Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 19-10-2020
Numero provvedimento: 365
Tipo gazzetta: Nessuna

Viticoltura - Acquisto di appezzamenti di terreno al fine della produzione e trasformazione delle uve e della realizzazione di una cantina vitivinicola - Area sottoposta a vincolo paesaggistico - Realizzazione di opere che comportano l’incremento dei volumi e delle superfici esistenti - Necessità di previa acquisizione del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica.


SENTENZA
 

sul ricorso numero di registro generale 358 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Soc. Agricola Pasetti di Pasetti Domenico S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Renato Ricci, Marcello Russo, Luisa Ebe Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Camerini in L'Aquila, via Garibaldi, 62;

contro

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città dell'Aquila e i Comuni del Cratere, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona dei rispettivi legali rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria I in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;

nei confronti

Comune di Capestrano, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

della nota prot. n. 0004655 del 12.7.2019 del MIBACT e di ogni altro atto prodromico, conseguenziale e comunque connesso;

e, per quanto riguarda i motivi aggiunti del 5\11\2019, per l’annullamento del diniego di nulla osta ambientale e diniego permesso di costruire.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città dell'Aquila e i Comuni del Cratere e di Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2020 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

 

La società ricorrente ha acquistato nel Comune di Capestrano vari appezzamenti di terreno estesi complessivamente oltre 30 ettari al fine della produzione e trasformazione delle uve e della realizzazione di una cantina vitivinicola.

Detti terreni risultano posizionati all’interno del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga in “zona agricola a sviluppo controllato” del PRE del Comune di Capestrano, come normata dall’art. 57 delle relative NTA, in base al quale è consentito realizzare edifici residenziali, impianti produttivi e quant’altro previsto nell’art. 56, previa acquisizione dei pareri degli Enti preposti alla tutela dei vincoli sovraordinati.

I terreni in parola ricadono altresì in zona B1 del Piano Paesaggistico Regionale, all’interno della quale è consentito realizzare “interventi” connessi all’agricoltura.

Avendo intenzione di erigere una cantina sulle aree individuate nel catasto terreni del Comune di Capestrano, foglio 42, particelle 96, 98, 99, 100, 102,103,156,157, 158, 159, 167 e foglio 30 part. 509 - 977, in data 1.06.2016 la società Agricola Pasetti ha chiesto di poter eseguire dei saggi nella zona di interesse archeologico, e la Soprintendenza, con nota dell’8.11.2016, ha comunicato che in dette particelle non insistevano siti archeologici.

Successivamente, in data 20.07.2017, la ditta Pasetti ha presentato al Comune di Capestrano un progetto per la realizzazione di una struttura di produzione e trasformazione vitivinicola a firma dell’arch. Ettore Sablone, in relazione al quale la Soprintendenza, con nota prot. n. 171 del 11.01.2018, ha espresso parere negativo per l’incompatibilità dell’intervento con il contesto paesaggistico.

Successivamente, in data 22.06.2018, l’odierna ricorrente ha presentato un secondo progetto, sempre a firma di un primo architetto, che ricalcava per grandi linee il primo, nel cui procedimento autorizzatorio la Soprintendenza ha chiesto il parere del Comitato Tecnico Scientifico per il Paesaggio di Roma che, con Verbale n. 7 del 14.05.2018, ha parimenti espresso parere negativo non ritenendo sostanzialmente superate le precedenti contrarie osservazioni.

Alla luce di ciò, con nota prot. n. 0004847 del 31/07/2018 la Soprintendenza ha comunicato preavviso di parere negativo ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/90, a tal fine avendo espressamente richiamato e trascritto, facendole proprie, le analitiche e diffuse considerazioni espresse dal Comitato suddetto, avendo infine manifestato la propria disponibilità a valutare ulteriori ipotesi progettuali.

Visti i pregressi procedimenti ed i relativi dinieghi, la ricorrente assume di aver adottato una soluzione progettuale vicina alle indicazioni ricevute, incaricando un altro professionista, con per cercare di coniugare le esigenze tecnico – imprenditoriali con quelle di un corretto inserimento ambientale dell’opus.

