Indicazioni geografiche e denominazioni di origine - Proposta di modifica del disciplinare di produzione della IGT dei vini “Terre Siciliane” e del disciplinare dei vini DOC “Sicilia” - Approvazione della proposta da parte del Ministero - Divieto di utilizzare nell’etichettatura e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica “Terre Siciliane” il nome del vitigno Grillo e Calabrese o suo sinonimo Nero d’Avola nelle informazioni facoltative al consumatore sulla base ampelografica - Modifica delle rese di produzione - Riconoscimento della possibilità per i vini a DO e i vini a IG di utilizzare nell'etichettatura nomi di vitigni o loro sinonimi, menzioni tradizionali, riferimenti a particolari tecniche di vinificazione e qualificazioni specifiche del prodotto - Collocazione di un vino tra gli IGT o i DOC derivante essenzialmente da scelte commerciali dei viticultori e produttori - Carattere meno restrittivo del disciplinare IGT rispetto al disciplinare DOC - Modifica dei disciplinari diretta a porre il consumatore in condizione di compiere le proprie scelte più consapevolmente.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 347 del 2020, proposto dal Consorzio di Tutela Vini DOC SICILIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Ferdinando Albisinni e Sandro Amorosino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Ferdinando Albisinni in Roma, via Ciro Menotti, n. 4;
contro
Duca di Salaparuta S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Stefano De Bosio, Andrea Manzi, Antonio Papi Rossi e Romano Vaccarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Andrea Manzi in Roma, via Confalonieri, n. 5;
nei confronti
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Dipartimento Politiche Competitive Direzione Generale Promozione Qualità Agroalimentare e Ippica, Comitato Nazionale Vini DOP e IGP c/o Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Regione Siciliana, Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura Area 7- Brand Sicilia e Marketing Territoriale U.O. A7.02, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - AGCM, Associazione Vitivinicoltori della IGT Terre Siciliane, Istituto Regionale del Vino e dell'Olio - IRVO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 423 del 2020, proposto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche Competitive, Comitato Nazionale Vini DOP e IGP, Regione Sicilia, Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Regione Sicilia - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, Area 7, Brand Sicilia e Marketing Territoriale, U.O. A7.02, Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
Duca di Salaparuta S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Stefano De Bosio, Andrea Manzi, Antonio Papi Rossi e Romano Vaccarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Andrea Manzi in Roma, via Confalonieri, n. 5;
nei confronti
Consorzio di Tutela Vini DOC SICILIA, Associazione Vitivinicoltori della IGT Terre Siciliane, Istituto Regionale del Vino e dell'Olio – IRVO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 523 del 2020, proposto dall’Associazione Vitivinicoltori della IGT Terre Siciliane, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Carlo Merani, Alberto Cortassa e Duilio Cortassa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Duilio Cortassa in Roma, via del Babuino, n. 51;
contro
Duca di Salaparuta S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Stefano De Bosio, Andrea Manzi, Antonio Papi Rossi e Romano Vaccarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Andrea Manzi in Roma, via Confalonieri, n. 5;
nei confronti
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Regione Siciliana, Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Consorzio Tutela Vini DOC Sicilia, Istituto Regionale del Vino e dell'Olio – IRVO, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 12756/2019, resa tra le parti, concernente l’annullamento:
(A) per quanto riguarda la denominazione Indicazione Geografica Tipica “Terre siciliane”:
- del provvedimento prot. 0047359 del 14 giugno 2017 emesso dal Dirigente del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica, con cui è stata disposta (i) la pubblicazione della proposta di modifica del disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica dei vini “Terre Siciliane” e del relativo documento unico riepilogativo, nonché (ii) la trasmissione alla Commissione UE della domanda di modifica in questione;
- della proposta di modifica del disciplinare di produzione consolidato della IGT dei vini “Terre Siciliane”, costituente l’allegato sub A al menzionato provvedimento prot. 0047359 del 14 giugno 2017, in parte qua (e specificatamente: all’art. 2, commi 2 e 3, nella parte in cui introduce il divieto di specificare, nell’indicazione a IGT Terre Siciliane, il vitigno Grillo, Calabrese e sinonimo Nero d’Avola; all’art. 7, nella parte in cui introduce il divieto di indicare, nell’etichettatura dei vini a IGT Terre Siciliane, il nome del vitigno Grillo, Calabrese o suo sinonimo Nero d’Avola; all’art. 2, comma 2, ultima parte, ove sopprime la parola “mosti”);
- nonché di ogni atto preordinato, presupposto e connesso, tra i quali la nota prot. 38024 (senza data) emessa dal Dirigente del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica, con cui è stato ritenuto concluso il procedimento amministrativo di cui all’articolo 8, comma 2, del DM 7 novembre 2012; nonché degli atti menzionati dal Provvedimento dirigenziale 0047359 del 14 giugno 2017, tra i quali il verbale n. 8 del Comitato nazionale Vini, relativo alla riunione del 17 novembre 2016, relativamente al punto 5 dell’ODG, menzionato dal Provvedimento dirigenziale del 14 giugno 2017, recante l’esame dell’istanza di modifica della IGT dei vini “Terre Siciliane”; l’allegato n. 3 al predetto verbale, recante la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica “Terre Siciliane”; la nota – parere prot. 30495 del 14 giugno 2016 emessa dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura della Regione Siciliana, anch’essa menzionata dal provvedimento dirigenziale 14 giugno 2017 sopra indicato;
(B) per quanto riguarda la Denominazione di Origine Controllata dei vini “SICILIA”:
- del provvedimento prot. 0047350 del 14 giugno 2017, emesso dal Dirigente del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica, con cui è stata disposta (i) la pubblicazione della proposta di modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini di SICILIA, e del relativo documento unico riepilogativo, nonché (ii) la trasmissione alla Commissione UE della domanda di modifica in questione;
- della proposta di modifica del disciplinare di produzione consolidato della Denominazione di Origine Controllata DOC SICILIA, costituente l’allegato sub A al menzionato provvedimento prot. 0047350 del 14 giugno 2017, in parte qua (e specificatamente: agli articoli 4 e 5, ove aumentano la “resa” per ettaro ai vitigni Nero d’Avola e Grillo), nonché di ogni atto preordinato, presupposto e connesso.
(C) dei successivi decreti:
- decreto 12 luglio 2017, prot. 0053951, emesso dal Dirigente del Dipartimento delle politiche competitive e della qualità agroalimentare del Ministero delle politiche agricole, con il quale è stata accolta la domanda dell'Associazione Vitivinicoltori dell'IGT “Terre siciliane” per l'anticipazione degli effetti delle modifiche al disciplinare di produzione IGT “Terre siciliane”;
- decreto 13 luglio 2017, prot. 0053182, emesso dal Dirigente del Dipartimento delle politiche competitive e della qualità agroalimentare del Ministero delle politiche agricole, con il quale è stata parimenti accolta la contestuale domanda del Consorzio di tutela dei vini DOC SICILIA per l'anticipazione degli effetti delle modifiche al disciplinare di produzione DOC “SICILIA”;
- decreto 18 luglio 2017, prot. 0052922, emesso dal Dirigente del Dipartimento delle politiche competitive e della qualità agroalimentare del Ministero delle politiche agricole, PQAI IV, con il quale è stato disposto che “la validità delle autorizzazioni di etichettatura transitoria, di cui all'art. 72 del Regolamento CE n. 607/2009, all'art. 13 del DM 7 novembre 2012 e al DM 23 dicembre 2015, rilasciate con i decreti ministeriali elencati in allegato al presente decreto, riferite alle produzioni dei relativi vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica provenienti dalle campagne vendemmiali 2017/2018 e precedenti, è prorogata nei riguardi delle produzioni provenienti dalla campagna vendemmiale 2018/2019 e se del caso successive”.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Duca di Salaparuta S.p.A.;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2020 il Consigliere Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti gli Avvocati Ferdinando Albisinni, Sandro Amorosino, Stefano De Bosio, Andrea Manzi, Romano Vaccarella, Carlo Merani e Duilio Cortassa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. - Con ricorso al TAR per il Lazio r.g.n. 6575/2017 e relativi motivi aggiunti, la S.p.A. Duca di Salaparuta ha impugnato gli atti specificati in epigrafe.
2. - La proposta di modifica del disciplinare dei vini IGT “Terre Siciliane presentata dall’Associazione vitivinicoltori dell’IGT “Terre Siciliane” il 18 marzo 2016, esaminata favorevolmente dalla Regione Siciliana e dal Comitato Nazionale vini DOP ed IGP, è stata pubblicata dal MIPAAF sulla G.U. n. 13 del 17 gennaio 2017 e nei successivi 60 giorni dalla pubblicazione unicamente la società Duca di Salaparuta S.p.A ha fatto pervenire le proprie osservazioni.
Il MIPAAF, con provvedimento prot. 0047359 del 14 giugno 2017, respinte le osservazioni della ditta Duca di Salaparuta S.p.A., ha disposto la pubblicazione sul sito internet del Ministero della proposta di modifica e del relativo documento unico riepilogativo del disciplinare aggiornato, nonché l’invio della proposta alla Commissione Europea.
La proposta di modifica del disciplinare dei vini IGT “Terre Siciliane” prevede (oltre a numerose altre modifiche non oggetto di giudizio): all’articolo 2, commi 2 e 3, “l’esclusione del vitigno Grillo e Calabrese o suo sinonimo (Nero d’Avola) dai vitigni che possono essere specificati nell’indicazione a IGT “Terre Siciliane”; all’articolo 7, comma 3, che “nell’etichettatura e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica “Terre Siciliane” non è consentito utilizzare il nome del vitigno Grillo e Calabrese o suo sinonimo Nero d’Avola nelle informazioni facoltative al consumatore sulla base ampelografica.”.
