Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto direttoriale
Data provvedimento: 15-10-2020
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 20-10-2020
Numero gazzetta: 260

Imposta sul consumo delle bevande edulcorate.

(Decreto 15/10/2020, pubblicato in G.U. 20 ottobre 2020, n. 260)


IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

del Ministero dell'economia e delle finanze

e

IL DIRETTORE GENERALE

per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della salute


Visto l'art. 1, comma 661, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, con il quale è istituita un'imposta di consumo sulle bevande edulcorate intese quali prodotti finiti e prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell'Unione europea, condizionati per la vendita, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l'aggiunta di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume;

Visto l'art. 1, comma 662, della predetta legge n. 160 del 2019, che, ai fini dell'applicazione della predetta imposta di consumo sulle bevande edulcorate, stabilisce che per edulcorante si debba intendere qualsiasi sostanza, di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle bevande;

Visto l'art. 1, comma 667, della predetta legge n. 160 del 2019, che stabilisce, ai fini dell'applicazione del medesimo art. 1, commi da 661 a 676, che il contenuto complessivo di edulcoranti presente nelle predette bevande deve essere determinato con riferimento al potere edulcorante di ciascuna sostanza e che, con decreto interdirettoriale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute, tale potere debba essere stabilito convenzionalmente, per ciascun edulcorante, in relazione al rapporto tra la concentrazione di una soluzione di saccarosio e quella della soluzione dell'edulcorante, aventi la stessa intensità di sapore;

Visto l'allegato II al regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, parte B, punto 2, recante la lista degli edulcoranti di cui è autorizzato l'uso negli alimenti;

Visto l'allegato II al regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, parte E, punto 14, recante la lista degli edulcoranti di cui è autorizzato l'uso nelle bevande;

Visti i dati riportati nella tabella 3, capitolo 7 paragrafo 1.4 del dossier scientifico dell'anno 2017, elaborato dal Centro di ricerca alimenti e nutrizione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria e l'opinione scientifica EFSA Journal 2013;11(7):3301 in cui è indicato il potere dolcificante, a confronto con il saccarosio, di sostanze edulcoranti naturali e sintetiche;

Considerato che ai fini dell'applicazione della predetta imposta sul consumo delle bevande edulcorate e di quanto indicato specificamente nel comma 662 del predetto art. 1 della legge n. 160 del 2019, nel rispetto della normativa europea in materia di utilizzo degli additivi alimentari si rende preliminarmente necessario stilare un elenco, delle sostanze in grado di conferire sapore dolce alle bevande, che ricomprenda le sostanze di cui al predetto allegato II, parte E, punto 14 al regolamento (CE) n. 1333/2008 ed alcuni zuccheri;

Considerato che, ai sensi del comma 666 del predetto art. 1 della legge n. 160 del 2019, l'esenzione dalla predetta imposta di consumo sulle bevande edulcorate è valutata in relazione al contenuto complessivo di edulcoranti espresso in grammi e determinato, ai sensi del successivo comma 667, con riferimento al potere edulcorante di ciascuna sostanza presente nelle medesime bevande;

Considerato che, ai fini dell'applicazione della predetta imposta di consumo sulle bevande edulcorate, si rende quindi necessario, sulla base dei dati riportati nei riferimenti scientifici sopra citati, stabilire convenzionalmente, in una apposita tabella, il predetto potere dolcificante di ciascuna delle sostanze utilizzabili per conferire sapore dolce alle bevande contenute nel predetto elenco, esprimendo lo stesso anche in termini di equivalenza tra la quantità di un grammo di saccarosio e la corrispondente quantità di ciascuna sostanza edulcorante;


Decretano:


Art. 1

Determinazione del potere edulcorante convenzionale degli edulcoranti

1. Per le sole finalità dell'applicazione dell'imposta di consumo sulle bevande edulcorate di cui all'art. 1, comma 662, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, nella tabella di cui al presente comma, sono individuati, per ciascuna sostanza ivi indicata in grado di conferire sapore dolce alle bevande, il potere edulcorante convenzionale, a confronto con il saccarosio e le conseguenti quantità equivalenti a 1 grammo del medesimo saccarosio:

 

 Denominazione sostanza

Numero «E» di cui al Reg. (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

Numero cas

Potere dolcificante convenzionale rispetto al saccarosio

 Quantità equivalente di un grammo di saccarosio

 Grammi

 Destrosio

 ---

 50-99-7

 0,60

 1,67

 Fruttosio

 ---

 57-48-7

 1,30

 7,69 x 10-1

 Lattosio

 ---

 63-42-3

 0,40

 2,50

 Saccarosio

 ---

 57-50-1

 1,00

 1,00

 Acesulfame K

 E 950

 55589-62-3

 200

 5,00 x 10-3

 Advantame

 E 969

 714229-20-6

(monoidrato)

245650-17-3

(anidro)

 37000

 2,70 x 10-5

 Aspartame

 E 951

 22839-47-0

 200

 5,00 x 10-3

Acido ciclamico e suoi sali

 E 952

1 39-05-9 (sale di sodio)
5897-16-5
(sale di calcio)

 140

 7,14 x 10-3

 Eritritolo

 E 968

 149-32-6

 0,80

 1,25

 Glicosidi Steviolici

 E 960

 ---

 300

 3,33 x 10-3

 Neoesperidina DC

 E 959

 13241-33-3

 1500

 6,67 x 10-4

 Neotame

 E 961

 165450-17-9

 13000

 7,69 x 10-5

Saccarine e suoi sali

E 954

128-44-9 (sale di sodio)
6485-34-3 
(sale di calcio)

 500

 2,00 x 10-3

Sale di aspartame - acesulfame

 E 962

 106372-55-8

 350

 2,86 x 10-3

 Sucralosio

 E 955

 56038-13-2

 800

 1,25 x 10-3

 Taumatina

 E 957

 53850-34-3

 2500

 4,00 x 10-4

 

2. La tabella di cui al comma 1 è aggiornata periodicamente anche in relazione all'introduzione, nel settore produttivo delle bevande edulcorate, di sostanze edulcoranti non previste nella medesima tabella.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Roma, 15 ottobre 2020

Il direttore generale delle finanze

Lapecorella

Il direttore generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione

Casciello