Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 03-02-2015
Numero provvedimento: 220
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 19-02-2015
Numero gazzetta: 46

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione, del 3 febbraio 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea.

(Regolamento (UE) 03/02/2015, n. 2015/220, pubblicato in G.U.U.E. 19 febbraio 2015, n. L 46)

Il Regolamento (UE) 3 febbraio 2015, n. 2015/220, riportato nel testo vigente aggiornato con le successive modificazioni ed integrazioni apportate, da ultimo, dal Regolamento (UE) 9 novembre 2023, n. 2023/2476, è abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2025, dall'art. 24, comma 1 del Regolamento (UE) 25 ottobre 2024, n. 2024/2746. Tuttavia, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 24, il presente regolamento continua ad applicarsi in relazione agli esercizi contabili anteriori al 2025 .


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, l'articolo 5 bis, paragrafi 2 e 4, l'articolo 5 ter, paragrafo 7, l'articolo 7, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 3, terzo comma e l'articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il regolamento (UE) n. 1318/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ha modificato il regolamento (CE) n. 1217/2009 per allinearlo alle disposizioni degli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Al fine di garantire il corretto funzionamento del nuovo quadro giuridico risultante da tale allineamento, è opportuno adottare alcune norme mediante atti delegati e atti di esecuzione. Le nuove norme dovrebbero sostituire le norme vigenti stabilite dalla Commissione ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009. È dunque opportuno abrogare i regolamenti di esecuzione (UE) n. 283/2012 e (UE) n. 730/2013 della Commissione.

(2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1217/2009, è necessario stabilire soglie di dimensione economica. Tali soglie devono variare a seconda degli Stati membri e in alcuni casi anche in funzione della circoscrizione della rete di informazione contabile agricola (RICA), in modo da tener conto delle loro diverse strutture agricole.

(3) A norma dell'articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 1217/2009 i dati devono essere raccolti sulla base di un piano di selezione delle aziende contabili (piano di selezione). Ai fini del piano di selezione è necessario che il campo di osservazione sia stratificato sulla base delle circoscrizioni RICA elencate all'allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009 e in base alle classi di orientamento tecnico-economico e di dimensione economica.

(4) Per fornire un campione rappresentativo di aziende contabili per il suddetto campo di osservazione stratificato, occorre fissare il numero di aziende contabili per Stato membro e per circoscrizione RICA.

(5) È opportuno che il piano di selezione sia predisposto prima dell'inizio del corrispondente esercizio contabile, in modo da consentire alla Commissione di verificarne il contenuto prima che sia utilizzato per la selezione delle aziende contabili.

(6) Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 1217/2009 applicabili ai fini della RICA, occorre fissare norme di esecuzione relative alla tipologia unionale delle aziende agricole.

(7) L'orientamento tecnico-economico e la dimensione economica delle aziende devono essere determinati sulla base di un criterio economico. È opportuno utilizzare a tal fine la produzione standard di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1217/2009. La produzione standard deve essere stabilita per prodotto e in linea con l'elenco delle attività produttive utilizzato per le indagini sulla struttura delle aziende agricole di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. A tale riguardo, è necessario stabilire una corrispondenza fra le attività produttive contenute nelle indagini sulla struttura aziendale e le rubriche della scheda aziendale della RICA.

(8) Considerata l'importanza crescente, in termini di reddito, delle attività lucrative direttamente collegate all'azienda, ma diverse dalle sue attività agricole, è necessario inserire nella tipologia unionale una variabile di classificazione che rifletta la rilevanza delle altre attività lucrative direttamente collegate all'azienda.

(9) È inoltre necessario stabilire norme per la trasmissione alla Commissione delle produzioni standard e dei dati necessari al loro calcolo.

(10) Il regolamento delegato (UE) n. 1198/2014 della Commissione stabilisce i principali gruppi di dati contabili di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1217/2009 e stabilisce norme generali per la raccolta di tali dati. I dati contabili raccolti sulla base della scheda aziendale compilata ai fini di una constatazione attendibile dei redditi delle aziende agricole devono essere uniformi, quanto a natura, definizione e forma di presentazione, indipendentemente dalle aziende contabili esaminate. È pertanto necessario stabilire il modello della scheda aziendale, oltre ai metodi e alle scadenze di trasmissione dei dati alla Commissione. I dati raccolti sulla base della scheda aziendale devono tenere conto anche della riforma della politica agricola comune del 2013.

(11) Al fine di garantire la gestione uniforme e tempestiva dei dati contabili forniti, le schede aziendali debitamente compilate devono essere trasmesse alla Commissione in tempo utile tramite l'organo di collegamento designato da ogni Stato membro a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1217/2009. È opportuno che la procedura di trasmissione dei dati contabili alla Commissione sia resa agevole e sicura. Pertanto, occorre disporre che l'organo di collegamento trasmetta le pertinenti informazioni direttamente alla Commissione tramite il sistema informatico da essa predisposto ai fini di detto regolamento e prevedere ulteriori modalità a tal riguardo. È opportuno fissare i termini per la presentazione di tali dati alla Commissione tenendo conto dei tempi di trasmissione dei dati fatti registrare in passato dagli Stati membri.

(12) Per essere considerate ammissibili al pagamento della retribuzione forfettaria le schede aziendali trasmesse alla Commissione devono essere debitamente compilate.

(13) Nel regolamento (CE) n. 1217/2009 è fissato un limite per Stato membro del numero totale di schede aziendali debitamente compilate ammissibili al finanziamento dell'Unione. Dovrebbe essere ammessa una certa flessibilità riguardo al numero di aziende contabili per circoscrizione RICA, purché sia rispettato il numero totale di aziende contabili stabilito nel regolamento (CE) n. 1217/2009 per lo Stato membro interessato.

(14) L'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1217/2009 prevede che gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio generale dell'Unione europea, sezione Commissione, devono coprire l'importo totale delle retribuzioni forfettarie dovute agli Stati membri per il rilascio delle schede aziendali debitamente compilate e trasmesse alla Commissione entro il termine previsto. Il numero di schede aziendali debitamente compilate per le quali è versata la retribuzione forfettaria non dovrebbe superare il numero massimo di aziende contabili.

(15) Per contribuire a migliorare i processi di gestione dei dati della scheda aziendale, agli Stati membri che trasmettono le schede aziendali debitamente compilate in anticipo rispetto alla scadenza del termine fissato per la loro presentazione dovrebbe essere versata una retribuzione forfettaria maggiorata.

(16) Poiché l'applicazione delle misure previste dal presente regolamento è prevista a decorrere dall'esercizio contabile 2015, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere da tale esercizio contabile.

(17) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la rete di informazione contabile agricola,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


CAPO 1

CAMPO DI OSSERVAZIONE E PIANO DI SELEZIONE


Articolo 1

Soglia di dimensione economica

Le soglie di dimensione economica di cui all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1217/2009 sono fissate nell'allegato I del presente regolamento.


Articolo 2

Numero di aziende contabili

Il numero di aziende contabili per Stato membro e per circoscrizione della rete d'informazione contabile agricola (RICA), di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1217/2009, è fissato nell'allegato II del presente regolamento.


Articolo 3

Piano di selezione

1. I modelli e i metodi relativi alla forma e al contenuto dei dati di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1217/2009, sono stabiliti nell'allegato III del presente regolamento.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica, il piano di selezione di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1217/2009, approvato dal comitato nazionale di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del medesimo regolamento non oltre due mesi prima dell'inizio dell'esercizio contabile cui esso si riferisce.

La Finlandia e la Croazia sono autorizzate a rivedere il rispettivo piano di selezione che hanno comunicato per l'esercizio contabile 2016. Esse comunicano alla Commissione il rispettivo piano di selezione riveduto per detto esercizio contabile entro il 31 marzo 2016.

L'Austria, la Bulgaria e la Danimarca rivedono il rispettivo piano di selezione che hanno comunicato per l'esercizio contabile 2017. Esse comunicano alla Commissione il rispettivo piano di selezione riveduto per detto esercizio contabile entro il 31 marzo 2017.

La Germania, la Grecia, l'Ungheria, la Romania e la Finlandia rivedono il rispettivo piano di selezione che hanno comunicato per l'esercizio contabile 2018. Esse comunicano alla Commissione il rispettivo piano di selezione riveduto per detto esercizio contabile entro il 31 marzo 2018.


CAPO 2

TIPOLOGIA UNIONALE DELLE AZIENDE AGRICOLE


Articolo 4

Classi di orientamento tecnico-economico di specializzazione particolari

I metodi di calcolo delle classi di orientamento tecnico-economico di specializzazione particolari di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1217/2009 e la loro corrispondenza con le classi di orientamento tecnico-economico generali e principali di cui al medesimo articolo sono stabiliti nell'allegato IV del presente regolamento.


Articolo 5

Dimensione economica dell'azienda

Il metodo di calcolo della dimensione economica dell'azienda, di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1217/2009 e le classi di dimensione economica di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 1, del medesimo regolamento sono stabiliti nell'allegato V del presente regolamento.

 

Articolo 6

Coefficiente di produzione standard e produzione standard totale dell’azienda

1. Il metodo di calcolo per determinare il coefficiente di produzione standard di ogni attività produttiva di cui all’articolo 5 ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1217/2009 e la procedura di raccolta dei dati corrispondenti sono stabiliti negli allegati IV e VI del presente regolamento.

Il coefficiente di produzione standard delle diverse attività produttive dell’azienda di cui all’articolo 5 ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1217/2009 è determinato per le variabili vegetali e animali elencate nell’allegato IV, parte B.I, del presente regolamento e per ciascuna unità geografica di cui all’allegato VI, punto 2, lettera b), del presente regolamento.

2. La produzione standard totale di un’azienda si ottiene moltiplicando il coefficiente di produzione standard di ciascuna variabile vegetale e animale per il numero di unità corrispondenti.

 

Articolo 7

Altre attività lucrative direttamente collegate all'azienda

Le altre attività lucrative direttamente collegate all'azienda, di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1217/2009, sono definite nell'allegato VII, parte A, del presente regolamento. La loro rilevanza è espressa sotto forma di fascia percentuale. Le fasce percentuali sono indicate nella parte C dell'allegato VII del presente regolamento.

Il metodo di stima della rilevanza delle attività lucrative di cui al primo comma è stabilito nelle parti B e C dell'allegato VII del presente regolamento.


Articolo 8

Comunicazione delle produzioni standard e dei dati per la loro determinazione

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le produzioni standard e i dati per determinarle, di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1217/2009, per il periodo di riferimento dell'anno N entro il 31 dicembre dell'anno N+ 3.

2. Per la presentazione dei dati di cui al paragrafo 1 gli Stati membri utilizzano i sistemi informatici messi a disposizione dalla Commissione (Eurostat) per tale scopo.


CAPO 3

SCHEDA AZIENDALE E TRASMISSIONE DEI DATI ALLA COMMISSIONE


Articolo 9

Modello di scheda aziendale

Il modello per la presentazione dei dati contabili di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1217/2009 e le relative istruzioni sono stabiliti nell'allegato VIII del presente regolamento.


Articolo 10

Metodi e termini di trasmissione dei dati alla Commissione

1. Le schede aziendali sono trasmesse alla Commissione dall'organo di collegamento di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1217/2009 mediante il sistema informatico di trasmissione e di verifica di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1217/2009. Le informazioni necessarie sono scambiate per via elettronica sulla base dei modelli messi a disposizione dell'organo di collegamento tramite lo stesso sistema.

2. Gli Stati membri sono informati delle condizioni generali di funzionamento del sistema informatico di cui al paragrafo 1 tramite il comitato per la rete d'informazione contabile agricola.

3.   Le schede aziendali sono trasmesse alla Commissione entro il 15 dicembre successivo alla fine dell’esercizio contabile in questione.

Tuttavia la Germania può trasmettere le schede aziendali alla Commissione fino a 15 settimane dopo il termine di cui al primo comma.

4. Le schede aziendali sono considerate trasmesse alla Commissione una volta che i dati contabili di cui all'articolo 9 siano stati introdotti nel sistema informatico di trasmissione e di verifica di cui al paragrafo 1 e dopo che i relativi controlli informatizzati siano stati eseguiti e che l'organo di collegamento abbia confermato che i dati sono pronti per essere caricati nel sistema.


CAPO 4

RETRIBUZIONE FORFETTARIA


Articolo 11

Schede aziendali debitamente compilate

Ai fini dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1217/2009 una scheda aziendale è debitamente compilata se il suo contenuto è conforme ai fatti e se i dati contabili in essa riportati sono elaborati e presentati in conformità al modello di cui all'allegato VIII del presente regolamento.

Gli uffici contabili e i servizi amministrativi che svolgono funzioni contabili sono responsabili della debita compilazione tempestiva delle schede aziendali affinché gli organi di collegamento possano presentarle entro i termini di cui all’articolo 14, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento.

 

Articolo 12

Numero di schede aziendali ammissibili

Il numero totale di schede aziendali debitamente compilate e presentate per Stato membro, ai sensi dell'articolo 5 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1217/2009, che sono ammissibili al pagamento di una retribuzione forfettaria non è superiore al numero totale di aziende contabili fissato per tale Stato membro nell'allegato II del presente regolamento.

Per gli Stati membri che hanno più di una circoscrizione RICA, il numero di schede aziendali debitamente compilate e trasmesse per circoscrizione, ammesse a beneficiare della retribuzione forfettaria, può superare fino a un massimo del 20 % il numero fissato per la circoscrizione RICA di cui trattasi, purché il numero totale delle schede aziendali debitamente compilate e trasmesse per lo Stato membro considerato non sia superiore al numero totale stabilito per tale Stato membro nell'allegato II del presente regolamento.

Tuttavia, le schede aziendali provenienti da una circoscrizione RICA con un numero di schede aziendali trasmesse superiore a quello stabilito per tale circoscrizione nell'allegato II non sono considerate ammissibili al pagamento della retribuzione forfettaria in una circoscrizione RICA per la quale lo Stato membro presenta meno dell'80 % del numero di aziende contabili richiesto.

 

Articolo 13

Pagamento della retribuzione forfettaria

L'importo totale della retribuzione forfettaria di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1217/2009 è versato in due rate:

(a) il 50 % dell'importo totale calcolato sulla base dell'importo fissato all'articolo 14, primo comma, del presente regolamento è versato all'inizio di ogni esercizio contabile per il numero di aziende contabili fissato nell'allegato II del presente regolamento;

(b) l'importo rimanente è versato dopo la verifica, da parte della Commissione, che le schede aziendali sono debitamente compilate.

L'importo rimanente di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo è calcolato moltiplicando la retribuzione forfettaria per scheda aziendale calcolata sulla base dell'articolo 14 del presente regolamento, per il numero di schede aziendali debitamente compilate ammissibili a norma dell'articolo 12 del presente regolamento e sottraendo il pagamento di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo.

La retribuzione forfettaria concorre ai costi della debita compilazione delle schede aziendali e dei miglioramenti della tempistica, dei processi, dei sistemi e delle procedure di consegna dei dati e della qualità complessiva delle schede aziendali, in particolare da parte degli uffici contabili e dei servizi amministrativi che svolgono funzioni contabili a tale riguardo.

La retribuzione forfettaria versata agli Stati membri per il numero ammissibile di schede aziendali debitamente compilate trasmesse alla Commissione diventa una risorsa dello Stato membro e non più dell’Unione.

La copertura dei costi relativi alla costituzione e al funzionamento del comitato nazionale, dei comitati regionali e degli organi di collegamento è responsabilità degli Stati membri.

 

Articolo 14

Importo della retribuzione forfettaria

1. La retribuzione forfettaria di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1217/2009 è fissata a 180 EUR per scheda aziendale.

2. Se la soglia dell’80 % di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1217/2009 non è soddisfatta né a livello di circoscrizione RICA né a livello di Stato membro, la riduzione di cui a detta disposizione si applica solo a livello nazionale.


CAPO 5

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


Articolo 15

Abrogazioni

I regolamenti di esecuzione (UE) n. 283/2012 e (UE) n. 730/2013 della Commissione sono abrogati con effetto dal 1° gennaio 2015.

Tuttavia, essi continuano ad applicarsi agli esercizi contabili anteriori all'esercizio contabile 2015.


Articolo 16

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall'esercizio contabile 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

 

ALLEGATI

Per le successive modifiche degli Allegati si veda il Regolamento (UE) 9 novembre 2023, n. 2023/2476.