Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1733 della Commissione del 19 novembre 2020 che stabilisce i volumi limite per gli anni 2021 e 2022 ai fini dell’eventuale applicazione di dazi addizionali all’importazione di taluni ortofrutticoli.
(Regolamento (UE) 19/11/2020, n. 2020/1733, pubblicato in G.U.U.E. 20 novembre 2020, n. L 390)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l’articolo 183, primo comma, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 39 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione stabilisce che un dazio addizionale all’importazione di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 può essere applicato ai prodotti e nei periodi indicati nell’allegato VII di tale regolamento di esecuzione. Tale dazio addizionale all’importazione si applica se il quantitativo di prodotti immessi in libera pratica per uno dei periodi di applicazione indicati nel suddetto allegato supera il volume limite delle importazioni in un anno per tale prodotto. Il dazio addizionale all’importazione non è applicato se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato dell’Unione o gli effetti appaiono sproporzionati rispetto all’obiettivo perseguito.
(2) A norma dell’articolo 182, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 i volumi limite delle importazioni per l’eventuale applicazione di dazi addizionali all’importazione di taluni ortofrutticoli si basano sui dati relativi alle importazioni e al consumo interno dei tre anni precedenti. Sulla base dei dati comunicati dagli Stati membri per gli anni 2017, 2018 e 2019 è opportuno stabilire i volumi limite per taluni ortofrutticoli per gli anni 2021 e 2022.
(3) Tenendo conto del fatto che il periodo di applicazione degli eventuali dazi addizionali all’importazione di cui all’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 decorre, per un certo numero di prodotti, dal 1° gennaio, è opportuno che il presente regolamento si applichi dal 1° gennaio 2021,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per gli anni 2021 e 2022, i volumi limite di cui all’articolo 182, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i prodotti di cui all’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 sono stabiliti conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Esso cessa di produrre effetti il 30 giugno 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO
Volumi limite per i prodotti e i periodi stabiliti nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 ai fini dell’eventuale applicazione di dazi addizionali all’importazione
Fatte salve le regole sull’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Ai fini del presente allegato, il campo di applicazione dei dazi addizionali all’importazione è determinato sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.
|
Numero d’ordine |
Codice NC |
Designazione dei prodotti |
Periodo di applicazione |
Volume limite (in t) |
|
|
2021 |
2022 |
||||
|
78.0020 |
0702 00 00 |
Pomodori |
Dal 1° giugno al 30 settembre |
|
59 963 |
|
78.0015 |
Dal 1° ottobre |
al 31 maggio |
580 556 |
||
|
78.0065 |
0707 00 05 |
Cetrioli |
Dal 1° maggio al 31 ottobre |
|
101 375 |
|
78.0075 |
Dal 1° novembre |
al 30 aprile |
44 042 |
||
|
78.0085 |
0709 91 00 |
Carciofi |
Dal 1° novembre |
al 30 giugno |
11 740 |
|
78.0100 |
0709 93 10 |
Zucchine |
Dal 1° gennaio al 31 dicembre |
|
110 966 |
|
78.0110 |
0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 |
Arance |
Dal 1° dicembre |
al 31 maggio |
421 265 |
|
78.0120 |
0805 22 00 |
Clementine |
Dal 1° novembre |
alla fine di febbraio |
83 002 |
|
78.0130 |
0805 21 0805 29 00 |
Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi |
Dal 1° novembre |
alla fine di febbraio |
178 921 |
|
78.0160 |
0805 50 10 |
Limoni |
Dal 1° gennaio al 31 maggio |
|
147 143 |
|
78.0155 |
Dal 1° giugno al 31 dicembre |
|
332 890 |
||
|
78.0170 |
0806 10 10 |
Uve da tavola |
Dal 16 luglio al 16 novembre |
|
72 065 |
|
78.0175 |
0808 10 80 |
Mele |
Dal 1° gennaio al 31 agosto |
|
1 021 853 |
|
78.0180 |
Dal 1° settembre al 31 dicembre |
|
44 819 |
||
|
78.0220 |
0808 30 90 |
Pere |
Dal 1° gennaio al 30 aprile |
|
136 876 |
|
78.0235 |
Dal 1° luglio al 31 dicembre |
|
19 527 |
||
|
78.0250 |
0809 10 00 |
Albicocche |
Dal 1° giugno al 31 luglio |
|
54 488 |
|
78.0265 |
0809 29 00 |
Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide |
Dal 16 maggio al 15 agosto |
|
34 052 |
|
78.0270 |
0809 30 |
Pesche, comprese le pesche noci |
Dal 16 giugno al 30 settembre |
|
204 899 |
|
78.0280 |
0809 40 05 |
Prugne |
Dal 16 giugno al 30 settembre |
|
32 563 |