Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 10-11-2020
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 10-11-2020
Numero gazzetta: 379

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Côtes d’Auvergne].

(Comunicazione 10/11/2020, pubblicata in G.U.U.E. 10 novembre 2020, n. C 379)


La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.


COMUNICAZIONE DI MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO

«CÔTES D’AUVERGNE»

PDO-FR-A0925-AM03

Data di comunicazione: 15.9.2020

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   ZONA GEOGRAFICA

I comuni della zona geografica sono stati aggiornati in base al codice geografico ufficiale. Di conseguenza, sono soppressi i comuni di Mezel et Dallet ed è aggiunto il comune di Mur-sur-Allier (nato dalla fusione dei comuni di Mezel e Dallet).

Tale modifica è di carattere meramente redazionale e non cambia la zona geografica.

Il documento unico è interessato da tale modifica al punto 6.

2.   SUPERFICIE PARCELLARE DELIMITATA

Nel capitolo 1, sezione IV, punto 2, del disciplinare, dopo le parole «16 novembre 2010» si aggiunge «e 17 giugno 2020». Dopo le parole «3 maggio 2017» si aggiunge «e 17 giugno 2020».

Questa modifica ha lo scopo di inserire la data di approvazione, da parte dell’autorità nazionale competente, di una modifica della superficie parcellare delimitata all’interno della zona geografica di produzione. La delimitazione delle parcelle consiste nell’individuare, all’interno della zona geografica di produzione, le parcelle idonee alla produzione della denominazione di origine protetta in esame.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

3.   ZONA DI PROSSIMITÀ IMMEDIATA

I comuni della zona di prossimità immediata sono stati aggiornati in base al codice geografico ufficiale. Di conseguenza, il comune di «Villeneuve-Lembon» è modificato in «Villeneuve».

Il documento unico è interessato da tale modifica al punto 9.

4.   DATA DI CIRCOLAZIONE TRA DEPOSITARI AUTORIZZATI

Nel capitolo 1, sezione IX, punto 4, la lettera b), riguardante la data di immissione in circolazione dei vini tra depositari autorizzati, è soppressa.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.


DOCUMENTO UNICO

1.   NOME DEL PRODOTTO

Côtes d’Auvergne

2.   TIPO DI INDICAZIONE GEOGRAFICA

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   CATEGORIE DI PRODOTTI VITIVINICOLI

    1. Vino

4.   DESCRIZIONE DEL VINO (DEI VINI)

Si tratta di vini fermi, bianchi, rossi e rosati, che presentano le seguenti caratteristiche analitiche: titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 10,5 %, e in fase di condizionamento: tenore di zuccheri fermentiscibili (glucosio e fruttosio) inferiore o uguale a 3 grammi per litro, acidità totale inferiore o uguale a 112 milliequivalenti per litro. Dopo l’arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 12,5 %.

I tenori di acidità volatile e di anidride solforosa totale sono quelli stabiliti dalla normativa europea.

Le partite di vino rosso pronte per essere commercializzate sfuse o in fase di condizionamento presentano un tenore di acido malico inferiore o uguale a 0,4 grammi per litro. I vini bianchi presentano generalmente note di agrumi, di frutta esotica o di pera matura, che possono evolvere verso aromi grigliati. Tali vini sono caratterizzati il più delle volte da certa vivacità, ma anche da una sensazione di ampiezza e di grassezza al palato.

I vini rosati, delicati, presentano aromi spesso con dominante fruttata (agrumi, frutta esotica, frutti rossi, ecc.).

I vini rossi sono caratterizzati da un colore solitamente piuttosto intenso e presentano aromi spesso fruttati nei primi anni di vita (ribes nero, ribes rosso, ecc.), che possono evolvere verso sentori di confetture di frutta matura, di amarena o di spezie (pepe soprattutto).
 

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

Acidità totale minima:

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):


 

5.   PRATICHE DI VINIFICAZIONE

a.   Pratiche enologiche specifiche

Pratica enologica specifica

Per l’elaborazione dei vini rosati è vietato l’impiego del carbone per uso enologico, da solo o in combinazione con altre sostanze in appositi preparati. Per i vini rossi sono ammesse le tecniche sottrattive di arricchimento e il tasso massimo di concentrazione parziale rispetto ai volumi utilizzati è fissato al 10 %. Dopo l’arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 12,5 %. Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell’Unione e dal Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).

