Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 15-10-2020
Numero provvedimento: 1498
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 16-10-2020
Numero gazzetta: 342

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1498 della Commissione del 15 ottobre 2020 relativo al mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva tiofanato metile, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE).

(Regolamento (UE) 15/10/2020, n. 2020/1498, pubblicato in G.U.U.E. 16 ottobre 2020, n. L 342)


LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, in particolare l’articolo 20, paragrafo 1, e l’articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2005/53/CE della Commissione ha iscritto la sostanza attiva tiofanato metile nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio.

(2) Le sostanze attive iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione.

(3) L’approvazione della sostanza attiva tiofanato metile indicata nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 scade il 31 ottobre 2020.

(4) Una domanda di rinnovo dell’approvazione del tiofanato metile è stata presentata in conformità all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissioneentro i termini previsti in tale articolo.

(5) Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.

(6) Lo Stato membro relatore ha elaborato in consultazione con lo Stato membro correlatore un rapporto di valutazione per il rinnovo e il 1° novembre 2016 lo ha presentato all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») e alla Commissione.

(7) L’Autorità ha reso accessibile al pubblico il fascicolo sintetico supplementare. Essa ha inoltre trasmesso il rapporto di valutazione per il rinnovo ai richiedenti e agli Stati membri al fine di raccoglierne le osservazioni e ha avviato una consultazione pubblica al riguardo. Le osservazioni pervenute sono state inoltrate dall’Autorità alla Commissione.

(8) Il 17 gennaio 2018 l’Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni sulla possibilità che il tiofanato metile soddisfi i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Nelle conclusioni l’Autorità ha esposto una serie di motivi di preoccupazione e individuato alcune lacune nei dati.

(9) Il 24 ottobre 2018, la Commissione ha presentato il progetto di relazione sul rinnovo del tiofanato metile al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, che ne ha discusso nel corso di diverse riunioni.

(10) Con lettera del 10 luglio 2020, il richiedente ha comunicato alla Commissione la sua decisione di ritirare la domanda di rinnovo dell’approvazione del tiofanato metile.

(11) L’approvazione del tiofanato metile non dovrebbe pertanto essere rinnovata.

(12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(13) È opportuno concedere agli Stati membri un periodo di tempo sufficiente per revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tiofanato metile.

(14) Qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza, in conformità all’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, per i prodotti fitosanitari contenenti tiofanato metile, tale periodo non dovrebbe essere superiore a 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(15) Il presente regolamento non preclude la presentazione di un’ulteriore domanda di approvazione della sostanza attiva tiofanato metile a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva

L’approvazione della sostanza attiva tiofanato metile non è rinnovata.

 

Articolo 2

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è soppressa la riga 105 relativa al tiofanato metile.

 

Articolo 3

Misure transitorie

Gli Stati membri revocano le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tiofanato metile entro il 19 aprile 2021.

 

Articolo 4

Periodo di tolleranza

L’eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 scade entro il 19 ottobre 2021.

 

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN