Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 19-11-2020
Numero provvedimento: 1733
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 20-11-2020
Numero gazzetta: 390

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1733 della Commissione del 19 novembre 2020 che stabilisce i volumi limite per gli anni 2021 e 2022 ai fini dell’eventuale applicazione di dazi addizionali all’importazione di taluni ortofrutticoli.

(Regolamento (UE) 19/11/2020, n. 2020/1733, pubblicato in G.U.U.E. 20 novembre 2020, n. L 390)


LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l’articolo 183, primo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 39 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione stabilisce che un dazio addizionale all’importazione di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 può essere applicato ai prodotti e nei periodi indicati nell’allegato VII di tale regolamento di esecuzione. Tale dazio addizionale all’importazione si applica se il quantitativo di prodotti immessi in libera pratica per uno dei periodi di applicazione indicati nel suddetto allegato supera il volume limite delle importazioni in un anno per tale prodotto. Il dazio addizionale all’importazione non è applicato se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato dell’Unione o gli effetti appaiono sproporzionati rispetto all’obiettivo perseguito.

(2) A norma dell’articolo 182, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 i volumi limite delle importazioni per l’eventuale applicazione di dazi addizionali all’importazione di taluni ortofrutticoli si basano sui dati relativi alle importazioni e al consumo interno dei tre anni precedenti. Sulla base dei dati comunicati dagli Stati membri per gli anni 2017, 2018 e 2019 è opportuno stabilire i volumi limite per taluni ortofrutticoli per gli anni 2021 e 2022.

(3) Tenendo conto del fatto che il periodo di applicazione degli eventuali dazi addizionali all’importazione di cui all’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 decorre, per un certo numero di prodotti, dal 1° gennaio, è opportuno che il presente regolamento si applichi dal 1° gennaio 2021,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Per gli anni 2021 e 2022, i volumi limite di cui all’articolo 182, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i prodotti di cui all’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 sono stabiliti conformemente all’allegato del presente regolamento.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Esso cessa di produrre effetti il 30 giugno 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

 

ALLEGATO

Volumi limite per i prodotti e i periodi stabiliti nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 ai fini dell’eventuale applicazione di dazi addizionali all’importazione

Fatte salve le regole sull’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Ai fini del presente allegato, il campo di applicazione dei dazi addizionali all’importazione è determinato sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.
 

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione dei prodotti

Periodo di applicazione

Volume limite (in t)

2021

2022

78.0020

0702 00 00

Pomodori

Dal 1° giugno al 30 settembre

59 963

78.0015

Dal 1° ottobre

al 31 maggio

580 556

78.0065

0707 00 05

Cetrioli

Dal 1° maggio al 31 ottobre

101 375

78.0075

Dal 1° novembre

al 30 aprile

44 042

78.0085

0709 91 00

Carciofi

Dal 1° novembre

al 30 giugno

11 740

78.0100

0709 93 10

Zucchine

Dal 1° gennaio al 31 dicembre

110 966

78.0110

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

Arance

Dal 1° dicembre

al 31 maggio

421 265

78.0120

0805 22 00

Clementine

Dal 1° novembre

alla fine di febbraio

83 002

78.0130

0805 21

0805 29 00

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi

Dal 1° novembre

alla fine di febbraio

178 921

78.0160

0805 50 10

Limoni

Dal 1° gennaio al 31 maggio

147 143

78.0155

Dal 1° giugno al 31 dicembre

332 890

78.0170

0806 10 10

Uve da tavola

Dal 16 luglio al 16 novembre

72 065

78.0175

0808 10 80

Mele

Dal 1° gennaio al 31 agosto

1 021 853

78.0180

Dal 1° settembre al 31 dicembre

44 819

78.0220

0808 30 90

Pere

Dal 1° gennaio al 30 aprile

136 876

78.0235

Dal 1° luglio al 31 dicembre

19 527

78.0250

0809 10 00

Albicocche

Dal 1° giugno al 31 luglio

54 488

78.0265

0809 29 00

Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide

Dal 16 maggio al 15 agosto

34 052

78.0270

0809 30

Pesche, comprese le pesche noci

Dal 16 giugno al 30 settembre

204 899

78.0280

0809 40 05

Prugne

Dal 16 giugno al 30 settembre

32 563