Pratica colturale

— – Modalità di gestione

a) Densità di impianto I vigneti presentano una densità minima di impianto di 4 400 ceppi per ettaro. I vigneti presentano una distanza tra i filari inferiore o uguale a 2,50 metri e una distanza fra i ceppi dello stesso filare compresa tra 0,90 e 1,40 metri.

b) Norme di potatura Le viti sono potate con un massimo di 12 gemme franche per ceppo secondo le tecniche seguenti: - potatura Guyot semplice, con un unico capo a frutto e al massimo due speroni; - potatura a «Y» o Guyot doppio corto, con due capi a frutto e al massimo due speroni; - potatura corta (cordone di Royat o ventaglio). Il numero di tralci fruttiferi, per ceppo, dopo la fioritura (fase fenologica 23 di Lorenz) è inferiore o uguale a 10.

b.   Rese massime

60 ettolitri per ettaro

6.   ZONA GEOGRAFICA DELIMITATA

La vendemmia, la vinificazione e l’elaborazione dei vini hanno luogo nel territorio dei seguenti comuni del dipartimento del Puy-de-Dôme (elenco stilato secondo il codice ufficiale geografico dell’anno 2020): Aubière, Authezat, Beaumont, Beauregard-Vendon, Billom, Blanzat, Boudes, Cébazat, Chalus, Chanonat, Chas, Châteaugay, Châtel-Guyon, Chauriat, Clermont-Ferrand, Corent, Cournon-d’Auvergne, Le Crest, Gimeaux, Laps, Lempdes, Malauzat, Les Martres-de-Veyre, Ménétrol, Mirefleurs, Mur-sur-Allier, Neschers, Orcet, Pérignat-lès-Sarliève, Pignols, Plauzat, Prompsat, Riom, La Roche-Blanche, La Roche-Noire, Romagnat, Saint-Amant-Tallende, Saint-Bonnet-lès-Allier, Saint-Georges-sur-Allier, Saint-Hérent, Saint-Maurice, Saint-Sandoux, Saint-Yvoine, Sauvagnat-Sainte-Marthe La Sauvetat, Sayat, Tallende, Vertaizon, Veyre-Monton, Vic-le-Comte, Volvic, Yssac-la-Tourette.

7.   VARIETÀ PRINCIPALE/I DI UVE DA VINO

Pinot noir N

8.   DESCRIZIONE DEL LEGAME/DEI LEGAMI

1.   Informazioni sulla zona geografica

a)   Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame

Ubicata nel dipartimento del Puy-de-Dôme, con un’estensione di circa 80 chilometri da nord a sud e 15 chilometri da est a ovest, la zona geografica si colloca principalmente ai margini del bacino della Limagne e sui versanti degli edifici vulcanici che la costellano tra la catena dei Monti del Livradois a est e la catena del Sancy a ovest. Le parcelle di vigne sono generalmente sparse in numerosi piccoli appezzamenti, quasi sempre lungo pendii ben marcati, a un’altitudine compresa tra 350 e 550 metri, sul territorio dei 53 comuni su cui si estende la zona geografica.

L’attività vulcanica, da cui è nata la catena dei Puys, che culmina nel Puy de Dôme (1 464 metri), ha modellato il paesaggio della zona geografica ed è all’origine della sua varietà, ben illustrata dalla rinomanza e particolarità delle denominazioni geografiche complementari, quali «Boudes», «Chanturgue», «Châteaugay», «Corent» e «Madargue». Il sito di «Madargue», quindi, corrisponde, nel comune di Riom, a una collinetta viticola marnosa di colore bianco, mentre il vigneto della denominazione geografica «Chanturgue», emblematica dei «Côtes d’Auvergne» e il cui nome, di origine celtica, deriva dalle parole «cantalo», che significa «brillante», e «clarus», che significa «ben visibile», occupa le forti pendenze (oltre il 25 %) di un altopiano basaltico. Le parcelle di vigne della denominazione geografica «Châteaugay» occupano invece i fianchi di un’antica colata basaltica frammentata in diversi piccoli altipiani. Il nome della denominazione geografica «Corent» deve la propria notorietà a un «puy» comparso con le ultime eruzioni, che presenta terreni di colore scuro ricchi di colluvi vulcanici, mentre le parcelle di vigne della denominazione geografica «Boudes» occupano una vasta collina calcarea protetta, in cima, da una colata basaltica.

Le parcelle delimitate per la raccolta delle uve presentano suoli formati da materiali molto variegati, come marne, basalti, colluvi vulcanici, graniti e gneiss. I terreni, però, sono tutti caratterizzati da un ottimo comportamento termico e da una scarsa riserva idrica. La maggior parte delle parcelle è ben esposta.

La zona geografica beneficia di un clima semicontinentale. L’effetto foehn dovuto alla presenza della catena dei Puys e del massiccio del Sancy protegge la zona dalle masse umide provenienti da ovest e mantiene una temperatura superiore rispetto all’ambiente geografico generale.

b)   Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame

La coltivazione della vite nel dipartimento del Puy-de-Dôme risale almeno al V secolo, come testimoniano gli scritti dell’allora vescovo di Clermont, Sidoine APOLLINAIRE. Grazie all’impulso della nobiltà e del clero, prima, e della borghesia, poi, un vigneto di qualità viene sviluppandosi lungo l’intero Medioevo e fino alla fine del XVIII secolo, durante il quale la superficie coltivata si estende su circa 21 000 ettari.

Eliminando gli ostacoli alla circolazione dei vini, la Rivoluzione permette a un gran numero di contadini di accedere alla proprietà e di coltivare la vite. In tal modo, tra il 1789 e il 1804 il numero di piccole proprietà quadruplica, e tra il 1789 e il 1850 la superficie coltivata nel dipartimento del Puy-de-Dôme cresce da 21 000 a 34 000 ettari. La varietà Gamay N si afferma tra i vitigni, rispettando gli usi in materia di potatura. Il dottor J. GUYOT osserva infatti che «le viti sono coltivate con intelligenza». In tale contesto è identificata una selezione del vitigno Gamay N, denominata «Gamay d’Auvergne», dai grappoli «laschi» e dalla germogliazione tardiva.

Tale sviluppo è favorito dallo sbocco offerto, verso nord, dai porti dell’Allier. Dopo aver disceso la Loira fino a Orléans, era possibile raggiungere la Senna (e dunque Parigi) via terra. Il fiume, pertanto, contribuisce in modo significativo alla prosperità dei produttori.

Nel 1895 la superficie del vigneto raggiunge i 45 000 ettari.

A partire dal 1890, però, la filossera si diffonde rapidamente e distrugge superfici significative del vigneto alverniate, ricostituito solo in parte dopo il 1900 su impulso di alcuni produttori volontari. Nel 1902 viene istituito un laboratorio enologico e nel 1929 viene fondato un Sindacato di difesa dei vini di «Châteaugay», esteso poi nel 1932 a tutti i vini dell’Alvernia. Nello stesso anno una sentenza del tribunale di Riom concede la denominazione di origine «Vins d’Auvergne» ai vini prodotti dalle varietà Gamay N, Pinot noir N e Chardonnay B nel territorio di 171 comuni del dipartimento del Puy-de-Dôme.

I produttori uniscono allora le proprie forze e fondano nel 1935 una cantina cooperativa a Aubière, seguita da una seconda nel 1950, la Cave des Coteaux d’Auvergne, nota nel 2010 con il nome di «Cave Saint-Verny». Infine, nel 1948, viene fondata una confraternita di viticoltori incaricata della promozione dei vini dell’Alvernia.

Da quel momento la produzione punta sulla qualità, consentendo rapidamente di distinguere cinque settori, «Boudes», «Chanturgue», «Châteaugay», «Corent» e «Madargue», che costituiscono i nuclei dinamici della regione e porteranno, nel maggio 1951, al riconoscimento della denominazione di origine «Vin délimité de qualité supérieure Côtes d’Auvergne». La produzione familiare è rimasta particolarmente forte nell’Alvernia. Nel 2008, infatti, la superficie di 330 ettari risultava coltivata da circa 150 produttori, suddivisi in una cinquantina di cantine private e un centinaio di conferitori alla cantina cooperativa. I vini rossi rappresentano il 75 % della produzione, pari a 11 000 ettolitri.

2.   Informazioni sulla qualità e le caratteristiche dei prodotti

I vini bianchi presentano generalmente note di agrumi, di frutta esotica o di pera matura, che possono evolvere verso aromi grigliati. Tali vini sono caratterizzati il più delle volte da certa vivacità, ma anche da una sensazione di ampiezza e di grassezza al palato. I vini rosati, delicati, presentano aromi spesso con dominante fruttata (agrumi, frutta esotica, frutti rossi, ecc.).

I vini rossi sono caratterizzati da un colore solitamente piuttosto intenso e presentano aromi spesso fruttati nei primi anni di vita (ribes nero, ribes rosso, ecc.), che possono evolvere verso sentori di confetture di frutta matura, di amarena o di spezie (pepe soprattutto).

