Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini āASTIā.
(D.M. 09/10/2020, pubblicato nel sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed in G.U. 22 ottobre 2020, n. 262)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITĆ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELLāIPPICA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITĆ AGROALIMENTARE E DELLāIPPICA
PQAI IV
VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTO in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n.1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;
VISTO il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante modalitĆ di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, lāetichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dellāuso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonchĆ© lāetichettatura e la presentazione;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalitĆ di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonchĆ© lāuso dei simboli, e del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
VISTA la Legge 12 dicembre 2016 n. 238, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
VISTO il DM 7 novembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e lāesame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del D.lgs. n. 61/2010;
CONSIDERATO che, ai sensi dellāarticolo 90 della citata Legge n. 238/2016, fino allāemanazione dei decreti applicativi della stessa Legge e dei citati Reg. UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano ad essere applicabili per le modalitĆ procedurali nazionali in questione le disposizioni del predetto DM 7 novembre 2012;
VISTO il D.M. 29 novembre 1993, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 287 del 7 dicembre 1993 con il quale ĆØ stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Astiā ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
VISTO il disciplinare di produzione consolidato della denominazione di origine controllata e garantita dei vini āAstiā, cosƬ come da ultimo modificato con il provvedimento ministeriale 12 luglio 2017, concernente modifiche ordinarie allo stesso disciplinare ai sensi dellāart. 61 del Reg. UE n. 33/2019, pubblicato sul sito internet del Ministero ā Sezione QualitĆ āVini DOP e IGP e sulla G.U.U.E. n. C 225 del 05.07.2019;
ESAMINATA la documentata domanda presentata per il tramite della regione Piemonte, su istanza del Consorzio per la tutela dellāAsti DOCG, con sede in Asti (AT), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOCG dei vini āAstiā, nel rispetto della procedura di cui al citato D.M. 7 novembre 2012;
ATTESO che la citata richiesta di modifica, considerata Ā«modifica ordinariaĀ» che comporta variazioni al documento unico, ai sensi dellāart. 17, del regolamento UE n. 33/2019, ĆØ stata esaminata, nellāambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7, e 10 e, in particolare:
- ĆØ stato acquisito il parere favorevole della regione Piemonte;
- ĆØ stato acquisito il parere favorevole del Comitato Nazionale vini DOP e IGP di cui allāart. 40 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238, espresso nella riunione del 29 luglio 2020, nellāambito della quale il citato Comitato ha approvato la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione;
- conformemente alle indicazioni diramate con la circolare ministeriale n. 6694 del 30 gennaio 2019 e successiva integrazione n. 9234 del l'8 febbraio 2019 la proposta di modifica del disciplinare in questione ĆØ stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 4 settembre 2020 al fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro 30 giorni dalla citata data;
- entro il predetto termine non sono pervenute istanze contenenti osservazioni sulla medesima proposta di modifica, da parte di soggetti interessati;
RITENUTO che, a seguito dellāesito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente allāarticolo 17 del Reg. UE n. 33/2019 e allāarticolo 10 del Reg. UE n. 34/2019, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le āmodifiche ordinarieā contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini āAstiā e il relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche;
RITENUTO altresƬ di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle āmodifiche ordinarieā del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonchĆ© alla comunicazione delle stesse āmodifiche ordinarieā alla Commissione U.E., tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dellāarticolo 30, par. 1, lettera a) del Reg.UE n. 34/2019;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sullāordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed in particolare lāarticolo 16, lettera d);
VISTA la direttiva direttoriale n. 9188809 del 29 settembre 2020 della Direzione generale per la promozione della qualitĆ agroalimentare e dellāippica, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, in particolare lāarticolo 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
DECRETA
Articolo 1
1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini āAstiā, cosƬ come consolidato con il provvedimento ministeriale 12 luglio 2017 richiamato in premessa, sono approvate le modifiche di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 4 settembre 2020.
2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini āAstiā, consolidato con le āmodifiche ordinarieā di cui al comma 1, ed il relativo documento unico consolidato, figurano rispettivamente agli allegati A e B del presente decreto.
Articolo 2
1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le āmodifiche ordinarieā di cui allāarticolo 1 sono comunicate, entro 30 giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione UE tramite il sistema informativo āe-Ambrosiaā messo a disposizione ai sensi dellāarticolo 30, par. 1, lettera a) del Regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dellāUnione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della Commissione sulla Gazzetta Ufficiale dellāUnione europea, entro 3 mesi dalla data della citata comunicazione.
3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le āmodifiche ordinarieā di cui allāarticolo 1 sono applicabili a decorrere dalla campagna vendemmiale 2020/2021.
4. Lāelenco dei codici, previsto dallāarticolo 18, comma 6, del Decreto ministeriale 16 dicembre 2010, ĆØ aggiornato in relazione alle modifiche di cui allāarticolo 1.
5. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della denominazione di origine controllata egarantita dei vini āAstiā, di cui allāarticolo 1 saranno inseriti sul sito internet del Ministero - Sezione QualitĆ - Vini DOP e IGP.
Il presente decreto sarĆ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 ottobre 2020
Il dirigente: Polizzi
ALLEGATO A
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE CONSOLIDATO DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI āASTIā
Articolo 1
Denominazione e vini
1. La Denominazione di Origine Controllata e Garantita āAstiā ĆØ riservata ai vini rispondenti alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
āAstiā o āAsti spumanteā, āAstiā o āAsti spumanteā metodo classico (metodo tradizionale);
āMoscato dāAstiā;
āMoscato dāAsti vendemmia tardivaā.
2. Le sottozone āCanelliā, āSanta Vittoria dāAlbaā e āStreviā sono disciplinate tramite gli allegati in calce al presente disciplinare. Salvo quanto espressamente previsto negli allegati suddetti, nelle sottozone devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
Base ampelografica
I vini designati con la Denominazione di Origine Controllata e Garantita di cui allāart. 1 devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti per non meno del 97% dal vitigno Moscato bianco e per il restante 3% provenienti da vitigni a bacca bianca aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte.
Articolo 3
Zona di produzione
1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita āAstiā di cui allāart. 1 ĆØ delimitata come segue:
in provincia di Alessandria, lāintero territorio dei comuni di:
Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno, Cassine, Grognardo, Ricaldone, Strevi, Terzo e Visone;
in provincia di Asti, lāintero territorio dei comuni di:
Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castel Boglione, Castelletto
Molina, Castelnuovo Belbo, Castel Rocchero, Cessole, Coazzolo, Costigliole dāAsti, Fontanile, Incisa
Scapaccino, Loazzolo, Maranzana, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Montabone, Nizza Monferrato, Quaranti, San Marzano Oliveto, Moasca, Sessame, Vesime, Rocchetta Palafea e San Giorgio Scarampi;
in provincia di Cuneo, lāintero territorio dei comuni di:
Castiglione Tinella, Cossano Belbo, Mango, Neive, Neviglie, Rocchetta Belbo, Serralunga dāAlba, S. Stefano Belbo, S. Vittoria dāAlba, Treiso, Trezzo Tinella, Castino, Perletto e le frazioni di Como e San
Rocco Senodelvio del comune di Alba.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
1. I vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita di cui all'art. 1 devono rispondere, per condizioni ambientali di coltura, a quelle tradizionali della zona e comunque devono essere atti a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualitĆ .
2. Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati su dossi collinari di favorevole giacitura ed esposizione, preferibilmente calcarei, o calcareo- argillosi, con l'esclusione dei vigneti impiantati su terreni di fondovalle o pianeggianti, leggeri od umidi.
3. I sesti di impianto, le forme di allevamento (in controspalliera) e i sistemi di potatura (corti, lunghi e misti), devono essere quelli generalmente usati, e comunque atti a non modificare le caratteristiche dellāuva, del mosto e del vino.
4. I nuovi impianti o reimpianti realizzati successivamente allāentrata in vigore del presente disciplinare dovranno prevedere almeno 4.000 viti per ettaro.
5. Eā vietata ogni pratica di forzatura. Eā consentita lāirrigazione di soccorso.
6. La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini della Denominazione di Origine Controllata e Garantita di cui allāart. 1 non deve essere superiore a:
|
Tipologia |
Resa uva t/ha |
|
Asti o Asti spumante |
10 |
|
Asti o Asti spumante metodo classico (metodo tradizionale) |
10 |
|
Moscato dāAsti |
10 |
|
Moscato dāAsti vendemmia tardiva |
6 |
7. Le uve destinate alla produzione del vino della Denominazione di Origine Controllata e Garantita āMoscato dāAsti vendemmia tardivaā devono essere vendemmiate tardivamente. Successivamente alla vendemmia le uve possono essere sottoposte ad appassimento in locali idonei.
8. La resa dovrĆ essere riportata a detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, purchĆ© la produzione non superi del 20% il limite medesimo, nel qual caso tutta la produzione perde il diritto alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita āAstiā.
9. Limitatamente alle tipologie āAstiā e āMoscato dāAstiā in annate particolarmente favorevoli la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le rappresentanze della filiera, può aumentare sino ad un massimo del 20% la resa massima ad ettaro, fermo restante il limite massimo di 12,00 t/ha oltre il quale non ĆØ consentito ulteriore supero. Lāutilizzo dei mosti ottenuti dai quantitativi di uva eccedenti la resa base delle 10,00 t/ha ĆØ regolamentata secondo quanto previsto al successivo art. 5.
10. In caso di annata sfavorevole, ai sensi della Legge n. 238/2016, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nellāambito della zona di produzione di cui allāart. 3, dandone comunicazione immediata allāOrganismo di controllo.
I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 6, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data di inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
11. Nellāambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela può fissare i limiti massimi di uva e/o di vino rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessitĆ di conseguire un migliore equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 8.
12. La Regione Piemonte, su richiesta del Consorzio di Tutela e sentita le rappresentanze della filiera, vista la situazione di mercato, può stabilire la sospensione o regolamentazione anche temporanea delle iscrizioni allo schedario viticolo per i vigneti di nuovo impianto che aumentano il potenziale produttivo.
13. Le uve destinate alla produzione dei vini di cui allāart. 1 devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale rispettivamente pari al:
|
Tipologia |
Titolo alcolometrico volumico naturale minimo (% vol.) |
|
Asti o Asti spumante |
9,00 |
|
Asti o Asti spumante metodo classico (metodo tradizionale) |
10,00 |
|
Moscato dāAsti |
10,00 |
|
Moscato dāAsti vendemmia tardiva |
12,00 |
Tuttavia nelle annate con condizioni climatiche sfavorevoli saranno considerate idonee anche le uve che assicurino al vino āMoscato dāAstiā, con lāesclusione di tutte le altre tipologie, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,50% vol..
14.La Regione Piemonte ĆØ delegata ad accertare la sussistenza per le zone delimitate allāart. 3 delle condizioni di annata climatica sfavorevole e ad autorizzare, entro il 15 settembre di ogni annata, considerata tale, quanto disposto dal precedente comma.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di appassimento delle uve per la tipologia vendemmia tardiva e di ammostamento delle uve per la produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita di cui allāart. 1, e le operazioni di elaborazione, di presa di spuma e di stabilizzazione, di affinamento nonchĆ© le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento dei vini a D.O.C.G. in tutte le tipologie allāart. 1 devono essere effettuate nel territorio delle provincie di Alessandria, Asti, Cuneo e nella frazione Pessione del comune di Chieri (TO).
2. E' in facoltĆ del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di consentire che le suddette operazioni siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio della provincia di Milano o del restante territorio di quella di Torino, a condizione che in detti stabilimenti le Ditte interessate producano da almeno 10 anni prima della entrata in vigore del D.P.R. 12 luglio 1963, n.930, āMoscato dāAstiā e āAsti spumanteā o āAstiā.
Conformemente allāart. 4 del Reg. Delegato (UE) 2019/33 lāimbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualitĆ , la reputazione, garantire lāorigine e assicurare lāefficacia dei controlli.
3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche locali, leali e costanti, tra cui in particolare: cernita delle uve quando necessario, eventuale diraspatura dei grappoli e loro normale pressatura, formazione in vasche della cosiddetta coperta e aggiunta al mosto di coagulanti e chiarificanti nelle dosi consuetudinarie e comunque nei limiti previsti dalle leggi, conseguente decantazione del mosto seguita da filtrazioni o centrifugazioni dello stesso, e refrigerazioni. Tali pratiche ed in particolare la refrigerazione possono essere utilizzate per condurre la /le fermentazione/i atta/e ad ottenere nellāarco dellāintera annata il titolo alcolometrico volumico svolto minimo, previsto per il consumo dal presente disciplinare, in modo da salvaguardare il giusto rapporto tra alcol effettivo e zuccheri residui.
4. La resa massima di uva in vino per la produzione dei vini a Denominazione dāOrigine Controllata e Garantita di cui all'articolo 1 non deve essere superiore a:
| Tipologia | Resa uva/vino |
|
Asti o Asti spumante |
75% |
|
Asti o Asti spumante metodo classico (metodo tradizionale) |
75% |
|
Moscato dāAsti e |
75% |
|
Moscato dāAsti vendemmia tardiva |
50% |
Eventuali eccedenze, possibili sino ad un massimo del 5%, non avranno diritto alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita. Ulteriori eccedenze comporteranno la perdita del diritto alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita per tutto il prodotto interessato.
5. I mosti ottenuti da quantitativi di uva eccedenti la resa di 10 t/ha in seguito al provvedimento della Regione Piemonte di cui al precedente articolo 4, sono bloccati sfusi e non possono essere utilizzati prima delle disposizioni regionali di cui al successivo comma.
La Regione Piemonte, con proprio/i provvedimento/i da assumere entro la vendemmia successiva a quella di produzione dei mosti interessati, su proposta del Consorzio di Tutela conseguente alle verifiche delle condizioni produttive e di mercato, provvede a destinare tutto o parte dei quantitativi dei mosti eccedenti la resa di 10,00 t/ha alla certificazione a Denominazione di Origine Controllata e Garantita. In assenza di provvedimento/i della Regione Piemonte tutti i mosti eccedenti la resa di 10,00 t/ha oppure la parte di essi non interessata da provvedimento sono classificati come mosto o mosto parzialmente fermentato, con tutti gli utilizzi consentiti dalle norme vigenti.
6. La partita destinata alla spumantizzazione per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita āAstiā o āAsti Spumanteā da effettuarsi con il metodo della fermentazione naturale in autoclave, deve essere ottenuta da vini o mosti aventi le caratteristiche di cui al presente disciplinare.
7. La partita destinata alla spumantizzazione per la produzione del vino a Denominazione dāOrigine Controllata e Garantita āAstiā o āAsti spumanteā metodo classico (metodo tradizionale), da effettuarsi obbligatoriamente con il metodo della fermentazione naturale in bottiglia, deve essere ottenuta da vini o mosti aventi le caratteristiche di cui al presente disciplinare e nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie vigenti in materia di vini spumanti.
8. Il processo di lavorazione per la presa di spuma, per il prodotto āAstiā o āAsti spumanteā, da effettuarsi con il metodo della fermentazione naturale in autoclave (o metodo Martinotti), non può avere una durata inferiore a mesi uno compreso il periodo di affinamento in bottiglia.
9. Il processo di lavorazione per la presa di spuma, per il prodotto āAstiā o āAsti spumanteā metodo classico (metodo tradizionale), da effettuarsi con il metodo della fermentazione naturale in bottiglia, deve essere di almeno nove mesi nella stessa azienda sin dalla costituzione della partita. Il prodotto deve rimanere senza interruzione sulle fecce per il termine stabilito e separato dalle fecce mediante sboccatura.
10. Lāaumento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo del mosto o del vino destinato alla produzione del vino a denominazione dāOrigine Controllata e Garantita āAstiā o āAsti spumanteā e āAstiā o āAsti spumanteā metodo classico (metodo tradizionale) deve essere ottenuto attraverso le pratiche enologiche consentite dalla normativa vigente.
11. L'aumento del titolo alcolometrico volumico minimo naturale del mosto o vino destinato alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita āMoscato d'Astiā, deve essere ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di mosto concentrato di uve Moscato bianco prodotto in Piemonte, o di mosto concentrato rettificato o attraverso le pratiche enologiche consentite dalla normativa vigente.
12. Eā proibita la pratica di arricchimento per la tipologia āMoscato dāAsti vendemmia tardivaā.
13. Il vino āMoscato dāAsti vendemmia tardivaā deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento di almeno un anno, calcolato a decorrere dal momento della preparazione.
14. Eā consentito che il mosto atto a DOCG āMoscato dāAstiā e āMoscato dāAsti vendemmia tardivaā, rivendicato come tale al momento della denuncia annuale di produzione, possa essere destinato, alla elaborazione della DOCG āAstiā o āAsti Spumanteā, āAstiā o āAsti spumanteā metodo classico. Qualora le caratteristiche del mosto destinato ad āAstiā o āAsti spumanteā, āAstiā o āAsti spumanteā metodo classico corrispondano, per titolo alcolometrico volumico minimo naturale, alle caratteristiche del mosto destinato a Moscato dāAsti, ĆØ consentita lāoperazione inversa.
15. La Regione Piemonte, di anno in anno, su richiesta del Consorzio di Tutela, può stabilire il livello di aciditĆ , il profilo ed il contenuto aromatico (con riferimento alle concentrazioni degli alcoli monoterpenici liberi quali il Linalolo, il trans-piranlinalolo ossido, il cis-piranlinalolo ossido, il Nerolo, il Geraniolo, il Diendiolo 1 e Diendiolo 2 delle uve e dei mosti destinati a produrre vini di cui allāarticolo 1.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
1. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita āAstiā o āAsti Spumanteā allāatto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
spuma: fine, persistente;
colore: da giallo paglierino a dorato tenue;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: caratteristico, equilibrato, da pas dosĆØ a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol., di cui svolto non inferiore a 6,00 % vol.;
aciditĆ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l
2. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita āAstiā o āAsti Spumanteā Metodo Classico (metodo tradizionale), allāatto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
spuma: fine, persistente;
colore: da giallo paglierino a dorato assai tenue;
odore: caratteristico, spiccato, delicato;
sapore: caratteristico, equilibrato, da pas dosƩ a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol. di cui svolto non inferiore a 6,00% vol.;
aciditĆ totale minima: 6,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;
3. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita āMoscato d'Astiā all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: paglierino giallo più o meno intenso;
odore: caratteristico e fragrante di Moscato;
sapore: dolce, aromatico, caratteristico, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. di cui svolto compreso nei limiti dal 4,50% vol. al 6,50% vol.;
aciditĆ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 per g/l;
allāatto dellāimmissione al consumo può essere caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una sovrapressione dovuta allāanidride carbonica in soluzione non superiore a 2,5 bar.
4. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita āMoscato d'Asti vendemmia tardivaā all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo dorato;
odore: fruttato, molto intenso, caratteristico dellāuva appassita con note speziate;
sapore: dolce, armonico, vellutato con sentori di uva Moscato che ricorda il favo del miele;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% di cui svolto almeno 11,00% vol.;
aciditĆ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;
Articolo 7
Designazione e presentazione
1. Nella designazione e presentazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita di cui allāart. 1 ĆØ vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi superiore, riserva, extra, fine, selezionato, gran e similari.
2. Per le tipologie āAstiā o āAsti Spumanteā, āAstiā o āAsti Spumanteā metodo classico, āMoscato dāAstiā e āMoscato dāAsti vendemmia tardivaā ĆØ consentito lāuso del termine āvignaā accompagnato dal relativo toponimo o nome tradizionale, ai sensi dellāart. 31 della Legge n. 238/2016.
3. Eā inoltre consentito, nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita in tutte le tipologie di cui allāart. 1, l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
4. Le indicazioni tendenti a specificare lāattivitĆ agricola dellāimbottigliatore quali āviticoltoreā, ātenutaā, āfattoriaā, āpodereā, ācascinaā ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.
5. Nellāetichettatura e presentazione delle tipologie spumanti ĆØ obbligatoria lāindicazione del produttore/elaboratore.
Detta indicazione:
- deve essere riportata nellāambito dello stesso campo visivo in cui figurano tutte le indicazioni obbligatorie;
- deve essere ripetuta unitamente allāindirizzo nellāambito di altro campo visivo qualora vi figuri lāindicazione o il marchio del venditore/ distributore per conto del quale avviene la produzione.
Nel caso in cui figuri lāindicazione o il marchio del venditore/ distributore, il nome e lāindirizzo del produttore/elaboratore devono figurare in caratteri, chiaramente visibili, di dimensioni non inferiori al 50% di quelli utilizzati per la scritta della denominazione āAstiā. Tale disposizione fa salva lāapplicazione delle disposizioni previste dalla vigente normativa dellāUnione europea e nazionale per la minimizzazione dei caratteri o dellāuso del codice nel caso in cui il nome o lāindirizzo del produttore contiene o ĆØ costituito dal nome di altra DOP o IGP.
6. Per tutte le tipologie dei vini a denominazione dāorigine controllata e garantita di cui allāart. 1 del presente disciplinare, ad esclusione delle tipologie spumanti, ĆØ obbligatoria lāindicazione dellāannata di produzione delle uve.
7. Per la tipologia āAstiā o āAsti spumanteā metodo classico (metodo tradizionale), ĆØ consentita lāindicazione della data di āsboccaturaā, purchĆ© veritiera e documentabile.
8. Per la tipologia āAstiā o āAsti spumanteā prodotto con il metodo della fermentazione naturale in autoclave, ĆØ possibile lāindicazione in etichetta della dicitura āmetodo Martinottiā.
9. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita āAstiā o āAsti spumanteā, āAstiā o āAsti Spumanteā metodo classico (metodo tradizionale), le indicazioni dei tenori zuccherini non devono essere riportate sulla stessa riga della denominazione; inoltre dette indicazioni devono figurare con caratteri di tipo diverso e con dimensioni non superiori quelli utilizzati per la denominazione.
Articolo 8
Confezionamento
1. I vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita in tutte le tipologie di cui allāart. 1, devono essere immessi al consumo in bottiglie aventi le caratteristiche di seguito specificate e munite del contrassegno di Stato previsto dallāart. 48- Legge n. 238/2016.
2. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita āAsti Spumanteā o āAstiā, āAstiā o āAsti Spumanteā metodo classico (metodo tradizionale), confezionato nel caratteristico abbigliamento dello spumante, deve essere immesso al consumo in bottiglie aventi le capacitĆ consentite. Le bottiglie della capacitĆ ml 750 devono avere un peso non inferiore a grammi 630; il suddetto limite può diminuire sino a grammi 600 esclusivamente nel caso di utilizzo di bottiglie che utilizzino una percentuale di vetro riciclato non inferiore allā85% del peso totale.
3. Eā vietato, per le bottiglie di cui al comma precedente aventi una capacitĆ superiore a 200 ml, lāutilizzo delle seguenti tipologie di chiusure:
- tappo costituito in prevalenza da materiale plastico/sintetico;
- tappo tecnico in sughero senza rondelle con granulometria superiore a 2 millimetri a contatto con il vino. I tappi dovranno essere marchiati indelebilmente āAstiā o āAsti Spumanteā.
Per bottiglie aventi una capacitĆ non superiore a 200 ml ĆØ consentito lāutilizzo dei vari dispositivi di chiusura ammessi dalla vigente normativa in materia.
4. I vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita āMoscato d'Astiā e āMoscato dāAsti vendemmia tardivaā devono essere immessi al consumo nelle bottiglie corrispondenti ai tipi previsti dalla vigente normativa in materia. Le bottiglie della capacitĆ ml 750 devono avere un peso non inferiore a grammi 500,
ad eccezione della tradizionale bottiglia āAlbeisaā. Eā vietato per tali tipologie l'uso del tappo a fungo e della gabbietta,
Eā inoltre vietato lāutilizzo dei seguenti dispositivi di chiusura:
- tappo corona,
- tappo costituito in prevalenza da materiale plastico/sintetico;
- tappo tecnico in sughero senza rondelle con granulometria superiore a 2 millimetri a contatto con il vino. Tutte le tipologie di tappi consentiti dalla vigente normativa devono essere marchiati indelebilmente āMoscato dāAstiā.
Tuttavia, in deroga a quanto previsto ai precedenti capoversi, limitatamente al confezionamento delle partite della tipologia di vino āMoscato dāAstiā provenienti dalla vendemmia 2014 e precedenti, ĆØ consentito per la chiusura delle bottiglie lāutilizzo del tappo a corona in aggiunta al tappo di sughero.
Articolo 9
Legame con lāambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica
I vini Asti e Moscato dāAsti vengono prodotti in purezza utilizzando esclusivamente il vitigno Moscato bianco, dotato di un caratteristico e pregevole corredo aromatico. Le peculiaritĆ che questa varietĆ conferisce ai due vini prodotti sono in stretto legame con la sapiente conduzione del vigneto da parte del vignaiolo. La forma di allevamento più diffusa ĆØ il Gujot che, grazie ad una vigoria contenuta della pianta, esprime uve di altissima qualitĆ . La perfetta conoscenza del territorio e il costante miglioramento delle tecniche di vinificazione, nate appunto nel cuore della zona di produzione per merito di nomi altisonanti dellāenologia italiana quali Gancia, Martinotti, Mensio, Garino-Canina, Marone, hanno creato un bagaglio tecnico di esperienze difficilmente ripetibile.
B) Informazioni sulla qualitĆ o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili allāambiente geografico.
Come noto il Moscato bianco, per la migliore espressione qualitativa soprattutto aromatica, predilige terreni calcarei. Allāinterno della zona di produzione, ripartita su 51 comuni delle province di Asti, Cuneo ed Alessandria, si ritrovano matrici geologiche con diversa composizione (terreni a prevalenza calcarea, argillosa o sabbiosa), le quali influiscono nettamente ed in modo rilevante sulle sfumature olfattive delle uve prodotte e dei vini derivati.
C) Descrizione dellāinterazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
La vocazione del territorio intesa come particolare morfologia, caratteristiche climatiche, competenze e tradizioni vitivinicole, ha permesso di āselezionareā nel corso degli anni il vitigno che meglio si adatta allāambiente stesso: il Moscato bianco.
Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
Valoritalia s.r.l
Sede Legale:
via XX Settembre 98/G
00187 Roma ā Tel.+3906-45437975
Mail: Questo indirizzo email ĆØ protetto dagli spambots. Ć necessario abilitare JavaScript per vederlo.
sede operativa per lāattivitĆ regolamentata: Via Valtiglione, 73
14057 ā ISOLA DāASTI (AT)
La societĆ Valoritalia ĆØ lāOrganismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali ai sensi dellāarticolo 64 della Legge. n. 238/2016, che effettua la verifica annualedel rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, in conformitĆ alla vigente normativa dellāUnione europea, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nellāarco dellāintera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento).
In particolare, tale verifica ĆØ espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato in GU n. 253 del 30 ottobre 2018.
SOTTOZONA āCANELLIā
Articolo 1 - Denominazione
La denominazione di origine controllata e garantita āMoscato d'Astiā, seguita dalla specificazione della sottozona "Canelli" ĆØ riservata al vino che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione.
Articolo 2 - Base ampelografica
La denominazione di origine controllata e garantita āMoscato d'Astiā seguita dalla specificazione āCanelliā ĆØ riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti nell'ambito aziendale dal vitigno Moscato bianco.
Articolo 3 - Zona di produzione
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Moscato d'Asti" con la specificazione aggiuntiva della sottozona "Canelli", comprende i terreni vocati alla qualitĆ ed idonei alla cultura della vite nei territori dei Comuni sotto elencati:
Provincia di Asti: l'intero territorio dei comuni di Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castagnole Lanze, Coazzolo, Costigliole d'Asti, San Marzano Oliveto, Moasca, e la porzione di territorio sito sulla sinistra orografica del fiume Bormida del comune di Loazzolo e di Bubbio.
Provincia di Cuneo: l'intero territorio dei comuni di Castiglione Tinella, Cossano Belbo, Mango, Neive, Neviglie, Rocchetta Belbo, Serralunga d'Alba, S. Stefano Belbo, Treiso, Trezzo Tinella e le frazioni di Como e San Rocco Senodelvio del comune di Alba.
Articolo 4 - Norme per la viticoltura
1.Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualitĆ previste dal presente disciplinare.
In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
1.1 Giacitura collinare a struttura calcareo-argillosa, sono da considerare non idonei i vigneti impiantati su terreni pesanti, profondi o su affioramenti gessoso solfiferi. L'altimetria minima ĆØ di 165 m s.l.m.
1.2. Esposizione: ubicazione su pendii e dossi soleggiati, con esclusione dei terreni di fondovalle, ombreggiati, pianeggianti ed umidi.
1.3. DensitĆ di impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.
2. I vigneti di nuova iscrizione allo Schedario Viticolo od oggetto di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 4.000.
3. Forme di allevamento ĆØ quella tradizionale a controspalliera con potatura a Guyot a vegetazione assurgente.
4. Eā vietata ogni pratica di forzatura. Eā consentita lāirrigazione di soccorso.
5. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a DOCG di cui allāart.1 ed il titolo alcolometrico volumico naturale minimo, delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti:
|
Moscato dāAsti āCanelliā |
Resa uva t/ha |
Titolo vol. nat. min.% vol |
|
|
9.5 |
11.00 % |
6. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a DOCG di cui allāart.1 con menzione Ā«vignaĀ» seguita dal relativo toponimo ed i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi, sono i seguenti:
|
Moscato dāAsti āCanelliā menzione āVignaā |
Resa uva t/ha |
Titolo vol. nat. min.% vol |
|
|
8.5 |
11.50 % |
7. La denominazione di origine controllata garantita āMoscato d'Astiā seguita dalla specificazione āCanelliā può essere accompagnata dalla menzione Ā«vignaĀ» purchĆ© tale vigneto abbia un'etĆ d'impianto di almeno sette anni. Se l'etĆ del vigneto ĆØ inferiore, la produzione di uve ad ettaro ammessa ĆØ pari:
|
al terzo anno: |
Resa uva t/ha |
5,1 |
|
al quarto anno: |
Resa uva t/ha |
5,9 |
|
al quinto anno: |
Resa uva t/ha |
6,8 |
|
al sesto anno: |
Resa uva t/ha |
7,7 |
La resa dovrĆ essere riportata a detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, purchĆØ la produzione non superi del 20% il limite medesimo, nel qual caso tutta la produzione perde il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.
Articolo 5 - Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento ed imbottigliamento devono essere effettuate nella zona di produzione della sottozona indicata allāarticolo 3.
Conformemente allāart. allā art.4 del Reg.Delegato (UE) 2019/33, lāimbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualitĆ , la reputazione, garantire lāorigine e assicurare lāefficacia dei controlli.
2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrĆ essere superiore a:
|
Moscato dāAstiāCanelliā |
Resa uva /vino |
Prod. max di vino hl/ha |
|
|
75% |
71.25 |
Per lāimpiego della menzione āvignaā, fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino hl/ha ottenibile ĆØ determinata in base alle rese uva t/ha di cui allāarticolo 4 punto 5.
Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre l'80%, lāeccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale, decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.
Articolo 6 - Caratteristiche al consumo
1. Il vino a Denominazione di origine Controllata e Garantita "Moscato d'Asti" seguita dalla specificazione
"Canelli" all'atto dellāimmissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
⢠colore: paglierino, giallo più o meno intenso fino al dorato;
⢠odore: muschiato, caratteristico e fragrante di moscato;
⢠sapore: dolce, aromatico, caratteristico, con aroma di uva moscato talvolta vivace;
⢠titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol. di cui svolto compreso nei limiti dal 4,50 al
6,50% vol.
⢠acidità totale: minima: 4,5 g/l
⢠estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;
2. Allāatto dellāimmissione al consumo può essere caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una sovrapressione dovuta allāanidride carbonica in soluzione non superiore a 2,5 bar.
Articolo 7 - Designazione e presentazione
1. Alla denominazioni di origine controllata e garantita di cui all'articolo 1 ĆØ vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente Disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "superiore", "riserva" e similari.
2. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significati laudativi e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
3. Le indicazioni tendenti a specificare lāattivitĆ agricola dellāimbottigliatore quali āviticoltoreā, āfattoriaā, ātenutaā, āpodereā, ācascinaā ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni UE in materia.
4. Nella designazione e presentazione dei vini di cui allāart 1 la denominazione di origine controllata e garantita può essere accompagnata dalla menzione āvignaā purchĆ©:
- le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
- tale menzione e i relativi toponimi o nomi tradizionali devono figurare in un apposito elenco regionale ai sensi -;
- coloro che, nella designazione e presentazione intendono accompagnare la Denominazione con la menzione āvignaā abbiano almeno effettuato la vinificazione delle uve e lāimbottigliamento del vino;
- la vinificazione delle uve e lāinvecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione āvignaā seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
- la menzione āvignaā seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri non superiori al 50% del carattere usato per la Denominazione;
- le bottiglie in cui viene confezionato il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita con lāaggiunta della menzione āvignaā seguita dal toponimo o nome tradizionale per la commercializzazione siano di capacitĆ pari o inferiore ai 500 cl con esclusione dei 20 cl.
5. Per il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita di cui allāart 1 ĆØ obbligatorio lāindicazione dellāannata di produzione delle uve.
Articolo 8 - Confezionamento
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'articolo 1 deve essere immessi al consumo nei modi previsti dallāarticolo 8 comma 4 del disciplinare dei vini DOCG āMoscato dāAstiā e āMoscato dāAsti vendemmia tardivaā.
Non sono consentiti recipienti diversi dalle bottiglie di vetro nelle forme tradizionali.
SOTTOZONA āSANTA VITTORIA DāALBAā
Articolo 1 - Denominazione
La Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini: āAstiā o āAsti spumanteā;
āAstiā o āAsti spumanteā metodo classico (metodo tradizionale); āMoscato dāAstiā
āMoscato dāAsti vendemmia tardivaā seguiti dalla specificazione della sottozona āSanta Vittoria d'Albaā ĆØ riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione.
Articolo 2 - Base ampelografica
I vini designati āAstiā o āAsti spumanteā, āAstiā o āAsti spumanteā metodo classico (metodo tradizionale), āMoscato dāAstiā, āMoscato dāAsti vendemmia tardivaā seguiti dalla specificazione aggiuntiva della sottozona "Santa Vittoria d'Alba" devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti per non meno del 97% dal vitigno Moscato bianco e per il restante 3% provenienti da vitigni a bacca bianca aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte.
Articolo 3 - Zona di produzione
1. Le uve destinate alla produzione dei vini āAstiā o āAsti Spumanteā, āAstiā o āAsti Spumanteā metodo classico (metodo tradizionale),āMoscato d'Astiā e āMoscato dāAsti vendemmia tardivaā con la specificazione aggiuntiva della sottozona āSanta Vittoria d'Albaā devono essere prodotte nel territorio amministrativo del Comune di Santa Vittoria d'Alba in provincia di Cuneo
Articolo 4 - Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualitĆ previste dal presente disciplinare.
In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
1.1 Terreni vitati da considerare idonei all'iscrizione allo schedario viticolo di cui allā art. 8 della Legge 238/2016 con giacitura collinare a struttura calcareo-argillosa.
1.2 Esposizione: ubicazione su pendii e dossi soleggiati, con esclusione dei terreni di fondovalle, ombreggiati, pianeggianti ed umidi.
2.I vigneti di nuova iscrizione allo Schedario Vitivinicolo od oggetto di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 4.000.
3. Forma di allevamento ĆØ quella tradizionale a controspalliera con potatura a Guyot a vegetazione assurgente.
4. Eā vietata ogni pratica di forzatura. Eā consentita lāirrigazione di soccorso
5. I nuovi impianti ed i reimpianti possono essere iscritti allo Schedario viticolo a partire dal terzo anno successivo alla data di impianto, cosƬ come accertato con il verbale dell'organo competente.
6. La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a Denominazione di origine controllata e garantita āAstiā o āAsti Spumanteā, āAstiā o āAsti Spumanteā metodo classico (metodo tradizionale) e āMoscato d'Astiā con la specificazione āSanta Vittoria d'Albaā non deve essere superiore a 9,5 tonnellate, pari ad un massimo di 71,25 ettolitri di vino per ettaro.
7. Per il vino āMoscato d'Asti vendemmia tardivaā con la specificazione āSanta Vittoria d'Albaā la produzione massima di uva parzialmente appassita non deve essere superiore a tonnellate 5,0 per ettaro di vigneto in coltura specializzata, pari a hl. 22,5 in vino, con un contenuto zuccherino minimo pari a 250 grammi/litro.
8. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata, purché la produzione totale per ettaro non superi del 20% i limiti indicati. Tale esubero della resa non potrà essere commercializzato come vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita.
9. Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino āAstiā o āAsti Spumanteā, āAstiā o āAsti Spumanteā metodo classico (metodo tradizionale) e āMoscato d'Astiā con la specificazione āSanta Vittoria d'Albaā un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore allā10,50%.
10. Le uve destinate alla produzione del vino āMoscato d'Asti vendemmia tardivaā con la specificazione āSanta Vittoria d'Albaā ammesse nelle condizioni richieste debbono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore al 13,00%.
Articolo 5 - Norme per la vinificazione
1. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 75 % per āAstiā o āAsti Spumanteā āAstiā o āAsti Spumanteā metodo classico (metodo tradizionale) e āMoscato d'Astiā con la specificazione āSanta Vittoria d'Albaā ed al 45% per il vino āMoscato d'Asti Vendemmia Tardivaā con la specificazione āSanta Vittoria d'Alba. Eventuali eccedenze, possibili sino ad un massimo del 5%, non avranno diritto alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita. Ulteriori eccedenze comporteranno la perdita del diritto alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita per tutto il prodotto interessato.
2. Le uve destinate alla produzione del vino qualificato āMoscato d'Asti Vendemmia Tardivaā con la specificazione āSanta Vittoria d'Albaā devono essere vendemmiate tardivamente e sottoposte a graduale appassimento sulla pianta stessa o in locali idonei.
3. Le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento ed imbottigliamento devono essere effettuate nel territorio delle province di Alessandria, Asti, Cuneo e nella frazione Pessione del comune di Chieri in provincia di Torino.
Conformemente allāart.4 del Reg. Delegato (UE) 2019/33, lāimbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualitĆ , la reputazione, garantire lāorigine e assicurare lāefficacia dei controlli.
4. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche leali e costanti consentite per il tipo di vino prodotto.
5. Il vino āMoscato d'Asti Vendemmia Tardivaā con la specificazione āSanta Vittoria d'Albaā deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento di almeno due anni, calcolati dal 1° Gennaio dell'anno successivo alla vendemmia.
6. Durante l'affinamento che precede la messa in bottiglia il vino può compiere una lenta fermentazione che si attenua nei mesi più freddi.
Articolo 6 - Caratteristiche al consumo
1. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita āMoscato d'Astiā con la specificazione āSanta
Vittoria d'Albaā all'atto dellāimmissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore : paglierino con riflessi dorati;
profumo : elegante, fine, fresco e persistente con sentore anche floreale;
sapore : franco, armonico, dolce, aromatico caratteristico del Moscatello, talora vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol. di cui svolto compreso nei limiti dal 4,50% al 6,50% vol.;
aciditĆ totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
allāatto dellāimmissione al consumo può essere caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una sovrapressione dovuta allāanidride carbonica in soluzione non superiore a 2,5 bar.
2. Il vino a Denominazione di origine Controllata e Garantita āMoscato d'Asti Vendemmia tardivaā con la specificazione āSanta Vittoria d'Albaā all'atto dellāimmissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo dorato brillante;
profumo: composito, fruttato, molto intenso, caratteristico dell'uva appassita con note speziate;
sapore: dolce, armonico, vellutato con sentori di uva Moscato che ricorda anche il favo del miele; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol. di cui almeno 12,00% vol. svolti; aciditĆ totale minima: 4,5g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
3. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita āAstiā o āAsti Spumanteā con la specificazione "Santa Vittoria d'Alba" allāatto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: spuma: fine, persistente;
colore: da giallo paglierino a dorato tenue;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: caratteristico, equilibrato, da pas dosĆØ a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol., di cui svolto non inferiore a 6,00 % vol.;
aciditĆ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
4. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita āAstiā o āAsti Spumanteā metodo classico (metodo tradizionale) con la specificazione "Santa Vittoria d'Alba" allāatto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
spuma: fine, persistente;
colore: da giallo paglierino a dorato assai tenue;
odore: caratteristico, spiccato, delicato;
sapore: caratteristico, da pas dosƩ a dolce, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol. di cui svolto non inferiore a 6,0% vol.;
aciditĆ totale minima: 6,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;
Articolo 7 - Designazione e presentazione
1. Alle Denominazioni di cui all'articolo 1 ĆØ vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente Disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "superiore", "riserva" e similari.
2. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significati laudativi e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
3. Le indicazioni tendenti a specificare lāattivitĆ agricola dellāimbottigliatore quali āviticoltoreā, āfattoriaā, ātenutaā, āpodereā, ācascinaā ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni UE in materia.
4. E' consentito inoltre l'uso del termine "vigna" accompagnato dal relativo toponimo, ai sensi dellāart. n.31 Legge n. 238/2016.
5. Sulle bottiglie contenenti i vini āMoscato d'Astiā con la specificazione āSanta Vittoria d'Albaā e āMoscato d'Asti Vendemmia Tardivaā con la specificazione āSanta Vittoria d'Albaā deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Articolo 8 - Confezionamento
1.I vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 del presente allegato devono essere immessi al consumo nei modi previsti dallāarticolo 8 del disciplinare dei vini a DOCG āAstiā o āAsti Spumanteā, āAstiā o āAsti spumanteā metodo classico (metodo tradizionale) e āMoscato dāAstiā o āMoscato dāAsti vendemmia tardivaā.
Non sono consentiti recipienti diversi dalle bottiglie di vetro nelle forme tradizionali
SOTTOZONA āSTREVIā
Articolo 1 - Denominazione
La Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini: āAstiā o āAsti spumanteā;
āAstiā o āAsti spumanteā metodo classico (metodo tradizionale);
āMoscato dāAstiā, seguita dalla specificazione della sottozona āStreviā ĆØ riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione.
Articolo 2 - Base ampelografica
I vini designati āAstiā o āAsti spumanteā, āAstiā o āAsti spumanteā metodo classico (metodo tradizionale) e āMoscato dāAstiā seguiti dalla specificazione aggiuntiva della sottozona "Strevi" devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti per non meno del 97% dal vitigno Moscato bianco e per il restante 3% provenienti da vitigni a bacca bianca aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte.
Articolo 3 - Zona di produzione delle uve
Le uve destinate alla produzione āAstiā o āAsti spumanteā, āAstiā o āAsti spumanteā metodo classico (metodo tradizionale) e āMoscato dāAstiā con la specificazione āStreviā devono essere prodotte nella zona sotto indicata nella Provincia di Alessandria: lāintero territorio dei comuni di Acqui Terme, Cassine, Ricaldone, Strevi, Terzo, Alice Bel Colle, Bistagno, Grognardo e Visone.
Articolo 4 - Norme per la viticoltura e la vinificazione
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualitĆ previste dal presente disciplinare.
In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
1.1. Terreni vitati da considerare idonei allāiscrizione allo Schedari Viticolo di cui allā art. n.8 della Legge 238/2016 con giacitura collinare a struttura calcareo-argillosa.
1.2. Esposizione: ubicazione su pendii e dossi soleggiati, con esclusione dei terreni di fondovalle, ombreggiati, pianeggianti ed umidi.
2. I vigneti di nuova iscrizione allo Schedario Viticolo od oggetto di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 4.000.
3. La forma di allevamento ammessa ĆØ quella tradizionale a controspalliera con vegetazione assurgente.
4. Eā vietata ogni pratica di forzatura. Eā ammessa lāirrigazione di soccorso.
5. I nuovi impianti e reimpianti possono essere iscritti allo Schedario Viticolo a partire dal terzo anno successivo alla data di impianto, cosƬ come accertato con il verbale dellāorgano competente.
6. La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita āAstiā o āAsti spumanteā, āAstiā o āAsti spumanteā metodo classico (metodo tradizionale) e āMoscato dāAstiā con la specificazione āStreviā non deve essere superiore a 9,5 tonnellate, pari ad un massimo di 71,25 ettolitri di vino per ettaro.
7. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata, purché la produzione totale per ettaro non superi del 20% i limiti indicati. Tale esubero non potrà essere commercializzato come vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita.
8. Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino āAstiā o āAsti spumanteā, āAstiā o āAsti spumanteā metodo classico (metodo tradizionale) e āMoscato dāAstiā con la specificazione āStreviā un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore al 10,5 % vol.
9.La resa massima dellāuva in vino finito non deve essere superiore al 75% per āAstiā o āAsti spumanteā, āAstiā o āAsti spumanteā metodo classico (metodo tradizionale) e āMoscato dāAstiā con la specificazione āStreviā.
Eventuali eccedenze, possibili sino ad un massimo del 5%, non avranno diritto alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita. Ulteriori eccedenze comporteranno la perdita del diritto alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita per tutto il prodotto interessato.
10. Le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento ed imbottigliamento devono essere effettuate nelle provincie di Alessandria, Asti e Cuneo e nella frazione di Pessione del comune di Chieri in provincia di Torino.
Conformemente allāart.4 del Reg. Delegato (UE) 2019/33 lāimbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualitĆ , la reputazione, garantire lāorigine e assicurare lāefficacia dei controlli.
11. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche leali e costanti consentite per il tipo di vino prodotto.
12. Durante lāaffinamento che precede la messa in bottiglia il vino può compiere una lenta fermentazione che si attenua nei mesi più freddi.
Articolo 5 - Caratteristiche al consumo
1. Il vino a denominazione di Origine Controllata e garantita "Moscato d'Asti" con la specificazione "Strevi" all'atto dellāimmissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore : paglierino, giallo più o meno intenso fino al dorato;
odore : caratteristico e fragrante di moscato;
sapore: dolce, aromatico, caratteristico, con aroma di uva moscato, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol di cui svolto compreso nei limiti dal 4,50% vol. al
6,50% vol.;
aciditĆ totale: minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
Allāatto dellāimmissione al consumo può essere caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla temperatura di 20 centigradi in recipienti chiusi, presenta una sovrapressione dovuta allāanidride carbonica in soluzione non superiore a 2,5 bar.
2. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita āAstiā o āAsti Spumanteā con la specificazione
āStreviā allāatto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
spuma: fine, persistente;
colore: da giallo paglierino a dorato tenue;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: caratteristico, equilibrato, da pas dosĆØ a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol., di cui svolto non inferiore a 6,00 % vol.;
aciditĆ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
3. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita āAstiā o āAsti Spumanteā metodo classico (metodo tradizionale) con la specificazione āStreviā allāatto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
spuma: fine, persistente;
colore: da giallo paglierino a dorato assai tenue;
odore: caratteristico, spiccato, delicato;
sapore: caratteristico, da pas dosƩ a dolce, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol. di cui svolto non inferiore a 6,00% vol.;
aciditĆ totale minima: 6,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;
Articolo 6 - Designazione e presentazione
1. Alle denominazioni di cui all'articolo 1 ĆØ vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "riserva" e similari.
2. Eā consentito lāuso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significati laudativi e non idonei a trarre in inganno lāacquirente.
3. Le indicazioni tendenti a specificare lāattivitĆ agricola dellāimbottigliatore quali āviticoltoreā, āfattoriaā, ātenutaā, āpodereā, ācascinaā ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni UE in materia.
4. Eā consentito inoltre lāuso del termine āvignaā, accompagnato dal relativo toponimo, ai sensi dellāart. 31 Legge n. 238/2016.
5. Sulle bottiglie contenenti il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Moscato d'Asti" con la specificazione āStreviā deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Articolo 7 - Confezionamento
1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui allāart. 1 del presente allegato devono essere immessi al consumo nei modi previsti dallāarticolo 8 del disciplinare dei vini DOCG āAstiā o āAsti Spumanteā, āAstiā o āAsti spumanteā metodo classico (metodo tradizionale), āMoscato dāAstiā.
ALLEGATO B
DOCUMENTO UNICO
Denominazione/denominazioni Asti (it)
Tipo di indicazione geografica:
DOP - Denominazione di origine protetta
Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
6. Vino spumante di qualitĆ del tipo aromatico
Descrizione dei vini:
Asti o Asti spumante anche con indicazione della sottozona spuma: fine, persistente;
colore: da giallo paglierino a dorato tenue;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: caratteristico, equilibrato, da pas dosĆØ a dolce
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol. di cui svolto non inferiore a 6,00 % vol.
Estratto non riduttore minimo g/l 15,0
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): |
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AciditĆ totale minima: |
4,50 |
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AciditĆ volatile massima (in milliequivalenti per litro): |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): |
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Asti o Asti spumante metodo classico (metodo tradizionale) anche con indicazione della sottozona
spuma: fine, persistente;
colore: da giallo paglierino a dorato assai tenue;
odore: caratteristico, spiccato, delicato;
sapore: caratteristico, equilibrato, da pas dosĆØ a dolce
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol. di cui svolto non inferiore a 6,00 % vol.
Estratto non riduttore minimo 17,0 g/l
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): |
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AciditĆ totale minima: |
6,00 |
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AciditĆ volatile massima (in milliequivalenti per litro): |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): |
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Moscato dāAsti vendemmia tardiva colore: giallo dorato;
odore: fruttato, molto intenso, caratteristico dellāuva appassita con note speziate;
sapore: dolce, armonico, vellutato con sentori di uva Moscato che ricorda il favo del miele;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol di cui svolto almeno 11,00% vol estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): |
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AciditĆ totale minima: |
4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico |
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AciditĆ volatile massima (in milliequivalenti per litro): |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): |
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Moscato dāAsti" sottozona "Canelli"
colore: paglierino, giallo più o meno intenso fino al dorato;
odore: muschiato, caratteristico e fragrante di moscato;
sapore: dolce, aromatico, caratteristico, con aroma di uva moscato talvolta vivace
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol di cui svolto compreso nei limiti dal 4,5% al 6,50 % vol;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): |
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AciditĆ totale minima: |
4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico |
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AciditĆ volatile massima (in milliequivalenti per litro): |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): |
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Moscato dāAsti
colore: paglierino giallo più o meno intenso;
odore: caratteristico e fragrante di Moscato;
sapore: dolce, aromatico, caratteristico, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol di cui svolto compreso nei limiti dal 4,50% vol al 6,50% vol;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): |
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AciditĆ totale minima: |
4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico |
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AciditĆ volatile massima (in milliequivalenti per litro): |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): |
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"Moscato dāAsti" sottozona "Strevi"
colore: paglierino, giallo più o meno intenso fino al dorato;
odore: caratteristico e fragrante di moscato;
sapore: dolce, aromatico, caratteristico, con aroma di uva moscato,talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol di cui svolto compreso nei limiti dal 4,50 vol al 6,50% vol;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): |
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AciditĆ totale minima: |
4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico |
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AciditĆ volatile massima (in milliequivalenti per litro): |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): |
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āMoscato dāAstiā sottozona Santa Vittoria dāAlba
colore: paglierino con riflessi dorati;
profumo: elegante, fine, fresco e persistente con sentore anche floreale;
sapore: franco, armonico, dolce, aromatico caratteristico del Moscatello, talora vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol di cui svolto compreso nei limiti dal 4,50 % vol al 6,50 % vol;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): |
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AciditĆ totale minima: |
5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico |
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AciditĆ volatile massima (in milliequivalenti per litro): |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): |
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āMoscato d'Asti" sottozona "Santa Vittoria dāAlba" vendemmia tardiva
colore: giallo dorato brillante;
profumo: composito, fruttato, molto intenso, caratteristico dell'uva appassita con note speziate;
sapore: dolce, armonico, vellutato con sentori di uva Moscato che ricorda anche il favo del miele;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol di cui almeno 12,00% vol svolti;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE
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Caratteristiche analitiche generali |
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| Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): | |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): |
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AciditĆ totale minima: |
4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico |
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AciditĆ volatile massima (in milliequivalenti per litro): |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): |
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Pratiche di vinificazione
Pratiche enologiche specifiche ASSENTI
Rese massime:
Asti o Asti Spumante, Moscato d'Asti
10000 chilogrammi di uve per ettaro
Asti o Asti Spumante Metodo Classico (metodo tradizionale)
10000 chilogrammi di uve per ettaro
Asti spumante e Asti Spumante Metodo Classico (metodo tradizionale) con indicazione sottozona Santa Vittoria dāAlba e sottozona Strevi
9500 chilogrammi di uve per ettaro
Moscato d'Asti vendemmia tardiva
6000 chilogrammi di uve per ettaro
Moscato d'Asti sottozone Canelli e Strevi
9500 chilogrammi di uve per ettaro
Moscato d'Asti sottozona Canelli con menzione vigna
8500 chilogrammi di uve per ettaro
Moscato d'Asti sottozona Strevi con menzione vigna e Santa Vittoria d'Alba
9500 chilogrammi di uve per ettaro
Moscato d'Asti sottozona Santa Vittoria d'Alba vendemmia Tardiva
5000 chilogrammi di uve per ettaro
Zona geografica delimitata
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita āAstiā ĆØ delimitata come segue:
-in provincia di Alessandria, lāintero territorio dei comuni di:
Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno, Cassine, Grognardo, Ricaldone, Strevi, Terzo e Visone;
- in provincia di Asti, lāintero territorio dei comuni di:
Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castel Boglione, Castelletto
Molina, Castelnuovo Belbo, Castel Rocchero, Cessole, Coazzolo, Costigliole dāAsti, Fontanile, Incisa Scapaccino, Loazzolo, Maranzana, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Montabone,Nizza Monferrato, Quaranti, San Marzano Oliveto, Moasca, Sessame, Vesime, Rocchetta Palafea e San Giorgio Scarampi;
- in provincia di Cuneo, lāintero territorio dei comuni di: Castiglione Tinella, Cossano Belbo, Mango, Neive, Neviglie, Rocchetta Belbo, Serralunga dāAlba, S. Stefano Belbo, S. Vittoria dāAlba, Treiso, Trezzo Tinella, Castino, Perletto e le frazioni di Como e San Rocco Senodelvio del comune di Alba.
VarietĆ principale/i di uve da vino
Moscato bianco B. - Moscato reale
Legame con la zona geografica DOCG ASTI
I vini Asti e Moscato dāAsti vengono prodotti in purezza utilizzando esclusivamente il vitigno Moscato bianco, dotato di un caratteristico e pregevole corredo aromatico. Le peculiaritĆ che questa varietĆ conferisce ai vini prodotti, nelle varie versioni sia spumante che vendemmia tardiva, sono in stretto legame con la sapiente conduzione del vigneto da parte del vignaiolo e dalle tecniche anche innovative di vinificazione che negli ultimi decenni hanno avviato una produzione di vini a base Moscato con basso tenore zuccherino sia nella versione spumante sia in quella ferma.
La vocazione del territorio intesa come particolare morfologia e composizione chimica, caratteristiche climatiche, competenze e tradizioni vitivinicole, ha permesso di āselezionareā nel corso degli anni il vitigno che meglio si adatta allāambiente stesso: il Moscato bianco
Nel 1700, in una serie di articoli pubblicati a Losanna su vini e vigne di tutto il mondo, si parlava ormai specificamente di un Moscato bianco del Piemonte, molto stimato ed alla fine del 1700 la prestigiosa SocietĆ di Agricoltura di Torino indicava il Moscato come uno dei vitigni piemontesi in grado di produrre i vini più pregiati. Con il 1800, il Piemonte si andò caratterizzando nettamente rispetto alle altre regioni italiane per l'estesa coltivazione di Moscato bianco. Alla fine del 1800 iniziò infatti una significativa produzione di vino spumante rifermentato in bottiglia, ottenuto partendo dal Moscato. Nel 1895, con la messa a punto del metodo Martinotti inventato in Piemonte, il Moscato era ormai rivolto soprattutto alla produzione dello spumante e giĆ si parlava della considerevole richiesta che arrivava anche dall'estero per quel vino bianco, profumato e spumeggiante, noto in commercio sotto i nomi di Moscato dāAsti o Moscato di Canelli. Con l'affermazione di questo tipo di vinificazione, il Piemonte si caratterizzava in modo assolutamente diverso rispetto alle altre regioni di diffusione (peraltro molto ridotta) del Moscato. Allāinfuori della zona piemontese la maggior parte dei Moscati prodotti andavano infatti ascritti alla classe dei vini di lusso āliquorosiā. Solo in Piemonte, nei territori di Asti, Alessandria, Cuneo si impiegava il Moscato per ottenere un vino spumante. Nello stesso periodo si collocano le prime esperienze di produzioni di spumanti secchi a base Moscato (Asti Champagne, del primo Novecento) che tuttavia non assunsero una rilevanza commerciale in quanto le limitate conoscenze enologiche dellāepoca non erano in grado di attenuare la percezione amara generata dai terpeni di un vino Moscato portato a completa fermentazione. Dāaltra parte lāaggiunta di zuccheri per la rifermentazione in bottiglia, che attenuassero la sensazione amara, generavano pressione incompatibili con la resistenza delle bottiglie utilizzate. Peraltro la filiera regionale dellāAsti DOCG ha continuato a lavorare sulla tipologia āseccoā sia nella versione spumante sia in quella ātappo rasoā. Negli anni ā80 del secolo scorso iniziarono a essere pubblicati lavori sperimentali di Istituti di ricerca piemontesi sulle caratteristiche chimiche ed aromatiche di vini secchi prodotti con Moscato bianco e sullāevoluzione dei composti terpenici nelle uve Moscato al fine di ottimizzare la tecnologia produttiva. Si sviluppò in quegli anni il concetto di enologia varietale, ossia di un sempre più raffinato approccio tecnologico che puntasse ad esaltare le caratteristiche dellāuva nella qualitĆ finale del vino. Nello specifico del Moscato, lāevoluzione tecnica ha consentito di svolgere una fermentazione più prolungata limitando le note amare che avevano compromesso le iniziative commerciali del primo ā900. Lo sviluppo delle conoscenze si ĆØ quindi trasferita nelle aziende, che negli ultimi decenni hanno avviato una produzione di vini a base Moscato con basso tenore zuccherino sia nella versione spumante sia in quella ferma.
Ulteriori condizioni
Quadro di riferimento giuridico: Nella legislazione nazionale
Tipo di condizione supplementare:
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita āAstiā o āAsti Spumanteā, āAstiā o āAsti Spumanteā metodo classico le indicazioni dei tenori zuccherini non devono essere riportate sulla stessa riga della denominazione; inoltre dette indicazioni devono figurare con caratteri di tipo diverso e con dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione.