Organo: Consiglio di Stato
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Consiglio di Stato
Data provvedimento: 12-10-2020
Numero provvedimento: 6035
Tipo gazzetta: Nessuna

Viticoltura - Impugnazione di determinazione dirigenziale con cui è stato espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale per il progetto concernente la realizzazione di una piattaforma per il trattamento, la valorizzazione e lo stoccaggio definitivo di rifiuti speciali non pericolosi - Individuazione delle aree di pregio agricolo destinate alla produzione di vini DOC e DOCG - Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali - Tipologia di vincolo ambientale - Censure relative alla presenza di colture di elevata “qualità e tipicità” nell’area (che ne determinano la classificazione come area di pregio agricolo) ed alla tipologia di impianto proposto - Criteri di localizzazione di nuovi impianti di trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti speciali di cui al Piano regionale - Area caratterizzata come zona agricola di pregio alla stregua di una valutazione ampiamente discrezionale rimessa all’Amministrazione in tema di V.I.A..


SENTENZA

 

sul ricorso iscritto al numero di registro generale 2715 del 2014, proposto da
Delta Petroli S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Caputi Iambrenghi, Pasquale Giampietro, Francesco Scanzano, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Chiomenti in Roma, via XXIV Maggio, 43;
Curatela fallimento società Delta Petroli, in persona del curatore fallimentare, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Caputi Iambrenghi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Vincenzo Picardi, 4/B.

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Nino Sebastiano Matassa, con domicilio eletto presso lo studio Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2.

nei confronti

Comitato Cittadino "Minervino Sana", non costituito in giudizio

per la riforma della sentenza del T.A.R. PUGLIA – BARI, SEZIONE I n. 01340/2013, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 settembre 2020 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati Vincenzo Caputi Iambrenghi, e Fabrizio Viola in dichiarata delega di Nino Sebastiano Matassa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
 

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sez. I, ha respinto il ricorso proposto dalla Delta Petroli s.p.a. avverso la determinazione dirigenziale 20 dicembre 2012, n. 315 dell’Ufficio Programmazione e Politiche Energetiche, VIA-VAS della Regione Puglia, Area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l’attuazione delle opere pubbliche, pubblicata nel B.U.R.P. n. 13 del 24 gennaio 2013, con la quale è stato espresso il giudizio negativo di compatibilità ambientale per il progetto concernente la realizzazione di una piattaforma per il trattamento, la valorizzazione e lo stoccaggio definitivo di rifiuti speciali non pericolosi, da realizzarsi nel Comune di Minervino Murge, dalla stessa appellante proposto.

1.1. La società Delta Petroli, attiva nel campo della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, aveva presentato, nel 2003, alla Provincia di Bari istanza per il conseguimento dei titoli autorizzativi necessari per la realizzazione della piattaforma finalizzata al trattamento, valorizzazione e stoccaggio dei rifiuti; pur avendo conseguito, con determinazione regionale n. 18 del 17 dicembre 2004, V.I.A. favorevole, l’iter per l’AIA non si era concluso positivamente nel triennio di efficacia della V.I.A.

A causa di ciò, la società (che pure aveva ottenuto un’autorizzazione unica –AU- emessa con determina n. 29 del 12 marzo 2008 della Provincia di Bari), in data 14 ottobre 2010, ha presentato alla Regione Puglia una nuova istanza di V.I.A., da cui è originato un complesso procedimento, conclusosi con la determinazione dirigenziale gravata, esprimente, in conformità al parere del Comitato regionale per la V.I.A. reso nelle sedute del 6 marzo 2012 e del 4 dicembre 2012, giudizio negativo di compatibilità ambientale per il progetto.

1.2. Con il ricorso in primo grado la Delta Petroli ha dedotto l’illegittimità del giudizio negativo di compatibilità ambientale e del presupposto parere negativo del Comitato regionale per la V.I.A., proponendo sette motivi di censura attinenti a vizi procedimentali, alla contraddittorietà con la precedente valutazione di compatibilità ambientale (risalente al 2004), nonché alla mancata considerazione dell’effettivo contesto urbanistico-edilizio di ubicazione dell’impianto e dei titoli abilitativi già acquisiti dalla società, ed, in particolare, dell’assenza, nell’area di localizzazione dell’impianto, di produzioni agricole di pregio (tali da precludere la realizzazione dell’impianto ai sensi dell’art. 15 della d.G.R. n. 2668 del 2009, recante il Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali), come pure di fenomeni di carsismo ostativi alla sua realizzazione, ed, al contrario, della vocazione “estrattiva” dell’area (ricadente in zona E3 agricola e per attività di cava), disabitata e distante dai più vicini Comuni di Minervino Murge e Canosa rispettivamente 9 e 6 Km .

2. La sentenza appellata, ritenuti irrilevanti il superamento dei termini e gli altri vizi procedimentali dedotti, ha respinto il ricorso nel merito, nella considerazione che:

- l’area in cui si intende realizzare l’impianto di trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi è caratterizzata dalla presenza di produzioni agricole di alta qualità e tipicità (come rimarcato nel provvedimento impugnato, che a sua volta richiama -facendoli propri- i pareri del Comitato regionale V.I.A.), circostanza ritenuta di per sé preclusiva della realizzazione dell’impianto, secondo quanto previsto dal Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali di cui alla d.G.R. n. 2668 del 2009, che a questo proposito individua un vincolo escludente e non già meramente penalizzante (art. 15, pag. 2525);

- inoltre, nel preavviso di parere negativo del 6 marzo 2012 (confermato dal parere del 4 dicembre 2012 e fatto proprio dalla determinazione di diniego) si evidenzia che “nella colonna del grado di prescrizione viene riportato esclusivamente il dato relativo alle discariche del D.Lgs. 36/03 e, di contro, manca quello relativo agli impianti di trattamento e smaltimento del Piano regionale che prevede per queste aree il passaggio dal livello di prescrizione penalizzante al livello escludente […]”, a dimostrazione dell’errore compiuto dalla società nell’indicazione della natura dell’impianto;

- nel citato parere del Comitato regionale V.I.A. del 6 marzo 2012 si rileva a tale proposito che lo Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) della società, pur citando specificamente i criteri di localizzazione di nuovi impianti di trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti speciali, di cui al Piano regionale, sviluppa detta valutazione con riferimento alla scheda relativa alle discariche per rifiuti speciali, finendo così per alterare la verifica del grado di prescrizione, dato che se si fosse utilizzata “correttamente” la scheda per gli impianti di trattamento riportata nel Piano regionale la prescrizione sarebbe risultata escludente, mentre con la scheda utilizzata dalla società risultava penalizzante;

- l’area comunque si caratterizza come zona agricola di pregio- pur in assenza di un piano di perimetrazione di dettaglio dei macro/micro ambiti interessati dalle produzioni agricole di pregio, previsto dalla citata delibera regionale, ma non approvato dalla Provincia di Barletta-Andria-Trani (BAT)- alla stregua di una valutazione ampiamente discrezionale rimessa all’Amministrazione in tema di V.I.A. (come da giurisprudenza espressa da Cons. Stato, V, 22 marzo 2012, n. 1640), non condizionata dall’adozione di detto piano;

- il principio di diritto affermato in tale ultimo precedente è applicabile anche alle altre valutazioni compiute dall’Amministrazione resistente nei censurati provvedimenti, relativamente all’uso del suolo, alla presenza di elementi di carsismo sull’area prescelta per la localizzazione dell’opera, alla “tutela della popolazione”, alla mancanza di idonee indicazioni progettuali relative alla gestione dell’approvvigionamento idrico dell’impianto.

2.1. La sentenza ha quinti evidenziato come la società Delta Petroli non abbia impugnato in sede giurisdizionale la previsione di cui a pag. 2525 della d.G.R. n. 2688 del 2009, contenente il vincolo escludente, e, dato quanto sopra, ha reputato tale circostanza idonea a giustificare la decisione di reiezione del ricorso e dell’unita domanda di risarcimento del danno, essendo stato impugnato un provvedimento amministrativo di diniego sorretto da più ragioni giustificatrici, una delle quali già sufficiente alla conservazione dell’atto.

2.2. Conseguentemente ha dichiarato assorbite le censure dedotte contro altri capi della determina impugnata e dei pareri presupposti, con reiezione delle istanze istruttorie della ricorrente e compensazione delle spese “in considerazione della natura e della peculiarità” della controversia.

3. Delta Petroli s.p.a. (cui è subentrata, in pendenza di appello, la curatela fallimentare a seguito della dichiarazione di fallimento con sentenza del Tribunale di Roma, 6 aprile 2017, n. 290) ha proposto gravame con un motivo articolato in quattro censure e riproposizione di tutte le censure dichiarate assorbite in primo grado.

3.1. Si è costituita in resistenza la Regione Puglia puntualmente controdeducendo e chiedendo la reiezione del ricorso in appello.

3.2. Con ordinanza collegiale n. 2071 del 28 marzo 2019 -premesso che <<l’appello evidenzia il permanere della materia del contendere su alcuni profili fattuali, che riguardano la presenza, nell’area interessata dalla realizzazione della piattaforma per il trattamento, la valorizzazione e lo stoccaggio definitivo di rifiuti speciali non pericolosi proposta dalla Delta Petroli, società medio tempore dichiarata fallita dal Tribunale di Roma, ovvero in quella immediatamente contigua, di produzioni agricole di alta qualità, come pure di fenomeni di carsismo, nonché di coltivazioni di cava>> e ritenuto trattarsi <<di profili che, concernendo i presupposti di fatto della valutazione tecnico/discrezionale, assumono rilevanza ai fini del decidere, in particolare nella considerazione che l’art. 15 della deliberazione di G.R. 28 dicembre 2009, n. 2668 (recante “approvazione dell’aggiornamento del piano di gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia”), non fatto oggetto di gravame, enuclea, a certe condizioni, un vincolo escludente l’impianto per il trattamento, lo smaltimento o il recupero nelle “aree di pregio agricolo”, come pure nelle “aree carsiche o oggetto di fenomeni para-carsici comprensive di grotte e doline” (pag. 2525)>>- è stato disposto (“anche in ragione della pregressa valutazione favorevole di impatto ambientale”) un approfondimento istruttorio, mediante verificazione tecnica, <<finalizzato alla precisa enucleazione del contesto ambientale dell’agro del Comune di Minervino Murge, nel quale dovrebbe essere realizzato l’impianto di cui si controverte, con particolare riguardo alla sua connotazione come area di pregio agricolo, illustrando anche le differenti tipologie di produzione agricola presenti (vino, olio, od altro)>>.

La relazione di verificazione (affidata al Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, in persona del suo Direttore pro tempore, con facoltà di delega al professore od ai professori con maggiore competenze nel campo specifico oggetto della verificazione) è stata depositata in data 19 settembre 2019.

3.3. Successivamente la curatela fallimentare di Delta Petroli ha depositato perizie di parte e documenti ed entrambe le parti hanno depositato memorie conclusive e repliche in vista dell’udienza del 7 novembre 2019.

A seguito del rinvio di tale udienza, la curatela fallimentare ha depositato una memoria e la Regione Puglia una replica per l’udienza del 2 aprile 2020 (poi rinviata d’ufficio ai sensi dell’art. 84, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020), nonché, in vista dell’udienza del 17 settembre 2020, la curatela fallimentare un’altra memoria in data 17 luglio 2020 ed entrambe le parti memorie di replica nella stessa data 27 luglio 2020; con la propria replica la curatela fallimentare ha contestato l’ammissibilità della replica di controparte perché depositata “22 anziché 30 giorni prima dell’udienza pubblica (escluso il periodo feriale)”.

All’udienza del 17 settembre 2020 la causa è stata discussa ed assegnata a sentenza.

3.4. Preliminarmente va affrontata la questione di rito -pur non decisiva ai fini del contraddittorio (considerato che questo si è sviluppato ampiamente ai sensi dell’art. 73 Cod. proc. amm. in riferimento a diverse udienze fissate per la trattazione di merito, con gli scritti conclusivi su indicati) tuttavia - posta con la memoria di replica dell’appellante. La richiesta volta ad ottenere che la replica della Regione Puglia, depositata il 27 luglio 2020, sia “espunta dal presente giudizio”, perché non rispettosa del termine di trenta giorni di cui all’art. 73, comma 1, Cod. proc. amm., è infondata, dal momento che la curatela del fallimento di Delta Petroli ha depositato una memoria difensiva in data 17 luglio 2020, così consentendo alla controparte di replicare nel termine di venti giorni liberi prima dell’udienza.

La giurisprudenza citata dall’appellante (di cui a Cons. Stato, II, 30 settembre 2019, n. 6534) corrobora tale conclusione perché ha ritenuto inammissibile la memoria di replica in un caso in cui -per quanto è dato evincere dalla motivazione- l’altra parte processuale non si era avvalsa della facoltà di depositare la memoria difensiva, di modo che, in quel caso, era da ritenersi preclusa la facoltà di replicare.

La soluzione qui preferita, coerente col dato normativo, è stata già seguita in diverse decisioni di questo Consiglio di Stato, con le quali si è affermato che “la facoltà di replica discende in via diretta dall’esercizio della correlata facoltà di controparte di depositare memoria difensiva nel termine di trenta giorni prima dell’udienza di merito, con la conseguenza che ove quest’ultima facoltà non sia stata esercitata, non può consentirsi la produzione di memoria definita di replica dilatando il relativo termine di produzione (pari a trenta giorni e non a quello di venti giorni prima dell’udienza, riservato dal menzionato art. 73 appunto alle repliche)” (Cons. Stato, IV, 7 settembre 2018, n. 5277 e id. 4 dicembre 2017, n. 5676, ribadite, tra le altre, da Cons. Stato, III, 2 maggio 2019, n. 2855, che, pur citata dall’appellante, si riferisce a fattispecie diversa da quella ricorrente nel presente giudizio).

4. Va quindi trattato il merito dell’appello, tenendo conto di tutti gli scritti difensivi delle parti.

Con l’unico motivo intitolato “Errores in iudicando – Erronea applicazione dell’art. 15 della delibera di Giunta Regionale n. 2668/2009 (recante l’approvazione dell’aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali) – Assenza di un vincolo urbanistico-edilizio “escludente” la localizzazione dell’impianto Delta nell’area indicata in progetto – difetto di motivazione”, l’appellante denuncia l’erronea interpretazione da parte del primo giudice della disposizione indicata, per le ragioni di cui appresso, rubricate come distinte censure.

4.1. Con la prima sostiene che dall’art. 15 della delibera regionale non deriverebbe un divieto assoluto di realizzazione dell’impianto per la presenza di produzioni agricole di alta qualità, ma solo un vincolo penalizzante, implicante l’adozione di misure compensative, che erano previste nel progetto dell’impianto. Peraltro, ad avviso dell’appellante, le disposizioni richiamate potrebbero essere intese nel senso di prevedere un effetto escludente tutt’al più nel caso in cui le coltivazioni agricole di pregio insistano proprio ed esclusivamente nell’area destinata alla realizzazione dell’impianto, mentre l’area designata dalla ricorrente era precedentemente utilizzata per la coltivazione di cava.

4.2. Con la seconda contesta la qualificazione del proprio impianto come “nuovo impianto di trattamento e smaltimento”, in quanto, a suo avviso, si tratterebbe invece di “discarica di rifiuti speciali non pericolosi”, melius di impianto di smaltimento ai sensi del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (art. 183, comma 1, lett. z), e cioè di un luogo/struttura idonea al confinamento finale dei rifiuti (considerato che è anche consentito dalla vigente legislazione che, in occasione o in funzione dell’attività di smaltimento, il gestore compia all’interno della discarica attività ausiliarie, collaterali o strumentali, che non modificano né alterano l’attività prevalente di smaltimento); la discarica, a determinate condizioni (sussistenti nel caso di specie), sarebbe ammessa dal Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali anche nelle aree di produzione agricola ad alta qualità. In conseguenza di tale più precisa qualificazione giuridica del progetto, l’utilizzo da parte dei progettisti di Delta della scheda relativa alla discarica, nella redazione del S.I.A., stigmatizzata dal primo giudice (mediante la condivisione dei pareri del Comitato regionale V.I.A.), sarebbe stata invece corretta.

4.3. Con la terza si assume che l’impianto non sarebbe assoggettato al grado di prescrizione escludente previsto dall’art. 15 della d.G.R. n. 2668 del 2009, atteso che la delibera regionale suindicata, a pagina 2525, richiede la perimetrazione di dettaglio provinciale, che non è ancora intervenuta.

4.4. Con la quarta si censura la ritenuta insindacabilità, in sede giurisdizionale, delle scelte dell’Autorità regionale di applicare il grado di prescrizione escludente nei confronti dell’impianto di Delta Petroli.

5. Le censure non sono fondate.

Le prime due -attinenti alla presenza di colture di elevata “qualità e tipicità” nell’area (che ne determinano la classificazione come area di pregio agricolo) ed alla tipologia di impianto proposto (da qualificare, secondo il primo giudice, come impianto di trattamento e smaltimento di rifiuti, ed, invece, secondo l’appellante, come impianto di smaltimento) - possono essere trattate unitariamente poiché riguardano la tipologia di vincolo (escludente ovvero penalizzante) previsto dall’art. 15 della delibera della Giunta regionale n. 2668 del 28 dicembre 2009 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 16 del 26 gennaio 2010), contenente il Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali, applicabile ratione temporis.

La disposizione in esame –intitolata “Localizzazione impiantistica” e al punto 15.1 “Criteri di localizzazione di nuovi impianti di trattamento, di recupero e smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, anche ex artt. 214-216 del Dlgs 152/2006 s.m.”- definisce “ai sensi del combinato disposto degli artt. 195, comma 1, lett. p), 196, comma 1, lett. n) e o), 197, comma 1, lett. d) e 199, comma 3, lettere d) e h), i criteri per l’individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti” (comma 1). Al comma 2 sono enunciati i criteri cui è stata ispirata l’identificazione del sistema dei vincoli, precisandosi al punto 4) che si era inteso definire “un quadro di sintesi che consenta l’abbinamento di ciascun vincolo/criterio ad un differente grado di prescrizione derivante dalle caratteristiche urbanistiche e ambientali dell’area considerata, secondo la seguente classificazione: VINCOLANTE (V): costituisce un vincolo di localizzazione; ESCLUDENTE (E): l’ubicazione dell’impianto è esclusa, quando l’impianto proposto sia in contrasto con i vincoli e gli strumenti di pianificazione vigenti sulla porzione di territorio considerata; PENALIZZANTE (P): l’ubicazione dell’impianto penalizza ulteriormente il territorio su cui incide, ma non è esclusa a priori, qualora si adottino particolari misure compensative nella progettazione/realizzazione dello stesso […]; PREFERENZIALE (PR): […]”.

In calce alla disposizione sono poi inserite le tabelle contenenti “il sistema vincolistico di riferimento sulla base del quale sono stati individuati i sistemi vincolistici specifici per ciascuna tipologia di impianto”.

L’aspetto rilevante, su cui si basano i motivi di gravame, è costituito dall’uso del suolo, che comprende i seguenti fattori ambientali: aree interessate da boschi e foreste; aree di pregio agricolo; altimetria; aree carsiche o oggetto di fenomeni para-carsici, comprensivi di grotte e doline.

Le tabelle dei sistemi vincolistici specifici rilevanti ai fini di causa sono:

- la tabella degli “impianti per il trattamento, lo smaltimento e il recupero anche ex artt. 214-216 d.lgs. 152/2006 s.m.i”: questa tabella, per le aree di pregio agricolo, prevede un grado di prescrizione escludente, con l’applicazione per la quale “Le Province, con specifico strumento, indicano con perimetrazione di dettaglio quali sono i macro/micro ambiti interessati da produzioni agricole di pregio, così come indicato nei disciplinari UE di controllo locale” (pag. 2525);

- la tabella di “discariche per rifiuti speciali”: questa tabella, per le aree di pregio agricolo, prevede un grado di prescrizione “penalizzante ai sensi del Dlgs 36/03”, con applicazione per la quale “Le Province, con specifico strumento, indicano con perimetrazione di dettaglio quali sono i macro/micro ambiti interessati da produzioni agricole di pregio, zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta […] e aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell’agricoltura biologica […]” (pag. 2527).

5.1. La determinazione di diniego, quanto all’aspetto dell’uso del suolo, ha ritenuto, sulla scorta dei richiamati pareri del Comitato regionale V.I.A., che la localizzazione riguardi un’area agricola di pregio, tenuto conto “di quelle che sono le caratteristiche della zona interessata, anche dei terreni limitrofi all’impianto, e cioè di vaste superfici a vigneto che danno propulsione alla produzione del Rosso Canosa DOC (istituita dal 1979)” (così nel parere del 6 marzo 2012).

Permanendo il contrasto sulla connotazione, in fatto, dell’area come “di pregio agricolo”, è stata disposta la verificazione tecnica di cui all’ordinanza collegiale su richiamata.

I verificatori hanno concluso che “il sito è localizzato in area di pregio agricolo”.

5.1.1. La conclusione è contestata dalla curatela del fallimento della Delta Petroli per le ragioni di seguito sintetizzate:

- la relazione ha investito, mediante statistiche e dati socio-economici, aspetti generali del territorio, che avrebbe invece dovuto analizzare anzitutto all’interno dell’ex cava, da collocare in continuità territoriale con l’immensa cava di materiale lapideo ancora in uso (descritta nella consulenza tecnica di parte dell’ing. Filippo Pavone);

- i verificatori sono incorsi in grave errore metodologico evidenziato nelle controdeduzioni del citato tecnico di parte, che li ha indotti a considerare di ostacolo all’approvazione della V.I.A. l’unica coltura vicina di uva da tavola a distanza di 300 m. dal margine alto del sito, senza richiamo alla circostanza che il fondo della cava e la sua estensione sono molto distanti e neutrali rispetto alla coltura della vite; tutte le altre colture rassegnate dai verificatori (di orzo-grano, pesche e viti per vino DOC) sono lontane dal perimetro del sito de quo (rispettivamente 500, 700 e 1.000 metri);

- le ragioni dell’erronea impostazione metodologica dell’organismo verificatore sono esposte nelle controdeduzioni tecniche svolte nella relazione del tecnico di parte ing. Pavone, riportate per estratto negli scritti conclusivi della curatela (cui è qui sufficiente fare rinvio);

- dette ragioni si basano sulla deliberazione della Giunta regionale n. 1023 del 19 maggio 2015 (di aggiornamento e coordinamento del Piano di gestione dei rifiuti speciali di cui alla deliberazione n. 2668 del 28 dicembre 2009) e sulla deliberazione del Consiglio della Provincia BAT n. 37 del 23 maggio 2017 (contenente il Piano territoriale di coordinamento provinciale), oltre che sul PUG (piano urbanistico generale) del Comune di Minervino Murge;

- le conclusioni raggiunte dal tecnico di parte sono volte a sostenere che le dimensioni dell’area considerata dai verificatori sarebbero andate ben oltre i limiti normativi, pari a 2 km. di raggio (16 kmq) per le aree di pregio ambientale e di “nessun limite per le aree di pregio agricolo” ed, inoltre, che la verificazione non avrebbe considerato “detrattori ambientali importanti”, come le altre discariche presenti in loco;

- in ogni caso, non era chiesta dall’ordinanza di conferimento dell’incarico l’estensione dell’analisi al territorio del Comune di Canosa, invece effettuata dai verificatori, mentre è mancata nella relazione di verificazione la descrizione analitica, completa e efficace, del sito de quo e del suo immediato intorno (enorme cava di pietra in esercizio; tre discariche di rifiuti speciali, una delle quali non impedita dalla presenza delle colture del Rosso di Canosa, ritenute anzi indice di “territorio … sano”, come affermato in decisioni giudiziali che hanno riguardato tale discarica);

- ancora, manca nella relazione di verificazione qualsiasi riferimento alla serie di dati documentati forniti dalla difesa, anche tecnica, della curatela; in particolare è stato omesso ogni riferimento ai documenti forniti dal dott. ing. Filippo Pavone in occasione del sopralluogo del 6 agosto 2019 (elencati negli scritti della curatela ed, in particolare, al punto 3 - iii della memoria depositata il 29 febbraio 2020);

- non è stato garantito il contraddittorio in occasione del secondo sopralluogo effettuato dai verificatori in data 12 settembre 2019.

5.1.2. Orbene, la parte appellante contesta soprattutto la metodologia seguita dai verificatori, in particolare l’elemento metodologico che nella relazione è indicato come “definizione dell’areale di interesse”.

Premesso che il Piano di gestione dei rifiuti speciali della Regione Puglia definisce le aree di pregio agricolo come quelle “per prodotti agricoli DOC, DOCG, DOP, IGP, IGT; - aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell’agricoltura biologica; - le zone aventi specifico interesse agrituristico (D.lgs. 228/2001)”, non risulta contenuta nel documento di pianificazione -come notano i verificatori- alcuna definizione formale dell’intorno significativo che definisca un’areale. E’ questa la ragione per la quale, nella relazione tecnica, sono stati considerati due intorni, uno con raggio di 5000 m. e un secondo, molto prossimo al Focus Point (cioè all’area oggetto di studio, sito dell’intervento progettato da Delta), con un raggio di 1500 m., generati e studiati con le cartografie elaborate secondo quanto esposto alle pagine 5 e 6 della relazione e con la mappatura delle aziende (per singola particella catastale ricadente nell’areale), effettuata secondo quanto esposto alla pag. 6, punto 2.2 (laddove la critica della curatela all’ausilio fornito ai verificatori da un Centro di Assistenza Agricola –CAA-, non meglio specificato, risulta priva di pregio poiché questo è stato solo il tramite per scaricare i dati reperibili sul portale SIAN – Sistema Informativo Agricolo Nazionale).

I dati esposti dai verificatori, ottenuti a seguito della detta elaborazione, sono i seguenti (illustrati sotto il n. 4, pagg. 19 e seg.), quanto alle coltivazioni di pregio, secondo la definizione contenuta nel Piano regionale, sopra riportata:

- “relativamente alla perimetrazione delle aree, idonee e autorizzate, per la produzione di vini certificati, la Regione Puglia (http://www.sit.puglia.it/) identifica l’intero territorio del Comune di Minervino Murge come area di produzione dei seguenti vini DOCG: CASTEL DEL MONTE-ROSSO RISERVA; CASTEL DEL MONTE-NERO DI TROIA RISERVA; CASTEL DEL MONTE-BOMBINO NERO; e i seguenti vini DOC: CASTEL DEL MONTE; MOSCATO DI TRANI. Al fine di verificare ed integrare il dato fornito dalla Regione Puglia, si è proceduto a perimetrare gli areali di produzione di tre produzioni di vini di pregio sulla base dei toponimi specificamente definiti dai rispettivi disciplinari di produzione allegati al Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 198 del 22-12-2011. La perimetrazione risultante (Fig. 7 e Fig. 8) identifica inequivocabilmente il sito proposto per l’impianto all’interno degli areali di produzione di questi due vini.” (pagine 19-20);

- quanto alle aziende di produzioni biologiche “nell’area di saggio 3000x3000 mq intorno al sito proposto per l’impianto” si è riscontrato che “le aziende sono localizzate ad una distanza variabile dal perimetro del sito: ca 300m (Azienda agr. Forte A – produzione di vite da vino); ca 500 m (Azienda agr. Leone – orzo/grano); ca 700m (Azienda agr Forte A – pescheto); ca 1000m (Azienda agr Tormaresca - produzioni di vite da vino DOC) (Allegato 4 cartografico – Distribuzione delle aziende agricole e loro produzioni sulla base dei dati catastali nell’area oggetto di indagine)” (pag. 23);

- inoltre “le aziende che producono uva da vino, incluse nell’areale di produzione di vini DOC e DOCG (Fig. 7 e Fig. 8), insistono su una superficie di ca 76ha (Tab. 8)” ed alcune di queste “sono adiacenti al sito proposto per l’impianto (Azienda agr. Petroni, in conversione a regime biologico, e Azienda agr. Torre) (Allegato 4 cartografico – Distribuzione delle aziende agricole e loro produzioni sulla base dei dati catastali nell’area oggetto di indagine)” (pag. 23-24);

- infine, per quanto concerne le produzioni DOP “non è stato possibile perimetrare e quantificare le superfici e il numero di aziende interessate a tale certificazione. Tuttavia, nell’area oggetto di verificazione sono presenti tre DOP: 1. olio di oliva DOP Terra di Bari (Reg. CE n. 2325 del 24.11.97); 2. Lenticchia di Altamura (Reg. UE n. 2362 del 05.12.17); 3.Pane di Altamura (Reg. CE n. 1291 del 18.07.03)” (pag. 24).

Da tali dati si evince, coerentemente con quanto concludono i verificatori e sostiene la Regione Puglia negli scritti conclusivi, che il suolo su cui dovrebbe insistere l’impianto:

- è inserito in area di produzione di vini DOC e DOCG;

- ricade nell’areale di produzioni DOP;

- è prossimo ad aziende agricole con produzioni biologiche (mentre si può convenire con l’appellante che, allo stato, l’azienda più vicina con produzioni vinicole DOC è posta a distanza di 1000 m. dalla cava –quindi non propriamente “adiacente”- , non senza aggiungere tuttavia che altre se ne trovano nella più vasta area oggetto di verificazione); tale ultimo dato soltanto risulta acquisito in occasione di un secondo sopralluogo (“che ha evidenziato la presenza di aziende con produzione di vini DOC e DOCG [n.d.r. così nel testo della relazione] nell’area oggetto di verificazione in cui insistono anche recenti insediamenti di vigneti (risalenti al 2018) per la produzione di vini DOC Castel del Monte”: pag. 20), di modo che il mancato coinvolgimento delle parti perché partecipassero al sopralluogo-lamentato dall’appellante- non è atto ad inficiare l’esito dell’accertamento, basato, per il resto, su dati tutti acquisiti nel pieno rispetto del contraddittorio.

5.1.3. Le critiche dell’appellante, d’altronde, non investono i dati oggettivamente raccolti dai verificatori, ma sono poste in diretta conseguenza dell’assunto, da cui muovono le argomentazioni difensive della curatela (presente però già nell’atto di appello), secondo cui l’area di interesse dovrebbe coincidere con quella del suolo oggetto di intervento, sicché anche l’accertamento dei verificatori avrebbe dovuto essere limitato a tale area, costituita dalla cava dismessa di proprietà della Delta Petroli, ed all’area immediatamente adiacente, occupata dalla cava ancora in attività.

Si tratta di un assunto che -in quanto sostenuto quale causa di invalidità della verificazione per avere l’organismo di verificazione travalicato i limiti dell’incarico- trova smentita nell’ordinanza collegiale che l’ha disposta, la quale è riferita al “contesto ambientale dell’agro del Comune di Minervino Murge”, quindi all’intero ambito territoriale di riferimento (senza che si possa ritenere eccedente l’incarico la parte della verificazione che ha riguardato il Comune di Canosa, sol che si consideri che questo si trova a distanza dalla cava dismessa inferiore a quella del Comune di Minervino Murge, essendo l’impianto destinato ad occupare un sito collocato nel perimetro a confine con entrambi i comuni).

Nel merito, poi, la pretesa dell’appellante non trova alcun riscontro, ed anzi è smentita, dagli strumenti programmatori della Regione Puglia, atteso che:

- già il Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali approvato con la d.G.R. n. 2668 del 2009 riferisce il vincolo alle “aree di pregio agricolo”, senza alcuna possibile identificazione di queste con i siti di localizzazione degli impianti; in particolare, come, come osserva la difesa regionale, il vincolo del Piano non risulta letteralmente applicabile soltanto al perimetro della cava e dei territori strettamente confinanti, dal momento che l’espressione terminologica adoperata è riferibile ad una zona vasta, che si connoti per la presenza di colture di pregio, senza che rilevi che una parte di tale zona non sia, a sua volta, coltivata (essendo, nel caso di specie, destinata ad attività estrattiva);

- quanto al Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, aggiornato con la d.G.R. n. 819 del 23 aprile 2015, cui si riferiscono le controdeduzioni del tecnico di parte appellante, esso non è interpretabile univocamente nel senso preteso dalla curatela (che desume dalla previsione di prescrizioni per zone buffer – id est, di rispetto- per le aree SIC, ZPS e ZSC e dall’assenza di prescrizioni per zone buffer per le aree di pregio agricolo, che queste ultime non avrebbero alcuna fascia di rispetto, sicché nessuna prescrizione sarebbe imposta per le localizzazioni in aree limitrofe a quelle di pregio agricolo). Piuttosto, convince l’interpretazione data dall’organismo di verificazione e dalla Regione Puglia, esattamente opposta a quella sostenuta dall’appellante: vale a dire che, a differenza delle aree SIC, ZPS e ZSC che sono identificate da confini catastali, l’area di pregio agricolo è una zona territoriale da considerare prescindendo dalle risultanze catastali, ma tenendo conto della destinazione agricola di un’ampia superficie di dimensioni non predeterminate, ma dipendenti dalla situazione concreta e unitariamente considerata. A riscontro di ciò si può aggiungere che, in tale prospettiva, si spiega anche il rinvio della legislazione nazionale e del Piano regionale di gestione di rifiuti ai piani di dettaglio delle province (su cui infra);

- quanto poi al Piano territoriale di coordinamento provinciale della Provincia BAT (adottato, ma non approvato, in pendenza di giudizio, con delibera consiliare del 23 maggio 2017, n. 37, ben dopo l’adozione degli atti impugnati), pure menzionato dal tecnico di parte appellante (per sostenere che le aree circostanti alla cava sarebbero ivi classificate come aree di pregio agricolo “medio-basso”), è sufficiente osservare che il dato è, in gran parte, smentito dalla pianta trasmessa dalla Regione Puglia ai verificatori e che, riferendosi il Piano regionale alle aree di “pregio agricolo”, senza ulteriore specificazione (se non quella enunciata dai verificatori a pag.4), il vincolo risulta senz’altro applicabile;

- infine è irrilevante il PUG del Comune di Minervino, che concerne la destinazione edilizia e urbanistica dei suoli.

5.1.4. Quanto fin qui esposto consente, altresì, di ritenere irrilevante, a proposito della destinazione edilizia e urbanistica del sito, che questo ricada nella zona E3 dello strumento di piano vigente nel Comune di Minervino Murge, che consente, in zona agricola, anche l’attività di cava.

Inoltre, accertato che il sito ricade in una area, di più ampie dimensioni, che, nel suo complesso, si può definire area di pregio agricolo, ai fini del sistema vincolistico regionale (nei termini di cui meglio si dirà trattando della seconda censura), diventano irrilevanti gli ulteriori profili –su cui insiste la parte appellante- concernenti, in particolare, l’asserito minore impatto ambientale dell’impianto di trattamento e smaltimento di rifiuti rispetto all’attività di cava, nonché l’asserita assenza di effetti diretti sulle colture circostanti dell’attività progettata nell’impianto, alla stregua delle argomentazioni svolte nelle relazioni tecniche di parte appellante dell’anno 2012.

5.1.5. Assorbente è infatti la qualificazione dell’area di come di pregio agricolo, rispetto alla quale l’osservanza di determinate modalità di funzionamento dell’impianto – specificamente l’adozione di “particolari misure compensative nella progettazione/realizzazione dello stesso […]” e la verifica, in sede di v.i.a., “dell’applicazione al ciclo produttivo delle miglior tecnologie disponibili” ed, ancora, la “previsione obbligatoria di misure di compensazione e mitigazione degli impatti” (arg. ex art. 15.1, n. 4 del Piano regionale)- potrebbe rilevare soltanto se il grado di prescrizione fosse penalizzante, e non escludente, dal momento che quest’ultimo pone tout court un vincolo ostativo alla localizzazione dell’impianto.

5.2. Necessita allora trattare il secondo motivo di appello, concernente la natura tecnica e la qualificazione giuridica dell’impianto, poiché nelle aree di pregio agricolo il grado di prescrizione è vincolante per gli impianti di trattamento, smaltimento o recupero anche ex artt. 214-216 del d.lgs. n.152 del 2006 s.m.i; invece il grado di prescrizione è penalizzante per gli impianti di discarica.

5.2.1. Si può prescindere dalla questione -di ordine formale, pur dibattuta tra le parti- dell’utilizzazione da parte dei tecnici di Delta Petroli nella redazione dello studio di impatto ambientale (S.I.A.) della scheda tecnica relativa alle discariche piuttosto che di quella relativa ai nuovi impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti speciali. Sebbene infatti la circostanza sia esposta nel parere del Comitato regionale V.I.A., non merita soffermarsi più di tanto sul significato attribuito dall’organo collegiale di valutazione alla condotta della società (cioè se soltanto erronea ovvero strumentale a sottrarre l’impianto al regime vincolistico), così come non merita soffermarsi sulle ragioni per le quali i progettisti di Delta Petroli si siano avvalsi, nella redazione del S.I.A., della scheda “sbagliata” (che, secondo quanto già emerso con le osservazioni della società in sede di controdeduzioni ex art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 al preavviso di rigetto di V.I.A., sarebbe stata l’unica prevista dalla modulistica per l’istanza di V.I.A. regionale all’epoca della redazione del progetto, sicché il suo utilizzo sarebbe stata una scelta obbligata).

5.2.2. Piuttosto è dirimente la verifica della coerenza e della conformità della scheda relativa alla discarica alla tipologia di impianto proposto.

Orbene, il tenore del parere del Comitato regionale V.I.A. del 6 marzo 2012 –al di là dei significati più o meno reconditi ipotizzati dall’appellante- è oggettivamente nel senso che si trattasse di un impianto di trattamento, smaltimento o recupero anche ex artt. 214-216 del d.lgs. n.152 del 2006 s.m.i, non certo di una discarica, o impianto di smaltimento ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. z, dello stesso d.lgs. (Codice dell’ambiente). L’inequivoca qualificazione dell’impianto come di trattamento, smaltimento e recupero da parte del Comitato regionale V.I.A. si desume, infatti, da quanto esposto nel parere; e segnatamente:

- sotto il titolo “verifica localizzazione impianto”, secondo cui “Per ciò che concerne i criteri per la localizzazione per i nuovi impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi, anche ex artt. 214 e 216 D.lgs. 152/06, la Regione ha approvato, nell’ambito del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali vigente, una scheda che riporta i criteri di idoneità delle zone per l’ubicazione di detti impianti”;

- sotto il titolo “uso del suolo”, secondo cui “nella colonna del grado di prescrizione viene riportato esclusivamente il dato relativo alle discariche del D.lgs. 36/03 e, di contro, manca quello relativo agli impianti di trattamento e di smaltimento del Piano regionale che prevede per queste aree il passaggio dal livello di prescrizione penalizzante al livello escludente”.

Significativo risulta il dato, altrettanto oggettivo, che nelle citate osservazioni procedimentali, la società non abbia affatto contestato la qualificazione attribuita all’impianto dal Comitato regionale V.I.A. (coerentemente peraltro con l’intitolazione del progetto come di “Piattaforma per il trattamento, la valorizzazione e lo stoccaggio definitivo di rifiuti speciali non pericolosi”), ma anzi l’abbia avallata, sostenendo soltanto che “nel suddetto Piano Regionale, non sono presenti criteri di localizzazione per la Piattaforma nel suo complesso –costituita da un impianto di trattamento e da annessa discarica- e, pertanto, in assenza di schede ad hoc, la società non aveva altra scelta che adottare l’unica scheda esistente, ossia quella relativa alle discariche di rifiuti […]” (osservazioni del 22 marzo 2012, pag. 2); il che sta a significare che nel corso del procedimento amministrativo la società ha ribadito la natura dell’impianto sia di trattamento che di discarica, contestando la valutazione del Comitato regionale sotto il diverso profilo della mancanza di pregio agricolo dell’area (cfr. punto 2.1. delle citate osservazioni).

La circostanza trova riscontro nel parere del Comitato regionale del 4 dicembre 2012, laddove si osserva che “Il Comitato è stato chiamato ad esaminare un progetto che la stessa Delta Petroli ha definito e continua a definire di –Piattaforma per il trattamento, il recupero e lo stoccaggio definitivo di rifiuti speciali non pericolosi in località territorio di Minervino Murge” e si richiama, ancora una volta, la scheda per i criteri localizzativi di tali impianti (cfr. punto 2, pag. 2).

Palese è, quindi, il cambiamento di rotta della società, effettuato soltanto in ambito giudiziale, ma in contrasto con le esposte evenienze del procedimento amministrativo ed, anche, con le conclusioni tratte dall’organo tecnico collegiale competente a seguito dell’esame della documentazione tecnica allegata alla domanda.

5.2.3. A riscontro delle conclusioni tecniche raggiunte dal Comitato regionale V.I.A. -sui limiti della cui sindacabilità in ambito giudiziario non è il caso di soffermarsi- è sufficiente menzionare, come fa la difesa della Regione Puglia, la relazione tecnica e le schede allegate dalla società istante, da cui si evince che il progetto si articola in due impianti, uno per il trattamento e il recupero dei rifiuti e uno per lo stoccaggio definitivo.

Rinviando per le caratteristiche dimensionali, strutturali e funzionali degli impianti ai detti documenti di parte appellante (ma anche alla relazione tecnica di parte a firma dell’ing. Filippo Pavone, allegata all’atto di appello), si osserva che le risultanze di ordine tecnico smentiscono, anche nella prospettiva definitoria della legislazione ambientale, il primo assunto difensivo dell’appellante.

Questo è basato sulla portata soltanto accessoria e strumentale dell’attività di trattamento rispetto alla messa a discarica dei rifiuti, ai sensi dell’art. 2, lett. h), del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (“Attuazione della direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti”, al quale fa rinvio l’art. 182, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, secondo cui “Le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 36/2003 […]”). Orbene, la citata disposizione definisce il trattamento dei rifiuti come i processi e le attività, ivi specificati, finalizzati “allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza”, laddove dalla su richiamata documentazione emerge che, nel caso di specie, le operazioni di trattamento dei rifiuti sono progettate anche in funzione di riutilizzo del prodotto ottenuto a seguito di trattamento, quindi non soltanto al fine di “agevolare il recupero” o al fine di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza.

5.2.4. Accertato perciò che le operazioni di trattamento ed anche recupero dei rifiuti presso l’impianto progettato da Delta Petroli non sono affatto “ipotizzate, eventuali […] occasionalmente effettuate presso l’impianto” (come sostenuto nell’atto di appello e ribadito negli scritti della società appellante), residua l’argomento difensivo che fa leva sull’asserita prevalenza dell’attività di smaltimento su quella di trattamento dei rifiuti.

La prevalenza è riferita dall’appellante (e dal tecnico di parte) al calcolo della percentuale dei rifiuti destinati al riutilizzo rispetto a quella dei rifiuti smaltiti in discarica.

Si tratta di un dato irrilevante ai fini in discorso, poiché, essendo duplice l’attività svolta all’interno dell’impianto progettato da Delta Petroli, esso non fa che esplicitare il rapporto tra la portata dell’attività di trattamento e recupero e quella dell’attività di smaltimento, ma non elide affatto la prima.

In sintesi, l’attività di trattamento dei rifiuti a scopi di recupero di per sé -a prescindere cioè dalla quantità dei rifiuti trattati, in termini assoluti o relativi rispetto alla contestuale attività di smaltimento- è considerata dal Piano di gestione dei rifiuti speciali ai fini dell’applicazione del grado di prescrizione escludente piuttosto che penalizzante, come da tabella riportata alla pag. 2525 (sopra illustrata).

5.3. Le prime due censure dell’atto di appello vanno quindi respinte.

6. La terza ha ad oggetto l’incidenza, sul grado di prescrizione escludente, della previsione contenuta nella tabella da ultimo richiamata (pag. 2525), secondo cui, in riferimento agli impianti di trattamento, smaltimento o recupero, per le aree di pregio agricolo, le province avrebbero dovuto indicare, con apposito strumento, “i macro/micro ambiti interessati da produzioni agricole di pregio, così come indicato nei disciplinari UE di controllo locale”.

Strettamente collegata è la quarta censura, con la quale l’appellante critica la decisione di primo grado nella parte in cui, a proposito del vincolo escludente posto per le aree di pregio agricolo, dopo averne affermato l’efficacia anche in mancanza degli strumenti di piano provinciali, ha inteso rimarcare l’amplissima discrezionalità amministrativa in punto valutazione di impatto ambientale. Secondo l’appellante, le contestazioni mosse in primo grado non avrebbero riguardato affatto il merito della scelta regionale di sottoporre o meno l’impianto della società al divieto di localizzazione, quanto la ricorrenza o meno dei presupposti normativi in presenza dei quali l’amministrazione regionale avrebbe dovuto effettuare tale scelta (trattandosi, in sintesi, di contestazioni attinenti al vizio di violazione di legge, non al merito della decisione presa, quindi alla sua sindacabilità in ambito giurisdizionale).

I due mezzi, da trattarsi congiuntamente, per evidenti ragioni di connessione, non meritano favorevole apprezzamento.

6.1. In punto di fatto, non è contestato che, alla data dei pareri e del diniego impugnati, la provincia di Barletta-Andria-Trani (BAT), competente per territorio (in quanto istituita nel 2004 e attivata nel 2009, prima della presentazione dell’istanza di V.I.A. da parte di Delta Petroli in data 14 ottobre 2010), non avesse ancora approvato alcuno strumento di perimetrazione (avendo adottato, ma non approvato, soltanto nel 2017, come detto, il Piano territoriale di coordinamento di cui all’art. 20, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 richiamato dall’appellante).

6.2. In proposito, il primo giudice, condividendo la difesa della Regione Puglia, ha affermato che “l’operatività del vincolo escludente di cui a pag. 2525 della DGR n. 2668/2009 non è condizionata dall’adozione del piano provinciale, poiché -in forza del chiaro tenore letterale della norma- le Province si limitano ad indicare con detto strumento soltanto la perimetrazione di dettaglio.”.

Quindi ha aggiunto che “[…] si può fondatamente affermare che costituisca valutazione espressione di discrezionalità tecnica ed amministrativa non sindacabile in sede giurisdizionale (se non a fronte di vizi macroscopici non ricorrenti nel caso di specie) la considerazione -operata dall’Amministrazione regionale nei censurati provvedimenti- dell’area su cui dovrebbe insistere l’impianto proposto da Delta Petroli s.p.a. come zona agricola di pregio, pur in assenza di un piano di perimetrazione di dettaglio adottato dalla Provincia competente (i.e. Provincia BAT)”.

Entrambe le argomentazioni vanno condivise.

6.3. Quanto alla prima, è infondata la censura di violazione dell’art. 15 della d.G.R. n. 2668 del 2009, che l’appellante interpreta come se stabilisse l’inefficacia del vincolo escludente ivi contemplato, in assenza di un piano di perimetrazione provinciale delle aree di pregio agricolo.

Invero, non si desume affatto dalla lettera della disposizione di piano che l’efficacia dei vincoli (o gradi di prescrizione) previsti fosse condizionata all’attività rimessa alle province. In particolare, non vi è alcuna espressione che consenta di ritenere la “sospensione” o il differimento dell’efficacia del sistema vincolistico.

Non si può ritenere tale dirompente conseguenza applicativa per la sola circostanza -valorizzata invece dall’appellante- che la previsione dello strumento di piano da emanarsi dalla provincia sia indicata sotto la voce “applicazione”.

Per escludere la plausibilità di detta interpretazione, che sarebbe comunque, rispetto alla prescrizioni del Piano regionale, se non contra legem, quanto meno praeter legem, è sufficiente considerare che nei confronti delle province non è fissato alcun termine per provvedere, mentre immediata è l’entrata in vigore del Piano regionale; inoltre, non è previsto alcun intervento sostitutivo regionale in caso di inerzia di una o più province. Con la conseguenza che, seguendo l’interpretazione qui avversata, l’operatività di prescrizioni significative del sistema vincolistico, tali cioè da condizionare la stessa possibilità di localizzazione degli impianti in determinate aree del territorio regionale, a tutela dei superiori interessi ambientali e di salute pubblica, verrebbe differita potenzialmente sine die e, come nota la difesa regionale, anche col rischio concreto di disparità all’interno del territorio regionale, a seconda dell’esistenza o meno di uno strumento di pianificazione di dettaglio in ciascuna delle province pugliesi.

In sintesi, è inaccettabile l’assunto dell’atto di appello secondo cui il vincolo escludente posto a base degli atti impugnati “si presenta, a tutt’oggi, del tutto inefficace (o non operante) in relazione ad impianti ubicati –come quello della Società- in quel territorio provinciale” (pag. 30).

6.3.1. In senso contrario non vale richiamare, come fa l’appellante, l’art. 197, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 152 del 2006, ai sensi del quale compete alle province “l’individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all’art. 199, comma 3, lettere d) e h), nonché sentiti l’Autorità d’ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti”.

Il dato letterale è inequivoco nel rimandare alle “previsioni di cui all’art. 199, comma 3, lettere d) e h)” dello stesso d.lgs., la seconda delle quali (lett. h) individua tra i contenuti dei piani regionali di gestione dei rifiuti i criteri per l’individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché per l’individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali fissati in ambito statale (art. 195, comma 1, lett.p).

Il combinato disposto delle due disposizioni, lungi dal sottrarre alle regioni la competenza in materia, va interpretato nel senso presupposto dal giudice di primo grado secondo cui, ferma la competenza pianificatoria generale in capo alle regioni, spetta poi alle singole province l’individuazione in concreto e nel dettaglio delle diverse zone del territorio provinciale, idonee alla locazione di un tipo di impianti (smaltimento) o non idonee alla localizzazione di altro tipo (recupero e smaltimento).

6.4. E’ vero peraltro che la presenza di un piano di perimetrazione provinciale avrebbe consentito di ritenere operante il vincolo sulla base delle sole risultanze del piano di dettaglio, laddove mancando quest’ultimo, si sono rimesse alla discrezionalità tecnica dell’organo competente in tema di V.I.A. –come emerso trattando del primo motivo di gravame- la ricognizione e la valutazione della natura di pregio agricolo dell’area interessata dall’intervento proposto.

6.4.1. L’esito dell’istruttoria svolta in appello consente di escludere che la valutazione espressa al riguardo dal Comitato regionale V.I.A. o dall’amministrazione regionale, che l’ha condivisa, sia affetta da vizi macroscopici ovvero da un palese travisamento dei fatti sulla tipologia dell’area nel cui ambito si trova il sito dove avrebbe dovuto essere localizzato l’impianto progettato da Delta Servizi.

6.4.2. Merita perciò conferma l’argomentazione della sentenza oggetto della quarta censura, laddove il senso dell’affermazione del giudice di primo grado è da cogliersi negli effetti riconosciuti al Piano regionale di gestione dei rifiuti, come strumento di pianificazione generale.

In particolare -per quanto rileva ai fini del grado di prescrizione escludente dettato per le aree di pregio agricolo e per gli impianti di trattamento smaltimento e recupero dei rifiuti speciali non pericolosi- la ridetta disposizione di Piano si pone come fonte di un parametro di valutazione idoneo ad incidere negativamente sulla scelta di localizzazione del privato. Si tratta di un parametro oggettivo che è stato fatto oggetto di (necessaria) considerazione nell’ambito del giudizio di V.I.A., correttamente esercitandosi, da parte della competente amministrazione, la discrezionalità tecnica consentita dalla mancanza dei piani di dettaglio, ma entro i limiti fissati dal criterio pianificatorio.

6.5. Siffatta conclusione è coerente con la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato richiamata in sentenza, espressione di un indirizzo consolidato, secondo cui nel rendere il giudizio di valutazione ambientale l’Amministrazione esercita comunque attività discrezionale, sicché il sindacato giurisdizionale in materia è ammissibile solo in caso di manifesta illogicità o travisamento dei fatti (cfr., tra le altre, Cons. Stato, IV, 27 marzo 2017, n. 1392 secondo cui “il giudizio di compatibilità ambientale, pur reso sulla base di oggettivi criteri di misurazione pienamente esposti al sindacato del giudice, è attraversato da profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse dell'esecuzione dell'opera; apprezzamento che è sindacabile dal giudice amministrativo, nella pienezza della cognizione del fatto, soltanto in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nel caso in cui l'istruttoria sia mancata o sia stata svolta in modo inadeguato e risulti perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all'Amministrazione.”).

7. In conclusione l’appello va respinto, col definitivo assorbimento dei restanti motivi già dichiarati assorbiti in primo grado e riproposti in appello.

7.1. Va dato atto della rinuncia alla domanda risarcitoria, contenuta nella memoria di replica in data 27 luglio 2018, sia pure limitata «agli atti del giudizio presente relativi all’azione risarcitoria, non certo al diritto risarcitorio, con riserva di riproporla in separato giudizio».

7.2. La natura della controversia, l’affidamento riposto dalla società istante nel precedente provvedimento positivo di V.I.A. e la sopravvenienza del fallimento costituiscono giusti motivi di compensazione delle spese processuali, ad eccezione delle spese di verificazione.

7.3. Queste, complessivamente liquidate in favore dell’organismo di verificazione nell’importo di € 7.000,00 (settemila/00), oltre oneri accessori se dovuti per legge, vanno poste a carico dell’appellante soccombente, detratto l’acconto di € 1.500,00 (millecinquecento/00), se corrisposto.


P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese processuali, ad eccezione delle spese di verificazione che liquida, in favore dell’organismo di verificazione, nell’importo complessivo di € 7.000,00 (settemila/00), oltre oneri accessori se dovuti. Condanna l’appellante al pagamento delle spese di verificazione, così come liquidate, detratto l’acconto di € 1.500,00 (millecinquecento/00), se corrisposto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Federico Di Matteo, Consigliere

Giovanni Grasso, Consigliere

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere, Estensore

Elena Quadri, Consigliere