Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto direttoriale
Data provvedimento: 01-10-2020
Numero provvedimento: 9195799
Tipo gazzetta: Nessuna

Art. 41, comma 5 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 - Agenti vigilatori dei Consorzi di tutela dei vini

(Decreto 01/10/2020, pubblicato nel sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)

 

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE DELLA PESCA E DELL’IPPICADIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
PQAI IV

IL DIRETTORE GENERALE




L’articolo 41, comma 5 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 è stato recentemente sostituito dall’ art. 43-ter, comma 1, lett. d), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, ed attualmente introduce la possibilità per i consorzi di tutela di avvalersi nell’esercizio della funzione dell’attività di vigilanza, anche di agenti vigilatori privi della qualifica di Pubblica Sicurezza. Il predetto articolo, prevede, inoltre che “gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca”.

Questo Ministero potrà procedere alla modifica e ristampa della tessera di agente vigilatore riconosciuto con la qualifica di PS, sulla base di specifica richiesta e a fronte del provvedimento di revoca della qualifica di pubblica sicurezza in capo al soggetto da parte dell’Ufficio Territoriale del Governo competente.

I Consorzi di tutela che hanno avviato il procedimento amministrativo relativo al riconoscimento ed attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza per il soggetto individuato allo svolgimento dell’attività di vigilanza, ma che alla luce della modifica legislativa intervenuta di recente, non siano più interessati, devono trasmettere alla scrivente una istanza di interruzione del procedimento amministrativo avviato. Sarà cura della scrivente Amministrazione comunicare all’Ufficio Ufficio Territoriale del Governo competente il ritiro in autotutela del procedimento amministrativo avviato.


Oreste Gerini

Direttore Generale

(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D)