Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 02-09-2020
Numero provvedimento: 1803
Tipo gazzetta: Nessuna

Misure di sostegno per gli investimenti - Partecipazione al bando relativo alla sottomisura 4.1. “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2014/2020 - Elenco regionale definitivo rettificato delle domande ammissibili e relativo punteggio - Criteri di attribuzione del punteggio - Mancato riconoscimento del punteggio relativo al requisito sulle "produzioni di qualità certificate" - Realizzazione di un punto vendita aziendale (locali per commercializzazione) quale elemento sufficiente per il requisito relativo alle “iniziative finalizzate al completamento della filiera”.


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 1913 del 2018, proposto da
Società Agricola Mazzaporro Duchessa - Società Semplice, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Biagio Bosco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Danila Maria Cumbo in Palermo, via Gen. Arimondi n. 2/Q;

contro

Regione Sicilia - Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale 6;

nei confronti

Azienda Agricola Lo Pinto Sergio non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del D.D.G. n.1910/2018 del 8/8/2018, emanato dal Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale per la Sicilia dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Dipartimento Regionale dell’Agricoltura Servizio 2 Interventi relativi alle produzioni agricole e zootecniche pubblicato con valore legale in data 10/8/2018 sul sito web istituzionale dell’Assessorato all’Agricoltura e del PRS Sicilia, avente ad oggetto la Approvazione, in sostituzione degli elenchi allegati al D.D.G. n.1501/2018 del 25/6/2018, gli elenchi regionali definitivi modificati delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio, di cui al Bando 2016 Sottomisura 4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2014/2020 Regolamento UE 1305/2013, come indicate nella graduatoria definitiva rettificata di cui all’Allegato 1 dello stesso D.D.G. (che ne costituisce parte integrante e sostanziale) contenente Elenco regionale definitivo rettificato delle domande ammissibili e relativo punteggio, con il quale la ricorrente Societ Agricola Mazzaporro Duchessa società semplice stata (erroneamente ed illegittimamente) collocata al n. 448 della graduatoria finale delle domande di partecipazione al detto Bando 2016 Sottomisura 4.1, ammesse secondo il punteggio definitivo complessivamente assegnato a ciascuna ditta richiedente in relazione ai criteri di selezioni rispettivamente convalidati per ciascuna ditta. 2. (anche solo cautelativamente e quale atto presupposto del primo impugnato) il precedente D.D.G. n.1501/2018 del 25/6/2018 emanato dal Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale per la Sicilia dellAgricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Dipartimento Regionale dellAgricoltura Servizio 2 - Interventi relativi alle produzioni agricole e zootecniche pubblicato con valore legale in data 26/6/2018 sul sito web istituzionale dell’Assessorato all’Agricoltura e del PRS Sicilia, avente ad oggetto la Approvazione elenchi definitivi delle domande di sostegno di cui al Bando 2016 Sottomisura 4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2014/2020 Regolamento UE 1305/2013, come indicate nella graduatoria Allegato 1 dello stesso D.D.G. (che ne costituisce parte integrante e sostanziale) contenente Elenco regionale definitivo delle domande ammissibili e relativo punteggio; - dei medesimi atti e delle graduatorie delle domande ammesse con i relativi punteggi ad essi D.D.G. rispettivamente allegate sub numero 1 (costituendone parte integrante e sostanziale) nonché, ove occorra, per l’annullamento degli eventuali atti presupposti, nonché di ogni eventuale atto ulteriore e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Sicilia - Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

Visti tutti gli atti della causa;

Viste le ordinanze n. 220/2018 e n. 2603/2018;

Vista l’ordinanza cautelare n. 1261/2018;

Vista l’ordinanza n. 1739/2019 e la successiva ordinanza n. 2235/2019;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 maggio 2020 il dott. Roberto Valenti, svoltasi in collegamento da remoto ai sensi dell’art. 84 D.L n. 18/2020, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

 

Con ricorso introduttivo, ritualmente notificato e depositato, la società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti, i provvedimenti in epigrafe indicati con cui la domanda di parte ricorrente, relativa al Bando 2016 Sottomisura 4.1, è stata collocata al n. 451 della ultima graduatoria finale delle domande di partecipazione, con il punteggio di punti 42 su 71 punti richiesti in domanda, per la mancata attribuzione del punteggio riferito ai criteri di selezione A5 (punti 12) - A6 (punti 14) – A8 (punti 3), contestando altresì l’errata indicazione dell’importo degli investimenti e del contributo richiesto.

Nel ricorso si articolano le seguenti censure:

1)- violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere per violazione di circolare nonché difetto d motivazione in relazione al mancato riconoscimento dei punti per i criteri sopradetti;

2)- eccesso di potere per disparità di trattamento;

3)- eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errata indicazione degli importi di finanziamento richiesti in domanda.

Resiste l’Avvocatura distrettuale dello Stato per le Amministrazioni intimate.

Con ordinanza n. 2220/2018, reiterata con ordinanza n. 2603/208, sono stati disposti incombenti istruttori.

Con ordinanza n. 1261/2018, la domanda cautelare è stata accolta ai fini del riesame.

A seguito di ordinanza interlocutoria n. 1739/2019, con successiva ordinanza n. 2235/2019 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami.

Parte ricorrente vi ha ottemperato come da documentazione versata in data 11/12/2019.

In prossimità della pubblica udienza di trattazione, l’Avvocatura distrettuale dello Stato ha depositato memoria in data 18/04/2020 chiedendo il rigetto del ricorso.

Parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento con memoria del 13/05/2020.

Alla pubblica udienza del 19 maggio 2020, svoltasi in collegamento da remoto, la causa è stata posta in decisione.

La questione dedotta con le prime due censure attiene, essenzialmente, al mancato riconoscimento dei punteggi per i criteri A5), A6) e A8).

Il punteggio A5) è relativo alle produzioni di qualità certificate (es. IGP DOP). Esso spetta alle imprese che commercializzino almeno il 50% della produzione come certificata.

Parte ricorrente lamenta l’illegittimità della mandata assegnazione del relativo punteggio ritenendo che non esistano certificazioni e che le stesse siano rilasciate a una percentuale minima di agricoltori, in seguito a controlli effettuati random.

La tesi non convince ponendosi in contrasto con quanto previsto dalla L. 12/12/2016, n. 238 che all’Art. 64 stabilisce, come evidenziato dalla Avvocatura erariale, che “La verifica annuale del rispetto del disciplinare nel corso della produzione e durante e dopo il confezionamento del vino è effettuata da autorità pubbliche e da organismi di controllo privati, ai sensi dell'articolo 2, secondo paragrafo, numero 5), del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che operano come organismi di certificazione dei prodotti secondo i criteri fissati nell'articolo 5 dello stesso regolamento”.

Il comma 2 dello stesso art. 64 precisa altresì che “Gli organismi di controllo privati devono essere accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Le autorità pubbliche devono essere conformi ai requisiti previsti ai punti 5.1, 6.1, 7.4, 7.6, 7.7, 7.8, 7.12 e 7.13 della stessa norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012; la conformità delle medesime è verificata al momento dell'iscrizione nell'elenco, attraverso la valutazione del personale impiegato nelle verifiche della specifica DO e IG, dei membri del Comitato di certificazione, dei membri del Comitato dei ricorsi e della procedura di controllo e certificazione e, successivamente, a ogni loro modifica. Le autorità pubbliche devono adeguarsi a tali disposizioni entro il 31 dicembre 2017”.

Considerato quanto previsto dal “bando” e richiamata la normativa sopra indicata, ai fini del riconoscimento del punteggio, dunque, le imprese dovevano dimostrare con la relativa certificazione il possesso del requisito.

In relazione al criterio A6) “Iniziative finalizzate al completamento della filiera” il criterio prevede il punteggio (14 punti).

Il mancato punteggio per il predetto criterio A6) è motivato dall’Amministrazione in quanto “la ditta non realizza investimento per la lavorazione e/o trasformazione ma solo locali per la commercializzazione”.

La tesi di parte ricorrente, volta a contrastare l’assunto dell’Amministrazione, è condivisibile.

Ed invero, dalle Disposizioni operative si evince che la realizzazione di un punto vendita aziendale (locali per commercializzazione, come definiti dall’organo istruttorio) è elemento sufficiente per soddisfare quanto richiesto dal criterio di selezione A6 del Bando. In specie si tratterebbe della filiera diretta alla produzione e commercializzazione dell’Olio EV di Oliva Biologico: e l’azienda ha chiesto anche un aiuto per l’arredo dello stesso punto vendita, e per la realizzazione di un sito internet aziendale e per la vendita on-line dei prodotti agricoli.

È da respingere invece la censura con cui si contesta il mancato punteggio per il criterio A8 “Innovazione”.

Ed invero, secondo le previsioni del bando, per il criterio in parola si prevede che “Il punteggio dovrà essere attribuito qualora l’iniziativa progettuale contenga investimenti volti all’introduzione nell’azienda agricola di innovazioni di processo e di prodotti quali macchinari, attrezzature, impianti tecnologici per la fase produttiva o per la trasformazione e/o commercializzazione di prodotti, introdotti nel mercato da non più di 2 anni antecedenti la presentazione della domanda di aiuto”. Il criterio della “innovazione” postula, ai fini della attribuzione del relativo punteggio, la simultanea introduzione nell’azienda di una innovazione nel processo produttivo e, contestualmente, di macchinari innovativi (che appunto risultano idonei alla innovazione del processo) debitamente documentabile.

Non appare quindi sufficiente la prospettazione di un mero acquisto di macchinari immessi sul mercato da almeno di due anni senza che possa essere valutabile, dalla documentazione e dall’ipotesi progettuale, il miglioramento sul piano processo produttivo aziendale.

Risulta fondata, nei termini che seguono, la terza censura con cui parte ricorrente contesta l’eccesso di potere per travisamento dei fatti in relazione alla contestata indicazione, nella graduatoria impugnata, dell’ammontare dell’intervento prospettato e del relativo contributo elargibile. Posto che non risulta effettuato alcun riesame da parte dell’Amministrazione e che, malgrado la reiterata istruttoria, non è stata versata in atti una idonea copia digitale della relazione interna con cui è stata scrutinata la domanda di finanziamento della società ricorrente; posto altresì che sulla predetta specifica censura nulla deduce l’Avvocatura distrettuale dello Stato nella memoria conclusiva, risulta non debitamente contestato dall’Amministrazione quanto sostenuto e documentato dalla parte in ordine all’ammontare dell’intervento progettato e all’entità del finanziamento quantificato a pag. 22 della relativa istanza di finanziamento in cui si riposta un totale di spesa imponibile pari a € 1.056.541,28 e un contributo calcolato in € 672.898,94. Diversamente, senza alcuna riscontrabile motivazione relativa alla sussistenza o meno di spese non ammissibili, nella graduatoria impugnata, a parte il mancato riconoscimento dei punteggi sopra indicati, la spesa è quantificata in € 333.399,86 con un contributo erogabile pari a € 166.699,95. Ne discende, sotto detto profilo, l’illegittima determinazione della spesa ammessa e finanziata con onere per l’Amministrazione a provvedere ad una nuova istruttoria sulla stessa.

In conclusione, il ricorso è in parte infondato e per la restante parte fondato con annullamento, per quanto di ragione dei provvedimenti impugnati limitatamente al mancato riconoscimento del punteggio per il criterio A6) e alla errata indicazione della spesa ammissibile e all’ammontare del contributo erogabile come riportato nella impugnata graduatoria, impregiudicati gli ulteriori provvedimenti di competenza dell’Amministrazione.

Tenuto conto della parziale soccombenza, sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese di lite.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo rigetta e in parte lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati limitatamente al mancato riconoscimento del punteggio per il criterio A6) e alla errata indicazione della spesa ammissibile e all’ammontare del contributo erogabile come riportato nella impugnata graduatoria, impregiudicati gli ulteriori provvedimenti di competenza dell’Amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2020, svoltasi in collegamento da remoto ai sensi dell’art. 84 D.L. n. 18/2020, con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

Sebastiano Zafarana, Consigliere