensi di previsioni speciali, salvo che tali previsioni richiamino il predetto art. 240, secondo comma, cod. pen. o, comunque, si riferiscano al prezzo del reato o a cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato (Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019, Bellucci, Rv. 276690-02). Nella specie, l'azienda, secondo le doglianze del Pubblico Ministero, sarebbe confiscabile a norma del combinato disposto degli artt. 517-quater e 474-bis cod. pen. Ora, le disposizioni appena citate non richiamano l'art. 240, secondo comma, cod. pen.; né la "Megale Hellas s.r.l.", almeno alla luce delle indicazioni del Tribunale e delle stesse prospettazioni contenute nel ricorso del Pubblico Ministero, può qualificarsi come prezzo del reato o cosa la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione della quale costituisce reato.
5. Alla complessiva infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorso, ma non anche la condanna la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, stante quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 14 settembre 2020
Depositato in cancelleria il 13 novembre 2020