Accise - Impugnazione da parte di società vinicola dell'avviso di pagamento per accisa dovuta in relazione ad alcol risultante disperso - Censura sull'illegittimità dell'atto impositivo dal momento che il prodotto è andato disperso per la rottura accidentale di un serbatoio - Impossibilità di immettere il prodotto in consumo - Normativa di cui al D.Lgs. n. 504/1995 - Ammissibilità dell'abbuono dell'accisa quando la perdita del prodotto non sia stata causata da caso fortuito ovvero non sia dovuta a forza maggiore, atteso che il fatto imputabile allo stesso contribuente è assunto espressamente dalla normativa vigente quale evento equiparato al caso fortuito e alla forza maggiore, quando non imputabile a titolo di colpa grave.
ORDINANZA
(Presidente: dott. Biagio Virgilio - Relatore: dott. Francesco Mele)
sul ricorso 4035-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che Io rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
VINICOLA ADRIATICA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA MAZZINI 27, presso io studio dell'avvocato GIOVAN CANDIDO DI GIOIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvpcato FRANCESCO DAMIANI;
- controrícorrente -
avverso la sentenza n. 37/2013 della COMM.TRIB.REG dell'ABRUZZO SEZ.DIST. di PESCARA, depositata il 28/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE.
Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale dell'Abruzzo sezione staccata di Pescara n. 385/2013 depositata il 28.10.2013.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 novembre 2019 dal relatore cons. Francesco Mele.
Rilevato che
- La società Vinicola Adriatica spa impugnava avviso di pagamento per accisa dovuta in relazione ad alcol risultante disperso, deducendo la illegittimità dell'atto impositivo dal momento che il prodotto era andato, appunto, disperso per la rottura accidentale di un serbatoio e non era più possibile immetterlo in consumo ed invocando la normativa di cui al d. Igs. 504/1995.
Resisteva
L'Agenzia delle Dogane sul rilievo della non applicabilità della menzionata normativa - secondo la quale è escluso il pagamento dell'imposta solo nel caso di evento indipendente dalla volontà umana, non prevedibile e non superabile - alla odierna fattispecie nella quale la tubazione era corrosa dall'alcol a ragione di una carenza di vigilanza nella conservazione del serbatoio tale da escludere l'applicabilità dell'esimente in questione. La commissione tributaria provinciale di Pescara pronunciava sentenza con cui accoglieva il ricorso rilevando la ascrivibilità dell'evento a caso fortuito e non a negligenza nella manutenzione ordinaria, che la rottura era avvenuta in una parte nascosta del serbatoio e che non era ravvisabile nella specie un comportamento doloso o omissivo della parte.
- Avverso detta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Dogane, che deduceva la non ascrivibilità dell'evento a caso fortuito o forza maggiore ma ad incuria della contribuente, la quale non aveva fornito la prova del presunto caso fortuito né aveva provato di avere adottato le minime forme di custodia e conservazione dell'impianto; la sentenza era altresì erronea per avere ritenuto che la rottura fosse avvenuta in una parte nascosta del serbatoio.
Si costituiva la società, la quale assumeva l'accidentalità della rottura del serbatoio con conseguente mancata immissione in consumo del prodotto; sottolineava che, ai sensi dell'art. 4 d. Igs. 504/95, è escluso il pagamento dell'accisa non solo per il caso di perdita del prodotto dovuta a caso fortuito o forza maggiore, ma anche per il caso di colpa della parte medesima (escludendosi l'esimente solo in ipotesi di colpa grave); non era configurabile in capo alla parte l'onere di fornire la prova negativa dell'assenza della colpa grave; piuttosto avrebbe dovuto l'ufficio effettuare una verifica generale dei serbatoi dell'azienda per controllare eventuali carenze di manutenzione; in ogni caso non era ravvisabile la colpa grave nella propria condotta essendosi trattato del primo episodio in lungo periodo di operatività.
- La commissione tributaria regionale dell'Abruzzo rigettava l'appello sul rilievo della unicità -per avaria- dell'episodio in contestazione, della allocazione del serbatoio all'interno di un magazzino sottoposto a vigilanza fiscale e suggellato con piombi dell'Agenzia delle Dogane, con perdita verificatasi nella parte sottostante di detto serbatoio, nascosta e comunque non facilmente visibile.
- Per la cassazione della predetta sentenza l'Agenzia delle Dogane propone ricorso affidato a tre motivi.
- Resiste con controricorso -illustrato da memoria- la società contribuente.
Considerato che
- Il ricorso consta di tre motivi che recano:
1) "Violazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell'art. 4 del d. Igs. 504/1995, in relazione all'art. 2697 c.c.";
2) "Insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., ai sensi dell'art. 54, comma 3, del d.l. 83/2012 convertito, con modificazioni, nella L. 134/2012";
3) "Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 n. 5 c.p.c.".
- Lamenta la ricorrente -con il primo motivo- che la società ha omesso di fornire la "prova della colpa lieve, così come del caso fortuito o della forza maggiore"; la CTR non avrebbe spiegato le ragioni per cui ha ritenuto che non fossero presenti elementi comprovanti la negligenza della contribuente, oltre a non considerare il fatto dedotto ed allegato dall'Agenzia, secondo cui dal verbale del 12.8.2008 "emerge come la rottura del tubo sia stata causata dalla corrosione indotta dall'alcole ivi contenuto, con la conseguenza che il fenomeno fisico deve ascriversi alla normalità", da ciò derivando che "non può trattarsi di caso fortuito e neanche di incidente per colpa lieve, dato che una società che stocca abitualmente l'alcole non può non sapere della sua forza corrosiva e predisporre, quindi, le adeguate misure preventive; sulla adozione delle quali è mancata qualsivoglia prova di cui era onerata la controparte".
Osserva il collegio che l'abbuono dell'accisa è ammesso anche quando la perdita del prodotto non sia stata causata da caso fortuito ovvero non sia dovuta a forza maggiore, atteso che il fatto imputabile allo stesso contribuente è assunto espressamente dalla normativa vigente quale evento equiparato al caso fortuito e alla forza maggiore, quando non imputabile a titolo di colpa grave. Al riguardo, il giudice dell'appello ha escluso, con accertamento di fatto non suscettibile di censura (e, peraltro, watt Ake, in concreto non censurato) nella presente sede, qualsiasi profilo di colpa grave in capo alla contribuente.
- Il secondo motivo è inammissibile perché denuncia insufficiente motivazione, vizio che, a seguito della modifica legislativa del 2012, non può più essere fatto valere. Inammissibile è infine l'ultimo motivo, che finisce con il censurare l'accertamento in punto di fatto operato dalla sentenza impugnata, senza cogliere in modo specifico il fatto storico discusso tra le parti e avente - quel che più conta- carattere decisivo (tale che, se esaminato, avrebbe determinato un diverso esito della lite), fatto il cui omesso esame costituisce l'oggetto del motivo in commento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 5.000,00 oltre spese forfettarie al 15% oltre accessori come per legge.