3.   Interazioni causali

I vini devono la propria particolarità, innanzitutto, alla scelta dei comuni e delle parcelle situate sui pendii dei «puys», riparati dalle depressioni provenienti da ovest dalla catena dei Puys e dal massiccio del Sancy.

In tale contesto è utile sottolineare, infatti, l’importanza nella zona geografica dell’effetto foehn, che regola le temperature e limita le precipitazioni. Grazie alle estati calde e a precipitazioni che si aggirano, in media, intorno a 600 millimetri l’anno, nelle parcelle accuratamente delimitate per la raccolta delle uve la vigna trova condizioni climatiche eccellenti durante tutto il periodo vegetativo. Tali condizioni assicurano un inizio precoce del ciclo vegetativo e una maturazione ottimale delle uve.

La particolarità dei vini, poi, è riconducibile anche alla scelta delle varietà, affermatesi naturalmente nel corso di una lunga storia vitivinicola. I vitigni Gamay N, Pinot noir N e Chardonnay B, varietà precoci, sono stati infatti selezionati per la capacità di adattarsi a tali condizioni particolari.

Le circostanze descritte hanno richiesto una gestione ottimale della pianta e del relativo potenziale di produzione, con un’alta densità d’impianto, una potatura rigorosa, un’altezza del fogliame elevata e una preservazione del suolo mediante una copertura vegetale.

La lavorazione della vigna e il controllo delle rese, insieme alle competenze tecniche dei vinificatori, consentono di rivelare il solido legame tra i terreni vulcanici, dall’ottimo comportamento termico e dalle scarse riserve idriche, e la qualità dei vini: vini bianchi vivaci e grassi al palato, con sentori fruttati di agrumi; vini rosati delicati e fruttati; vini rossi dagli aromi fruttati e dai sentori speziati.

Tale lungo lavoro da parte di diverse generazioni di viticoltori si è tradotto nel riconoscimento dei vini dell’Alvernia con la sentenza del 1932 e ha trovato ulteriore legittimazione con il riconoscimento delle cinque denominazioni geografiche che hanno sempre goduto di vasta notorietà nella regione.

La costanza nell’uso di tali denominazioni locali nella zona geografica, che affonda le radici in un lontano passato, testimonia la notorietà dei vini della denominazione di origine controllata «Côtes d’Auvergne».

9.   ULTERIORI CONDIZIONI ESSENZIALI (CONFEZIONAMENTO, ETICHETTATURA, ALTRI REQUISITI)

Quadro normativo:

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

Zona di prossimità immediata

La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione e l’elaborazione dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni del dipartimento del Puy-de-Dôme (elenco stilato secondo il codice ufficiale geografico dell’anno 2020): Beauregard-l’Évèque, Busséol, Le Cendre, Chadeleuf, Champeix, Chidrac, Coudes, Davayat, Égliseneuve-près-Billom, Espirat, Gerzat, Glaine-Montaigut, Ludesse, Madriat, Mareugheol, Montmorin, Montpeyroux, Mozac, Nohanent, Orbeil, Pardines, Parent, Pérignat-sur-Allier, Pont-du-Château, Reignat, Saint-Bonnet-près-Riom, Saint-Germain-Lembron, Saint-Julien-de-Coppel, Saint-Myon, Saint-Saturnin, Sallèdes, Teilhède, Vassel, Villeneuve, Yronde-et-Buron.

Quadro normativo:

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

Il nome della denominazione di origine controllata «Côtes d’Auvergne» può essere integrato da una delle seguenti denominazioni geografiche complementari: «Boudes», «Chanturgue», «Châteaugay», «Corent», «Madargue», secondo le disposizioni di cui al disciplinare.

a) Tutte le indicazioni facoltative il cui impiego, in virtù delle disposizioni comunitarie, può essere disciplinato dagli Stati membri, sono riportate sulle etichette in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, il doppio di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

b) Le dimensioni dei caratteri delle denominazioni geografiche complementari non superano, né in altezza né in larghezza, quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

c) L’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un’unità geografica più piccola, a condizione: - che si tratti di una località accatastata; - che essa figuri nella dichiarazione di raccolta. Il nome della località accatastata è stampato in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

LINK AL DISCIPLINARE DEL PRODOTTO

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-cd494272-3449-4ec1-a273-0ee14a3e54f7