Per completezza, va detto che la proposta di modifica del disciplinare dei vini IGT “Terre Siciliane” introduce numerose altre modifiche al precedente disciplinare, non contestate da parte ricorrente in primo grado salvo per quanto riguarda l’eliminazione del “mosto” fra i prodotti che possono essere utilizzati da IGT Terre Siciliane.
Con decreto 12 luglio 2017, prot. 0053951, è stata accolta la domanda dell’Associazione Viticoltori dell’IGT “Terre Siciliane” per l’anticipazione degli effetti delle modifiche al disciplinare di produzione.
Con decreto 18 luglio 2018, prot. 52922, è stata prorogata la validità di tale autorizzazione per la campagna 2018/2019 e, se del caso, successive.
3. - La proposta di modifica del disciplinare dei vini DOC “SICILIA”, presentata dal Consorzio di tutela Vini DOC Sicilia in pari data (18 marzo 2016) ed esaminata favorevolmente dalla Regione Siciliana e dal Comitato Nazionale vini DOP ed IGP, è stata pubblicata dal MIPAAF sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2016 e nei successivi 60 giorni dalla pubblicazione non sono pervenute osservazioni.
Il MIPAAF, con provvedimento prot. 0047350 del 14 giugno 2017, ha disposto la pubblicazione sul sito internet del Ministero della proposta di modifica e l’invio della proposta alla Commissione Europea.
La proposta di modifica prevede (oltre ad altre modifiche non oggetto di giudizio): all’articolo 4, comma 5, nella tabella relativa alla produzione massima di uva per ettaro, per le tipologie “Grillo” il quantitativo di “13” tonnellate è sostituito con “14”; - per le tipologie “Nero d’Avola” il quantitativo di “12” tonnellate è sostituito con “14”; all’articolo 5, comma 7, nella tabella relativa alla resa massima dell’uva in vino, per le tipologie “Grillo il quantitativo di “91” hl è sostituito con “98”; - per le tipologie “Nero d’Avola” il quantitativo di “84” hl è sostituito con “98”.
In riferimento ai richiamati limiti di resa, in sostanza, l’unica modifica rispetto a quanto previsto nel precedente disciplinare riguarda la produzione massima consentita di uva per ettaro, aumentata da 13 a 14 tonnellate per il vino Grillo ed aumentata da 12 a 14 tonnellate per il vino Nero d’Avola; mentre la resa massima di vino rispetto all’uva vinificata è rimasta immutata al 70% delle uve vinificate.
Con decreto 13 luglio 2017 prot. 0054182, è stata accolta la domanda del Consorzio di tutela per l’anticipazione degli effetti delle modifiche al disciplinare di produzione.
Con decreto 18 luglio 2018 prot. 52922, è stata prorogata la validità di tale autorizzazione per la campagna 2018/2019 e, se del caso, successive.
4. - Col ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la società Duca di Salaparuta S.p.A. censurava le proposte modifiche dei disciplinari per quanto riguarda la IGT dei vini “Terre Siciliane” nella parte in cui introduce il divieto di specificare, nell’indicazione a IGT “Terre Siciliane” il vitigno Grillo, Calabrese e sinonimo (Nero d’Avola) e il divieto di indicare i detti vitigni nell’etichettatura, oltre che nella parte in cui sopprime la parola “mosti” dall’elenco dei prodotti che possono fregiarsi della IGP.
Per quanto riguarda la DOC dei vini “SICILIA”, la ricorrente contestava le modifiche del disciplinare nella parte in cui aumentano la “resa” per ettaro ai vitigni Nero d’Avola e Grillo.
5. - Con la sentenza n. 12756/2019 impugnata, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha accolto il ricorso.
Il TAR ha accolto parzialmente il primo motivo di ricorso, ritenendo fondata la doglianza di violazione dell’art. 10 del DM 7 novembre 2012, con riferimento alla mancata produzione della delibera assembleare unitamente all’istanza di modifica del disciplinare IGT da parte dell’Associazione dei vitivinicoltori della IGT “Terre Siciliane”, nonché quella relativa alla “cancellazione di oltre 18.000 soggetti iscritti … in assenza di ogni chiarimento da parte dell’amministrazione resistente sul punto”, mentre ha respinto le altre censure, fra cui quella relativa all’eliminazione della parola “mosti” nell’elenco dei prodotti che possono fregiarsi della IGP.
Il TAR ha accolto parzialmente il terzo motivo di ricorso relativo alla modifica del disciplinare dei vini IGT “Terre Siciliane” ed il quarto motivo di ricorso relativo alla modifica del disciplinare dei vini DOC “SICILIA”.
Inoltre, ha accolto parzialmente il primo ed il secondo ricorso per motivi aggiunti, annullando i decreti del luglio 2017 che hanno anticipato gli effetti delle modifiche dei due disciplinari, nonché il decreto del luglio 2018 che ha prorogato le dette anticipazioni e autorizzazioni di etichettatura transitoria per i vini DOC e IGT per la campagna vendemmiale 2018/2019 e oltre.
6. - Con autonomi appelli insorgono avverso la medesima sentenza le parti soccombenti, meglio indicate in epigrafe, proponendo analoghe censure.
7. - Con ordinanza cautelare n. 996/2020 del 27/28 febbraio 2020, previa riunione dei ricorsi n.r.g. 347/2020 e n. 523/2020, ai sensi dell’art. 96, comma 1, c.p.a., questo Consiglio di Stato ha sospeso l’efficacia esecutiva della sentenza appellata.
8. - Alla pubblica udienza dell’8 ottobre 2020, a seguito di deposito di memorie e repliche, le cause sono state trattenute in decisione.
DIRITTO
1. - Preliminarmente, va disposta la riunione del ricorso n.r.g. 423/2020 agli altri due già riuniti, ai sensi dell’art. 96, comma 1, c.p.a., in quanto proposto avverso la stessa sentenza.
2. - Gli appelli meritano accoglimento.
3. - Oggetto del giudizio sono i provvedimenti di modifica dei disciplinari di produzione della IGT dei vini “Terre Siciliane” e della Denominazione di Origine Controllata dei vini “SICILIA”, nei limiti esposti.
4. - E’ opportuno premettere i punti salienti del quadro normativo che vengono in rilievo ai fini della decisione.
4.1.- La disciplina delle Denominazioni di origine e delle Indicazioni geografiche dei vini è dettata da Regolamenti dell’Unione Europea e da atti nazionali, nel rispetto dei principi fissati dal TFUE - Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, che all’art. 4.2.d) individua “agricoltura e pesca” come settori di competenza concorrente dell’Unione e degli Stati Membri, e all’art. 2.2 dispone: “Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza concorrente con quella degli Stati membri in un determinato settore, l'Unione e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l'Unione non ha esercitato la propria.”.
4.2. - Come si legge ai paragrafi 92 e 93 del Preambolo del Regolamento UE 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, applicabile alla fattispecie ratione temporis), nell'Unione il concetto di vino di qualità si fonda, tra l'altro, sulle specifiche caratteristiche attribuibili all'origine geografica del vino.
I consumatori possono individuare tali vini grazie alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette.
Per permettere l'istituzione di un quadro trasparente e più completo che corrobori l'indicazione di qualità di tali prodotti, si prevede un sistema che permetta di esaminare le domande di denominazione di origine o di indicazione geografica in linea con l'impostazione seguita nell'ambito della normativa trasversale della qualità applicata dall'Unione ai prodotti alimentari diversi dal vino e dalle bevande spiritose.
Per preservare le particolari caratteristiche di qualità dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, gli Stati membri vengono autorizzati ad applicare norme anche più rigorose di quelle dettate a livello europeo.
4.3. - Le Denominazioni di origine e le Indicazioni geografiche dei vini sono definite all’art. 93 del Regolamento UE n. 1308/2013 e prevedono entrambe l’adozione di un disciplinare di produzione che regola detti prodotti.
Per "denominazione di origine" si intende il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, di un paese che serve a designare un prodotto di cui all'articolo 92, paragrafo 1 (prodotti vitivinicoli specificati all'allegato VIII, parte II, punto 1, punti da 3 a 6 e punti 8, 9, 11, 15 e 16, vino, vino in fermentazione, vino liquoroso, spumante etc..) conforme ai seguenti requisiti:
i) la qualità e le caratteristiche del prodotto sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani;
ii) le uve da cui è ottenuto il prodotto provengono esclusivamente da tale zona geografica;
iii) la produzione avviene in detta zona geografica e
iv) il prodotto è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera;
L’ "indicazione geografica" è l'indicazione che si riferisce a una regione, a un luogo determinato o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, a un paese, che serve a designare un prodotto vitivinicolo conforme ai seguenti requisiti:
i) possiede qualità, notorietà o altre peculiarità attribuibili a tale origine geografica;
ii) le uve da cui è ottenuto provengono per almeno l'85 % esclusivamente da tale zona geografica;
iii) la produzione avviene in detta zona geografica e
iv) è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis.
4.4. - Attraverso i disciplinari di produzione è possibile verificare le condizioni di produzione relative alla denominazione di origine o all’indicazione geografica (art. 94, comma 2).
Difatti, il disciplinare contiene almeno:
a) il nome di cui è chiesta la protezione;
b) una descrizione del vino o dei vini:
i) per quanto riguarda una denominazione di origine, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e organolettiche;
ii) per quanto riguarda una indicazione geografica, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e la valutazione o indicazione delle caratteristiche organolettiche;
c) se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino o dei vini nonché le relative restrizioni applicabili a detta elaborazione;
d) la delimitazione della zona geografica interessata;
e) le rese massime per ettaro;
f) un'indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti;
g) gli elementi che evidenziano il legame con l’ambiente e i fattori umani - di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i) - oppure, nel caso dei vini IGT, il legame con la zona geografica – di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i) dell'articolo 93;
h) le condizioni applicabili previste dalla legislazione unionale o nazionale oppure, se così previsto dagli Stati membri, da un'organizzazione che gestisce la designazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta, tenendo conto del fatto che tali condizioni devono essere oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto dell'Unione;
i) il nome e l'indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare di produzione, nonché le relative attribuzioni.
4.5. - Gli articoli da 95 a 106 del Regolamento UE disciplinano il procedimento per il conferimento della protezione delle DOP o IGP e per la modifica dei disciplinari, articolato in una doppia fase:
a)- una “procedura nazionale preliminare” per verificare se la domanda sia conforme alle condizioni stabilite dal diritto dell’Unione e consentire tramite adeguata pubblicità della domanda e del disciplinare che gli interessati possano opporsi alla protezione proposta, e, in caso affermativo, inoltrare la domanda alla Commissione;
b)- una procedura comunitaria di verifica che si conclude con l’adozione da parte della Commissione degli atti di esecuzione che conferiscono la protezione alla denominazione di origine o all'indicazione geografica e danno corso alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del documento unico riepilogativo del disciplinare di produzione, oppure che si conclude con il rigetto della domanda, se le condizioni stabilite dal Regolamento non sono soddisfatte.
L’art. 95 prevede che la domanda per il riconoscimento di una DOP o IGP possa essere presentata “da qualunque gruppo di produttori” ed esclusivamente per i vini che producono.
L’art. 105 prevede che “ogni richiedente che soddisfi le condizioni previste all'articolo 95 può chiedere l'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, in particolare per tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o per rivedere la delimitazione della zona geografica di cui all'articolo 94, paragrafo 2, secondo comma, lettera d). La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l'oggetto e illustra le relative motivazioni”.
4.6. - Le relative norme nazionali sono contenute nella legge 12.12.2016 n. 238, recante la disciplina organica della coltivazione della vite, della produzione e commercializzazione del vino, e in alcuni decreti ministeriali, fra i quali il D.M. 7 novembre 2012, tuttora in vigore, che disciplina la “Procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010 (riferimenti normativi superati dalle più recenti normative).
Per quanto riguarda, in particolare, la modifica dei disciplinari DOP e IGP, l’art. 36 della legge n. 238/2016 richiama le disposizioni concernenti l'individuazione dei soggetti legittimati alla presentazione della domanda e il contenuto della domanda stessa di cui all’art. 32, il rispetto della procedura nazionale preliminare e della procedura dell'Unione europea previste dal Regolamento UE n. 1308/2013 per il riconoscimento.
4.7. - La procedura preliminare nazionale, ai sensi dell’art. 32 della citata legge n. 238, è regolata con decreto del Ministro, adottato previa intesa con la Conferenza stato-regioni, non ancora adottato; sicché trova applicazione il precedente D.M. del 7 novembre 2012.
L’art. 33, comma 3, della legge 238/2016 dispone che il riconoscimento dell'IGT (e così pure la modifica del disciplinare) è riservato ai vini provenienti dalla rispettiva zona viticola a condizione che la relativa richiesta sia rappresentativa di almeno il 20 per cento, inteso come media, dei viticoltori interessati e di almeno il 20 per cento della superficie totale dei vigneti oggetto di dichiarazione produttiva a IGP nell'ultimo biennio.
L’art. 10 del D.M. 7 novembre 2012 prevede, quanto alle domande di modifica dei disciplinari: “1. Per la procedura nazionale relativa all'esame delle domande di modifica del disciplinare, che comportano una o più modifiche del documento unico di cui all'art. 118- quater, par. 1, lettera d) del Reg. (CE) n. 1234/2007, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni previste dal presente decreto per l'esame delle domande di protezione, fatte salve le opportune differenziazioni di cui ai seguenti comma (omissis)”.
Tranne ipotesi particolari di modifiche, la domanda deve essere avallata (in caso di vini IGP) dalla percentuale di cui al richiamato art. 33, comma 3, della legge 238/2016.
4.8. - Quanto al conferimento della protezione delle DOP e IGP (o secondo le menzioni specifiche tradizionali DOCG, DOC e IGT, ex art. 28 della legge n. 238/2016), l’art. 32 dispone che avviene contestualmente all'accoglimento della rispettiva domanda di protezione da parte della Commissione europea (comma 1).
Una volta espletata la procedura nazionale, a decorrere dalla data di presentazione alla Commissione europea della domanda di protezione o della domanda di modifica del disciplinare, i vini della relativa DO o IG possono essere etichettati in conformità alle vigenti norme dell'Unione europea, a condizione che il soggetto richiedente sia a ciò preventivamente autorizzato dal Ministero, d'intesa con la competente regione (comma 3).
Analogamente avviene nel caso di modifica del Disciplinare.
4.9. - Va precisato ulteriormente, per completare il quadro della protezione accordata ai vini di qualità, che a sensi dell’art. 103 del regolamento UE, le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializza vino prodotto in conformità con il relativo disciplinare di produzione (par.1).
Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità con il relativo disciplinare sono protette contro:
a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto del nome protetto (per prodotti comparabili non conformi al disciplinare del nome protetto, o nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di una denominazione di origine o di una indicazione geografica);
b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se il nome protetto è una traduzione, trascrizione o traslitterazione o è accompagnato da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o espressioni simili;
c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o nella pubblicità o in contenitori che possono indurre in errore sulla sua origine;
d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.
4.10. - L’art. 117 del Regolamento definisce l’etichettatura, precisando che si intendono per "etichettatura" i termini, le diciture, i marchi di fabbrica o di commercio, le immagini o i simboli figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, nastro o fascetta che accompagnano un dato prodotto o che ad esso si riferiscono.
L’etichettatura deve contenere obbligatoriamente l'espressione "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta" e il nome della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta (art. 119, par I); mentre può contenere altre indicazioni facoltative, quali l'annata, il nome di una o più varietà di uve da vino, etc. (art. 120).
4.11. - Inoltre, l’art. 31 della l. 238/2016 prevede che “i vini a DO e i vini a IG possono utilizzare nell'etichettatura nomi di vitigni o loro sinonimi, menzioni tradizionali, riferimenti a particolari tecniche di vinificazione e qualificazioni specifiche del prodotto (comma 11) e che “le specificazioni, menzioni e indicazioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per la menzione «vigna», devono essere espressamente previste negli specifici disciplinari di produzione, nell'ambito dei quali possono essere regolamentate le ulteriori condizioni di utilizzazione nonché definiti parametri maggiormente restrittivi rispetto a quanto indicato nel presente articolo” (comma 13).
4.12. - Quanto ai controlli e alla vigilanza sui prodotti vitivinicoli, ai sensi dell'articolo 146 del Regolamento UE n. 1308/2013, il Ministero è designato quale autorità nazionale competente incaricata di controllare l'osservanza delle norme dell'Unione europea nel settore.
Oltre alle norme nazionali contenute nella legge n. 238/2016, trovano applicazione le disposizioni del D.M. n.7552 del 2 agosto 2018.
L’art. 64 della legge n. 238 dispone che la verifica annuale del rispetto del disciplinare nel corso della produzione e durante e dopo il confezionamento del vino è effettuata da Autorità pubbliche e da organismi di controllo privati, che operano come organismi di certificazione dei prodotti, accreditati e iscritti presso apposito elenco tenuto dal Ministero.
La scelta dell'organismo di controllo è effettuata, tra quelli iscritti nell'elenco, dai soggetti proponenti le registrazioni, contestualmente alla presentazione dell'istanza di riconoscimento della DO o dell'IG.
I controlli comportano l'esecuzione degli esami chimico-fisici e organolettici (questi ultimi previsti solo per i vini DOC) a cura dell'organismo di controllo autorizzato per la specifica IGP o DOP.
L'organismo di controllo verifica la conformità ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione e assicura l'evidenza documentale delle azioni e delle attività previste dal piano dei controlli approvato, mettendo a disposizione delle autorità competenti tale documentazione (art. 8 DM 2 agosto 2018).
Ai sensi dell’art. 5, Allegato 2 al citato D.M., il Comitato di certificazione degli organismi di controllo – coerentemente ai requisiti previsti al punto 6.1 della UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 – deve valutare la conformità degli esiti analitici rispetto ai parametri chimico-fisici e, quando previsti (per i DOC), a quelli organolettici stabiliti dal disciplinare.
Tutti i soggetti partecipanti alla filiera delle produzioni a DOP o IGP sono automaticamente inseriti nel sistema di controllo al momento della rivendicazione di ciascuna produzione tutelata.
In particolare, l’art. 65 della legge n. 238/2016, ai fini della rivendicazione dei vini a DOCG e DOC, prescrive che la verifica a cui devono essere sottoposte le relative partite da parte del competente organismo di controllo comporta l'esecuzione dell'analisi chimico-fisica e organolettica che attesti la corrispondenza alle caratteristiche previste dai rispettivi disciplinari, con le modalità stabilite dallo stesso articolo.
La positiva attestazione è condizione per l'utilizzazione della denominazione ed ha validità di centottanta giorni per i vini a DOCG, di due anni per i vini a DOC, di tre anni per i vini a DOC liquorosi.
Per la rivendicazione dei vini a IGT è, invece, previsto solo l'esame analitico, comune peraltro anche ai vini DOCG e DOC, esame che deve riguardare almeno i valori degli elementi stabiliti dalla vigente normativa dell'Unione europea e quelli caratteristici propri di cui al rispettivo disciplinare di produzione.
L'esame organolettico, previsto solo per i vini a DOCG e DOC, è effettuato da apposite Commissioni di degustazione, tra cui quelle istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, indicate dal competente organismo di controllo per le relative DOCG e DOC. Tale esame è suscettibile di appello da parte di apposita Commissione, incaricata della revisione delle risultanze degli esami organolettici.
Il D.M. del 2 agosto 2018 stabilisce le procedure e le modalità per l'esecuzione degli esami analitici e organolettici mediante controlli sistematici per i vini a DOCG e per le DOC con produzione annuale certificata superiore a 10.000 ettolitri; mediante controlli a campione per le DOC con produzione annuale certificata inferiore a 10.000 ettolitri, sebbene anche in tale ipotesi, le singole DOC possano optare per esami organolettici mediante controlli sistematici.
5. - Dall’esame del quadro normativo sinteticamente così riassunto, emerge chiaramente come gli acronimi DOC e IGT non individuano un marchio, poiché si tratta di denominazioni comuni ad una varietà di prodotti; si tratta, invece, di denominazioni utilizzate in enologia per certificare la zona di origine della raccolta delle uve utilizzate per la produzione del prodotto sul quale è poi apposto il marchio del produttore.
Gli acronimi designano entrambi un prodotto di qualità, per la cui produzione deve essere rispettato uno specifico disciplinare di produzione approvato con decreto ministeriale.
La collocazione di un vino tra gli IGT o i DOC è dovuta essenzialmente a scelte commerciali dei viticultori e produttori.
Il disciplinare IGT è meno restrittivo rispetto al disciplinare DOC.
Le caratteristiche del prodotto DOC sono strettamente connesse all'ambiente naturale ed ai fattori umani e tradizionali dell’ambito geografico; per i prodotti IGT è rilevante il solo collegamento con la zona geografica di produzione, collegamento preponderante ma non necessariamente esclusivo, potendo essere utilizzate in piccola parte (15%) anche uve di altra provenienza geografica (e questo consente anche di sperimentare nuovi tipi di uvaggi, grazie proprio alla maggior libertà di azione). Diversa è poi la previsione di resa per ettaro e di resa uva/vino, vale a dire che è consentito un maggiore sfruttamento intensivo dei vigneti rivendicati a produzione IGT.
Dunque, i disciplinari DOC e IGT prevedono diversi livelli di “identità” dei vini, determinati essenzialmente dalla diversa percentuale e qualità di vitigni autoctoni utilizzati per la produzione e dal carattere più o meno delimitato e ben individuato e/o ristretto della zona geografica di produzione delle uve, caratteristiche che fanno sì che i vini DOC risultino più specificamente correlati alle caratteristiche uniche del territorio, superiori in qualità e più rinomati proprio in ragione del carattere pregiato dei vitigni utilizzati e della loro stretta caratterizzazione geografica.
L’ambiente di derivazione del DOC unisce condizioni naturali, come il clima e i vitigni tradizionali della zona, a fattori umani, come le tecniche di produzione e trasformazione tipiche e tradizionali, che conferiscono anche una qualità sensoriale specifica al prodotto, legata in modo precipuo al territorio; tanto che solo per i DOC è previsto un controllo della qualità organolettica e nei casi di abbondante produzione, tali controlli sono sistematici e non “a campione” (è il caso del DOC “SICILIA”).
La denominazione di origine controllata, che risale in Italia al decreto legge del 12 luglio 1963, n. 930, in definitiva, ha inteso, sin dall’origine, attraverso una rigida disciplina di individuazione delle caratteristiche di produzione, assistita da adeguati strumenti di vigilanza e relative sanzioni, promuovere e proteggere la maggiore qualità dei prodotti vinicoli in relazione all’origine da zone di produzione particolarmente vocate, per condizioni ambientali, a dar vita a prodotti “esclusivi”, anche sotto il profilo delle caratteristiche sensoriali.
Tali sintetiche considerazioni rendono chiare le ragioni, ampiamente messe in evidenza dal Ministero nella nota dirigenziale di conclusione del procedimento, oltre che dalle appellanti nelle Relazioni socio-economiche allegate alla domanda di modifica dei disciplinari, per cui la modifica del disciplinare dell’IGT “Terre siciliane”, precludendo l’indicazione dei vitigni Nero d’Avola e Grillo, di fatto solo in parte utilizzati per la produzione IGT, comporterà la valorizzazione sotto l’aspetto qualitativo e quantitativo dei detti vitigni tipici della regione siciliana, che sarà possibile indicare solo nella produzione DOC, la sola che, a seguito della modifica del disciplinare dell’IGT, potrà fregiarsi della indicazione in etichetta del nome dei detti vitigni.
Tutto ciò, ad avviso del Collegio, a tutela non solo della competitività in campo commerciale dei detti vitigni, ma a tutela, tra l’altro, del consumatore, specie del consumatore meno accorto, che potrà così non essere tratto in inganno dalla indicazione “Nero d’Avola” e “Grillo” tanto nell’etichetta dei vini IGT che dei vini DOC (come avveniva prima della modifica), nonostante i relativi protocolli di produzione seguiti siano diversi, nell’uno e nell’altro caso, in ordine alla provenienza esclusiva o meno dei vitigni dalla zona geografica, al tipo di controlli eseguiti, circa l’intensità di sfruttamento dei vigneti e delle uve prodotte.
Il consumatore, dopo la modifica dei disciplinari e delle etichettature, dovrebbe potenzialmente essere in condizione di compiere le proprie scelte più consapevolmente.
6. - Passando all’esame degli appelli, va premesso che analoghi motivi vengono proposti da tutti gli appellanti e, per comodità, si esamineranno unitamente le censure sollevate con riguardo alle due denominazioni interessate (IGT “Terre Siciliane” e DOC “Sicilia”).
6.1. - Quanto alla decisione di annullamento del provvedimento prot. 0047359 del 14 giugno 2017, concernente la proposta di modifica del Disciplinare della IGT “Terre Siciliane” per asseriti vizi del procedimento, le parti appellanti lamentano:
1) Travisamento dei presupposti – Violazione e falsa applicazione di legge in riferimento agli artt. 4 e 10 del D.M. MIPAAF 7.11.2012. – Irrilevanza della questione accolta.
Per le domande di protezione e, per analogia, per le domande di modifica, la presentazione della delibera assembleare, dalla quale risulti la volontà dei produttori interessati a presentare la domanda, è dovuta solo qualora tale previsione non sia contenuta nell’atto costitutivo o nello statuto.
2) Travisamento dei fatti ed irrilevanza ai fini di causa della pretesa “cancellazione di oltre 18.000 iscritti nell’elenco regionale dei viticoltori”.
La circostanza dell’asserita cancellazione di iscritti (oltre che indimostrata) sarebbe irrilevante. L’art. 10, comma 5, lett. c) del D.M. 7 novembre 2012, ai fini delle proposte di modifica dei disciplinari, richiede che l’istanza sia avallata da “almeno il 20 per cento dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo e almeno il 20 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo, oggetto di rivendicazione produttiva nell'ultimo biennio”.
La cancellazione delle superfici non rivendicate e dei relativi soggetti dallo schedario è ininfluente ai fini del calcolo di rappresentatività: il quorum del 20% di rappresentatività deve fare riferimento solo ai soggetti ed alle superfici che siano stati oggetto di rivendicazione produttiva.
6.2. - L’appellata Duca di Salaparuta S.p.a. difende la correttezza della sentenza.
Con specifico riguardo al primo profilo di censura, l’appellata ribadisce l’illegittimità del provvedimento di modifica del disciplinare per mancanza di delibera assembleare in allegato alla domanda dell’Associazione richiedente.
Non sarebbe sufficiente la previsione dello Statuto dell’Associazione che ben lungi dal definire, con puntualità e attualità, una proposta di modifica con certi contenuti, si limita ad autorizzare l’Associazione a proporre le modifiche che riterrà necessarie, con ciò onerando gli organi deliberativi di dare corpo, forma e direzione al potere generale riconosciuto dallo statuto.
Circa la controversa circostanza della “cancellazione di oltre 18.000 soggetti iscritti” l’appellata ne ribadisce la rilevanza, in quanto avrebbe ripercussioni sul calcolo matematico della rappresentatività.
6.3 . -Il motivo è fondato sotto entrambi i profili denunciati dagli appellanti.
Sotto il primo profilo, non era necessaria la produzione della delibera assembleare da parte dell’Associazione dei viticoltori richiedente la modifica del disciplinare.
L’art. 10 del citato DM 7.11.2012, ai fini della documentazione da produrre, rinvia all’art. 4, comma 2, che concerne la domanda di protezione, precisando che la documentazione deve essere rapportata alle modifiche proposte (art. 10, comma 3).
Ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. b) del D.M. 7 novembre 2012, che in tal senso dispone espressamente, non occorre la produzione di una delibera assembleare se viene prodotto l’atto costitutivo o lo statuto che legittima la presentazione di modifiche al vigente disciplinare.
Non è contestato che l’Associazione abbia allegato alla proposta di modifica copia del proprio atto costitutivo e statuto, che all’art. 3, lett. a) prevede la presentazione di tutte le modifiche che saranno ritenute utili e necessarie al vigente disciplinare di produzione (doc. allegato 2 depositato dall’appellata il 24.2.2020).
A fronte del chiaro disposto normativo che attribuisce alla norma statutaria la scelta e a fronte del chiaro disposto dello Statuto che legittima “tutte le modifiche” al disciplinare, non occorre altra specificazione della volontà da parte dell’Assemblea caso per caso.
6.4. - Inoltre, sotto il profilo della rappresentatività, l’Associazione ha presentato un elenco numerosissimo di produttori che hanno espressamente aderito, sottoscrivendole, alle visionate modifiche del disciplinare (la percentuale sia dei produttori che delle superfici nel prospetto allegato in I grado dall’odierna Associazione appellante superava il 40%).
L’elenco verificato dalla Regione e trasmesso al Ministero con nota del 28 giugno 2016 prot. 33622 (doc. 19 - produzione ricorrente in I grado del 13.7.2017) e il prospetto riepilogativo allegato (doc. 19 bis) evidenziano una percentuale di rappresentatività (sebbene inferiore a quella indicata dal predetto prospetto dell’Associazione proponente) più che sufficiente e ben superiore a quella (20 %) prescritta dalle vigenti norme: il 22,439% dei viticoltori per il 2013 e il 28,268% per il 2014, il 24% delle superfici rivendicate nel 2013 e il 28% delle superfici nel 2014, biennio di riferimento, in quanto “ultimo” biennio per cui si dispone di dati produttivi definitivi, inviati tramite SIAN ed elaborati da AGEA.
Tale elenco verificato dalla Regione è sufficiente a comprovare la richiesta rappresentatività, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. d) e art. 10, comma 4, lett. c) del D.M. 7.11.2012.
6.5. - Circa la controversa circostanza della “cancellazione di oltre 18.000 soggetti iscritti” che avrebbe ripercussioni sul calcolo matematico della rappresentatività, la sentenza ha ritenuto fondato il motivo per il fatto che l’Amministrazione regionale non ha presentato difese né chiarimenti in ordine al motivo di contestazione.
Ritiene il Collegio che, a fronte delle risultanze degli allegati alla nota di trasmissione dalla Regione al Ministero del 28 giungo 2016, prot. 33622, contenenti le firme dei soggetti che hanno avallato la richiesta di modifica del disciplinare IGT e, in particolare, del prospetto riepilogativo di “fonte IRVO” (organismo di controllo), non è sufficiente a contestarne l’attendibilità il mero riferimento alla richiesta rivolta dal Dirigente Area 7 dell’Assessorato Agricoltura della Regione al Servizio competente ai fini della “cancellazione di soggetti iscritti allo schedario che non abbiano fatto richiesta di cancellazione” (riferimento alla nota prot. 29708 del 10 giugno 2016, contenuta nella nota n. 30495 del 14.6.2016 con cui la Regione ha trasmesso l’istanza di modifica del disciplinare IGT al Ministero).
La contestazione così formulata è generica.
La ricorrente Duca di Salaparuta S.p.a., per assolvere all’onere della prova, avrebbe dovuto dimostrare che l’elenco trasmesso dalla Regione al Ministero non era conforme alle risultanze dello schedario viticolo alla data di presentazione della domanda di modifica del disciplinare, il 18 marzo 2016.
In ogni caso, la rappresentatività va calcolata in riferimento ai soggetti e alle superfici che hanno formato oggetto di rivendicazione e in questi termini è l’attestazione della Regione.
7. - Quanto al capo di sentenza relativo al 3^ e 4^ motivo del ricorso introduttivo, concernente la ritenuta illegittimità del provvedimento prot. 0047359 del 14 giugno 2017 e della proposta di modifica del Disciplinare della IGT Terre Siciliane in riferimento al divieto di uso in etichetta dei nomi dei vitigni Grillo, Calabrese e sinonimi (Nero d’Avola), gli appellanti deducono:
1) Travisamento dei presupposti – Violazione e falsa applicazione di legge in riferimento agli artt. 42, 43, 101 TFUE, all’art. 2 della L. n. 287/1990, all’art. 105 del Reg. (UE) n. 1308/2013, agli artt. 62 e 70 del Reg. (CE) n. 607/2009, agli artt. 50 e 58 del Reg. (UE) 2019/33, agli artt. 31, 38 e 65 della L. n. 238/2016, all’art. 10 del D.M. 7 novembre 2012, agli artt. 15, 16, 17, 18 del D.M. 16 dicembre 2010 (quale in prosieguo modificato, integrato e sostituito dai D.M. 26 ottobre 2015 e 18 luglio 2019).
Secondo gli appellanti, la sentenza incorrerebbe in manifesto errore laddove nega che le modifiche dei disciplinari dei vini possano essere adottate per valorizzare sul mercato i due vitigni Nero d’Avola e Grillo, con vantaggio sia per i produttori che per i consumatori.
Lo scopo della proposta modifica del disciplinare “Terre Siciliane” non è quello di sviare il fine della proposta o di svilire il ruolo della stessa indicazione geografica, che mantiene, comunque, il ruolo di importante IGT regionale per tutte le altre tipologie di vini qualificate o meno con il nome di altri vitigni, ma è quello di perseguire l’innalzamento dell’immagine e l’ulteriore valorizzazione qualitativa dei vini derivati dai due vitigni autoctoni inserendoli nel sistema di controllo delle DOC.
La modifica è frutto di una valutazione condivisa dalla filiera (non avendo altri produttori presentato osservazioni alla modifica oltre la Duca di Salaparuta S.p.A.), tale da far ragionevolmente presumere il consenso di una larga maggioranza della vitivinicoltura siciliana al progetto di valorizzazione dei due vitigni, sia sotto l’aspetto qualitativo, sia sotto l’aspetto dell’immagine che essi hanno nel mondo.
Inoltre, l’operazione comporta maggiore chiarezza nei confronti del consumatore, che assocerà l’indicazione dei vitigni “Nero d’Avola” e “Grillo” soltanto con i vini del relativo territorio che appartengono alla categoria gerarchico qualitativa più elevata (DOC SICILIA).
Non sussisterebbe l’asserita violazione dell’art. 101 TFUE e dell’art. 2 della L. n. 287/1990, inapplicabili in quanto tali alla produzione ed al mercato dei prodotti agricoli, ai sensi di quanto espressamente disposto dagli artt. 42 e 43 TFUE.
Resta, invece, applicabile al caso di specie la disciplina dettata dalla OCM vino, di cui al Reg. (UE) n. 1308/2013 ed ai relativi regolamenti di applicazione della Commissione Europea (Reg. n. 607/2009 applicabile all’epoca dei fatti, e successivo Reg. 2019/33, oggi vigente); disciplina puntualmente rispettata dai provvedimenti impugnati e che mira, anzitutto, alla valorizzazione dei prodotti agro-alimentari di qualità.
7.1. - L’appellata afferma, al riguardo, che le modifiche del disciplinare IGT in esame sono volte a sottrarre alla IGT “Terre Siciliane” gran parte del volume e del valore della produzione e ad eliminare la reputazione della denominazione stessa, con l’obiettivo di avere nella DOC l’unica denominazione regionale (nonostante “la DOC “SICILIA” non abbia un “terroir” effettivamente corrispondente alla definizione legale della fattispecie, cioè un “terroir” irriproducibile altrove).
La finalità della modifica è quindi sviata.
La modifica all’IGT non giova all’IGT, ma (per di più illecitamente, in quanto è vietato vietare in assoluto la specificazione del vitigno rispetto ad un vino IGT) alla denominazione concorrente DOC.
L’illecita limitazione della libertà di concorrenza, la finalità di rovinare la reputazione di una tra le maggiori indicazioni geografiche d’Italia, sarebbe resa evidente dalla clamorosa assenza di indipendenza tra Consorzio e Associazione, essendo quest’ultima una creazione artefatta del Consorzio, il cui Direttore è al tempo stesso Presidente dell’Associazione odierna appellante.
Sarebbe evidente, pertanto, la violazione dell’art. 101 del TFUE e dell’art. 2 della legge n. 287/1990 che vietano agli operatori economici di porre in essere intese restrittive della concorrenza all’interno degli Stati Membri dell’Unione Europea.
Secondo l’appellata, il sopravvenuto divieto di indicare in etichetta il nome della varietà per un vino IGP, che cada in una situazione di fatto nella quale l’uso del nome della varietà è generalizzato e consolidato nel tempo per i vini IGP, determinerebbe una perturbazione fortissima della libertà di concorrenza, oltre che del godimento dei segni distintivi, marchio ed IGP, consolidati nell’uso e nel tempo.
L’indicazione geografica è un diritto di proprietà intellettuale collettivo, in ordine all’uso e sfruttamento del quale i singoli produttori godono di interesse legittimo; IGP o DOP, inoltre, sono condizione per rivendicare in etichetta il nome del vitigno utilizzato.
7.2. - Il Collegio ritiene fondato il motivo di appello.
Lo scopo della normativa comunitaria in materia è, come chiaramente esposto nel preambolo del regolamento UE 1308/2013 sopra riportato sinteticamente (par. 92 e 93), quello di preservare le particolari caratteristiche di qualità dei vini e non quello, se non indiretto, di perseguire finalità concorrenziali dei prodotti sul mercato internazionale.
A tale scopo, gli Stati membri vengono autorizzati ad applicare norme anche più rigorose di quelle dettate a livello europeo (par. 94).
Già l’art. 70 del Reg. n. 607/2009 disponeva (con disposizione ripresa dall’art. 58 par. 1 del vigente Reg. 2019/33) che “1. Per i vini a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta prodotti sul loro territorio, gli Stati membri possono rendere obbligatorie, proibire o limitare l’uso delle indicazioni di cui agli articoli 61, 62 e da 64 a 67 mediante l’inserimento di condizioni più rigorose di quelle stabilite dal presente capo nel disciplinare di produzione dei vini di cui trattasi.”.
L’art. 62 del Reg. n. 607/2009 (con disposizione ripresa dall’art. 50 del vigente Reg. 2019/33) fa riferimento alle “varietà di uve da vino” ed alle condizioni di impiego delle stesse in etichetta.
Il Regolamento UE 1308/2013, come si è visto, consente sia per il DOC che per l’IGT, facoltativamente, l’indicazione in etichetta del nome di una o più varietà di uve da vino (art. 120).
In via più rigorosa, la norma nazionale (art. 31, comma 13, della L. 238/2016) prevede, appunto, che per i vini a DO e IG, l’uso dei nomi di vitigno possa essere regolamentato negli specifici disciplinari di produzione anche con condizioni e parametri più restrittivi rispetto a quanto generalmente previsto dal comma 11 dello stesso articolo.
Dunque, la modifica richiesta al disciplinare di produzione dei vini IGP “Terre Siciliane”, riguardante il divieto di utilizzare in etichetta i soli nomi dei vitigni, Grillo, Calabrese e sinonimi (Nero d’Avola), è pienamente legittima, in quanto consentita dalla norma interna più restrittiva di cui all’art. 31, comma 13, L. 238/2016 richiamata.
Né dal testo della norma, né dalla sua ratio è desumibile quanto asserisce l’appellata, e cioè che una volta prevista dal disciplinare l’indicazione del vitigno non possa essere successivamente vietata.
Operazione questa, per altro, già verificatasi per altre produzioni vitivinicole regionali: è il caso (noto come il “PROGETTO PINOT GRIGIO”) di ben otto disciplinari IGP delle regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto e della provincia autonoma di Trento, in cui la filiera produttiva ha optato per analoga scelta di valorizzazione di un vitigno, escludendone l’indicazione in etichetta IGT, nonostante fosse precedentemente consentita, e le modifiche sono già state approvate anche a livello comunitario, con Regolamento di esecuzione (UE)2020/1064 della Commissione del 13/07/2020.
7.3. - Va precisato, peraltro, che non sussiste il vulnus alla libertà di impresa lamentato dall’appellata: il disciplinare IGT non vieta in assoluto di specificare nell’etichettatura i nomi dei vitigni (è possibile, al contrario, specificare fino a quattro vitigni, purché il vino sia ottenuto almeno per l’85% dal corrispondente vitigno e così in ordine decrescente fino al limite del 15%), ma esclude solo i nomi dei detti vitigni Grillo e Nero d’Avola, riservati alla produzione secondo il più incisivo disciplinare DOC.
Lo scopo dichiaratamente perseguito è quello riconosciuto dal Regolamento UE di valorizzazione dei prodotti agro-alimentari di qualità, a tutela sia dei produttori, sia dei consumatori.
L’esclusione dell’utilizzo in etichetta dell’IGT del nome del vitigno Nero d’Avola e Grillo ha come finalità quella di preservare ed elevare la qualità del vino prodotto con tali vitigni, “le cui peculiarità qualitative, quantitative e di mercato sono la base del valore storico-produttivo ed economico della vitivinicoltura siciliana, valorizzandolo esclusivamente come DOC” (cfr. Relazione socio –economica allegata alla modifica del disciplinare DOC SICILIA, pag. 6).
L’appellata ribatte che non potrebbe essere invocato l’interesse dei “vitigni”, “poiché i vitigni, evidentemente, non sono un diritto di proprietà industriale, contrariamente alle denominazioni geografiche protette, IGP o DOP, che costituiscono l’unico legittimo oggetto di tutela da parte dei rispettivi disciplinari (in disparte al fatto che le varietà Nero d’Avola e Grillo di certo non hanno necessità di essere valorizzate, quello che le illegittime modifiche mirano a valorizzare, ed hanno aumentato, è solo ed esclusivamente il volume d’affari del Consorzio DOC “Sicilia”).”.
Viceversa, ad avviso del Collegio, valorizzare, promuovere e tutelare le produzioni Nero d’Avola e Grillo DOC crea valore per tutta la filiera, costituita, nel caso specifico di quella vitivinicola, dai viticoltori, dai vinificatori e dagli imbottigliatori.
7.4. - Inoltre, si ribadisce, per inciso, che la modifica giova anche alla chiarezza del consumatore.
Solitamente, il consumatore medio sconosce le differenze sostanziali tra DOC e IGT e si lascia guidare nell’acquisto dal nome del vitigno che trova in etichetta o dal rapporto qualità/prezzo.
L’indicazione del vitigno Nero d’Avola e Grillo indifferentemente nell’etichetta del DOC e dell’IGT è idonea, in effetti, ad ingenerare confusione nel consumatore, ovvero la convinzione di un’apparente equivalenza dei prodotti.
Senza nulla togliere alla specifica qualità del prodotto IGT “Terre Siciliane”, e specificamente dell’IGT prodotto da Duca di Salaparuta S.p.A., la cui tradizione è stata egregiamente rappresentata in giudizio, è tuttavia innegabile che la produzione e commercializzazione dei vini che utilizzano Nero d’Avola e Grillo, vitigni pregiati, secondo il disciplinare DOC garantisce che la produzione avvenga secondo il più rigoroso disciplinare DOC e con un sistema di controllo più incisivo (con analisi anche organolettiche, e per di più di tipo sistematico).
I prodotti IGT e DOC non si equivalgono. E’ bene che l’etichetta non induca confusioni nel consumatore.
7.5. - Non è condivisibile quanto afferma la sentenza di primo grado circa il carattere anticoncorrenziale della modifica del disciplinare IGP che risponderebbe solo a “ragioni di politica commerciale, volta a consentire la commercializzazione dei vitigni Grillo e Nero d’Avola solo come DOC” (punto 10.1 della sentenza).
La domanda che si pone il primo giudice, se sia consentito in sede di modifica del disciplinare IGP limitare solo per alcuni vitigni più pregiati la possibilità della loro indicazione in etichetta, non può che ricevere risposta affermativa.
Come si è visto, la normativa europea e nazionale richiamate lo consentono e, secondo le considerazioni già svolte dal Collegio in premessa (punto 5.), la ratio della disciplina in materia è quella di preservare le particolari caratteristiche di qualità dei vini, e non quella, se non indirettamente, di favorire il confronto e la libertà concorrenziale tra produttori.
7.6. - Nessun effetto anticoncorrenziale, intesa restrittiva della concorrenza e violazione dell’art. 101 del Trattato istitutivo della Comunità europea discende dalla modifica del Disciplinare IGT.
Va rilevato, infatti, che rientra nella libera scelta dei produttori di aderire all’uno o all’altro disciplinare di produzione, essendo in Italia i vigneti contemporaneamente iscritti allo schedario viticolo ai fini della produzione sia dei vini DOC che dei vini IGT della zona di riferimento.
Secondo quanto dispone l’art. 38 della L. n. 238/2016 e gli artt. 15, 16, 17, 18 del D.M. 16 dicembre 2010 sullo schedario vitivinicolo (quali modificati ed integrati dal D.M. 26 ottobre 2015, e poi dal D.M. 18 luglio 2019) è consentita la coesistenza, in una stessa area di produzione, di vini a DO e a IG, anche derivanti dagli stessi vigneti, a condizione che a cura dell'avente diritto venga operata annualmente, secondo le prescrizioni dei relativi disciplinari di produzione, la scelta vendemmiale.
Tale scelta può riguardare denominazioni di pari o inferiore livello, ricadenti nella stessa zona di produzione, con l’unico limite che qualora dal medesimo vigneto vengano rivendicate contemporaneamente più produzioni a DOC o IGT, la resa massima di uva a ettaro e la relativa resa di trasformazione in vino non può comunque superare il limite più restrittivo tra quelli stabiliti tra i differenti disciplinari di produzione (art. 38, comma 1, cit.).
I conduttori interessati, singoli o associati, sono tenuti ogni anno ad effettuare la dichiarazione di vendemmia e/o di produzione tramite i servizi telematici SIAN e contemporaneamente la rivendicazione delle produzioni DOC (art. 17 DM 16 dicembre 2010).
In definitiva, nessuna discriminazione viene a determinarsi per effetto della modifica del disciplinare per cui è causa, a danno di alcuni produttori ed a vantaggio di altri, che continueranno ad essere liberi di adeguarsi all’uno o all’altro disciplinare, compiendo le proprie valutazioni economiche e di mercato.
L’appellata sottovaluta l’evoluzione del mercato nella direzione della competitività fondata sulla qualità e la circostanza che gli stessi produttori hanno optato per riservare l’uso dei vitigni Grillo e Nero d’Avola alla produzione dei vini di categoria superiore, protetti dalla denominazione DOC, con prospettive di maggiore remunerazione economica a fronte dei propri sforzi di garantire una produzione di qualità.
8. - Tali precisazioni valgono anche a chiarire il profilo dell’interesse del soggetto proponente la modifica del disciplinare IGT.
Il primo giudice ha ritenuto fondato il terzo motivo di ricorso erroneamente ritenendo che la modifica del disciplinare non gioverebbe ai viticultori proponenti, poiché persegue il fine di valorizzare la produzione del Grillo e Nero d’Avola solo come DOC, a discapito della loro commercializzazione come IGT.
L’appellata ripropone la censura del conflitto di interesse, reso evidente anche dalla Presidenza dell’Associazione Vitivinicoltori IGT Terre Siciliane assunta dal medesimo soggetto titolare della carica di Direttore del Consorzio DOC SICILIA.
8.1. - Come si è detto, gli stessi vigneti possono produrre l’uno o l’altro tipo di vino, secondo i disciplinari del DOC e dell’IGT e i produttori scelgono, di fatto, annualmente, che tipo di disciplinare seguire e sono tenuti a dichiararlo.
I produttori proponenti, liberi di effettuare la detta scelta, hanno tutelato un proprio interesse perseguendo la modifica del disciplinare IGT.
La circostanza che il Presidente dell’Associazione proponente sia anche il Direttore del Consorzio DOC SICILIA non contraddice tale dato di fatto: i viticoltori siciliani, nella percentuale indicata, ma presumibilmente l’intera filiera, condivide l’operazione che porterà alla valorizzazione dei due vitigni Nero d’Avola e Grillo sotto la denominazione DOC.
Non a caso, nel parere del 29 aprile 2016 prot 3555, l’Istituto Regionale del Vino e dell’Olio, per quanto concerne l’esclusione della varietà Grillo e Calabrese (o Nero d’Avola) dalla possibilità di essere specificato in etichetta IGT “Terre siciliane”, non si esprime “in quanto trattasi di una questione di natura commerciale che si rimanda alla volontà dei produttori.” (doc. 18 produzione ricorrente I grado).
Condivisibile, in quest’ottica, appare anche l’osservazione svolta dal Ministero in esito alla conferenza di servizi del 13 aprile 2017, secondo cui “l’esclusione dalla menzione in etichetta dei vitigni Nero d’Avola e Grillo, tenuto conto della facoltà di menzionare i due vitigni in una produzione a DOC, non comporterebbe alcun pregiudizio alla Duca di Salaparuta S.p.A., ma potrebbe configurarsi come un’opportunità di ulteriore qualificazione del proprio brand aziendale. Inoltre la modifica in questione non preclude la possibilità per la medesima Società di utilizzare le uve di tali vitigni per produrre ed etichettare le tipologie di vino IGT “Terre Siciliane” rosso, bianco e rosato e di continuare ad utilizzare le altre tipologie varietali della stessa IGT.” (cfr. prot. 0038024 del 12.5.2017, Doc 3 della produzione della ricorrente in I grado).
9.- Con riguardo all’annullamento del provvedimento prot. 0047350 del 14 giugno 2017, concernente la proposta di modifica del Disciplinare della DOC SICILIA, gli appellanti deducono i seguenti motivi:
A)- Travisamento dei presupposti – Violazione e falsa applicazione di legge in riferimento agli artt. 42, 43, 101 TFEU, all’artt. 105 del Reg. (UE) n. 1308/2013, all’art. 20 del Reg. (CE) n. 607/2009, all’art. 2 della L. n. 287/1990, all’art. 36 della L. 238/2016, all’art. 10 del D.M. 7 novembre 2012, agli artt. 15, 16, 17, 18 del D.M. 16 dicembre 2010 (quale in prosieguo modificato, integrato e sostituito dai D.M. 26 ottobre 2015 e 18 luglio 2019).
La sentenza ha ritenuto erroneamente che il Ministero ha approvato la proposta modifica dell’art. 5 del disciplinare della DOC SICILIA senza tenere conto del parere negativo del Comitato vini in relazione all’aumento della “resa di uva in vino”.
Sul punto, gli appellanti denunciano il travisamento dei fatti.
9.1. - L’appellata Duca di Salaparuta S.p.A. sottolinea il vizio istruttorio in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione sul punto, pur in presenza di pareri negativi del Comitato Vini e della Regione che in merito all’aumento di resa dell’uva in vino hanno ritenuto non giustificata la modifica proposta nella documentazione a corredo dell’istanza.
9.2. – Il motivo di appello è fondato.
La lettura del parere del Comitato Vini che offre l’appellata è parziale.
Vero è che il Comitato Nazionale Vini, nel suo parere del 17 novembre 2016, ha ritenuto non giustificato nella documentazione a corredo dell’istanza un aumento della resa di uva in vino (art. 5, pag. 6 del parere); ha precisato, tuttavia, che “il valore delle rese di uva in vino devono fare riferimento al testo attualmente vigente con il solo conseguente aggiornamento di resa per le tipologie monovarietali “Grillo” e “Nero d’Avola”, per le quali, nel precedente articolo 4, si è provveduto ad un aumento di produzione di uva ad ettaro”.
Il parere, dunque, è stato, sostanzialmente, favorevole.
La modifica del disciplinare della DOC “SICILIA”, difatti, ha aumentato le rese di uva per ettaro per Grillo e Nero d’Avola, rese di uva per ettaro espressamente approvate nel citato parere del Comitato Nazionale Vini, ma ha lasciato immutata al 70% la resa di vino rispetto all’uva, operando soltanto un aggiornamento delle quantità di vino per ettaro in funzione delle maggiori uve per ettaro ammesse (come meglio si dirà al seguente punto 10.2).
9.3. - Anche la censura concernente la violazione e falsa applicazione degli artt. 42, 43, 101 TFEU, e dell’art. 2 della L. n. 287/1990 è fondata.
La sentenza appellata, secondo il Consorzio DOC appellante, ha ritenuto erroneamente sussistere una intesa restrittiva della concorrenza e la violazione dell’art. 101 del Trattato istitutivo della Comunità europea in materia di concorrenza ai danni dei produttori di vini IGT.
L’esclusione della indicazione dei vitigni Nero d’Avola e Grillo dall’etichetta dei vini IGT terre siciliane integrerebbe, secondo il TAR, “una misura anticoncorrenziale che non trova giustificazione in rilevanti motivi di interesse pubblico, ma solo in ragioni di politica commerciale, volti a favorire la produzione DOC.”.
9.4. - Ad avviso del Collegio, la sentenza di primo grado non tiene conto delle disposizioni di cui agli artt. 42 e 43 del TFUE, che escludono la diretta ed immediata applicazione alla produzione ed al commercio di prodotti agricoli delle regole di concorrenza, se non nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui all'articolo 43 del Trattato, avuto riguardo agli obiettivi enunciati nell'articolo 39 (art. 42 paragrafo 2).
L’art. 43, par. 2, TFUE precisa: “Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli.”
Per il vino, come per gli altri prodotti agricoli, dunque, le disposizioni di cui all’art. 101 TFUE sono applicabili solo nella misura risultante dall’Organizzazione comune dei mercati agricoli, quale approvata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio.
Specificamente, il Regolamento UE 1308/2013, che reca le norme in materia di organizzazione comune del mercato agricolo, come si è già detto, persegue dichiaratamente e principalmente una politica di qualità dei prodotti alimentari, tra cui il vino, inquadrabile negli obiettivi di cui all’art. 39 del Trattato (cfr. preambolo del Regolamento (UE) n. 1308/2013).
Anzi, il Regolamento auspica nel settore vitivinicolo l’istituzione di “misure di sostegno che rafforzino le strutture competitive” (paragrafo 43), “l’incentivazione all’impianto di nuovi vigneti nella prospettiva di un aumento della domanda a livello di mercato mondiale”, “l’obiettivo di aumentare la competitività del settore vinicolo dell’Unione in modo da non perdere quote di mercato globale” ( paragrafo 55) e, nell’ottica della politica di qualità, ritiene opportuna la previsione di norme di commercializzazione diversificate per prodotto o settore ( paragrafo 65), “per tenere conto delle aspettative dei consumatori e migliorare le condizioni economiche della produzione e commercializzazione, nonché la qualità di determinati prodotti agricoli e adeguarsi alla costante evoluzione delle condizioni del mercato e della domanda dei consumatori” ( paragrafo 70).
Lo scopo dell’applicazione di norme di commercializzazione settoriali è quello di garantire l’agevole approvvigionamento del mercato con prodotti di qualità normalizzata e soddisfacente ed è importante che le norme riguardino in particolare la definizione tecnica, le classificazioni, la presentazione, la marchiatura e l’etichettatura, il condizionamento, il metodo di produzione, la conservazione, etc. (paragrafo 71).
Infine, dato l’interesse dei produttori a comunicare le caratteristiche dei prodotti e della produzione e l’interesse dei consumatori a ricevere informazioni adeguate e trasparenti sui prodotti, è opportuno per il Legislatore europeo che sia possibile stabilire il luogo di produzione e/o il luogo di origine, caso per caso, al livello geografico adeguato, tenendo conto delle peculiarità di determinati settori, soprattutto nel caso di prodotti agricoli trasformati (paragrafo 72).
A ben vedere, dunque, la concorrenza del mercato non è l’obiettivo primario della politica agricola comune (PAC), se non come effetto della tutela della qualità dei prodotti e della informazione adeguata e trasparente del consumatore.
9.5. - Quanto al profilo della violazione e falsa applicazione dell’art. 105 del Reg. (UE) n. 1308/2013, dell’art. 20 del Reg. (CE) n. 607/2009, dell’art. 36 della L. 238/2016, dell’art. 10 del D.M. 7 novembre 2012, va qui ribadito che il Regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede la possibilità di modifiche ai disciplinari dei vini allo scopo “in particolare” di tenere conto dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o per rivedere la delimitazione della zona geografica, ma non esclusivamente a tale fine, bensì per apportare tutte le modifiche utili e coerenti con le finalità sopra richiamate della PAC.
10. – Con riguardo al capo di sentenza (10.4) che accoglie il motivo della ricorrente Duca di Salaparuta S.p.A. avverso gli artt. 4 e 5 della proposta modifica del disciplinare dei vini DOC “SICILIA” (aumento delle “rese ad ettaro” e della “resa di uva in vino”, affermando che “tale modifica appare finalizzata allo scopo di rendere il più possibile simili le caratteristiche del Nero d’avola e Grillo IGP (non più commerciabili con detto nome) con quelle dei medesimi vini DOC”, gli appellanti lamentano il travisamento dei presupposti, la violazione e falsa applicazione della OCM Vino Reg. (CE) n. 479/2008, degli artt. 93-105 del Reg. (UE) n. 1308/2013, degli artt. 38 e 65 della L. 238/2016, degli artt. 15, 16, 17, 18 del D.M. 16 dicembre 2010 (quale in prosieguo modificato, integrato e sostituito dai D.M. 26 ottobre 2015 e 18 luglio 2019).
10.1. - L’appellata Duca di Salaparuta S.p.A. introduce, con memoria depositata il 27.4.2020, l’ulteriore argomento della carenza nella produzione DOC SICILIA delle caratteristiche di una vera DOC, che necessiterebbe di un terroir molto più intenso, richiamando l’art. 1, comma 1, lettera a), Reg. (UE) 1308/2013, secondo cui “tutte le caratteristiche del prodotto sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani”.
L’appellata ritiene che l’impugnato assetto regolamentare violi il principio di uguaglianza di fronte alla legge (art. 3 Cost.) per il fatto che due vini identici, quanto a territorio, composizione varietale e ad ogni altro elemento saliente, dopo essere stati presentati al pubblico nel medesimo modo per oltre cinque anni (IGT TERRE SICILIANE– Nero d’Avola; DOC SICILIA – Nero d’Avola), di punto in bianco e senza alcun cambiamento dei requisiti di allevamento (se non, quello DOC SICILIA, in peggio), non potrebbero più essere presentati nello stesso modo, pur essendo identici.
E ciò solo allo scopo di determinare l’iscrizione forzosa al Consorzio DOC Sicilia, il pagamento forzoso delle relative prebende (alias, obbligo di consentire e pagare l’assaggio, la burocratizzazione della fase di imbottigliamento, il contributo associativo ad un Consorzio diretto da aziende concorrenti) e l’abbandono forzoso dell’uso della proprietà intellettuale costituita dalla denominazione TERRE SICILIANE.
Infatti, afferma l’appellata che “non è certo ammissibile una iperfetazione interpretativa della facoltà di introdurre modifiche ai disciplinari (art. 105 del Regolamento 1308 del 2013) tale da poter legittimare un sopravvenuto divieto di indicazione di una varietà in etichettatura (prevista in via di singolare eccezione dall’art. 58, Reg. 33 del 2019 per il solo caso in cui si introducano condizioni più rigorose nel disciplinare di produzione), del tutto contrario alla prassi in atto, non solo scisso da qualunque valorizzazione della denominazione interessata (la IGT Terre Siciliane) ma destinato a svalorizzarla completamente fino ad addirittura reciderne la condizione di validità di cui all’art. 93, comma 1, lettera b), §i), Reg. 1307/2013, cioè il legame reputazionale con il territorio.”.
10.2. – Il Collegio rileva, in contrario, che anche dopo la modifica del disciplinare DOC “SICILIA” permangono le notevoli differenze preesistenti tra la produzione DOC e quella IGT; e sono queste a giustificare la richiesta modifica.
Per cui non è fondata la censura di violazione del principio di uguaglianza.
Le rese per ettaro previste per il Nero d’Avola e Grillo nel disciplinare della DOC “SICILIA” erano e restano, comunque, molto più basse di quelle previste per i medesimi vini nel disciplinare della IGT “Terre Siciliane”.
Per i vini IGT “Terre Siciliane”, la produzione massima di uva per ettaro, con o senza specificazione del vitigno, non deve essere superiore a 18 ton/ha per i vini bianchi, come il Grillo, e di 16 ton/ha per i vini rossi, come il Nero d’Avola (art. 4, comma 2, del Disciplinare).
Il grado alcolico naturale deve essere almeno di 10% vol per i bianchi e altrettanto per i rossi.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all’80% per tutti i tipi di vini (art. 5, comma 3); dunque, con una resa ammessa di vino per ettaro di 144 hl per il Grillo e di 128 hl per il Nero d’Avola.
Per i vini DOC SICILIA, in esito alle modifiche in esame, la produzione massima di uva ad ettaro è di 14 ton/ha sia per il Grillo che per il Nero d’Avola (art. 4, tabella comma 5) con una resa di uva in vino che rimane ferma al 70%.
Il grado alcolico naturale deve essere almeno di 11,5% vol per il Grillo e 12% per il nero d’Avola (art. 4, tabella comma 5).
Si aggiunga che i vigneti potranno essere adibiti alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “SICILIA” solo a partire dal terzo anno dall’impianto (art. 4, comma 11) e che “nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione di detti vini devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione complessiva non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti di resa uva/vino di cui trattasi. Oltre detto limite, decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto” (comma 6).
La resa massima dell’uva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro a denominazione di origine controllata sono le seguenti: 70% e 98 hl/ha (art. 5, tabella comma 7).
Permane, dunque, anche dopo le modifiche, la resa ad ettaro e di uva in vino minore rispetto all’IGP, che caratterizza normalmente il DOC.
Pertanto, non vi è sviamento alcuno, né un’operazione commerciale che tende a rendere simile il vino DOC all’IGT.
Il Consorzio di tutela vini DOC appellante non trae alcun illegittimo vantaggio economico per i controlli di qualità e organolettici connessi alla produzione secondo il disciplinare DOC, che spettano ad apposito organo di controllo e non al Consorzio.
Dai doc. 21 e 22 allegati alla memoria dell’appellata, si evince che i tariffari dei controlli redatti dall’IRVO per l’IGT e per la DOC sono sostanzialmente equiparati, salvo che per il controllo organolettico, che però non è previsto per l’IGT.
11. – Le argomentazioni già svolte rendono evidente la convinzione del Collegio della manifesta inammissibilità e infondatezza delle richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, svolte in subordine dall’appellata sui seguenti quesiti:
- Se il combinato disposto degli articoli 120 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 1308 del 2013 circa la facoltà di indicazione in etichettatura del nome di varietà facente parte della base ampelografica di una IGP e dell’art. 70 Reg. 607/2009 (ora 58 Reg. n. 33 del 2019), circa la facoltà degli Stati membri di ammettere che un disciplinare DOP o IGP, mediante l’inserimento di condizioni più rigorose di quelle stabilite nel capo IV dei menzionati Regolamenti, possa essere interpretato nel senso che un disciplinare possa legittimamente essere modificato con l’inserimento del divieto di un uso leale, consolidato da prassi pluriquinquennale, di uno o due soli vitigni, i più rappresentativi, della tipicità dei vini di una data IGP (e non di tutti i 61 vitigni facenti parte della base ampelografica nel caso di specie), onde ottenere non già una valorizzazione di quella IGP, ma una perturbazione della prassi consolidata e quindi una migrazione quantitativa di produttori dalla IGP alla DOP avente medesima base territoriale ed ampelografica ed il cui disciplinare venga contestualmente reso meno rigoroso e quindi più simile ancora al disciplinare IGP;
- Se cioè il diritto di menzione del nome di una varietà tipica nella etichettatura di un vino IGP possa essere legittimamente escluso non già al fine di valorizzare quella IGP, ma al fine di avvantaggiare in termini economici e quantitativi, ma non qualitativi, una denominazione DOP insistente sulla medesima base territoriale ed ampelografica della IGP, mediante costrizione dei produttori che intendano continuare l’uso leale e consolidato nel tempo di menzione dei vitigni tipici nell’etichettatura ad abbandonare l’IGT per iscriversi alla DOC.
- Se la modifica di un disciplinare, ai sensi dell’art. 105 del Regolamento CE 1308 del 2013, possa legittimamente essere volta non già all’”evoluzione delle conoscenze tecniche o scientifiche o per rivedere la delimitazione della zona geografica”, in generale alla valorizzazione della denominazione disciplinata, ma alla implementazione di un interesse alieno alla denominazione disciplinata, per di più, nel caso di specie, interesse alieno meramente economico e quantitativo e non qualitativo, parassitario rispetto all’avviamento acquisito negli anni dall’IGT TERRE SICILIANE.
Pertanto, il Collegio rinvia alle superiori motivazioni.
12. - In conclusione, gli appelli vanno accolti.
13. - Le spese di giudizio, in considerazione della novità e complessità delle questioni trattate, si compensano tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposto, dispone preliminarmente la riunione del ricorso n.r.g. 423/2020 agli altri due ricorsi già riuniti, ai sensi dell’art. 96, comma 1, c.p.a.; li accoglie e, per l'effetto, dichiara legittimi gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:
Franco Frattini, Presidente
Giulio Veltri, Consigliere
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere