Viticoltura - Partecipazione al bando per la presentazione delle domande di assegnazione dell’idoneità alle superfici vitate ai fini della rivendicazione della denominazione Barbaresco DOCG (annualità 2020-2022) - Onere per i partecipanti di indicare i requisiti di priorità ai fini della formazione della graduatoria, secondo un meccanismo di “auto-attribuzione” che collega direttamente l’indicazione del requisito in domanda ed il riconoscimento del relativo punteggio - Mancata indicazione nella domanda di partecipazione della sussistenza di un requisito, anche se dipesa da mero errore, non emendabile tramite l’intervento correttivo postumo dell’amministrazione - Impossibilità di riconoscere il punteggio relativo al requisito non auto-attribuito dal partecipante al bando.
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 572 del 2020, proposto da
Davide Alfredo Carniel, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Alessandro Caretta, Alessandro Mazza e Daniela Sorgente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dei primi due difensori in Torino, via Grassi, n. 9;
contro
Regione Piemonte e Regione Piemonte, Settore A1700a - Agricoltura e Cibo - A1701b - Produzioni Agrarie e Zootecniche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Eugenia Salsotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Tenute Cisa Asinari dei Marchesi di Gresy Società Semplice Agricola, Gabriele Volatino, Azienda agricola Runchet di Danusso Andrea, Centro Assistenza Agricola Coldiretti S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1. della determinazione dirigenziale 30 giugno 2020, n. 424/A1701B/2020, della Regione Piemonte, Settore A1700A - AGRICOLTURA E CIBO - A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche, avente ad oggetto: “DGR n. 39-8192 del 20.12.2018 - Determinazione Dirigenziale n. 131 del 23.03.2020 - Approvazione della graduatoria per l'assegnazione delle superfici iscrivibili a Schedario viti-colo con l'idoneità alla rivendicazione della denominazione Barbaresco DOCG per il periodo 2020-2022. Assegnazione per l'anno 2020”, nella parte in cui al ricorrente sono stati attribuiti 7 punti in luogo di 9 e nella parte in cui il ricorrente è pertanto risultato il secondo degli esclusi dalla graduatoria, anziché secondo tra gli assegnatari per l'anno 2020;
2. di ogni ulteriore atto annesso, connesso, presupposto e conseguenziale, ancorché non conosciuto, e segnatamente della determinazione dirigenziale 23 marzo 2020, n. DD-A17 131, della Regione Piemonte, Settore A1700A - AGRI-COLTURA E CIBO - A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche, avente ad oggetto: “DGR n. 39-8192 del 20.12.2018. Disciplina dell'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione dei vini a denominazione di origine. Approvazione del programma triennale 2020-2022 e del bando 2020-2022 della denominazione di origine Barbaresco DOCG”, nella parte in cui ha istituito un meccanismo di autoattribuzione dei punteggi da parte dei richiedenti insuscettibile di integrazione al rialzo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2020 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che il Bando per la presentazione delle domande di assegnazione dell’idoneità alle superfici vitate ai fini della rivendicazione della denominazione Barbaresco DOCG (annualità 2020 – 2022) pone in capo ai partecipanti l’onere di indicare i requisiti di priorità ai fini della formazione della graduatoria, secondo un meccanismo di “auto-attribuzione” che collega direttamente l’indicazione del requisito in domanda e il riconoscimento del relativo punteggio;
Considerato che:
- ad un primo e sommario esame proprio della presente fase cautelare, il Bando non risulta imporre oneri eccessivi o sproporzionati in relazione al delineato meccanismo attributivo di punteggio;
- la mancata indicazione nella domanda di partecipazione della sussistenza di un requisito, anche ove dipesa da mero errore, non risulta emendabile tramite l’intervento correttivo postumo dell’amministrazione – costituendo ciò un’inammissibile integrazione della domanda medesima - con la conseguente impossibilità di riconoscere il punteggio relativo al requisito non auto-attribuito dal partecipante;
- ciascun concorrente è tenuto, in forza del principio di autoresponsabilità, a prestare la massima diligenza nella compilazione della domanda di partecipazione ad una procedura selettiva, specie in relazione all’indicazione di un requisito attributivo di punteggio;
Ritenuto, pertanto, che al sommario esame proprio della fase cautelare non si ravvisano profili di fondatezza del ricorso tali da far ritenere apprezzabili favorevolmente le esigenze cautelari rappresentate dal ricorrente;
Ritenuto equo compensare le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Testori, Presidente
Angelo Roberto Cerroni, Referendario
Valentina Caccamo, Referendario, Estensore