Autorizzazione a “CeRSAA – Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola Area Made in Quality” a svolgere le attività di controllo ai sensi dell’art. 64 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238.
(Decreto 11/11/2020, pubblicato nel sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)
DIPARTIMENTO DELL’ ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA’ E
REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94 (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e, in particolare, l’articolo 90 rubricato “Controlli connessi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alle menzioni tradizionali protette”;
Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto il Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli.
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il Decreto 13 agosto 2012 – Disposizioni nazionali applicative del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del Regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione e del Decreto Legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOC, le IGP, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;
Vista la Legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, che abroga il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare l’articolo 90, comma 3;
Considerato che il citato articolo 90, comma 3, stabilisce che fino all’emanazione dei decreti applicativi della stessa Legge, continuano ad applicarsi i decreti ministeriali applicativi della preesistente normativa nazionale e dell’Unione europea;
Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate, che, d’intesa con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 marzo 2015, n. 293 recante disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
Visto il Decreto Ministeriale 2 agosto 2018, n. 7552, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, ai sensi dell'articolo 64, della legge 12 dicembre 2016, n. 238;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2019, n.25 – Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
Visto il D.M. 27 giugno 2019 – Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n.104, e, in particolare, l’articolo 1, comma 16, il quale statuisce che la denominazione “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” sostituisce ad ogni effetto la denominazione “Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo”;
Visto il D.P.C.M. 14 ottobre 2020, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito l’incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore “VICO” di questo Ispettorato;
Vista la nota n. PG/2020/135500 del 28 aprile 2020, con la quale la Regione Liguria ha comunicato che le Camere di Commercio di Genova e Riviere di Liguria – Imperia, La Spezia e Savona hanno avviato un processo graduale di dismissione delle attività di certificazione ed individua, tra gli altri, “CeRSAA – Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola Area Made in Quality” per il controllo dei vini DOC VAL POLCEVERA, DOC RIVIERA LIGURE DI PONENTE, IGT COLLINE SAVONESI, DOC ROSSESE DI DOLCEACQUA o DOLCEACQUA, DOC PORNASSIO o ORMEASCO di PORNASSIO, IGT TERRAZZE DELL'IMPERIESE;
Visto il decreto di autorizzazione n. 10275 del 2 luglio 2018, nei confronti della “Camera di Commercio industria artigianato ed agricoltura Riviere di Liguria - Imperia, La Spezia, Savona”;
Visto il decreto di autorizzazione n. 10291 del 2 luglio 2018, nei confronti della “Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Genova”;
Considerato che l’organismo denominato “CeRSAA – Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola Area Made in Quality” è iscritto nell’elenco degli organismi di controllo per le denominazioni di origine protetta (DOC) e le indicazioni geografiche protette (IGP) del settore vitivinicolo di cui al comma 4 dell’art. 64 della legge 12 dicembre 2016, n. 238;
Considerato che l’organismo denominato “CeRSAA – Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola Area Made in Quality” è iscritto nell’elenco di cui al comma 4 dell’art. 64 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 con decreto n. 9260804 del 22/10/2020.
Considerato che con nota n. PG/2020/359543 del 2 novembre 2020 la Regione Liguria condivide il contenuto dei Piani di controllo e i prospetti tariffari trasmessi da “CeRSAA – Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola Area Made in Quality”;
Considerato che con comunicazione dell’11 novembre 2020 “CeRSAA – Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola Area Made in Quality” ha trasmesso i piani di controllo e tariffari già condivisi con la Regione Liguria per le indicazioni geografiche di cui all’allegato valutati positivamente poichè conformi alla normativa vigente;
Ritenuto di dover disporre, per le indicazioni geografiche di cui all’allegato 1, il decreto di autorizzazione del nuovo ente e contestualmente procedere alla revoca dei decreti di autorizzazione n. 10275 del 2 luglio 2018, nei confronti della “Camera di Commercio industria artigianato ed agricoltura di Riviere di Liguria - Imperia, La Spezia, Savona” e n. 10291 del 2 luglio 2018, nei confronti della “Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Genova”;
DECRETA
Articolo 1
(Autorizzazione e approvazione piani di controllo e tariffari)
1. Ai sensi dell’art. 64, commi 5 e 6, della Legge 12 dicembre 2016, n. 238, a decorrere dalla data del presente decreto, l’organismo di controllo denominato “CeRSAA – Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola Area Made in Quality” con sede a Savona, Via Quarda Superiore, 16 è autorizzato ad effettuare i controlli previsti dall’art. 90 del Regolamento (UE) 1306/2013 e successive disposizioni applicative nei confronti di tutti i soggetti che operano all’interno della filiera delle indicazioni geografiche di cui all’allegato 1.
2. Sono approvati i piani di controllo ed i tariffari presentati dall’organismo di controllo di cui al comma precedente.
Articolo 2
(Revoca decreti autorizzazione dei precedenti Organismi)
1. Dalla data indicata all’art. 1, comma 1, sono revocati i decreti di autorizzazione n. 10275 del 2 luglio 2018, nei confronti della “Camera di Commercio industria artigianato ed agricoltura di Riviere di Liguria - Imperia, La Spezia, Savona” e n. 10291 del 2 luglio 2018, nei confronti della “Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Genova”.
2. La “Camera di Commercio industria artigianato ed agricoltura di Genova” e la “Camera di Commercio industria artigianato ed agricoltura Riviere di Liguria – Imperia, La Spezia e Savona” dovranno rendere disponibile a “CeRSAA – Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola Area Made in Quality” tutta la documentazione inerente il controllo nei confronti di tutti i soggetti che operano all’interno della filiera delle indicazioni geografiche di cui all’allegato 1 del presente decreto, al fine di garantire l’operatività e continuità dei controlli e certificazione.
Art. 3
(Attività dell’organismo di controllo)
1. L’organismo di controllo di cui all’articolo 1 svolge la propria attività, sulla base dei piani di controllo e dei relativi tariffari approvati per ciascuna delle denominazioni di origine ed indicazioni geografiche di cui all’allegato 1, ed assicura che i processi produttivi ed i prodotti certificati rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione e dalla normativa nazionale e dell’Unione Europea.
2. L’organismo di controllo di cui all’art. 1 acquisisce dagli Enti detentori e gestori competenti i dati delle dichiarazioni vitivinicole di vendemmia, produzione e giacenza ed ogni altra utile documentazione pertinenti gli operatori della filiera delle indicazioni geografica di cui all’allegato1.
3 Gli Enti detentori dei dati di cui al comma precedente li mettono a disposizione dell’organismo di controllo a titolo gratuito.
4. Nell’espletamento dell’attività autorizzata, l’organismo di controllo si avvale del registro telematico di cui al Decreto ministeriale 20 marzo 2015 citato in premessa.
Art. 4
(Durata dell’autorizzazione)
L’autorizzazione rilasciata con il presente decreto è valida fino al 31 luglio 2021.
Art. 5
(Obblighi per l’organismo di controllo)
L’organismo di controllo di cui all’art. 1, ha l’obbligo di rispettare le prescrizioni previste dal piano dei controlli e dal tariffario nonché le disposizioni complementari che l’Autorità nazionale competente, ove lo ritenga, decida di impartire ed è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.
Art. 6 (Sospensione e revoca)
La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata, ai sensi dell’art. 64, commi 7 e 9, della legge 12 dicembre 2016, n. 238.
Il presente decreto verrà pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Il Direttore Generale
Dott. Roberto Tomasello
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)