Organo: Governo
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto legge
Data provvedimento: 28-10-2020
Numero provvedimento: 137
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 28-10-2020
Numero gazzetta: 269

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

(D.L. 28/10/2020, n. 137, pubblicato in G.U. 28 ottobre 2020, n. 269)

Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, pubblicata in G.U. 24 dicembre 2020, n. 319, S.O. n. 43), in vigore dal 29 ottobre 2020, è riportato per estratto nel testo vigente  aggiornato con le successive modificazioni ed integrazioni apportate, da ultimo, dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14. 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale:

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» con il quale sono state disposte restrizioni all'esercizio di talune attività economiche al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19;

CONSIDERATA la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure a sostegno dei settori più direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate con il predetto Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, per la tutela della salute in connessione all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2020;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute;


Emana

il seguente decreto-legge:


(Omissis)


Art. 5.

(Misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura)

1. Il fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Il fondo di cui all'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 88, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e fino al 31 luglio 2021 e i termini di cui al medesimo comma 2 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "esistenti almeno dal 1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura" e le parole: "fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d'imposta";

b) il comma 4 è abrogato.

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano nei limiti delle risorse appositamente stanziate e previa autorizzazione ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 80 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

5. Agli oneri di cui dai commi 1, 2 e 3, pari a 550 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

6. All'articolo 176 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Per il periodo di imposta 2020 è riconosciuto" sono sostituite dalle seguenti: "Per i periodi di imposta 2020 e 2021 è riconosciuto, una sola volta," e le parole "1° luglio al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2020 al 30 giugno 2021";

b) dopo il comma 5, è inserito il seguente "5-bis. Ai fini della concessione dell'agevolazione sono prese in considerazione le domande presentate entro il 31 dicembre 2020, secondo le modalità applicative già definite ai sensi del comma 6".

7. Agli oneri derivanti dal comma 6, valutati in 280 milioni di euro per l'anno 2021 e in 122,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 280 milioni per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 34, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 72,50 milioni di euro per l'anno 2022 mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7-bis. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2021. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'annualità 2020.


(Omissis)


Art. 6-bis

(Misure urgenti per il sostegno dei settori del turismo e della cultura e per l'internazionalizzazione)

1. Il fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Il fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020. All'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "accompagnatori turistici" sono inserite le seguenti: "e le imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle relative leggi regionali di attuazione, esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00,".

3. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 350 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021. I predetti incrementi, nella misura di 350 milioni di euro per l'anno 2020, sono destinati al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi.

4. Il fondo di cui al comma 3 è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2021 per il ristoro, nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima, delle perdite subite dagli organizzatori di eventi sportivi internazionali in programma nel territorio italiano, limitatamente alle spese sostenute per garantire la presenza in sicurezza del pubblico, nei dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del conseguente annullamento delle presenze di pubblico a tali eventi. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto.

5. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo le parole: "i festival musicali e operistici italiani" sono inserite le seguenti: "e le orchestre giovanili italiane" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonchè, a decorrere dall'anno 2021, un contributo di un milione di euro a favore della Fondazione Orchestra giovanile Luigi Cherubini".

6. Nel titolo della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo le parole: "dei festival musicali ed operistici italiani" sono inserite le seguenti: "e delle orchestre giovanili italiane".

7. All'onere derivante dal comma 5 si provvede a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

8. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "a decorrere dalla data di pubblicazione" sono sostituite dalle seguenti: "nelle more della pubblicazione".

9. I contributi percepiti ai sensi degli articoli 72, comma 1, lettera d), e 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, degli articoli 182, comma 1, e 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonchè dell'articolo 91, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nè alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

10. Con riferimento ai settori del turismo e della cultura, ai soli fini dell'erogazione dei contributi di cui al comma 9, i documenti unici di regolarità contributiva in corso di validità alla data del 29 ottobre 2020 conservano la loro validità nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021.

11. Per il ristoro delle perdite subite nel 2020 dagli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte, situati nei territori dei comuni anche aderenti all'Associazione nazionale città delle Grotte, in conseguenza delle misure restrittive adottate per contenere l'epidemia da COVID-19, nel limite di spesa di cui al presente comma che costituisce tetto di spesa massimo, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un Fondo per la valorizzazione delle grotte con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021.

12. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di assegnazione e ripartizione delle risorse agli enti gestori dei siti, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione di misure di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

13. Agli oneri derivanti dai commi 11 e 12, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto.

14. Per il sostegno dell'internazionalizzazione le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 400 milioni di euro per l'anno 2020, e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è ulteriormente incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2020, per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma.

15. Al fine di sostenere, nel limite dello stanziamento di cui al presente comma, le strutture destinate all'ospitalità degli studenti universitari fuori sede, ai collegi universitari di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è riconosciuto un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2021.

16. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca sono stabilite le modalità di attuazione del comma 15.

17. Agli oneri derivanti dal comma 15, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto.

18. All'articolo 27, comma 6, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione è convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare".

19. L'articolo 27, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si applica anche alle emittenti nazionali.

20. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 14 del presente articolo, pari a 860 milioni di euro per l'anno 2020 e a 140 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

 

Art. 7. (Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

(Articolo soppresso)


(Omissis)

 

Art. 10-ter.

(Proroga dell'esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica)

1. Ai commi 3-bis e 3-quater dell'articolo 4-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2021".».


(Omissis)

 

Art. 16.

(Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da Covid 19, alle aziende appartenenti alle predette filiere, comprese le aziende produttrici di vino e birra, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.

2. Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020.

3. Resta ferma per l'esonero di cui ai commi 1 e 2 l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. L'esonero è riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro potenziali destinatari del beneficio devono effettuare entro il 16 dicembre 2020 per il periodo retributivo del mese di novembre 2020. Per i contribuenti iscritti alla «Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni» l'esonero è riconosciuto sul versamento della rata in scadenza il 16 novembre 2020 nella misura pari ad un dodicesimo della contribuzione dovuta per l'anno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

5. Per i datori di lavoro per i quali la contribuzione dovuta per il periodo retributivo del mese di novembre 2020, ricadente nel quarto trimestre 2020, è determinata sulla base della dichiarazione di manodopera agricola occupata del mese di novembre da trasmettere entro il mese di dicembre 2020, l'esonero è riconosciuto sui versamenti in scadenza al 16 giugno 2021.

6. L'INPS è chiamato ad effettuare le verifiche in ordine allo svolgimento da parte dei contribuenti delle attività identificate dai codici ATECO, nell'ambito delle filiere di cui al comma 1.

7. Agli oneri del presente articolo, valutati in 273 milioni di euro per l'anno 2020 e 83 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.


Art. 16-bis.

(Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura appartenenti ai settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 3)

1. Agli stessi soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 16, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO riportati nell'Allegato 3, è riconosciuto il medesimo beneficio anche per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020 e del mese di gennaio 2021.

2. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 112,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 226,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.


(Omissis)


Art. 31-ter.

(Differimento dell'entrata in vigore della class action)

1. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 aprile 2019, n. 31, le parole: "diciannove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "venticinque mesi".


(Omissis)


Art. 31-octies.

(Responsabilità per l'inadempimento degli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e risoluzione delle controversie internazionali)

1. In considerazione dell'incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel corso dell'attuale emergenza da COVID-19, e tenuto conto dell'esigenza di procedere al tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche per contrastare e mitigare gli effetti della crisi, in deroga all'articolo 52, comma 7, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e all'articolo 17, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024, l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato di cui al citato articolo 52, commi 1, 3 e 7, secondo periodo, non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi.

2. Al fine di definire modalità semplificate per l'inserimento degli aiuti di Stato di natura fiscale, contributiva e assicurativa nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e di razionalizzare il relativo regime di responsabilità, sono apportate le necessarie modifiche al regolamento di cui all'articolo 52, comma 6, e all'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro il 31 dicembre 2023.

3. All'articolo 29, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi e" sono sostituite dalle seguenti: "vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi,";

b) dopo le parole: "legge 22 marzo 1993, n. 99," sono inserite le seguenti: "e dalla direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, attuata con decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49, e al fine della definizione delle procedure amichevoli interpretative di carattere generale e degli atti dell'Agenzia delle entrate adottati in attuazione di tali procedure amichevoli,".

4. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nel caso in cui le imposte o le maggiori imposte sono dovute in esecuzione di accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli interpretative a carattere generale previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, gli interessi di cui al periodo precedente si applicano a decorrere dalla data dei predetti accordi".


(Omissis)


Art. 31-decies.

(Modifiche all'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)

1. All'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce limite di spesa" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per l'anno 2021 che costituiscono limite di spesa. Le risorse relative all'anno 2021 concorrono al finanziamento e all'integrazione delle istanze di contributo già presentate entro il 15 dicembre 2020 e parzialmente soddisfatte con lo stanziamento per l'anno 2020 nonchè al finanziamento delle eventuali ulteriori istanze di contributo raccolte con le medesime modalità e procedure di cui al comma 6 del presente articolo e al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 6 novembre 2020. Al fine di un celere avvio delle procedure di erogazione del contributo ivi previsto, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede a trasferire al soggetto gestore della misura di cui all'articolo 6 del citato decreto ministeriale 27 ottobre 2020, entro il 31 dicembre 2020, un importo pari a 250 milioni di euro";

b) al comma 2, le parole da: "con codice ATECO prevalente" fino a "materia prima di territorio" sono sostituite dalle seguenti: "con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20 e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00, nonchè con codice ATECO 55.20.52 e 56.10.12, per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Gli ittiturismi, ai soli fini della presente procedura, indicano il codice ATECO 56.10.12".

2. L'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 6 novembre 2020, è conseguentemente adeguato a quanto previsto al comma 1, lettera a).

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.


(Omissis)


Art. 35.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a Roma, addì 28 ottobre 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze

Bonafede, Ministro della giustizia

Speranza, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Bonafede
 

(Omissis)


Allegato 3 (articolo 16-bis)

Codice Ateco

Descrizione

01.xx.xx

Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi

02.xx.xx

Silvicoltura e utilizzo di aree forestali

03.xx.xx

Pesca e acquacoltura

11.02.10

Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.

11.02.20

Produzione di vino spumante e altri vini speciali

11.05.00

Produzione di birra

46.21.22

Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina

46.22.00

Commercio all'ingrosso di fiori e piante

47.76.10

Commercio al dettaglio di fiori e piante

47.89.01

Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti

55.20.52

Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

56.10.12

Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

81.30.00

Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole

82.99.30

Servizi di gestione di pubblici mercati e spese pubbliche

 

(Omissis)