Il nuovo progetto è stato presentato in via informale alla Soprintendenza in data 8.11.2018, la quale, con nota del 15.11.2018, ne ha riferito alla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio.

Non avendo ricevuto riscontro alla bozza progettuale depositata in via informale, in data 8.04.2019 la società agricola ha presentato il progetto definitivo al Comune di Capestrano il quale, con nota motivata, ha espresso parere favorevole sotto il profilo paesaggistico e, in data 30.4.2019, lo ha trasmesso alla Soprintendenza.

Con nota del 22.5.2019 prot. n. 3166 la Sovrintendenza ha trasmesso al Direttore Generale la richiesta di attivazione di un tavolo di incontro.

Con nota del 14.6.2019, trasmessa al Comune di Capestrano, la Soprintendenza, richiamando l’atto di indirizzo del Direttore Generale prot. n. 16557-P del giorno precedente, 13.6.2019, ha comunicato il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990, ritenendo sussistere perduranti potenzialità di generare un pregiudizio sostanziale al valore paesaggistico e segnalando, altresì, la “necessità di trovare altra soluzione localizzativa al di fuori dei medesimi ambiti tutelati paesaggisticamente”.

Con istanze presentate in data in giugno 2019 la società ha chiesto l’accesso agli atti del procedimento.

Non avendo avuto un riscontro completo circa i documenti richiesti, in data 22 e 23 giugno 2019 sia il progettista che la soc. Agricola Pasetti hanno inviato le deduzioni ex art. 10 bis della L. 241/1990 insistendo per il rilascio del parere favorevole.

Con nota del 2.07.2019 la Soprintendenza ha accolto la richiesta di differimento di trasmissione delle deduzioni, concedendo ulteriori 10 giorni decorrenti dall’accoglimento dell’istanza di accesso.

Con ricorso depositato in data 5.09.2019 l’Azienda ricorrente ha impugnato il provvedimento del 12.7.2019 con cui la Soprintendenza ha emesso il parere negativo prot. n. 4655 del 12.7.2019 fondato sull’entità dimensionale del progetto; sull’insufficienza della viabilità e soprattutto sull’integrità del sito non ancora tropizzato.

Per quanto rappresentato in fatto nei motivi aggiunti si prende atto dell’avvenuta emissione da parte del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale del parere negativo al rilascio del permesso di costruire, datato 5.10.2019, nonché del definitivo diniego datato 14.10.2019.

Si sono costituite le amministrazioni statali intimate, concludendo per il rigetto del ricorso.

All’udienza pubblica dell’8 ottobre 2020 la causa è stata trattenuta indecisione.


DIRITTO

 

Il ricorso, inziale e per motivi aggiunti, è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.

Occorre preliminarmente osservare che i Piani paesaggistici concorrono, come gli altri strumenti urbanistici, ad introdurre prescrizioni per un armonioso sviluppo di intere zone che si vogliono tutelare per la particolarità ed unicità della loro bellezza, assolvendo dunque appieno ad una funzione anche urbanistica. La natura composita e il contenuto complesso nell’attuale assetto normativo, quale delineato dagli articoli 143 e ss. del d.lgs. 22.1.2004 n. 42, svolge una funzione regolatoria e presidiata dal principio cd. di prevalenza.

Si tratta di strumenti di tutela e valorizzazione dei territori assoggettati a vincoli paesaggistici che, in attuazione del principio fondamentale di cui all'art. 9 cost., prevalgono sui piani regolatori generali e sugli altri strumenti urbanistici e possono certamente imporre limitazioni di carattere generale, ovvero puntuali prescrizioni, con efficacia immediatamente precettiva a carico dei proprietari, quando siano ravvisate ragioni di tutela dei valori paesaggistici, di cui i piani stessi debbono articolare la disciplina.

All’interno del descritto quadro di riferimento non può, dunque, essere revocata in dubbio la chiara attitudine delle disposizioni contenute nei Piani ad assurgere a parametro di riferimento ai fini della valutazione di compatibilità richiesta dall’art. 167 D.lgs. n. 42/2004.

Occorre anche rammentare che l’art. 146 prevede che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini del precedente art. 142 non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione ed hanno l’obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendono intraprendere al fine di ottenere il rilascio della autorizzazione paesaggistica; quest'ultima costituisce atto autonomo da valere come presupposto rispetto al permesso di costruire e agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizi (Cfr. Cons. Stato, VI, 13 febbraio 2018, n. 899).

In area assoggettata a vincolo paesaggistico le opere che comportano l’incremento dei volumi e delle superfici esistenti devono ritenersi indice di una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, con conseguente necessità di previa acquisizione del permesso di costruire e, comunque, dell’autorizzazione paesaggistica (cfr. TAR Campania, Napoli, VII, 5 gennaio 2018, 84; TAR Campania, Napoli, III, 12 dicembre 2017, n. 5886).

Tale autorizzazione è sottoposta alle valutazioni della Soprintendenza limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progetto proposto nel suo complesso e alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico.

Sul punto l’orientamento della giurisprudenza amministrativa è costante e non sembra doversi discostarsene.

Nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, l’art. 146 attribuisce al parere della Soprintendenza natura vincolante (art. 146, comma 5), quindi essa esercita, non più un sindacato di mera legittimità sull'atto autorizzatorio di base adottato dalla Regione o dall'ente delegato, con il correlativo potere di annullamento ad estrema difesa del vincolo, ma una valutazione di merito amministrativo, espressione dei nuovi poteri di cogestione del vincolo paesaggistico. (Cfr. Cons. Stato, VI, 15 maggio 2017, n. 2262; Cons. Stato, VI ,4 giugno 2015 n. 2751; TAR Campania, Napoli, VI, 5 gennaio 2017, n. 138).

Orbene, se la valutazione che la soprintendenza attiene al merito amministrativo, i poteri sindacatori attribuiti al giudice permangono di mera legittimità, con la conseguenza che il parere vincolante della soprintendenza può essere censurato soltanto nel caso in cui la decisione amministrativa sia stata incoerente, irragionevole o frutto di errore tecnico.

La valutazione compiuta dall’Autorità amministrativa deve risultare ictu oculi in contrasto con la realtà fattuale ed eventuali singole divergenze, pur esistenti, appartengono al merito amministrativo.

Si tratta dunque di vizi che agli atti non risultano riscontrabili, come di seguito si espone.

In punto di diritto ed in linea generale, giova dunque in sintesi ribadire, in linea con il costante e condiviso orientamento della Sezione (da ultimo sent. n. 200/2020), che l’articolo 9 della Carta Costituzionale pone, tra le disposizioni fondamentali, il precetto per cui “La Repubblica … Tutela il paesaggio del patrimonio storico ed artistico della nazione”, per cui la tutela del paesaggio è un valore prevalente (cfr. Corte Costituzionale n. 11/2016 e n. 180/2008).

Sulla scia della disciplina della legge “Bottai” n. 1497/1939, il d.lgs. n.42/2004 e s.m. “Codice dei Beni Culturali” ha posto una disciplina complessiva coerente con l’impianto costituzionale. Tra l’altro, in particolare:

-- all’art. 131 afferma che “Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni” (riecheggiando così le parole di B. Croce per cui “...il paesaggio è la rappresentazione materiale visibile della Patria ...nei suoi caratteri materiali …pervenuti a noi attraverso la successione dei secoli”: cfr. Relazione alla legge n. 778/1922);

-- all’art. 132, comma 2 sottolinea che la tutale deve avvenire “in conformità ai principi costituzionali anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000 e delle relative norme di ratifica ed esecuzione”.

-- all’art. 133 pone, ai fini della conservazione e la valorizzazione del paesaggio, il principio di cooperazione tra le amministrazioni pubbliche dei vari livelli di governo (ma al riguardo vedi infra sub 8.§.1.)

La “… tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali…” è affidata dalla Costituzione e dalla legge nazionale alla competenza dello Stato perché (fin dal 1922) la tutela paesaggistica non può essere lasciata in balia delle spinte speculative e delle pressioni dei singoli interessi proprietari sulle istituzioni pubbliche locali, dovendo essere garantita la salvaguardia della morfologia del territorio nel suo aspetto visivo (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 4/1994).

In sostanza, come è stato autorevolmente affermato dal Giudice delle Leggi, la conservazione ambientale e paesaggistica spetta in via esclusiva allo Stato come obbligo morale verso le generazioni future e come legame fra la salvaguardia della natura e l'identità nazionale (cfr. Corte costituzionale, 30 maggio 2008, n. 180).

Le predette norme sono dirette ad assicurare l’effettività della funzione di salvaguardia del preminente interesse pubblico generale, oggi di rango costituzionale, relativo alla tutela dei beni culturali e del paesaggio.

In questa cornice interpretativa generale, la funzione del predetto parere della Soprintendenza è cioè diretta ad evitare che interessi personalistici finiscano per influenzare i processi decisionali e modificare le esigenze di conservazione in danno della generalità dei cittadini.

Applicando tali solide coordinate ermeneutiche al caso di specie, occorre osservare che l’area interessata dall’intervento è tutelata paesaggisticamente ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 42/2004 ed è ricompresa nel perimetro del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Nel Piano Paesistico della Regione Abruzzo è classificata come Zona B1 “Trasformabilità mirata” e confina a est con la Zona A1 di protezione integrale e con le aree tutelate ai sensi dell’art. 142, comma 1 lett. g) “Boschi”, a ovest con altrettanta Zona A1 di protezione integrale che si sovrappone alla fascia di tutela e rispetto del fiume Tirino (art. 142, comma 1 lett. c).

Nelle NTA del PRP, per Zone “B” si intendono “quegli elementi territoriali per i quali sono risultati dalle analisi tematiche “elevati” i valori relativi agli aspetti paesaggistici e/o biologici e/o naturalistici, e/o geologici […] per le suddette subzone, il P.R.P. tende ad assicurare che la domanda di trasformazione sia subordinata a valutazioni degli effetti conseguenti dall’inserimento dell’oggetto della trasformazione, al fine di valutarne la idoneità e la ammissibilità con riferimento alla finalità della conservazione delle configurazioni paesistiche significative evidenziate dall’esame delle caratteristiche costitutive” (art. 36).

Con specifico riguardo al primo motivo di ricorso la società ricorrente lamenta violazione ed erronea applicazione di legge (art. 146 del D.Lgs. 42/2004 in relazione all'art. 10 bis della L. n. 241/1990) - violazione del procedimento - eccesso di potere (difetto assoluto di motivazione - di istruttoria - del presupposto - erroneità - sviamento - arbitrarietà).

Articolando la censura in molteplici e specifici punti si espone che la motivazione per relationem della Sovrintendenza, la quale fa propri gli argomenti dell’atto di indirizzo del Direttore Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, sia insufficiente e generica.

Sul punto occorre rammentare che le valutazioni di merito della Sovrintendenza sono state corroborate da un’altra Amministrazione, in materia competente, che ha reso il parere ancor più rafforzato.

Sul punto, il cd. atto di indirizzo amministrativo è un atto che si traduce nell’indicazione di obiettivi, priorità, criteri all’attività dell’organo competente a provvedere, al fine di orientarne l’azione.

Sul piano della tutela è evidente come l’atto non modifichi immediatamente la situazione giuridica dei destinatari finali (gli amministrati), producendo effetti giuridici direttamente vincolanti solo per l’organo competente a provvedere. Di norma, quindi, tali atti non sono in grado di produrre lesioni dirette per le quali possa predicarsi l’onere dell’immediata impugnazione.

L’impugnazione deve avvenire unitamente all’eventuale atto conclusivo del procedimento e può essere ammessa solo nel caso in cui la particolare natura delle prescrizioni e delle modalità d’azione prefigurate nell’atto siano così stringenti da rendere ineluttabile l’effetto lesivo poi concretamente generato dall’atto attuativo. Pertanto, solo in tali circostanze l’atto di indirizzo è fonte direttamente lesiva, e dunque radicare un interesse giuridicamente rilevante e processualmente spendibile.

Peraltro, com’è noto i margini di giurisdizione del g.a. su un atto di indirizzo politico-amministrativo sono piuttosto circoscritti, in ragione dell’amplissima discrezionalità e della funzione di coordinamento intersoggettiva fra Pubbliche Amministrazioni.

Nel caso di specie la Sovrintendenza si è coerentemente conformata all’inquadramento della Direzione, non potendo in questa sede ravvisarsi alcuna lesività diretta né può il giudice amministrativo compiere macro-valutazioni sul territorio in oggetto, dato che la presenza e l’analisi di altre strutture che incidono sui volumi e sul contesto di rilevanza archeologica e culturale nel suo complesso spetta unicamente alle valutazioni di merito tecnico-discrezionale in codecisione. Inoltre, la Direzione Generale ABAP, previa segnalazione della Sovrintendenza, si è rivolta al Comitato tecnico-scientifico per il paesaggio il quale ha espresso parere negativo (il che ne rafforza il contenuto).

Con il secondo motivo di ricorso, anch’esso articolato in più punti, si lamentano violazione ed erronea applicazione dell’art. 146 del D.lgs. 42/2004, nonché dell’art. 3 della L. 241/1990, eccesso di potere, incompetenza, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti, sviamento di potere, illogicità manifesta.

Gli elementi concreti inclusi nella motivazione del provvedimento impugnato risultano sufficientemente descritti e consentono di comprendere le avanzate ragioni di opportunità e di natura tecnica della Sovrintendenza. In particolare, quando si tratta di “aspetti di compatibilità paesaggistico-ambientale, di insediamenti archeologici in parte ancora da scoprire, e di assetto naturale ed integro del paesaggio”, si vuole anche valorizzare l’interesse pubblico a preservare, in presenza di una già cospicua antropizzazione nelle zone circostanti alle particelle interessate, il bene della vita fondamentale della controversia, ovvero quello del paesaggio in un Parco Nazionale il quale rappresenta un sistema ecologico composito la cui tutela da parte dell’ordinamento settoriale è massima.

Evidentemente, l’amministrazione paesaggistica ritiene, in una politica di cogestione del territorio, di limitare maggiormente l’edificazione mantenendo adeguati livelli di antropizzazione in quelle zone dove è ancora mantenuto un assetto naturale dei terreni, rispondendo punto per punto in merito alle osservazioni della società ricorrente.

Ne deriva che alcun “nuovo” vincolo appare introdotto rispetto al dato, sia normativo che regolamentare, secondo cui è sempre richiesta l’Autorizzazione paesaggistica previo parere della Sovrintendenza la quale ha efficacia obbligatoria e vincolante, nulla rilevando perciò le considerazioni di opportunità personale della società o di natura agricola circa i benefici dell’attività economica derivata dalla coltivazione della vite e dalla relativa produzione vinicola.

La compatibilità paesaggistico-ambientale dell’intervento in oggetto è stata descritta negli atti impugnati con riferimento alla specifica e particolare morfologia del contesto paesaggistico interessato dall’intervento stesso, che concerne una porzione di parco assolutamente integro postro “alle pendici della catena del Gran Sasso e attestato in prossimità del fiume Tirino, caratterizzato a tutt'oggi dalla prevalenza di un assetto naturale e rurale scarsamente antropizzato, ricompreso nel perimetro del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga; la vallata su cui si attesta l'intervento presenta fondali scenici montuosi d'eccezione arricchiti dai borghi storici, è solcata dal corso del fiume Tirino le cui sorgenti caratterizzano il paesaggio circostante, presenta pregevoli episodi di architettura monumentale religiosa come la Chiesa di San Pietro ad Oratori= e la Chiesa di Santa Maria di Cartignano, è sede di parte del percorso del Regio Tratturo ed è ricca di insediamenti archeologici in parte portati alla luce, in parte ancora da scoprire.

Tale descrizione del resto è avvalorata dalle stesse foto della Relazione paesaggistica versata in atti dalla ricorrente.

In questo quadro devono condividersi sul piano logico e giuridico le considerazioni della Soprintendenza per cui – nonostante il tetto giardino -- una costruzione con un'amplissima superficie (10.000 mq) che si erge mediamente di più di 5 metri sul piano di campagna al centro di una vallata del tutto intatta avrebbe avuto un impatto che finirebbe per compromettere del tutto i valori paesaggistici di uno scenario unico anche per la presenza di pannelli fotovoltaici sulle dorsali delle creste murarie.

Inoltre la valutazione della compatibilità dell’’intervento non poteva essere confinata alle singole particelle interessate dall’intervento; al contrario sembra volta ad esplicitare il percorso logico delle valutazioni tecnico-scientifico condotte per verificare la compatibilità dell’opera alle esigenze di rispetto delle caratteristiche paesaggistico-ambientali che connotano lo stato dei luoghi oggetto del vincolo, peraltro non distanti dal sito archeologico ove era stato rinvenuto il “guerriero di Capestrano”.

Si tratta di uno scenario panoramico di grande bellezza, che integra una realtà unica ed irripetibile che assume un rilievo regionale, anche sotto il profilo economico per la capacità di attrazione dei flussi di turismo storico-naturalistico e gastronomico e che ha una ragione d’essere solo a condizione che vengano integralmente preservati gli originari scenari ambientali e paesaggistici.

Infine è del tutto irrilevante la circostanza per cui il Comune sarebbe già stato ampiamente tropizzato, sia perché comunque si tratta di interventi collocati su un altro versante lontano da quello qui in questione e comunque che non potrebbe giustificare ulteriori compromissioni dell’assetto paesaggistico.

Ne consegue, complessivamente, l’infondatezza dell’articolata censura atteso che, pur nella considerazione della necessaria compresenza d’interessi pubblici intestati alle differenti funzioni, deve concludersi per la prevaleva del profilo paesaggistico (Corte Cost. sentt. n. 367 del 2007, n. 180 e n. 437 del 2008 e n. 309 del 2011) anche sul rilievo per cui la conservazione ambientale e paesaggistica, spettante in via esclusiva allo Stato, è un obbligo morale verso le generazioni future e costituisce il legame fra la salvaguardia della natura e l'identità nazionale (cfr. Corte costituzionale, 30 maggio 2008, n. 180).

Per quanto concerne i motivi aggiunti, riferiti alla cronologia procedimentale successiva all’emissione del parere negativo della Sovrintendenza, si deve ribadire quanto argomentato in precedenza.

I rilievi ivi mossi risultano essere sostanziale riproduzione di quelli del ricorso introduttivo, non apportando alcun elemento di novità utile a definire giuridicamente in termini diversi la controversia oltre quanto esposto sopra. In particolare, limitandosi a riportare unicamente gli ulteriori provvedimenti impugnati, la ricorrente sostiene che questi ultimi siano viziati per illegittimità derivata.

Tuttavia, il Collegio non può che rilevare la valutazione compiuta dal legislatore stesso, ovvero che in nessun caso l’amministrazione comunale può discostarsi dal parere della Sovrintendenza che per i motivi su esposti resta legittimo, con conseguente infondatezza della spiegata domanda risarcitoria attesa l’insussistenza di un danno eziologicamente riconducibile all’azione amministrativa.

Nelle peculiarità delle questioni trattate il Collegio ravvisa, tuttavia, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c., eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti.


P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso iniziale e per motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Realfonzo, Presidente

Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore

Maria Colagrande, Primo Referendario