Abbinamento marchi nel settore vitivinicolo.
Alla Direzione Generale dello
Sviluppo Rurale – Ufficio DISR III
SEDE
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(Rif. fg. n. 20128 del 21.6.2018)
Si riscontra la nota sopra indicata con la quale codesto Ufficio ha chiesto il parere in merito alla possibilità di utilizzare da parte delle Ditte interessate, per i vini certificati nel rispetto dei disciplinari regionali, adottati nel rispetto dei sistemi di controllo previsti nell’ambito del “Sistema di qualità nazionale di produzione integrata – SQNPI”, il relativo marchio “qualità sostenibile” e, in particolare, se detto utilizzo sia tale da porsi in contrasto con la vigente normativa dell’Unione europea (Reg. UE n. 1308/2013 - OCM unica prodotti agricoli – settore vitivinicolo e Reg. CE n. 607/2009) e nazionale (L. n. 238/2016 – DM 13 agosto 2012) in materia di etichettatura e presentazione dei vini.
Al riguardo si comunica che, benché la citata normativa dell’Unione europea preveda in positivo le specifiche indicazioni obbligatorie e facoltative per i prodotti vitivinicoli (art. 119 e 120 del Reg. UE n. 1308/2013), l’articolo 118 dello stesso regolamento prevede che, fatto salvo quanto di specifico disposto dal medesimo regolamento, per l’etichettatura e presentazione dei vini si applicano le regole orizzontali in materia di etichettatura e presentazione (ivi comprese le norme in materia di confezionamento e marchi commerciali) indicate in tale articolo.
In tal senso, il secondo paragrafo di detto articolo 118 dispone che l’etichettatura dei prodotti vitivinicoli può essere completata da indicazioni diverse da quelle previste dal Reg. n. 1308/2013, qualora soddisfino i requisiti di cui al regolamento orizzontale n. 1169/2011 (relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori).
Si precisa altresì che la vigente normativa nazionale in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinicoli (L. n. 238/2016 e relativo decreto applicativo, che quanto prima sarà adottato in sostituzione del DM 13 agosto 2012) è necessariamente conforme a detta normativa dell’Unione europea.
Pertanto, la richiamata normativa non esclude che i produttori interessati riportino nell’etichettatura e presentazione dei vini le indicazioni ed i marchi relativi a particolari metodi di produzione e certificazione, ivi compresi quelli segnalati da codesto Ufficio, che esulano o risultano complementari al sistema di produzione e certificazione delle produzioni vitivinicole DOP e IGP, che avviene nel rispetto degli specifici disciplinari, in conformità alle pertinenti norme comunitarie DG PQAI - PQAI 04 - Prot. Uscita N.0074043 del 23/10/2018 e nazionali (apposita sezione del Reg. UE n. 1308/2013; Art. 90 del Reg. UE n. 1306/2013; apposita sezione della L. n. 238/2016 e relativi decreti applicativi).
Tuttavia, detta possibilità di etichettatura e presentazione da parte dei produttori interessati è subordinata sia al rispetto degli standard produttivi e certificativi di cui trattasi, sia al rispetto delle norme di protezione delle DOP e IGP di cui agli articoli 102 e 103 del citato Reg. n. 1308/2013, nonché delle richiamate norme orizzontali relative ai marchi commerciali ed alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, in particolare delle disposizioni di cui all’art. 7 del citato reg. UE n. 1169/2011 sulle pratiche leali di informazione.
In merito, si sottolinea che l’effettivo rispetto di detti standard produttivi e certificativi e della predetta normativa, dovrà essere dimostrato a cura dei soggetti interessati alle competenti Autorità di controllo nazionali e dell’Unione europea, nonché dei Paesi terzi, che nell’ambito delle rispettive attività istituzionali possono disporre gli opportuni controlli.
IL DIRIGENTE
Luigi Polizzi
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)