OCM Vino - "Misura 123 Accrescimento del valore aggiunto del settore agricolo e forestale" - Domanda di aiuto per l'ammissione ai finanziamenti previsti dalla misura - Requisiti e criteri di partecipazione prescritti per la specifica misura - Concessione di contributo finalizzato alla riconversione dei comparti industriali e alla ristrutturazione di locali dell'enopolio ed all’ammodernamento delle linee di imbottigliamento - Revoca dei finanziamenti in corso di erogazione in quanto il soggetto richiedente è società collegata con altre imprese - Nozione di collegamento societario.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 632 del 2016, proposto dalla società Duca di Salaparuta s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Cucchiara, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Noto 12;
contro
Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, in persona dell’Assessore e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso la cui sede distrettuale, in Palermo, via Villareale n. 6, è ex lege domiciliato;
Presidenza della Regione siciliana in persona del Presidente in carica, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza n.1175 del 16 maggio 2016, resa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (sezione III^);
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione regionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato Relatore il cons. Carlo Modica de Mohac nell’udienza di smaltimento del giorno 7 luglio 2020, svoltasi ai sensi dell’art. 84 d.l. n. 18/2020, senza discussione orale e con collegamento da remoto dei magistrati;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con D.D.G. pubblicato nella GURS n. 61 del 31 dicembre 2009, l'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari - Dipartimento Regionale degli Interventi Strutturali per l'Agricoltura, approvava le "Disposizioni attuative parte specifica misura 123 del P.S.R. Sicilia 2007 / 2013" per il finanziamento delle iniziative presentate nell'ambito della suddetta misura, nonché il bando pubblico in esecuzione del regolamento CE n. 1698/2005 Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, avente ad oggetto: "Misura 123 Accrescimento del valore aggiunto del settore agricolo e forestale".
Le sopra riferite disposizioni attuative, approvate con il D.D.G. di cui sopra, indicavano, quale obiettivo primario della c.d. Misura 123 - Prodotti agricoli, "l'Ammodernamento e sviluppo di un sistema di imprese competitivo ed in particolare alla ristrutturazione e ammodernamento del sistema produttivo agro - industriale orientato al miglioramento del rendiconto economico delle attività e al riposizionamento delle imprese sui mercati", e tra i beneficiari degli interventi le microimprese, le piccole e le medie imprese, così come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE.
Nella supposta ricorrenza dei requisiti e dei criteri di partecipazione prescritti dalle disposizioni attuative parte specifica misura 123 del P.S.R. Sicilia 2007/2013 e dal relativo bando pubblico, la società Duca di Salaparuta s.p.a. presentava domanda di aiuto (nella specie: la n. 94750140546) per l'ammissione ai finanziamenti previsti dalla suddetta misura.
Con D.D.S. n. 2763 del 13 dicembre 2010, registrato alla Corte dei Conti in data 21 dicembre 2010, il Dipartimento regionale degli Interventi Strutturali per l'Agricoltura (Servizio XVI, Ispettorato Provinciale Agricoltura di Trapani), approvava la domanda di aiuto in questione, per la concessione di un contributo di €.5.000.000,00 finalizzato alla “riconversione dei compatti industriali esistenti in località Aspra” (Comune di Bagheria), alla ristrutturazione di alcuni locali dell'enopolio ed all’ammodernamento delle linee di imbottigliamento nel sito di Casteldaccia.
Con successivo D.D.S. n. 6859 del 22/12/2011, il Dipartimento regionale degli Interventi Strutturali per l'Agricoltura approvava anche il conto della spesa relativo alle opere realizzate, confermando che il contributo ammesso a liquidazione ammontava ad €.5.000.000,00, corrispondente al 50% dell'importo dei lavori realizzati.
Senonchè successivamente, con nota prot. n. 0013801 pervenuta con r.a.r. del 7 novembre 2014, il Dipartimento regionale degli Interventi Strutturali per l'Agricoltura, comunicava alla società l'avvio del procedimento di revoca dei D.D.S. n. 2763/2010 e n. 6859/2011.
La decisione di procedere alla revoca dei finanziamenti in corso di erogazione veniva motivata - a seguito di audit della Corte dei Conti europea - con riferimento al fatto che la società ricorrente, in quanto collegata alla società Illva Saronno Holding s.p.a. (la quale ne detiene il 99,75 %), ed in quanto socio unico di altre due società del gruppo, è una società collegata con altre imprese, ragioni per le quali difetta in capo ad essa, ad avviso del predetto Giudice contabile, il requisito di ammissibilità previsto dall’art. 1 del bando OCM vino, misura investimenti campagna 2013 e 2014 e dagli artt. 3 e 5 del D.M. n. 1831 del 4 marzo 2011.
La società Duca di Salaparuta presentava le proprie controdeduzioni, ma con determinazione prot. n.5350 del 31 marzo 2015 l’Amministrazione procedeva alla definitiva archiviazione della domanda di aiuto; e con nota prot. n. 924 del 17 giugno 2015 alla revoca dei benefici.
2. Con ricorso innanzi al TAR Sicilia, la società Duca di Salaparuta impugnava i provvedimenti di revoca sopra indicati e gli atti consequenziali (compresi quelli eventualmente volti al recupero delle somme erogate), chiedendone l’annullamento per le conseguenti statuizioni ripristinatore e di condanna.
3. Con sentenza n.1175 del 16 maggio 2016 il TAR ha respinto il ricorso.
4. Con l’appello in esame la società Duca di Salaparuta ha impugnato la predetta sentenza e ne chiede la riforma per i motivi indicati nella successiva parte della presente decisione, dedicata alle questioni di diritto.
Ritualmente costituitasi, l’Amministrazione regionale ha eccepito l’infondatezza del gravame.
Nel corso del giudizio entrambe le parti hanno insistito nelle rispettive domande, eccezioni e controdeduzioni.
Infine, all’udienza fissata per la discussione conclusiva sul merito del ricorso, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
5. L’appello è infondato.
Con il ricorso in esame l’appellante lamenta l’ingiustizia dell’impugnata sentenza per violazione dell’art.2, comma 1, dell’Allegato alla raccomandazione della Commissione C.E. n.361 del 6 maggio 2003 e dell’art. 2 del d.m. 18 aprile 2005, nonchè per omessa valutazione di svariati profili di eccesso di potere, deducendo che il Giudice di primo grado:
a) ha errato nell’aver ritenuto che la società Duca di Salaparuta s.p.a. (essendo “collegata” alla Illva Saronno Holding s.p.a.) non è, e non può comunque essere considerata, una “piccola impresa” o, al più, una “media impresa”;
b) ed ha ulteriormente errato nell’aver ritenuto che la Illva Saronno Holding s.p.a. sia - e comunque debba essere considerata - una “grande impresa”;
Entrambi i profili di doglianza non meriano accoglimento.
5.1. Quanto al primo, valgano le considerazioni che seguono.
5.1.1. La tesi della società appellante muove dal postulato che il controllo azionario di maggioranza della Illva Saronno Holding s.p.a. nei confronti della stessa Duca di Salaparuta s.p.a. non impedirebbe di qualificare quest’ultima come “piccola impresa” - o al più come “media impresa” - tenuto conto che le due non costituiscono “un’entità economica unica”.
La doglianza non può essere condivisa.
La difesa della società Duca di Salaparuta richiama l’orientamento giurisprudenziale della Corte di giustizia europea, secondo cui "L'articolo 3, paragrafo 3, quarto comma, dell'allegato della raccomandazione 20031361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, delle piccole e medie imprese, deve essere interpretato nel senso che possono essere considerate «collegate», ai sensi di detto articolo, le imprese per le quali l'analisi delle reciproche relazioni giuridiche ed economiche riveli che costituiscono, tramite una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, un 'entità economica unica, anche qualora non intrattengano formalmente nessuna delle relazioni elencate all'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, dello stesso allegato. (….)”… (Corte Giust. UE 27.1.2014 in causa C-110/13).
Procedendo con ragionamento “a contrario”, la Duca di Salaparuta ritiene di potere dedurre - da tale pronunzia - che in mancanza di un sistema di relazioni interpersonali (correnti fra persone fisiche) che evidenzi che le due imprese in questione (la Illva Saronno Holding e la Duca di Salaparuta) operano come una “entità economica unica”, non è possibile considerarle “collegate”.
Tale deduzione non convince affatto.
Da una lettura approfondita e comunque completa della giurisprudenza comunitaria citata emerge un principio differente - e addirittura opposto - rispetto a quello formulato dalla difesa della società Duca di Salaparuta.
Ed invero, la Corte di giustizia non ha affatto affermato:
- che l’unica forma di collegamento fra imprese sia quella “sostanziale”, desumibile - cioè - dalla presenza di relazioni interpersonali o di formule organizzative tali da evidenziare una cooperazione stabile fra le stesse per il perseguimento di un fine economico unitario;
- né, dunque, che al fine di verificare se tra due imprese esista un “collegamento” (in senso tecnico) occorre di volta in volta verificare in concreto se esista un tale sistema di relazioni interpersonali (fra persone fisiche operanti per ciascuna di esse).
Al contrario, la Corte ha affermato che oltre alla “formale” situazione di collegamento fra imprese, consistente nel fatto che una delle due detiene parte maggioritaria del pacchetto azionario o delle quote dell’altra, può esistere anche una forma di collegamento, per così dire, “sostanziale”, desumibile - cioè - dalle relazioni interpersonali esistenti fra le varie persone fisiche che operano per ciascuna di esse.
Il che significa che quando non risulti esistente un collegamento formale (mediante detenzione di partecipazioni o quote) occorre comunque verificare se vi sia un collegamento sostanziale, ma non anche che il collegamento formale sia di per sé irrilevante.
Ed anzi è vero proprio il contrario; e cioè che di fronte all’accertata esistenza di un collegamento formale fra due imprese non occorre procedere ad alcuna ulteriore verifica in ordine alla concreta sussistenza ed operatività di un sistema di relazioni interpersonali volto a realizzare la cooperazione fra esse, posto che in tal caso quest’ultima (id est: la cooperazione per il fine economico unitario) è fisiologicamente e strutturalmente connessa al legame giuridico costituito (consistente nel controllo azionario o nella detenzione di quote di partecipazione di maggioranza).
Ora, nel caso dedotto in giudizio è incontroverso che la società Duca di Salaparuta:
- è partecipata al 99% dalla Illva Saronno Holding s.p.a., che è una società finanziaria che possiede azioni anche di altre imprese del settore;
- ed è titolare del 100% delle azioni di altre due imprese di settore.
Trattasi, dunque, di un “collegamento formale” che ha un suo rilievo obiettivo ed assorbente e di fronte al quale non ha alcun senso verificare la sussistenza di relazioni interpersonali o di formule organizzative volte ad instaurare una cooperazione stabile per un fine economico unitario.
A fronte di un “collegamento” basato su un sistema partecipativo formale, la cooperazione stabile è - infatti, e come già rilevato - in re ipsa; così come la comune strategia e l’unitarietà di scopo.
E poiché il fatto che un gruppo societario operi dietro (o attraverso) lo schermo di una società controllata, formalmente organizzata come ‘piccola’ o ‘media impresa’, allo scopo di conseguire benefici economici che non le spetterebbero, non può che essere stigmatizzato negativamente (costituendo una evidente distorsione del sistema), non resta che affermare che il collegamento formale esistente fra la società Illva Saronno Holding e la società Duca di Salaparuta s.p.a. non poteva (e non può) non avere la rilevanza giuridica che l’Amministrazione le ha attribuito.
5.1.2. L’argomento secondo cui la società Illva Saronno Holdinga s.p.a. opererebbe prevalentemente in settori di mercato diversi da quello vinicolo, non ha pregio.
La Corte dei Conti europea ha bocciato l’operazione di “accorpamento” compiuta dalla società odierna appellante, affermando che in caso di collegamento societario, non rileva il fatto che le società collegate operino in settori di mercato differenti.
La ragione di tale condivisibile orientamento giurisprudenziale (e di pensiero) è evidente: nel caso di collegamento ‘formale’ fra imprese, ciò che le “accomuna” (rendendole simili ad un unico soggetto imprenditoriale) è la direzione strategica unitaria (sotto il controllo di una di esse), ed il fatto che la controllante finisce con il beneficiare dei profitti della controllata (ma non il contrario).
In altri termini, allorquando una piccola (o media) impresa è interamente o quasi interamente controllata da una grande impresa, la prima finisce con il perdere la sua fisiologica ed ordinaria connotazione, per divenire un organo al servizio della seconda.
La condotta amministrativa dell’Amministrazione appare, dunque, del tutto condivisibile in quanto non ha senso fornire aiuti finanziari ad una impresa che appare “piccola” o “media”, ma che di fatto costituisce un “braccio operativo” di una “grande impresa” o di un gruppo imprenditoriale; e che magari è stata costituita in forma, per così dire, ridotta (e/o addirittura minimale) proprio al fine di partecipare a gare o a bandi riservati a piccole o medie imprese.
5.1.3. E ciò non senza considerare che, come evidenziato dal giudice di prime cure, dall’esame del bilancio consolidato del gruppo della Illva Saronno Holding s.p.a. è emerso che la stessa è una società finanziaria che “gestisce e coordina partecipazioni azionarie di singole società (…) operanti nel settore della commercializzazione e distribuzione di bevande alcoliche”.
Balza evidente, quindi, che l’asserita differenza dell’oggetto sociale è solo un mero dato formale, sotto il quale si cela un’entità economica unitaria riconducibile al controllo della holding.
Né, come affermato dal Consiglio di Stato, l’identificazione dell’attività prevalente può essere basata sui soli codici ATECO, allorquando - come nel caso di specie - la lex specialis non ne abbia prescritto un specifico come requisito di idoneità ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale (C.S., V^, 15 novembre 2019 n.7846).
5.2. Con il secondo profilo di doglianza l’appellante lamenta - come già cennato - che il Giudice di primo grado avrebbe errato (anche) nell’aver assimilato la Illva Saronno Holding s.p.a. ad una “grande impresa”.
Al riguardo l’appellante sostiene che ai fini della qualificazione della holding in questione - ai fini di accertare, cioè, se essa sia da sussumere fra le “grandi imprese”, o se invece costituisca una “piccola” o una “media impresa” - occorreva valutare esclusivamente gli indici (numero di addetti, bilancio e fatturato) ad essa riferibili, o tutt’al più quelli riferibili alle imprese del gruppo operanti nel solo settore vinicolo; e che se ciò fosse stato fatto essa non avrebbe “sforato” i parametri dimensionali delle p.m.i. e non sarebbe risultata una “grande impresa”.
Secondo i calcoli effettuati dall’appellante, la somma delle unità di forza lavoro occupate dalla società Illva Saronno Holding, dalla Duca di Salaparuta (controllata dalla prima), nonché dalla società Chateau Changyu Pioneer Sicily s.r.l. e dalla società Suormarchesa s.r.l. (controllate, le ultime due, dalla Duca di Salaparuta) sarebbe inferiore a venticinque; ed il fatturato complessivo delle quattro società non supererebbe i cinquanta milioni di euro annui, il che - ai sensi dell’art.2 della Raccomandazione n.2003/361/CE - connoterebbe la holding come “media impresa”.
La doglianza non merita accoglimento.
Il giudice di primo grado ha osservato che nel provvedimento vengono riportati dati diversi, recepiti dai rilievi effettuati dalla Corte dei conti.
In particolare, quest’ultima ha affermato che i rendiconti finanziari consolidati del “Gruppo” indicano un numero di effettivi che supera le duecentocinquanta (250) unità; un fatturato complessivo che supera i cinquanta milioni di euro ed un bilancio che supera i quarantatré milioni di euro.
E non sembra che tale affermazione sia stata documentalmente smentita.
Il disaccordo sui dati deriva, con ogni probabilità, dal disaccordo - fra i contendenti - in ordine al criterio di calcolo.
Ed invero:
- mentre l’appellante ritiene di poter considerare esclusivamente i dati riferibili alle quattro società sopra menzionate (nella specie: la società Illva Saronno Holding s.p.a. e la società Duca di Salaparuta s.p.a., controllata dalla prima, nonché la società Chateau Changyu Pioneer Sicily s.r.l. e la società Suormarchesa s.r.l., controllate, a loro volta, dalla società Duca di Salaparuta s.p.a.);
- l’Amministrazione - sulla scorta del rilievo del Giudice contabile - ritiene di sommare i dati riferibili a tutte le società collegate al gruppo operanti nel settore vinicolo (nella specie: la società Chateau Changuy Pioneer Sicily s.r.l., la società Holland Alcomix BV, con sede ad Amsterdam, e attraverso quest’ultima la società Illva Lugano Sa, con sede a Lugano e la società Ilva Shanghai Commercial CO Ltd, con sede a Shanghai, operanti nel settore della commercializzazione e distribuzione di bevande alcooliche; nonché la società Illva Saronno s.p.a. e la società Modi Illva India Pvt. Ltd., con sede a Delhi, operanti nel settore della produzione e vendita di bevande alcoliche, oltrecchè la società Suormarchesa s.r.l avente ad oggetto attività agricola e vitivinicola, totalmente partecipata dalla Illva Saronno Holding).
Ora, in considerazione di tutto quanto precedentemente considerato ed osservato, il Collegio ritiene che il criterio di calcolo esatto sia quello - per così dire, “estensivo” - che tiene conto del complessivo numero di unità impiegate, del complessivo fatturato e del bilancio consolidato riferibili all’intero gruppo economico costituente il collegamento fra le imprese.
Ne consegue che correttamente l’Amministrazione ha adottato i provvedimenti impugnati, come sancito dalla sentenza di primo grado.
6. Con il terzo ed ultimo profilo di doglianza, l’appellante lamenta il fatto che il Giudice di primo grado non abbia ritenuto di effettuare il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea ai sensi dell’art.267 TFUE per ottenere la corretta interpretazione della normativa europea in tema di collegamento fra imprese (nella specie: dellart.2, comma 1, dell’Allegato alla raccomandazione n.2003/361/CE), ed insiste perché ciò sia fatto in appello, al fine di verificare la correttezza dell’impugnata sentenza.
La doglianza e la connessa (reiterazione della) richiesta di rinvio pregiudiziale non meritano accoglimento per le ragioni che si passa ad esporre.
Ai sensi dell’art.2, comma 1, dell’allegato alla Raccomandazione n. 2003 /361 /CE della Commissione (pubblicata nella G.U.R.I. n. 124 del 20 maggio 2003), sono definite "medie imprese" quelle che hanno:
a) meno di 250 occupati;
b) ed un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
E’ incontroverso che i due requisiti di cui alle lettere ‘a’ e ‘b’ sono cumulativi e debbano sussistere contemporaneamente.
L'art. 3 dell'allegato alla Raccomandazione in questione ha inoltre fornito la definizione di “impresa collegata”, nonché di “impresa associata” e di “impresa autonoma”.
La disposizione in questione ha chiarito:
- che “si definiscono ‘imprese collegate’ le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; e) un'impresa ha il diritto di esercitare un influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola - in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa - la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima";
- e che due imprese si definiscono “associate” allorquando una di esse (c.d. “impresa a monte”) detiene da sola o insieme ad una o più imprese “collegate” (nel senso sopra indicato) almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa (c.d. “impresa a valle”).
Tali definizioni appaiono chiare; e l’appellante non ha indicato in cosa non lo sarebbero, né quale sia la difficoltà interpretativa o applicativa che giustificherebbe il rinvio pregiudiziale.
E poiché - come osservato dal Giudice di primo grado - non esiste alcun atto di diritto interno che si ponga in contrasto con esse, o che in sede di attuazione delle stesse ne abbia mutato o in qualche modo distorto il significato, o che abbia dato adito a dubbi applicativi, non resta che concludere che neanche sotto il profilo della (questione della) compatibilità fra il diritto interno e quello comunitario si scorge quale sia l’utilità o la ragione per la quale procedere all’invocata rimessione.
D’altro canto appare chiaro che proprio in applicazione delle disposizioni e dei criteri introdotti dalla menzionata normativa comunitaria, la posizione della società Duca di Salaparuta s.p.a. è incontrovertibilmente quella di “impresa collegata” alla società Illva Saronno Holding.
E poiché l’intero “gruppo” facente capo a quest’ultima holding non può che essere considerato una “grande impresa” - per tutto quanto già rilevato in ordine ai parametri (personale, fatturato e bilancio consolidato) ad esso riferibili nel suo complesso - la condotta dell’Amministrazione appare lineare e coerente, come lineare e coerente si delinea l’applicazione da Essa fatta del diritto comunitario.
Né si potrebbe obiettare che l’Amministrazione regionale ha disatteso la giurisprudenza comunitaria.
Si è già rilevato, infatti, che la sentenza della Corte di Giustizia richiamata dall’appellante (27 gennaio 2014, in causa C-110/13) si riferiva esclusivamente ad un “collegamento sostanziale” in assenza di collegamento azionario (che qui invece si è visto sussistere); e che, in ogni caso, non intendeva affatto introdurre alcun principio di irrilevanza del collegamento formale.
7. In considerazione delle superiori osservazioni, l’appello va respinto.
La novità e delicatezza della questione trattata, che ha visto i Difensori impegnati in ricostruzioni analitiche e complesse, giustifica pienamente - ad avviso del Collegio - la compensazione delle spese fra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, respinge l’appello e la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
Compensa le spese fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2020 svoltasi mediante videoconferenza con l'intervento dei signori magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Nicola Gaviano, Consigliere
Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore
Giuseppe Verde, Consigliere
Antonino Caleca, Consigliere