Viticoltura - Cancellazione, ad opera della Regione Toscana, di una “superficie rivendicabile” a Chianti Classico dal registro delle superfici rivendicabili - Determinazione della superficie iscrivibile allo schedario ai fini dell’idoneità alla rivendicazione per la produzione di vini a denominazione di origine (DO) contingentati, denominata come “superficie rivendicabile” - Superficie vitata come estensione di terreno coltivato a vigneto e superficie rivendicabile come bene immateriale che consente, all’azienda che ne è titolare, di produrre vino a denominazione di origine su una qualsiasi superficie vitata a sua disposizione, che ne abbia attitudine produttiva.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 199 del 2020, proposto da
Coli Agricola - Agricola Montostoli S.r.l. - Società Agricola in Liquidazione e Tenute Agricole S.a.s. di Fs S.r.l.u. Agricola & C. Società Agricola in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Giovanni Calugi, Rubinia Antognoni e Luca Giraldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio Firenze, via G. Capponi n. 26;
contro
la Regione Toscana in persona del Presidente pro tempore della Giunta, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Letizia Falsini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Luca Brandani, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del 13 dicembre 2019, conosciuto dalle ricorrenti lo stesso giorno, con cui la Regione Toscana ha cancellato la superficie rivendicabile Chianti Classico di ha 20.16.28 dal registro delle superfici rivendicabili della Tenute Agricole s.a.s. di FS s.r.l.u. Agricola & C. Società Agricola e di tutti gli atti ad esso presupposti, consequenziali e comunque connessi e, in particolare, della nota dell’8 maggio 2019 della Regione, recante la comunicazione di avvio del procedimento; della nota del 22 maggio 2019 della Regione; nonché, per quanto occorrer possa, del D.P.G.R. 13 maggio 2013, n. 24, recante “Regolamento di attuazione della legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo)”, nella parte in cui stabilisce che “in caso di trasferimento temporaneo del possesso, il trasferimento della superficie vitata e il trasferimento della superficie rivendicabile devono avere la stessa durata” e che, “allo scadere dei contratti di trasferimento temporaneo, il proprietario della superficie vitata rientra in possesso anche della superficie rivendicabile”, con espressa riserva di formulare la domanda di risarcimento dei danni causati dai provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Toscana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 settembre 2020 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con contratto di comodato del 22 marzo 2013, scadente il 31 dicembre 2013, il Sig Luca Brandani titolate dell’impresa individuale “Poggio Antinora di Luca Brandani”, ha concesso in comodato all’azienda Coli Agricola – Agricola Montostoli s.r.l. (nel seguito anche “Azienda”) la superficie vitata di ha 23.76.00 ricadente nel Comune di Gaiole in Chianti, iscritta a Chianti Classico per ha 20.16.28. L’Azienda ha quindi comunicato il 6 maggio 2013 all’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura - ART€A di essere subentrata nella conduzione di tale superficie, precedentemente in carico alla ditta Brandani Luca.
Il 1° giugno 2013 è entrata in vigore la Legge della Regione Toscana 30 novembre 2012, n. 68, che ha modificato la precedente normativa in materia prevedendo in particolare, per quanto di interesse nella presente sede:
- che la determinazione della superficie iscrivibile allo schedario ai fini dell’idoneità alla rivendicazione per la produzione di vini a denominazione di origine (DO) contingentati, è denominata “superficie rivendicabile” (art. 15);
- che la superficie rivendicabile è assegnata a livello aziendale e registrata nello schedario viticolo e deve essere esercitata nell’ambito delle superfici vitate impiantate che, nell’azienda, hanno attitudine produttiva alla medesima DO (art. 15);
- che le superfici iscritte agli albi dei vigneti dei vini a DO contingentati alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione (D.P.G.R. 24/R/2013), comprese le superfici risultanti sui diritti di impianto iscritti nel registro informatico pubblico dei diritti di impianto di cui all’art. 3, costituiscono la superficie rivendicabile assegnata a livello aziendale (art. 24).
La superficie vitata è un’estensione di terreno coltivato a vigneto, mentre la superficie rivendicabile è un bene immateriale che consente, all’azienda che ne è titolare, di produrre vino a denominazione di origine su una qualsiasi superficie vitata a sua disposizione, che ne abbia attitudine produttiva.
Il D.P.G.R. 13 maggio 2013 n. 24/R - Regolamento di attuazione della legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo), ed in particolare l’art. 20, ha poi stabilito:
- che ART€A proceda a registrare nello schedario viticolo di ciascuna azienda la superficie rivendicabile di cui all’art. 15, comma 4 della legge, sulla base dei seguenti criteri:
a) la superficie rivendicabile corrisponde alla superficie iscritta agli albi dei vigneti dei vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP) contingentati, tenendo conto anche delle eventuali iscrizioni sospese ai sensi della legge regionale 16 marzo 2009, n. 9 e delle superfici abbinate ai diritti di impianto iscritti nel registro dei diritti, e viene registrata sulla base della situazione risultante nello schedario e nel registro dei diritti alla data di entrata in vigore del regolamento;
b) qualora un disciplinare di produzione preveda anche tipologie e sottozone, la superficie rivendicabile è registrata con il solo nome della denominazione;
c) che le superfici con più di una iscrizione riferita alla medesima denominazione sono prese in considerazione una sola volta.
Con successivo avviso del 2 luglio 2013 la Regione Toscana ha reso noto:
- che nella sezione “schedario viticolo” aziendale del sistema informativo di ART€A, nella pagina “superficie rivendicabile”, sono state registrate le superfici rivendicabili di cui all’art. 15 della L.R. 68/2012;
- che la superficie rivendicabile registrata da ART€A corrisponde alla superficie iscritta agli albi dei vigneti dei vini a DOP contingentati i quali, alle ore 24,00 del 1° giugno 2013, risultavano in conduzione all’azienda tenuto conto anche delle eventuali iscrizioni sospese e alla superficie rivendicabile abbinata ai diritti d’impianto iscritti nel registro dei diritti, in essere e non scaduti alle ore 24,00 del 5 giugno 2013.
2. Con nota del 9 ottobre 2013 prot. 457576 l’Azienda ha chiesto alla Provincia di Firenze (all’epoca competente in materia) l’iscrizione di ha 20.16.28 di superficie rivendicabile Chianti Classico a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG), relativamente ai vigneti che aveva in conduzione alla data del 1°giugno 2013 e precedentemente condotti dal sig. Luca Brandani, poiché per errore non le era stata attribuita da ART€A nel corso dell’operazione sopra descritta. La Provincia di Firenze ha provveduto con atto dirigenziale 6 novembre 2013 n. 3861.
3. Il 3 aprile 2014 il contratto di comodato sopracitato è stato risolto mediante sottoscrizione di scrittura privata seguita dalla stipulazione, tra gli stessi Brandani e l’Azienda, di un contratto di affitto con durata dal 4 aprile 2014 al 10 novembre 2028, riguardante i medesimi fondi e prevedendo che la superficie rivendicata restasse nella titolarità dell’Azienda dietro corresponsione di un indennizzo al Brandani pari € 85.000.
Nel corso dell’anno 2014 è stata introdotta da Italfondiario s.p.a., avanti al Tribunale di Siena, la procedura esecutiva r.g. n. 283/2014 (a cui è stata riunita la procedura r.g. 8/2015 introdotta da Monte dei Paschi di Siena s.p.a. sugli stessi beni immobili) a carico del Brandani, con atto di pignoramento 28 ottobre 2014 comprendente i terreni oggetto dei contratti sopra descritti.
In data 12 febbraio 2018 l’Azienda ha poi affittato alla Tenute Agricole s.a.s. tutto il patrimonio aziendale e questa, in virtù del contratto di affitto stipulato, ha chiesto l’iscrizione di tutte le superfici rivendicabili intestate alla cedente, che è stata effettuata il 7 agosto 2018.
Con avviso 15 febbraio 2019 il delegato del Giudice dell’esecuzione ha informato che il 25 giugno 2019 si sarebbe tenuta la vendita senza incanto del diritto di piena proprietà dell’impresa del Brandani.
Con istanza 14 giugno 2019 l’Istituto Vendite Giudiziarie, rilevato che parte delle quote erano ancora intestate all’Azienda o comunque a terzi, o addirittura trasferite su terreni estranei alla procedura esecutiva in data antecedente la procedure di rilascio, ha chiesto al Giudice delegato di verificare se i terreni fossero in effetti ancora intestatari delle relative iscrizioni presso i registri ART€A e nominalmente al debitore esecutato Luca Brandani.
Il 20 giugno 2019 Tenute Agricole e l’Azienda hanno proposto opposizione di terzo all’esecuzione al fine di far dichiarare che non rientrasse nei beni pignorati la superficie rivendicabile Chianti Classico DOCG di ha 20.16.28.
All’asta del 25 giugno 2019 i beni oggetto dell’esecuzione sono stati provvisoriamente assegnati all’impresa Vigneti La Massa Società Agricola s.r.l., e il 15 luglio 2019 Tenute Agricole e l’Azienda hanno proposto opposizione agli atti esecutivi e chiesto al Giudice delle Esecuzioni in tesi, di dichiarare che non rientrava nei beni venduti la citata superficie rivendicabile Chianti Classico; in ipotesi, di annullare l’assegnazione dei beni venduti il 25 giugno 2019 ai sensi dell’art. 487 c.p.c., qualora la superficie rivendicabile rientrasse tra questi.
Con ordinanza del 17 luglio 2019 il Giudice delle Esecuzioni ha accolto l’opposizione del 20 giugno 2019 proposta dalle ricorrenti; il creditore procedente ha proposto reclamo e il Tribunale di Siena, con ordinanza 6 febbraio 2020, ha dichiarato cessata la materia del contendere essendo emerso che il diritto alla superficie rivendicabile non aveva formato oggetto di pignoramento.
4. Il Brandani nel frattempo, con nota 7 maggio 2019, aveva chiesto alla Regione Toscana, divenuta competente, l’iscrizione della superficie rivendicabile Chianti Classico precedentemente condotte dall’Azienda. La Regione ha informato l’impresa Tenute Agricole della richiesta e questa ha presentato le proprie osservazioni 17 maggio 2019. La Regione poi, con provvedimento del 13 dicembre 2019, ha cancellato la superficie rivendicabile Chianti Classico dal registro delle superfici rivendicabili della Tenute Agricole poiché a suo dire, in caso di trasferimento temporaneo del possesso il trasferimento della superficie vitata e della superficie rivendicabile devono avere la stessa durata e allo scadere dei contratti di trasferimento temporaneo, il proprietario della superficie vitata rientra in possesso anche di quella rivendicabile.
Il provvedimento allora è stato impugnato dall’Azienda e da Tenute Agricole con il presente ricorso, notificato in data 11 febbraio 2020 e depositato il 19 febbraio 2020, lamentando violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.
Si è costituita la Regione Toscana chiedendo la reiezione del ricorso.
All’udienza del 22 settembre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La controversia riguarda l’avvenuta cancellazione, ad opera della Regione Toscana, di una “superficie rivendicabile” a Chianti Classico di ha 20.16.28 dal registro delle superfici rivendicabili.
Con il primo motivo di gravame la ricorrente lamenta che sarebbe inconferente il richiamo alla disciplina materia di trasferimento delle superfici rivendicabili contenuto nel provvedimento impugnato.
Con secondo motivo si duole che la disciplina del “trasferimento della superficie rivendicabile”, contenuta nell’art. 19 del Regolamento n. 24/2013 (nel seguito: “Regolamento”) non sarebbe applicabile al caso di specie, perché il contratto di trasferimento della conduzione dei terreni tra l’Azienda e il Brandani risale al 22 marzo 2013, mentre il Regolamento è entrato in vigore il 1° giugno 2013 e sarebbe applicabile ai contratti in essere a tale data solo se compatibile con quanto previsto in essi. Secondo le ricorrenti, la volontà negoziale delle parti stipulanti il contratto de quo attualmente in causa sarebbe nel senso che la superficie vitata doveva tornare al Brandani e la superficie rivendicabile rimanere nella titolarità di Coli Agricola.
Con terzo motivo deduce che anche dove si ritenga che tra le parti sia avvenuto un trasferimento di superficie rivendicabile soggetto all’articolo 19 del Regolamento, ebbene la natura e le modalità di impiego della superficie rivendicabile non sarebbero mutate dal 2012 al 2017. Questa interpretazione è oggi espressamente contenuta nell’art. 18.1.4 del Regolamento n.103/2018 il quale conferma che, allo scadere dei contratti di trasferimento temporaneo della superficie vitata, il proprietario del vigneto non deve necessariamente rientrare in possesso anche della superficie rivendicabile. Il Regolamento n. 24/2013 doveva essere interpretato nel senso oggi reso esplicito dall’art. 18.1.4 del Regolamento n. 103/2018 contrariamente a quanto ritenuto dalla Regione.
Con quarto motivo lamenta che il provvedimento sarebbe illegittimo anche perché la Regione pretenderebbe di eliminare gli effetti giuridici di un negozio tra privati quando questi effetti sono pacificamente conformi alla disciplina legislativa e regolamentare vigente. In realtà, il provvedimento regionale pretenderebbe di intromettersi nei rapporti civilistici tra l’Azienda ed il Brandani.
Con quinto motivo si duole che il provvedimento impugnato costituirebbe esercizio di autotutela in assenza dei presupposti di cui all’articolo 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
La difesa regionale replica puntualmente alle deduzioni delle ricorrenti.
2. Il provvedimento in questa sede gravato, al di là del nomen juris utilizzato dall’Amministrazione che non vincola l’interprete, deve essere qualificato come esercizio di autotutela, nella fattispecie dell’annullamento, come correttamente pretendono le ricorrenti. Esso infatti ha privato di effetti il precedente provvedimento provinciale n. 3861/2013 con il quale era stata iscritta a favore della Coli Agricola la superficie rivendicabile di cui si tratta. La decisione regionale è motivata con riferimento alla (pretesamente) errata applicazione della legge operata dal primo provvedimento. Si tratta quindi di un’ipotesi di annullamento di ufficio.
L’annullamento de quo è intervenuto su un provvedimento di “iscrizione” e questo rientra nel più ampio genere del provvedimento ampliativo della posizione giuridica del privato. Non vi è quindi ragione per escludere nella fattispecie l’applicazione dell’articolo 21 nonies, legge 7 agosto 1990 n. 241. A norma di questa disposizione l’annullamento d’ufficio può intervenire sui provvedimenti di autorizzazione e attribuzione di vantaggi economici entro un termine non superiore a diciotto mesi dal momento della loro adozione, esclusi i casi in cui siano stati conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni sostitutive false o mendaci accertate con sentenza penale passata in giudicato. Nel caso di specie è escluso che queste ultime ipotesi si siano verificate poiché alcuna falsità risulta sia stata posta in essere dalle ricorrenti.
L’originario provvedimento provinciale risale al 6 novembre 2013; assumendo come momento di inizio del decorso del termine decadenziale per procedere all’annullamento l’entrata in vigore della normativa che l’ha introdotto, novellando l’articolo 21 nonies della l. 241/1990, e cioè la legge 7 agosto 2015, n. 124 che è entrata in vigore il 28 agosto 2015 (C.d.S. VI, 8 maggio 2019 n. 2974), ne segue che il termine per annullare il provvedimento di iscrizione di cui si tratta risulta ampiamente superato dal provvedimento gravato, che è stato adottato il 13 dicembre 2019.
Non è conferente il richiamo della difesa regionale alla mancata registrazione della scrittura privata intercorsa nell’anno 2014 tra le parti, in quanto il provvedimento impugnato da qualificare, si ripete, nei termini dell’esercizio di autotutela si fonda esclusivamente su interpretazioni normative e non su circostanze fattuali che la Regione non avrebbe potuto conoscere prima del decorso del termine per l’annullamento d’ufficio.
Inoltre, come correttamente pretendono le ricorrenti, nel provvedimento gravato manca una valutazione dell’interesse pubblico ed una comparazione di quest’ultimo con l’interesse, facente capo al privato, al mantenimento in essere del provvedimento da annullare. Non è conferente il richiamo ad un interesse pubblico intrinseco, come invoca la difesa regionale, poiché con eccezione dei casi in cui il provvedimento illegittimo comporta esborsi di denaro pubblico e non è questa la fattispecie, l’interesse pubblico all’annullamento d’ufficio non è in re ipsa ma deve essere oggetto di puntuale rappresentazione da parte dell’Amministrazione e bilanciamento con l’interesse del privato al mantenimento del provvedimento da annullare (T.A.R. Veneto III, 16 ottobre 2018 n. 959). La rimozione d'ufficio di un atto favorevole esige infatti una articolata esplicitazione delle ragioni di interesse generale che ne impongono l'eliminazione (C.d.S. VI, 25 gennaio 2019 n. 631).
Per queste assorbenti ragioni il ricorso deve essere accolto, con annullamento del provvedimento regionale del 13 dicembre 2019 e delle note regionali, a loro volta gravate, 8 maggio 2019 recante comunicazione di avvio procedimento e 22 maggio 2019. L’annullamento non si estende agli ulteriori atti impugnati essendo sufficiente a soddisfare l’interesse delle ricorrenti l’accoglimento del ricorso sotto i citati profili.
Le spese processuali vengono compensate in ragione dei mutamenti normativi intervenuti nella materia.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati, nei sensi e limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Riccardo Giani, Consigliere
Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore