Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 10-11-2020
Numero provvedimento: 1667
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 11-11-2020
Numero gazzetta: 377

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1667 della Commissione del 10 novembre 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 per quanto riguarda il periodo di applicazione delle misure temporanee in relazione ai controlli sulla produzione di prodotti biologici (Testo rilevante ai fini del SEE).

(Regolamento (UE) 10/11/2020, n. 2020/1667, pubblicato in G.U.U.E. 11 novembre 2020, n. L 377)


LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, in particolare l’articolo 28, paragrafo 6, l’articolo 30, paragrafo 2, terzo comma, e l’articolo 38, lettere c), d) e e),

considerando quanto segue:

(1) La pandemia di COVID-19 e le forti restrizioni imposte alla circolazione negli Stati membri e nei paesi terzi sotto forma di misure nazionali costituiscono una sfida eccezionale e senza precedenti per gli Stati membri e gli operatori in relazione all’esecuzione dei controlli previsti dal regolamento (CE) n. 834/2007 e dai regolamenti (CE) n. 889/2008 e (CE) n. 1235/2008 della Commissione.

(2) Per affrontare le circostanze specifiche dovute all’attuale crisi legata alla pandemia di COVID-19, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 della Commissione consente agli Stati membri di applicare misure temporanee che derogano ai regolamenti (CE) n. 889/2008 e (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo della produzione biologica e determinate procedure previste dal sistema esperto per il controllo degli scambi (TRACES).

(3) Gli Stati membri hanno informato la Commissione che, in considerazione della crisi connessa alla pandemia di COVID-19, determinate gravi disfunzioni dei sistemi di controllo nel settore biologico persisteranno dopo il 30 settembre 2020. Al fine di porre rimedio a tali disfunzioni è opportuno prorogare il periodo di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/977.

(4) Per quanto riguarda i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 della Commissione consente agli Stati membri di applicare misure temporanee volte a contenere rischi sanitari diffusi per l’uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali nella situazione specifica connessa alla COVID-19 fino al 1° febbraio 2021. Le deroghe previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 dovrebbero pertanto continuare ad applicarsi fino a tale data. Tuttavia, le percentuali minime relative al numero di campioni, alle ulteriori visite di controllo a campione e alle ispezioni e visite senza preavviso, di cui all’articolo 1, paragrafi 3, 5 e 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/977, sono calcolate su base annua. Pertanto è opportuno non modificare la fine dell’applicazione di tali deroghe.

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/977.

(6) È necessario evitare di perturbare l’applicazione delle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 che è prorogata dal presente regolamento. È pertanto opportuno prevedere l’applicazione retroattiva del presente regolamento a decorrere dal 1° ottobre 2020.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 è così modificato:

(1) all’articolo 1, paragrafo 7, la data «30 settembre 2020» è sostituita dalla data «1° febbraio 2021»;

(2) l’articolo 3 è così modificato:

a) nel secondo e nel quinto comma la data «30 settembre 2020» è sostituita dalla data «1° febbraio 2021».

b) nel terzo comma la data «31 dicembre 2020» è sostituita dalla data «1° febbraio 2021».

 

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN