Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto ministeriale
Data provvedimento: 09-10-2020
Numero provvedimento: 9226910
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 22-10-2020
Numero gazzetta: 262

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini ā€œASTIā€.

(D.M. 09/10/2020, pubblicato nel sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed in G.U. 22 ottobre 2020, n. 262)

 

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,

DELLA QUALITƀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITƀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA

PQAI IV

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n.1308/2013,  recante  norme  sulle  denominazioni di origine,  le  indicazioni geografiche  e  le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

VISTO il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante modalitĆ  di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonchĆ© l’etichettatura e la presentazione;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalitĆ   di applicazione  del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e  del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonchĆ© l’uso dei simboli, e del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

VISTA la Legge 12 dicembre 2016 n. 238, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

VISTO il DM 7 novembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l’esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del D.lgs. n. 61/2010;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 90 della citata Legge n. 238/2016, fino all’emanazione dei decreti applicativi della stessa Legge e dei citati Reg. UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano ad essere applicabili per le modalitĆ  procedurali nazionali in questione le disposizioni del predetto DM 7 novembre 2012;

VISTO il D.M. 29 novembre 1993, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 287 del 7 dicembre 1993 con il quale ĆØ stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Astiā€ ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

VISTO il disciplinare di produzione consolidato della denominazione di origine controllata e garantita dei vini ā€œAstiā€, cosƬ come da ultimo modificato con il provvedimento ministeriale 12 luglio 2017, concernente modifiche ordinarie allo stesso disciplinare ai sensi dell’art. 61 del Reg. UE n. 33/2019, pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione QualitĆ  –Vini DOP e IGP e sulla G.U.U.E. n. C 225 del 05.07.2019;

ESAMINATA la documentata domanda presentata per il tramite della regione Piemonte, su istanza del Consorzio per la tutela dell’Asti DOCG, con sede in Asti (AT), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOCG dei vini ā€œAstiā€, nel rispetto della procedura di cui al citato D.M. 7 novembre 2012;

ATTESO che la citata richiesta di modifica, considerata Ā«modifica ordinariaĀ» che comporta variazioni al documento unico, ai sensi dell’art. 17, del regolamento UE n. 33/2019, ĆØ stata esaminata, nell’ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7, e 10 e, in particolare:

- ĆØ stato acquisito il parere favorevole della regione Piemonte;

- ĆØ stato acquisito il parere favorevole del Comitato Nazionale vini DOP e IGP di cui all’art. 40 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238, espresso nella riunione del 29 luglio 2020, nell’ambito della quale il citato Comitato ha approvato la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione;

- conformemente alle indicazioni diramate con la circolare ministeriale n. 6694 del 30 gennaio 2019 e successiva integrazione n. 9234 del l'8 febbraio 2019 la proposta di modifica del disciplinare in questione ĆØ stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 4 settembre 2020 al fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro 30 giorni dalla citata data;

- entro il predetto termine non sono pervenute istanze contenenti osservazioni sulla medesima proposta di modifica, da parte di soggetti interessati;

RITENUTO che, a seguito dell’esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all’articolo 17 del Reg. UE n. 33/2019 e all’articolo 10 del Reg. UE n. 34/2019, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le ā€œmodifiche ordinarieā€ contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini ā€œAstiā€ e il relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche;

RITENUTO altresƬ di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle ā€œmodifiche ordinarieā€ del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonchĆ© alla comunicazione delle stesse ā€œmodifiche ordinarieā€ alla Commissione U.E., tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell’articolo 30, par. 1, lettera a) del Reg.UE n. 34/2019;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed in particolare l’articolo 16, lettera d);

VISTA la direttiva direttoriale n. 9188809 del 29 settembre 2020 della Direzione generale per la promozione della qualitĆ  agroalimentare e dell’ippica, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, in particolare l’articolo 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

 

DECRETA


Articolo 1

1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini ā€œAstiā€, cosƬ come consolidato con il provvedimento ministeriale 12 luglio 2017 richiamato in premessa, sono approvate le modifiche di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 4 settembre 2020.

2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini ā€œAstiā€, consolidato con le ā€œmodifiche ordinarieā€ di cui al comma 1, ed il relativo documento unico consolidato, figurano rispettivamente agli allegati A e B del presente decreto.
 

Articolo 2

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Le ā€œmodifiche ordinarieā€ di cui all’articolo 1 sono comunicate, entro 30 giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione UE tramite il sistema informativo ā€œe-Ambrosiaā€ messo a disposizione ai sensi dell’articolo 30, par. 1, lettera a) del Regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell’Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della Commissione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, entro 3 mesi dalla data della citata comunicazione.

3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le ā€œmodifiche ordinarieā€ di cui all’articolo 1 sono applicabili a decorrere dalla campagna vendemmiale 2020/2021.

4. L’elenco dei codici, previsto dall’articolo 18, comma 6, del Decreto ministeriale 16 dicembre 2010, ĆØ aggiornato in relazione alle modifiche di cui all’articolo 1.

5. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della denominazione di origine controllata egarantita dei vini ā€œAstiā€, di cui all’articolo 1 saranno inseriti sul sito internet del Ministero - Sezione QualitĆ  - Vini DOP e IGP.
Il presente decreto sarĆ  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Roma, 9 ottobre 2020

Il dirigente: Polizzi
 

ALLEGATO A
 

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE CONSOLIDATO DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI ā€œASTIā€
 

Articolo 1

Denominazione e vini

1. La Denominazione di Origine Controllata e Garantita ā€œAstiā€ ĆØ riservata ai vini rispondenti alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

ā€œAstiā€ o ā€œAsti spumanteā€, ā€œAstiā€ o ā€œAsti spumanteā€ metodo classico (metodo tradizionale);

ā€œMoscato d’Astiā€;

ā€œMoscato d’Asti vendemmia tardivaā€.

2. Le sottozone ā€œCanelliā€, ā€œSanta Vittoria d’Albaā€ e ā€œStreviā€ sono disciplinate tramite gli allegati in calce al presente disciplinare. Salvo quanto espressamente previsto negli allegati suddetti, nelle sottozone devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare di produzione.
 

Articolo 2

Base ampelografica

I vini designati con la Denominazione di Origine Controllata e Garantita di cui all’art. 1 devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti per non meno del 97% dal vitigno Moscato bianco e per il restante 3% provenienti da vitigni a bacca bianca aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte.
 

Articolo 3

Zona di produzione

1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita ā€œAstiā€ di cui all’art. 1 ĆØ delimitata come segue:

in provincia di Alessandria, l’intero territorio dei comuni di:

Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno, Cassine, Grognardo, Ricaldone, Strevi, Terzo e Visone;

in provincia di Asti, l’intero  territorio dei comuni di:

Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castel Boglione, Castelletto

Molina, Castelnuovo Belbo, Castel Rocchero, Cessole, Coazzolo, Costigliole d’Asti, Fontanile, Incisa

Scapaccino, Loazzolo, Maranzana, Mombaruzzo, Monastero   Bormida, Montabone, Nizza Monferrato, Quaranti, San Marzano Oliveto, Moasca, Sessame, Vesime, Rocchetta Palafea e San Giorgio Scarampi;

in provincia di Cuneo, l’intero territorio dei comuni di:

Castiglione Tinella, Cossano Belbo, Mango, Neive, Neviglie, Rocchetta Belbo, Serralunga d’Alba, S. Stefano Belbo, S. Vittoria d’Alba, Treiso, Trezzo Tinella, Castino, Perletto e le frazioni di Como e San

Rocco Senodelvio del comune di Alba.
 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

1. I vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita di cui all'art. 1 devono rispondere, per condizioni ambientali di coltura, a quelle tradizionali della zona e comunque devono essere atti a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualitĆ .

2. Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati su dossi collinari di favorevole giacitura ed esposizione, preferibilmente calcarei, o calcareo- argillosi, con l'esclusione dei vigneti impiantati su terreni di fondovalle o pianeggianti, leggeri od umidi.

3. I sesti di impianto, le forme di allevamento (in controspalliera) e i sistemi di potatura (corti, lunghi e misti), devono essere quelli generalmente usati, e comunque atti a non modificare le caratteristiche dell’uva, del mosto e del vino.

4. I nuovi impianti o reimpianti realizzati successivamente all’entrata in vigore del presente disciplinare dovranno prevedere almeno 4.000 viti per ettaro.

5. E’ vietata ogni pratica di forzatura. E’ consentita l’irrigazione di soccorso.

6. La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini della Denominazione di Origine Controllata e Garantita di cui all’art. 1 non deve essere superiore a:

Tipologia

Resa uva t/ha

Asti o Asti spumante

10

Asti o Asti    spumante metodo  classico (metodo tradizionale)

10

Moscato d’Asti

10

Moscato d’Asti vendemmia tardiva

6


7. Le uve destinate alla produzione del vino della  Denominazione di Origine Controllata e Garantita ā€œMoscato d’Asti vendemmia tardivaā€ devono essere vendemmiate tardivamente. Successivamente alla vendemmia le uve possono essere sottoposte ad appassimento in locali idonei.

8. La resa dovrĆ  essere riportata a detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, purchĆ© la produzione non superi del 20% il limite medesimo, nel qual caso tutta la produzione perde il diritto alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita ā€œAstiā€.

9. Limitatamente alle tipologie ā€œAstiā€ e ā€œMoscato d’Astiā€ in annate particolarmente favorevoli la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le rappresentanze della filiera, può aumentare sino ad un massimo del 20% la resa massima ad ettaro, fermo restante il limite massimo di 12,00 t/ha oltre il quale non ĆØ consentito ulteriore supero. L’utilizzo dei mosti ottenuti dai quantitativi di uva eccedenti la resa base delle 10,00 t/ha ĆØ regolamentata secondo quanto previsto al successivo art. 5.

10. In caso di annata sfavorevole, ai sensi della Legge n. 238/2016, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell’ambito della zona di produzione di cui all’art. 3, dandone comunicazione immediata all’Organismo di controllo.

I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 6, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data di inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

11. Nell’ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela può fissare i limiti massimi di uva e/o di vino rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessitĆ  di conseguire un migliore equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 8.

12. La Regione Piemonte, su richiesta del Consorzio di Tutela e sentita le rappresentanze della filiera, vista la situazione di mercato, può stabilire la sospensione o regolamentazione anche temporanea delle iscrizioni allo schedario viticolo per i vigneti di nuovo impianto che aumentano il potenziale produttivo.

13. Le uve destinate alla produzione dei vini di cui all’art. 1 devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale rispettivamente pari al:

Tipologia

Titolo alcolometrico volumico naturale minimo (% vol.)

Asti o Asti spumante

9,00

Asti o Asti spumante metodo classico (metodo tradizionale)

10,00

Moscato d’Asti

10,00

Moscato d’Asti vendemmia tardiva

12,00

Tuttavia nelle annate con condizioni climatiche sfavorevoli saranno considerate idonee anche le uve che assicurino al vino ā€œMoscato d’Astiā€, con l’esclusione di tutte le altre tipologie, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,50% vol..

14.La Regione Piemonte ĆØ delegata ad accertare la sussistenza per le zone  delimitate all’art. 3 delle condizioni di annata climatica sfavorevole e ad autorizzare, entro il 15 settembre di ogni annata, considerata tale, quanto disposto dal precedente comma.
 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di appassimento delle uve per la tipologia vendemmia tardiva e di ammostamento delle uve per la produzione  dei vini a Denominazione  di Origine Controllata  e Garantita di cui all’art. 1, e  le operazioni di elaborazione, di presa di spuma e di stabilizzazione, di affinamento nonchĆ© le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento dei vini a D.O.C.G. in tutte le tipologie all’art. 1 devono essere effettuate nel territorio delle provincie di Alessandria, Asti, Cuneo e nella frazione Pessione del comune di Chieri (TO).

2. E' in facoltĆ  del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di consentire che le suddette operazioni siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio della provincia di Milano o del restante territorio di quella di Torino, a condizione che in detti stabilimenti le Ditte interessate producano da almeno 10 anni prima della entrata in vigore del D.P.R. 12 luglio 1963, n.930, ā€œMoscato d’Astiā€ e ā€œAsti spumanteā€ o ā€œAstiā€.

Conformemente all’art. 4 del Reg. Delegato (UE) 2019/33 l’imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualitĆ , la reputazione, garantire l’origine e assicurare l’efficacia dei controlli.

3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche locali, leali e costanti, tra cui in particolare: cernita delle uve quando necessario, eventuale diraspatura dei grappoli e loro normale pressatura, formazione in vasche della cosiddetta coperta e aggiunta al mosto di coagulanti e chiarificanti nelle dosi consuetudinarie e comunque nei limiti previsti dalle leggi, conseguente decantazione del mosto seguita da filtrazioni o centrifugazioni dello stesso, e refrigerazioni. Tali pratiche ed in particolare la refrigerazione possono essere utilizzate per condurre la /le fermentazione/i atta/e ad ottenere nell’arco dell’intera annata il titolo alcolometrico volumico svolto minimo, previsto per il consumo dal presente disciplinare, in modo da salvaguardare il giusto rapporto tra alcol effettivo e zuccheri residui.

4. La resa massima di uva in vino per la produzione dei vini a Denominazione d’Origine Controllata e Garantita di cui all'articolo 1 non deve essere superiore a:                                   

Tipologia      Resa  uva/vino

Asti o Asti spumante

75%

Asti o Asti spumante metodo classico (metodo tradizionale)

75%

Moscato d’Asti e

75%

Moscato d’Asti vendemmia tardiva

50%

Eventuali eccedenze, possibili sino ad un massimo del 5%, non avranno diritto alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita. Ulteriori eccedenze comporteranno la perdita del diritto alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita per tutto il prodotto interessato.

5. I mosti ottenuti da quantitativi di uva eccedenti la resa di 10 t/ha in seguito al provvedimento della Regione Piemonte di cui al precedente articolo 4, sono bloccati sfusi e non possono essere utilizzati prima delle disposizioni regionali di cui al successivo comma.

La Regione Piemonte, con proprio/i provvedimento/i da assumere entro la vendemmia successiva a quella di produzione dei mosti interessati, su proposta del Consorzio di Tutela conseguente alle verifiche delle condizioni produttive e di mercato, provvede a destinare tutto o parte dei quantitativi dei mosti eccedenti la resa di 10,00 t/ha alla certificazione a Denominazione di Origine Controllata e Garantita. In assenza di provvedimento/i della Regione Piemonte tutti i mosti eccedenti la resa di 10,00 t/ha oppure la parte di essi non interessata da provvedimento sono classificati come mosto o mosto parzialmente fermentato, con tutti gli utilizzi consentiti dalle norme vigenti.

6. La partita destinata alla spumantizzazione per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita ā€œAstiā€ o ā€œAsti Spumanteā€ da effettuarsi con il metodo della fermentazione naturale in autoclave, deve essere ottenuta da vini o mosti aventi le caratteristiche di cui al presente disciplinare.

7. La partita destinata alla spumantizzazione per la produzione del vino a Denominazione d’Origine Controllata e Garantita ā€œAstiā€ o ā€œAsti spumanteā€ metodo classico (metodo tradizionale), da effettuarsi obbligatoriamente con il metodo della fermentazione naturale in bottiglia, deve essere ottenuta da vini o mosti aventi le caratteristiche di cui al presente disciplinare e nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie vigenti in materia di vini spumanti.

8. Il processo di lavorazione per la presa di spuma, per il prodotto ā€œAstiā€ o ā€œAsti spumanteā€, da effettuarsi con il metodo della fermentazione naturale in autoclave (o metodo Martinotti), non può avere una durata inferiore a mesi uno compreso il periodo di affinamento in bottiglia.

9. Il processo di lavorazione per la presa di spuma, per il prodotto ā€œAstiā€ o ā€œAsti spumanteā€ metodo classico (metodo tradizionale), da effettuarsi con il metodo della fermentazione naturale in bottiglia, deve essere di almeno nove mesi nella stessa azienda sin dalla costituzione della partita. Il prodotto deve rimanere senza interruzione sulle fecce per il termine stabilito e separato dalle fecce mediante sboccatura.

10. L’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo del mosto o del vino destinato alla produzione del vino a denominazione d’Origine Controllata e Garantita ā€œAstiā€ o ā€œAsti spumanteā€ e ā€œAstiā€ o ā€œAsti spumanteā€ metodo classico (metodo tradizionale) deve essere ottenuto attraverso le pratiche enologiche consentite dalla normativa vigente.

11. L'aumento del titolo alcolometrico volumico minimo naturale del mosto o vino destinato alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita ā€œMoscato d'Astiā€, deve essere ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di mosto concentrato di uve Moscato bianco prodotto  in Piemonte, o di mosto concentrato rettificato o attraverso le pratiche enologiche consentite dalla normativa vigente.

12. E’ proibita la pratica di arricchimento per la tipologia ā€œMoscato d’Asti vendemmia tardivaā€.

13. Il vino ā€œMoscato d’Asti vendemmia tardivaā€ deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento di almeno un  anno, calcolato a decorrere dal momento della preparazione.

14. E’ consentito che il mosto atto a DOCG ā€œMoscato d’Astiā€ e ā€œMoscato d’Asti vendemmia tardivaā€, rivendicato come tale al momento della denuncia annuale di produzione, possa essere destinato, alla elaborazione della DOCG ā€œAstiā€ o ā€œAsti Spumanteā€, ā€œAstiā€ o ā€œAsti spumanteā€ metodo classico. Qualora le caratteristiche del mosto destinato ad ā€œAstiā€ o ā€œAsti spumanteā€, ā€œAstiā€ o ā€œAsti spumanteā€ metodo classico corrispondano, per titolo alcolometrico volumico minimo naturale, alle caratteristiche del mosto destinato a Moscato d’Asti, ĆØ consentita l’operazione inversa.

15. La Regione Piemonte, di anno in anno, su richiesta del Consorzio di Tutela, può stabilire il livello di aciditĆ , il profilo ed il contenuto aromatico (con riferimento alle concentrazioni degli alcoli monoterpenici liberi quali il Linalolo, il trans-piranlinalolo ossido, il cis-piranlinalolo ossido, il Nerolo, il Geraniolo, il Diendiolo 1 e Diendiolo 2 delle uve e dei mosti destinati a produrre vini di cui all’articolo 1.
 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

1. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita ā€œAstiā€ o ā€œAsti Spumanteā€ all’atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

spuma: fine, persistente;

colore: da giallo paglierino a dorato tenue;

odore: caratteristico, delicato;

sapore: caratteristico, equilibrato, da pas dosĆØ a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol., di cui svolto non inferiore a 6,00 % vol.;

aciditĆ  totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l

2. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita ā€œAstiā€ o ā€œAsti Spumanteā€ Metodo Classico (metodo tradizionale), all’atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

spuma: fine, persistente;

colore: da giallo paglierino a dorato assai tenue;

odore: caratteristico, spiccato, delicato;

sapore: caratteristico, equilibrato, da pas dosƩ a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol. di cui svolto non inferiore a 6,00% vol.;

aciditĆ  totale minima: 6,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;

3. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita ā€œMoscato d'Astiā€ all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino giallo più o meno intenso;

odore: caratteristico e fragrante di Moscato;

sapore: dolce, aromatico, caratteristico, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. di cui svolto compreso nei limiti dal 4,50% vol. al 6,50% vol.;

aciditĆ  totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 per g/l;

all’atto dell’immissione al consumo può essere caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una sovrapressione dovuta all’anidride carbonica in soluzione non superiore a 2,5 bar.

4. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita ā€œMoscato d'Asti vendemmia tardivaā€ all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo dorato;

odore: fruttato, molto intenso, caratteristico dell’uva appassita con note speziate;

sapore: dolce, armonico, vellutato con sentori di uva Moscato che ricorda il favo del miele;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% di cui svolto almeno 11,00% vol.;

aciditĆ  totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;
 

Articolo 7

Designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita di cui all’art. 1 ĆØ vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi superiore, riserva, extra, fine, selezionato, gran e similari.

2. Per le tipologie ā€œAstiā€ o ā€œAsti Spumanteā€, ā€œAstiā€ o ā€œAsti Spumanteā€ metodo classico, ā€œMoscato d’Astiā€ e ā€œMoscato d’Asti vendemmia tardivaā€ ĆØ consentito l’uso del termine ā€œvignaā€ accompagnato dal relativo toponimo o nome tradizionale, ai sensi dell’art. 31 della Legge n. 238/2016.

3. E’ inoltre consentito, nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita in tutte le tipologie di cui all’art. 1, l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

4. Le indicazioni tendenti a specificare l’attivitĆ  agricola dell’imbottigliatore quali ā€œviticoltoreā€, ā€œtenutaā€, ā€œfattoriaā€, ā€œpodereā€, ā€œcascinaā€ ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

5. Nell’etichettatura e presentazione delle tipologie spumanti ĆØ obbligatoria l’indicazione del produttore/elaboratore.

Detta indicazione:

- deve essere riportata nell’ambito dello stesso campo visivo in cui figurano tutte le indicazioni obbligatorie;

- deve essere ripetuta unitamente all’indirizzo nell’ambito di altro campo visivo qualora vi figuri l’indicazione o il marchio del venditore/ distributore per conto del quale avviene la produzione.

Nel caso in  cui figuri l’indicazione o  il marchio del venditore/ distributore, il nome e l’indirizzo  del produttore/elaboratore devono figurare in caratteri, chiaramente visibili, di dimensioni non inferiori al 50% di quelli utilizzati per la scritta della denominazione ā€œAstiā€. Tale disposizione fa salva l’applicazione delle disposizioni previste dalla vigente normativa dell’Unione europea e nazionale per la minimizzazione dei caratteri o dell’uso del codice nel caso in cui il nome o l’indirizzo del produttore contiene o ĆØ costituito dal nome di altra DOP o IGP.

6. Per tutte le tipologie dei vini a denominazione d’origine controllata e garantita di cui all’art. 1 del presente disciplinare, ad esclusione delle tipologie spumanti, ĆØ obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

7. Per la tipologia ā€œAstiā€ o ā€œAsti spumanteā€ metodo classico (metodo tradizionale), ĆØ consentita l’indicazione della data di ā€œsboccaturaā€, purchĆ© veritiera e documentabile.

8. Per la tipologia ā€œAstiā€ o ā€œAsti spumanteā€ prodotto con il metodo della fermentazione naturale in autoclave, ĆØ possibile l’indicazione in etichetta della dicitura ā€œmetodo Martinottiā€.

9. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita ā€œAstiā€ o ā€œAsti spumanteā€, ā€œAstiā€ o ā€œAsti Spumanteā€ metodo classico (metodo tradizionale), le indicazioni dei tenori zuccherini non devono essere riportate sulla stessa riga della denominazione; inoltre dette indicazioni devono figurare con caratteri di tipo diverso e con dimensioni non superiori quelli utilizzati per la denominazione.
 

Articolo 8

Confezionamento

1. I vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita in tutte le tipologie di cui all’art. 1, devono essere immessi al consumo in bottiglie aventi le caratteristiche di seguito specificate e munite del contrassegno di Stato previsto dall’art. 48- Legge n. 238/2016.

2. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita ā€œAsti Spumanteā€ o ā€œAstiā€, ā€œAstiā€ o ā€œAsti Spumanteā€ metodo classico (metodo tradizionale), confezionato nel caratteristico abbigliamento dello spumante, deve essere immesso al consumo in bottiglie aventi le capacitĆ  consentite. Le bottiglie della capacitĆ  ml 750 devono avere un peso non inferiore a grammi 630; il suddetto limite può diminuire sino a grammi 600 esclusivamente nel caso di utilizzo di bottiglie che utilizzino una percentuale di vetro riciclato non inferiore all’85% del peso totale.

3. E’ vietato, per le bottiglie di cui al comma precedente aventi una capacitĆ  superiore a 200 ml, l’utilizzo delle seguenti tipologie di chiusure:

- tappo costituito in prevalenza da materiale plastico/sintetico;

- tappo tecnico in sughero senza rondelle con granulometria superiore a 2 millimetri a contatto con il vino. I tappi dovranno essere marchiati indelebilmente ā€œAstiā€ o ā€œAsti Spumanteā€.

Per bottiglie aventi una capacitĆ  non superiore a 200 ml ĆØ consentito l’utilizzo dei vari dispositivi di chiusura ammessi dalla vigente normativa in materia.

4. I vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita ā€œMoscato d'Astiā€ e ā€œMoscato d’Asti vendemmia tardivaā€ devono essere immessi al consumo nelle bottiglie corrispondenti ai tipi previsti dalla vigente normativa in materia. Le bottiglie della capacitĆ  ml 750 devono avere un peso non inferiore a grammi 500,

ad eccezione della tradizionale bottiglia ā€œAlbeisaā€. E’ vietato per tali tipologie l'uso del tappo a fungo e della gabbietta,

E’ inoltre vietato l’utilizzo dei seguenti dispositivi di chiusura:

- tappo corona,

- tappo costituito in prevalenza da materiale plastico/sintetico;

- tappo tecnico in sughero senza rondelle con granulometria superiore a 2 millimetri a contatto con il vino. Tutte le tipologie di tappi consentiti dalla vigente normativa devono essere marchiati indelebilmente ā€œMoscato d’Astiā€.

Tuttavia, in deroga a quanto previsto ai precedenti capoversi, limitatamente al confezionamento delle partite della tipologia di vino ā€œMoscato d’Astiā€ provenienti dalla vendemmia 2014 e precedenti, ĆØ consentito per la chiusura delle bottiglie l’utilizzo del tappo a corona in aggiunta al tappo di sughero.
 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica

I vini Asti e Moscato d’Asti vengono prodotti in purezza utilizzando esclusivamente il vitigno Moscato bianco, dotato di un caratteristico e pregevole corredo aromatico. Le peculiaritĆ  che questa varietĆ  conferisce ai due vini prodotti sono in stretto legame con la sapiente conduzione del vigneto da parte del vignaiolo. La forma di allevamento più diffusa ĆØ il Gujot che, grazie ad una vigoria contenuta della pianta, esprime uve di altissima qualitĆ . La perfetta conoscenza del territorio e il costante miglioramento delle tecniche di vinificazione, nate appunto nel cuore della zona di produzione per merito di nomi altisonanti dell’enologia italiana quali Gancia, Martinotti, Mensio, Garino-Canina, Marone, hanno creato un bagaglio tecnico di esperienze difficilmente ripetibile.

B) Informazioni sulla qualitĆ  o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico.

Come noto il Moscato bianco, per la migliore espressione qualitativa soprattutto aromatica, predilige terreni calcarei. All’interno della zona di produzione, ripartita su 51 comuni delle province di Asti, Cuneo ed Alessandria, si ritrovano matrici geologiche con diversa composizione (terreni a prevalenza calcarea, argillosa o sabbiosa), le quali influiscono nettamente ed in modo rilevante sulle sfumature olfattive delle uve prodotte e dei vini derivati.

C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

La vocazione del territorio intesa come particolare morfologia, caratteristiche climatiche, competenze e tradizioni vitivinicole, ha permesso di ā€œselezionareā€ nel corso degli anni il vitigno che meglio si adatta all’ambiente stesso: il Moscato bianco.
 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

Valoritalia s.r.l

Sede Legale:

via XX Settembre 98/G

00187 Roma – Tel.+3906-45437975

Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

sede operativa per l’attivitĆ  regolamentata: Via Valtiglione, 73

14057 – ISOLA D’ASTI (AT)

La societĆ  Valoritalia ĆØ l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali ai sensi dell’articolo 64 della Legge. n. 238/2016, che effettua la verifica annualedel rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, in conformitĆ  alla vigente normativa dell’Unione europea, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento).

In particolare, tale verifica ĆØ espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato in GU n. 253 del 30 ottobre 2018.


 

SOTTOZONA ā€œCANELLIā€


Articolo 1 - Denominazione

La denominazione di origine controllata e garantita ā€œMoscato d'Astiā€, seguita dalla specificazione della sottozona "Canelli" ĆØ riservata al vino che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione.
 

Articolo 2 - Base ampelografica

La denominazione di origine controllata e garantita ā€œMoscato d'Astiā€ seguita dalla specificazione ā€œCanelliā€ ĆØ riservata al vino ottenuto  dalle uve provenienti dai vigneti composti nell'ambito aziendale dal vitigno Moscato bianco.
 

Articolo 3 - Zona di produzione

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Moscato d'Asti" con la specificazione aggiuntiva della sottozona "Canelli", comprende i terreni vocati alla qualitĆ  ed idonei alla cultura della vite nei territori dei Comuni sotto elencati:

Provincia di Asti: l'intero territorio dei comuni di Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castagnole Lanze, Coazzolo, Costigliole d'Asti, San Marzano Oliveto, Moasca, e la porzione di territorio sito sulla sinistra orografica del fiume Bormida del comune di Loazzolo e di Bubbio.

Provincia di Cuneo: l'intero territorio dei comuni di Castiglione Tinella, Cossano Belbo, Mango, Neive, Neviglie, Rocchetta Belbo, Serralunga d'Alba, S. Stefano Belbo, Treiso, Trezzo Tinella e le frazioni di Como e San Rocco Senodelvio del comune di Alba.
 

Articolo 4 - Norme per la viticoltura

1.Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualitĆ  previste dal presente disciplinare.

In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

1.1 Giacitura collinare a struttura calcareo-argillosa, sono da considerare non idonei i vigneti impiantati su terreni pesanti, profondi o su affioramenti gessoso solfiferi. L'altimetria minima ĆØ di 165 m s.l.m.

1.2. Esposizione: ubicazione su pendii e dossi soleggiati, con esclusione dei terreni di fondovalle, ombreggiati, pianeggianti ed umidi.

1.3. DensitĆ  di impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.

2. I vigneti di nuova iscrizione allo Schedario Viticolo od oggetto di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 4.000.

3. Forme di allevamento ĆØ quella tradizionale a controspalliera con  potatura a Guyot a vegetazione assurgente.

4. E’ vietata ogni pratica di forzatura. E’ consentita l’irrigazione di soccorso.

5. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a DOCG di cui all’art.1 ed il titolo alcolometrico volumico naturale minimo, delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti:

Moscato d’Asti ā€œCanelliā€

Resa uva t/ha

Titolo vol. nat. min.% vol

 

9.5

11.00 %

6. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a DOCG di cui all’art.1 con menzione Ā«vignaĀ» seguita dal relativo toponimo ed i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi, sono i seguenti:

Moscato d’Asti ā€œCanelliā€ menzione ā€œVignaā€

Resa uva t/ha

Titolo vol. nat. min.% vol

 

8.5

11.50 %

7. La denominazione di origine controllata garantita ā€œMoscato d'Astiā€ seguita dalla specificazione ā€œCanelliā€ può essere accompagnata dalla menzione Ā«vignaĀ» purchĆ© tale vigneto abbia un'etĆ  d'impianto di almeno sette anni. Se l'etĆ  del vigneto ĆØ inferiore, la produzione di uve ad ettaro ammessa ĆØ pari:

al terzo anno:

Resa uva t/ha

5,1 

al quarto anno:

Resa uva t/ha

5,9 

al quinto anno:

Resa uva t/ha

6,8 

al sesto anno:

Resa uva t/ha

7,7 

La resa dovrĆ  essere riportata a detti limiti, anche in  annate eccezionalmente favorevoli, purchĆØ la produzione non superi del 20% il limite medesimo, nel qual caso tutta la produzione perde il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.


Articolo 5 - Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento ed imbottigliamento devono essere effettuate nella zona di produzione della sottozona indicata all’articolo 3.

Conformemente all’art. all’ art.4 del Reg.Delegato (UE) 2019/33, l’imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualitĆ , la reputazione, garantire l’origine e assicurare l’efficacia dei controlli.

2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrĆ  essere superiore a:

Moscato d’Astiā€œCanelliā€

Resa

uva /vino

Prod. max di vino

hl/ha

 

75%

71.25

Per l’impiego della menzione ā€œvignaā€, fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino hl/ha ottenibile ĆØ determinata in base alle rese uva t/ha di cui all’articolo 4 punto 5.

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre l'80%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale, decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.
 

Articolo 6 - Caratteristiche al consumo

1. Il vino a Denominazione di origine Controllata e Garantita "Moscato d'Asti" seguita dalla specificazione

"Canelli" all'atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

• colore: paglierino, giallo più o meno intenso fino al dorato;

• odore: muschiato, caratteristico e fragrante di moscato;

• sapore: dolce, aromatico, caratteristico, con aroma di uva moscato talvolta vivace;

• titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol. di cui svolto compreso nei limiti dal 4,50 al

6,50% vol.

• aciditĆ  totale: minima: 4,5 g/l

• estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;

2. All’atto dell’immissione al consumo può essere  caratterizzato alla stappatura del  recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una sovrapressione dovuta all’anidride carbonica in soluzione non superiore a 2,5 bar.
 

Articolo 7 - Designazione e presentazione

1. Alla denominazioni di origine controllata e garantita di cui all'articolo 1 ĆØ vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente Disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "superiore", "riserva" e similari.

2. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significati laudativi e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

3. Le indicazioni tendenti a specificare l’attivitĆ  agricola dell’imbottigliatore quali ā€œviticoltoreā€, ā€œfattoriaā€, ā€œtenutaā€, ā€œpodereā€, ā€œcascinaā€ ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni UE in materia.

4. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all’art 1 la denominazione di origine controllata e garantita può essere accompagnata dalla menzione ā€œvignaā€ purchĆ©:

- le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;

- tale menzione e i relativi toponimi o nomi tradizionali devono figurare in un apposito elenco regionale ai sensi -;

- coloro che, nella designazione e presentazione intendono accompagnare la Denominazione con la menzione ā€œvignaā€ abbiano almeno effettuato la vinificazione delle uve e l’imbottigliamento del vino;

- la vinificazione delle uve e l’invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione ā€œvignaā€ seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

- la menzione ā€œvignaā€ seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri non superiori al 50% del carattere usato per la Denominazione;

- le bottiglie in cui viene confezionato il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita con l’aggiunta della menzione ā€œvignaā€ seguita dal toponimo o nome tradizionale per la commercializzazione siano di capacitĆ  pari o inferiore ai 500 cl con esclusione dei 20 cl.

5. Per il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita di cui all’art 1 ĆØ obbligatorio l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
 

Articolo 8 - Confezionamento

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'articolo 1 deve essere immessi al consumo nei modi previsti dall’articolo 8 comma 4 del disciplinare dei vini DOCG ā€œMoscato d’Astiā€ e ā€œMoscato d’Asti vendemmia tardivaā€.

Non sono consentiti recipienti diversi dalle bottiglie di vetro nelle forme tradizionali.

 

SOTTOZONA ā€œSANTA VITTORIA D’ALBAā€


Articolo 1 - Denominazione

La Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini: ā€œAstiā€ o ā€œAsti spumanteā€;

ā€œAstiā€ o ā€œAsti spumanteā€ metodo classico (metodo tradizionale); ā€œMoscato d’Astiā€

ā€œMoscato d’Asti vendemmia tardivaā€ seguiti dalla specificazione della sottozona ā€œSanta Vittoria d'Albaā€ ĆØ riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione.


Articolo 2 - Base ampelografica

I vini designati ā€œAstiā€ o ā€œAsti spumanteā€, ā€œAstiā€ o ā€œAsti spumanteā€ metodo classico (metodo tradizionale), ā€œMoscato d’Astiā€, ā€œMoscato d’Asti vendemmia tardivaā€ seguiti dalla specificazione aggiuntiva della sottozona "Santa Vittoria d'Alba" devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti per non meno del 97% dal vitigno Moscato bianco e per il restante 3% provenienti da vitigni a bacca bianca aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte.
 

Articolo 3 - Zona di produzione

1. Le uve destinate alla produzione dei vini ā€œAstiā€ o ā€œAsti Spumanteā€, ā€œAstiā€ o ā€œAsti Spumanteā€ metodo classico   (metodo   tradizionale),ā€œMoscato   d'Astiā€   e   ā€œMoscato   d’Asti  vendemmia   tardivaā€   con   la specificazione aggiuntiva della sottozona ā€œSanta Vittoria d'Albaā€ devono essere prodotte nel territorio amministrativo del Comune di Santa Vittoria d'Alba in provincia di Cuneo


Articolo 4 - Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualitĆ  previste dal presente disciplinare.

In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

1.1 Terreni vitati da considerare idonei all'iscrizione allo schedario viticolo di cui all’ art. 8 della Legge 238/2016 con giacitura collinare a struttura calcareo-argillosa.

1.2 Esposizione: ubicazione su pendii e dossi soleggiati, con esclusione dei terreni di fondovalle, ombreggiati, pianeggianti ed umidi.

2.I vigneti di nuova iscrizione allo Schedario Vitivinicolo od oggetto di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 4.000.

3. Forma di allevamento ĆØ quella tradizionale  a controspalliera  con potatura a Guyot a  vegetazione assurgente.

4. E’ vietata ogni pratica di forzatura. E’ consentita l’irrigazione di soccorso

5. I nuovi impianti ed i reimpianti possono essere iscritti allo Schedario viticolo a partire dal terzo anno successivo alla data di impianto, cosƬ come accertato con il verbale dell'organo competente.

6. La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a Denominazione di origine controllata e garantita ā€œAstiā€ o ā€œAsti Spumanteā€, ā€œAstiā€ o ā€œAsti Spumanteā€ metodo classico (metodo tradizionale) e ā€œMoscato d'Astiā€ con la specificazione ā€œSanta Vittoria d'Albaā€ non deve essere superiore a 9,5 tonnellate, pari ad un massimo di 71,25 ettolitri di vino per ettaro.

7. Per il vino ā€œMoscato  d'Asti vendemmia tardivaā€ con la  specificazione  ā€œSanta Vittoria d'Albaā€ la produzione massima di uva parzialmente appassita non deve essere superiore a tonnellate 5,0 per ettaro di vigneto in coltura specializzata, pari a hl. 22,5 in vino, con un contenuto zuccherino minimo pari a 250 grammi/litro.

8. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrƠ essere riportata, purchƩ la produzione totale per ettaro non superi del 20% i limiti indicati. Tale esubero della resa non potrƠ essere commercializzato come vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita.

9. Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino ā€œAstiā€ o ā€œAsti Spumanteā€, ā€œAstiā€ o ā€œAsti Spumanteā€ metodo classico (metodo tradizionale) e ā€œMoscato d'Astiā€ con la specificazione ā€œSanta Vittoria d'Albaā€ un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore all’10,50%.

10. Le uve destinate alla produzione del vino ā€œMoscato d'Asti vendemmia tardivaā€ con la specificazione ā€œSanta Vittoria d'Albaā€ ammesse nelle condizioni richieste debbono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore al 13,00%.
 

Articolo 5 - Norme per la vinificazione

1. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 75 % per ā€œAstiā€ o ā€œAsti Spumanteā€ ā€œAstiā€ o ā€œAsti Spumanteā€ metodo classico (metodo tradizionale) e ā€œMoscato d'Astiā€ con la specificazione ā€œSanta Vittoria d'Albaā€ ed al 45% per il vino ā€œMoscato d'Asti Vendemmia Tardivaā€ con la specificazione ā€œSanta Vittoria d'Alba. Eventuali eccedenze, possibili sino ad un massimo del 5%, non avranno diritto alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita. Ulteriori eccedenze comporteranno la perdita del diritto alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita per tutto il prodotto interessato.

2. Le uve destinate alla produzione del vino qualificato ā€œMoscato d'Asti Vendemmia Tardivaā€ con la specificazione ā€œSanta Vittoria d'Albaā€ devono essere vendemmiate tardivamente e sottoposte a graduale appassimento sulla pianta stessa o in locali idonei.

3. Le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento ed imbottigliamento devono essere effettuate nel territorio delle province di Alessandria, Asti, Cuneo e nella frazione Pessione del comune di Chieri in provincia di Torino.

Conformemente all’art.4 del Reg. Delegato (UE) 2019/33, l’imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualitĆ , la reputazione, garantire l’origine e assicurare l’efficacia dei controlli.

4. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche leali e costanti consentite per il tipo di vino prodotto.

5. Il vino ā€œMoscato d'Asti Vendemmia Tardivaā€ con la specificazione ā€œSanta Vittoria d'Albaā€ deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento di almeno due anni, calcolati dal 1° Gennaio dell'anno successivo alla vendemmia.

6. Durante l'affinamento che precede la messa in bottiglia il vino può compiere una lenta fermentazione che si attenua nei mesi più freddi.
 

Articolo 6 - Caratteristiche al consumo

1. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita ā€œMoscato d'Astiā€ con la specificazione ā€œSanta

Vittoria d'Albaā€ all'atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore : paglierino con riflessi dorati;

profumo : elegante, fine, fresco e persistente con sentore anche floreale;

sapore : franco, armonico, dolce, aromatico caratteristico del Moscatello, talora vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol. di cui svolto compreso nei limiti dal 4,50% al 6,50% vol.;

aciditĆ  totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;

all’atto dell’immissione al consumo può essere caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una sovrapressione dovuta all’anidride carbonica in soluzione non superiore a 2,5 bar.

2. Il vino a Denominazione di origine Controllata e Garantita ā€œMoscato d'Asti Vendemmia tardivaā€ con la specificazione ā€œSanta Vittoria d'Albaā€ all'atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo dorato brillante;

profumo: composito, fruttato, molto intenso, caratteristico dell'uva appassita con note speziate;

sapore: dolce, armonico, vellutato con sentori di uva Moscato che ricorda anche il favo del miele; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol. di cui almeno 12,00% vol. svolti; aciditĆ  totale minima: 4,5g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

3. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita ā€œAstiā€ o ā€œAsti Spumanteā€ con la specificazione "Santa Vittoria d'Alba" all’atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: spuma: fine, persistente;

colore: da giallo paglierino a dorato tenue;

odore: caratteristico, delicato;

sapore: caratteristico, equilibrato, da pas dosĆØ a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol., di cui svolto non inferiore a 6,00 % vol.;

aciditĆ  totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

4. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita ā€œAstiā€ o ā€œAsti Spumanteā€ metodo classico (metodo tradizionale) con la specificazione "Santa Vittoria d'Alba" all’atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

spuma: fine, persistente;

colore: da giallo paglierino a dorato assai tenue;

odore: caratteristico, spiccato, delicato;

sapore: caratteristico, da pas dosƩ a dolce, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol. di cui svolto non inferiore a 6,0% vol.;

aciditĆ  totale minima: 6,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;


Articolo 7 - Designazione e presentazione

1. Alle Denominazioni di cui all'articolo 1 ĆØ vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente Disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "superiore", "riserva" e similari.

2. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significati laudativi e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

3. Le indicazioni tendenti a specificare l’attivitĆ  agricola dell’imbottigliatore quali ā€œviticoltoreā€, ā€œfattoriaā€, ā€œtenutaā€, ā€œpodereā€, ā€œcascinaā€ ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni UE in materia.

4. E' consentito inoltre l'uso del termine "vigna" accompagnato dal relativo toponimo, ai sensi dell’art. n.31 Legge n. 238/2016.

5. Sulle bottiglie contenenti i vini ā€œMoscato d'Astiā€ con la specificazione ā€œSanta Vittoria d'Albaā€ e ā€œMoscato d'Asti Vendemmia Tardivaā€ con la specificazione ā€œSanta Vittoria d'Albaā€ deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
 

Articolo 8 - Confezionamento

1.I vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 del presente allegato devono essere immessi al consumo nei modi previsti dall’articolo 8 del disciplinare dei vini a DOCG ā€œAstiā€ o ā€œAsti Spumanteā€, ā€œAstiā€ o ā€œAsti spumanteā€ metodo classico (metodo tradizionale) e ā€œMoscato d’Astiā€ o ā€œMoscato d’Asti vendemmia tardivaā€.

Non sono consentiti recipienti diversi dalle bottiglie di vetro nelle forme tradizionali


 

SOTTOZONA ā€œSTREVIā€


Articolo 1 - Denominazione

La Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini: ā€œAstiā€ o ā€œAsti spumanteā€;

ā€œAstiā€ o ā€œAsti spumanteā€ metodo classico (metodo tradizionale);

ā€œMoscato d’Astiā€, seguita dalla specificazione della sottozona ā€œStreviā€ ĆØ riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione.

 
Articolo 2 - Base ampelografica

I vini designati ā€œAstiā€ o ā€œAsti spumanteā€, ā€œAstiā€ o ā€œAsti spumanteā€ metodo classico (metodo tradizionale) e ā€œMoscato d’Astiā€ seguiti dalla specificazione aggiuntiva della sottozona "Strevi" devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti per non meno del 97% dal vitigno Moscato bianco e per il restante 3% provenienti da vitigni a bacca bianca aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte.
 

Articolo 3 - Zona di produzione delle uve

Le uve destinate alla produzione ā€œAstiā€ o ā€œAsti spumanteā€, ā€œAstiā€ o ā€œAsti spumanteā€ metodo classico (metodo tradizionale) e ā€œMoscato d’Astiā€ con la specificazione ā€œStreviā€ devono essere prodotte nella zona sotto indicata nella Provincia di Alessandria: l’intero territorio dei comuni di Acqui Terme, Cassine, Ricaldone, Strevi, Terzo, Alice Bel Colle, Bistagno, Grognardo e Visone.


Articolo 4 - Norme per la viticoltura e la vinificazione

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualitĆ  previste dal presente disciplinare.

In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

1.1. Terreni vitati da considerare idonei all’iscrizione allo Schedari Viticolo di cui all’ art. n.8 della Legge 238/2016 con giacitura collinare a struttura calcareo-argillosa.

1.2. Esposizione: ubicazione su pendii e dossi soleggiati, con esclusione dei terreni di fondovalle, ombreggiati, pianeggianti ed umidi.

2. I vigneti di nuova iscrizione allo Schedario Viticolo od oggetto di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 4.000.

3. La forma di allevamento ammessa ĆØ quella tradizionale a controspalliera con vegetazione assurgente.

4. E’ vietata ogni pratica di forzatura. E’ ammessa l’irrigazione di soccorso.

5. I nuovi impianti e reimpianti possono essere iscritti allo Schedario Viticolo a partire dal terzo anno successivo alla data di impianto, cosƬ come accertato con il verbale dell’organo competente.

6. La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita ā€œAstiā€ o ā€œAsti spumanteā€, ā€œAstiā€ o ā€œAsti spumanteā€ metodo classico (metodo tradizionale) e ā€œMoscato d’Astiā€ con la specificazione ā€œStreviā€ non deve essere superiore a 9,5 tonnellate, pari ad un massimo di 71,25 ettolitri di vino per ettaro.

7. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrƠ essere riportata, purchƩ la produzione totale per ettaro non superi del 20% i limiti indicati. Tale esubero non potrƠ essere commercializzato come vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita.

8. Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino ā€œAstiā€ o ā€œAsti spumanteā€, ā€œAstiā€ o ā€œAsti spumanteā€ metodo classico (metodo tradizionale) e ā€œMoscato d’Astiā€ con la specificazione ā€œStreviā€ un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore al 10,5 % vol.

9.La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore al 75% per ā€œAstiā€ o ā€œAsti spumanteā€, ā€œAstiā€ o ā€œAsti spumanteā€ metodo classico (metodo tradizionale) e ā€œMoscato d’Astiā€ con la specificazione ā€œStreviā€.

Eventuali eccedenze, possibili sino ad un massimo del 5%, non avranno diritto alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita. Ulteriori eccedenze comporteranno la perdita del diritto alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita per tutto il prodotto interessato.

10. Le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento ed imbottigliamento devono essere effettuate nelle provincie di Alessandria, Asti e Cuneo e nella frazione di Pessione del comune di Chieri in provincia di Torino.

Conformemente all’art.4 del Reg. Delegato (UE) 2019/33 l’imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona  geografica delimitata per salvaguardare la qualitĆ ,  la reputazione, garantire l’origine e assicurare l’efficacia dei controlli.

11. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche leali e costanti consentite per il tipo di vino prodotto.

12. Durante l’affinamento che precede la messa in bottiglia il vino può compiere una lenta fermentazione che si attenua nei mesi più freddi.
 

Articolo 5 - Caratteristiche al consumo

1. Il vino a denominazione di Origine Controllata e garantita "Moscato d'Asti" con la specificazione "Strevi" all'atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore : paglierino, giallo più o meno intenso fino al dorato;

odore : caratteristico e fragrante di moscato;

sapore: dolce, aromatico, caratteristico, con aroma di uva moscato, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol di cui svolto compreso nei limiti dal 4,50% vol. al

6,50% vol.;

aciditĆ  totale: minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

All’atto dell’immissione al consumo può essere caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla temperatura di 20 centigradi in recipienti chiusi, presenta una sovrapressione dovuta all’anidride carbonica in soluzione non superiore a 2,5 bar.

2. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita ā€œAstiā€ o ā€œAsti Spumanteā€ con la specificazione

ā€œStreviā€ all’atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

spuma: fine, persistente;

colore: da giallo paglierino a dorato tenue;

odore: caratteristico, delicato;

sapore: caratteristico, equilibrato, da pas dosĆØ a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol., di cui svolto non inferiore a 6,00 % vol.;

aciditĆ  totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

3. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita ā€œAstiā€ o ā€œAsti Spumanteā€ metodo classico (metodo tradizionale) con la specificazione ā€œStreviā€ all’atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

spuma: fine, persistente;

colore: da giallo paglierino a dorato assai tenue;

odore: caratteristico, spiccato, delicato;

sapore: caratteristico, da pas dosƩ a dolce, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol. di cui svolto non inferiore a 6,00% vol.;

aciditĆ  totale minima: 6,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;


Articolo 6 - Designazione e presentazione

1. Alle denominazioni di cui all'articolo 1 ĆØ vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "riserva" e similari.

2. E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significati laudativi e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

3. Le indicazioni tendenti a specificare l’attivitĆ  agricola dell’imbottigliatore quali ā€œviticoltoreā€, ā€œfattoriaā€, ā€œtenutaā€, ā€œpodereā€, ā€œcascinaā€ ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni UE in materia.

4. E’ consentito inoltre l’uso del termine ā€œvignaā€, accompagnato dal relativo toponimo, ai sensi dell’art. 31 Legge n. 238/2016.

5. Sulle bottiglie contenenti il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Moscato d'Asti" con la specificazione ā€œStreviā€ deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
 

Articolo 7 - Confezionamento

1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all’art. 1 del presente allegato devono essere immessi al consumo nei modi previsti dall’articolo 8 del disciplinare dei vini DOCG ā€œAstiā€ o ā€œAsti Spumanteā€, ā€œAstiā€ o ā€œAsti spumanteā€ metodo classico (metodo tradizionale), ā€œMoscato d’Astiā€.
 

ALLEGATO B

DOCUMENTO UNICO

Denominazione/denominazioni Asti (it)

Tipo di indicazione geografica:

DOP - Denominazione di origine protetta

 

Categorie di prodotti vitivinicoli

1. Vino

6. Vino spumante di qualitĆ  del tipo aromatico

Descrizione dei vini:


Asti o Asti spumante anche con indicazione della sottozona spuma: fine, persistente;

colore: da giallo paglierino a dorato tenue;

odore: caratteristico, delicato;

sapore: caratteristico, equilibrato, da pas dosĆØ a dolce

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol. di cui svolto non inferiore a 6,00 % vol.

Estratto non riduttore minimo g/l 15,0

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

 

AciditĆ  totale minima:

4,50

AciditĆ  volatile massima (in milliequivalenti per litro):

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

 


Asti o Asti spumante metodo classico (metodo tradizionale) anche con indicazione della sottozona

spuma: fine, persistente;

colore: da giallo paglierino a dorato assai tenue;

odore: caratteristico, spiccato, delicato;

sapore: caratteristico, equilibrato, da pas dosĆØ a dolce

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol. di cui svolto non inferiore a 6,00 % vol.

Estratto non riduttore minimo 17,0 g/l

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

 

AciditĆ  totale minima:

6,00

AciditĆ  volatile massima (in milliequivalenti per litro):

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

 

 

Moscato d’Asti vendemmia tardiva colore: giallo dorato;

odore: fruttato, molto intenso, caratteristico dell’uva appassita con note speziate;

sapore: dolce, armonico, vellutato con sentori di uva Moscato che ricorda il favo del miele;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol di cui svolto almeno 11,00% vol estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

 

AciditĆ  totale minima:

4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

AciditĆ  volatile massima (in milliequivalenti per litro):

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

 

 

Moscato d’Asti" sottozona "Canelli"

colore: paglierino, giallo più o meno intenso fino al dorato;

odore: muschiato, caratteristico e fragrante di moscato;

sapore: dolce, aromatico, caratteristico, con aroma di uva moscato talvolta vivace

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol di cui svolto compreso nei limiti dal 4,5% al 6,50 % vol;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

 

AciditĆ  totale minima:

4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

AciditĆ  volatile massima (in milliequivalenti per litro):

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

 

 

Moscato d’Asti

colore: paglierino giallo più o meno intenso;

odore: caratteristico e fragrante di Moscato;

sapore: dolce, aromatico, caratteristico, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol di cui svolto compreso nei limiti dal 4,50% vol al 6,50% vol;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

 

AciditĆ  totale minima:

4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

AciditĆ  volatile massima (in milliequivalenti per litro):

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

 


"Moscato d’Asti" sottozona "Strevi"

colore: paglierino, giallo più o meno intenso fino al dorato;

odore: caratteristico e fragrante di moscato;

sapore: dolce, aromatico, caratteristico, con aroma di uva moscato,talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol di cui svolto compreso nei limiti dal 4,50 vol al 6,50% vol;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

 

AciditĆ  totale minima:

4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

AciditĆ  volatile massima (in milliequivalenti per litro):

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

 


ā€œMoscato d’Astiā€ sottozona Santa Vittoria d’Alba

colore: paglierino con riflessi dorati;

profumo: elegante, fine, fresco e persistente con sentore anche floreale;

sapore: franco, armonico, dolce, aromatico caratteristico del Moscatello, talora vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol di cui svolto compreso nei limiti dal 4,50 % vol al 6,50 % vol;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

 

AciditĆ  totale minima:

5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico

AciditĆ  volatile massima (in milliequivalenti per litro):

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

 


ā€œMoscato d'Asti" sottozona "Santa Vittoria d’Alba" vendemmia tardiva

colore: giallo dorato brillante;

profumo: composito, fruttato, molto intenso, caratteristico dell'uva appassita con note speziate;

sapore: dolce, armonico, vellutato con sentori di uva Moscato che ricorda anche il favo del miele;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol di cui almeno 12,00% vol svolti;

estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):  

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

 

AciditĆ  totale minima:

4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

AciditĆ  volatile massima (in milliequivalenti per litro):

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

 

 

Pratiche di vinificazione

Pratiche enologiche specifiche ASSENTI

Rese massime:

Asti o Asti Spumante, Moscato d'Asti

10000 chilogrammi di uve per ettaro

Asti o Asti Spumante Metodo Classico (metodo tradizionale)

10000 chilogrammi di uve per ettaro

Asti spumante e Asti Spumante Metodo Classico (metodo tradizionale) con indicazione sottozona Santa Vittoria d’Alba e sottozona Strevi

9500 chilogrammi di uve per ettaro

Moscato d'Asti vendemmia tardiva

6000 chilogrammi di uve per ettaro

Moscato d'Asti sottozone Canelli e Strevi

9500 chilogrammi di uve per ettaro

Moscato d'Asti sottozona Canelli con menzione vigna

8500 chilogrammi di uve per ettaro

Moscato d'Asti sottozona Strevi con menzione vigna e Santa Vittoria d'Alba

9500 chilogrammi di uve per ettaro

Moscato d'Asti sottozona Santa Vittoria d'Alba vendemmia Tardiva

5000 chilogrammi di uve per ettaro

Zona geografica delimitata

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita ā€œAstiā€ ĆØ delimitata come segue:

-in provincia di Alessandria, l’intero territorio dei comuni di:

Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno,  Cassine,  Grognardo,  Ricaldone,  Strevi,  Terzo e Visone;

- in provincia di Asti, l’intero territorio dei comuni di:

Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castel Boglione, Castelletto

Molina, Castelnuovo Belbo, Castel Rocchero, Cessole, Coazzolo, Costigliole d’Asti, Fontanile, Incisa Scapaccino, Loazzolo, Maranzana, Mombaruzzo, Monastero    Bormida, Montabone,Nizza Monferrato, Quaranti, San Marzano Oliveto, Moasca,  Sessame, Vesime, Rocchetta Palafea e San Giorgio Scarampi;

- in provincia di Cuneo, l’intero territorio dei comuni di: Castiglione Tinella, Cossano Belbo, Mango, Neive, Neviglie, Rocchetta Belbo, Serralunga d’Alba, S. Stefano Belbo, S. Vittoria d’Alba, Treiso, Trezzo Tinella, Castino, Perletto e le frazioni di Como e San Rocco  Senodelvio  del comune di Alba.


VarietĆ  principale/i di uve da vino

Moscato bianco B. - Moscato reale

Legame con la zona geografica DOCG ASTI

I vini Asti e Moscato d’Asti vengono prodotti in purezza utilizzando esclusivamente il vitigno Moscato bianco, dotato di un caratteristico e pregevole  corredo aromatico. Le peculiaritĆ  che questa varietĆ  conferisce ai vini prodotti, nelle varie versioni sia spumante che vendemmia tardiva, sono in stretto legame con la sapiente conduzione del vigneto da parte del vignaiolo e dalle tecniche anche innovative di vinificazione che negli ultimi decenni hanno avviato una produzione di vini a base Moscato con basso tenore zuccherino sia nella versione spumante sia in quella ferma.

La vocazione del territorio intesa come particolare morfologia e composizione chimica, caratteristiche climatiche, competenze e tradizioni vitivinicole, ha permesso di ā€œselezionareā€ nel corso degli anni il vitigno che meglio si adatta all’ambiente stesso: il Moscato bianco

Nel 1700, in una serie di articoli pubblicati a Losanna su vini e vigne di tutto il mondo, si parlava ormai specificamente di un Moscato bianco del Piemonte, molto stimato ed alla fine del 1700 la prestigiosa SocietĆ  di Agricoltura di Torino indicava il Moscato come uno dei vitigni piemontesi in grado di produrre i vini più pregiati. Con il 1800, il Piemonte si andò caratterizzando nettamente rispetto alle altre regioni italiane per l'estesa coltivazione di Moscato bianco. Alla fine del 1800 iniziò infatti una significativa produzione di vino spumante rifermentato in bottiglia, ottenuto partendo dal Moscato. Nel 1895, con la messa a punto del metodo Martinotti inventato in Piemonte, il Moscato era ormai rivolto soprattutto alla produzione dello spumante e giĆ  si parlava della considerevole richiesta che arrivava anche dall'estero per quel vino bianco, profumato e spumeggiante, noto in commercio sotto i nomi di Moscato d’Asti o Moscato di Canelli. Con l'affermazione di questo tipo di vinificazione, il Piemonte si caratterizzava in modo assolutamente diverso rispetto alle altre regioni di diffusione (peraltro molto ridotta) del Moscato. All’infuori della zona piemontese la maggior parte dei Moscati prodotti andavano infatti ascritti alla classe dei vini di lusso ā€œliquorosiā€. Solo in Piemonte, nei territori di Asti, Alessandria, Cuneo si impiegava il Moscato per ottenere un vino spumante. Nello stesso periodo si collocano le prime esperienze di produzioni di spumanti secchi a base Moscato (Asti Champagne, del primo Novecento) che tuttavia non assunsero una rilevanza commerciale in quanto le limitate conoscenze enologiche dell’epoca non erano in grado di attenuare la percezione amara generata dai terpeni di un vino Moscato portato a completa fermentazione. D’altra parte l’aggiunta di zuccheri per la rifermentazione in bottiglia, che attenuassero la sensazione amara, generavano pressione incompatibili con la resistenza delle bottiglie utilizzate. Peraltro la filiera regionale dell’Asti DOCG ha continuato a lavorare sulla tipologia ā€œseccoā€ sia nella versione spumante sia in quella ā€œtappo rasoā€. Negli anni ’80 del secolo scorso iniziarono a essere pubblicati lavori sperimentali di Istituti di ricerca piemontesi sulle caratteristiche chimiche ed aromatiche di vini secchi prodotti con Moscato bianco e sull’evoluzione dei composti terpenici nelle uve Moscato al fine di ottimizzare la tecnologia produttiva. Si sviluppò in quegli anni il concetto di enologia varietale, ossia di un sempre più raffinato approccio tecnologico che puntasse ad esaltare le caratteristiche dell’uva nella qualitĆ  finale del vino. Nello specifico del Moscato, l’evoluzione tecnica ha consentito di svolgere una fermentazione più prolungata limitando le note amare che avevano compromesso le iniziative commerciali del primo ā€˜900. Lo sviluppo delle conoscenze si ĆØ quindi trasferita nelle aziende, che negli ultimi decenni hanno avviato una produzione di vini a base Moscato con basso tenore zuccherino sia nella versione spumante sia in quella ferma.


Ulteriori condizioni

Quadro di riferimento giuridico: Nella legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita ā€œAstiā€ o ā€œAsti Spumanteā€, ā€œAstiā€ o ā€œAsti Spumanteā€ metodo classico le indicazioni dei tenori zuccherini non devono essere riportate sulla stessa riga della denominazione; inoltre dette indicazioni devono figurare con caratteri di tipo diverso e con dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione.